Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:

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Samples: www.comune.riccione.rn.it, Convenzione Per La Gestione Associata Dell’integrazione Sociosanitaria Nel Distretto Riccione. Triennio 2017 2019, Convenzione Per La Gestione Associata Dell’integrazione Sociosanitaria Nel Distretto Riccione. Triennio 2017 2019

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Lo sviluppo della politica fiscale nonché le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria sono basati sulle linee programmatiche del Documento di economia e finanza anno 2016, sull’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2017-2019, nonché sulle indicazioni contenute nei rapporti presentati nel 2016 dal FMI e dall’OCSE relativi allo stato dell’amministrazione finanziaria italiana. Fin dal 2015 l’Agenzia ha avviato un percorso volto a ridefinire il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, improntato a un radicale cambiamento culturale di medio-lungo periodo: il cosiddetto “cambia verso”. Il percorso intrapreso porta ad individuare nella compliance la parola chiave su cui fondare la futura strategia dell’Agenzia e a rivedere, in un’ottica più evoluta, il rapporto con il contribuente, che non dovrà più essere considerato un “oggetto” di controllo, ma un “soggetto” cui prestare ascolto e fornire assistenza. Il Piano si ispira all’orientamento strategico degli ultimi anni e si muove all’interno del percorso che ha condotto - già con l’adozione dei Piani contenuti nelle Convenzioni 2016- 2018 - ad una maggiore semplificazione e flessibilità dell’azione dell’amministrazione fiscale. A questo fine l’Agenzia è rivolta orientata a soddisfare bisogni potenziare le modalità di salute dialogo preventivo, invertendo la tradizionale azione di controllo che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed in precedenza veniva concepita quasi esclusivamente a posteriori. Il nuovo assunto di partenza è che il contribuente, grazie alla vicinanza dell’amministrazione, deve essere posto in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi tributari e, laddove necessario, di correggere gli errori commessi e prevenire errori futuri, innescando una spirale virtuosa di collaborazione. Tale strategia è stata orientata tenendo conto delle principali disposizioni normative di natura fiscale emanate nell’ultimo biennio, con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente e il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo. Gli strumenti della deterrenza non verranno abbandonati, ma saranno utilizzati solo nei confronti di quei soggetti che cercano di sottrarsi volontariamente ai propri doveri nei confronti della collettività e, in tali frangenti, si metteranno in campo le adeguate azioni di protezione socialecontrasto. I nuovi Piani delle agenzie fiscali, anche in linea con la precedente struttura, prevedono tre livelli di lungo periodopianificazione: le Aree Strategiche di intervento che descrivono gli ambiti di attività delle agenzie fiscali ed individuano le priorità politiche perseguite (Servizi, sulla base Prevenzione e Contrasto); gli obiettivi che rappresentano le azioni concrete attraverso le quali le priorità politiche vengono declinate; infine, gli indicatori volti a misurare il grado di progetti personalizzati redatti sulla scorta conseguimento degli obiettivi in funzione dei relativi target. Rispetto ai Piani contenuti nelle Convenzioni precedenti, è stato introdotto un prospetto in cui si dà evidenza della Stima degli effetti e degli impatti delle azioni stabilite in Convenzione sia sul bilancio dello Stato sia sul tax gap. Di seguito sono elencati gli obiettivi operativi articolati nelle tre aree strategiche di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneattività dell’Agenzia (Servizi, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione Contrasto), correlati agli obiettivi strategici e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i ai relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:indicatori.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2017 2019, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2017 2019, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2017 2019

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, anche di lungo periodotra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata sostenibilità nel settore dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionefinanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). Il presupposto su Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa Allianz S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento assicurativo multi-ramo denominato “Nuovi Orizzonti” contiene, tra le possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi. Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in merito al modo in cui poggia la definizione i rischi di integrazione origina dalla considerazione sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai successivo paragrafo “Informativa ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione dell’articolo 8 del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: aRegolamento (UE) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale2019/2088”, a valenza triennaleinvece, del sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione ai Fondi Interni Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennaleAllianzGI Investimenti Sostenibili”, del Piano Annuale delle Attività per la Non AutosufficienzaAllianzGI ESG 20”, “AllianzGI ESG Bilanciato” e del Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitariAllianzGI ESG Azionarioche promuovono caratteristiche di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeUn contratto per il futuro del settore, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneper la difesa dell’occupazione e dei salari, che devono necessariamente essere tra loro raccordati definisce un’area contrattuale ampia e inclusiva a tutela delle nuove attività derivanti dalle trasformazioni organizzative anche connesse all’innovazione tecnologica. Il rinnovo del contratto nazionale, mai come in questo tempo particolarmente complesso, rappresenta l’unico riferimento normativo capace di governare, senza strappi, le ampie trasformazioni che sono: • stanno coinvolgendo il Piano Sociale settore. La fase di rinnovo del CCNL giunge dopo circa un decennio di crisi economica globale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali nazionale che ha avuto un pesante impatto nel mondo del credito in termini di programmazione e finanziamento taglio del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici costo del lavoro, del valore netto delle retribuzioni (generalmente rimaste invariate ma in tanti casi fortemente penalizzate) e di riduzione dei livelli occupazionali gestiti nel nostro Paese sostanzialmente con uscite volontarie grazie agli ammortizzatori sociali del settore. È giunto il momento di riconoscere alle lavoratrici e sanitariai lavoratori l’aumento di produttività e una redistribuzione degli utili verso il basso! Le ottime performance delle banche (9,3 mld di utili nel 2018), previste dalla L.R. n.14/2015riferite peraltro ad una platea di addetti in calo, sono elementi incontrovertibili di un aumento di produttività che deve essere adeguatamente riconosciuto a lavoratrici e lavoratori. Si richiama, La profonda trasformazione in appendiceatto, la normativa che delinea tale impianto programmatorio multicanalità, il ridimensionamento significativo delle reti, la digitalizzazione dei processi, insieme alle mutate esigenze professionali nel settore, (sempre più rivolto ad attività di consulenza e l’assetto previsto a nuovi prodotti -1000 mld di prodotti assicurativi venduti tramite i canali bancari) e l’irruzione di nuovi competitor non bancari, esigono il ridisegno del CCNL come unico e vero collante di settore e riferimento identitario dell’intera categoria. Vogliamo un contratto dai forti contenuti sociali, perché le banche devono mantenere e migliorare il ruolo di motore economico del Paese, per la sua attuazionele famiglie, quale parte integrante della presente convenzioneper le imprese e per i territori. Il presupposto nuovo contratto dovrà sancire l’eliminazione di politiche commerciali improprie e delle relative pressioni sulle lavoratrici e i lavoratori, rilanciando una corretta relazione con il cliente e realizzando, quindi, una reale tutela del risparmio. Nell’ambito di questa tematica è necessario approfondire l’argomento dei consulenti finanziari di cui all’art. 26 del vigente CCNL (“Promotori finanziari”), finora non affrontato da ABI nonostante le richieste sindacali. La centralità delle persone (clienti e dipendenti), una maggiore trasparenza, una migliore qualità di prodotti e servizi, con il conseguente aumento della redditività, saranno le linee guida per aumentare l’occupazione, migliorare i trattamenti economici, individuare le nuove professionalità e potranno contribuire al recupero reputazionale del settore del credito. L‘area contrattuale (artt. 1-5 CCNL) ha l’indubbio merito di avere ancorato tutta la categoria al contratto nazionale; è indispensabile rafforzare e valorizzare questa efficacia adeguandola ai mutamenti in atto nel settore e nel mondo del lavoro. Le continue riorganizzazioni aziendali hanno determinato esternalizzazioni ed appalti di lavorazioni dissaldando progressivamente il forte legame culturale e identitario insito nel rapporto tra lavoratrici e lavoratori occupati e imprese che svolgono attività creditizie, finanziarie o strumentali. Attraverso le maglie larghe dell’art. 3 CCNL, è stato tecnicamente possibile lo scorporo di singole lavorazioni dalle attività rendendole appaltabili e sono stati esternalizzati importanti pezzi d’impresa bancaria, determinando perdita di personale, perdita di know-how e dipendenza economico-strategica delle imprese bancarie da servizi forniti da terzi. Mediante la perimetrazione delle funzioni caratterizzanti l’attività bancaria e la conseguente, coerente individuazione del personale dipendente “dedicato”, sarà possibile tenere insieme: 1) certezza di tutele occupazionali, economiche e normative; 2) stabilità nel perseguimento degli obiettivi strategici generali e tenuta prospettica del settore, anche in funzione antidumping verso i nuovi competitor non bancari (Amazon, Google, ecc.); 3) recupero del rapporto fiduciario con le/i cittadine/ i-risparmiatrici/xxxx e le istituzioni, grazie all’individuazione di una “filiera fisica” delle responsabilità d’impresa. È necessario rafforzare e ampliare l’ambito di applicazione del CCNL che: - deve comprendere il perimetro di esercizio delle funzioni della Vigilanza (Bankit, Consob, BCE) sui soggetti vigilati; - deve costituire un presidio ad applicazione necessaria e certa, e dunque non opzionale o discrezionale. Di conseguenza l’insieme delle funzioni che caratterizzano l’attività bancaria è inscindibile e non esternalizzabile; un esempio del ragionamento riguarda l’intera “filiera del credito”: essa non si può spezzare. La stessa gestione degli UTP e degli NPL deve essere contrattualmente all’interno dell’area contrattuale e va considerata come suo elemento qualificante e necessario. L’area contrattuale deve comprendere l’ambito essenziale e necessario delle funzioni aziendali di responsabilità e, quindi, non può escludere l’area della responsabilità giuridica di impresa e abbraccia soggetti (banche e lavoratrici/tori), oggetti e attività (funzioni aziendali). L’art. 2 è parte inscindibile dell’area contrattuale, pertanto va confermato nel suo impianto e ulteriormente presidiato specificando che dalle attività, dallo stesso individuate, non possono essere scorporate singole e specifiche lavorazioni che non sono, quindi, appaltabili. Per le specifiche regolamentazioni che si applicano alle attività è necessario prevedere un raccordo graduale in tema di inquadramenti e orario, comunque entro la scadenza del nuovo CCNL. L’elenco delle attività di cui all’art. 3 del CCNL deve considerarsi esaustivo e non indicativo. Per i contratti complementari si deve ridurre il gap salariale al -10% del tabellare. Nel caso di insourcing (art. 4) occorre prevedere un riallineamento ai trattamenti dell’art. 1 entro la scadenza del nuovo CCNL. Per quanto concerne le attività concesse in appalto, al fine di responsabilizzare le aziende del credito, è necessario che, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non rispetti il CCNL di riferimento e/o le norme in materia di salute e sicurezza (art. 19, co.3), l’impresa committente provveda alla risoluzione del contratto applicando la x.x. xxxxxxxx sociale. Va previsto, inoltre, nell’incontro annuale, ex art. 12, che l’azienda fornisca l’elenco degli appalti in essere, con l’indicazione di attività, settore merceologico, CCNL applicato, piazza su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazioneagisce l’appalto, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:scadenza dello stesso.

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Samples: www.falcri-is.com, www.firstcisl.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Le Parti, con la sottoscrizione del presente CCNL Intersettoriale, intendono fornire uno strumento di regolazione dei rapporti di lavoro per migliaia di PMI e di lavoratori aderenti ai rispettivi sistemi associativi. L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da bassi consumi, grandi rischi di recessione, bassi tassi di occupazione, perdita di competitività delle imprese e divario crescente tra il nord e il sud in termini di produttività e potere di acquisto dei salari, appare particolarmente sofferta dalle PMI, le quali necessitano di essere rappresentate all'interno di un sistema di relazioni sindacali flessibile e che non guardi esclusivamente ai grandi sistemi produttivi. Con il presente CCNL Intersettoriale si vuole dare l'avvio ad una nuova stagione di relazioni sindacali che porti alla costituzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di favorire azioni significative in materia di politiche attive, flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi della produttività, efficienza organizzativa, costante adeguamento delle competenze e welfare. Per perseguire tale obiettivo, le Parti ritengono che, seppur la contrattazione collettiva nazionale debba continuare a soddisfare bisogni svolgere un ruolo centrale, si rende necessario il superamento della rigidità della stessa, delegando la regolamentazione di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni molti aspetti ad una contrattazione decentrata di protezione tipo territoriale o aziendale. Il presente C.C.N.L. Intersettoriale dovrà fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese considerato anche il fondamentale ruolo dei comparti Commercio, Terziario, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, nel contesto economico-sociale, anche di lungo periodoper il volume del valore prodotto, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionequalità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Le Parti si impegnano, altresì a promuovere un moderno sistema di bilateralità intersettoriale orientato a diminuirne i costi, ad ottimizzare ed efficientare l'attività bilaterale stessa, a migliorare le linee annuali condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali a monitorare gli andamenti del mercato del lavoro e sanitaria favorire il costante adeguamento delle competenze. In particolare, previste dalla L.R. n.14/2015data la complessità del settore rappresentato, caratterizzato da una polverizzazione di imprese piccole e piccolissime in un contesto economico disomogeneo, le Parti individuano nella bilateralità l'ambito nel quale far convergere, ai fini di un loro superamento, le molteplici esigenze di aziende e lavoratori, sia in forma singola che aggregata, fornendo così risposte immediate ai singoli contesti produttivi territoriali. L'ambizioso obiettivo perseguito dalle Parti è quello di rendere la bilateralità l’ambito privilegiato di aggregazione che rappresenti l'opportunità per le piccole imprese di promuovere in favore dei propri lavoratori azioni positive in materia di welfare, adeguamento delle competenze, produttività e nuove forme di sostegno al reddito fino ad oggi prerogativa esclusiva delle grandi aziende. In tal senso già in passato le Parti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti normativi e produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, capaci di saper offrire nuove opportunità a imprese e lavoratori. Occorre, pertanto, rendere operativa l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello e favorire il raggiungimento di obiettivi di elevato valore sociale attraverso la bilateralità intersettoriale in materia di welfare ed ammortizzatori sociali. Si richiamarende, in appendicecontestualmente, prioritaria la normativa che delinea tale impianto programmatorio piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva nazionale e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario decentrata e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei servizi sociali a reteC.C.N.L. Al fine di promuovere la piena occupazione nel settore, dell'erogazione dei servizi le Parti condividono l’importanza di interventi coerenti ed integrati con gli operatori pubblici e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitaprivati per l'impiego, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce per il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo potenziamento delle risorse Politiche Attive per il lavoro. A tal fine si ritiene opportuno promuovere e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso valorizzare tutti gli strumenti di politica attiva che possano garantire un puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo in modo efficace i processi di collocazione e ricollocazione nel mercato del “Piano lavoro. Le Parti demandano all'Ente Bilaterale EPAR il compito di Zona monitorare l'andamento del mercato lavoro nonché di promuovere e mettere in atto, anche con il supporto di Agenzie per la salute il Lavoro precedentemente individuate, tutte le azioni di politiche attive che possano consentire il raggiungimento di obiettivi quali: l'inserimento e il benessere sociale”reinserimento occupazionale nel settore di riferimento; l'integrazione lavorativa di soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti; l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili nel tempo; il sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità professionale anche attraverso specifiche azioni formative che favoriscano l'acquisizione o il potenziamento delle competenze. Nel rispetto delle reciproche prerogative, le Parti si impegnano a valenza triennale, proseguire la loro azione congiunta a sostegno delle PMI e dei lavoratori del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” settore promuovendo un modello sindacale moderno e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione le concrete esigenze aziendali, ponendo continua attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al miglioramento degli standard di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni vita e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territoriolavoro del relativo personale dipendente. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro per i dipendenti del Settore Privato delle attività del Commercio, Terziario, Distribuzione Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo che qui di seguito si riporta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Le parti hanno inteso con la presente disciplina contrattuale regolare il settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese sia pubbliche che private. Tale tipologia di servizi che, per loro continua evoluzione, è rivolta a soddisfare bisogni risultata spesso di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni difficile definizione, al punto da essere in alcuni contesti definita “area grigia”, racchiude oggi al suo interno una molteplicità di protezione socialeattività e un sempre più ampio numero di addetti. Attività che, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzioneloro esecuzione, si caratterizzano per la necessità di specifiche esperienze e specifiche caratteristiche gestionali ed organizzative per essere eseguiti in modo efficace ed efficiente. Tutte caratteristiche che hanno spinto sempre di più gli operatori economici sia pubblici che privati ad affidare in outsourcing tali attività e servizi; in precedenza spesso svolti con risorse interne. Proprio da tali caratteristiche discende il nome col quale le linee annuali di programmazione parti hanno inteso definire il presente contratto collettivo. Difatti le attività cui si riferisce sono per loro natura o per genesi evolutiva ausiliarie all’organizzazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroall’operatività aziendale, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamanonché integrate nella stessa, in appendice, quanto il più delle volte svolte completamente nell’ambito della struttura dell’azienda. Inoltre la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione connotazione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - fiduciari vuole evidenziare come le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e disciplinate trovino nel rapporto con l’utente un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione punto di riferimento, individuando forme anche conseguente alla specificità delle mansioni svolte dai lavoratori, rivolte a garantire la corretta fruibilità dei beni o il miglior svolgimento del core business aziendale. Pertanto le parti, preso atto che le attività disciplinate dal presente contratto rappresentano ormai un settore omogeneo, oggi composto da una molteplicità di organizzazione dei servizi, attori imprenditoriali e caratterizzato da una disomogeneità di erogazione delle prestazioni riferimenti che si è riflessa in difformi condizioni di impiego e di acquisizione applicazione normativa e retributiva che ha impedito la costituzione di un contesto di equilibrata concorrenza a scapito altresì del consolidamento degli operatori e di una corretta crescita professionale dei lavoratori; hanno ravvisato la necessità di disporre di un contratto collettivo specifico individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore che, in carenza di normativa, consenta risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese e i propri dipendenti, e a garantire omogeneità di regole nella gestione dei lavoratori. Con la stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti pertanto hanno convenuto di costituire un assetto di contrattazione collettiva funzionale alla gestione dei rapporti di lavoro mediante lo sviluppo di un confronto specifico per il settore, attribuendo perciò all’autonomia contrattuale una funzione primaria per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore, tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro certezza di riferimenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro stessi, necessaria ad una loro corretta, programmabile e funzionale gestione. Da ciò discende un conseguente assetto di relazioni sindacali che intendono sin da subito favorire un ambito di confronto utile al consolidamento e allo sviluppo ulteriore delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate caratteristiche socio economiche del settore ed a garantire, altresì, l’assistenza primariatra l'altro, la continuità crescita professionale delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenzeimprese, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo nonché dei dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La disciplina giuslavoristica in materia di appalti è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere in continua evoluzione cercando un difficile equilibrio tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di esternalizzazione dell’impresa e i vincoli giuridici connessi al fenomeno interpositorio ovvero di somministrazione irregolare di manodopera. Due, in particolare, sono i settori di disciplina da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale, ossia quello della tutela della salutesicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti in un appalto e quello del regime di solidarietà passiva operante tra committente, di recupero e mantenimento delle autonomie personaliappaltatore ed eventuali subappaltatori: sono proprio questi, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariainfatti, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziarisettori maggiormente interessati dalle recenti riforme del legislatore. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico L’appalto consente al committente di beneficiare di prestazioni lavorative rese al di fuori dello schema del sistema regionale di welfarelavoro dipendente. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di DistrettoQuesto dato rende l’appalto, così come definite dalle Legge Regionali la somministrazione e il distacco, una forma di utilizzazione mediata della forza lavoro. L’utilizzo corretto di questo strumento presuppone, come si vedrà, che l’appalto sia genuino. Il rischio che il legislatore ha voluto scongiurare è che l’appalto divenga nella pratica una elusione legale del divieto di interposizione/somministrazione irregolare. Il legislatore ha cercato di introdurre una normativa idonea ad evitare che l’appaltante operi come un committente finto, il quale gestisce direttamente la forza lavoro formalmente dipendente dall’appaltatore. La legge n. 19/1994 1369/1960 prevedeva un rigorosissimo divieto di interposizione di manodopera nel lavoro. Nel sistema originario l’imprenditore poteva lecitamente affidare a terzi, mediante contratto di appalto (art. 1655 c.c.) il compimento di un’opera o di un servizio, anche interno al proprio ciclo produttivo, ma non l’esecuzione di mera attività lavorativa. Era, dunque, considerato lecito l’appalto in cui l’imprenditore (appaltante) si rivolgeva, per l’esecuzione di un opera o un servizio, ad un altro soggetto (appaltatore) in possesso di una propria ed effettiva organizzazione di uomini e mezzi, mentre erano considerate illecite le ipotesi in cui l’appaltatore si interponeva tra lavoratori e appaltante al solo scopo di consentire a quest’ultimo di ottenere prestazioni di lavoro senza assumere direttamente i lavoratori. L’art. 1, comma 3, della legge n. 29/20041369 del 1960 in merito stabiliva una presunzione assoluta in forza della quale era “considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, partecipa il Direttore anche per esecuzione di Distretto che, coerentemente agli indirizzi opere o di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, Ne risultava che anche un appalto genuino poteva inciampare nel divieto legale per il solo fatto dell’utilizzazione di erogazione delle prestazioni capitali, macchine e attrezzature fornite dal committente anche se a titolo oneroso. La conseguenza dell’interposizione vietata (oltre ad una sanzione penale a carico di acquisizione delle risorse adeguate imprenditore e interposto) era che i lavoratori così occupati venivano “considerati, a massimizzare tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la qualità, l’efficienza loro prestazione”. Con la riforma del d.lgs. n. 276 del 2003 la legge n. 1369 del 1960 è stata abrogata e l’efficacia dei processi con essa è caduto il divieto generale di produzione dell’assistenza e orientate fornitura di manodopera a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:terzi.

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Samples: www.studiolegalevis.it, www.apindustria.vi.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Il presente atto individua gli indirizzi relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il personale di cui all’articolo 5 del CCNQ “per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021)”, del 3 agosto 2021, ed interviene a soddisfare bisogni completamento della cornice negoziale contenuta nell’atto di salute indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del 20 aprile 2021, che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni costituisce parte integrante del presente atto di protezione indirizzo. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell’Istruzione e della ricerca interviene in una fase in cui il Governo sta dando vita a interventi per realizzare una Scuola aperta, coesa e inclusiva, secondo il dettato della Costituzione. Occorre una Scuola in grado di superare storici ritardi per affrontare le sfide del cambiamento sociale, anche culturale, tecnologico ed economico del nostro tempo e dare ai giovani gli strumenti per comprendere la complessità e crescere come cittadini consapevoli e solidali. Perché la Scuola si rinnovi è cruciale l’apporto dei Docenti e di lungo periodotutto il personale, sulla base quale che sia l’inquadramento professionale e la tipologia del contratto di progetti personalizzati redatti sulla scorta lavoro. Punti di valutazioni multidimensionaliriferimento per il raggiungimento di tali obiettivi saranno il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e il “Patto per la Scuola al centro del Paese” nonché il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” del 10 aprile 2021. Sia La contrattazione nazionale relativa al triennio 2019-2021 dovrà, a sua volta, prioritariamente tenere conto, valorizzandole compiutamente, delle specificità organizzative, gestionali e funzionali degli Atenei, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni AFAM. Tale valorizzazione è fondamentale per consentire una presenza maggiormente competitiva e attrattiva a livello regionale che europeo di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti tutte le Istituzioni italiane di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati ricerca e che sono: • il Piano Sociale alta formazione universitaria e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitaartistica, anche mediante prestazioni a carattere prolungato quale qualificato contributo alla costruzione dello spazio scientifico e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza socialetecnologico comune dell’UE. I rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 dovranno, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitariapertanto, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni costituire l’occasione per favorire un sistema integrato e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento innovativo della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione ricerca pubblica connotato dalla specificità delle attività territorialiper assicurare attrattività, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territoriomeritocrazia, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni flessibilità e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:mobilità.

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Samples: Atto Di Indirizzo Per Il Rinnovo Contrattuale Del Triennio 2019 2021 Per Il Personale Del Comparto Dell’istruzione E Della Ricerca, Atto Di Indirizzo Per Il Rinnovo Contrattuale Del Triennio 2019 2021 Per Il Personale Del Comparto Dell’istruzione E Della Ricerca

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Alla luce degli scenari e degli indirizzi sopra indicati l’Azienda ritiene necessario accompagnare in maniera adeguata questo profondo e complesso processo di salute trasformazione - che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeinveste i prodotti, anche di lungo periodoi processi produttivi, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici l’organizzazione del lavoro, sociali le competenze - al fine di porsi nelle condizioni di rispondere con tempestività alle mutevoli esigenze dei mercati e sanitarisviluppare sempre più performanti condizioni di competitività e di produttività. Il raggiungimento di questo obiettivo può essere favorito da: - un sistema di relazioni industriali corretto ed innovativo in grado di stabilire regole precise tra i diversi momenti di informativa, monitoraggio e contrattazione e di attribuire compiti e responsabilità in maniera chiara e precisa a ciascun livello di confronto; - una articolazione chiara e comune dei trattamenti normativi ed economici in un’ottica di armonizzazione globale; - una struttura del Premio di Risultato coerente con parametri globali di redditività e di produttività dell’Azienda. Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue: Le Parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, ritengono che il metodo del confronto consenta di realizzare le condizioni per porre in essere mirate azioni di sviluppo e di crescita, secondo gli indirizzi strategici aziendali. Di conseguenza concordano sull’opportunità di definire un sistema organico di Relazioni Industriali ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine ai diversi argomenti. Gli strumenti di seguito determinati, risultano orientati alla definizione di condizioni tali da favorire la conoscenza ed il confronto tra le Parti sia attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata delle strategie e degli obiettivi aziendali che con il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza. Accanto a dei momenti di informazione e consultazione, il cui tratto permette di realizzare le premesse per fornire un’ampia visibilità alle scelte aziendali, ai risultati raggiunti ed alle prospettive future, sono previste dalla L.R. n.14/2015delle fasi in cui le materie trattate sono oggetto del confronto - ai diversi livelli – tra le Parti. Si richiamaInfine sono introdotti, in appendiceun’ottica di massima trasparenza e di vero coinvolgimento, la normativa degli Osservatori Tematici su argomenti che delinea tale impianto programmatorio hanno una caratterizzazione trasversale rispetto alle problematiche locali. In tal senso le Parti hanno inteso dare una organica regolamentazione al proprio sistema di rapporti, adeguando le norme contrattuali vigenti alle specificità aziendali, alle esperienze già maturate, agli accordi e l’assetto previsto prassi preesistenti, superando anche le sovrapposizioni del modello fino ad oggi in atto. Tale Sistema di Relazioni Industriali integra per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionei livelli di Azienda e di Sito quanto disciplinato dal CCNL e regola per le materie espressamente richiamate. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003sistema risulta così strutturato: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti A. Sistema di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueinformazione:

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Samples: Ipotesi Di Accordo Di Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Ipotesi Di Accordo Di Contratto Integrativo Di Secondo Livello

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vuole mettere l’Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. La componente M1C1 del presente Piano si propone di sviluppare l'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati a soddisfare bisogni cittadini, residenti e imprese, permettendo così all'Italia di salute realizzare l'ambizione europea del Digital Compass 2030, quando tutti i servizi pubblici chiave saranno disponibili online. La Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - Asse 1 della componente M1C1 del PNRR - contempla misure volte a migliorare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e si articola in sette investimenti e tre riforme. Gli investimenti sono diretti in particolare a: i) razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti della PA; ii) promuovere la diffusione del cloud computing, iii) con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati, la realizzazione del principio once only e l'accessibilità dei dati tramite un catalogo centrale di "connettori automatici" (cosiddette API – Application Programming Interfaces); iv) migliorare la disponibilità, l'efficienza e l'accessibilità di tutti i servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione degli utenti, v) rafforzando le difese dell'Italia contro i rischi derivanti dalla criminalità informatica e vi) rafforzando la trasformazione digitale delle grandi amministrazioni centrali; vii) colmare il divario digitale potenziando le competenze digitali dei cittadini. Le riforme comprese in questo asse sono volte a: i) semplificare e velocizzare le procedure di acquisto di servizi ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per la PA; ii) sostenere la trasformazione digitale della PA e iii) rimuovere gli ostacoli che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni frenano l'adozione del cloud nelle amministrazioni pubbliche e semplificare le procedure per lo scambio di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalidati tra le amministrazioni. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneNell’ambito dell’Investimento 1.4 - Servizi digitali e esperienza dei cittadini, che devono necessariamente essere tra loro raccordati si pone l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati ai cittadini, si colloca l’“Investimento PNRR M1 C1 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)”, che sonoprevede un finanziamento complessivo di 285 milioni di euro. Di questi, 35 milioni di euro sono destinati all’ANPR, che prevede un potenziamento dei servizi disponibili dal portale per cittadini e pubbliche amministrazioni, con un rilascio graduale secondo le seguenti milestones: il Piano Sociale 20% entro giugno 2022, il 40% entro dicembre 2024 e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le 100% entro marzo 2026. A tale fine sono previste due linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueattività:

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Samples: Accordo Senza Oneri

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il quadriennio che l’Azienda si lascia alle spalle è rivolta forse uno dei più delicati che abbiano contraddistinto la storia recente di questa realtà imprenditoriale. Il mercato italiano infatti risente ancora di un lungo periodo di crisi economica, che ha determinato una trasformazione radicale anche nelle scelte di consumo delle famiglie italiane. Le abitudini dei “nuovi consumatori”, modellate dal boom dei social media e dall’espansione dei canali digitali d’acquisto, hanno posto nuove sfide alle aziende del settore quali una filiera considerata sicura perché a soddisfare bisogni km0, il richiamo a prodotti che si considerano naturali perché caratterizzati dal “senza” (zuccheri, grassi, glutine, ecc.), una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. Alcune di salute queste tendenze si sono rivelate delle mode del mercato mentre altre invece, nate come novità del momento, hanno davvero influenzato la predisposizione all’acquisto dei nuovi nuclei familiari. In questo contesto Ferrero ha deciso di continuare a percorrere la sua strada, senza rinnegare, in favore di un ritorno economico di breve periodo, una storia fatta di profonda attenzione per la Qualità in tutte le fasi del suo processo produttivo. Sul fronte occupazionale è stato toccato uno dei punti più bassi della partecipazione al mondo del lavoro da parte dei più giovani: questo fenomeno è stato indirettamente enfatizzato dal protrarsi della vita lavorativa che, sul versante opposto, ha bloccato un ricambio generazionale più dinamico. Infine il quadro di instabilità politica ed economica non ha fatto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni rallentare ulteriormente la ripresa del sistema Paese, alimentando un clima di protezione socialescarsa fiducia e di precarietà che si ripercuote nelle decisioni di spesa dei consumatori e nella propensione agli investimenti delle aziende. D’altro lato l’Azienda ha affrontato una riorganizzazione societaria necessaria ad assicurare una sempre maggiore efficienza operativa e una lettura dei risultati economici più efficace e coerente, anche presentata al Coordinamento Nazionale delle RSU che ha contribuito alla divulgazione dei principi ispiratori con tutti i dipendenti dei siti produttivi e dell’area commerciale. Questa nuova configurazione ha permesso di guardare al mercato con una reattività maggiore, in una logica di governance orientata a conferire un focus specifico nella gestione del business delle diverse strutture aziendali. In un difficile contesto come quello sopra enunciato, Ferrero, coerente con la sua filosofia, ha dovuto difendere le proprie quote di mercato, rinunciando a conquiste facili ma di breve durata. In un’ottica di affermazione della qualità “premium” dei propri prodotti nel lungo periodo, sulla base Ferrero continua a puntare su questo valore come fattore distintivo nei confronti dei propri competitors. L’Azienda, ha infine messo in campo una strategia internazionale di progetti personalizzati redatti sulla scorta acquisizioni e nuove partnership nel comparto allargato del “fuori pasto dolce” che puntano a consolidare nuove vie di valutazioni multidimensionalicrescita per Ferrero, anche attraverso l’arricchimento di nuove competenze e ulteriori leve commerciali che queste realtà possono apportare. Sia Pertanto continuando a livello regionale che percorrere con decisione il sentiero dei mercati tradizionalmente conosciuti, l’Azienda attraverso il consolidamento delle nuove realtà sopra descritte, avrà l’opportunità di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti rafforzare la propria presenza all’interno di programmazionenuovi segmenti e mercati di prodotto. In uno scenario così complesso, che devono necessariamente essere tra loro raccordati costantemente segnato dalla mancanza di certezze per le scelte industriali nazionali, l’Azienda ha perseguito ed attuato un piano di investimenti volto a conferire stabilità agli assetti occupazionali, rilanciando la capacità produttiva degli stabilimenti italiani e che sono: • il Piano Sociale utilizzando le leve dell’innovazione di prodotto e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzioneprocesso. Il presupposto su cui poggia la definizione superamento di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente questa difficile congiuntura economica sarà possibile solo grazie ad un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto livello di un bisogno sanitario relazioni industriali maturo, consapevole e aperto alla ricerca sempre costruttiva di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi nuove forme di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità fabbisogni del mercato. Le Parti guardano pertanto al futuro con questa maturità, consapevoli che la centralità delle persone, le scelte di innovazione tecnologica e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura produttiva e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo relazioni industriali responsabile guideranno le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:loro riflessioni.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il Programma operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como contiene il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere all’affidamento a Como Acqua s.r.l. del Servizio Idrico Integrato (SII). L’intento del documento non è rivolta quello di fornire ulteriori chiarimenti relativi al servizio idrico provinciale, ampiamente e dettagliatamente illustrati nel Piano d’Ambito, bensì quello di fornire una guida operativa per i soggetti che, a soddisfare bisogni vario titolo, sono coinvolti attivamente (Provincia, Comuni, Ufficio d’Ambito e Società di salute gestione, nel seguito SOT) per giungere all’affidamento del servizio entro i termini previsti dalla normativa vigente dando avvio ad una gestione unitaria, senza contraccolpi per l’utenza. Il Programma rispetta rigorosamente il modello gestionale definito dal Piano d’Ambito che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie prevede una fase transitoria dedicata all’avvio della gestione ed azioni una fase a regime in cui opererà solo Como Acqua a conclusione del processo di protezione socialeaggregazione e fusione delle attuali Società pubbliche di gestione. Particolare attenzione è stata dedicata alle Gestioni in economia per le quali viene previsto da subito un graduale assorbimento da parte di Como Acqua anche attraverso il supporto operativo delle attuali Società. Per agevolare l’assorbimento delle gestioni in economia sarà imprescindibile l’attiva collaborazione delle SOT e dei Comuni. In particolare, anche nel cronoprogramma proposto, è prioritaria e fondamentale la fase di lungo periodo, sulla base raccolta dei dati che dovrà vedere la partecipazione attiva e immediata da parte delle SOT e dei Comuni. Altra attività che riveste grande importanza è l’analisi di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionedettaglio degli investimenti previsti nel Piano d’Xxxxxx approvato, che devono necessariamente essere tra loro raccordati dovrà dare precedenza a quegli interventi che l’Ufficio d’Ambito ha indicato come “prioritari” per ottemperare agli obblighi comunitari e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015nazionali tesi a risolvere criticità ambientali. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito La puntuale pianificazione degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantireinvestimenti consentirà, altresì, l’assistenza primariadi programmare le esigenze finanziarie e dare avvio alle procedure necessarie per attingere al credito bancario. Non si può non evidenziare che l’affidamento del servizio idrico avrà come effetto l’avvio di numerosi investimenti con una positiva ricaduta sul tessuto produttivo e sociale provinciale. Nei mesi che precederanno l’affidamento verrà, inoltre, avviato il percorso di aggregazione delle SOT, che si fonderanno in Como Acqua. L’estrema frammentazione della gestione del servizio costituisce, infatti, l’elemento che da troppi anni condiziona negativamente la gestione provinciale e ne causa diseconomie, inutili costi a carico dei Comuni e ritardo nell’avvio degli investimenti necessari. Per questo motivo Como Xxxxx dovrà governare con attenzione l'equilibrio economico-finanziario tra gestione e investimenti, aspetto peraltro sancito dalle norme vigenti. Infatti, la continuità delle cure tariffa che l’Ufficio d’Ambito sarà chiamato a sottoporre ad approvazione dell’AEEGSI e l’integrazione ospedale-territorioche Como Acqua dovrà applicare agli utenti, sarà la sintesi di una regola fondamentale del Servizio Idrico Integrato: migliore qualità del servizio possibile alla tariffa più bassa possibile. Per l’esercizio delle proprie competenzeSiamo giunti, oggi, ad un momento cruciale del percorso, avviato con la costituzione di Como Acqua s.r.l. e con l’approvazione del Piano d’Ambito, in cui tutti i Soggetti sono chiamati a fare la propria parte; il Comitato tempo che la legge ci lascia non è molto e il lavoro che ci attende è complesso, ma possiamo contare sulle numerose professionalità presenti nelle Società e sulla cresciuta consapevolezza dei loro Amministratori circa la necessità che anche la Provincia di Distretto Como si avvale dell’Ufficio doti di Pianoun Gestore Unico del Servizio Idrico, struttura tecnico gestionale comune ad EELL forte ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:efficiente.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria In data 24 gennaio 2004 è rivolta stata sottoscritta la prima Ipotesi di Accordo per il personale delle Agenzie Fiscali che, a soddisfare bisogni decorrere dalla presente tornata negoziale 2002-2005, è ricompreso in uno specifico comparto di salute contrattazione, secondo quanto previsto dal CCNQ sulla composizione dei comparti del 18 dicembre 2002. Fino alla passata stagione contrattuale, infatti, i dipendenti in questione facevano par te del Compar to dei Ministeri, ma a seguito dei processi di riorganizzazione e trasf ormazione degli apparati centrali dello Stato, attuati con il D.Lgs. n 300/99, per quanto attiene alla materia delle politiche fiscali è stato attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze solo il potere di indirizzo e vigilanza, mentre per gli aspetti operativi, sono state costituite particolari strutture a carattere tecnico, le Agenzie fiscali, con responsabilità di gestione diretta in relazione al conseguimento degli obiettivi nei settori di propria competenza. L’accentuata peculiarità istituzionale ed organizzativa delle Agenzie, di tipo marcatamente aziendalistico, ha comportato la necessità di istituire un compar to a sé stante rispetto al settore statale, al fine di individuare, pur nell’ambito di un quadro di coerenza con i principi generali della contrattazione pubblica, uno spazio negoziale che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni potesse garantirne gli aspetti di protezione socialespecificità . L’ipotesi di Accordo in esame sicuramente risponde a tale esigenza: molti elementi innovativi sono orientati soprattutto a creare ulteriori flessibilità gestionali per gli istituti direttamente connessi alla particolare realtà lavorativa delle Agenzie e, anche sotto tale profilo, la specifica regolamentazione è finalizzata a dotare le amministrazioni di lungo periodouna più ampia e mirata strumentazione giuridica che consenta alle stesse di sostenere il processo di rinnovamento in corso, sulla base nonché di progetti personalizzati redatti sulla scorta garantire sempre più elevati standards di valutazioni multidimensionaliqualità dei servizi. Sia a livello regionale che Nel quadro delle novità significative, sicuramente l’aspetto più qualificante del testo contrattuale è rappresentato dal nuovo modello di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneclassificazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati registra una positiva evoluzione della disciplina nell’ottica di una mag giore flessibilità del sistema. Sono state individuate, infatti, una vasta gamma di soluzioni applicativ e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • particolarmente idonee a coniugare le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi esigenze organizzativ e delle prestazioni socialiAgenzie con le aspettative di crescita professionale e retributiv a dei dipendenti, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umanadi imparzialità e buon andamento evidenziati nella Sentenza costituzionale n. 194 del 22 maggio 2002. Ulteriori interventi innovativi sono stati apportati in relazione ad alcuni istituti del trattamento economico nell’ottica di conseguire una migliore gestione dei processi lavorativi, attraverso la predisposizione di strumenti volti arannewsletter ad incentivare ulteriormente le prestazioni individuali e xxxxxxxxx e, nonché la perequazione retributiva nell’ambito del bisogno di salutecomparto. Per gli aspetti generali, dell’equità nell’accesso all’assistenzal’Ipotesi in esame, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e costituendo il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione primo quadro contrattuale di riferimento, individuando forme contiene tutte le disposizioni relative alla regolamentazione del rapporto di organizzazione dei servizilavoro già disciplinate negli altri comparti del pubblico impiego, nell’ambito del processo di erogazione contrattualizzazione delle prestazioni norme pubblicistiche, conclusosi, come previsto dal legislatore, nelle prime due tornate contrattuali. Sotto tale profilo il nuovo contratto ha garantito una linea di continuità con la preesistente disciplina del Comparto Ministeri, in sintonia con l’andamento complessivo delle trattative del settore pubblico: ciò si riscontra soprattutto per quanto attiene alle relazioni sindacali e agli istituti normativi ed economici che riguardano i diritti fondamentali del lavoratore. In taluni casi, l’attività contrattuale, in analogia con quanto già verificatosi per altri CCNL del quadriennio 2002-2005, ha operato inter venti di acquisizione “manutenzione” degli istituti già priv atizzati, introducendo clausole di chiarimento in relazione alle esigenze manifestate nella fase di applicazione delle risorse adeguate a massimizzare norme anche in altri comparti. In altri casi, come ad esempio per le norme disciplinari o per l’orario di lavoro, la qualitàrivisitazione delle norme si è resa necessaria per l’adeguamento, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantiredella regolamentazione contrattuale già esistente, alle leggi nel frattempo intervenute. Va, altresì, l’assistenza primariasegnalato che, rispetto alla precedente normativa ministeriale, il nuovo testo ha l’indubbio vantaggio pratico di aver costituito l’occasione per unificare, nell’ambito di ogni singolo articolo, la continuità regolamentazione di ciascun istituto che, nei contratti ministeriali, risulta frammentata in diversi testi a seguito di ripetuti molteplici interventi su talune materie, operati nelle successive fasi negoziali. La stessa operazione è stata effettuata per operare gli opportuni raccordi tra normativa di comparto ed Accordi quadro. Il risultato positivo è quello di aver definito una disciplina più organica, che, nel superare le precedenti duplicazioni e sovrapposizioni di norme e di riferimenti, consente anche una lettura più f acile delle cure norme nel loro complesso. Il nuovo articolato, inoltre, in analogia con quanto avv enuto in tutti gli altri CCNL dell’attuale quadriennio contrattuale, non ha tralasciato di affrontare anche tematiche di grande rilevanza politica e l’integrazione ospedale-territoriosociale, quali il mobbing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione. Per l’esercizio L’ipotesi di Accordo in questione si configura, pertanto, come un testo completo ed avanzato, che, ampliando gli spazi di flessibilità, costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di omologazione delle proprie competenzereg ole del rapporto di lavoro pubblico con quelle del lav oro privato. In tale ambito, il Comitato di Distretto l’autonomia collettiva si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione è indirizzata verso scelte che rappresentano la giusta mediazione tra la disciplina del codice civile e controllo del sistema integrato la salvaguardia dei servizi sociali, sociosanitari principi pub blicistici fondamentali e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLcostituzionalmente tutelati, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono devono costituire sempre la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:struttura portante della regolamentazione contrattuale pubblica.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta In conformità a soddisfare bisogni quanto previsto dal Protocollo di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento intesa del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici 22 gennaio 1983 sul costo del lavoro, sociali le parti si danno atto che - in particolare nell’attuale situazione che vede le Aziende interessate a profondi processi di risanamento e sanitariristrutturazione, previste anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale - è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. Le parti si danno altresì atto che la concreta applicazione del punto 13 del citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel senso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già previsto dalla L.R. n.14/2015vigente normativa contrattuale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, e che allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrato, collegati anche a pause di raffreddamento. Si richiamaLe parti annettono al presente contratto un sostanziale valore qualificante, anche nell’ottica complessiva della competitività del settore del tabacco italiano, per la quale è componente indispensabile un approccio serio ed olistico alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, e ribadiscono l’impegno congiunto per il miglioramento continuo delle previsioni normative del CCNL in questa direzione e per tutte le azioni a difesa delle prospettive di continuità dell’attività del comparto. In questo quadro le parti confermano la volontà di collaborare, segnatamente: - nella lotta per il contrasto al caporalato nel settore agricolo e agroindustriale, secondo il dettato della Legge 29/10/2016 n° 199; - promuovendo l’adesione delle aziende tabacchicole fornitrici delle Aziende di trasformazione alla “Rete del Lavoro agricolo di qualità” di cui al D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, per combattere il caporalato anche attraverso la certificazione etica delle aziende che rispettano le regole, istituita presso l’INPS al fine di selezionare imprese agricole che, rispondendo ai requisiti richiesti per l’iscrizione, si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - promuovendo e cooperando con le Aziende della trasformazione del tabacco in foglia per l’elaborazione di Report di sostenibilità, secondo gli standard internazionali GRI - Global Reporting Initiative, mirate a valutare e comunicare le performance non finanziarie (ambientale, economica e sociale), in appendiceparticolare per gli aspetti sociali legati allo sviluppo del capitale umano, agli indicatori del rispetto delle buone pratiche di lavoro e dei diritti umani e alla salute e sicurezza sul lavoro; - collaborando, nel comune interesse della difesa del settore, in particolare di fronte alle Istituzioni nazionali e internazionali, anche tramite i rispettivi Organismi di rappresentanza di livello europeo, EFFAT (Federazione Sindacale Europea degli Addetti dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e del Turismo) e FETRATAB (Federazione Europea Trasformatori Tabacco), con OIT (Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia), di cui APTI è membro e con ELTI (Organizzazione Interprofessionale europea del tabacco in foglia), cui APTI aderisce tramite FETRATAB, entrambe le quali hanno previsto nei rispettivi Statuti la partecipazione delle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori ai lavori delle Assemblee in cui vengano trattati temi di comune interesse; - collaborando per la predisposizione e la presentazione al Mipaaf e alle altre Istituzioni competenti del Piano Tabacchicolo Nazionale 2017-2018, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto cui pubblicazione è prevista entro l’estate 2017; - collaborando per la sua attuazionepredisposizione e la presentazione al Mipaaf e alle altre Istituzioni competenti del Piano di strategia fitosanitaria nazionale per il tabacco 2017-2020, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su la cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario pubblicazione è prevista entro l’estate 2017; promuovendo e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso collaborando in tutte le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale iniziative mirate allo sviluppo e miglioramento delle condizioni di vitae dei livelli occupazionali e dell’efficienza economica del settore, anche mediante prestazioni avviando sperimentazioni relative ad attività agro- industriali complementari rispetto a carattere prolungato quelle tradizionali. L’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI e la FLAI- CGIL, la FAI-CISL e la UILA-UIL, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore, nonché di orientare l’azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale. La Commissione - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL - ha compiti di analisi e di ricerca, nell’obiettivo di valutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili all’elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo. La Commissione sarà composta da 12 membri di cui 6 designati dall’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI e 6 dalle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, e si distinguono inriunirà di norma due volte all’anno nei mesi di maggio e di ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti. In particolare saranno oggetto di esame: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, comprensive nel quadro dell’elaborazione e definizione del Piano Nazionale di quelle connotate settore;  le prospettive delle politiche nazionali, comunitarie e internazionali del settore;  l’andamento del mercato nazionale ed internazionale anche con riferimento alle importazioni ed alle esportazioni;  le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del settore;  le tematiche dell’ecologia e dell’ambiente anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;  le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati;  gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle tipologie di prodotto;  lo sviluppo di ALIFOND, nel settore, in raccordo con la consulta delle parti fondatrici, con particolare riferimento all’incremento delle adesioni e alle eventuali azioni da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie localiintraprendere per favorire la capillare diffusione dell’iniziativa tra tutti i lavoratori; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni  il tema della qualità e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariadella sicurezza riguardo il quale verrà costituita un’apposita sezione competente, i modelli organizzativi cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e gestionalisicurezza dei prodotti, fondati sull'integrazione professionale tracciabilità ed etichettatura, eticità delle rispettive competenzeproduzioni, gli aspetti delle condizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori;  le azioni positive per promuovere le pari opportunità. La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all’attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e ai conseguenti riflessi sui territori, nonché alle politiche della formazione professionale, necessarie per rispondere alle nuove esigenze. Le parti ribadiscono l’impegno per la costituzione e il funzionamento della Commissione stessa in tempi brevi. Analoghe Commissioni paritetiche verranno istituite a livello regionale allo scopo di stimolare le istituzioni regionali nell’azione di sostegno della tabacchicoltura. In particolare, le Commissioni paritetiche regionali, costituiranno con il governo regionale organismi bilaterali con il compito di:  individuare e sostenere forme di sostegno alla tabacchicoltura nell’ambito delle risorse disponibili nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario altri analoghi strumenti;  progettare e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vitafinanziare una formazione specifica, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandovariabile da regione a regione, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione relazione alle varietà coltivate e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:curate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La sicurezza dei nostri clienti, oltre ad essere una priorità, è rivolta ormai sinonimo di comfort e benessere, da cui non possiamo prescindere. Oltre alla pulizia e alla manutenzione ordinarie, sono stati inseriti nuovi standard di sicurezza Questo protocollo, redatto in data 17 Maggio 2020, tiene conto delle disposizioni e delle informazioni disponibili alla data di redazione e potrà subire le modifiche necessarie con l’evolversi della situazione. Le misure di Igiene e Sicurezza adottate dall’ hotel hanno l’obiettivo di garantire sicurezza e comfort agli ospiti e allo staff, nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle raccomandazioni e disposizioni delle autorità sanitarie e delle associazioni di settore del turismo. Per la redazione del presente documento ci siamo basati:  sulle “Linee Guida per la Gestione dell'Emergenza Covid-19 nel settore ricettivo” emesse il 31 marzo 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;  sulle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020  sul Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” Questo protocollo, soggetto a soddisfare bisogni eventuali e future integrazioni, si aggiunge alle disposizione Ministeriali sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di salute lavoro, al DPCM del 26 Aprile 2020 ed al DPCM del 17 maggio 2020, ed a specifiche Ordinanze Regionali alle quali gli hotel fanno riferimento per quanto non espressamente indicato nel protocollo stesso. È necessario comunicare in forma chiara e semplice queste azioni, in modo che i clienti percepiscano che l’hotel ha a cuore la sicurezza di tutti, dallo staff ai clienti. In base alle disposizioni le operazioni di sanificazione richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni l’uso di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico a base di progetti personalizzati redatti sulla scorta ipoclorito di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che sodio diluito allo 0,1% (o con una concentrazione più alta, fino allo 0,5%, per i bagni) oppure, quando l'uso dell’ipoclorito di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti sodio non è adatto (es: telefoni, telecomandi, maniglie delle porte, pulsanti nell'ascensore, ecc.), è possibile utilizzare l’alcol al 70% di programmazioneconcentrazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati perossido di idrogeno e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali miscele di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:ammoni quaternari.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La complessa – e controversa – disciplina giuridica del software, unita all’assenza di specifiche disposizioni normative che regolino i relativi contratti, danno origine a svariate difficoltà applicative per le imprese che operano nel settore, o che comunque hanno necessità di acquisire programmi per elaboratore per la loro attività imprenditoriale. La prassi contrattuale del settore, infatti, è rivolta caratterizzata dall’ampia libertà consentita dall’ordinamento alle parti nel disciplinare i loro rapporti ed è spesso influenzata dai modelli angloamericani, tutt’oggi dominanti nel settore del software e dell’information technology: ne consegue un ampio ventaglio di comportamenti e modelli contrattuali, che spesso riportano clausole e formule divenute consuete nella prassi, ma che sono retaggio di contesti e ordinamenti diversi da quello italiano. Da qui la difficoltà di individuare e tipizzare modelli contrattuali organici, coerenti con il nostro ordinamento. L’elevata complessità e delicatezza di tali contratti si riscontra tanto nella fase propedeutica e preparatoria al contratto (dove il fornitore dovrebbe assistere l’utilizzatore nell’accurata analisi delle proprie esigenze e delle soluzioni che è in grado di offrire) quanto nella fase della redazione della disciplina contrattuale, quanto, infine, nella fase dell’esecuzione del contratto medesimo. Proprio per questo motivo si rende tanto più utile l’opera di analisi, l’individuazione e il commento delle migliori prassi contrattuali del territorio relative ai contratti di software, al fine di cristallizzare e diffondere le clausole che più spesso possono essere utilizzate proficuamente dalle imprese. Di qui sorgono le motivazioni del lavoro svolto in questo ambito dalla Camera di Commercio di Torino: dopo l’accertamento degli Usi della Provincia di Torino nel mercato dell’informatica, la programmazione di numerosi seminari, svoltisi nel biennio 2009/2010, dedicati all’analisi degli aspetti più problematici della negoziazione e redazione dei contratti a soddisfare bisogni oggetto informatico e la redazione del documento relativo agli usi ed alle clausole commentate del contratto di salute sviluppo software, la Camera di Commercio dedica il presente lavoro agli usi e alle clausole commentate di uno dei più diffusi contratti a oggetto informatico, il contratto di manutenzione del software. Le clausole che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie vengono qui presentate riguardano alcuni tra i più rilevanti aspetti del rapporto contrattuale, relativo alla manutenzione del software e trovano la loro collocazione nell’ambito di un testo contrattuale completo. Nonostante non vi sia un vero e proprio obbligo di legge in tal senso, infatti, vista la natura e la complessità del rapporto, facilmente suscettibile di generare contenziosi tra le parti, è necessario che il contratto di manutenzione sia disciplinato e redatto per iscritto. L’utilizzo delle clausole proposte dovrà, pertanto, ogni volta essere attentamente coordinato con il testo contrattuale nel quale queste vengono inserite. La redazione e l’interpretazione del contratto sono attività che devono essere condotte con estrema attenzione: spesso aspetti che paiono trascurabili si rilevano determinanti al momento dell’esecuzione del contratto. La predisposizione accurata del testo contrattuale consente di chiarire e risolvere preventivamente molte situazioni che, diversamente, in assenza di una chiara ed azioni esplicita previsione contrattuale, condurrebbero inevitabilmente a un conflitto e un contenzioso. Per questo, prima di protezione socialepassare all’analisi delle clausole e del contesto normativo rilevante nel quale esse sono chiamate a produrre i propri effetti, ci pare indispensabile richiamare l’attenzione degli operatori su una serie di elementi essenziali che devono improntare il rapporto tra le parti per il successo dell’attività negoziale e della redazione del testo contrattuale: facciamo riferimento, in particolare, a diligenza, professionalità, buona fede e correttezza reciproca. Aspetti che, si noti, non sono soltanto di “etica” professionale, ma che sono “giuridicizzati” dall’ordinamento nell’ambito della disciplina generale dei contratti, tanto che la loro violazione è suscettibile di comportare la diretta responsabilità della parte che se ne rende colpevole. L’art. 1337 del Codice civile, infatti, dedicato alle trattative e responsabilità precontrattuale, prevede che «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità precontrattuale, che può essere invocata anche nel caso in cui sia stato concluso un valido contratto, qualora, ad esempio, si provi che le condizioni o il contenuto del contratto si rivelino più gravosi per una parte di quello che sarebbero stati se l’altra parte avesse esplicitato le informazioni che avrebbe dovuto fornire in sede di conclusione del contratto: informazioni, ad esempio, relative all’effettiva utilità e funzioni di un servizio di manutenzione straordinaria che il prestatore di servizi sapeva non essere di interesse del Committente ma che, ciò nonostante, ha indotto quest’ultimo ad acquistare. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la diligenza nell’adempimento: l’articolo 1176 del Codice civile prevede, infatti, che «nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata». In ogni caso, date le finalità del presente documento destinato primariamente alle imprese, si farà in modo di limitare per quanto possibile i riferimenti e gli approfondimenti strettamente normativi, che rimangono comunque fonte di discussioni e dibattiti aperti tra i giuristi, per concentrarsi sugli aspetti applicativi e operativi di interesse immediato per gli operatori. Le clausole possono trovare la collocazione sia in contratti completi, dotati di tutti gli elementi necessari – dunque anche quelli economici – per la conclusione del rapporto contrattuale; sia in documenti che costituiscono condizioni generali di contratto o accordi quadro, destinati a disciplinare un numero indeterminato di rapporti, con una generalità indefinita di clienti, che devono poi essere integrati con gli elementi commerciali relativi allo specifico contratto. Le clausole presentate sono accompagnate da sintetici commenti che danno conto dell’esistenza di eventuali alternative alle clausole proposte ed esplicitano presupposti e condizioni per un migliore e più consapevole utilizzo delle medesime: una sorta di “istruzioni per l’uso” del presente documento dedicato agli operatori, che potranno renderne più agevole la fruizione. È bene, in ogni caso, ricordare che la redazione di tali contratti, specie quando sono di importanza rilevante per l’azienda che li stipula, deve essere affidata alla supervisione di un professionista esperto del settore. Giova anzitutto premettere alcuni brevi cenni in merito alla disciplina del software prevista dal nostro ordinamento. Sulla scorta della normativa comunitaria che regola la materia, nel diritto italiano il software (insieme di programmi, procedure, regole, documenti, pertinenti all’utilizzo di un sistema informatico) è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di diritti connessi al suo esercizio, come integrata dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (e successive modifiche), che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 90/250/CEE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Il software, pertanto, è tutelato alla stregua di un’opera dell’ingegno di carattere creativo, quali sono quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura e alla cinematografia, disciplinate dalla legge sul diritto d’autore. All’autore titolare del diritto d’autore sul programma spettano, di conseguenza, tanto i diritti esclusivi di sfruttamento economico (artt. 64 bis, 64ter e 64 quater legge 633/1941) quanto i diritti morali di cui agli artt. 20 e ss. legge 633/1941. Contro la violazione dei diritti esclusivi sul software la legge prevede stringenti disposizioni, tra le quali sanzioni anche di lungo periodonatura penale. Pur non potendo in questa sede affrontare l’argomento in modo approfondito, va, tuttavia, dato quanto meno atto del fatto che, oltre alla tutela del software quale opera dell’ingegno di carattere creativo (tutela che protegge il modo in cui il programma è estrinsecato, in qualunque sua forma, codice oggetto o sorgente che sia) spesso le imprese che sviluppano software cercano di tutelare le operazioni, i concetti, le idee che stanno alla base del funzionamento di un programma per elaboratore, richiedendone la brevettazione (e pur tenendo conto dell’esplicito divieto di brevettabilità dei programmi per elaboratore in sé e per sé considerati). La legge non contiene, invece, specifiche disposizioni che definiscono e regolamentano i contratti che hanno a oggetto la creazione, l’uso, la cessione, la modifica – né tanto meno la manutenzione – del software. Il legislatore ha regolato unicamente l’ipotesi del software creato dal lavoratore subordinato nell’ambito delle mansioni assegnategli o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro (art. 12 bis legge 633/1941) stabilendo che a quest’ultimo spetta la titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma realizzato dal proprio dipendente, salvo diverso accordo tra le parti. Con l’espressione “contratto di manutenzione software” si fa riferimento a un accordo di durata prolungata nel tempo (solitamente annuale, con rinnovo che può essere spesso automatico qualora una delle parti non dia disdetta) che riguarda la fase successiva a quella dello sviluppo del software, o comunque all’acquisizione da parte di un’impresa del diritto di utilizzare il programma, solitamente attraverso una licenza d’uso. Attraverso i servizi di manutenzione l’utilizzatore del software mira ad assicurarsi un costante aggiornamento del programma, la correzione degli errori (spesso le licenze d’uso sono molto restrittive in merito alle garanzie di funzionamento dei programmi) e un’assistenza al corretto utilizzo del medesimo. I software di utilizzo professionale, infatti, richiedono spesso un aggiornamento costante che, per determinati prodotti, ne condiziona imprescindibilmente l’utilizzabilità: pensiamo, ad esempio, ai programmi utilizzati per la tenuta della contabilità o l’elaborazione di paghe e contributi, che necessitano del costante adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari del settore. L’adeguamento può anche consistere semplicemente nell’aggiornamento di tabelle di configurazione che riportano ad esempio le aliquote da usare nei calcoli, ma senza questi adeguamenti l’utilità del programma è sostanzialmente nulla. In tali casi, dovrebbe essere lo stesso contratto di licenza a prevedere le prestazioni di manutenzione e aggiornamento perché la concessione del diritto di utilizzare il software dovrebbe andare di pari passo con il suo costante aggiornamento e manutenzione. In altri casi, le prestazioni del software sono di natura tecnica (ad esempio software che controllano il funzionamento di macchinari) e l’esigenza della manutenzione del software o dell’upgrade a funzioni più evolute o perfezionate non è necessariamente legata alla licenza d’uso: l’utilizzatore può anche decidere di utilizzare il software acquistato in licenza senza usufruire del servizio di manutenzione. Va detto, però, che l’uso di questi software richiede spesso l’assistenza da parte della casa produttrice, piuttosto che un servizio di manutenzione correttiva volto a surrogare le ridotte garanzie spesso connesse alla licenza d’uso del software. Le imprese informatiche, pertanto, strutturano spesso le loro offerte in modo tale da rendere estremamente opportuno, se non di fatto necessario, concludere un contratto di manutenzione del software acquisito, in modo da consolidare il rapporto commerciale con il cliente e monitorare il livello di soddisfazione, evitando che questo ceda a offerte della concorrenza. I contratti di manutenzione dei programmi per elaboratore devono adattarsi a un’ampia varietà di situazioni e rapporti, sia con riferimento all’oggetto sia con riferimento alle parti del contratto. Il contratto, infatti, e la sua relativa disciplina variano a seconda che le parti (sia il prestatore dei servizi di manutenzione, sia il soggetto che ne usufruisce) siano professionisti o ditte individuali, piccole o grandi imprese; così come in funzione dell’oggetto, a seconda che si tratti di software standard (c.d. “da banco”, ovvero off the shelf o “pacchettizzato”), ovvero di software sviluppato appositamente per il committente (c.d. custom made, o “customizzato”), di cui quest’ultimo ha acquisito, in tutto o in parte, la proprietà, ovvero di software costituito (in tutto o in parte) da programmi open source. Data l’estrema varietà dei rapporti contrattuali che ne scaturiscono, è necessario individuare alcuni elementi di base cui fare riferimento e ancorare le clausole contrattuali qui proposte. Pertanto, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere dell’analisi dei rapporti più ricorrenti e consolidati nel – pur vario – panorama degli usi attestati nella provincia tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento imprese del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenzesettore, il Comitato tipo di Distretto contratto di manutenzione cui si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:fa qui riferimento è caratterizzato dai seguenti aspetti.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il presente documento è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, redatto sulla base del framework E-CF (European Competence Framework)1 del Comitato Europeo di progetti personalizzati redatti sulla scorta Normazione (CEN) e del documento “Competenze Digitali”2 emesso da AgID nel dicembre 2019 e disponibile anche in Docs Italia. I profili inseriti, come indicato, fanno riferimento, per le competenze, ai profili di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale seconda generazione (dei lavori del CEN) e ai profili professionali dedicati alla sicurezza informatica Per tutti i profili, conoscenze ed abilità sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti predisposti con l’obiettivo di programmazioneintegrare le professionalità “standard” al contesto della Cyber security come previsto dal Piano Triennale e dalla normativa di settore. Trattasi di requisiti minimi che dovranno evolversi nel contesto delle migliori professionalità presenti nel settore della Cyber security per sostenere la protezione dei perimetri di sicurezza delle PA, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale a tutela della protezione del Paese. Le figure professionali necessarie per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata lo svolgimento dei servizi pubblici del lavoro, sociali di Compliance e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionecontrollo dovranno aderire ai profili di seguito descritti. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare presente documento considera le esigenze di tutela servizi in ambito Cyber security espresse sulla base del Codice dell’Amministrazione Digitale, del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione che sulla normativa relativa al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; pertanto ciascun profilo professionale si riferisce a risorse professionali con ampia esperienza, competenza funzionale e tecnica per l’ambito del lotto e non ad una singola persona. Tali competenze dovranno essere costantemente aggiornate all’evoluzione della salutetecnologia, normativa e organizzativa della Cyber security nonchè degli standard, delle linee guida e best practices applicabili. I curriculum vitae delle figure professionali da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili alla Amministrazione secondo quanto previsto dalle Condizioni di recupero fornitura, rispettando lo schema di CV Europeo o diversi template indicati dall’Amministrazione. In ogni caso, dovranno essere particolarmente dettagliate le competenze/conoscenze/esperienze tecniche al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti minimi, gli eventuali requisiti migliorativi offerti e mantenimento il contesto dell’Amministrazione. Nel presente documento, e laddove citati nelle Condizioni di fornitura e nell’Appendice 3, ogni riferimento ad attività o metodologie basate sull’adozione di prodotti e ogni riferimento a prodotti vanno intesi in relazione ai prodotti e/o ai componenti di tali prodotti che sono effettivamente adottati per i sistemi informatici gestiti dalla singola Amministrazione. Le competenze e conoscenze tecniche delle autonomie personalifigure che seguono non sono esaustive delle esigenze future. Infatti le competenze iniziali potranno variare in funzione dell’evoluzione tecnologica e in relazione a ulteriori tematiche, d'inserimento sociale prodotti, sistemi e miglioramento delle condizioni metodologie che emergeranno durante la validità dell’AQ e dei contratti attuativi. A tal fine, la presente appendice potrà essere aggiornata nel corso della vigenza dell’AQ e dei contratti esecutivi, in accordo tra le parti, su richiesta degli Organismi di vitacoordinamento e controllo, anche mediante prestazioni a carattere prolungato eventualmente sentita/e si distinguono inuna o più amministrazioni contraenti, e/o dei Fornitori. Si precisa che: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive 1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxx-x-Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-0.0_XX.xxx 2 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx • fatto salvo il possesso del diploma di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariascuola media superiore, i modelli organizzativi e gestionalirequisiti accademici richiesti per ogni figura (titoli di studio) possono essere utilmente soddisfatti attraverso il possesso di una cultura equivalente, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzematurata attraverso lo svolgimento di esperienze lavorativo-professionali, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto seguepari a:

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Conservazione e miglioramento dell’ambiente e del territorio silvo-pastorale, equità sociale e possibilità di crescita economica sono i tre principali fattori che con- corrono a soddisfare bisogni definire uno sviluppo sostenibile che, in particolare per il territorio trentino, deve farsi carico di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie mantenere una gestione equilibrata delle risorse naturali per tra- sferire alle generazioni successive un ambiente salubre e vivibile. Gli indirizzi generali d’intervento per il settore forestale, definiti più nel dettaglio da apposite linee guida sono, pertanto, quelli di perseguire la conservazione, ed azioni di protezione socialeil mi- glioramento del territorio forestale e montano, nonché la promozione e la realizzazio- ne, anche di lungo periodoin via diretta della gestione forestale, sulla base scorta delle indicazioni derivanti dalla specifica pianificazione, improntata a criteri di progetti personalizzati redatti sulla scorta multifunzionalità e sostenibilità, con attenzione sia agli aspetti economici di valutazioni multidimensionalifiliera, sia agli aspetti di sicurezza del territorio. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneVanno, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • inoltre, assicurate la tutela della fauna, mediante il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendicemonitoraggio delle consistenze, la normativa che delinea tale impianto programmatorio conservazione degli habitat e l’assetto previsto per la sua attuazionedella biodiversità, quale parte integrante della presente convenzionenonché il ruolo di edu- cazione e informazione delle aree protette e dell’ambiente in genere. Il presupposto su cui poggia la definizione La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 in materia di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza Governo del soggetto di un bisogno sanitario territorio forestale e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e montano dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi corsi d’acqua e delle prestazioni socialiaree protette, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso la legge provincia- le risorse finanziarie pubbliche, sui Lavori Pubblici (LP 26/1993) sono i livelli essenziali e uniformi principali strumenti per contribuire efficace- mente al processo di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale sviluppo e miglioramento delle condizioni aree forestali e montane trentine e permettono, inoltre, grazie alla possibilità di vitaassumere personale operaio applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idrau- lico-forestale e i relativi contratti integrativi, anche mediante prestazioni a carattere prolungato di garantire occupazione di manodopera locale qualificata, mantenendo e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza socialevalorizzando il territorio. La stessa possibilità è data dalla legge provinciale 27 novembre 1990, comprensive n. 32, per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale. L’amministrazione concorda di quelle connotate da elevata integrazione sanitariadoversi impegnare in un processo di valorizzazio- ne del patrimonio di conoscenze e di professionalità del settore, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi favorendo forme di integrazione socio-sanitariatra filiere, i modelli organizzativi permettendo il consolidamento dei livelli occupazionali, al fine di garantire adeguato reddito e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie favorire la permanenza della popolazione residente in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitariomontagna. Il governo del sistema perseguimento degli obiettivi così delineati potrà essere ottenuto grazie ad un’attenta programmazione degli interventi che troverà supporto nei finanziamenti disposti sul bilancio provinciale, ma anche in quelli disposti dagli enti proprietari di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie boschi a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato titolo di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”Migliorie Boschive, a valenza triennale, favore del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche qualiloro patrimonio silvo-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:pastorale.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale E Idraulico Agraria

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Nell’ambito del processo di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie riforma del Ministero e della conseguente ristrutturazione degli uffici e dei servizi, il Contratto Integrativo di Amministrazione deve costituire lo strumento primario per contribuire in forma determinante alla realizzazione di un’Amministrazione della Difesa riorganizzata e riformata in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed azioni economicità dell’azione amministrativa. Per la realizzazione di protezione socialetali obiettivi, anche di lungo periodoper i quali non si può prescindere dal consolidamento del sistema delle relazioni sindacali tracciato nel CCNL, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionesi deve mirare, che devono necessariamente essere tra loro raccordati utilizzando tutti gli istituti contrattuali, alla valorizzazione del ruolo e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionedella professionalità del personale civile, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici alla ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, sociali alla puntuale individuazione delle esigenze dei servizi nonché alla conseguente predisposizione di organici funzionali a tali esigenze. Occorre inoltre procedere al recupero di adeguati livelli di economicità attraverso iniziative di razionalizzazione e sanitarimodernizzazione e di progressivo processo di civilizzazione anche al fine di pervenire al diretto assolvimento dei compiti d’istituto, previste dalla L.R. n.14/2015oggi in taluni settori tendenzialmente affidati all’esterno. Si richiamaIn tale quadro il nuovo sistema di classificazione del personale sarà orientato, conformemente all’evoluzione dei modelli organizzativi, al superamento delle rigidità che caratterizzavano il precedente ordinamento, nonché a favorire la crescita professionale dei dipendenti attraverso percorsi di sviluppo professionale sia tra le aree che all’interno delle stesse. In sede di individuazione dei nuovi profili professionali, occorrerà altresì procedere a specifici interventi sui diversi processi lavorativi per giungere alla ricomposizione e riqualificazione di attività attualmente svolte in appendicemodo parcellizzato e non funzionale alle esigenze dei servizi. Il Contratto Integrativo rappresenta inoltre lo strumento primario per regolare l’utilizzazione delle disponibilità economiche mirate al finanziamento degli obiettivi e dei progetti di incremento della produttività, la normativa con particolare riferimento ai recuperi di funzionalità di realtà lavorative coinvolte nei processi di ristrutturazione, tra le quali soprattutto quelle dell’area industriale. Per attuare questi indirizzi è necessario utilizzare in modo coerente il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) partendo da una prioritaria e puntuale sua quantificazione e da una trasparente analisi delle varie voci che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto concorrono al relativo finanziamento per la sua attuazionecostituzione. La contrattazione integrativa, quale parte integrante con particolare riferimento alla gestione del FUA, deve inoltre perseguire il duplice obiettivo di consolidare e valorizzare le scelte della presente convenzionecontrattazione nelle realtà decentrate, sedi di costituzione di RSU, per una più mirata erogazione dei compensi incentivanti la produttività. Il presupposto su cui poggia A tale contrattazione di posto di lavoro è quindi destinato un “Fondo Unico di Sede (FUS)” di entità tale da consentire la definizione individuazione e la remunerazione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto progetti di un bisogno sanitario produttività e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti eventuali specifiche “particolari posizioni di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere socialelavoro”, a valenza triennalenon previste dalla contrattazione nazionale, del o di quant’altro definito in contrattazione locale. I fondi ulteriormente disponibili dovranno essere utilizzati per gestire gli effetti della riforma (ad esempio, prevedendo la remunerazione della mobilità attraverso il previsto Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennaleFondo di trasferimento”), del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei sostenere processi di produzione dell’assistenza riorganizzazione e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure realizzare il nuovo ordinamento professionale secondo criteri concordati e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato secondo una predeterminata scala di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:priorità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sull'interpretazione Autentica Dell'

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Il processo di salute cambiamento, conseguente alla strategia di crescita e sviluppo del Gruppo Hera, richiede una continua evoluzione culturale ed organizzativa, che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni può essere assicurata attraverso un efficace processo di protezione dialogo sociale, anche confronto e soluzioni attraverso percorsi condivisi. Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, Il Gruppo Hera e le Rappresentanze Sindacali, intendono consolidare un modello di lungo periodoRelazioni Industriali, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionebasato su una matura, concreta e consapevole partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, attraverso una trasparenza informativa, che devono necessariamente essere tra riguarda tutti gli ambiti della vita dell’impresa e finalizzata a favorire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro raccordati rappresentanze nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella promozione dei valori che sono: • stanno a fondamento dell’impresa e della sua competitività. Tutto ciò, passando anche dalle strategie organizzative, orientate al consolidamento della cultura della sicurezza, al benessere dei lavoratori, allo sviluppo occupazionale dell’impresa, nonché ai progetti condivisi di riorganizzazione ed efficientamento operativo, in coerenza con il Piano Sociale modello di relazioni industriali. Gli strumenti che le Parti hanno implementato e Sanitario; • condiviso negli ultimi anni sono diventati un punto di riferimento per il Piano Regionale coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa e per il confronto con le loro rappresentanze sindacali. A titolo di esempio si ricordano il Protocollo Appalti del 26 ottobre 2016, il Protocollo delle Relazioni Industriali del 28 luglio 2015 e l’accordo su Welfare del 11 aprile 2016. Successivamente, il contesto pandemico ha fatto emergere un nuovo scenario, all’interno del quale le Parti si sono dovute confrontare fin da subito per condividere le azioni, che l’inaspettata discontinuità imponeva in termini di cambiamento. Gli accordi ponte del 2020 e del 2021 hanno quindi dimostrato, non solo il livello di maturità delle relazioni industriali fra le Parti, ma anche l’efficacia degli strumenti implementati dalle stesse, evidenziando così anche la tenuta (nel tempo) dei Protocolli sopra menzionati. Altro esempio di concrete e buone Relazioni Industriali è rappresentato dai Protocolli Covid Aziendali sottoscritti ad aprile e maggio del 2020 e rivelatisi strumenti utili e necessari per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitagestione dell’emergenza, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziariin occasione dell’ondata pandemica dovuta alla “variante Omicron”. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta I Comitati Covid dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua3 ambiti territoriali hanno lavorato costantemente, con apposito regolamentoforte impegno delle Parti e questo ha permesso la gestione di tutte le discontinuità, i propri meccanismi di funzionamentogenerate, spesso, dai numerosi provvedimenti legislativi. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di DistrettoLe Parti intendono valorizzare anche questa particolare esperienza Covid, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 già emerso nei Progetti di Partecipazione (15 gruppi di lavoro negli ultimi due anni), che hanno concluso i propri lavori a fine 2021, producendo tante idee in relazione a molteplici ambiti (Sicurezza, Formazione, conciliazione dei tempi vita e n. 29/2004lavoro, partecipa …). Con la consapevolezza del solido percorso sin qui condiviso, è opportuno affrontare le prossime sfide industriali del Gruppo, anticipando, anche in questa occasione, soluzioni relative a scenari che ancora non paiono del tutto delineati. Per questo motivo, il Direttore di Distretto chepresente Contratto Integrativo Aziendale, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rappresenta ancora una volta l’espressione condivisa delle Parti, del migliore percorso da affrontare rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione al difficile contesto di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:.

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Samples: Contratto Integrativo Gruppo Hera 2022 2024

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il documento allegato si propone di fornire delle chiavi di lettura del Piano del progetto nell’arco dei 15 anni dalla firma del Partenariato. Il quadro economico è rivolta a soddisfare bisogni stato articolato in una modalità activity based, cercando cioè di salute ricondurre il più possibile i costi e i ricavi ad attività che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, verranno svolte nell’ambito del progetto. Questa impostazione consente: • una maggiore intellegibilità del quadro economico sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitariodello svolgimento del programma delle attività; • il Piano Regionale un’eventuale ricalibrazione delle attività sulla base dei risultati sociali, culturali ed economici raggiunti via via dal progetto, valutando l’efficacia sociale delle azioni rispetto alle risorse spese e, conseguentemente, valutando i ritorni sociali degli investimenti e spese operative sostenute; • una più facile interlocuzione con l‘Ospedale Niguarda nell’ambito dell’attività di governance e gestione del tavolo tecnico e nelle fasi successive di controllo dell’andamento del progetto. Oltre alle attività di carattere generale (che in larga misura generano costi fissi), le attività più legate alla produzione di risultati sociali, culturali ed economici sono quelle delle 4 azioni (cultura, laboratori, ristorazione, alberghiero). Ciascuna di queste azioni ha una struttura di costi e di ricavi differente, a seconda dei casi. Si segnala che le attività commerciali sono complementari alle attività culturali anche dal punto di vista economico, sono infatti fondamentali a sanare le piccole perdite di gestione caratteristica e a ripagare i costi indiretti e di gestione generale degli spazi della cultura. Le assunzioni di costo e di ricavo si basano su valutazioni prudenziali. In particolare, per quelle di costo, i riferimenti derivano dall’esperienza maturata nel corso degli anni nelle attività svolte dall’ organizzazione proponente, quali ad esempio costi del personale, costi di materie prime e semilavorati, costi per la Prevenzionegestione di spazi, etc.. Per quanto riguarda le linee annuali ipotesi di programmazione ricavi, queste si riferiscono allo storico e finanziamento del SSR; • le linee alle previste ricadute commerciali degli interventi di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015miglioria. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto Dal confronto degli elementi raccolti si è proceduto alla redazione di un conto economico per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione gestione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti previste dettagliato nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, testo che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il rapporto tra arbitrato e concordato preventivo, quanto mai complesso, è rivolta a soddisfare bisogni ogget- to di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionescarso interesse da parte della dottrina, che devono necessariamente essere tra loro raccordati solo in pochi e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno socialerecenti casi se ne è occupata 1. Ai sensi della consueti problemi che si pongono ogniqualvolta si affronta il rappor- to tra arbitrato e fallimento si aggiunge il rilievo che nel concordato preventivo non esiste un generale rinvio alla disciplina del fallimento, richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari volta per volta e per norme specificamente indicate dal legislatore, sicché, l’applicazione analogica delle funzioni amministrative (tormentate) soluzioni raggiunte sul rapporto tra arbitrato e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziarifallimento è soven- te quanto mai dubbia. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettanoNegli ultimi anni, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzoconcordato preventivo ha in parte mutato natura, programmazionepre- sentandosi oggi in due fattispecie del tutto diverse tra loro: da un lato, governo delle risorse il concordato comunemente denominato liquidatorio e, dall’altro, quello in continuità, a sua volta suddiviso in continuità diretta e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti continuità indiretta; e le due fattispecie divergono profondamente sia per finalità sia per disciplina. La progressiva espansione del “Piano di Zona per la salute fenomeno arbitrale e il benessere sociale”contemporaneo maggior ricorso al concordato preventivo, soprattutto a valenza triennaleseguito delle riforme della legge fal- limentare succedutesi a partire dal 2004, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennalehanno tuttavia imposto il tema all’atten- zione degli operatori professionali. L’idea di dedicare una riflessione al rapporto tra i due istituti è dunque quanto mai opportuna. L’opportunità trova ulteriore sostegno nel rilievo che è stata promulgata, del “Piano Annuale delle Attività per sebbene non ancora in vigore, la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamentoriforma complessiva della legge fallimentare 2, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:cui

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il presente documento è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, redatto sulla base del framework E-CF (European Competence Framework)1 del Comitato Europeo di progetti personalizzati redatti sulla scorta Normazione (CEN) e del documento “Competenze Digitali”2 emesso da AgID nel dicembre 2019 e disponibile anche in Docs Italia. I profili inseriti, come indicato, fanno riferimento, per le competenze, ai profili di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale seconda generazione (dei lavori del CEN) e ai profili professionali dedicati alla sicurezza informatica Per tutti i profili, conoscenze ed abilità sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti predisposti con l’obiettivo di programmazioneintegrare le professionalità “standard” al contesto della Cyber security come previsto dal Piano Triennale e dalla normativa di settore. Trattasi di requisiti minimi che dovranno evolversi nel contesto delle migliori professionalità presenti nel settore della Cyber security per sostenere la protezione dei perimetri di sicurezza delle PA, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale a tutela della protezione del Paese. Le figure professionali necessarie per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata lo svolgimento dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionedi sicurezza da remoto dovranno aderire ai profili di seguito descritti. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare presente documento considera le esigenze di tutela servizi in ambito Cyber security espresse sulla base del Codice dell’Amministrazione Digitale, del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione che sulla normativa relativa al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; pertanto ciascun profilo professionale si riferisce a risorse professionali con ampia esperienza, competenza funzionale e tecnica per l’ambito del lotto e non ad una singola persona. Tali competenze dovranno essere costantemente aggiornate all’evoluzione della salutetecnologia, normativa e organizzativa della Cyber security nonchè degli standard, delle linee guida e best practices applicabili. I curriculum vitae delle figure professionali da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili alla Amministrazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Generale, rispettando lo schema di recupero CV Europeo o diversi template indicati dall’Amministrazione. In ogni caso, dovranno essere particolarmente dettagliate le competenze/conoscenze/esperienze tecniche al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti minimi, gli eventuali requisiti migliorativi offerti e mantenimento il contesto dell’Amministrazione. Nel presente documento, e laddove citati nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, ogni riferimento ad attività o metodologie basate sull’adozione di prodotti e ogni riferimento a prodotti vanno intesi in relazione ai prodotti e/o ai componenti di tali prodotti che sono effettivamente adottati per i sistemi informatici gestiti dalla singola Amministrazione. Le competenze e conoscenze tecniche delle autonomie personalifigure che seguono non sono esaustive delle esigenze future. Infatti le competenze iniziali potranno variare in funzione dell’evoluzione tecnologica e in relazione a ulteriori tematiche, d'inserimento sociale prodotti, sistemi e miglioramento delle condizioni metodologie che emergeranno durante la validità dell’AQ e dei contratti attuativi. A tal fine, la presente appendice potrà essere aggiornata nel corso della vigenza dell’AQ e dei contratti esecutivi, in accordo tra le parti, su richiesta degli Organismi di vitacoordinamento e controllo, anche mediante prestazioni a carattere prolungato eventualmente sentita/e si distinguono inuna o più amministrazioni contraenti, e/o dei Fornitori. Si precisa che: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive 1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxx-x-Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-0.0_XX.xxx 2 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx • fatto salvo il possesso del diploma di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariascuola media superiore, i modelli organizzativi e gestionalirequisiti accademici richiesti per ogni figura (titoli di studio) possono essere utilmente soddisfatti attraverso il possesso di una cultura equivalente, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzematurata attraverso lo svolgimento di esperienze lavorativo-professionali, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto seguepari a:

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Una Conferenza di revisione tenutasi sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) nel novembre 1975 ha elaborato la Convenzione TIR del 1975, entrata in vigore nel 1978. Da allora, la Convenzione TIR si è rivolta rivelata una delle più produttive convenzioni internazionali sui trasporti ed, infatti, è a soddisfare bisogni tutt’oggi l’unico regime di salute transito doganale universale esistente. L’idea alla base della Convenzione e del suo regime di transito si fonda su molti regimi di transito regionali ed ha, perciò, contribuito direttamente ed indirettamente ad agevolare i trasporti internazionali, specie quelli su strada, non solo in Europa e nel Medio Oriente, ma anche in altre zone del mondo quali l’Africa e l’America Latina. Chiunque abbia viaggiato sulle strade europee riconoscerà la nota targa TIR, blu e bianca, apposta su migliaia di camion e semirimorchi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie si avvalgono del regime doganale di transito TIR. Per il conducente, il trasportatore e lo speditore, questa targa indica un trasporto internazionale su strada veloce ed azioni efficiente. I lavori sul regime di protezione socialetransito TIR iniziarono immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche sotto l’egida della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). Il primo Accordo TIR fu siglato nel 1949 fra un piccolo numero di lungo periodoPaesi europei, sulla base ma il suo successo portò alla negoziazione di progetti personalizzati redatti sulla scorta una Convenzione TIR che fu adottata nel 1959 dal Comitato per il Trasporto Interno della CEE-ONU ed entrò in vigore nel 1960. Questa prima Convenzione fu poi riesaminata nel 1975 per inserirvi i frutti dell’esperienza pratica del funzionamento del regime e per dare effetto ai progressi tecnici ed alle mutate esigenze doganali e di valutazioni multidimensionalitrasporto. Sia L’esperienza ottenuta nei primi 10-15 anni di funzionamento del regime servì quindi a livello regionale rendere il regime TIR più efficiente e meno complesso, pur garantendo la sicurezza doganale. Un’altra ragione che portò alla modifica del regime TIR fu l’introduzione di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli una nuova tecnica di trasporto agli inizi degli anni numerosi strumenti ’60: il container marittimo, cui seguirono il container nazionale usato dalle ferrovie europee e dall’introduzione di programmazioneuna carrozzeria convertibile per il miglioramento dell’efficienza del trasporto stradale e ferroviario. Queste nuove tecniche di trasporto, che devono necessariamente essere tra loro raccordati combinate e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionemultimodali, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamarichiedevano che, in appendicealcune circostanze, il container fosse un’unità di carico doganale sicura. Ciò implicava che il regime TIR non riguardava più solo il trasporto su strada, ma si estendeva anche alle ferrovie, ai corsi d’acqua interni e persino al trasporto marittimo, sebbene almeno una parte del tragitto totale dovesse avvenire su strada. Con la sua entrata in vigore, la normativa che delinea tale impianto programmatorio nuova Convenzione concluse e l’assetto previsto per sostituì la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza vecchia Convenzione del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto 1959 che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziarituttavia, collabora rimane ancora in vigore per alcune ragioni, fra cui quella che una delle Parti contraenti della vecchia Convenzione (il Giappone) non ha ancora aderito alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo Convenzione TIR del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:1975.

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Samples: Convenzione Doganale Relativa Al Trasporto Internazionale Delle Merci Accompagnate Da Carnet Tir

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il presente Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, di seguito PSC, è rivolta realizzato ai sensi dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, con il preciso obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori che presteranno la loro opera nei cantieri che saranno aperti per conto della Città Metropolitana di Firenze, di seguito CMF, all’interno dell’accordo quadro per le opere edili e di ingegneria civile. L’appalto in questione si configura anomalo rispetto a soddisfare bisogni quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non esistendo, al momento in cui si procede all’assegnazione dell’appalto, una progettazione esecutiva; inoltre, per alcune delle attività lavorative previste, causa la loro particolarità, non sarà eseguita alcuna progettazione esecutiva. Infine, in sede di gara appalto non risulta identificata la dislocazione dei cantieri, il loro numero e l’entità degli stessi. Tuttavia il PSC contiene uno studio accurato delle problematiche attinenti la sicurezza con riferimento mirato alle varie attività lavorative in cui sono suddivise le macrotipologie di lavori oggetto dell’accordo quadro, in modo da individuare le principali misure prevenzionali aventi carattere progettuale, organizzativo e tecnico in grado di eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti durante l’esecuzione dei lavori nonché la stima dei relativi costi. Il PSC contiene anche le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di personale dell’impresa appaltatrice, del personale dei subappaltatori che opereranno per conto della stessa ed è redatto per prevedere quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Per quanto riguarda gli istituti scolastici sarà cura dell’Amministrazione richiedere al dirigenti scolastici la compilazione degli elaborati allegati al presente Piano e consegnarli alla Impresa . L’obiettivo principale dell’Amministrazione è che le attività lavorative eseguite nell’ambito dell’appalto, risultino sicure anche per gli utenti dei vari edifici mantenuti che potrebbero trovare esposti all’attività di cantiere. In fase esecutiva in relazione alle attività lavorative da svolgere CMF adotterà metodologie diverse per lo sviluppo delle misure di sicurezza e di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialedei lavoratori utilizzando, anche ma non solo, gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente. L’impegno di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del CMF nell’implementazione della sicurezza sul lavoro, sociali e sanitarinon è comunque sufficiente da solo a garantire un cantiere sicuro se l’impresa appaltatrice non si applicasse con lo stesso impegno in tal senso. Essa, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa deve avere ben chiaro che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della il presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente PSC è un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto documento contrattuale che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziarialla stregua degli altri, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:dovrà essere pienamente rispettato nei contenuti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Aree a Verde Degli Immobili Di Proprieta’ O in Uso Alla Citta’ Metropolitana Di Firenze

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni L`ACEN e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, nella generale situazione di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni crisi dell’intero settore delle costruzioni in Italia e soprattutto nell’Area Metropolitana di protezione socialeNapoli, anche consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali nel favorire e accompagnare l’auspicata ripresa economica nel rilancio del settore attraverso la soluzione dei problemi economici e sociali, nell’orientare e rendere coerente nei comportamenti l’azione dei propri rappresentati, convengono, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di lungo periodolavoro, sulla di assumere come proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono ruolo essenziale Con il presente Contratto Integrativo Provinciale le parti, intendono offrire una base di progetti personalizzati redatti sulla scorta confronto con le committenze pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni al fine di valutazioni multidimensionalicostruire regolamenti e sistemi di controllo e monitoraggio della corretta attuazione delle direttive e delle norme afferenti la regolarità e la legalità nel settore. Sia La centralità della lotta al sommerso, la programmazione delle opere pubbliche nella pianificazione territoriale, l’implementazione della sicurezza sul lavoro, la regolarità nei pagamenti alle imprese da parte dei Centri di Spesa, adeguate legislazioni di sostegno, costituiscono gli obiettivi principali che le Parti hanno affrontato nei numerosi incontri sviluppatesi dal 04 febbraio 2016 in poi, proprio per migliorare la qualità del settore. A questi fini le Parti, si impegnano a livello regionale che favorire le misure economiche di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti sostegno e di programmazionerilancio dell’attività produttiva in edilizia che, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici insieme alle politiche del lavoro, sociali sono il perno per aprire una fase espansiva dell’economia locale e sanitarirecuperare i livelli di occupazione perduti. A questo riguardo, previste dalla L.R. n.14/2015con la sottoscrizione del Contratto Integrativo, nonostante le difficoltà economico sociali, si vuole dare un segnale propositivo affinché l’attuale recessione economica, che colpisce in modo particolare il settore edile, si affronti con una forte riattivazione della spesa in costruzioni, attraverso nuovi investimenti che dovranno essere necessariamente appoggiati dal sistema creditizio. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto richiede pertanto con urgenza l’attuazione rapida di un bisogno sanitario e piano investimenti che produca effetti immediati di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLsostegno congiunturale, che concorrono alla definizione del presente attogarantisca una celere apertura dei cantieri, individuano che sostenga l’occupazione e scelgono in tal modo accresca la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:capacità di reddito delle famiglie per rilanciarne i consumi.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Nel 2010 ha avuto luogo il perfezionamento del percorso di integrazione societaria tra Realty Vailog S.p.A. (di seguito “Realty”) ed Industria e Innovazione finalizzato alla rifocalizzazione del business del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili, da realizzarsi anche attraverso la progressiva dismissione del portafoglio di attività immobiliari, e coerentemente al Piano Economico Finanziario presentato agli azionisti e dettagliato nel progetto di fusione per incorporazione inversa di Industria e Innovazione in Realty. In tale ambito in data 29 dicembre 2011, Industria e Innovazione aveva sottoscritto con CIE – di cui già deteneva una partecipazione del 10% - un Accordo di Programma volto ad approfondire possibili forme di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica, al fine di sviluppare congiuntamente i rispettivi business, valorizzando al meglio gli assets e diversificando il portafoglio clienti, e di cui il contestuale acquisto da parte di Industria e Innovazione di una partecipazione del 10% in Energrid - società allora controllata al 100% da CIE ed attiva nel settore della fornitura di energia elettrica e di gas naturale – rappresentava la prima concreta forma di interazione e collaborazione. Nel luglio 2012 CIE, a soddisfare bisogni fronte del percorso di salute studio e di approfondimento intrapreso ai sensi dell’Accordo di Programma, aveva manifestato l’interesse – poi riconfermato nel successivo mese di ottobre - ad avviare con Industria e Innovazione una fase di progetto finalizzata alla valutazione di possibili forme di integrazione tra le rispettive attività nel settore dell’energia da realizzarsi attraverso operazioni anche di natura straordinaria. Nel corso del presente esercizio, Industria e Innovazione ed il Gruppo Gavio, preso atto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni le ipotizzate operazioni di protezione socialeintegrazione non sono più realizzabili, anche in conseguenza dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nelle valutazioni strategiche di lungo periodoCIE, sulla base hanno deciso di progetti personalizzati redatti sulla scorta risolvere l’Accordo di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario Programma e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - sciogliere i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative legami rappresentati dalla Partecipazione CIE e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni socialidalla Partecipazione Energrid, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicuradi rimodulare i termini di rimborso della quota del Prestito Obbligazionario, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate detenuta da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:Argo Finanziaria.

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Samples: www.plc-spa.com

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Con la stipula del presente contratto, le Parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di salute relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998. Pertanto, il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: - attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; - regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane; - definendo il complesso normativo ed economico che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l’efficacia del sistema contrattuale. Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione. In tale contesto sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività. Le Parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno infatti inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed azioni allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di protezione socialefavorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro. Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di lungo periodomigliorare la qualità del servizio, rendendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli. Le Parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l’eliminazione degli elementi di carattere fiscale che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore. A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla base ricerca di progetti personalizzati redatti sulla scorta impegni indirizzati ad una maggior attenzione per il settore ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto dai servizi di valutazioni multidimensionaliportierato. Sia Inoltre, le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello regionale che locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. Più specificatamente, le Parti si ritengono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e contenere l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti. Infine, le Parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del settore. Le Parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale. In particolare, considerata la competenza assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, le Parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. Dichiarazione congiunta In coerenza con quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, le Parti richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998. In tale ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni gli assetti e le Aziende unità sanitarie locali individuanomodalità della contrattazione collettiva, nell'ambito degli accordi ai vari livelli di integrazione socio-sanitariarappresentatività. * * * In occasione del presente rinnovo, i modelli organizzativi e gestionaliil testo del contratto è stato profondamente modificato ed innovato al fine di adeguarlo alle molteplici novità legislative intervenute nel corso dell’anno 2003, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie novità in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individuagran parte discendenti da Direttive comunitarie, con apposito regolamento, i propri meccanismi particolare riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 che ha modificato le norme riguardanti l’orario di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 lavoro e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:ferie (v. Appendice Legislativa)

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Samples: Contratto Collettivo

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore in qualsiasi edificio del Comune di Follonica compreso negli elenchi dell’anagrafe. A discrezione dell’Amministrazione all’Appaltatore potranno essere richiesti interventi anche al di fuori delle aree di competenza; tali interventi verranno remunerati a misura, a seconda della natura della prestazione, di manutenzione ordinaria o straordinaria, in applicazione delle franchigie previste, in funzione della natura dell’intervento. Le prestazioni descritte nel presente articolo riguardano l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità degli edifici del Comune di Follonica e dei relativi componenti impiantistici. Di tali componenti viene data individuazione nella tabella riportata all’Art. 61.1 del presente Capitolato L’Appaltatore contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i corrispettivi, a forfait e a misura, determinati dal Capitolato d’Appalto sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica. Tale assunzione di responsabilità è rivolta a soddisfare bisogni conseguente all’aver preso atto, sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse, con l’espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione. Tutto ciò anche in assenza di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo, in grado di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale consentire una valutazione analitica per la Prevenzionegestione e l’esecuzione della manutenzione riparativa e programmata. Con l’offerta formulata l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone l’Amministrazione, tutte le linee annuali responsabilità di programmazione analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e finanziamento civili connesse con l’espletamento del SSR; • le linee servizio tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di programmazione regionale integrata lavori ed interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi pubblici del lavorola mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzeLa consistenza patrimoniale, ed i relativi rapporti finanziaridati e parametri contenuti negli allegati di riferimento (Alleg. L’integrazione sociosanitaria è valore primario A), fornita dal Committente deve intendersi puramente indicativa e obiettivo strategico del sistema regionale suscettibile di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vitavariazioni, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandoanche rilevanti, in maniera unitariasede di censimento. Pertanto le imprese concorrenti alla gara non potranno prendere a pretesto eventuali variazioni delle consistenze fornite per richiedere maggiorazioni dell’offerta economica né per impugnare l’aggiudicazione dell’appalto. Per tutte le ragioni espresse l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità. L’attività avrà inizio con la funzione sottoscrizione tra le parti del “Verbale di governance Consegna”. Ogni attività effettuata dall’Appaltatore dovrà risultare comprensiva dell’acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie all’operatività, degli oneri derivanti dalle particolari cautele e misure preventive da adottarsi nei singoli casi, anche se da richiedersi a terzi, della mano d’opera, dei materiali, del sistema macchinario ed attrezzatura, dei carburanti, di welfare nell’ambito ogni materiale di consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi, al fine di fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualità richiesta. Per determinate aree in cui si svolgono servizi particolarmente impegnativi e delicati, sia sotto il profilo della pianificazione riservatezza che per le loro finalità (es. scuole), ad esclusiva discrezione del Responsabile del Procedimento, potrà essere richiesta l’esecuzione di intereventi manutentivi anche in tempi frazionati, in orari notturni e in giorni festivi ed in presenza di personale di controllo dell’Amministrazione Comunale. Per quanto attiene alla manutenzione, il riferimento diretto è alla NORMA UNI 10147 “Manutenzione. Terminologia”, che definisce la terminologia in uso nella manutenzione, al fine di uniformare i comportamenti degli operatori e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:utenti.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria L’1 e il 2 dicembre 2004 si è rivolta svolta a soddisfare bisogni Parigi una visita di salute studio, organizzata congiuntamente dall’ARAN e dal Formez, che richiedono ha riguardato il sistema amministrativo francese, con particolare riferimento alle forme di dialogo sociale ed ai principali istituti di gestione delle risorse umane, sia nelle amministrazioni centrali che nelle autonomie locali. In tale ambito, grande risalto è stato dato ad un recente progetto di riforma che interessa numerosi aspetti della funzione pubblica che, in una prospettiva di un generale rinnovamento, possa favorire una maggiore efficienza e competitività delle amministrazioni, nell’ottica di un generale adeguamento al mutato contesto sociale ed economico, determinatosi anche in relazione al processo di integrazione europea. Tali tendenze evolutive hanno aumentato l’interesse per la realtà francese, che è senza dubbio quella più vicina alla nostra, anche se, nonostante la comune derivazione dal modello napoleonico, la diversa evoluzione storico-politica dei due Paesi ha creato elementi di forte differenziazione tra loro, limitando l’originaria affinità ad aspetti che attualmente sono più formali che sostanziali. L’impressione generale, senz’altro positiva, è stata quella di un’amministrazione solida, consapevole del proprio ruolo e delle proprie tradizioni, ma anche sensibile alle esigenze innovative, nei confronti delle quali mostra una grande apertura, sebbene, come in tutti i processi riformatori, non mancano le cautele e le incertezze dovute alla necessità di dovere conciliare le opposte esigenze di dare un segnale di forte cambiamento e contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione mantenere alcuni cardini del modello vigente. Non va, altresì, sottovalutato che tale riforma si colloca nel quadro più ampio di un processo di modernizzazione del Paese, in cui l’importanza strategica del coinvolgimento delle parti sociali è stata compresa appieno dal Governo, che sta promuovendo tutta una serie di iniziative politiche, volte a rafforzare il dialogo sociale, sia nel pubblico che nel privato, ritenendo che una riforma di così ampia portata possa essere attuata solo se condivisa da tutti i soggetti interessati. Su tale tematica, da anni al centro del dibattito socio-economico, è anche intervenuto il Ministro del lavoro Xxxxxx che ha definito la riforma del dialogo sociale come “la madre di lungo periodotutte le riforme“, sulla base cioè quella propedeutica a creare i presupposti logici e procedurali per portare a compimento tutte le altre. In effetti il sindacato francese, piuttosto frammentato, ha attualmente un ruolo poco incisivo arannewsletter (gli iscritti rappresentano l’8% degli occupati), anche per la prevalenza di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale fonti unilaterali che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti fatto limitano il loro intervento a forme di programmazionetipo consultivo - concertativo. Lo stesso Xxxxxx, che devono necessariamente essere tra loro raccordati di recente, ha presentato un disegno di legge, ancora in discussione, volto a modificare profondamente la dinamica delle relazioni sindacali nel Paese e che sono: • a riequilibrare il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi ruolo dello Stato e delle prestazioni parti sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitadando maggiore spazio al confronto collettivo tramite il metodo negoziale, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive la previsione di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - accordi validi per tutti i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:lavoratori.

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Samples: www.aranagenzia.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La Premessa all’accordo 21 dicembre 2004 è rivolta a soddisfare bisogni sostituita dalla seguente: Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di salute ac- crescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in parti- colare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici. Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni in- dustriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di protezione socialeretribuzione variabile incentivante. Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani azien- dali di formazione continua anche con il finanziamento di lungo periodoFondirigenti e, più in generale, alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei re- ciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative for- mative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie im- prese, anche attraverso appositi progetti personalizzati redatti sulla scorta sperimentali in ambito di valutazioni multidimensionaliFondirigenti. Sia Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plena- rie per riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi: Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionevalere dall’anno 2010, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sonoè stabilito: • il Piano Sociale e Sanitarioin 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con an- zianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • il Piano Regionale per in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la Prevenzionequalifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni com- piuti. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito: le linee annuali in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione e finanziamento del SSRservizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • le linee in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroservizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionesuperiore ai 6 (sei) anni com- piuti. Il presupposto su cui poggia la definizione “trattamento minimo complessivo di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate garanzia” da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata assumere come parametro al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”31 dicembre 2013, a valenza triennalevalere dall’anno 2013, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueè stabilito:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Lo sviluppo della politica fiscale, nonché le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria sono basati sulle linee programmatiche dell’Atto di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2018, della Nota di protezione socialeaggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 e dell’Atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi, anche Agenzia), per gestire efficacemente la fiscalità e incrementare il livello di lungo periodotax compliance, ha posto in essere una serie di azioni tese a creare le migliori condizioni possibili affinché il contribuente possa assolvere spontaneamente i propri obblighi fiscali, ricorrendo alle tradizionali forme di controllo nei casi che presentano maggiori indici di rischio o dettati da vincoli normativi, con vantaggi per l’Amministrazione Finanziaria in termini di efficienza ed economicità dell’azione. Le politiche fiscali, pertanto, sono state concepite partendo dall’idea di capovolgere il rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e i cittadini, puntando a rafforzare il dialogo, soprattutto preventivo, anche attraverso una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti, al fine di instaurare una costante cooperazione tra le parti, basata sulla base di progetti personalizzati redatti trasparenza e sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionefiducia reciproca, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali possa favorire reciproci comportamenti virtuosi. Scopo di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee questo cambio di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distrettoprospettiva, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 raccomandato anche dai principali organismi internazionali (OCSE e n. 29/2004FMI), partecipa è quello di giungere a prevenire i possibili rischi di evasione e di elusione, evitarli grazie al confronto preventivo e limitare, quindi, azioni successive di repressione minimizzando di conseguenza il Direttore contenzioso con i contribuenti. In tale contesto, l’Agenzia deve essere in grado di Distretto cherappresentare nei confronti dei contribuenti una controparte credibile e affidabile, coerentemente agli indirizzi fornire istruzioni chiare, imparziali e tempestive e consulenze tecnicamente qualificate e dirigersi verso il maggiore alleggerimento possibile degli obblighi fiscali strumentali. A tal fine, l’Agenzia offre un’ampia gamma di programmazione servizi e nel rispetto di assistenza al contribuente per agevolarlo al massimo nell’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali e, al contempo, pone in essere una serie di attività per promuovere la tax compliance, al fine di diminuire il tax gap e ricondurre così l’evasione fiscale in Italia a livelli comparabili con quelli dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione partner europei più virtuosi. L’impatto dei servizi messi a disposizione dei contribuenti e del complesso delle attività territorialiposte in essere dall’Agenzia trova rappresentazione nel gettito versato spontaneamente dai contribuenti e relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia (erariali e non erariali). Attraverso il sistema di versamento F24 gestito dall’Agenzia, definendo infatti, i contribuenti, possono pagare le caratteristiche quali-quantitative principali tipologie di tributi attraverso un unico strumento, utilizzando in compensazione eventuali crediti. Il servizio offerto garantisce un costante afflusso di entrate sia all’Xxxxxx che ad altri Enti pubblici, assicurando le coperture per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali così da consentire l’erogazione ai cittadini dei servizi offerti nel territoriopubblici. Le parole chiave per assicurare l’efficace riscossione spontanea dei tributi sono accessibilità, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni tempestività e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato trasparenza dei servizi socialiofferti, sociosanitari fattori di successo che da sempre l’Agenzia pone al centro della propria azione. Il gettito, naturalmente, è influenzato anche dall’azione degli altri attori della fiscalità, come Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché da fattori esogeni quali, ad esempio, le evoluzioni congiunturali dell’economia italiana, le variazioni del Prodotto interno lordo e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettualegli interventi normativi. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa Stima degli effetti ed impatti delle azioni 2018 2019 2020 Entrate complessive da adempimento spontaneo ERARIALI (€/MLD)* 382,5 392,0 399,1 Entrate complessive da adempimento spontaneo NON ERARIALI(€/MLD)** 34,0 34,0 34,0 Totale entrate da adempimento spontaneo (€/MLD) 416,5 426,0 433,1 Entrate complessive da attività di contrasto dell'evasione ERARIALI(€/MLD) 9,6 8,3 8,3 Agenzia delle Entrate - Riscossione 5,7 4,7 4,5 Entrate complessive da attività di contrasto dell'evasione NON ERARIALI(€/MLD)** 1,3 1,3 1,3 Agenzia delle Entrate - Riscossione 0,2 0,2 0,2 Totale entrate da attività di contrasto dell'evasione (€/MLD) 16,8 14,5 14,3 Totale entrate (€/MLD) 433,3 440,5 447,4 * Nelle entrate complessive da adempimento spontaneo sono contabilizzati i tributi riscossi tramite i canali F23 e degli interventi sociali F24, escludendo, pertanto, i tributi versati direttamente alla Banca d'Italia. Le stime 2018/2020 sono state effettuate sulla base delle variazioni delle entrate tributarie contenute nella nota di aggiornamento al DEF 2017 ** IRAP, addizionali IRPEF regionali e comunali Allo scopo di apprezzare l’efficienza complessiva dell’Agenzia può essere messa a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLconfronto l’incidenza dei costi sostenuti per il proprio funzionamento con il totale delle entrate sopra evidenziate. La tabella seguente espone tendenza nell’arco del triennio 2018-2020 di tale indicatore, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano ne mette in evidenza il trend decrescente e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitariache conferma i buoni progressi in termini di efficienza della struttura. Ciò premesso, si conviene quanto segue:ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2018 2020

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Le parti, nello stipulare il presente contratto collettivo di lavoro, hanno assunto come riferimento il “Protocollo sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, confermato l’1.2.1999, cui hanno inteso dare attuazione per le parti di loro competenza, con specifico riferimento all’assetto contrattuale e al metodo partecipativo, nonché alla rilevanza che le parti attribuiscono all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti atti a prevenire il conflitto. Le parti hanno altresì preso atto del gravissimo momento di crisi attraversato dal settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l’esigenza primaria che le parti riconoscono è rivolta quella di salvaguardare la sopravvivenza delle Aziende e, di conseguenza, di creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell’occupazione nel settore. A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - si impegnano a soddisfare bisogni realizzare iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione al fine di salute favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso una adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un importante aspetto della politica sanitaria e da valutare per il consistente indotto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali insistono. In tale contesto le parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell’Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell’attività dell’Osservatorio per valutare l’opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalial superamento dei suoi problemi. Sia Tale valutazione potrà essere effettuata nell’ambito degli incontri previsti per l’informativa a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015nazionale. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineatiAnalogamente, gli EELL e l'AUSLincontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:da cui potranno discendere le opportune iniziative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Aziende Termali

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La riforma della legge fallimentare ha rinnovato le vesti della fase di liquidazione dell’attivo fallimentare, rendendo inattuali i modelli interpretativi che dall’entrata in vigore della legge fallimentare si sono andati consolidando. Nel sistema previgente le vendite fallimentari erano parificate alle vendite effettuate in sede di espropriazione forzata: l’ombra del processo involgeva ogni atto e non vi era alcuno spazio per un concreto operare dell’autonomia contrattuale. Infatti, la legge fallimentare del 1942 mirava ad assicurare una disciplina in grado di fornire, in una situazione di deconfiture dell’impresa, una tutela esecutiva dei creditori in una forma che assicurasse nel maggior grado la par condicio. L’opzione di fondo seguita dal legislatore della riforma è rivolta a soddisfare bisogni stata invece quella di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeperseguire, anche nel corso del fallimento, per quanto possibile, la sopravvivenza dei valori organizzativi residui dell’impresa insolvente. Il contesto nel quale è maturato il processo riformatore ha visto l’interiorizzazione della profonda trasformazione intervenuta nella gestione dell’economia e dell’attività economica, che, attraverso il nuovo diritto societario e della crisi d’impresa, com’è stato scritto, xxxxxx e vuole marciare dietro la bandiera dell’autonomia privata. La fase di lungo periodoliquidazione risulta quindi, sulla base a seguito della riforma, tendenzialmente ‘affrancata’ dalle rigide forme dell’esecuzione forzata regolate dal codice di progetti personalizzati redatti sulla scorta procedura civile e punta alla conservazione, anziché alla dispersione, dei valori insiti nell’impresa, in vista di valutazioni multidimensionaliuna maggior tutela degli interessi generali coinvolti e specificamente della miglior tutela dei creditori, attraverso la valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni. Sia a livello regionale IL NUOVO DIRITT O DELLE SOCIET À – N. 21/2013 Si tratta di una tendenza che di ambito distrettuale trova radici e ramificazioni anche in Europa, laddove numerosi sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionei modelli proposti per mantenere e risanare le imprese decotte. Sicuramente risultano privilegiate - anche in Italia - le soluzioni stragiudiziali o ‘concordate’ della crisi, che devono necessariamente essere tra loro raccordati lasciano all’autonomia negoziale delle parti il riassetto dei propri rapporti, ma, come oggi si ritiene, anche da una procedura a stampo liquidatorio si possono raggiungere quegli obiettivi di salvaguardia e risanamento dei valori aziendali che sonofungono da priorità sui tavoli dei legislatori oggi alle prese con un sistema economico in un momento di grande impasse. L’art. 107 l. fall. ha introdotto una sorta di doppio binario: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzioneda un lato i negozi di trasferimento da compiersi dal curatore nel rispetto delle procedure competitive, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazionedall’altro, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza retaggio del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distrettoprevigente sistema, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004reso ancora possibile espressamente dal secondo comma, partecipa il Direttore dal giudice delegato “secondo le disposizioni del codice di Distretto procedura in quanto compatibili”. Si tratta di due opzioni che prescindono dalla natura del bene oggetto di alienazione (che, coerentemente agli indirizzi a differenza del passato, non orienta la tipologia di programmazione e vendita): la scelta spetta al curatore, che, nell’ottica di una gestione ‘manageriale’ dell’insolvenza, dovrà già darne atto nel rispetto dei vincoli economico- finanziariprogramma di liquidazione, collabora alla programmazione da redigersi in termini strettissimi dalla dichiarazione di fallimento. Alla luce delle attività territorialicaratteristiche di dinamicità, definendo flessibilità, rapidità che la modalità ‘competitiva’ offre, si è riconosciuto che oggi effettuare le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente vendite in sede fallimentare con la domanda espressa dalla popolazione le modalità dettate dal codice di riferimento, individuando forme procedura civile costituisce sì un’opzione legittima ma di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLgrado subordinato, che concorrono alla definizione non trova quasi più riscontro nella prassi, risultando molto meno ‘allettante’ in termini di tempi, costi e realizzo. Questo secondo tipo di vendite, che viene effettuato da parte del presente attogiudice delegato e non del curatore, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premessonelle forme dell’esecuzione forzata, si conviene quanto segue:ritiene un retaggio del previgente sistema1: non si condivide infatti l’opinione di chi afferma che tali modalità costituiscano procedure competitive juris et de jure2.

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Samples: www.carbonell-law.org

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni In data 22 giugno 2022, il Consiglio di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni Amministrazione dell’Emittente ha approvato il Piano Industriale 2022-2025 (di protezione socialeseguito, anche il “Piano” o “Piano Industriale”) del Gruppo Net Insurance. In data 23 giugno 2022, il Piano Industriale è stato presentato alla comunità finanziaria mediante il documento di lungo periodopresentazione denominato “Il Nuovo Piano Industriale”, disponibile sul sito internet dell’Emittente (Il Nuovo Piano Industriale (xxxxxxxxxxxx.xx)). Il Piano Industriale è stato redatto anche nell’ambito del più ampio progetto di ammissione a quotazione delle Azioni e dei Warrant della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan. Il Piano Industriale è stato elaborato dal Gruppo sulla base dei principi contabili omogenei a quelli utilizzati dall’Emittente per la redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, senza, pertanto, tenere conto degli effetti dell’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei principi contabili IFRS 17 e IFRS 9. Le grandezze di progetti personalizzati redatti sulla scorta conto economico sono rappresentate secondo lo schema di valutazioni multidimensionaliconto economico riclassificato adottato dal Gruppo. Sia Il Piano Industriale include l’evoluzione economico-finanziaria dal 31 dicembre 2021, data della chiusura di esercizio, al 30 aprile 2022. Nel presente Capitolo è riportata la descrizione della relativa modalità di elaborazione delle principali voci economico-finanziarie prospettiche per gli esercizi 2022-2025 (di seguito, i “Dati Previsionali”). Il Piano Industriale è basato su assunzioni di carattere generale relative a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneeventi futuri soggetti a incertezze, che devono il management si aspetta si verificheranno, e sulle azioni che il management dell’Emittente intende intraprendere nel momento in cui le previsioni vengono elaborate. Il Piano Industriale è basato altresì su assunzioni di carattere ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno. Tali ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza al di fuori del controllo del management dell’Emittente e possono essere soggette a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti dello scenario macroeconomico e del contesto di mercato di riferimento. I Dati Previsionali si basano su previsioni di crescita organica e non assumono operazioni di crescita per operazioni straordinarie. La Società comunque non esclude di valutare eventuali opportunità di crescita per linee esterne, laddove dovessero presentarsene sul mercato, coerenti con il proprio modello di business. Qualora tali opportunità si manifestassero e fossero valutate favorevolmente dai competenti organi sociali dell’Emittente, le linee guida industriali e le previsioni economiche del Gruppo declinate nel presente Prospetto potrebbero subire variazioni, anche significative. La redazione del nuovo Piano, oltre al management dell’Emittente e alle strutture operative del Gruppo, ha coinvolto attivamente, durante specifiche sedute di board induction, (i) il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e di Net Insurance Life, che hanno fornito indicazioni strategiche sul Piano; e (ii) il Collegio Sindacale che ha presidiato l’adeguatezza dell’evoluzione dell’assetto organizzativo e amministrativo, sottostante al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Il Piano Industriale 2022-2025 riconferma la strategia alla base del precedente piano industriale 2019- 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2019 e reso noto al mercato in data 19 giugno 2019. Più in particolare, conferma quanto già declinato in sede di progetto di integrazione tra loro raccordati l’Emittente e Xxxxxxxxx, mirando a un bilanciamento dinamico tra crescita, solidità patrimoniale e remunerazione degli azionisti. Al riguardo, si segnala che sonoil piano industriale 2019-2023, in linea con la missione industriale e il business model sviluppato da Archimede in sede di business combination con l’Emittente, si basava sui seguenti quattro pilastri strategici: (i) valorizzazione il Piano Sociale business “storico” della Cessione del Quinto di cui il Gruppo Net Insurance aveva una consolidata posizione; (ii) sviluppo del business della Bancassicurazione Ramo Danni Non-Auto e, in generale, della Protection dedicata alla Persona, alla Famiglia e Sanitarioalla piccola e media impresa (inclusi rischi agricoli); • il Piano Regionale (iii) sviluppo del canale broker retail Ramo Danni; e (iv) attivazione delle piattaforme digitali. Al momento della redazione del precedente piano industriale 2019-2023, l’Emittente non aveva ancora avviato la distribuzione di bancassurance con nessun partner, inclusi quelli con i quali aveva soscritto accordi e le ipotesi alla base del piano industriale 2019-2023 facevano principalmente leva sull’esperienza del management. Dal 2019 al 2022 l’Emittente si è quindi progressivamente affermato nel mercato di Bancassurance sottoscrivendo importanti accordi per la Prevenzionedistribuzione di prodotti Ramo Danni Non-Auto e Ramo Vita Protection, • le linee annuali ha inoltre valorizzato il brand “Net Insurance” attraverso una serie di programmazione iniziative finalizzate ad acquisire importanti ritorni in termini di immagine, tra cui l’accordo di sponsorizzazione stipulato nel 2019 tra la capogruppo e finanziamento FIGC-AIA e ha avviato importanti collaborazioni con importanti gruppi italiani di servizi e d’intermediazione assicurativa totalmente digitale come per esempio XXXX S.r.l. e Neusorance S.r.l.. In considerazione del SSR; • le linee mutato posizionamento del Gruppo Net Insurance all’interno del contesto competitivo e dei risultati raggiunti in seguito alla Fusione, l’Emittente ha ritenuto opportuno approvare il nuovo Piano Industriale 2022-2025 quale prosecuzione del piano industriale 2019-2023, con la volontà di programmazione regionale integrata cogliere il cambiamento, con attenzione ai bisogni futuri dei servizi pubblici del lavoroclienti, sociali e sanitari, ponendosi nuovi target che tenessero conto dei risultati raggiunti dal Gruppo Net Insurance grazie all’implementazione delle azioni previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionedal precedente piano industriale 2019-2023. Il presupposto Piano è stato elaborato con l’obiettivo di mantenere un livello di redditività sostenibile nel tempo, facendo leva su cui poggia la definizione un modello di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto business multispecialistico avente come missione il consolidamento di un bisogno sanitario una piattaforma B2B2C aperta, indipendente e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte volta a soddisfare le esigenze dei partner e dei consumatori attraverso prodotti di tutela della saluteprotezione delle persone e dei loro beni, valorizzando tutte le opportunità di innovazione offerte dalle tecnologie digitali. Il Piano Industriale è articolato su sei pilastri strategici, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueseguito riportati:

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria A seguito di sottoscrizione in data 11.01.2023 del Grant Agreement 101069928 - LIFE21-IPC-IT-LIFE CLIMAX PO, nell’ambito del programma LIFE, è rivolta stato finanziato il progetto LIFE CLIMAX PO “CLIMate Adaptation for the PO river basin district”, di cui ERSAF rappresenta un partner avendo sottoscritto il Consortium Agreement in data 26.07.2023. La finalità di tale progetto è quella di favorire l'attuazione della National Adaptation Strategy (NAS) nel Distretto idrografico del Po, incentivando l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una gestione climaticamente intelligente delle risorse idriche e del suolo e l'attuazione di misure adeguate alle caratteristiche locali e alle peculiarità climatiche a soddisfare bisogni scala distrettuale. Il presente incarico prevede il supporto alla realizzazione di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni parte delle attività progettuali in capo a ERSAF incluse in particolare nei Work Packages 4 e 8 e relative all’approfondimento della tematica del degrado del suolo e della Land Degradation Neutrality (LDN), con un focus su un bacino specifico individuato nel territorio dell’Oltrepò pavese. Il coinvolgimento di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneun facilitatore, che devono necessariamente essere tra loro raccordati presenti competenze specifiche sulla tematica, e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate auspicabilmente operi da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione tempo sull’area di riferimento, individuando forme può agevolare infatti il processo di organizzazione dei servizisviluppo e diffusione di nuova conoscenza nell’ambito del progetto, di erogazione delle prestazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, i macro-obiettivi prevedono l’individuazione, nel bacino idrografico individuato, degli indicatori associati al degrado del suolo, e di acquisizione delle risorse adeguate quelli utili a massimizzare la qualitàvalutare l’impatto sul territorio dell’applicazione di misure di contrasto, l’efficienza unitamente al monitoraggio degli stessi nell’arco dei 5 anni previsti dall’incarico (feb 2024 / gen 2029). In questo periodo di tempo, è inoltre previsto un attivo coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai gestori del territorio, al fine di divulgare e l’efficacia trasferire le migliori pratiche di Land Degradation Neutrality, e gli effetti in termini di contrasto al degrado del suolo, con attenzione particolare al mantenimento di suoli sani e alla mitigazione dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:cambiamenti climatici.

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Samples: Disciplinare D’incarico Di Prestazione Professionale Finalizzato a Garantire Il Supporto Tecnico/Specialistico Nell’ambito Delle Attività Dei Tasks 4.4 E 8.3 Del Progetto Life Climaxpo

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il presente documento è rivolta redatto sulla base del framework E-CF (European Competence Framework) del Comitato Europeo di Normazione (CEN) e del documento “Competenze Digitali” emesso da AgID nel dicembre 2019 e disponibile anche in Docs Italia. I profili inseriti, come indicato, nella quasi totalità, fanno riferimento, per le competenze, ai profili di seconda generazione (dei lavori del CEN); alcuni profili rappresentano invece figure di terza generazione: es. Devops Expert, Cloud Application Architect. Per tutti i profili, conoscenze ed abilità sono stati predisposti con l’obiettivo di integrare le professionalità “standard” al contesto del Piano Triennale e alla digitalizzazione ed innovazione dei servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione. Trattasi di requisiti minimi che dovranno evolversi nel contesto delle migliori professionalità della comunità del software per sostenere lo sforzo di efficientamento della PA, quale volano di crescita per il Paese. Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi applicativi dovranno aderire ai profili di seguito descritti. Il presente documento deriva dall’aggregazione della domanda di servizi applicativi in ottica cloud sulla base del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e pertanto ciascun profilo professionale si riferisce a soddisfare bisogni risorse professionali con ampia esperienza, competenze funzionali e tecniche per l’ambito del lotto e non ad una singola persona. Tali competenze dovranno essere costantemente aggiornate all’evoluzione della tecnologia, dei linguaggi, degli standard, delle linee guida e best practices applicabili. I curricula vitae delle figure professionali da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili alla Amministrazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Generale, rispettando lo schema di salute CV Europeo o diversi template indicati dall’Amministrazione. In ogni caso, dovranno essere particolarmente dettagliate le competenze/conoscenze/esperienze tecniche al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti minimi, gli eventuali requisiti migliorativi offerti e il contesto dell’Amministrazione. Nel presente documento, e laddove citati nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, ogni riferimento ad attività (es. Disegno) o metodologie basate sull’adozione di prodotti e ogni riferimento a prodotti vanno intesi in relazione ai prodotti e/o ai componenti di tali prodotti che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni sono effettivamente adottati per i sistemi informatici gestiti dalla singola Amministrazione. Le competenze e conoscenze tecniche delle figure che seguono non sono esaustive delle esigenze future. Infatti le competenze iniziali potranno variare in funzione dell’evoluzione tecnologica e in relazione a ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie che emergeranno durante la validità dell’AQ e dei contratti esecutivi. A tal fine, la presente appendice potrà essere aggiornata nel corso della vigenza dell’AQ e dei contratti esecutivi, in accordo tra le parti, su richiesta degli Organismi di protezione socialecoordinamento e controllo, anche di lungo periodoeventualmente sentita/e una o più amministrazioni contraenti, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalie/o dei Fornitori. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sonoSi precisa che: • il Piano Sociale e Sanitarioper cultura equivalente si considerano generalmente 4 anni aggiuntivi di esperienza professionale nell’ambito dei servizi applicativi di cui almeno 2 aggiuntivi nel ruolo specifico; • il Piano Regionale per la Prevenzioneprogetti di grandi dimensioni, • le linee annuali si intendono progetti con almeno 10 risorse impiegate, mentre progetti di programmazione medie dimensioni sono considerati progetti con almeno 5 risorse impiegate e finanziamento del SSRprogetti con meno di 5 risorse impiegate sono da intendersi come piccoli; • le linee certificazioni possedute dalle risorse per ciascun ruolo dovranno essere mantenute aggiornate e in corso di programmazione regionale integrata validità per tutta la durata contrattuale e seguendo l’evoluzione del prodotto/tecnologia/linguaggio a cui si riferiscono; • una certificazione può, nei casi espressamente autorizzati dall’Amministrazione, essere sostituita da comprovate esperienze di almeno 4 anni sul prodotto/tecnologia oggetto della certificazione (resta fermo in ogni caso il possesso delle certificazioni espressamente offerte in AQ e in AS dal fornitore); • è ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti o superiori rispetto a quelle espressamente indicate in corrispondenza di ciascuna figura professionale nell’ambito del presente documento, anche in caso di certificazioni previste ai fini dell’attribuzione dei servizi pubblici del lavoropunteggi tecnici di AQ e/o di AS. A tal fine, sociali ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e sanitaricontenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenzaove previsto, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:certificazione sostituita.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Applicativi in Ottica Cloud Appendice 1 Al Capitolato Tecnico Speciale

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile, reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con le direttive n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è rivolta a soddisfare bisogni il lavoro agile. Visto anche quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020. La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialetempestive, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionedestinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono necessariamente essere tra loro raccordati orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti. È necessario che sono: • il Piano Sociale ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con le richiamate direttive n. 2 e Sanitario; • il Piano Regionale 3/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la PrevenzionePubblica Amministrazione, • le linee annuali di programmazione limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto adottando ogni idonea misura per la sua attuazionetutela della salute del proprio personale. In tale contesto, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività lavoro pubblico misure volte ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salutesalute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di recupero assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e mantenimento indifferibili nell’attuale situazione di emergenza. Come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, integrato come sopra indicato, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitaprestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche mediante prestazioni in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a carattere prolungato 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza socialesostanzialmente confermato dal DPCM 26 aprile 2020, comprensive le attività dell’amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni sospese. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Aziende unità sanitarie locali individuanoorganizzazioni sindacali CGIL, nell'ambito degli accordi CISL e UIL, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell’estesa adozione di integrazione sociomodalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti-sanitariacontagio sottoscrivendo il presente Protocollo, i modelli organizzativi per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e gestionalidelle aree di contrattazione, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzenonché in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2 e 3/2020 e dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e obiettivo strategico dal DPCM 26 aprile 2020, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del sistema regionale contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di welfare. E’ fattore fondamentale lavoro e di qualificazione dell’offerta accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano. In particolare, nei limiti di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione propria competenza e nel rispetto dei vincoli economico- finanziaridella normativa vigente, collabora alla programmazione delle attività territorialiin considerazione dell’attuale stato di emergenza, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione parti convengono quanto di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:seguito esposto.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Con il completamento del processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, avvenuto con la stipulazione dei contratti del quadriennio 1998-2001, si è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneconclusa un importante fase della riforma del pubblico impiego, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzioneaveva individuato, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoronella fonte negoziale, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto lo strumento più idoneo per la sua attuazione. L’Ipotesi di accordo per il Comparto Ministeri sottoscritta il 28 febbraio 2003, quale parte integrante che costituisce il primo testo contrattuale della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione tornata 2002-2005, si colloca pertanto in uno scenario diverso, ove, esaurito il compito di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza trasformazione degli istituti regolati da disposizioni pubblicistiche in norme pattizie, le parti hanno optato per interventi negoziali per lo più diretti alla manutenzione e all’aggiornamento del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione quadro normativo di riferimento, individuando forme ormai definito. Lo scopo è stato di organizzazione dei serviziapportare, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione in base all’esperienza maturata, quegli adattamenti ritenuti indispensabili per offrire alle amministrazioni una strumentazione giuridica quanto più possibile idonea a costituire un valido supporto tecnico per una ottimale ed efficace gestione delle risorse adeguate umane. Ma tale diversa missione dell’attività negoziale, tuttavia, non è meno delicata e complessa della precedente: il contratto realizzato prende in esame diverse tematiche (ad esempio, relazioni sindacali, sistema classificatorio, norme disciplinari, oltre al trattamento economico) con il preciso obiettivo di dare una risposta a massimizzare questioni emerse nella fase applicativa o di introdurre clausole di chiarimento. Ove si è ritenuto necessario, si è operata una sorta di raccordo tra la qualitànormativa di Comparto e la disciplina degli Accordi Quadro o anche tra quelle disposizioni che pur riguardando i medesimi istituti, l’efficienza e l’efficacia dei processi erano contenute in testi predisposti in diversi momenti contrattuali. In tale contesto di produzione dell’assistenza e orientate conferma dell’assetto normativo vigente non mancano, però, gli aspetti innovativi, anche in relazione alla necessità di garantire, attraverso lo strumento negoziale che si contraddistingue per la notevole flessibilità, il costante adeguamento della regolamentazione pattizia all’accentuato dinamismo che contraddistingue la legislazione in materia di rapporto di lavoro nel suo complesso, sia a garantirelivello nazionale che europeo. Questo è il caso, ad esempio, delle norme disciplinari, per le quali il contratto ha operato una rivisitazione della regolamentazione contrattuale già esistente al fine di adeguarla alla Legge arannewsletter n. 97/2001, nel frattempo intervenuta, la cui emanazione ha costituito l’occasione per attualizzare l’intero sistema già previsto nel CCNL 1994 -1997. Sul versante delle novità, vanno, altresì, l’assistenza primariasegnalate talune tematiche di grande rilevanza politica e sociale, come il mobbing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri e per le quali sono state previste alcune importanti iniziative volte a contrastarne la continuità delle cure e l’integrazione ospedalediffusione. In tema di molestie sessuali il contratto allega anche lo schema-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato tipo del codice di Distretto si avvale dell’Ufficio condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo lavoro come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:27 novembre 1991.

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Samples: Contratto Ministeri: Aspetti Economici

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La Premessa all’accordo 21 dicembre 2004 è rivolta a soddisfare bisogni sostituita dalla seguente: Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di salute accrescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in particolare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici. Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni industriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di protezione socialeretribuzione variabile incentivante. Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani aziendali di formazione continua anche con il finanziamento di lungo periodoFondirigenti e, più in generale, alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative formative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti personalizzati redatti sulla scorta sperimentali in ambito di valutazioni multidimensionaliFondirigenti. Sia Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi: Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionevalere dall’anno 2010, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sonoè stabilito: • il Piano Sociale e Sanitarioin 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • il Piano Regionale per in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la Prevenzionequalifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito: le linee annuali in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione e finanziamento del SSRservizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • le linee in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroservizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionesuperiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il presupposto su cui poggia la definizione “trattamento minimo complessivo di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate garanzia” da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata assumere come parametro al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”31 dicembre 2013, a valenza triennalevalere dall’anno 2013, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueè stabilito:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La Premessa all’accordo 21 dicembre 2004 è rivolta a soddisfare bisogni sostituita dalla seguente: Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di salute accrescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in particolare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici. Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni industriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di protezione socialeretribuzione variabile incentivante. Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani aziendali di formazione continua anche con il finanziamento di lungo periodoFondirigenti e, più in generale, alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative formative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti personalizzati redatti sulla scorta sperimentali in ambito di valutazioni multidimensionaliFondirigenti. Sia Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per riferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi: Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a livello regionale che valere dall’anno 2010, è stabilito:  in 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;  in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionecompiuti. Il presupposto su cui poggia “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito:  in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la definizione qualifica di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato dirigente, fino a soddisfare globalmente 6 (sei) anni;  in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la contestuale esigenza del soggetto qualifica di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazionedirigente, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: asuperiore ai 6 (sei) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitarioanni compiuti. Il governo del sistema “trattamento minimo complessivo di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, garanzia” da assumere come parametro al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”31 dicembre 2013, a valenza triennalevalere dall’anno 2013, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueè stabilito:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria L'amministrazione di Torre del Greco intende dotarsi di una infrastruttura telematica, basata su fibra ottica spenta, da utilizzare per il trasporto dati, realizzando così un'infrastruttura general-purpose che possa essere impiegata per il collegamento dei siti di interesse comunale (scuole, uffici distaccati, mercato, eccetera) e nello stesso tempo sia in grado di supportare tutti i servizi telematici che un'amministrazione comunale moderna come quella di Torre del Greco può fornire ai cittadini. In particolare l'infrastruttura deve essere in grado di ospitare i servizi di videosorveglianza, di distribuzione della connessione WiFi nei siti di interesse e in futuro deve essere in grado di supportare i servizi di smart city che attualmente sono allo studio dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni regionali. Il sistema attuale di monitoraggio basato sulla rete in fibra ottica esistente è rivolta sito presso la Centrale Videosorveglianza del Comando di Polizia Municipale. In questa fase evolutiva, sempre attenti a soddisfare bisogni minimizzare i disagi causati dalla realizzazione delle infrastrutture e dalla posa della fibra, si privilegia l’utilizzo della rete dei cavidotti esistenti già predisposti lungo il tracciato in appalto, oppure, ove necessario – ma in quantità molto marginale -, con utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione o ancora attraverso la posa in opera di salute nuovi cavidotti Il ricorso a scavi per la posa di dorsali è limitato ad alcune strade periferiche con basso impatto alla circolazione ed alla sosta. L’utilizzo meno invasivo e costoso e di più veloce realizzazione è il ricorso allo scavo e posa di tritubo in minitrincea. L’Amministrazione comunale intende realizzare l’infrastruttura ottica per la gestione dei servizi telematici innovativi. L'amministrazione di Torre del Greco, comunque, ha deciso di avviare questo progetto in maniera indipendente dalla realizzazione dei servizi perché vuole far sì che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie la rete realizzata sia del tipo più generale possibile e pertanto non vincolata ad un particolare tipo di applicazione permettendo una facile scalabilità dell’infrastruttura. Pertanto l'infrastruttura di rete oggetto del presente appalto dovrà essere costituita da fibre ottiche dimensionate ed azioni attestate come descritto nei successivi paragrafi, di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia proprietà del Comune e non legata a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneparticolari tecnologie non standard, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per ne rendano complessa la Prevenzionemanutenzione. Cogliendo inoltre l’occasione della realizzazione dell’infrastruttura, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del l’Amministrazione collegherà l'attuale sistema di welfare nell’ambito della pianificazione videosorveglianza all’infrastruttura e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento rimodernerà alcune delle postazioni di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:videosorveglianza attualmente installate rendendole conformi allo standard HD.

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Samples: www.trasparenza-comune-torredelgreco.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La collaborazione tra la CDLM e il SUNIA in questi anni si è rivolta andata consolidando avendone fortemente condiviso l’obiettivo politico principale: un sindacato generale e confederale come il nostro deve sempre più attivarsi a soddisfare bisogni tutti i livelli per far sì che le politiche abitative diventino a pieno titolo un elemento centrale del nostro welfare. Purtroppo nel nostro Paese non è mai stato così. Una parte consistente della nostra contrattazione sociale e territoriale ha per questo riguardato la filiera dell'abitare, nella consapevolezza che è necessario continuare a rivendicare risorse dedicate importanti e non residuali e, nello stesso tempo, costruire tante e diversificate risposte per un bisogno in rapido aumento. Il bisogno di salute avere una casa, di averne una adeguata alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare, di averla accessibile e priva di barriere architettoniche, di avere canoni che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie non superino una determinata percentuale del reddito familiare, unite all’esigenza di poter avere un patrimonio immobiliare sempre più eco sostenibile sono state le nostre finalità contrattuali. Il lungo periodo del COVID, non ancora del tutto superato, ha rafforzato le nostre convinzioni. Abbiamo raggiunto risultati importanti con un aumento consistente del fondo per l’affitto, con una continua ristrutturazione del patrimonio pubblico che ha drasticamente ridotto il numero di case non assegnate, con il fondo contro la morosità incolpevole che, insieme al blocco degli sfratti deciso in via straordinaria nel periodo della pandemia, hanno impedito tragedie sociali. Abbiamo richiesto e sostenuto la necessità di sperimentare ed azioni estendere esperienze nuove come il cohousing e la rigenerazione urbana con alloggi a canoni accessibili. Il tutto senza ulteriore consumo di protezione sociale, anche suolo ma guardando alla ristrutturazione e alla messa in circolo di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionaliquello che già esiste. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneAnche il tema demografico, che devono necessariamente presenta una fotografia già chiara ed allarmante di un futuro con sempre meno giovani e tantissimi fragili ed anziani, è una tendenza che va tenuta in seria considerazione anche rispetto alla programmazione di una seria politica abitativa. Anche per questo consideriamo il patrimonio pubblico oggi inutilizzato la nuova frontiera su cui lavorare per trovare risposte concrete a prezzi accessibili, con un ruolo pubblico anche come calmieratore degli elevati prezzi di mercato. Molto c'è ancora da fare consapevoli che il diritto di avere una casa in molti contesti va di pari passo con il diritto al lavoro e allo studio; se Bologna vuole continuare ad essere tra loro raccordati e che sono: • attrattiva, il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionediritto a trovare una abitazione con un canone ragionevole costituisce una priorità. Il presupposto su cui poggia tutto considerando che lavori sempre più precari e poco retribuiti renderanno nei prossimi anni di fatto improponibile la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari scelta delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandogenerazioni precedenti che, in maniera unitariaconsistente e a differenza di molti paesi in Europa, hanno optato per la funzione casa di governance proprietà. Riteniamo da sempre il canone concordato uno strumento importante da promuovere ed estendere. Per questo abbiamo ritenuto utile mettere a disposizione di tutti in una ricerca i tanti dati a disposizione del sistema Sunia che costituisce un osservatorio unico in città svolgendo una preziosa attività promozionale di welfare nell’ambito questa tipologia di contratti purtroppo ancora poco diffusa soprattutto per alcuni strati della pianificazione popolazione. Una importante fotografia degli immobili e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento delle caratteristiche dei conduttori e dei locatori utile a comprendere l’attuale situazione ma anche la potenzialità di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale questo importante strumento se fosse maggiormente esteso e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie sostenuto sia a livello territorialenazionale che locale. Abbiamo presentato una piattaforma in Città Metropolitana consapevoli che l’aumento di risposte passi attraverso un confronto con quel livello istituzionale. Su quei contenuti svolgeremo il prossimo giro di contrattazione. X. Xxxxxxx, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:Segreteria CGIL BO

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Samples: ireser.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita della capacità delle imprese adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. In questa fase, pertanto, l’Agenzia deve gestire e sostenere un complesso processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche, promuovere e sostenere la diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali fra imprese e cittadini, e, al contempo, dare avvio all’operatività dell’ente, completando e adeguando la propria struttura organizzativa, in modo che possa svolgere a pieno i propri compiti istituzionali. L’Agenzia deve svolgere due ruoli principali: essere il CIO (Chief Information Officer) della pubblica amministrazione italiana ed il soggetto attuatore della strategia digitale del sistema paese. Due ruoli importanti che trovano impulso e sintesi nel fatto che il digitale non è rivolta a soddisfare bisogni un «capitolo» di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni un'agenda di protezione socialegoverno ma un fattore trasversale e abilitante dello sviluppo dell’intero paese. Per l’Agenzia questi ruoli si traducono, anche da una parte nel fornire linee guida omogenee e coordinate, regole tecniche, strumenti tecnologici e piattaforme abilitanti, sempre garantendo gli standard di lungo periodo, sulla base sicurezza necessari; dall’altra nel riorganizzare e digitalizzare i processi della filiera pubblica estesa e sostenere le politiche del governo in tema di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale digitalizzazione per la Prevenzionecrescita culturale, • le linee annuali sociale ed economica del paese. La Convenzione triennale per gli esercizi 2014-2016 si pone l'obiettivo di programmazione consolidare l'azione dell'Agenzia mettendo su un asse temporale l'attuazione della propria missione istituzionale come delineata dal decreto istitutivo. In tale ottica, il nuovo assetto organizzativo, ora all’esame degli uffici competenti per l’approvazione definitiva, basato su un modello di 12 + 2 uffici dirigenziali in luogo dei 19 uffici dirigenziali degli enti soppressi DigitPA e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto Agenzia per la sua attuazionediffusione delle tecnologie per l'innovazione - consente di fronteggiare al meglio un contesto in costante evoluzione, quale parte integrante i cui profili di complessità rappresentano una sfida che l'Agenzia è chiamata a raccogliere per ottimizzare l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario PA e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - nel rapporto tra questa, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative cittadini e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni socialile imprese, nonché per promuovere l’utilizzo delle altre funzioni tecnologie fra cittadini e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicuraimprese, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umanadi legalità, del bisogno imparzialità e trasparenza e secondo criteri di saluteefficienza, dell’equità nell’accesso all’assistenzaefficacia ed economicità. Il Piano delle attività si articola in tre aree strategiche, della qualità delle cure che rappresentano i principali ambiti d’intervento nei quali si deve declinare l'azione triennale dell'Agenzia per l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Le aree strategiche sono: documentazione progettuale e normativa che nello scenario attuale e a soddisfare le esigenze medio e lungo termine, identifica banche dati e infrastrutture materiali ed immateriali di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - interesse nazionale oltre che i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuanoprogetti in corso per garantirne l'attuazione. Per sostenere, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariauna visione unitaria, il sistema informativo della PA ed erogare servizi in maniera più rapida, efficiente e aperta all'innovazione di mercato, l'Agenzia in linea con gli obiettivi comunitari di realizzazione di un mercato unico e per porre i modelli organizzativi concreti presupposti di interoperabilità con i sistemi informativi transfrontalieri, definisce, progetta e gestionaligestisce, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzericorrendo al necessario apporto da parte del mercato, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario infrastrutture e obiettivo piattaforme abilitanti, in accordo con le previsioni del CAD e il modello di riferimento strategico del sistema regionale informativo della PA. Area strategica 3 – Politiche di welfaredigitalizzazione e innovazione dei processi economici, culturali e sociali L'Agenzia contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione e la crescita economica, sociale e culturale; promuove la rimozione di ostacoli tecnici, operativi e di processo che si frappongono alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie sancito dal CAD. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta L’agenzia deve, da una parte promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte dei cittadini, in modo orientato anche alla partecipazione e all'inclusione sociale, e, dall’altra, favorire la diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali nelle imprese, nell’ottica della crescita e dello sviluppo economico. Per ciascuna delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vitaaree strategiche, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandosono evidenziati gli obiettivi prioritari sui quali l’Agenzia dovrà concentrare i propri sforzi nel triennio, in maniera unitariacoerenza con gli indirizzi politici già formulati, nonché con le attese dei diversi stakeholders: • definire le strategie per portare a compimento i progetti “a termine” (ad es. CEC-PAC) e alla chiusura di attività e progetti non più strategiche; • avviare il progetto SPID (Sistema pubblico per la funzione gestione dell'Identità digitale), definendo processi, metodologie e tempistiche; • definire linee guida e modelli di governance servizi per una migliore implementazione del sistema CERT-PA (Computer Emergency Response Team – Pubblica Amministrazione); • garantire il supporto al progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al fine di welfare nell’ambito della pianificazione integrarlo con SPID • supportare le attività di coordinamento e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento supporto dei progetti fatturazione elettronica e piattaforma dei pagamenti elettronici verso PA • avviare la progettazione e la fattibilità di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale una nuova piattaforma di comunicazione e Sanitariaerogazione servizi per cittadini e imprese, secondo che metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il rapporto amministrazione – cittadino e imprese e che integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale locali, nei settori più importanti per i cittadini e le imprese quali, ad es il coordinamento delle politiche socialifisco, sociosanitarie e sanitarie a livello territorialeil welfare, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e la scuola. • avviare la riprogettazione del modello di interoperabilità al fine di perseguire il benessere sociale”, a valenza triennale, miglioramento e lo sviluppo del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC); • collaborare alla stesura e definizione del Piano Annuale delle Attività strategico per la Non Autosufficienza” banda ultralarga, insieme agli altri attori coinvolti e promuovere la sua attuazione; • collaborare alla redazione della strategia nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per le infrastrutture e i servizi digitali come condizionalità ex-ante per l’accordo di partenariato, anche in coordinamento con i POR regionali • collaborare allo sviluppo del il portale nazionale dei dati aperti (xxxx.xxx.xx); • collaborare alla stesura del Secondo piano di azione nazionale per l'Open Government Partnership; • collaborare all’attuazione della Open Data Charter; • supportare le attività del Semestre Europeo di Presidenza del Consiglio Europeo sulle tematiche afferenti all'Agenda Digitale • rappresentare l’Italia sui temi dell’agenda digitale e dell’internet governance • definire le linee guida nazionali per lo sviluppo degli open data, promuovendo modelli di riferimento e metodologie per facilitare l'interoperabilità e il riuso, stimolando inoltre la qualità, l'aggiornamento, il collegamento con altri dati • attuare il sistema SPID come definito dall'art. 64 del CAD come modificato di recente dal DL 69/2013. • Rilasciare in via sperimentale il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al fine di integrarlo con SPID. • Realizzare la prima release di una nuova piattaforma di comunicazione e erogazione servizi per cittadini e imprese, che metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il rapporto amministrazione – cittadino e che integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nei settori più importanti per i cittadini e le imprese quali, ad es il fisco, il welfare, la salute e la scuola. • sviluppare il framework italiano di interoperabilità (SPC), mantenendolo allineato a quello europeo, definendo in tale ambito una serie di servizi e piattaforme per l'interoperabilità e analizzando il mercato ICT per finalizzare strategie di sourcing e procurement; • sviluppare Il Piano Nazionale di razionalizzazione e consolidamento dei CED della pubblica amministrazione, rispondendo alle esigenze di ammodernamento e riduzione dei costi nel campo delle ICT; • collaborare all’attuazione e promuovere il Piano strategico per la banda ultralarga e del Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Crescita Digitale anche attraverso il supporto ai POR regionali anche per eventuali interventi correttivi per perseguire gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea; • definire un Piano nazionale per le comunità intelligenti in collaborazione con il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio tecnico delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territorialiComunità intelligenti, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo regole per il riutilizzo delle esperienze di comunità intelligenti e fornendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione piattaforma di riferimento, individuando forme condivisione e l'insieme delle tipologie di organizzazione dei servizi, informazioni che vengono rilevate/scambiate. Area strategica 3 – Politiche di erogazione delle prestazioni digitalizzazione e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia innovazione dei processi economici, culturali e sociali • accompagnare i processi di produzione dell’assistenza trasformazione digitale della PA e orientate a garantiredel Paese con apposite iniziative di comunicazione, altresìformazione e disseminazione • rappresentare l’Italia sui temi dell’agenda digitale e dell’internet governance • Rilasciare il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e monitorare la sua attuazione e integrazione con SPID. • monitorare l'attuazione del sistema SPID • Rilasciare e sostenere la promozione e l’adozione di una seconda release della nuova piattaforma di comunicazione e erogazione servizi per cittadini e imprese, l’assistenza primariache metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il rapporto amministrazione – cittadino e che integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nei settori più importanti per i cittadini e le imprese quali, ad es il fisco, il welfare, la continuità delle cure salute e l’integrazione ospedale-territoriola scuola. Per l’esercizio delle proprie competenze• Area strategica 3 – Politiche di digitalizzazione e innovazione dei processi economici, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione culturali e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:CRESCITA CULTURALE E SOCIALE

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2014 – 2016

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il Piano di Prevenzione della corruzione UNICAM per il triennio 2018/2020 è rivolta il secondo che viene adottato dall’Ateneo, ma è il primo che recepisce integralmente le disposizioni normative in materia. Si tratta quindi di un piano che inevitabilmente riprende al suo interno la normativa vigente con dei riferimenti precisi ai Piani Nazionali Anticorruzione approvati dal 2013. L’intento è di costituire una corposa base che possa essere di riferimento per i futuri aggiornamenti dello stesso. Inoltre il Piano è stato elaborato sulla base di uno scenario particolarmente critico: come meglio illustrato nel prosieguo, infatti, gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia da agosto a soddisfare bisogni fine 2016 hanno interessato anche l’Università di salute Camerino, che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni proprio per questo motivo tuttora attraversa una fase di protezione socialeeccezionale rischio di compromissione degli interessi primari. L’attuale stato d’emergenza, anche di che inevitabilmente si protrarrà per un lungo periodo, oltre a non rendere possibile una valutazione sulla tempistica di ripristino della situazione pre-sisma, ha reso indispensabile dover riconsiderare tutto il processo di programmazione pluriennale dell’Ateneo, attività ancora in fase di definizione, e ha forzatamente determinato la procedura di redazione e di adozione del presente Piano. La prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, che consiste nell’analisi del contesto interno, ossia nella mappatura di tutte le attività svolte è stata fortemente influenzata dallo scenario sopra evidenziato. D’altro canto, il presente Piano ratifica e conferma alcune prassi o processi, che UNICAM, pur non avendole esplicitate nel Piano precedente, aveva comunque adottato. In aggiunta il Piano ha alla base un’elaborazione di progetti personalizzati redatti sulla scorta una metodologia scientifica di valutazioni multidimensionalianalisi del rischio, che è stata specificamente studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo dell’amministrazione. Sia a livello regionale Particolare attenzione è stata posta anche sull’interazione tra il controllo di gestione, la misurazione della performance e il Piano triennale, in quanto si è considerato che l’adozione di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è d’ausilio anche per attività di miglioramento gestionale e di valutazione della performance. In tema di misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale, l’attuale Piano parte da un’attenta ricognizione, stabilendo, per ciascuna una programmazione, i futuri ‘step’ di avanzamento e le relative fasi e tempi di esecuzione. Il risultato di questo processo di analisi è un Piano che devono necessariamente essere tra loro raccordati registra l’introduzione di molteplici novità, sia metodologiche sia nel contenuto, sempre ponendo l’accento sulla ‘mission’ istituzionale dell’Ateneo. Anche le operazioni di monitoraggio si sono svolte con la partecipazione attiva di tutti i membri del Gruppo di Supporto al Direttore Generale, che si sono fatti parte attiva di un processo sganciato dalla logica del mero “adempimento formale”, ma strettamente vissuto con analisi critica e che sono: • autocritica delle attività espletate. Infatti, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano Sociale e Sanitario; • di prevenzione risulta il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamavero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in appendicequanto evidenzia che cosa l’amministrazione sia concretamente in grado di attuare in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi ed costituisce l’indispensabile punto di partenza per l’elaborazione del nuovo Piano di prevenzione per il triennio 2018/2020. Per quanto riguarda la governance di Ateneo, la normativa che delinea tale impianto programmatorio dal 1 novembre 2017 è entrato in carica il nuovo Rettore dell’Ateneo, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il cui mandato copre il sessennio accademico 2017- 2023. Attualmente è in fase di definizione un nuovo piano strategico di Ateneo. Anche l’assetto amministrativo sarà oggetto di una radicale riforma, fortemente voluta dal Rettore e l’assetto previsto per la sua attuazionedal nuovo Direttore Generale, quale parte integrante della presente convenzioneXxxx. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandoXxxxxxxx Xxxxxxx, in maniera unitaria, la funzione di governance carica dal 2 ottobre 2017. La nuova organizzazione amministrativa coinvolgerà tutte le strutture dell’Ateneo. Di conseguenza le misure previste nel presente Piano andranno poi calibrate e adattate al nuovo assetto. Risulterà quindi necessario un aggiornamento del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSLtenendo anche conto delle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni approvato e pubblicato dall’ANAC nel mese di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLdicembre 2017, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:contiene un approfondimento riguardante le Università.

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Samples: amministrazionetrasparente.unicam.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La carenza di infrastrutture nel nostro Paese, unita ad una forte contrazione degli investimenti pubblici, imposta dal rispetto dei parametri fissati dal Trattato di Maastricht del 1992 e del relativo Patto di stabilità e crescita, ha portato ad un forte sviluppo di tutte quelle forme di cooperazione fra settore pubblico e settore privato che vanno sotto il nome di Partenariato pubblico – privato (Public and Private partnership, di qui in avanti PPP). Le pubbliche amministrazioni sono indotte a ricorrere a forme alternative di finanziamento6 per far fronte ad una maggiore richiesta di servizi da parte dei propri cittadini, in un contesto generale caratterizzato da esigenze di risanamento dei conti pubblici nazionali e da una forte riduzione degli investimenti pubblici. Non sorprende, dunque, che in un periodo di crisi economica come quello attuale il tema del finanziamento delle infrastrutture sia al centro del dibattito, non solo politico ma anche economico. Ci si interroga sul “ contributo che lo sviluppo infrastrutturale è rivolta potenzialmente in 6 Come sottolineato nei DPEF degli ultimi anni, dove emerge il ruolo attribuito al PPP quale importante fattore di crescita delle infrastrutture. In particolari v. XXXX 0000-0000 “ (…)con riferimento all’edilizia abitativa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, occorre definire un quadro normativo, coordinato con quello regionale, che attivi programmi strategici, tesi prevalentemente ad accrescere la disponibilità di alloggi, realizzabili non solo con risorse pubbliche, ma anche attraverso schemi di partenariato pubblico – privato e che consenta di fornire una risposta alle esigenze sociali riscontrabili nel settore, mobilitando al contempo un volume complessivo di risorse finanziarie in grado di dare uno slancio significativo al comparto dell’edilizia, con positivi effetti sull’intero sistema economico – produttivo (…)”. Si veda inoltre il XXXX 0000-0000, con particolare attenzione all’Allegato Infrastrutture e al paragrafo dal titolo, Forme alternative di Partenariato Pubblico privato. grado di offrire alla ripresa della competitività e alla crescita economica”.7 In Italia il ricorso a soddisfare bisogni forme di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie cooperazione fra pubblico e privato si è reso necessario per tentare di colmare il gap di infrastrutture, fra Nord e Sud del paese, e in relazione agli altri paesi europei. Tale duplice squilibrio, interno ed azioni di protezione socialeesterno, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia contribuisce a limitare sia la crescita economica sia la nostra competitività a livello regionale internazionale. Fra i Paesi europei più industrializzati l’Italia è quello che registra il maggiore gap di ambito distrettuale infrastrutture. Nel corso degli ultimi anni, il ritardo italiano invece di ridursi è progressivamente aumentato. Diventa quindi indispensabile per l’operatore pubblico favorire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con il coinvolgimento di finanziatori privati, sia per non pesare sulle precarie condizioni della finanza pubblica, sia per evitare ripercussioni sul debito pubblico.8 L’utilizzo dei PPP è considerato come la soluzione immediata, più facilmente percorribile, per la realizzazione di infrastrutture, di opere pubbliche, di servizi di pubblica utilità. I benefici che si possono ottenere facendo ricorso al know - how del settore privato sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti molteplici. Si allude innanzitutto alla qualità delle opere realizzate e all’efficienza dei servizi prodotti, nonché ai benefici in termini di programmazioneefficienza gestionale. Ma soprattutto, lo scopo principale di chi intenda intraprendere una iniziativa in PPP, è la realizzazione dell’opera senza oneri, o con una contribuzione minima, a carico del soggetto pubblico. L’obiettivo principale di questo primo capitolo sarà quello di individuare le caratteristiche principali del PPP per comprendere i vantaggi e i limiti legati dal sempre più frequente ricorso a tale strumento di realizzazione di opere di interesse collettivo. A tal fine si passeranno in rassegna i vari interventi degli organi comunitari. Si partirà dall’analisi del Libro Verde del 2004, che devono necessariamente essere tra loro raccordati rappresenta il punto d’avvio del dibattito europeo in tema di PPP, fino ad arrivare alla recente Comunicazione della Commissione europea per sviluppare i partenariati attraverso la mobilitazione degli investimenti pubblici e privati. All’analisi degli interventi comunitari seguirà quella sulla normativa interna in tema di PPP. 7 Cfr. X. Xxxxxxxxx, Alcuni dati di sintesi a confronto: investimenti pubblici e sviluppo infrastrutturale, Documento I-COM, nel quale l’autore richiama le teorie economiche che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto sostengono l’esistenza di un bisogno sanitario e nesso di causalità fra la dotazione di infrastrutture di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative Paese e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:sviluppo economico.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Con la definitiva conversione in legge 157/2019 del DL 124/2019 (cd. DL Fiscale), è rivolta stato rivisto il meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti, previsto dall’art. 4 del suddetto decreto legge fiscale che ha riscritto integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997. Il testo iniziale del decreto legge, infatti, aveva introdotto, sempre a soddisfare bisogni decorrere dal 1° gennaio 2020, un meccanismo oneroso di salute sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneprivati, che devono necessariamente essere poneva in capo al committente l’obbligo di versare per conto dell’appaltatore/subappaltatore le ritenute fiscali da questi dovute verso i propri dipendenti direttamente impiegati nell’opera, e in capo all’appaltatore/subappaltatore, l’obbligo di fornire al committente la provvista necessaria al pagamento, sottraendogli, di conseguenza, la possibilità di compensazione con i propri crediti fiscali. Nel corso dell’iter di conversione del Decreto legge, riscritto l’art. 4 è stato sostanzialmente riscritto, circoscrivendo l’ambito applicativo solo ad una determinata categoria di contratti, eliminando l’obbligo di inversione del pagamento, ma fissando comunque una serie di nuovi adempimenti sia in capo ai committenti, che in capo agli appaltatori/subappaltatori/affidatari. Anche nell’attuale formulazione, tuttavia, queste nuove disposizioni in materia di ritenute rischiano di incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese a cui viene imposto di versare “cash” le ritenute per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera loro affidata, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali. A ciò si aggiunga l’onere di versamento delle ritenute per singolo committente, tramite specifici F24, che aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti. Problema reso più evidente per le imprese che impegnano i propri lavoratori in più appalti nel corso dello stesso mese o, addirittura, dello stesso giorno. Va sottolineato che i profili sanzionatori a carico del committente si tradurranno nella sostanza nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo comunque il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore/subappaltatore. La misura genererà grandi criticità alle imprese, per l’estrema difficoltà applicativa, per l’onerosità degli adempimenti trasferiti, per l’irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno alcun controllo, nonché per l’inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all’evasione fiscale. Sembra, tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionel’altro, • le linee annuali di programmazione e finanziamento sia stato del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamatutto ignorato l'impatto, in appendicetermini di adattamento dei processi gestionali, la normativa che delinea tale impianto programmatorio le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese. È necessario, quindi, intervenire nuovamente sulla disposizione, quantomeno per eliminarne i gravi effetti finanziari e l’assetto previsto burocratici sulle imprese e per renderla applicabile ai soli nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2020, e con riferimento ai versamenti effettuati dal secondo semestre 2020. In questo senso, l’ANCE ad oggi continua la sua attuazione, quale parte integrante azione sotto il profilo della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto seguemodifica normativa affinché:

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Samples: Contratto Con I Requisiti Di Cui All’art.17 Bis, Co.1 d.lgs. 241/1997

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria L’illuminazione pubblica rappresenta uno dei maggiori costi delle amministrazioni comunali, pari a circa il 60% della spesa energetica totale. La maggior parte degli impianti di illuminazione stradale sono costituiti da sorgenti luminose di vecchia generazione, come lampade a vapori di mercurio (MBF), e da lampade semaforiche a incandescenza dagli elevati consumi energetici. Attraverso un piano di sostituzione progressiva delle lampade tradizionali con quelle di ultima generazione, come da tecnologia a LED, è rivolta possibile raggiungere risparmi economici sino al 70% dei costi iniziali I vantaggi di una tecnologia LED sono molti: il risparmio energetico è il primo e le amministrazioni pubbliche ne giovano già dal primo mese del passaggio all’illuminazione pubblica LED. Ha inoltre un’accensione immediata con fascio di luce privo di sfarfallii e permette la regolazione della potenza luminosa. La durata si rivela nel tempo un altro buon modo per risparmiare su forniture e manutenzione delle luci per illuminare ambienti pubblici: con le ottiche secondarie si può migliorare la diffusione della luce al suolo. Anche la resa cromatica è indubbiamente superiore alle vecchie lampade alogene: emette una luce bianca garantendo una resa fedele dei colori a soddisfare bisogni vantaggio della sicurezza stradale. Il progetto prevede infatti la fornitura e posa in opera di salute corpi illuminanti a led in alluminio pressofuso, completi di sistema a dimmerazione automatica con mezzanotte virtuale e scaricatori di sovratensione, sia per illuminazione stradale che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni per illuminazione pedonale e ciclabile, e la sostituzione dei pali attualmente esistenti con sostegni conici dritti con o senza braccio, zincati e verniciati per arredo urbano. Infatti l’intervento è inserito in una programma di protezione socialeefficientamento energetico e sicurezza della pubblica illuminazione voluto dall’amministrazione comunale iniziato con alcuni tratti di viabilità, anche viale Garibaldi, Piazza dei Fiori, Via Curtatone e Montanara, Viale Europa, Via F.lli Xxxxxxxx,Via Turati, appaltati nell'anno 2019 e xxx Xxxxxxxxxx,xxxxxx XX Xxxxxxxxx, via Roma, via Forti, via Buozzi, appaltati nell'anno 2020, entrambi gli interventi finanziati con fondi provenienti da Decreto Legge 34 del 30 Aprile 2019 “Misure urgenti di lungo periodo, sulla base crescita economica e per la risoluzione di progetti personalizzati redatti sulla scorta specifiche situazioni di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale crisi; Le viabilità che saranno interessate dal progetto di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che intervento 2021 sono: • il Piano Sociale Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx a piazza del Duomo. Gli impianti qui presenti, oltre a presentare un sistema di illuminazione ormai vetusto, versano in condizioni di degrado anche dal punto di vista della stabilità dei pali stessi e Sanitario; • il Piano Regionale pertanto risultano pericolosi per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario pubblica incolumità degli abitanti e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione tutti gli utenti che quotidianamente percorrono le strade del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:centro cittadino.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il contesto in cui si procede a rinnovare il Ccnl di categoria è rivolta radicalmente diverso rispetto al passato. L’avvento delle privatizzazioni e le conseguenti riorganizzazioni societarie intervenute, hanno modificato sostanzialmente l’ambito di riferimento del settore, con società che si sono diversificate ampliando il raggio di intervento a soddisfare bisogni settori non più legati ad attività svolte in concessione. Oltre a ciò l’affermarsi di salute processi finanziari anche in questo comparto ha determinato l’emergere di soggetti diversi, che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia tendono a strutturarsi a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionegruppo cui fanno capo varie società, che devono necessariamente essere tra loro raccordati hanno sviluppato nuovi processi di societarizzazione con conferimenti delle concessioni e scorpori di parte delle attività, modificando l’evoluzione del settore e richiedendo approcci completamente diversi dal passato. Inoltre, la profonda riforma dell’ente concedente, ANAS S.p.A., che sono: • ha rilanciato progetti di costruzione di nuove autostrade e messa a pedaggio di importanti arterie del Paese con la previsione di una partecipazione diretta dell’Anas stesso, modificherà radicalmente lo scenario delle concessionarie oggi conosciuto. A questi fattori si sono aggiunte profonde rivisitazioni normative che attengono gli orari ed il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici mercato del lavoro, sociali che rischiano di peggiorare le condizioni ed i diritti dei lavoratori, oltre ad una deregolamentazione che crea pericoli attraverso la semplificazione delle procedure per le cessioni di azienda o di parte della stessa. A ciò deve aggiungersi l’attenzione e sanitaril’accompagnamento del progressivo mutamento della natura stessa del lavoro nelle stazioni autostradali, previste dalla L.R. n.14/2015che da compiti di pura esazione del pedaggio si avviano ad un ruolo di maggiore servizio, di conseguente maggiore professionalità, come momento di gestione dello scambio fra la viabilità autostradale e quella ordinaria ed urbana. Si richiamaRispetto a tale processo viene richiesto uno sforzo di riequilibrio tra la figura dell’esattore e le altre realtà lavorative aziendali, nel convincimento che occorra permettere processi di riqualificazione e di mobilità orizzontale anche attraverso strumenti di equilibrio e garanzia del reddito. Ovvio che tali elementi impongono al sindacato una nuova sfida! Diventa, infatti, necessario prevedere una implementazione dello strumento offerto dal Ccnl, in appendicemodo che garantisca un ruolo primario alle XX.XX nella gestione delle riorganizzazioni. Va disciplinata la materia per salvaguardare il perimetro delle attività autostradali con particolare attenzione alle cessioni di ramo d’azienda ed i processi di esternalizzazione e va estesa la coperture contrattuale all’insieme delle attività svolte sulle reti autostradali italiane, valorizzando il legame che esiste tra lavoro generato e concessione che lo ha reso possibile, convinti che ciò che produce occasione di imprenditorialità e profitto deve parimenti garantire e incrementare occupazione e reddito dei lavoratori. Pertanto diventa imprescindibile che alla scadenza delle concessioni, la normativa successiva gara di assegnazione fornisca adeguate garanzie di stabilità occupazionale e contrattuale. Passo necessario ad accompagnare tali scenari diventa individuare un ambito contrattuale che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per renda possibile la sua attuazione, quale parte integrante applicazione ai nuovi servizi ed anche alle aziende non più operanti in concessione ma le cui attività sono svolte nell’ambito della presente convenzionerete autostradale. Il presupposto su cui poggia la definizione Contratto Collettivo Nazionale di integrazione origina dalla considerazione Lavoro per il personale dipendente da Società che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario operano nella viabilità e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei nei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfarecollegati. E’ fattore fondamentale necessario intervenire sulle normative dei rapporti di qualificazione dell’offerta dei servizi lavoro ed orario, migliorando l’equilibrio raggiunto nel precedente rinnovo tra flessibilità e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento qualità della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando prevedendo una maggiore efficacia adeguata disciplina delle causali e modalità che dovranno regolamentare il ricorso al lavoro atipico. Fondamentale, comunque, risulta trovare soluzioni che diano prospettive occupazionali stabili e certe al personale utilizzato nel corso degli ultimi anni con contratti a tempo determinato, riconfermando a quest’ultimo il diritto di cura prelazione attraverso uno strumento che regoli le precedenze d’ingresso. Infine, le recenti tensioni sociali intervenute nel Paese hanno evidenziato la problematica relativa alla perdita del potere di acquisto dei salari. Pertanto vanno introdotti correttivi che siano in grado da un lato di garantire la tenuta delle retribuzione e un uso più efficiente delle risorsedall’altro di ridistribuire parte degli imponenti utili realizzati dalle aziende del settore con i processi di efficentamento concretizzati grazie al contributo e al sacrificio dei lavoratori. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”Si avverte, a valenza triennalequesto punto, l’esigenza di porre al centro di questo rinnovo contrattuale un nuovo modello di sviluppo delle aziende del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennalesettore, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” eticamente e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavorosocialmente responsabile, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individuache persegua l’obiettivo, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite condiviso dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei serviziparti, di erogazione delle prestazioni e definire a livelli adeguati il livello minimo degli standard del servizio da erogare agli utenti. Nel concreto il rinnovo contrattuale dovrà imprimere una significativa inversione di acquisizione delle risorse adeguate tendenza sulle strategie sino ad ora perseguite dalle imprese, passando da progettualità di breve periodo, finalizzate unicamente alla creazione di utili per gli azionisti, a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi gestioni che sviluppino soluzioni per le richieste di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato mobilità del Paese anche con riferimento alla qualità del servizio erogato nell’ambito di Distretto si avvale dell’Ufficio un sistema concessorio che regola l’utilizzo di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:un bene pubblico.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il turismo costituisce una delle industrie più importanti per l’intero Paese, ma anche e soprattutto per la Campania che ha assunto, tra i propri obiettivi di politica economica, il mantenimento di una forte posizione competitiva rispetto ai principali concorrenti e il conseguimento di nuovi obiettivi di crescita e sviluppo anche al fine di contrastare la caduta di immagine conseguente al protrarsi della “crisi rifiuti”. La Campania è rivolta stata oggetto di turismo “organizzato” sin dagli albori del turismo moderno. La Campania, con il suo patrimonio artistico, culturale ed ambientale, possiede potenzialità che la dovrebbero collocare ai vertici dell’attrattività turistica proprio per la capacità di unire turismo culturale a soddisfare turismo di svago. Oggi, tuttavia, la Campania presenta caratteristiche tipiche dei mercati maturi, con una forte concentrazione dei flussi turistici dal punto di vista della destinazione e della stagionalità. Dato il contesto competitivo globale, caratterizzato da bruschi e repentini cambiamenti delle tendenze di spesa e da un crescente grado di complessità sia dal lato della domanda turistica (bisogni sempre più sofisticati, mutevoli e variegati, resistenza all’acquisto di salute proposte inscatolate “o prendere o lasciare”), sia da quello dell’offerta (necessità di maggiore professionalità, collaborazioni interaziendali sia in senso verticale, tra fornitori e clienti, sia in senso orizzontale, tra concorrenti, capacità di offrire prodotti orientati alla domanda e c.d. “pacchetti dinamici” per contrastare la perdita di posizioni competitive la Regione intende mettere in campo strategie in grado di rispondere con celerità agli stimoli di un mercato sempre più sensibile ai cambiamenti. Nell’ambito delle azioni promozionali, le alleanze di co-marketing rappresentano una leva fondamentale per la formulazione e l’implementazione di strategie competitive proattive, necessarie per la valorizzazione degli elementi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie sono alla base del vantaggio competitivo. Difatti, attraverso il co-marketing si mette in moto quel processo mediante il quale due o più operatori, pubblici e/o privati, svolgono in partnership una serie di iniziative nell’ambito analitico, strategico ed operativo del marketing al fine di raggiungere obiettivi, comuni o autonomi ma tra loro compatibili. Realizzare un co-marketing promozionale permette ai partner di conseguire una maggiore visibilità sui diversi media e/o sfruttare le reciproche competenze/risorse per rendere maggiormente attrattiva una specifica attività promozionale ed uno specifico territorio. La Regione pertanto, avvalendosi delle competenze detenute dai tour operator italiani e stranieri intende realizzazione specifiche azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale co-marketing per stimolare l’incoming turistico verso la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante Campania dai mercati internazionali tenendo conto della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure dimensione specifica degli stessi e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero domanda turistica attuale e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:potenziale.

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Samples: Bando Di Gara

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti, in particolare, dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dei cambiamenti tecnologici e organizzativi, che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore, si inserisce anche Serfer, società che fornisce prevalentemente servizi di terminalizzazione ferroviaria affidati in appalto o in concessione per conto di aziende, enti o società. Rientrano in tale contesto le attività di condotta, manovra ed attività accessorie e complementari nell’ambito di raccordi industriali e commerciali, scali, stazioni ferroviarie, servizio di bordo e/o accompagnamento treno “autostrade viaggianti” con o senza ristorazione a soddisfare bisogni bordo, attività di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialecondotta, formazione treno, verifica treno, anche integrate ed in rapporto sinergico con le attività di lungo periodomanovra, sulla base per treni che circolano su tratte della linea principale e secondaria della rete ferroviaria italiana, per le quali è emersa la necessità di progetti personalizzati redatti sulla scorta fornire un quadro contrattuale omogeneo, compatibile e coerente alle particolari specificità riferite all’effettivo mercato di valutazioni multidimensionaliriferimento e, quindi, alla necessità irrinunciabile di preservare l’economicità e competitività di sistema. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati Le specificità e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione flessibilità del sistema locale dei complessivo di Serfer impattano sul suo dimensionamento strutturale che attualmente è caratterizzato da singoli servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi per conto di una clientela prevalentemente privata che richiede prestazioni specifiche su misura. L’ accordo di confluenza dovrà pertanto costituire lo strumento per una qualificazione specifica dell’ impresa attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia professionalizzazione degli addetti, ponendo le giuste premesse finalizzate al perseguimento di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare una maggiore qualità nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento flessibilità ed economicità di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e regolazione dell’accesso una riorganizzazione dei servizi stessi. Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti convengono che il presente Contratto Aziendale Serfer, sottoscritto ad integrazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano personale dipendente dalla Società Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l., nonchè le modalità di Zona per la salute confluenza dello stesso personale al CCNL delle Attività Ferroviarie e il benessere sociale”che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza triennalenazionale, comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente accordo a far data dal 1° maggio 2005 con l’applicazione del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale CCNL delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, Ferroviarie con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e le deroghe ed eccezioni espressamente indicate nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:accordo.

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Samples: Accordo Di Confluenza CCNL Attivita’ Ferroviarie Contratto Aziendale Serfer Servizi Ferroviari SRL

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Nel 2011 presso la sede dell’Unione Tresinaro Secchia fu firmato un accordo decentrato per lo svolgimento di servizi oltre la normale turnazione giornaliera. Tale accordo è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionaliscaduto il 31 dicembre 2011. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale Nel 2008 è stata costituita l’Unione Tresinaro Secchia alla quale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti trasferite con decorrenza 1° ottobre 2010 le funzioni di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionePolizia municipale. Il presupposto su cui poggia la definizione 27 novembre 2009 è stato formalmente sottoscritto uno specifico accordo di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazioneprogramma, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individuaLegge Regionale n° 24/2003, con apposito regolamentola Regione Xxxxxx Xxxxxxx . Tale accordo prevede anche il raggiungimento degli STANDARD previsti dalle delibere regionali in materia di personale nell’arco di tre anni, tempistica che corrisponde al periodo di durata dell’accordo enti - regione che vede l’aumento degli attuali 50 addetti di Polizia Municipale al numero complessivo di 65 addetti di Polizia Municipale. L’attuale normativa sul patto di stabilità e in materia di personale, in particolare l’ultimo intervento normativo della legge 30 luglio 2010, n. 122, non consentono di procedere alle assunzioni programmate. La Polizia Municipale è un servizio complesso ed occorre organizzare e coordinare l’attività del Corpo Unico intercomunale dell’UNIONE sopperendo in modo articolato alla carenza di personale in modo che siano garantiti non solo i propri meccanismi servizi ordinari ma siano date, per quanto possibile, delle risposte alle aspettative che i cittadini e gli Amministratori hanno nei confronti di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 questa nuova struttura già da subito con riferimento ad una maggiore incisività e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel presenza sul territorio, proponendo in particolar modo per ciò che riguarda la circolazione stradale, il rilievo dei sinistri e la polizia di prossimità rimodulando anche l’organizzazione interna. Questo progetto è dunque improntato sui principi dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità in presenza di un organico che si sta adeguando ma non ha ancora raggiunto lo STANDARD previsto dalla normativa regionale e non è tutto utilizzabile nei servizi operativi esterni. I servizi che qui si vogliono “garantire” sono quelli da effettuarsi nelle ore serali, festive e/o notturne, momenti nei quali si richiede alla struttura un maggiore sforzo in considerazione della impossibilità di presenza, durante tali attività, dell’intera organizzazione del Comando, al fine di potenziare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale e alla sicurezza urbana. Inoltre la Polizia Municipale è chiamata ad un’intensa attività di rilievo degli incidenti stradali, nello spirito di collaborazione con le altre forze di Polizia che permette di razionalizzare gli interventi rispettando le specificità professionali e di conseguenza fornendo un servizio migliore alla cittadinanza. Deve inoltre effettuare tutti quei controlli che sono finalizzati a ridurre gli incidenti stradali, attraverso il pattugliamento delle strade, l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada. Altrettanto importante è l’attività di controllo dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo per garantire la tutela dei consumatori e una committenza coerente buona convivenza con la domanda espressa dalla popolazione residente nelle prossimità di riferimentotali attività, individuando forme nonché l’attività volta a contrastare quei fenomeni di organizzazione degrado urbano, microcriminalità che vanno a minare la sicurezza dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:cittadini.

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Samples: www.tresinarosecchia.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Il presente Capitolato disciplina l’affidamento della concessione del servizio di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni pubblica illuminazione, della gestione e manutenzione degli impianti e della fornitura di protezione socialeenergia elettrica, anche nonché la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di lungo periodo, sulla base interventi di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario miglioramento dell’efficienza energetica e di un bisogno socialeriqualifica degli impianti nel rispetto delle vigenti normative, comprese le leggi in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di utilizzo dell’energia, conformemente al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla Legge 6 luglio 2012, n. 94. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - Attraverso lo strumento del presente contratto di concessione del servizio di illuminazione pubblica le Amministrazioni si prefiggono di raggiungere l’obiettivo di conseguire ingenti risparmi energetico- gestionali e conseguentemente diminuire i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative consumi di energia primaria, le emissioni di inquinanti e dei compiti di programmazionegas clima-alteranti in atmosfera. Su tali basi, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso l’Amministrazione ritiene di ottenere tramite il concessionario le risorse finanziarie pubblichenecessarie per realizzare un Piano degli interventi di riqualificazione impiantistica finalizzato al miglioramento complessivo dell’efficienza energetica e luminosa degli impianti di proprietà, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo nonché all’adeguamento normativo degli stessi. Con la presente procedura ogni Amministrazione risponde sostanzialmente alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le necessarie esigenze di tutela della saluteriqualificazioni impiantistiche, secondo modalità coordinate e comunque finalizzate alla diminuzione dei consumi di recupero energia elettrica e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e dei costi gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario nonché al recupero di qualità nell’illuminamento e obiettivo strategico di sicurezza nell’erogazione del sistema regionale di welfareservizio. E’ fattore fondamentale richiesto agli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di qualificazione dell’offerta presentare proposte precise e dettagliate, avendo sempre ben presenti i predetti obiettivi delle Amministrazioni e tutte le norme vigenti che disciplinano i settori interessati, dalla fase di progettazione a quella dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento lavori, della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione prestazione dei servizi, della gestione manutentiva degli impianti, dello sfruttamento razionale delle risorse, della tutela ambientale, del conseguimento dei risultati prefissati, del collaudo degli impianti e delle opere realizzate nel contesto dell’appalto stesso, della messa in esercizio e conservazione in piena sicurezza e continua efficienza. Il servizio di erogazione delle prestazioni Illuminazione Pubblica in concessione avrà durata pari a quanto specificato nel capitolo 6 del presente CSA, tale durata è determinata in ragione dei tempi previsti per ammortizzare gli investimenti di efficientamento sugli impianti con il risparmio energetico che si ritiene di poter conseguire con la collaborazione ideativa, progettuale, realizzativa, gestionale e finanziaria del Concessionario. L’opzione finanziaria che le Amministrazioni coinvolte intendeno implementare con l’affidamento del predetto Servizio è quella del Finanziamento Tramite Terzi (FTT, D.Lgs. 115/2008), in cui il Concessionario sostiene in proprio gli investimenti finalizzati al risparmio energetico (progettazione, fornitura, esecuzione e collaudo degli interventi finalizzati a produrre una riduzione dei consumi energetici a parità di acquisizione delle risorse adeguate servizi resi), recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento di una quota parte dei risparmi economici derivanti dalla riduzione di consumi che lo stesso s’impegna a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e conseguire nella gestione operativa delle azioni e del servizio. Le Amministrazioni pongono a base della presente procedura di gara il Progetto Definitivo degli interventi sociali a rilevanza sanitariadi riqualificazione energetica, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitariaambientale, ivi delineatidi valorizzazione quali scelte minime inderogabili di ogni Amministrazione in termini di riassetto del territorio comunale, da cui emerge il risparmio energetico minimo cui gli EELL e l'AUSLinterventi, che concorrono alla definizione il concorrente vincitore dovrà realizzare, dovranno garantire ed attuare. Ulteriori efficienze energetiche potranno essere conseguite, ma solo a completamento del suddetto Progetto Definitivo come meglio descritto al successivo articolo 4, con gli interventi migliorativi che il concorrente aggiudicatario proporrà in sede di offerta tecnica migliorativa. Si specifica che il progetto posto a base della presente attoprocedura di gara e relativo all’aggregazione dei comuni di Pero, individuano Melzo e scelgono Cantello partecipa al bando LUMEN di Regione Lombardia del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV – Azione IV.4.c.1.2. ‘Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la gestione associata quale forma diffusione di servizi tecnologici integrati’. Pertanto è preciso obbligo dell’aggiudicatario il pieno e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitariatotale rispetto ed adempimento delle prescrizioni contenute nel suddetto bando pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 46 del 16.11.216 PARTE I – NORME GENERALI 7 1. Ciò premesso, si conviene quanto segue:Definizioni 7

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Le parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato in coincidenza temporale con una profonda trasformazione del sistema della riscossione dei tributi che rende inderogabile la ristrutturazione dell’organizzazione delle aziende concessionarie, in una logica di salute maggiore efficienza, competitività ed economicità gestionale, allo scopo di attuare quel complesso di azioni finalizzate ad elevare le capacità di efficienza del sistema. La recente riforma della riscossione dei tributi in uno all’attuazione legislativa del decentramento fiscale attraverso la previsione dell’autonomia regolamentare degli Enti locali nella gestione dei propri tributi hanno, infatti, mutato il campo di attività delle aziende concessionarie introducendo uno scenario innovativo rispetto alle precedenti regole operative. Le nuove prospettive richiedono conseguentemente al sistema della riscossione un processo globale di riconversione e di riposizionamento strategico con una ridefinizione delle aree di affari e dei baricentri reddituali. Pertanto, le parti si danno atto che richiedono le nuove prospettive impongono anche una regolamentazione degli eventuali fenomeni di sovradimensionamento aziendale del personale che si potranno verificare per effetto delle innovazioni introdotte nell’area della riscossione e della fiscalità locale. A tal fine convengono sulla necessità della istituzione, contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeal rinnovo contrattuale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale del fondo per la Prevenzionerealizzazione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione di cui al comma 7 dell’art. 63 del decreto legislativo n. 112/1999. Le parti si danno inoltre atto della necessità di un rinnovato impegno delle aziende concessionarie soprattutto nell’area della fiscalità locale promuovendo, all’interno delle stesse, le linee annuali necessarie iniziative volte, da un lato, al consolidamento del mercato di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee riferimento e, dall’altro, alla ricerca di programmazione regionale integrata ulteriori spazi operativi nel campo dei servizi pubblici del lavorointegrativi ed aggiuntivi agli Enti locali. Nell’ambito e nella condivisione di tali premesse e per quanto di loro competenza, sociali le parti hanno concordato sull’obiettivo di accrescere l’efficienza e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance competitività del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione riscossione, anche attraverso una opportuna riqualificazione del personale, mirando al raggiungimento di concreti risultati nel quadriennio di valenza contrattuale. * * * Il presente CCNL per i quadri direttivi e degli indirizzi regionali nonché le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - viene strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. * * * Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e SanitariaDecreto legislativo 26 febbraio 1999, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:46.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Nel corso dell’anno 2009 il servizio di supporto giuridico ha dato risposta ad una pluralità di quesiti. Alcune delle domande poste, quelle la cui normativa di riferimento presenta aspetti non univoci, hanno ricevuto una attenzione particolare in sede UOC, al fine di dare omogeneità di soluzione a tutti gli utenti. Durante tutto il corso dell’anno sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti le novità apportate al sistema normativo ad opera delle modifiche al Codice dei contratti pubblici, più volte corretto e riformato a seguito dei numerosi interventi del legislatore. Da segnalare che il Servizio ha ricevuto, a conferma della tendenza già evidenziatasi nel corso degli anni precedenti, molteplici interrogazioni aventi ad oggetto forniture ed appalti di servizi; ciò è rivolta certamente da ascrivere all’avvicinamento della normativa riguardante tali settori a soddisfare bisogni quella precedentemente dettata per i lavori pubblici. Dal punto di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni vista quantitativo, come meglio illustrato nel prosieguo del documento, si segnala come dal 2004 in avanti, il numero di protezione socialequesiti pervenuti sia rimasto stabilmente sopra i 400 annui, anche di lungo periodocon punte oltre i 500. In particolare, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale durante il 2009 i quesiti pervenuti sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti 421, in lievissimo calo rispetto ai 444 del precedente 2008. Dal punto di programmazionevista metodologico, ai fini della redazione della presente relazione è stata effettuata una analisi dei quesiti pervenuti sia dal punto di vista numerico, sia da quello del contenuto delle domande in essi riportate. La prima parte della relazione contiene, infatti, un breve rendiconto del servizio dal punto di vista statistico, in cui l’andamento è stato analizzato sotto due profili: in primo luogo, è stato fatto un conteggio dei quesiti pervenuti per ciascun semestre di ogni anno, a partire dall’inizio del funzionamento (2001); successivamente, si è provveduto a verificare quanti quesiti, nel corso del 2009, sono stati formulati con riferimento a ciascun argomento. La seconda parte della relazione riporta alcuni quesiti, uno per ogni argomento, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali si ritengono rappresentativi del tipo di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:svolta.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni competenza del CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di protezione socialerelazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, anche di lungo periodoinoltre, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalis'impegnano ad intervenire perché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale Le parti s'impegnano ad intervenire congiuntamente per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto l'emanazione di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e apposito provvedimento legislativo che applichi il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distrettoparticolare trattamento contributivo- previdenziale, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 previsto per le erogazioni della contrattazione aziendale dal Protocollo 23.7.93. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e n. 29/2004ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni Imprenditoriali e delle XX.XX., partecipa consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro. A tal fine, le organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il Direttore rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di Distretto dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri. Le parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, coerentemente agli indirizzi per la coerenza complessiva del nuovo sistema di programmazione relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello rispettando le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione procedure e le modalità di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:confronto previste nei vari capitoli.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Impianti Sportivi Premessa

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare Il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (SIDI) deve evolvere sia per adottare e beneficiare delle novità e degli ultimi standard tecnologici disponibili, sia soprattutto per supportare e sostenere il processo di riforma dell’organizzazione interna del Ministero e le numerose riforme in ambito scolastico. Le nuove Direzioni Regionali si prefigurano come entità che esprimono forti bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni servizi informatici, sia dal punto di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari vista delle funzioni amministrative organizzative interne (office automation, groupware), sia dal punto di vista dell’esercizio delle competenze che sono state loro decentrate (funzioni istituzionali del SI), sia dal punto di vista della cooperazione e dei compiti dello scambio di programmazioneflussi di informazioni con gli enti locali. Queste esigenze devono essere coperte per una parte fondamentale dal Ministero, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, ma potranno essere coperte anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive la capacità di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico integrare nel così detto “nucleo del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere socialeSIDI, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 definito in precedenza, applicazioni e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente sviluppati da terze parti in collaborazione con la domanda espressa dalla popolazione Direzione Regionale. (Come questo possa avvenire e attraverso quali standard dovrà essere specificato dal fornitore nel suo progetto). Il nucleo del SIDI quindi non coprirà tutte le esigenze in termini di riferimentosistema informativo degli uffici regionali, individuando forme ma solo quelle necessarie al funzionamento iniziale degli stessi e a garanzia del corretto aggiornamento dei dati che sono utilizzati nell’ambito di organizzazione dei servizi, procedure di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territoriointeresse nazionale. Per l’esercizio delle proprie competenzequesto scopo sarà messa a disposizione l’infrastruttura (server, pdl, lan, dispositivi di rete) per le applicazioni e l’assistenza agli utenti. Inoltre dovranno essere garantiti lo sviluppo e la Per quanto riguarda le scuole si continuerà a mettere a disposizione funzioni (dal centro o dalle direzioni regionali) e la conseguente assistenza all’uso, dismettendo però l’attuale infrastruttura fornita dal Ministero (secondo quanto specificato al paragrafo 2.2.5) Di fondamentale importanza risulta riorganizzare il Comitato nuovo sistema informativo su base regionale (a meno di Distretto procedimenti normativamente ancora previsti su base provinciale), in quanto tutta l’attuale impostazione si avvale dell’Ufficio poggia sul concetto di Pianopolo provinciale, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSLsecondo la vecchia organizzazione. Tutti i requisiti espressi nel presente paragrafo dovranno essere recepiti dal fornitore e costituiranno la base per la redazione di un progetto, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni per l’implementazione di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLuna nuova architettura, che concorrono alla definizione dovrà essere predisposto nell’ambito dell’offerta. Tale progetto dovrà essere strutturato ed illustrato secondo le modalità ed il template definito nell’allegato al presente capitolato denominato “Progetto di reingegnerizzazione del presente atto, individuano SIDI”. Poiché è prevedibile che l’organizzazione del Ministero sia soggetta ad evoluzioni è necessario che il nuovo sistema informativo sia progettato in modo da poter essere flessibile e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:poter evolvere insieme all’organizzazione che è chiamato a supportare.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il prossimo rinnovo del CCNL del settore gomma-plastica si colloca in un fase difficile e complicata della vita del paese. Nonostante i primi segnali di una possibile ripresa, rappresentati dal miglioramento di alcuni indici finanziari, siamo ancora in una fase di debolezza della nostra economia che continua ad avere effetti negativi sulle dinamiche industriali e su quelle sociali, con i dati della disoccupazione che evidenziano numeri drammatici soprattutto per ciò che riguarda i giovani. L'economica reale è rivolta ancora in sofferenza! La lunga crisi che abbiamo attraversato ha avuto affetti devastanti sul tessuto industriale del nostro Paese e in questo scenario a soddisfare bisogni tutt'oggi non è cambiato il verso delle scelte che le aziende compiono: chiusure, decentramenti, riorganizzazioni e ristrutturazioni che lasciano ancora sul campo migliaia di salute posti di lavoro. Tutto ciò è reso evidente dai numeri, ancora altissimi, di utilizzo dei diversi ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente. Il futuro, almeno nel breve-medio periodo non lascia intravedere momenti di svolta: assisteremo probabilmente ancora ad un periodo di bassa crescita che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie produrrà scarsi effetti sull'occupazione e quindi deboli miglioramenti nella vita e nelle condizioni economiche dei lavoratori. Dai dati relativi all'andamento economico del settore gomma – plastica rileviamo un comportamento che non si discosta dal quadro generale: le condizioni migliorano grazie al forte incremento dei dati relativi all'export che vengono però “bilanciati” negativamente da numeri che evidenziano un mercato nazionale in fase di stagnazione. Una fotografia “plastica” della situazione che riguarda tutti i settori dell'industria e in modo particolare quelli del comparto manifatturiero. In questo scenario FILCTEM – FEMCA – UILTEC ritengono fondamentale procedere rapidamente al rinnovo del CCNL, convinte che ciò possa rappresentare una leva importantissima, soprattutto in una fase caratterizzata da molte incertezze anche sul versante dei modelli contrattuali, per migliorare le condizioni di competitività delle imprese e per questa via aumentare la crescita dell'occupazione e migliorare le condizioni sociali ed azioni di protezione socialeeconomiche dei lavoratori del settore. Sfide, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionequeste, che devono necessariamente non possono essere tra loro raccordati basate sulla deregolamentazione, sull'abbattimento dei diritti e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionesullo sfruttamento delle risorse umane, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata ma piuttosto sulla competizione qualitativa dei servizi pubblici fattori del lavoro, sociali della sostenibilità ambientale e sanitaridella sicurezza, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione sulla capacità di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto innovazione di un bisogno sanitario prodotto e di processo in un bisogno socialequadro di sempre maggiore coinvolgimento e sinergia tra mondo del lavoro e impresa. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003A tal fine FILCTEM – FEMCA – UILTEC intendono riconfermare un ruolo forte e insostituibile del contratto nazionale, rinnovato e innovato per meglio rispondere alle grandi sfide che ci attendono; capace di individuare norme chiare ed esigibili ma anche di orientare le Parti nel secondo livello, per estendere e qualificare la contrattazione: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative un secondo livello a cui affidare maggiore responsabilità, nuovi compiti e dotandolo di strumenti atti a cogliere esigenze specifiche che migliorino le condizioni dei compiti di programmazione, progettazione lavoratori e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziarila competitività dell'impresa. L’integrazione sociosanitaria è In tal senso FILCTEM – FEMCA – UILTEC riconfermano il valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti dell'accordo interconfederale del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:28 giugno 2011.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria In data 23 febbraio 2018 è rivolta a soddisfare bisogni stata sottoscritta l’Ipotesi di salute contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della Sanità, definito dall’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva. La firma di tale Ipotesi, avvenuta dopo molti mesi di trattativa, costituisce un risultato particolarmente importante per il settore, in quanto è il primo contratto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni viene sottoscritto dopo un lungo periodo di protezione socialesospensione dell’attività negoziale e, anche pertanto, rappresenta il segnale concreto dell’avvenuta ripresa della contrattazione collettiva. Il testo dell’articolato presenta degli aspetti di lungo periodoforte innovazione, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati perché ha dovuto tener presente i numerosi interventi legislativi effettuati negli anni numerosi strumenti di programmazioneultimi anni, che devono necessariamente essere tra loro raccordati hanno indotto le parti ad apportare notevoli modifiche all’impianto contrattuale preesistente, nell’ottica di un suo adeguamento al mutato contesto legislativo. In tale ambito, particolarmente significativi sono i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2017, che attuano la riforma Madia e che sono: • il Piano Sociale rappresentano un traguardo di particolare rilievo nel processo di innovazione della regolamentazione del lavoro pubblico. Non va trascurato, infatti che i suddetti decreti, insieme all’Accordo del 30 novembre del 2016 e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzioneagli stanziamenti delle risorse nelle leggi di bilancio, • le linee annuali hanno costituito i presupposti di programmazione e finanziamento maggiore rilevanza ai fini della riattivazione del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015processo negoziale. Si richiama, in appendiceSotto tale profilo, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari nuova disciplina ha assicurato il pieno rispetto delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni socialisuddette disposizioni legislative, nonché degli ambiti di competenza riservati alla fonte contrattuale, nell’ottica di garantire la piena attuazione dei principi della citata riforma. Oltre a ciò, nel quadro di una necessaria opera di manutenzione, diretta a superare anche le criticità emerse nella fase applicativa delle altre funzioni precedenti regole contrattuali, alcune clausole sono state aggiornate, superando quelle non più attuali ed è stato rivisitato quasi tutto l’intero articolato al fine di rendere il nuovo testo maggiormente organico e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicurasistematico. Passando alle tematiche trattate nell’Ipotesi, attraverso particolare rilievo assumono le risorse finanziarie pubblicherelazioni sindacali, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale per le quali il contratto, nel rispetto dei principi ruoli della dignità parte datoriale e delle organizzazioni sindacali, definisce nuove modalità relazionali, valorizzando gli aspetti legati alla partecipazione. Sul versante delle novità è, tra l’altro, stata prevista, a livello di singola Azienda ed Ente, l’istituzione di un nuovo Organismo paritetico (“Organismo paritetico per l’innovazione”) che ha il compito di realizzare un dialogo proficuo e collaborativo tra parte datoriale e sindacati su aspetti organizzativi, tra cui il miglioramento dei servizi, la promozione della persona umanalegalità, il benessere organizzativo, le politiche formative. L’azione di rinnovamento riguarda anche la contrattazione integrativa, di cui viene riconfermato il ruolo centrale nell’ambito del sistema di relazioni sindacali a livello di singola Azienda ed Ente. Di essa l’ipotesi fornisce una regolamentazione puntuale ed esaustiva circa i soggetti, i livelli, le materie, nonché sulla tempistica e sugli aspetti procedurali. Viene altresì confermato, seppure con una nuova apposita disposizione, il confronto/coordinamento regionale. Con riferimento alla parte normativa, è stata predisposta una disciplina comune per tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro. I principali istituti, tra cui quelli relativi all’orario di lavoro, alle ferie, ai permessi e alle assenze per malattia sono stati aggiornati. Tra questi ultimi occorre citare quelli, del bisogno tutto nuovi, previsti per l’effettuazione di saluteterapie, dell’equità nell’accesso all’assistenzavisite specialistiche ed esami diagnostici, della qualità cui viene dedicata una specifica regolamentazione. Sul piano delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego novità, occorre anche segnalare l’istituto delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze “ferie solidali”, che consente ai dipendenti con figli minori, che versano in gravi condizioni di tutela della salutesalute tali da richiedere una particolare assistenza, di recupero poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori. Sempre sotto il profilo della rilevanza sociale va segnalata la disciplina per le donne vittime di violenza, per le quali sono previste specifiche tutele connesse al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, nonché alla possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede in tempi rapidi e mantenimento con procedure agevolate nonché, dopo il rientro al lavoro, l’esonero dai turni disagiati per un anno. Oltre a ciò, per espressa volontà delle autonomie personaliparti, d'inserimento sociale è stata prevista anche la possibilità di fruire di una speciale aspettativa per motivi personali per un ulteriore periodo di trenta giorni. Sotto l’aspetto normativo, sono anche state sostanzialmente confermate le discipline relative all’assegnazione temporanea e miglioramento alla formazione. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutti i benefici contrattuali riferiti al matrimonio riguardino anche ciascuna delle condizioni parti dell'unione civile. Per quanto riguarda le tematiche connesse alle tipologie di vitarapporto di lavoro flessibile, si segnalano modifiche significative soprattutto con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina è stata adeguata alle nuove regole del d.lgs. n. 81 del 2015. Le innovazioni sono correlate principalmente all’osservanza del principio di non discriminazione, più volte enunciato a livello europeo ed affermato anche nell’ambito delle modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti a tempo determinato alcune garanzie (ad esempio, in materia di ferie, di diritto allo studio, di riconoscimento del servizio prestato, ecc.). In linea con il citato decreto, è stato inoltre stabilito un tetto complessivo per i rapporti di lavoro a termine, che non dovrà superare la percentuale del 20% da calcolare sul numero del personale a tempo indeterminato. In tale ambito, va segnalata la previsione di uno specifico articolo dedicato al contratto di somministrazione che, com’è noto, nel pubblico impiego si applica solo a tempo determinato. Anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti alle precedenti disposizioni, in coerenza con le indicazioni provenienti dal citato d.lgs. n. 81 del 2015. Altra tematica di rilievo è quella delle sanzioni disciplinari, per le quali si è proceduto ad adeguare la precedente regolamentazione alla citata riforma Madia. Anche in questo caso, per evidenziare le novità più qualificanti, sono introdotte specifiche sanzioni per i casi di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi e per le ipotesi di ingiustificate assenze collettive, mentre sotto il profilo procedurale viene prevista la possibilità di pervenire alla determinazione concordata della sanzione. Alla luce dei recenti interventi legislativi, anche mediante prestazioni sul piano economico sono stati introdotti appositi strumenti per consentire la piena attuazione dei principi di meritocrazia e di selettività dei compensi. A tale riguardo è stato individuato un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a carattere prolungato coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate. Il contratto ha infine creato le basi per promuovere un nuovo modello di “welfare contrattuale”, che consenta di sviluppare e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie diffondere sistemi analoghi a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfarequelli già presenti nel settore privato. E’ fattore fondamentale stata prevista la possibilità di qualificazione dell’offerta riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative nei seguenti ambiti: sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all’istruzione e promozione del merito dei servizi figli (ad esempio borse di studio), contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; polizze sanitarie integrative delle prestazioni sociosanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. Le disposizioni dell’Ipotesi in quanto consente esame sono state elaborate con riferimento alle indicazioni fornite dal Comitato di organizzare interventi settore nell’Atto di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vitaindirizzo del 27 luglio 2017 come successivamente integrato il 14 febbraio 2018, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale il 19 febbraio 2018 e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:22 febbraio 2018.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati L’aumento delle malattie croniche e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendicedegenerative, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione frammentazione dei servizi e la complessità dei bisogni di cura rendono indispensabile non solo la riorganizzazione dell’offerta dei servizi, ma anche la strutturazione di un modello organizzativo del sistema di accesso che integri le diverse tipologie di servizi Sociali e Sanitari. L’eccessiva parcellizzazione dei servizi, infatti, unita alla complessità dei bisogni, che esigono risposte molteplici, articolate ed unitarie, rendono imprescindibile lo sviluppo di un sistema di ingresso ai servizi lineare che permetta al cittadino/utente di ricevere anche più risposte da un unico punto di accesso. Da questo presupposto nasce l’esigenza di tracciare delle linee d’indirizzo “per l’esecutività” di un modello organizzativo che regoli l’accesso unitario alla rete dei servizi Sociali e Sanitari3. La condivisione di protocolli comunicativi e di procedure d’immediata attuazione, per garantire l’omogeneità delle prassi e delle informazioni da fornire agli utenti sui servizi presenti nel territorio di riferimento, sono tra gli elementi essenziali del percorso di cambiamento da intraprendere. La finalità del sistema resta quella di facilitare l’accesso ai servizi da parte della fascia di popolazione definita “fragile”4; di favorire nei servizi risposte personalizzate ed individualizzate, di garantire la presa in carico globale dell’utente. È necessario, dunque, elaborare un prototipo operativo della Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) che sia polivalente, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute5, e che, partendo dalle singole unità settoriali già esistenti ed operanti, proceda con una programmazione unitaria del sistema Sociale e Sanitario attraverso un’analisi delle diverse risorse presenti sul territorio (mappatura dei servizi)6. La Porta Unica d’Accesso deve rappresentare per il cittadino un luogo privilegiato di informazione ed orientamento verso i servizi Sociali e/o Sanitari, che fornisca risposte immediate ai bisogni semplici o attivi servizi di valutazione competenti per i bisogni di natura complessa. Per raggiungere questo risultato è importante che il circuito dei diversi attori erogatori di servizi e prestazioni sociali, nonché delle altre sanitarie e socio-sanitarie attivino un sistema partecipato, integrato e reticolare, preferibilmente informatizzato. Le funzioni della Porta Unica d’Accesso si articolano su due livelli: il primo diretto ai cittadini (accoglienza, informazione, orientamento, valutazione di primo livello con risposta diretta alla domanda semplice attraverso l’accompagnamento verso i servizi competenti); il secondo diretto alla “rete territoriale dei servizi” (invio della 3 Piano Sanitario Regionale 2011-2013, pag. 72 “Per rispondere […] alla domanda formulata a livello territoriale, occorre definire modalità organizzative e compiti loro conferiti dalla legislazione statale strategie per intercettare la domanda e regionale; organizzare la risposta al bisogno. […] l’obiettivo è di promuovere un modello di integrazione dell’accesso ai servizi sociali e socio - l’Azienda USL sanitari per i cittadini […].” 4Art.1, comma 2, del X.xxx.000/00, Xxxxx per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, […] i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenzadell'equità' nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego dell'economicità' nell'impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale., a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:

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Samples: sanita.formez.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 Luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, e sugli assetti contrattuali del Protocollo 5 Aprile 1990 e dell’accordo 21 Dicembre 1998, le parti, con la definizione del presente contatto hanno inteso confermare la volontà per un rafforzamento delle relazioni sindacali e per lo sviluppo ad ogni livello di confronti corretti e costruttivi. Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla comprensione delle rispettive esigenze, riconfermano l’intendimento di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore attraverso una politica di conoscenza e di interventi anche congiunti. In tale prospettiva pongono l’esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, con particolare riferimento al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonché al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a soddisfare bisogni forme di salute attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo. Le parti auspicano all’uopo, l’intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l’impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento. Ritengono inoltre necessario individuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata sia ai fini della normativa legislativa antitrust che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzioneriforma del settore. Le parti convengono sulla opportunità dell’attivazione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro. Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le linee annuali norme del contratto nazionale e degli integrativi territoriali ed in tal senso ne recepiscono l’applicazione automatica nei confronti di programmazione tutti i propri aderenti con il reciproco impegno ad attivare ogni iniziativa finalizzata all’applicazione generalizzata a tutto il settore. Xxxxxxxxx, infine, l’opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l’impegno a sollecitare l’autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e finanziamento del SSR; • per valutare preventivamente le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali prescrizioni delle autorità preposte. Convengono che gli impegni e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante gli orientamenti oggetto della presente convenzionepremesse siano coordinati e gestiti dall’Ente Bilaterale Nazionale attraverso appropriate iniziative. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso In tale ambito le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, parti assegnano allo stesso E.B.N. la funzione di governance promuovere indagini, studi, ricerche prodromiche a proposte possibilmente condivise, finalizzate all’aggiornamento dell’assetto legislativo del sistema settore. Tutto ciò con l’obiettivo di welfare nell’ambito migliorare la qualità del servizio all’utenza con una più adeguata riqualificazione professionale della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” gestione aziendale e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoropersonale, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:attraverso appropriate iniziative formative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il sostegno economico è rivolta uno strumento del Consorzio e rientra in un più globale progetto di intervento con la persona o la famiglia, tendente a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati stimolare e che sono: • il Piano Sociale potenziare le risorse presenti nell'individuo e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionenel nucleo familiare. Il presupposto su cui poggia Consorzio afferma la definizione necessità di integrazione origina dalla considerazione sviluppare sul territorio interventi strutturali ed integrati, mirati alla prevenzione ed alla rimozione del bisogno, da attuare mediante l'azione congiunta degli Enti/Associazioni pubbliche e private: azioni pubbliche di sostegno all’occupazione, di sviluppo dell’edilizia pubblica e convenzionata accessibile a redditi medio bassi. Il Consorzio considera prioritario il rapporto con le Associazioni, Enti e Chiese che esistono situazioni peculiari si occupano di aiuto alle persone o alle famiglie in difficoltà. I cittadini dovranno dare il loro consenso per coinvolgere/attivare ove possibile le risorse del territorio in modo da non sovrapporre gli interventi ma da integrarli tra di loro. Il contributo sarà assegnato dopo un’attenta valutazione professionale da parte del/degli operatori preposti della vita situazione sociale complessiva del cittadino o della persona famiglia mediante colloqui professionali visite domiciliari e contatti con Associazioni, Enti, Chiese e servizi del territorio per verificare la situazione di bisogno, gli eventuali altri interventi erogati e l’efficacia dell’intervento che richiedono necessariamente un intervento finalizzato si intende proporre. Il contributo non è fine a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto se stesso ma fa parte di un bisogno sanitario progetto con relativo contratto che viene concordato tra il richiedente ed il Consorzio. Nella formulazione del progetto il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati ad un impegno e assunzione di responsabilità rispetto al percorso di autonomizzazione e di un bisogno socialesuperamento delle cause di disagio, ove possibile. Ai sensi Il Consorzio metterà a disposizione del cittadino o della richiamata LR n. 2/2003famiglia altri servizi/consulenze quali: -  Consulenze sui contributi erogati da Enti pubblici, Gestori di servizi di pubblica utilità, Associazioni varie  Collaborazione con i Comuni sono titolari Consorziati per attivazione di eventuali progetti  Collaborazione con le Associazioni di Volontariato  Consulenza per le situazioni debitorie L'individuazione delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso risorse da destinare agli interventi economici è vincolata alle priorità programmatiche dell'Ente. Il presente Regolamento stabilisce le risorse finanziarie pubblichetipologie, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitariacriteri, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale beneficiari le modalità di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni accesso e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:esclusione.

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Samples: www.cisarivoli.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Lo sviluppo della politica fiscale nonché le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria sono stati delineati nell’Atto di indirizzo. Il contesto di riferimento nell’ambito del quale l’Agenzia è rivolta chiamata ad operare nel corso del 2016 è stato profondamente modificato e innovato da una serie di provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi due anni. La L. 23/2014 e i successivi decreti delegati, emanati nell’arco del 2015, mirano alla realizzazione di un nuovo sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell’art. 1, disposizioni volte a soddisfare bisogni favorire nuove e più avanzate forme di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialecomunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, il cui fine è quello di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. In tale nuovo contesto la strategia dell’Agenzia, già intrapresa a partire dallo scorso esercizio, si fonda sul consolidamento di un rapporto fiduciario con i contribuenti, nell’ambito del quale è chiamata a ricoprire un ruolo di facilitazione e di guida per il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, instaurando un dialogo collaborativo con i contribuenti stessi, preventivo o contestuale, laddove possibile, al momento dichiarativo. Tale approccio «cooperativo» considera i contribuenti come soggetti da assistere nell’assolvimento degli obblighi tributari, ponendoli al centro dell’azione amministrativa e superando una logica in cui il controllato ed il controllore sono soggetti contrapposti, la cui interazione è rappresentata solo dal momento dichiarativo per il primo e da finalità di controllo e di accertamento per il secondo. L’inversione di tendenza rispetto alla tradizionale visione di un fisco controllore, impegnato prevalentemente in un’azione di controllo a posteriori rispetto alla dichiarazione del contribuente, è talmente radicale che gli effetti del nuovo volto dell’Agenzia potranno cogliersi appieno solo nel medio-lungo periodo. La presente Convenzione si ispira, nei suoi contenuti, a tale nuovo contesto, sulla base scia di progetti personalizzati redatti sulla scorta quanto già era accaduto con la precedente Convenzione, rispetto alla quale il nuovo orientamento viene consolidato e rafforzato, con particolare riferimento al Piano dell’Agenzia i cui contenuti vengono sostanzialmente modificati. La spinta al cambiamento, oltre che dall’esigenza di valutazioni multidimensionaliinnovare l’indirizzo da dare ai rapporti con i contribuenti, è determinata anche dalla precisa volontà del legislatore, che con il D.Lgs. Sia a livello regionale 157/2015 ha dettato specifiche misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, in funzione della duplice esigenza di contenimento della spesa pubblica da un lato, e di potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa dall’altro. Le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, infatti, rivestono una particolare importanza per il documento convenzionale e, più in generale, per le Agenzie fiscali. Viene previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, anche attraverso nuove e più avanzate forme di comunicazione con i contribuenti, e per orientare l’azione delle Agenzie in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Ciò è coerente con la strategia di promozione della compliance, che pone al centro dell’attenzione i contribuenti ed accresce la propensione al servizio dell’amministrazione, che deve prioritariamente svolgere un ruolo di facilitazione piuttosto che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati controllo e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015repressione. Si richiama, in appendiceSecondo questa nuova visione, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina repressione va preceduta dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfareprevenzione. E’ fattore fondamentale per questo che l’attività di qualificazione dell’offerta contrasto, pur mantenendo un ruolo importante per il recupero dell’evasione fiscale ma che costituisce logicamente un passo successivo verso i contribuenti, viene preceduta nel Piano dell’Agenzia dalla nuova Area prevenzione in cui sono ricomprese le principali attività di dialogo con il contribuente, che mirano ad accompagnarlo in un percorso di reciproca fiducia verso l’adempimento spontaneo dei propri obblighi, anche prevedendo la possibilità di correggere omissioni o errori nelle dichiarazioni già presentate, con effetti positivi sui livelli di compliance e sul recupero del tax gap. Le attività di controllo, in questo nuovo contesto, potranno e dovranno essere indirizzate solo nei confronti di quei soggetti non interessati alla collaborazione, il cui comportamento si caratterizza per una volontà acclarata di sottrarsi ai propri doveri nei confronti della collettività. In questo contesto si collocano anche le azioni di contrasto all’evasione/elusione delle imposte sugli immobili, in cui l’utente adempie ai propri obblighi – relativamente alle normative catastali – producendo una dichiarazione di parte per aggiornare all’attualità lo stato di fatto del proprio immobile; solo in caso di mancato adempimento si procede per gradi, dapprima ricordando all’utente la necessità di procedere all’aggiornamento catastale del proprio bene e, solo in caso di inadempimento, intervenendo in surroga dell’utente con irrogazione della sanzione, pagamento tributi e oneri a carico della parte. In sintesi, la rappresentazione schematica del nuovo Piano dell’Agenzia vuole compendiare, sia logicamente sia cronologicamente, il nuovo atteggiamento che l’Agenzia deve porre in essere verso i contribuenti: la funzione primaria è quella di fornire servizi di qualità e assistenza; la seconda è quella di porsi al fianco dei contribuenti per aiutarli e accompagnarli nel corretto assolvimento degli obblighi tributari; la terza è la funzione estrema di repressione, nei casi in cui i contribuenti si sottraggono ai propri doveri. Nell’ambito delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente tre aree strategiche sono previsti specifici obiettivi, ciascuno dei quali costituito da più indicatori, rappresentativi delle principali linee di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata attività strumentali al suo conseguimento. Lo sforzo innovativo che caratterizza questa Convenzione può essere colto anche se si considera che numerosi indicatori sono di nuova introduzione e che, per quelli già esistenti, si è cercato – laddove possibile – di darne una diversa connotazione più aderente al rinnovato contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2016 2018

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (d’ora in poi denominato C.I.A.), costituisce, da sempre, un momento fondamentale di confronto tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali su tutte le materie di diretto interesse per i lavoratori ed, in particolar modo, rappresenta lo strumento più idoneo per valorizzare le specificità e per risolvere le criticità tipiche di ciascun Istituto di credito. Mai come questa volta, a soddisfare bisogni sei anni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni distanza dall’ultimo rinnovo contrattuale – firmato il 27 luglio 2007 – si può affermare senza ombra di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionedubbio, che devono necessariamente essere tra loro raccordati il mondo è radicalmente cambiato a cominciare dal contesto economico globale alle prese con una crisi di sistema, partita proprio nel 2007 con la bolla speculativa dei mutui sub prime negli Stati Uniti, che ha poi continuato a ripetersi investendo tutti i settori e tutte le aree a partire dal 2008. Ogni volta che sono: • qualche osservatore poco attento annunciava che il Piano Sociale peggio era alle spalle, l’economia mondiale peggiorava nuovamente, aumentando la recessione e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale trascinando nel rispetto dei principi della dignità della persona umanabaratro settori sempre più ampi dell’industria produttiva, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure credito e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, andando a colpire poi tra il 2010 e il 2011 i debiti sovrani dei paesi maggiormente indebitati, soprattutto dell’Eurozona. La deregolamentazione ha permesso alla finanza speculativa di erogazione delle prestazioni investire un enorme liquidità in strumenti e di acquisizione delle risorse adeguate prodotti strutturati e derivati, sempre più rischiosi, aumentando a massimizzare la qualitàdismisura il divario con l’economia reale. E per tutto questo, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettualemacroeconomico i dati della crisi sono sotto gli occhi di tutti: l’Italia ha un PIL in fase decrescente con domanda e consumi in calo e un tasso di disoccupazione destinato, inevitabilmente, a crescere. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione In ambito aziendale tutto ciò, insieme ad altri fattori, ha portato a due pesanti ristrutturazioni coincidenti con i due piani industriali 2007-2010 e 2010-2012, che per la prima volta nella storia della programmazione nostra azienda hanno prodotto sconvolgimenti organizzativi con circa 150 esuberi ricollocati in parte in BNL e in parte nel Fondo di ambito distrettuale Solidarietà del Credito. A metà di questo percorso accidentato, nel corso del 2009, dopo tre anni di stallo, Findomestic è entrata a far parte del Gruppo BNP Paribas ed il cambio di governance ha cominciato a produrre risultati soddisfacenti nel corso della seconda ristrutturazione arrivando a raggiungere quasi pienamente gli ambiziosi obiettivi fissati dal piano industriale 2010-12. In questo contesto di crisi economica è stato rinnovato il nostro CCNL. Le banche sono state e nella gestione operativa delle azioni continuano ad essere nell’occhio del ciclone, ma se per gli altri istituti bancari il CCNL ha una correlazione stretta, per Findomestic rappresenta invece rinunce e degli interventi sociali sacrifici incoerenti con i floridi dati di bilancio, totalmente in controtendenza con la sofferente realtà del settore. È dunque nostra intenzione recuperare, almeno in parte,con questo CIA, quanto ceduto a rilevanza sanitarialivello di CCNL. Consapevoli della realtà economica che stiamo vivendo, sanitari a rilevanza siamo fermamente convinti che una riqualificazione economica, sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitariaprofessionale dell’Azienda, ivi delineatidel lavoro e dei dipendenti possa dare quelle risposte che ci si aspetta per il mantenimento, gli EELL nel tempo, della effettiva ripresa economica. In particolare, i lavoratori della 2° e l'AUSL3° Area Professionale, auspicano un accordo sui percorsi di carriera e sulla crescita professionale, che concorrono alla definizione riconosca in concreto il contributo – profuso per anni – ai risultati aziendali e fornisca loro un nuovo patto di stabilità economica e sociale. Ma l’obiettivo della presente bozza – al di là delle corrette rivendicazioni economiche e normative – assume anche una valenza sociale, richiamandosi ad un impegno concreto e – come più volte ripetuto a tutti i livelli- di un fattivo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile, che non significa solo essere cauti nell’erogazione del presente attocredito e nel risparmio dei costi, individuano ma anche puntare all’eccellenza nell’ambito del clima aziendale, in tutti i settori dell’azienda (vedi stress da lavoro correlato) e scelgono nell’evitare di essere bersaglio dell’Antitrust o dei Mass media, a danno soprattutto dei colleghi che quotidianamente debbono relazionarsi con la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:clientela stessa.

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Samples: Accordo Di Clima Aziendale

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il Comune di Torre del Greco, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione delle scuole cittadine, intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore Economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile che, nel corso della vigenza dell’accordo, dovessero rendersi necessari. Il ricorso all’istituto dell’accordo quadro - previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione ove non è rivolta possibile predeterminare il numero e l’oggetto preciso degli interventi da eseguirsi nel dato periodo - risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile all’Amministrazione, per consentirle di eseguire/affidare i lavori, man mano che l’esatta misura e l’entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’operatore economico selezionato già a soddisfare bisogni monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dover per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni scelta del contraente. In questo modo l’Amministrazione comunale non solo attua il principio di protezione socialesemplificazione procedurale – in quanto bandisce una sola procedura di gara aperta per la selezione dell’impresa parte dell’accordo quadro – ma al tempo stesso realizza economie di scala, anche poiché la funzione dell’accordo è quella di lungo periodo, sulla base evitare di progetti personalizzati redatti sulla scorta dover porre in essere singole procedure di valutazioni multidimensionaliaffidamento per commissionare i lavori per la manutenzione. Sia a livello regionale che Dal punto di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionevista operativo la conclusione dell’accordo quadro, che devono necessariamente essere tra loro raccordati definisce le clausole e che sono: • le condizioni per regolare i futuri ordinativi, garantirà all’Amministrazione la possibilità di far fronte alle esigenze manutentive degli edifici scolastici, con rapidità e professionalità attraverso l’intervento dell’operatore economico già selezionato a monte con procedura di evidenza pubblica, riducendo il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali rischio di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - dover sospendere le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero scolastiche durante il tempo ordinariamente necessario per reperire sul mercato un’impresa cui affidare i lavori e mantenimento evitando l’aggravarsi delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:criticità nelle more.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ordinaria Alle Scuole Cittadine Durata 200 Gg Anno 2017 Cig: 7017086a8b

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Il presente rinnovo contrattuale interviene in un momento di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni incertezza del processo di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento assestamento istituzionale del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamasistema delle autonomie locali che, in appendicecoerenza con la riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto rapidamente portare a un nuovo Codice delle Autonomie e alla riforma fiscale in senso federale. Appare, dunque, “sospeso” ogni processo di riassetto teso ad assicurare un più efficace collegamento istituzionale con il mondo delle autonomie locali e a creare un ambito in cui affrontare utilmente le questioni regionali e territoriali. In questo quadro, rimane centrale, per rassicurare un raccordo istituzionale efficace, il potenziamento dell’associazionismo, e, in questa prospettiva, le parti concordano sulla necessità di rafforzare la normativa struttura, le funzioni, i servizi, il ruolo dell’ANCI, al fine di garantire il più efficace svolgimento della sua insostituibile funzione di coagulo, contemperamento e rappresentanza delle istanze delle autonomie locali. Ancora una volta, dunque, e anzi questa volta più che delinea tale impianto programmatorio in passato, il CCNL Anci assume rilevanza e l’assetto previsto per la sua attuazioneportata nazionale e costituisce un patrimonio indiscutibile, quale parte integrante tanto sul piano del complesso delle relazioni istituzionali, quanto, su quello interno, in termini di valorizzazione delle risorse umane, nonché, sul fronte delle relazioni industriali, dal punto di vista della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione capacità di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario mantenere vivi i rapporti unitari e di un bisogno socialefiducia reciproca conservati tra le parti anche nei momenti più difficili. Ai sensi Le Parti intendono altresì rinnovare la propria condivisione dell’auspicio che – sia pure in una prospettiva temporale non immediata e nel fermo rispetto della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative piena autonomia dei soggetti interessati – sia esteso l’esito negoziale anche al di fuori dei “confini” tracciati dall’organizzazione-Anci, elaborando una piattaforma contrattuale flessibile e dei compiti in grado di programmazionesoddisfare esigenze ampie e proteiformi. In primo luogo, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a reteil tessuto di relazioni industriali – sfociato nel presente contratto – deve essere in grado di essere immediatamente applicabile anche alle autonome soggettività regionali dell’Anci, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distrettoove lo richiedano, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 a quelle parti del sistema-Anci più omogenee all’organizzazione-madre. Inoltre, lo stesso strumento può essere offerto a tutte quelle soggettività (di rappresentanza e/o di servizio) che afferiscono – per attività, natura, finalità – al sistema delle autonomie locali e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:funzionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl) Per Il Personale Dipendente Dell’associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci)

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto economico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese. La prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta. Le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari - che è rivolta perfino peggiore di quello registrato a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialemetà degli anni ‘90 - richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, anche di lungo periodofermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale realizzino le opportune convergenze per la Prevenzionecrescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari. In questo scenario, le linee annuali Parti hanno definito un contratto volto a contrastare il potenziale declino competitivo delle banche, i cui positivi andamenti specifici rappresentano un prerequisito perché il Paese riprenda a crescere a tassi più elevati e duraturi e garantisca stabili progressi sul fronte della creazione di programmazione ricchezza e finanziamento del SSR; • le linee dell’occupazione anche per il settore creditizio. Un contratto di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali pertanto, di carattere eccezionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno dell’occupazione, con il recupero della redditività e sanitarila crescita della produttività, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamavalorizza la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di sostegno all’impiego stabile dei giovani, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari nell’interesse comune delle funzioni amministrative imprese e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annualelavoratori/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitarialavoratrici. Ciò premesso, le Parti si conviene quanto segue:danno atto che il presente contratto nazionale, di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, viene sottoscritto al termine di un articolato negoziato nel cui ambito sono stati stipulati i seguenti accordi: − Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali; − Accordo 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito; − Accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali. Regole per un contratto sostenibile. Anche il presente rinnovo contrattuale si iscrive pertanto nel solco di una tradizione di relazioni sindacali fondate sul leale confronto fra le Parti che hanno già contribuito al rinnovamento e al rilancio strategico del settore bancario, con grande attenzione ai bilanciamenti sociali, fin dalla stipulazione del Protocollo del 4 giugno 1997, che segnò una svolta storica nel sistema di relazioni sindacali del settore stesso. * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (ali. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

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Samples: Verbale Di Accordo 11 Luglio 2007, in Roma 136

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute Le parti hanno inteso normare il tema delle aperture domenicali e festive, considerata la valenza e l’impatto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati queste hanno sul servizio offerto da Coop Adriatica ai propri soci e che sono: • il Piano Sociale clienti e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici sull’organizzazione del lavoro, sociali con particolare attenzione all’impegno richiesto ai lavoratori. Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificano in modo sostanziale le norme relative agli orari e sanitarialle giornate di apertura degli esercizi commerciali, previste prefigurando un profondo cambiamento di tutto il settore della distribuzione commerciale. Coop Adriatica considera il contratto integrativo aziendale uno strumento utile e di riferimento per i lavoratori e per l’azienda, essenziale per guidare le dinamiche che consentono di inserire elementi di innovazione e incentivazione a beneficio del personale ed intende formalizzare nello stesso la posizione già assunta dalla L.R. n.14/2015Presidenza in merito alle aperture domenicali e festive. Si richiamaUna posizione assunta con chiarezza e in linea con i principi, i valori e gli obiettivi cooperativi. Una posizione che sostiene il dialogo costruttivo con i portatori di interesse coinvolti (amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, sindacati) finalizzato ad individuare modalità di programmazione territoriale delle aperture domenicali e festive in appendicegrado di preservare la competitività della Cooperativa offrendo, un adeguato servizio ai soci e clienti, salvaguardando nel contempo la qualità della vita dei lavoratori. Nella logica della linea difensiva, la normativa che delinea tale impianto programmatorio Cooperativa ritiene assolutamente opportuno non concedere vantaggi competitivi alla concorrenza al fine di tutelare le quote di mercato e l’assetto previsto per la sua attuazionegli attuali livelli occupazionali in un momento di generale crisi economica del paese, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario ma nell’ambito delle possibilità istituzionali e di legge dichiara la propria volontà a favorire, ove e quando possibile, lo svolgimento di tavoli di concertazione, impegnandosi al rispetto delle decisioni eventualmente assunte. In caso di mancanza di delibere locali che forniscano una regolamentazione delle aperture domenicali, Coop Adriatica ritiene doveroso definire un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari calendario delle funzioni amministrative aperture dei propri punti vendita che risponda alle esigenze di servizio ai soci e dei compiti clienti del territorio a tutela la redditività delle strutture di programmazione, progettazione vendita e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali occupazionali. L’individuazione del calendario delle aperture domenicali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, festive ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie presidi verranno definiti in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata base al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione competitivo di riferimento, individuando forme al ruolo del punto vendita sulla piazza, nonché all’evoluzione del mercato e dalla stagionalità e sarà oggetto di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorioverifica con le XX.XX. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:territoriali.

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Samples: uiltucsemiliaromagna.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, conclusosi prima dell’evento pandemico, si è rivolta sviluppato in un contesto caratterizzato dal perma- nere di una politica monetaria espansiva con effetti sui tassi di interesse, da continui interventi regolamentari, dalla variazione dello scenario congiunturale sia a soddisfare bisogni livello Paese che all’estero, con una elevata incertezza della politica internazionale. Inoltre, la stessa fase si è caratterizzata per l’economia nazionale con indici dei consumi e investimenti che, seppur in netta ripresa, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-crisi. In tale situazione assume ancor maggior rilievo il ruolo delle imprese di salute credito e finanziarie nel favorire la crescita e lo sviluppo del Paese attraverso la tutela del risparmio e il sostegno all’economia delle famiglie, delle imprese e dei territori. In questa prospettiva assume rilievo anche il rafforzamento della competitività delle imprese bancarie e finanziarie in uno scenario connotato dal rapido diffondersi di nuove tecnologie e della digitalizzazione, che, da una parte, apre il mercato a nuovi operatori e, dall’altra, comporta una rapida evoluzione nei comportamenti della clientela, con una conseguente differenziazione nei modelli di business. È condivisa la consapevolezza che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni il contratto collettivo nazionale di protezione lavoro possa fornire a tutti gli operatori un quadro di regole omogeneo e la disponibilità degli stru- menti per affrontare le sfide competitive secondo il proprio approccio al mercato. Si è quindi sviluppata una riflessione comune tra le Parti – sulla base della piat- taforma per il rinnovo del contratto nazionale presentata dalle Organizzazioni sinda- cali – sulla valorizzazione delle persone e delle loro professionalità, interessate da importanti cambiamenti, per definire un nuovo contratto che – da una parte – sappia parlare alle nuove generazioni e attrarre le nuove competenze, e – dall’altra – rafforzi l’attenzione verso le colleghe e i colleghi che già lavorano in banca, ricercando solu- zioni che sappiano rendere positivi i possibili cambiamenti. La condivisa centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro ha trovato con- creta testimonianza negli accordi di percorso che hanno garantito l’applicazione del ccnl 31 marzo 2015 fino alla definizione dell’Accordo di rinnovo e la saldatura tra gli stessi, nonché nella conferma degli assetti contrattuali definiti negli accordi di setto- re, nell’ambito di un consolidato sistema di relazioni sindacali coerente alle esigenze, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle imprese e delle Parti stipulanti. Il negoziato sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro è stato quindi orientato a definire un Accordo idoneo a rafforzare il “patto sociale”, valorizzando e tutelando le persone, anche in una prospettiva di lungo periodoinclusione sociale con particolare attenzione alla parità di genere e generazionale, sulla base individuando il punto di progetti personalizzati redatti sulla scorta equilibrio sostenibile tra la tutela del potere di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che acquisto della retribuzione e gli equilibri economici delle banche, nonché ricercando, nel contempo, misure sostenibili di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneflessibilità e compe- titività per le imprese, che devono necessariamente essere tra rappresentano requisiti necessari affinché l’industria ban- caria continui a svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all’economia. Particolare attenzione ha rivestito il tema dell’innovazione tecnologica e dei rela- xxxx impatti sul settore, considerata la sua trasversalità rispetto a molte delle materie oggetto del rinnovo, e fattore determinante per assicurare la competitività delle ban- che e la loro raccordati capacità di risposta alle mutate esigenze della clientela. Il presente contratto nazionale di lavoro rappresenta un ulteriore elemento della consolidata esperienza positiva di relazioni sindacali nel settore, realizzato in conti- nuità con il raggiungimento anche di altre recenti importanti intese su tematiche di rilievo quali le politiche commerciali e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici l’organizzazione del lavoro, sociali con l’Accordo 8 febbraio 2017, la disciplina in materia di libertà sindacali, con l’Accordo 25 febbraio 2019, e sanitarila Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 12 febbraio 2019. Tale modello di confronto ha trovato successiva, previste ulteriore conferma nel periodo intercorrente tra l’Accordo di rinnovo e la definizione del testo coordinato, caratteriz- zato dalla L.R. n.14/2015. Si richiamadiffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in appendicecui le stesse Parti stipu- lanti il contratto nazionale di lavoro hanno individuato le misure necessarie alla prio- ritaria salvaguardia della salute e sicurezza delle persone (dipendenti e clienti), anche avvalendosi delle novità introdotte dall’Accordo di rinnovo e hanno consentito la normativa che delinea tale impianto programmatorio continuità nei servizi bancari, finanziari e l’assetto assicurativi in sicurezza – come previsto dai provvedimenti normativi tempo per la sua attuazionetempo adottati dalle competenti autorità – in ragione del ruolo di infrastruttura strategica per il Paese, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari garantendo l’importante sostegno all’economia delle funzioni amministrative e famiglie, dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi territori e delle prestazioni socialiimprese, colpite dagli effetti anche sociali dell’emergenza sanitaria e che al momento della sottoscrizione del con- tratto nazionale si trova a fronteggiare una straordinaria emergenza internazionale connessa ai drammatici eventi bellici. * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali – che costituisce una normazione unitaria e inscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggior- nato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:successive variazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Diretti Vi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizza- re una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agen- ti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più com- plesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo uni- tario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è rivolta a soddisfare bisogni globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L'eventuale nullità o annullabilità di protezione socialeuna qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, anche non comporterà la nullità o annullabilità dell'intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di lungo periodomiglior favore previste dalla Legge e dalla contrat- tazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vi- genti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, sulla base nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia parte sindacale per incontri annuali a livello regionale Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Col- lettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoropossono determinarsi sulle condizioni economi- che, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015professionali degli agenti. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:singoli settori merceologici.

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Samples: www.informagenti.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria In questo periodo storico, caratterizzato fortemente dalla pandemia in atto non è rivolta possibile elaborare un’analisi dei bisogni che non parta proprio da quanto è accaduto nei nostri territori e da quanto potrà succedere. Il Covid sembra aver reso ancora più evidente la necessità politica, sociale e culturale di ricostruire legami di comunità, di rivitalizzare i tessuti comunitari, già fragili e sfilacciati prima della pandemia per un verso e per un altro verso emersi come elementi di supporto. Si rende evidente la spinta bidirezionale che porta a soddisfare ripensare il Welfare in termini di relazioni e di lavoro, promuovendo una reale integrazione tra le risorse delle persone e le possibilità del contesto, il quale deve diventare oggetto e soggetto del lavoro sociale. Nel percorso che ha portato alla stesura del presente documento si avverte da più parti il bisogno di stare sul territorio, di creare nuove alleanze e rinforzare quelle esistenti, di saper cercare nuove risorse capaci di proporsi come risposte alla fragilità e alla complessità sociale della comunità di riferimento, non tanto in termini di “nuovi servizi” ma piuttosto in termini di posizionamento dei servizi e degli operatori, alla luce dell’esperienza di “sconfinamento” ormai fondamentale per garantire una risposta integrata e multidimensionale. La programmazione zonale inoltre deve necessariamente dialogare e integrare il proprio pensiero con gli interventi centrali quali il PNRR, l’Agenda 2030, il Piano Disabilità che sembrano tracciare percorsi e definire linee di riferimento per il livello locale. Nelle fasi di elaborazione e di scrittura del presente documento di programmazione zonale, la parte relativa all’analisi dei bisogni ha mostrato da subito come sia necessario, ancor prima di salute questo, uno spostamento di lettura e di riflessione: in tutte le aree tematiche, in tutti i confronti e nei Tavoli di lavoro risuonano parole e pensieri che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione rimandano costantemente al contesto sociale, anche alla responsabilità condivisa di lungo periodoquanto succede nei territori, sulla base alla ricostruzione di progetti personalizzati redatti sulla scorta un tessuto che consenta di valutazioni multidimensionaliriconoscere bene i bisogni, i nuovi emergenti e quelli già presenti, maggiormente evidenziati dalla pandemia, e soprattutto di affrontarli in modo diverso. Sia a livello regionale L’analisi dei bisogni emerge dal basso verso l’alto, in una modalità bottom-up, portata in più contesti e attraverso diversi canali comunicativi dai soggetti che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneabitano i territori, che devono necessariamente essere tra incontrano questi bisogni nella quotidianità del loro raccordati lavoro da cui questo documento parte per costruirsi e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • costruire le linee di programmazione regionale integrata sviluppo e le direzioni programmatorie. Tale lavoro di ascolto deve essere naturalmente affiancato da una accurata analisi dei servizi pubblici del lavorodati, sociali demografici, abitativi e sanitarireddituali, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamasocio-culturali, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione sanitari disponibili o da approfondire con specifiche iniziative di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno ricerca sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative Quindi questa programmazione fonda le sue basi su un cambiamento paradigmatico, culturale e dei compiti di programmazionemetodologico importante, progettazione fortemente connotato da “parole chiave” che rappresentano una bussola per orientare le scelte e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso guidare gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:interventi.

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Samples: Accordo Di Programma

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni La DGR 4563/2021 del 19/04/2021 “Approvazione delle “Linee di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023”” ha dato avvio al percorso di protezione sociale, anche riprogrammazione dei Piani di lungo periodo, sulla base Zona sottolineando in primis l’importanza di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneriorientare gli assetti organizzativi e le priorità delle policy per fronteggiare l’attuale contesto, che devono necessariamente essere si dimostra straordinario e particolarmente complesso anche a causa della recente pandemia ancora in atto. La situazione di emergenza da COVID- 19 iniziata nel febbraio 2020 ha totalmente stravolto le priorità e gli obiettivi della programmazione zonale avviata dopo una serie di indugi e ha messo in evidenza l’urgenza di trovare risposte pronte e rapide ai bisogni dei cittadini e la necessità di coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, oltre che tra loro raccordati i Comuni dell’Ambito. Purtroppo, la fase pandemica non è ancora superata, ma proprio questo difficile periodo evidenzia la necessità di ripensamento dell’organizzazione dei servizi e che sono: • il Piano Sociale degli interventi, per offrire una risposta adeguata e Sanitario; • il Piano Regionale multidimensionale a bisogni complessi e per potenziare la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale filiera integrata dei servizi pubblici del lavorosociali, sociali sanitari e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015sociosanitari sul territorio. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto Le Linee di indirizzo per la sua attuazionenuova triennalità 2021 – 2023 individuano come obiettivo prioritario rendere sistematica la cooperazione e il coordinamento sovra zonale tra Ambiti con le ASST e le ATS di riferimento e indicano che “la programmazione per la nuova triennalità dovrà quindi investire su progettualità che costruiscano servizi integrati e trasversali tra aree di policy, quale parte integrante della presente convenzionedefinendo risposte che partano concretamente dall’ottica di una multidimensionalità del bisogno superando un approccio settoriale e una eccessiva frammentazione degli interventi”. Il presupposto su contesto normativo in cui poggia si inserisce la definizione Programmazione dei Piani di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato Zona 2021/23 è tutt’ora in evoluzione: si assiste all’emanazione di provvedimenti normativi destinati a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario determinare nel breve-medio periodo significative trasformazioni nell’ambito delle politiche sociali. A livello nazionale, Il Piano nazionale degli interventi e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali per il triennio 2021-23 ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individuano l’Ambito territoriale sociale come unità minima di riferimento per la programmazione e la realizzazione degli interventi in ambito sociale: acquista centralità il tema dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), con previsione anche di risorse strutturali e da raggiungere con un approccio graduale e contestualizzato. A livello regionale, invece, la revisione della L.R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ridefinisce il nuovo assetto del sistema sociosanitario lombardo, prospettando possibili cambiamenti rilevanti anche per il sistema sanitario e socio-sanitario territoriale, a rete, dell'erogazione partire dalla individuazione dei distretti. Di tutto questo si deve tener conto in un’ottica di sistema in evoluzione che deve innovare e integrare nell’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari anche alla luce delle prestazioni socialiprogettualità e degli investimenti previsti nel PNRR. In particolare, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicuragià dai prossimi mesi, attraverso l’Ambito sarà impegnato per la presentazione di progettualità per la Missione 5 componente 2 del PNRR, le quali possono costituire sicuramente un’opportunità di ampliamento rispetto a quanto sarà possibile realizzare con le risorse finanziarie pubblicheproprie del Piano di Zona, i livelli essenziali sperimentando in particolare servizi intermedi con funzione di supporto e uniformi prevenzione all’istituzionalizzazione e alla povertà. Riprogrammare in questo contesto di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale grande variabilità e cambiamento non è semplice e richiede, più che in altre occasioni, lo sviluppo di capacità di analisi dei bisogni del territorio, scelta delle priorità e di strutturazione di risposte che aiutino a superare la frammentazione e ad integrare le risorse. È altresì necessario proseguire ulteriormente nel rispetto percorso di coordinamento e omogeneità per l’accesso ai servizi, già intrapreso negli anni scorsi, oltre che sostenere e promuovere reti sociali in grado di intercettare bisogni emergenti correlati ai nuovi scenari anche con l’imprescindibile coinvolgimento del Terzo Settore e rafforzando legami e sinergie con le Fondazioni di Comunità. Dal punto di vista metodologico è necessario sperimentare nuovi approcci e nuove modalità di gestione dei principi della dignità della persona umanaservizi, del bisogno implementare gli strumenti informatici che accelerino il processo di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta digitalizzazione dei servizi sociali e delle prestazioni sociosanitarie potenziare la formazione e la specializzazione degli operatori. Riprogrammare in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità questo contesto rende necessaria una revisione nel breve-medio periodo del modello organizzativo e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute dare concreta attuazione ai percorsi di integrazione socio- sanitaria e per dare spazio alla co-progettazione con il benessere sociale”, a valenza triennale, sostanziale contributo del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività Terzo Settore per la Non Autosufficienza” costruzione di risposte innovative ai bisogni delle persone e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individuadelle comunità, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio particolare attenzione all’area delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 fragilità e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:disabilità.

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Samples: Accordo Di Programma

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare Considerato che le trasformazioni economiche e sociali hanno fortemente inciso sui comportamenti, costumi, nuovi bisogni di salute una società caratterizzata tra l’altro, da processi di invecchiamento della popolazione; che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni l’ambito territoriale diventa sempre più importante nella organizzazione e nella realizzazione delle risposte ai bisogni sociali; che tutto ciò, pone nuove sfide alle Istituzioni, alle Associazioni Imprenditoriali e al Sindacato. Considerato che il CCNL 1999-2001 comprende compiti e responsabilità di protezione socialecompetenza delle parti a livello regionale. Le parti si impegnano a : Sviluppare un sistema di relazioni sindacali territoriale e aziendale capace di contemperare bisogni e diritti dell’utenza, efficienza nell’organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali e trattamento economico-normativo delle/i lavoratrici/ri e concorra a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi. Anche in considerazione di ciò, il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti elemento concorrente per il confronto, anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’ammissione al rapporto convenzionato. Sviluppare rapporti sindacali sempre più partecipativi conferendo certezza e programmabilità ai rapporti tra le parti e favorendo forme di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionepartecipazione. Il presupposto sistema di relazioni sindacali si ispirerà, conseguentemente, ai seguenti criteri: reciproco riconoscimento delle parti e relativo ruolo contrattuale; instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto tra le parti su cui poggia temi di interesse comune; la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto sistema di un bisogno sanitario informazioni e di un bisogno socialeconsultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori; il consolidamento degli assetti contrattuali previsti assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti nei tempi ed ai livelli concordati. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti A tale scopo le parti si impegnano ad avviare il più ampio confronto in materia di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salutesviluppo dell’occupazione, di recupero e mantenimento delle autonomie personalipolitica di formazione del personale, d'inserimento sociale e di miglioramento delle condizioni di vitalavoro, anche mediante prestazioni di crescita della qualità dei servizi erogati dalle strutture aderenti all’UNEBA lombarda. Attivare un continuo confronto con la P.A. titolare della programmazione e delle risorse relativamente a carattere prolungato : formazione degli operatori del settore; sistema di accreditamento; standard delle strutture; allocazione delle risorse; evoluzione della programmazione dei servizi sociali e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi sanitari. Istituire al più presto l’Ente Bilaterale Regionale con compiti di studio e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale promozione di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie iniziative a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici partire da: occupazione; mercato del lavoro, sociali ; formazione professionale degli addetti Istituire la Commissione Paritetica Regionale per : l’esame di tutte le controversie di interpretazione e sanitari” di applicazione relative agli accordi Regionali e di Istituzione; la definizione dell’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui alla LR 14/2015all’art. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo 1 del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:CCNL.

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Samples: Contratto Integrativo Collettivo Regionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il Cluster Nazionale Foresta-Legno Italiano è rivolta un nuovo soggetto concepito per catalizzare l'attenzione sull'importanza del settore, diffondere e coordinare le progettualità delle diverse realtà territoriali, regionali e nazionali, che operano per lo sviluppo del comparto, al fine di valorizzarle e porle a soddisfare bisogni sistema, con l'obiettivo di salute rafforzarle a livello nazionale ed europeo affinché possano svilupparsi modelli socioeconomici della filiera foresta-legno sempre più resilienti, sostenibili ed innovativi. Un “cluster dei cluster”, in grado di promuovere l’interazione e il coinvolgimento dei territori coinvolti nel settore foresta-legno, in un’ottica di costante dialogo e sinergia tra enti pubblici e privati, allo scopo di valorizzare il patrimonio forestale nazionale e le sue materie prime, favorire la crescita di un economia del legno sempre più performante, interagire con il tessuto imprenditoriale e le realtà associative già attive nelle diverse Regioni, secondo il mandato ricevuto dalla Strategia Forestale Nazionale, Azione Strumentale 5. Quest’ultima, in particolare, evidenzia che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni nel contesto nazionale la frammentazione delle filiere produttive legate al settore foresta-legno richiede la necessità di protezione socialepromuovere e sostenere iniziative di networking e di cooperazione tra il mondo forestale e il mondo della prima e seconda trasformazione, anche al fine di lungo concordare politiche di filiera, incentivare politiche di comunicazione per la promozione del settore, aumentare la trasparenza del mercato interno con la condivisione di dati su produzioni, prezzi, fabbisogni, standard, con l’obiettivo di incrementare la produttività del patrimonio boschivo nazionale nelle zone vocate e la valorizzazione dei territori e del sistema produttivo, nonché per supportare i processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione. La costituzione di un Cluster Nazionale Foresta-Legno Italiano è, pertanto, un obiettivo urgente da realizzarsi nel breve periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia per rispondere alle principali sfide che il settore foresta-legno è chiamato ad affrontare a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamafronte della veloce mutevolezza degli scenari in cui opera, in appendiceun’ottica di rafforzamento e riposizionamento del sistema nazionale all'interno delle dinamiche europee ed internazionali e, la normativa che delinea tale impianto programmatorio nel contempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione europea con il New green deal e l’assetto previsto i relativi strumenti attuativi. Come sottolineato dalla Sotto-Azione strumentale 5.1 della Strategia Forestale Nazionale, il Cluster Nazionale deve proporsi per la sua attuazioneincoraggiare e rafforzare i legami tra imprese, quale parte integrante della presente convenzioneistituzioni territoriali ed enti di ricerca, per sostenere il trasferimento tecnologico al fine di mettere a sistema e promuovere le realtà di aggregazione le reti di impresa già presenti in ambito locale, regionale e sovra-regionale in materia di valorizzazione dei prodotti legnosi e delle multifunzionalità legate agli ecosistemi forestali, per creare sinergie nei processi di innovazione tecnologica, nelle attività di marketing, nell’acquisizione di finanziamenti esterni, nelle attività di normazione e certificazione nelle funzioni di rappresentanza, in particolare in sede europea e internazionale, nonché di sviluppo di nuovi modelli formativi in grado di rispondere ai mutati scenari legati alla gestione delle foreste e del legno. Il presupposto su cui poggia la definizione Cluster Nazionale Foresta-Legno Italiano dovrebbe, quindi, operare sui seguenti specifici campi di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segueintervento:

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Samples: www.politicheagricole.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Le parti, nello stipulare il presente contratto collettivo di lavoro, hanno assunto come riferimento il “Protocollo sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, confermato l’1.2.1999, cui hanno inteso continuare a dare attuazione per le parti di loro compe- tenza, con specifico riferimento all’assetto contrattuale e al metodo parte- cipativo, nonché alla rilevanza che le parti attribuiscono all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti atti a prevenire il conflitto. Le parti hanno altresì preso atto del gravissimo momento di crisi attraversato dal settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l’esigenza primaria che le parti riconoscono è rivolta quella di salvaguardare la sopravvivenza delle Aziende e, di conseguenza, di creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell’occupazione nel settore. A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - si impegnano a soddisfare bisogni realizzare iniziative nei con- fronti della Pubblica Amministrazione al fine di salute favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un’adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un importante aspetto della politica sanitaria e da valutare per il consistente indotto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le impre- se termali insistono. In tale contesto le parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell’Osservatorio naziona- le e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell’Ente Bila- terale Nazionale Terme (EBITERME), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utiliz- zando le risultanze dell’attività dell’Osservatorio per valutare l’opportuni- tà di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalial superamento dei suoi problemi. Sia Tale valutazione potrà essere effettuata nell’ambito degli incontri previsti per l’informativa a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015nazionale. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineatiAnalogamente, gli EELL e l'AUSLincontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di com- petenza, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:da cui potranno discendere le opportune iniziative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta L’art. 6 del DL 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi confluire diversi strumenti di programmazioneprogrammazione che, che devono necessariamente essere tra loro raccordati fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e che sono: • il norme di riferimento. Il Piano Sociale Integrato di Attività e Sanitario; • il Piano Regionale per Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di “assicurare la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione qualità e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi pubblici ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”. Le finalità del lavoroPIAO sono, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamadunque, in appendicesintesi: - consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; - assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese. In esso, la normativa gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l’hanno accompagnato hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazionedefinirsi, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuanoCittà metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore. La normativa di riferimento (art. 6, nell'ambito degli accordi comma 6-bis, del Decreto-legge n. 80/2021 e art. 7 del DM 24 giugno 2022) prevede che il PIAO – che ha durata triennale - sia approvato entro il 31 gennaio di integrazione socio-sanitariaogni anno ed aggiornato annualmente. Nel caso in cui venga differito il termine di approvazione del bilancio, i modelli organizzativi e gestionalitale termine deve considerarsi automaticamente prorogato ai 30 gg successivi a quello di approvazione del bilancio (art. 8, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzecomma 2, ed i relativi rapporti finanziaridel DM 24 giugno 2022). L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandoSe queste sono le tempistiche a regime, in maniera unitariafase di prima applicazione il termine per l’approvazione del PIAO è fissato a 120 successivi a quello di approvazione del bilancio (art. 8, comma 3, DM 24 giugno 2022). Alla luce dell’ultima proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali al 31 agosto 2022, se ne deduce che il termine ultimo è prorogato al 31 dicembre 2022. Per coloro che hanno già approvato il bilancio di previsione, come il Comune di Capoterra, la funzione terminologia utilizzata dal decreto ministeriale nel fissare un termine che è commisurato in “giorni successivi all’approvazione del bilancio” lascia intendere che tale termine sia da ancorare non alla scadenza ultima fissata per legge per l’approvazione del bilancio, bensì dalla sua approvazione effettiva. Posto che il Comune di governance Capoterra ha approvato il bilancio di previsione con deliberazione n. 67 del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze05/08/2022, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:termine ultimo per approvare il PIAO risulta essere il 03/12/2022.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta L’ennesima proroga dei contratti di lavoro a soddisfare bisogni tempo determinato nella P.A. prevista dalla legge di salute stabilità 2013 e dal recente decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, se da lato ripropone il complesso e drammatico problema del precariato nella pubblica amministrazione, sia per l’impatto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni ha sulle dinamiche occupazionali e sulla vita civile e sociale di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati un Paese e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale sia per la Prevenzione, • le linee annuali forte e sentita esigenza di programmazione individuare i giusti ed idonei strumenti per prevenire tale fenomeno e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazionedefinitiva soluzione, quale dall’altro contiene un importante elemento di novità, cioè quello di tentare di far rientrare nelle procedure ordinarie e non più speciali di reclutamento per l’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, le stabilizzazioni di detto personale precario. Oggi è possibile condividere l’affermazione secondo cui il lavoro temporaneo è attualmente uno degli indicatori più forti della precarietà (1). Nella pubblica amministrazione italiana l’esistenza del fenomeno del precariato è stato, in primo luogo, l’effetto di politiche del personale adottate dai diversi Governi che si sono succedute soprattutto nell’ultimo decennio, che non sono state in grado di prevenire, in modo adeguato ed efficace, gli abusi e l’uso non corretto ed arbitrario fatto dalle pubbliche amministrazioni delle diverse forme flessibili di impiego del personale previste nel nostro ordinamento, con particolare riguardo al rapporto di lavoro a tempo determinato. Nella P.A., per un determinato arco temporale, le assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato e le relative proroghe hanno rappresentato la regola e l’ordinaria forma di reclutamento in quasi tutti i settori e i comparti della pubblica amministrazione (2), per far fronte ed aggirare i continui blocchi delle assunzioni di personale e del turn over che hanno caratterizzato le politiche governative nell’ultimo decennio. Ciò è confermato dalla lettura dei dati estrapolati dall’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa all’anno 2012 sul costo del lavoro pubblico, su elaborazione dei dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato. Dalla predetta Relazione è possibile rilevare che, nell’arco temporale 2001/2008, si è avuto un incremento percentuale complessivo del 3,2% del numero di unità di personale impiegato nei rapporti di lavoro flessibili nella P.A. (3). In particolare, nella pubblica amministrazione, nel medesimo periodo, il numero dei dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato è aumentato del 37,5%, passando da 87.273 unità nell’anno 2001 a 120.002 nell’anno 2008, con un picco nel 2007 di 127.845 unità. Nell’anno 2011, l’incidenza dei rapporti di lavoro flessibili rispetto a quelli a tempo indeterminato è stata del 10% (il numero complessivo di unità a tempo determinato era di 301.075 su un totale di unità a tempo indeterminato di 3.082.925). Tuttavia, dal medesimo rapporto della Corte dei Conti emerge un’inversione di tendenza nell’arco temporale che va dall’anno 2008 al 2010 che ha visto un’importante riduzione percentuale del 13,1% relativa ai dipendenti con rapporto a tempo determinato. Anche la corrispondente spesa si è ridotta del 9% nel quinquennio 2011/2007, attestandosi appena sotto i tre miliardi di euro. I motivi di tale rilevante flessione saranno trattati nel corso del presente contributo. In un periodo di spending review (4), tenuto anche conto della recente riforma del mercato del lavoro che ha già subito modifiche da parte integrante dell’attuale Governo (5), ma soprattutto considerata l’attuale situazione di profonda crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, la possibilità di affrontare e risolvere definitivamente il problema del precariato nella P.A. utilizzando gli strumenti ordinari previsti dal nostro ordinamento giuridico, è diventato sempre più difficile e complicato. I tagli lineari delle dotazioni organiche e i vincoli spesso imposti in modo disorganico hanno determinato, in quasi tutti i settori della presente convenzioneP.A., la necessità di rivedere radicalmente gli assetti organizzativi e le macro strutture interne alle amministrazioni, nonché di gestire i relativi esuberi di personale da ricollocare presso le altre amministrazioni che devono presentare le necessarie disponibilità di posti in organico; nei casi in cui ciò non fosse possibile la conseguente e inevitabile dichiarazione di eccedenza di personale determinerebbe nel tempo la definitiva conclusione dei rapporti di lavoro. Il presupposto su compito di trovare le giuste soluzioni a dette problematiche è rimessa a una classe dirigente che deve dimostrare grandi capacità e le giuste conoscenze e controllo delle complesse realtà amministrative presenti nel settore pubblico del nostro Paese. Nel frattempo le scelte fatte dai Governi in questi ultimi anni sono state quelle di rinviare la soluzione del problema mediante la previsione in via legislativa di continue proroghe dei medesimi rapporti di lavoro, tra cui poggia l’ultima prevista dalla legge di stabilità anno 2013 che, secondo la definizione Corte dei Conti, sarebbe anche priva della necessaria copertura dei relativi oneri finanziari (6). Trattasi della normativa di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato proroga dei contratti di lavoro a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazionetempo determinato fino al 31 dicembre 2013, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a reteprevista dagli articoli 1, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenzacomma 400, della qualità delle cure legge 24 dicembre 2012, n. 228 e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - 1, comma 4 del recente decreto legge n. 54/2013. Ciò ha prodotto l’effetto di alimentare ulteriormente le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni false speranze e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi facili aspettative del personale interessato di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed vedersi stabilizzati i relativi rapporti finanziaridi lavoro. L’integrazione sociosanitaria è valore primario Le predette normative che prevedono la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato restano, tuttavia, sottoposte all’osservanza di alcuni limiti e obiettivo strategico del sistema regionale vincoli di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi ordine normativo e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto finanziario che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione formano oggetto del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:contributo.

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Samples: ilfoglietto.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Approfondire il tema della sostenibilità economica-finanziaria delle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) vuol dire riflettere su come tali operazioni possano o no incidere sulla dimensione dei bilanci pubblici, chiamando in causa dunque quell’architettura che a soddisfare bisogni partire dal 1997, con l’introduzione del Patto di salute Stabilità e Crescita, ha posto l’accento sui vincoli di finanza pubblica, evoluti in senso sempre più rigorista, prima nella riforma del Patto di stabilità e crescita del 2005, poi nella architettura della nuova governance economica europea, e nel suo riflesso, a livello nazionale, nella riforma del 2012 che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ha portato alla modifica degli artt. 81, 97,117 e 119 della Costituzione. Nessuno potrebbe, ormai, mettere in dubbio l’esistenza dei diktat a livello europeo e nazionale espressi dal livello di debito pubblico e di deficit pubblico. Questi, infatti, sembrano rappresentare i capisaldi anche della recente ipotesi di Riforma del Patto di stabilità e Crescita presentata ai primi di novembre dalla Commissione europea. E che si tratti di veri e propri diktat, sembra confermato proprio dall’ossatura della ipotesi di Riforma del Patto, che pur essendo nata in seguito alle evidenze della crisi sanitaria ed azioni economica, che hanno portato l’Europa a sospendere l’applicazione delle regole europee in materia di protezione socialebilanci ed a sospendere il Patto di Stabilità (fino alla fine del 2023), continua a muoversi ponendo al centro i rapporto debito-pil, soprattutto per quei Paesi, come l’Italia, in cui il rapporto Debito-Pil risulta essere superiore al 90% . Per sommi capi infatti la proposta di Riforma sembra prevedere un alleggerimento degli impegni e dei rigidi vincoli, aprendo la strada a percorsi personalizzati, sulla scia dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, ciascuno calibrato sulle singolarità dei vari Stati, per quei Paesi con un elevato debito pubblico. Questi dovranno sottostare dunque ad uno specifico percorso di rientro pluriennale (4 o 7 anni) volto, alla fine dei conti, sempre e comunque, alla riduzione del loro debito ed alla limitazione del loro deficit pubblico nominale rispetto al Pil. Riforma che dovrebbe, dunque, portare all’aumento della “ownership nazionale, cioè il potere dei singoli Paesi di definire e negoziare il proprio percorso di consolidamento fiscale (di riduzione del debito, ma anche di lungo periodo, sostegno alla crescita e all’occupazione) sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalidelle proprie specifiche esigenze”. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneUn passaggio, che devono necessariamente essere tra loro raccordati sembra comunque presentarsi come più realistico, superando quei rigidi (e che sono: • il Piano Sociale “stupidi”) vincoli cristallizzati nella nota formula dei limiti all’indebitamento netto e Sanitario; • il Piano Regionale al debito pubblico pari, rispettivamente, al 3 per la Prevenzionecento e al 60 per cento del PIL, • le linee annuali e nel percorso di programmazione e finanziamento riduzione del SSR; • le linee debito di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici 1/20 l’anno in caso di sforamento del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto 60 per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza cento del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubblichePIL, i livelli essenziali c.d. criteri di convergenza rivelatesi peraltro inattuali ed inattuabili per il rientro dal debito e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:deficit eccessivo.

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Samples: dirittoeconti.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La Premessa all’accordo 21 dicembre 2004 è rivolta a soddisfare bisogni sostituita dalla seguente: Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di salute accresci- mento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in particolare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici. Le Parti confermano pertanto l’esigenza di promuovere un modello di relazioni industriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di protezione socialeretribuzione variabile incentivante. Nell’ambito dell’affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani aziendali di formazione continua anche con il finanziamento di lungo periodoFondirigenti e, più in generale, alle stra- tegie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative formative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti personalizzati redatti sulla scorta sperimentali in ambito di valutazioni multidimensionaliFondirigenti. Sia Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per ri- ferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determi- nazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi: Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2010, a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazionevalere dall’anno 2010, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sonoè stabilito: • il Piano Sociale e Sanitarioin 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • il Piano Regionale per in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di ser- vizio nell’azienda con la Prevenzionequalifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito: le linee annuali in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione e finanziamento del SSRservi- zio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • le linee in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroservi- zio nell’azienda con la qualifica di dirigente, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzionesuperiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il presupposto “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2013, a valere dall’anno 2013, è stabilito: • in 63.000,00 (sessantatremila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di ser- vizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • in 80.000,00 (ottantamila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, dopo il terzo nuovo capoverso se ne aggiunge un quarto: L’adeguamento del “trattamento minimo complessivo di garanzia” non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito di risoluzioni consensuali definite prima della data odierna con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il precedente terzo capoverso è confermato e diventa il quinto. All’art. 3, II paragrafo, comma 3, è aggiunto un capoverso: Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile ai fini del confronto di cui poggia la definizione di integrazione origina dalla al presente comma verranno prese in considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato anche le somme corrisposte a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e seguito dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitariomedesimi Piani Vendita. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del paragrafo III dell’art. 3 Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo AnnualeDisciplina transitoriaa valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, è così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto seguesostituito:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialeLa presente relazione si riferisce all’affidamento diretto, anche di lungo periodoin house providing, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici di igiene urbana in adempimento alle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale che, da ultimo con Delibera del lavoroConsiglio Comunale n. 3 del 26 gennaio 2016, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto ha dettato regole per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione nuove specifiche tecniche relative allo svolgimento dei suddetti servizi: dette regole sono finalizzate all’affidamento pluriennale dei servizi alla società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., società a capitale interamente pubblico partecipata, oltre che esistono situazioni peculiari dal Comune di Albano Laziale, dai Comuni di Velletri, Anzio e Lariano. Il principio fondamentale che ha ispirato la decisione dell’Amministrazione Comunale consiste principalmente nella volontà di voler svolgere i servizi oggetto di affidamento anziché mediante un contractor esterno, verso il quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, attraverso un soggetto avente diretta emanazione dall'Ente, controllabile attraverso i meccanismi consolidati del controllo analogo, in modo da ottenere una sorta di gestione diretta del servizio. Si ritiene, inoltre, che la gestione della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto materia dei rifiuti per mezzo di un bisogno sanitario soggetto pubblico possa godere favorevolmente della circostanza che le attività siano guidate non solo da logiche di profitto e di un bisogno socialefatturato, ma anche e soprattutto da strategie operative che pongano come obiettivo dell’agire l’efficientamento del servizio in termini qualitativi ed innovativi, la ricerca di nuovi scenari afferenti al percorso che compie il rifiuto (privilegiando la strada del riciclo e del riutilizzo a quella tradizionale del conferimento in discarica), l’educazione della collettività a nuove forme di comportamento che sono imposte dalla legge ma, soprattutto, richieste dalle mutazioni sociali ed ambientali che determinano la necessità di nuovi approcci alla materia della gestione dei rifiuti. Ai sensi Al riguardo va precisato che l’affidamento oggetto della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne presente relazione non costituisce la premessa, assicurandotraslazione, in maniera unitariacapo al Gestore, la dell’intero ciclo dei rifiuti in quanto, per varie ragioni, l’affidamento comprende, almeno nella presente fase di attuazione, solo alcuni segmenti dell’intero ciclo. Si auspica che nel giro di alcuni anni ed in funzione delle direttive che saranno emanate al riguardo dalla Regione Lazio, si possa addivenire al compimento del trasferimento per intero del ciclo dei rifiuti, in modo da poter conseguire sia economie di governance del sistema scala che perseguire un unico indirizzo gestionale nella trattazione della materia. A tal fine sarà necessario stimolare tutti i soggetti interessati a farsi parte attiva in un processo di welfare nell’ambito della pianificazione cambiamento che deve essere prima accettato da tutti, poi condiviso e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitariainfine perseguito. Ciò premessoin quanto, si conviene quanto segue:senza un cambiamento complessivo di tipo culturale e comportamentale da parte di tutti i soggetti coinvolti (apparato burocratico, cittadini, tessuto produttivo, addetti al servizio e politica) l’obiettivo non potrà essere raggiunto.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria le parti, nello stipulare il presente contratto collettivo di lavoro, hanno assunto come riferimento il “Protocollo sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, confermato l’1.2.1999, cui hanno inteso continuare a dare attuazione per le parti di loro compe- tenza, con specifico riferimento all’assetto contrattuale e al metodo parte- cipativo, nonché alla rilevanza che le parti attribuiscono all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti atti a prevenire il conflitto. le parti hanno altresì preso atto del gravissimo momento di crisi attraversato dal settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l’esigenza primaria che le parti riconoscono è rivolta quella di salvaguardare la sopravvivenza delle aziende e, di conseguenza, di creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell’occupazione nel settore. a soddisfare bisogni questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - si impegnano a realizzare iniziative nei con- fronti della pubblica amministrazione al fine di salute favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un’adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un importante aspetto della politica sanitaria e da valutare per il consistente indotto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le impre- se termali insistono. in tale contesto le parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell’osservatorio naziona- le e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell’ente Bila- terale nazionale terme (eBiterme), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utiliz- zando le risultanze dell’attività dell’osservatorio per valutare l’opportuni- tà di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalial superamento dei suoi problemi. Sia tale valutazione potrà essere effettuata nell’ambito degli incontri previsti per l’informativa a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015nazionale. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineatianalogamente, gli EELL e l'AUSLincontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di com- petenza, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:da cui potranno discendere le opportune iniziative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici Il riferimento alla flessibilità del lavoro, sociali e sanitariin particolare alla sua dimensione rappresentata dalla flessibilità del tempo, previste è ormai scontato quando si affronta il tema della regolazione delle transazioni di lavoro. In un contesto caratterizzato da una dinamica retributiva contenuta, le vertenze e gli accordi più significativi in termini di visibilità e di innovatività di questi ultimi anni hanno avuto come tema centrale la regolamentazione della flessibilità degli orari. Ma al di là dei casi più eclatanti raccolti dalla L.R. n.14/2015stampa e della centralità assunta nel dibattito politico-economico, qual è effettivamente il grado di pervasività del tema dell’orario di lavoro nella contrattazione? E come questo fabbisogno di flessibilità avvertito dalle imprese si traduce in norme contrattuali? E’ stato inoltre ipotizzato (Cappellari, 2000) che il problema principale della flessibilità non sia rappresentato solo dalla moltiplicazione di norme che consentono una maggiore varietà di modelli di organizzazione del tempo di lavoro, ma consista invece in un “sistema flessibile” in cui ad un insieme coerente di regole si accompagni la capacità di gestirle. E’ possibile individuare nella pratica l’esistenza di modelli contrattuali e distinguere in quali di questi modelli trova spazio la regolamentazione delle forme di flessibilità dell’orario? Questo paper si propone di dare una risposta a questi interrogativi sulla base dell’analisi degli accordi di secondo livello stipulati da aziende metalmeccaniche del Triveneto nel corso dell’ultima tornata contrattuale conclusa. Questo paper si basa sull’analisi di 642 accordi, sottoscritti tra il 1995 e il 1998, nel corso della vigenza del Contratto Collettivo Nazionale del settore metalmeccanico stipulato nel 1994, raccolti nell’archivio della FIM CISL Triveneto. Si richiamaprecisa che l’archivio in questione non comprende l’universo dei contratti di secondo livello complessivamente sottoscritti nel Triveneto, né rappresenta un campione costruito secondo opportuni criteri metodologici che garantiscano l’effettiva rappresentatività dell’universo stesso. Si tratta invece della totalità degli accordi che sono stati depositati presso la FIM CISL Nordest tra il 1995 e l’estate del 2000 dai delegati ed operatori che li hanno stipulati in seguito all’invito in tal senso proveniente dalla segreteria della categoriai. Va detto comunque che, pur mancando un censimento preciso di tutti gli accordi stipulati nell’area oggetto di analisi, la valutazione soggettiva degli operatori sindacali in merito alla rappresentatività degli accordi raccolti e il numero degli accordi consentono comunque di effettuare alcune considerazioni. La ripartizione regionale degli accordi contenuti nell’archivio denota una maggiore presenza di accordi afferenti all’area veneta (80,2%), decisamente superiore rispetto all’area friulana (12,2%) e trentina (7,6%). Considerando la ripartizione per provincia, inoltre, si nota come la maggiore rappresentatività spetti alle province di Vicenza e Treviso, che annoverano rispettivamente il 24,8% e il 22,3% del totale degli accordi archiviati, per cui insieme rappresentano quasi la metà dell’universo censito. Seguono la provincia di Padova con il 13,2% degli accordi, Verona con il 7,5%, Trento 6,9%, Udine 6,2%, Venezia 5,3% e le altre province con una quota di accordi inferiore al cinque per cento. Passando all’analisi della distribuzione per dimensione delle imprese interessate dagli accordi, come si può notare la maggiore concentrazione si presenta all’interno delle classi tra i 20 e i 199 addetti, che caratterizzano complessivamente il 76% dell’intero campione. Una esigua consistenza è invece riscontrabile nelle classi estremali: soltanto il 3,2% degli accordi è stato stipulato in aziende con meno di 20 addetti, un dato che certamente non stupisce in relazione al basso tasso di sindacalizzazione e alla limitata attività contrattuale che di solito si riscontra nelle aziende di minore dimensione. All’estremità opposta, solo il 4,7% degli accordi interessa aziende di dimensioni superiori ai 500 addetti, rispecchiando in questo caso la particolare struttura economico-produttiva, in appendicecui prevale la piccola media dimensione. inf 20 addetti oltre 1000 addetti Come era prevedibile il tema di gran lunga più trattato è il premio di risultato, presente in otto accordi su dieci. Relativamente a questa variabile si è analizzata anche la normativa modalità con cui viene regolamentata negli accordi, mettendo in evidenza come i parametri su cui si fonda prioritariamente sono la produttività-efficienza e la redditività che delinea tale impianto programmatorio riguardano rispettivamente il 58% e l’assetto previsto 50% dei premi; la presenza viene utilizzata come riferimento nel 43% dei casi mentre il 36% fa riferimento a indicatori di qualità. Per quanto riguarda il processo di gestione del premio di risultato, il 56% degli accordi contiene esplicitazioni relative alla partecipazione dei lavoratori attraverso le RSU allo scambio di informazioni su variabili attinenti al premio di risultato. Più in particolare il 23% esplicita il ricorso ad azioni di verifica congiunta periodica e il 21% prevede l’obbligo di informazione periodica alle RSU. Nettamente staccati dal premio di risultato, il secondo e il terzo tema più trattati negli accordi sono i temi dell’ambiente e della sicurezza e le relazioni industriali. Queste variabili sono presenti nel trenta per cento degli accordi con una presenza che cresce al crescere della dimensione d’impresa, manifestandosi più diffusamente nelle aziende con oltre 200 addetti (in cui le due voci sono presenti rispettivamente nel 46% e 36% degli accordi). Come era lecito attendersi, quindi, al crescere delle dimensioni aziendali le transazioni di lavoro acquistano un maggiore grado di formalizzazione e gli accordi acquistano contenuti più articolati rispetto a quello essenziale della retribuzione. Anche se ha un ruolo relativamente marginale, essendo presente solo nel 6% degli accordi, si segnala in 37 accordi il riferimento al tema innovativo della formazione congiunta. Un discorso a parte merita la flessibilità, tematica oggetto del presente studio. Rispetto alla centralità acquisita nel dibattito politico e sindacale la sua presenza appare tutto sommato contenuta, dal momento che riguarda soltanto il 14% degli accordi considerati. Il problema può però essere analizzato meglio con riferimento alla distribuzione della variabile in relazione alle classi dimensionali (Fig. 3). Mentre nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 la flessibilità viene regolamentata in circa il dieci per cento degli accordi, superata questa soglia dimensionale la sua presenza registra una percentuale più che doppia rispetto alle classi dimensionali inferiori e raggiunge la sua massima incidenza nella classe tra i 500 e i 999 addetti interessando quasi metà degli accordi. Non va dimenticato che la flessibilità dell’orario rappresenta soltanto una delle leve attraverso cui le imprese ottengono una flessibilità del fattore lavoro (Turati, 1996; Cappellari, 2000). Nelle imprese di minori dimensioni, quindi, è solitamente prevista una flessibilità organizzativa maggiore che diminuisce il fabbisogno di flessibilizzazione del tempo di lavoro. In secondo luogo è noto che in questo tipo di aziende anche la flessibilità del tempo di lavoro assume di solito una natura meno formalizzata attraverso l’utilizzo della leva dello straordinario anche al di fuori delle previsioni contrattuali. Uno degli obiettivi dell’analisi compiuta è come si è detto quello di verificare se siano identificabili dei caratteristici modelli contrattuali, o se al contrario i temi trattati si presentino casualmente, rispecchiando solo la risposta alle specifiche contingenze presentatesi nel corso della negoziazione. A tal fine si è condotta un’analisi fattoriale, scegliendo tra le variabili di classificazione dell’archivio in primo luogo un insieme di variabili ritenute rilevanti a livello contenutistico e succcessivamente tra queste quelle presenti in un numero significativo di accordi archiviati. Nello specifico le variabili complessivamente considerate sono state 15: premio di risultato, erogazione in unica soluzione, parametri di produttività-effcienza, di presenza, di qualità, di redditività, consegna ed illustrazione del bilancio da parte delle aziende, costituzione del protocollo tecnico, attività informativa e consultazione periodica e di fine anno con le RSU, relazioni industriali, formazione congiunta, ambiente e sicurezza, flessibilità e orario flessibile, salario d’ingresso. Operativamente si è proceduto escludendo via via quelle variabili che non caratterizzavano alcun fattore, in cui cioè le saturazioni risultavano di molto inferiori a valori di accettabilità minima quali 0,30, reiterando il procedimento di analisi sulle rimanenti variabili. In definitiva l’analisi fattoriale ha identificato tre direttrici lungo le quali si sviluppano i modelli contrattuali. In termini tecnici i fattori individuati spiegano una parte consistente della varianza globale, il 55%, confermando la presenza di orientamenti caratterizzanti l’universo degli accordi considerati. (in appendice è stata riportata la matrice ruotata dei fattori e le relative saturazioni). I tre modelli evidenziati dall’analisi presentano le seguenti caratteristiche: ⮚ Modello 1 caratterizzato per la presenza del premio di risultato legato a performance produttive specifiche in termini di produttività, efficienza o qualità. E’ un modello che è stato etichettato come modello dell’efficienza, nel senso che denota un’attenzione alle caratteristiche del sistema produttivo specifico dell’azienda; in questo modello il sindacato è quindi “costretto” ad identificare i fattori critici di successo del sistema produttivo aziendale e a confrontarsi con la sua attuazionemisurazione. ⮚ Modello 2 i cui elementi caratteristici sono espressi da un premio di risultato centrato sulla redditività, quale versato in un’unica soluzione e collegato ad un’attività informativa verso le RSU; questo modello è stato definito un modello da azionariato dei dipendenti, visto che le variabili che lo caratterizzano tendono ad avvicinare la remunerazione dei lavoratori a quella degli azionisti, prevedendo inoltre anche per i primi un momento periodico di informazione e controllo sull’andamento complessivo dell’azienda prima della distribuzione del “dividendo”. A differenza del modello precedente, il risultato considerato nel premio si basa sulla traduzione contabile dei risultati aziendali e non richiede necessariamente un’analisi delle leve da attivare per il loro raggiungimento. ⮚ Modello 3 la cui specificità è data dalla rilevanza delle relazioni industriali, dalla presenza di formazione congiunta, e dall’interesse per l’ambiente. Si tratta di un modello che rispetto ai precedenti si caratterizza per variabili che riguardano aspetti istituzionali, cioè l’architettura del sistema di governo delle transazioni di lavoro in azienda, oltre a un tema spesso rivestito di contenuti politici come quello dell’ambiente che è trattato in gran parte integrante degli accordi in modo rituale, con un generico riferimento alla qualità della presente convenzionevita, al rispetto delle normative e alla tutela dell’ambiente interno ma anche esterno all’azienda, secondo una tipica impostazione da sindacato di classe. Ripartizione dei modelli (percentuale calcolata rispetto al totale marginale delle rispettive classi dimensionali considerate) Classi dimensionali Modello “effcientista” Modello “lavoratori azionisti” Modello “politico” Inferiore ai 20 addetti 5% 0% 30% Da 20 a 49 18% 5% 10% Da 50 a 99 19% 9% 16% Da 100 a 199 29% 10% 16% Da 200 a 499 23% 12% 21% Da 500 a 999 37% 0% 21% Oltre 1000 addetti 36% 0% 27% Allo scopo di esplicitare come le imprese si suddividano in base ai tre modelli individuati si è proceduto, in forma descrittiva, all’individuazione di quei sottoinsiemi in cui vi fosse la co-presenza degli elementi caratterizzanti i tre modelli (Tab. 1). Vi è un’unica eccezione metodologica da segnalare che riguarda il terzo modello. In questo caso si è infatti scelto di considerare un sottoinsieme più allargato, includendo parimenti gli accordi contenenti o meno la formazione congiunta. Detta scelta è stata operata considerando il carattere ancora sporadico che questa variabile assume negli accordi, circostanza che avrebbe ridotto a un insieme eccessivamente piccolo le imprese nelle quali è riscontrabile il primo modello. Il presupposto su modello dell’efficienza raggruppa il 22% della totalità degli accordi, caratterizzando maggiormente le imprese di maggiori dimensioni, ed evidenziando in questo modo una correlazione positiva con la dimensione aziendale. Sono collocabili all’interno di questo gruppo accordi come quello di Electrolux-Zanussi e Whirpool Italia, in cui poggia ad un’analitica descrizione della situazione competitiva dell’azienda fanno seguito l’individuazione degli obiettivi attribuiti al sistema produttivo e del sistema di indicatori da utilizzare per verificarne il raggiungimento. Il modello dell’azionariato dei dipendenti registra una diffusione minore, pari al 8%, focalizzandosi esclusivamente sulle medie dimensioni. Appartengono a questo gruppo contratti di medie aziende come Colortecnica, Famu, Coelme, e Costa levigatrici. Il modello politico caratterizza il 16% della totalità degli accordi, registrando pesi percentuali più elevati nelle classi dimensionali estremali, ma risultando complessivamente diffuso in modo abbastanza omogeneo in aziende di tutte le classi dimensionali. Appartengono a questo gruppo accordi di aziende come Costan e Riello bruciatori, che dedicano spazio all’individuazione delle sedi istituzionali di scambio delle informazioni sulla valutazione congiunta di alcune scelte aziendali. Classi dimensionali: Modello dell’efficienza Modello “politico” Inferiore ai 20 addetti 0% 0% Da 20 a 49 11% 0% Da 50 a 99 12% 0% Da 100 a 199 20% 0% Da 200 a 499 29% 38% Da 500 a 999 57% 100% Oltre 1000 addetti 75% 50% Come trova posto la flessibilità all’interno di questi tre modelli contrattuali? Se a livello aggregato si tratta di un tema trattato nel 14% degli accordi, nel primo e nel terzo modello la flessibilità è presente rispettivamente nel 21% e nel 24% dei casi, ed è quindi mediamente più presente come oggetto di contrattazione. Nel secondo modello invece, è una tematica completamente assente. Un’ipotesi che sembrebbero suggerire questi numeri è che ci siano due scenari contrattuali favorevoli alla negoziazione della flessibilità dell’orario di lavoro: uno in cui la definizione di integrazione origina dalla considerazione regole sulla flessibilità si inserisce in un contesto caratterizzato da un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell’analisi delle problematiche di efficienza produttiva e quindi nella comprensione dei fattori alla base della competitività del sistema produttivo dell’azienda. L’altro modello contrattuale in cui è più probabile trovare norme sulla flessibilità è invece caratterizzato da un contesto di tipo partecipativo, in cui le parti istituzionalizzano momenti di condivisione dei motivi alla base di determinate scelte aziendali in un’ottica di attenzione alle compatibilità esterne ed esterne all’azienda. Si può allora ipotizzare che esistono situazioni peculiari sia più facile che vengano generate soluzioni condivise ai problemi come l’utilizzo della vita della persona flessibilità contrattata. In base ai risultati dell’analisi sembrebbe invece un terreno meno fertile per la negoziazione di accordi sulla flessibilità quello in cui il modello contrattuale è incentrato su quella che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente è stata chiamata la contestuale esigenza del soggetto distribuzione di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta dividendo ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individualavoratori, con apposito regolamento, i propri meccanismi un’enfasi sulle sintesi della performance aziendale rappresentate dalle misure di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:redditività.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Con la stipula del presente contratto, le Parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di salute relazioni sin- dacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli as- setti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998. Pertanto, il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: - attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro me- diante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruo- lo essenziale nella prevenzione del conflitto; - regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane; - definendo il complesso normativo ed economico che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie dovrà essere assunto come riferimento inderoga- bile ai fini della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l’efficacia del sistema contrattua- le. Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di ge- stione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione. In tale contesto sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività. Le Parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabili- tà e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno infatti inteso realiz- zare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al conso- lidamento ed azioni allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di protezione socialefavorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro. Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di lungo periodomigliorare la qualità del servizio, ren- dendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di la- voro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la forma- zione professionale a tutti i livelli. Le Parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l’eliminazione degli elementi di carattere fisca- le che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore. A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla base ricerca di progetti personalizzati redatti sulla scorta impegni indirizzati ad una maggior attenzione per il settore ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto dai servizi di valutazioni multidimensionaliportierato. Sia Inoltre, le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello regionale che locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi competenza. Più specificatamente, le Parti si ritengono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica rea- lizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vitagestione degli accordi, anche mediante prestazioni a carattere prolungato al fine di ga- rantire il rispetto delle intese e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza socialecontenere l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti. Infine, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitariale Parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento al- lo sviluppo e valorizzazione del settore. Le Parti, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione infine opereranno affinché tale confronto istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie possa essere attivato anche a livello territorialere- gionale. In particolare, spettanoconsiderata la competenza assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, poi, le Parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali alla formazione professionale al Comitato fine di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo realizzare le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle opportune sinergie tra le rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:iniziative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il terzo rinnovo del Contratto di Settore dei Lavoratori Elettrici, si colloca in un particolare contesto storico caratterizzato da aspetti che, inevitabilmente, segneranno il prossimo futuro dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. La Presidenza Xxxxx e l’avvento di nuove e potenti economie nazionali e continentali come Cina e India, determineranno, immancabilmente, cambiamenti epocali negli equilibri geopolitici, nel processo di globalizzazione e nella struttura del capitalismo occidentale. L’Italia, ancora condizionata da una transizione che tarda ad evolvere verso un sistema politico maturo, continua a incontrare forti difficoltà nel processo di ammodernamento istituzionale, economico/finanziario e produttivo. La riforma degli Assetti Contrattuali, introdotta con il Protocollo del 22 gennaio 2009, è rivolta un primo consistente segnale di cambiamento che può contribuire in modo importante allo sviluppo del Paese, alla tutela del reddito delle Lavoratrici e dei Lavoratori italiani, al riequilibrio della “Governance” nei processi produttivi e sociali, alla necessaria evoluzione della struttura del capitalismo italiano verso una dimensione più sociale e partecipativa. Le Imprese non possono più sfuggire alle loro responsabilità e continuare a soddisfare bisogni privilegiare la finanziarizzazione a scapito della dimensione industriale e di salute servizio. Il rinnovo del Contratto Elettrico si presenta, pertanto, come una occasione storica perché, recependo gli indirizzi della Riforma Contrattuale può consentire, da subito, una maggiore tutela del salario e delle condizioni di lavoro, ma anche introdurre quegli elementi di grande innovazione culturale, quali la partecipazione e la bilateralità, necessari a far evolvere il Settore, le Imprese e il Lavoro Elettrico finalmente verso un orizzonte di capitalismo associativo, di equa redistribuzione della ricchezza prodotta e di riorientamento dal business al Servizio Pubblico di interesse generale. Perdere questa occasione, adagiarsi sulle certezze, rinunciare a percorrere nuove strade, sarebbe un errore le cui conseguenze ricadrebbero sulle Generazioni future, sui Lavoratori e sull’intero Sistema elettro‐energetico italiano. La FLAEI, coerente con la sua anima innovatrice, non intende commettere questo errore, nell’interesse degli Iscritti che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialecredono in essa, ma anche di lungo periodotutti i Lavoratori Elettrici Italiani che meritano un Settore adeguato e Aziende al passo con i tempi. Per questi motivi, sulla base la FLAEI ha elaborato una Piattaforma di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionaliproposte concrete, innovative ed economicamente sostenibili. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneL’evoluzione dei mercati, che devono necessariamente essere tra loro raccordati dei cicli produttivi, della tecnologia e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici dell’organizzazione del lavoro, sociali del Comparto elettro‐energetico nel suo complesso e sanitaridelle Imprese in particolare, previste dalla L.R. n.14/2015evidenziano la necessità di ripensare la contrattualistica tipicamente elettrica in un contesto più ampio. Si richiama, in appendicePeraltro, la normativa che delinea tale impianto programmatorio semplificazione del complesso panorama contrattuale italiano è uno degli obiettivi della Riforma degli Assetti Contrattuali e l’assetto previsto dell’Accordo attuativo Interconfederale del 15 aprile 2009. Con la necessaria gradualità, va perseguita quindi l’unificazione dei Contratti Collettivi del Comparto energetico italiano (elettricità, gas‐acqua, petrolio), ma solo successivamente alla completa attuazione/armonizzazione del Contratto Elettrico ed al completamento dei percorsi di armonizzazione in seno agli altri Contratti da unificare. Da ultimo la FLAEI auspica la ricomposizione del fronte sindacale per la sua attuazionepervenire, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente unitariamente e, quanto prima, ad un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari rinnovo contrattuale all’altezza delle funzioni amministrative e aspettative dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:Lavoratori.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Con la stipula del presente contratto, le Parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di salute relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998. Pertanto, il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: - attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; - regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del rapporto di lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane nell’ambito di una accurata attenzione all’equilibrio del costo del lavoro; - definendo il complesso normativo ed economico che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l’efficacia del sistema contrattuale. Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione. In tale contesto sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività. Le Parti - nel rispetto della piena reciproca autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - hanno infatti inteso realizzare con il presente contratto un confronto globale teso al consolidamento ed azioni allo sviluppo delle funzioni socio-economiche del settore, dandosi reciprocamente atto della necessità di protezione socialefavorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale attraverso una adeguata politica che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per incentivi la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici qualità del lavoro. Le nuove previsioni contrattuali nel cogliere l’esigenza di diversificazione del servizio reso agli utenti del contratto, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione conseguono da un lato lo scopo di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare migliorarne la qualità, l’efficienza rendendo il servizio stesso più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei lavoratori, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli. Le Parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l’eliminazione degli elementi di carattere fiscale che costituiscono obiettiva penalizzazione del settore. A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla ricerca di impegni indirizzati ad una maggior attenzione per il settore ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto dai servizi alla proprietà immobiliare. Inoltre, le Parti convengono che il rafforzamento e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure per garantire il rispetto dell'autonomia e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. Più specificatamente, le Parti si ritengono reciprocamente impegnate a mantenere e migliorare i corretti e proficui rapporti già esistenti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di gestione degli strumenti contrattuali, sia al fine di garantire il rispetto delle intese, contenendo l'eventuale insorgenza di conflittualità, sia al fine di conseguire l’obbiettivo di migliorare le condizioni sociali ed operative dei soggetti interessati. Infine, le Parti sociali riconoscono funzionale un confronto con le Istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione del settore. Le Parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale. In particolare, considerata la competenza assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, le Parti si impegnano a sviluppare il confronto con gli Assessorati interessati alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:iniziative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto economico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese. La prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta. Le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari - che è rivolta perfino peggiore di quello registrato a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione socialemetà degli anni ‘90 - richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, anche di lungo periodofermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale realizzino le opportune convergenze per la Prevenzionecrescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari. In questo scenario, le linee annuali Parti hanno definito un contratto volto a contrastare il potenziale declino competitivo delle banche, i cui positivi andamenti specifici rappresentano un prerequisito perché il Paese riprenda a crescere a tassi più elevati e duraturi e garantisca stabili progressi sul fronte della creazione di programmazione ricchezza e finanziamento del SSR; • le linee dell’occupazione anche per il settore creditizio. Un contratto di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali pertanto, di carattere eccezionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno dell’occupazione, con il recupero della redditività e sanitarila crescita della produttività, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamavalorizza la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di sostegno all’impiego stabile dei giovani, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari nell’interesse comune delle funzioni amministrative imprese e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annualelavoratori/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitarialavoratrici. Ciò premesso, le Parti si conviene quanto segue:danno atto che il presente contratto nazionale, di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, viene sottoscritto al termine di un articolato negoziato nel cui ambito sono stati stipulati i seguenti accordi: Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali; Accordo 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito; Anche il presente rinnovo contrattuale si iscrive pertanto nel solco di una tradizione di relazioni sindacali fondate sul leale confronto fra le Parti che hanno già contribuito al rinnovamento e al rilancio strategico del settore bancario, con grande attenzione ai bilanciamenti sociali, fin dalla stipulazione del Protocollo del 4 giugno 1997, che segnò una svolta storica nel sistema di relazioni sindacali del settore stesso. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

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Samples: Verbale Di Accordo

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi di demand e PMO dovranno aderire ai profili di seguito descritti. Per tutti i profili, conoscenze ed abilità sono stati predisposti con l’obiettivo di integrare le professionalità “standard” al contesto del Piano Triennale e alla digitalizzazione ed innovazione dei servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione. Trattasi di requisiti minimi che dovranno evolversi nel contesto delle migliori professionalità e delle evoluzioni tecnologiche che emergeranno durante il periodo di fornitura. Il Fornitore dovrà indicare nel Piano Operativo l’impegno effettivo in giorni persona dei profili professionali da impiegare per l’erogazione dei servizi, in funzione di quanto richiesto dall’Amministrazione contraente (di seguito Amministrazione) o di quanto rilevato dal contesto tecnologico, progettuale e funzionale dell’Amministrazione stessa, definito nel Piano dei Fabbisogni. I curricula vitae delle figure professionali da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione secondo quanto previsto dalle condizioni di fornitura e dal contratto, rispettando lo schema di CV Europeo o diversi template indicati dall’Amministrazione. In ogni caso le competenze/conoscenze/esperienze tecniche/certificazioni dovranno essere esplicitate e dettagliate al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti minimi e con gli eventuali requisiti migliorativi dichiarati in sede di offerta. Il Fornitore dovrà considerare che a soddisfare bisogni ciascun profilo corrispondono risorse professionali con ampia esperienza, competenze funzionali e tecniche per l’ambito dei servizi descritti nelle Condizioni di salute fornitura e impegnarsi a mantenere un costante aggiornamento professionale delle medesime. Le competenze e conoscenze tecniche delle figure che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie seguono non sono esaustivi delle esigenze future: infatti le competenze iniziali potranno variare in funzione dell’evoluzione tecnologica ed azioni in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie che emergeranno durante la validità dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi. A tal fine, la presente appendice potrà essere aggiornata nel corso della vigenza dell’AQ e dei contratti esecutivi, in accordo tra le parti, su richiesta degli Organismi di protezione socialecoordinamento e controllo, anche di lungo periodoeventualmente sentita/e una o più amministrazioni contraenti, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionalie/o dei Fornitori. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneSi precisa, inoltre, che sono richieste conoscenze sui diversi ambienti applicativi e tecnologici. Tali conoscenze devono necessariamente essere tra loro raccordati presenti nel complesso delle risorse professionali richieste sulle diverse attività e/o servizi e che sononon in un’unica persona. Si precisa che: • il Piano Sociale per cultura equivalente si considerano generalmente 3 anni aggiuntivi di esperienza professionale nell’ambito dei servizi di Demand management e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali PMO di programmazione e finanziamento del SSRcui almeno 1 aggiuntivi nel ruolo specifico; • le linee certificazioni offerte in capo alle risorse dalle risorse per ciascun ruolo dovranno essere mantenute aggiornate e in corso di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici validità per tutta la durata contrattuale e seguendo l’evoluzione del lavoroprodotto/tecnologia/linguaggio a cui si riferiscono; • è ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti o superiori rispetto a quelle previste ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. A tal fine, sociali ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e sanitaricontenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenzaove previsto, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:certificazione sostituita.

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Samples: www.consip.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il percorso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, in tutte le sue fasi, si è rivolta svolto in un contesto economico caratterizzato da un lungo periodo di recessione e di deflazione che solo negli ultimi mesi ha lasciato spazio a soddisfare bisogni prospettive più ottimistiche, legate ad una visione di salute maggiore solidità degli indicatori macroeconomici fondamentali. Tale difficile quadro non ha mancato di caratterizzare, marcatamente, l’intero settore della riscossione che, oltre alla perdurante fase di incertezza dei suddetti indici economici, ha dovuto fronteggiare le forti criticità generate dalle norme che, modificando il sistema remunerativo dell’aggio e depotenziando l’incisività delle misure per il recupero dei crediti da riscossione, hanno consistentemente ridotto nel tempo i margini di remunerazione aziendale. In aggiunta a quanto sopra, lo scenario, già sufficientemente critico, è stato ulteriormente complicato dall’emanazione dei noti provvedimenti di legge di contenimento della spesa pubblica - rinnovati nel corso degli anni - che, includendo l’allora esistente Gruppo Equitalia nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno comportato un generale “blocco” delle dinamiche retributive in coincidenza con la scadenza contrattuale del CCNL determinando, oltre l’impossibilità di procedere al rinnovo della parte economica del medesimo, significative limitazioni su tutti gli aspetti della gestione dei rapporti di lavoro che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni potessero comportare incrementi di protezione socialefatto della retribuzione individuale. In tale prospettiva, l’articolato e complesso percorso di rinnovo ha dovuto tenere conto e rendere pienamente compatibili i livelli di incremento complessivo degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche e normative del CCNL anche mediante un riequilibrio complessivo delle voci di lungo periodospesa, sulla base non solo del fattore lavoro, perseguendo costantemente l’obiettivo di progetti personalizzati redatti sulla scorta migliorare il rapporto con i contribuenti, investendo con la massima efficacia le risorse disponibili in prodotti/servizi a questi offerti caratterizzati da maggiore innovatività, con l’ulteriore scopo di valutazioni multidimensionalivalorizzare la professionalità delle risorse umane. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneAltro elemento, infine, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • ha caratterizzato il Piano Sociale e Sanitario; • percorso di rinnovo del CCNL, sotto il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento profilo del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione riassetto organizzativo del sistema locale dei servizi sociali della riscossione in Italia è l’entrata in vigore, a retefar data dal 1° luglio 2017, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicuradella Legge n. 225/2016 di riforma del Settore della Riscossione che, attraverso le il superamento del precedente Gruppo Equitalia e la creazione dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione e anche grazie allo sviluppo di forti sinergie con l’Agenzia delle Entrate, ha impresso una forte accelerazione alla definitiva unificazione del governo dei processi organizzativi e produttivi e l’integrazione delle politiche delle risorse finanziarie pubblicheumane e materiali allocate sul territorio Nazionale. È nata pertanto da tali premesse l’esigenza di improntare e modellare l’intero negoziato e l’impalcatura contrattuale ad una maggiore aderenza alle mutate esigenze dell’organizzazione aziendale; vale la pena a tal fine riconoscere l’impegno degli attori sociali che hanno contribuito, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei ruoli e con professionalità, a consolidare il contenuto valoriale della missione dell’Ente, impegnandosi reciprocamente ad incrementare quotidianamente l’efficacia e la qualità dei servizi ai cittadini ed ai contribuenti. In tale ottica devono intendersi gli sforzi comuni profusi nella valorizzazione delle misure che non solo tutelano sia le retribuzioni che gli aspetti normativi, ma incentivano altresì la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché l’accesso al lavoro delle generazioni più giovani. Le Parti intendono confermare la centralità del Contratto Nazionale e salvaguardare i principi della dignità contrattazione di secondo livello, nell’ambito dei demandi della persona umanacontrattazione di primo livello. Il sistema delle relazioni industriali dovrà rispondere ancora più efficacemente all’esigenza di divenire spazio per consultazione ed approfondimento delle scelte delle politiche aziendali, stanza di compensazione per la prevenzione dei conflitti nonché strumento di coinvolgimento delle risorse sui mezzi da adottare nel servizio ai cittadini. Le Parti al fine di regolare l’assetto della contrattazione collettiva, assumono come proprio lo spirito dell’Accordo Quadro del bisogno di salute22 gennaio 2009, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - del Protocollo Interconfederale del 9 marzo 2018. Il presente CCNL per i Comuni quadri direttivi e le Aziende unità sanitarie locali individuanoaree professionali (dalla 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile – è strutturato in una parte generale, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenzecomune alle diverse componenti professionali, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitariodue distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Il governo rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche socialiD.Lgs. 13 aprile 1999, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” n. 112 e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoroD. Lgs. 26 febbraio 1999, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretton. 46, così come definite dalle integrate e modificate dall’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge Regionali 2 dicembre 2005, n. 19/1994 248 che attribuisce la titolarità della riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, le cui funzioni sono svolte, a far data dal 1° luglio 2017 dall'Ente pubblico economico strumentale, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione” (AdeR), istituito ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, Ente sottoposto all'indirizzo e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione alla vigilanza del Ministro dell'Economia e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorioFinanze. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente attoCCNL ammesse alla contrattazione, individuano accogliendo lo spirito dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata ai sensi del successivo Protocollo nazionale di Settore sulle agibilità sindacali dell’11 febbraio 2016, presentano singolarmente una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, verificata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premessodata del 31 maggio 2016, si conviene quanto segue:in base alla clausola in calce al citato Protocollo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Il contesto in cui si inserisce il prossimo rinnovo del contratto gomma- plastica è rivolta profondamente cambiato rispetto al precedente, sia in relazione allo scenario economico-produttivo nazionale e internazionale, sia relativamente all'urgenza di interventi, congiunturali e strutturali, in assenza dei quali difficilmente saremo in grado di costruire prospettive future per il settore. Le carenze strutturali del sistema produttivo italiano hanno determinato, negli anni che hanno preceduto la crisi, una crescita più lenta che nel resto dei paesi europei occidentali. A fronte di una marginale crescita del pil si è tuttavia verificata una crescita degli occupati tale da contribuire ad evidenziare un calo di produttività. Il tema della produttività e della competitività, è stato, e resta uno dei più discussi nel paese, perennemente al centro del confronto politico sindacale sia a soddisfare bisogni livello nazionale che locale. Quali siano i fattori che rendano le imprese italiane più produttive e più competitive è patrimonio comune: sviluppo della ricerca, investimenti in tecnologie avanzate, innovazione del processo e del prodotto (la cui qualità si va sempre più declinando con la compatibilità ambientale, il risparmio energetico, la realizzazione di salute nuovi prodotti ecologici), un modello di organizzazione del lavoro più efficiente e funzionale, un salto dimensionale per le piccole e medie imprese. Sugli strumenti attraverso i quali raggiungere questo risultato le difficoltà sono ancora tangibili, soprattutto per quello che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni riguarda la capacità di investimento delle aziende, la loro capacità di compiere un vero salto dimensionale e la disponibilità a contrattare l'organizzazione del lavoro, quale reale risorsa a valore aggiunto. Sui già consolidati ritardi del nostro sistema produttivo è intervenuta una crisi finanziaria e produttiva epocale della quale ancora non misuriamo le conseguenze e che sta determinando un vero e proprio ciclo deflattivo. L'assenza di una equa politica dei redditi nel Paese, la crisi dei consumi e il generale xxxxx di insicurezza finisce inevitabilmente con l'accrescere l' impoverimento del potere d'acquisto dei salari a fronte del quale è urgente intervenire. Fatta eccezione per il comparto degli imballaggi alimentari che risulta il meno investito dalla crisi e per le poche aziende virtuose che hanno scelto di mettere in campo investimenti (poche anche sulle dita di una mano), l'intero settore ha scelto di gestire la crisi tagliando investimenti, flessibilizzando la produzione, facendo un massiccio ricorso a mobilità e cassa integrazione. I tagli occupazionali intervenuti ci consegnano una realtà composita, in forte squilibrio, con lavoratori a tempo determinato che si sono trovati da un giorno all'altro fuori dal mercato del lavoro senza alcuna protezione sociale, e lavoratori soggetti a una forte riduzione salariale. Il dopo-crisi che ci aspetta si presenta fortemente compromesso, soprattutto per il settore dell'indotto auto relativamente al quale rischiamo di assistere, contestualmente al consolidarsi di Fiat, ad una progressiva delocalizzazione dell'intera produzione nazionale della gomma e della plastica legata all'auto e che conta, da sola, circa il 60-70% degli occupati del comparto. Sarà necessario a tal proposito aprire per tempo, anche di lungo periodoin relazione con la Federazione Gomma Plastica, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionaliuna riflessione tesa ad individuare interventi e strategie mirate ad invertire la tendenza. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale Due sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti i fattori determinanti in questa crisi che hanno pesantemente agito sul futuro delle aziende: assenza di programmazioneliquidità da una parte e flessibilità produttiva dall'altra. La stessa dimensione delle aziende, anche se di grande respiro, non è più sufficiente a garantirne il futuro qualora manchi un solido capitale. La flessibilità produttiva cui hanno cominciato a far ricorso molte aziende fa sì che devono necessariamente vengano consumate le scorte di magazzino e si lavori molto con risposte immediate alle commesse. E' evidente come in relazione a questa flessibilità (che non è solo del lavoro ma produttiva), se non vogliamo creare un modello occupazionale a fisarmonica, sia necessario ampliare e non contrarre i luoghi della contrattazione. Il rinnovo che ci accingiamo ad affrontare si presenta tutto in salita non solo per le difficoltà in cui versa il settore ma anche perchè nel frattempo è intervenuto l'accordo separato sul modello contrattuale non sottoscritto dalla nostra organizzazione. Tuttavia non abbiamo scelto noi di procedere con piattaforme separate, avendo Femca e Uilcem singolarmente trasmesso formale disdetta ed avendo elaborato piattaforme rivendicative di organizzazione. Restiamo convinti che la soluzione unitaria dei negoziati sia un risultato importante per tutti le lavoratrici e i lavoratori. E' per questo motivo che riteniamo doveroso procedere alla definizione di una piattaforma che possa rappresentare una sintesi dei nodi condivisi in precedenza con le altre organizzazioni. Il nostro punto di partenza non può che essere tra loro raccordati la piattaforma unitaria Cgil, Cisl, Uil per quanto riguarda la durata temporale dei contratti e il documento unitario della delegazione trattante gomma-plastica sui demandi contrattuali per quanto attiene ai contenuti della piattaforma rivendicativa. Questo a riprova della nostra disponibilità a ricostruire, nel corso del negoziato, condizioni e soluzioni unitarie in cui tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore possano riconoscersi con soddisfazione. Infine, riteniamo importante in questo rinnovo cogliere una grande sfida, sia attraverso il rafforzamento del contratto nazionale, regolamentando le materie sulle quali il confronto non ha dato risposte convincenti nel corso del precedente rinnovo (risultato per noi irrinunciabile), sia soprattutto attraverso la reale estensione della contrattazione di secondo livello, xxxx ad offrire quelle opportunità che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali consentano di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici contrattare davvero l'organizzazione del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle aprire spazi innovativi nelle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”retributive aziendali, a valenza triennalepartire dall'impianto classificatorio e quindi dallo sviluppo orizzontale delle professionalità. Questo nella convizione che sia l'allargamento delle materie della contrattazione di secondo livello a determinarne lo sviluppo e non il proliferare del ricorso all'indennità sostitutiva del premio di risultato, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennalestrumento utile e credibile anni fa, del “Piano Annuale delle Attività quando era necessario intervenire anche culturalmente per la Non Autosufficienza” radicare i due livelli di confronto, e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali tuttavia contraddittorio ai fini dell'estensione della contrattazione quale valore aggiunto e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo irrinunciabile per le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:parti.

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Samples: www.cgil.lecco.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La Commissione Salute del 17 Novembre 2021, condividendo la preoccupazione della generalità delle Regioni e delle Provincie Autonome per le criticità che riguardano il fabbisogno di personale dipendente e convenzionato, per la gestione dei propri sistemi sanitari, ha ritenuto opportuno affrontare tale situazione in modo organico e complessivo. A tal fine, è rivolta stato deciso di procedere alla redazione di un unico documento riepilogativo delle criticità esistenti e delle soluzioni proposte in stretta collaborazione tra il Coordinamento interregionale dell’Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi e il Coordinamento Tecnico dell’Assistenza Territoriale per fronteggiare la carenza di professionisti sanitari e migliorare la situazione, a soddisfare bisogni partire dalla richiesta di salute che richiedono contestualmente deroga rispetto ai vincoli di spesa e alle limitazioni delle assunzioni previste dalla normativa, tenuto conto delle esigenze connesse alla gestione della fase emergenziale, al recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa della pandemia ed, in prospettiva, all’attuazione del PNRR. Il documento riepilogativo e propositivo, contenente la rilevazione delle suddette criticità, costituirà il riferimento per avviare un confronto urgente con il Governo. Le esigenze connesse alla gestione della pandemia, al recupero delle prestazioni sanitarie non erogate e, in prospettiva, all’attuazione degli obiettivi del PNRR, hanno fatto emergere diverse criticità, che rischiano di incidere in modo decisivo sulla capacità dei sistemi sanitari regionali di fronteggiare questa difficile fase. A seguito di interlocuzioni con i diversi soggetti istituzionali coinvolti ed azioni di protezione socialeimpegnati a garantire l’applicazione dei piani epidemici e la conseguente riorganizzazione dei servizi, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneindividuati alcuni interventi ritenuti necessari ed urgenti per massimizzare l’utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario ad oggi attivo e attivabile, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionemeglio specificati nel documento allegato. Si ritiene comunque opportuno, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • rispetto alle singole misure descritte in seguito nel documento, individuare le linee di programmazione regionale integrata azione che si ritengono prioritarie. La criticità che assume maggiore rilevanza è quella che deriva dalla assoluta inadeguatezza del livello di finanziamento statale del fabbisogno sanitario standard rispetto alle dinamiche di potenziamento degli organici di personale, anche con riguardo alle diverse tipologie contrattuali di lavoro flessibile, che si sono determinate per effetto delle esigenze organizzative prima richiamate. L’aumento del livello di finanziamento disposto dalla legge n. 234/2021 risulta del tutto insufficiente, considerato che la totalità delle risorse incrementali è a destinazione vincolata e non consente alle regioni di destinare le necessarie risorse alla realizzazione degli interventi finalizzati all’esigenza, imprescindibile, di mantenere strutturalmente i servizi sanitari regionali in continuità con le politiche avviate a partire dal 2020. A questo fine va rilevato che l’obiettivo dichiarato dalla legge di bilancio n. 234/2021, all’art. 1, comma 268, con riferimento alle politiche del personale, è invece quello di garantire un rafforzamento strutturale dei servizi pubblici sanitari regionali, anche al fine di finanziare le iniziative di stabilizzazione del lavoropersonale precario. Ciò premesso appare chiaro che il livello di finanziamento è incompatibile non solo con l’obiettivo dichiarato, sociali ma anche con il mero mantenimento dei livelli strutturali raggiunti. Si rappresenta pertanto l’esigenza di un incremento del Fondo sanitario nazionale più consistente di quella prevista dall’art. 1, comma 258, della legge n. 234/2021 e/o dai finanziamenti ad hoc disposti al di fuori del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard a cui concorre lo Stato. Al tempo stesso, si rileva la necessità di integrare i finanziamenti specifici per fronteggiare il reclutamento straordinario Xxxxx e sanitarile esigenze della compagna vaccinale, considerato che quelli disposti per il 2021 si sono dimostrati del tutto inadeguati e che, come già rilevato, quelli previsti a decorrere dal 2022 sono a destinazione vincolata. Un altro tema di estrema rilevanza, e comunque strettamente collegato al punto precedente, è quello di garantire le condizioni di adeguatezza delle risorse per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende ed enti del SSN, in coerenza con le dinamiche di potenziamento degli organici derivanti dalla pandemia e dall’attuazione del PNRR e alle condizioni di lavoro e di disagio in essere nelle aziende. Rispetto a questa esigenza si rilevano diverse criticità, in particolare: ✓ l’impossibilità de facto, non solo per le regioni che non riescono a garantire l’equilibrio finanziario, di attivare la clausola, comunque insufficiente, che consente di derogare al limite disposto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, al fine di mantenere l’invarianza del valore medio pro-capite delle risorse dei fondi contrattuali. ✓ l’inadeguatezza delle misure previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamalegge di bilancio n. 234/2021 al fine di dare attuazione agli impegni sottoscritti da Governo e parti sociali nel Patto sottoscritto il 10 marzo 2021, con l’obiettivo di incrementare i fondi da destinare alla contrattazione integrativa; si tratta infatti di misure previste in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto modo omogeneo per la sua attuazionegeneralità delle pubbliche amministrazioni, quale parte integrante della presente convenzioneche non tengono in alcun modo conto dei forti elementi di specificità delle aziende ed enti del SSR. Il presupposto su In questa prospettiva emerge l’esigenza di superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale, di cui poggia la al D.L. n. 35/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 60/2019, nonché in materia di vincoli sulla consistenza complessiva dei fondi contrattuali, stabiliti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Altre proposte che si ritiene di evidenziare come prioritarie sono quelle dirette a prevedere maggiori forme di responsabilizzare delle regioni nella definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative risorse da destinare al trattamento accessorio e dei compiti criteri di programmazionefinalizzazione delle stesse, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a reteprevedendo la possibilità di destinare risorse regionali aggiuntive sui fondi contrattuali in modo flessibile al fine di: ✓ perseguire finalità perequative, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare favorire un percorso di allineamento delle consistenze medie dei fondi contrattuali tra le esigenze di tutela della salutediverse aziende ed enti del SSR, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle per migliorare le condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - equilibrio nell’accesso agli istituti finanziati con i Comuni e fondi contrattuali ed attenuare le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie troppe marcate sperequazioni retributive tra professionisti presenti a livello territoriale; ✓ consentire alle regioni di finalizzare le risorse per progettualità ritenute strategiche e/o incentivare specifiche professionalità, spettanosedi o particolari esigenze. Rispetto alle regole stabilite dal legislatore statale in materia di vincoli alle spese di personale si manifesta pertanto l’esigenza che sia salvaguardata l’autonomia regionale in merito alle scelte di dettaglio relative all’organizzazione dei sistemi sanitari regionali, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, anche con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora riferimento alla programmazione delle attività territorialidei fabbisogni di personale. Entro i limiti degli obiettivi di finanzia pubblica è necessario, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSLpertanto, che concorrono il livello di governo statale non interferisca sulle scelte organizzative regionali (la legge di bilancio prevede una forma di approvazione centrale dei fabbisogni di personale dei SSR che rischia di paralizzare il sistema e farlo arretrare alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:situazione ante aziendalizzazione).

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni In conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario in materia di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento regolazione delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta concorrenza nel mercato nonché ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance fini dello sviluppo industriale del sistema di welfare nell’ambito gestione dei rifiuti, le Parti riconfermano il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale per le imprese e società esercenti servizi ambientali, in quanto contratto identitario del settore specificamente rappresentato con riguardo sia all’ambito di applicazione “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” sia ai soggetti stipulanti quali “associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come attestato anche dal Ministero del lavoro con la validazione delle Tabelle di costo ai fini della pianificazione predisposizione delle offerte nelle gare di appalto. In tale premessa, anche a fronte della perdurante situazione di sofferenza delle disponibilità finanziarie degli Enti locali, il negoziato sviluppatosi nel rinnovo del c.c.n.l. ha dato luogo a una riflessione ampia sui principali istituti, che ha comportato un significativo protrarsi dei tempi di definizione del rinnovo stesso, al fine di individuare ulteriori soluzioni atte a favorirne la più ampia diffusione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo applicazione – coerente con i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale affermati dal nuovo “Codice degli appalti” (D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d. lgs. n. 56/2017) - per la migliore tutela della tenuta delle imprese e Sanitariodell’occupazione. Il governo L’impegno delle parti si è dunque concentrato sul miglioramento del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona regole per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare accrescere la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio e, insieme, - con specifico riguardo all’avvicendamento delle imprese nella gestione in appalto – sul rafforzamento delle tutele contrattuali degli addetti, anche alla luce del “Jobs act”: perfezionamento delle garanzie occupazionali dei processi lavoratori del comparto rappresentato; certezza normativo- retributiva e correntezza contributiva; condizioni di produzione dell’assistenza lavoro coerenti con la tutela della salute/sicurezza del lavoro; ulteriore rafforzamento e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo sviluppo del sistema integrato di welfare contrattuale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, misure di agevolazione all’esodo per inidoneità). In questo contesto, le Parti rinnovano il proprio giudizio positivo per l’approvazione del nuovo “Codice degli appalti” e la propria adesione a quanto in esso stabilito, in particolare, in tema di: determinazione del costo del lavoro “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva” del settore (art. 23); “Princìpi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti”, con particolare riguardo all’individuazione del contratto nazionale di riferimento in quanto “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (art. 30). Coerentemente, le Parti si impegnano a dare attuazione all’Avviso Comune 21 aprile 2015 con la costituzione dell’Osservatorio paritetico nazionale dei servizi socialidi gestione dei rifiuti, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione cui la Presidenza dell’Anci ha già dato la sua adesione. Nel contempo, confermano la propria disponibilità a partecipare al Tavolo di confronto sulle problematiche tipiche del mercato dei servizi ambientali, che la Presidenza dell’Anci si è impegnata a realizzare. Le Parti ribadiscono, infine, che l’integrale applicazione del presente c.c.n.l., sia nella parte normativa che in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitariaquella economica, ivi delineaticomprese le regolari contribuzioni ai fondi Previambiente e Fasda, gli EELL nonché al costituendo fondo di solidarietà bilaterale, costituisce requisito imprescindibile, ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e l'AUSL1176, che concorrono alla definizione del presente attodella legge n. 296/2006, individuano per usufruire dei benefici contributivi e scelgono la gestione associata quale forma delle agevolazioni di qualsiasi natura e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premessoda ultimo, si conviene quanto segue:in particolare, dei benefici di legge per nuove assunzioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Imprese E Società Esercenti Servizi Ambientali

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta Con la denominazione di ”affitto di poltrona” si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a soddisfare bisogni condizione che gli stessi siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, verso pagamento di salute un determinato corrispettivo. Tenuto conto delle differenti caratteristiche organizzative delle due attività in esame, il contratto può essere denominato come affitto di “poltrona” con riferimento all’attività di acconciatore mentre, riguardo all’attività di estetista, si può denominare come affitto di “cabina”. La soluzione contrattuale che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale si rappresenta risponde ad alcune specifiche istanze delle due Categorie interessate che di ambito distrettuale sono stati sviluppati emerse negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento recenti soprattutto a fronte dei mutamenti della situazione socio- economica del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi Paese Italia e delle prestazioni socialiinevitabili ripercussioni che tali cambiamenti hanno comportato a carico delle imprese del settore Benessere. In effetti, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo va considerato come nell'attuale contesto di vitamercato, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante gravemente esposto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale crisi dell’economia ed alla conseguente flessione dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione consumi dei servizi, risulti necessario avviare una nuova riflessione sulle reali prospettive di erogazione delle prestazioni chi decida di intraprendere una nuova attività imprenditoriale nei settori del Benessere, in primo luogo considerando i rilevanti investimenti iniziali ed i successivi costi fissi e di acquisizione funzionamento che, unitamente ai pesanti oneri fiscali e parafiscali, mettono a repentaglio la stabilità delle imprese avviate, fino a provocarne la crisi e la chiusura entro il breve termine. Tale prospettiva negativa è poi aggravata dalle difficoltà di accesso al credito e dalla cronica carenza di adeguate garanzie a sostegno dei giovani imprenditori. A ciò si aggiunga la difficoltà di creare e mantenere i posti di lavoro presso le imprese del settore, soprattutto in considerazione del fatto che in periodi di recessione gli imprenditori sono meno propensi ad assumere nuovo personale da inserire stabilmente in azienda e, quando ne abbisognano, sono costretti, in mancanza di prospettive stabili, ad utilizzare personale occasionale o, anche, con contratti di lavoro precari e mal retribuiti. A fronte delle difficoltà evidenziate, le Organizzazioni delle Categorie del Benessere hanno avviato un percorso mirato ad analizzare nuovi modelli di gestione aziendale che, da utt6tna parte, favoriscano la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari dei saloni di acconciatura e dei centri estetici e, dall’altra, consentano a numerosi soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali, ma privi delle necessarie disponibilità di risorse adeguate a massimizzare per organizzare un’impresa, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale evitando quei fenomeni di abuso e di irregolarità che spesso alimentano l’economia “sommersa”. I PRECEDENTI NEI PAESI ESTERI In alcuni Paesi esteri, ad esempio nel Regno Unito e negli USA si possono registrare alcuni esempi di cooperazione fra operatori dei settori interessati che, con le dovute cautele, possono essere tenuti presenti anche nel nostro ordinamento. Ad esempio, nei grandi saloni dei parrucchieri in USA, il nuovo trend si chiama il “xxxxx rental station”, in pratica: il noleggio della poltrona. Ci sono due tipologie di saloni che praticano questo tipo di offerta. La prima riguarda i saloni per parrucchieri che decidono di affittare una o due postazioni mantenendo comunque la qualitàloro clientela abituale, l’efficienza e l’efficacia dei processi l'altra tipologia dove imprenditori forniscono lo spazio e i servizi, mentre una decina di produzione dell’assistenza professionisti affitta le postazioni all’interno del salone portando con loro la propria clientela. Generalmente, in ogni studio si condivide la postazione per lavare i capelli e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, nell’affitto sono incluse spese per l'elettricità e la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorioconnessione internet. Per l’esercizio delle proprie competenzequanto riguarda spazzole, il Comitato pettini, forbici e altri prodotti, ognuno è libero di Distretto si avvale dell’Ufficio usare ciò che vuole ma deve essere autonomo. Capelli D’Oro (xxxxxxxxxxx.xxx), per esempio, un salone di Pianolusso sulla Fifth Avenue a New York City, struttura tecnico gestionale comune mette a disposizione degli stilisti anche un computer per fissare e registrare gli appuntamenti, e la possibilità di pagamenti tramite bancomat e carta di credito. Non mancano poi le APP per gestire i propri clienti: MyChair (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) è una App esclusiva per parrucchieri che permette di organizzare le varie prenotazioni e creare una scheda personale per ogni persona. Snap Hair (xxxxxxxx.xxx) di Chicago, ad EELL ed AUSLesempio, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni offre un contratto che include l'affitto, un’assicurazione e champagne di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:benvenuto per i clienti.

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PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale La Convenzione per la Prevenzionerealizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del CST della Provincia di Lecco ha per oggetto l’affidamento in concessione, • le linee annuali tra l’altro, dell’analisi, progettazione e messa a punto di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno socialenuovi servizi. Ai sensi dell’art. 7 della richiamata LR n. 2/2003Convenzione ed in conformità ai documenti progettuali offerti in sede di gara, il processo di realizzazione di nuovi servizi trae origine da una relazione di analisi di fattibilità, composta dai seguenti elementi: - analisi domanda/offerta; stima dei costi di realizzazione e ipotesi di approvvigionamento; ipotesi di tariffazione (listini da proporre agli Enti) e di distribuzione dei ricavi; cronoprogramma attività (in caso di esito positivo di fattibilità). In particolare, in virtù degli accordi intercorsi tra le Parti, 3PItalia ha avviato l’analisi di fattibilità per l’erogazione del servizio POS PagoPA, di seguito illustrato. A seguito della pubblicazione dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di attivare il canale pagoPA come ulteriore canale di pagamento che deve essere reso disponibile a cittadini e imprese, si è assistito a un graduale aumento del volume di questa tipologia di pagamenti. La pervasività di questo canale richiede oggi una sufficiente varietà di metodologie di pagamento, al fine di garantire la corretta finalizzazione dello stesso, a fronte di una domanda che ha raggiunto una maturità rilevante. Per rispondere a questa esigenza numerose amministrazioni si stanno interessando a strumenti che consentano da un lato di rispettare l’obbligo di pagamento del pagoPA, dall’altro di permettere ai propri cittadini di pagare anche tramite tradizionali metodi di pagamento come le carte di debito e di credito. La sola modalità di pagamento online del dovuto, infatti, non è più sufficiente a garantire la copertura di servizio richiesta. Tra gli strumenti che vengono incontro a questa necessità ci sono i Comuni c.d. POS – Point of Sale, i quali consentono all’utenza di pagare mediante carta di credito o di debito dovuti pagoPA direttamente presso gli Uffici Pubblici. Questi dispositivi sono titolari delle funzioni amministrative costituiti da una componente tecnologica e da una componente finanziaria, erogata e garantita dal Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) che nell’ambito del canale oggetto di interesse si interfaccia con il nodo dei compiti di programmazionepagamenti pagoPA. Il POS gestisce, progettazione e realizzazione attraverso la fornitura del sistema locale dei e di tutti i servizi sociali a retenecessari, dell'erogazione dei servizi l’intero processo di pagamento: dalla ricezione del codice IUV e delle prestazioni socialidell’importo fino all’esecuzione del bonifico sul conto di Tesoreria, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicurao Conto Corrente Postale, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti effettuato dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, PSP. Tramite questa modalità l’operatore del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati Comune che deve effettuare l’incasso non deve digitare alcun importo sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, POS perché lo strumento lavora in maniera unitariatotalmente autonoma leggendo il QR Code dell’avviso di pagamento PagoPA e avviando il processo di incasso su POS. Infatti, una volta letto il QR Code dell’avviso di pagamento PagoPA, l’importo che deve essere pagato compare sul display del POS e l’operatore comunale o dell’Istituto scolastico non deve far altro che far pagare il cittadino mediante carte di debito o credito inserendo o avvicinando la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito carta al POS. Terminata l’operazione il POS visualizza l’esito e stampa la ricevuta della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto transazione che, coerentemente nel caso delle carte di credito, deve essere firmata dal cittadino e conservata presso l’Ente/Istituto scolastico (si veda Figura 1). Al fine di garantire agli indirizzi Enti territoriali locali interessati un’offerta ampia di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziariPOS, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo per rispondere alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premessodiverse specifiche esigenze, si conviene quanto segue:esplicita la disponibilità delle seguenti tipologia di dispositivi: • Terminale POS (da tavolo) con collegamento LAN e lettore QR code; • Terminale POS (da tavolo) con collegamento 3G e lettore QR code; • Terminale POS (portatile) con collegamento LAN o connessione tramite scheda sim 3G e lettore QR code. Ai dispositivi da tavolo può essere opzionalmente associato un PinPad per agevolare l’inserimento del codice da parte dell’utente. La soluzione tecnologica è caratterizzata dai seguenti punti di forza: • Il pagamento avviene a favore di qualsiasi Ente; • È possibile pagare avvisi gestiti da qualsiasi Partner Tecnologico; • Non serve alcuna installazione di componenti software sui server dell’Ente; • Il terminale non deve essere collegato a nessun PC dell’Ente; • È possibile avere un terminale in condivisione su più sportelli; • Il pagamento avviene secondo il Modello 3 (PagoPA) e la rendicontazione dal Nodo avviene secondo lo standard pagoPA; • L’Ente non ha costi di commissione.

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Samples: www.provincia.lecco.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria In conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 sul costo del lavoro, le parti si danno atto che - in particolare nell’attuale situazione che vede le Aziende interessate a profondi processi di risanamento e ristrutturazione, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale - è rivolta indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a soddisfare bisogni salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di salute conciliazione delle controversie individuali e collettive. Le parti si danno altresì atto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie la concreta applicazione del punto 13 del citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel senso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa contrattuale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, e che allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrato, collegati anche a pause di raffreddamento. Le parti annettono al presente contratto un sostanziale valore qualificante, anche nell’ottica complessiva della competitività del settore del tabacco italiano, per la quale è componente indispensabile un approccio serio ed olistico alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, e ribadiscono l’impegno congiunto per il miglioramento continuo delle previsioni normative del CCNL in questa direzione e per tutte le azioni a difesa delle prospettive di protezione continuità dell’attività del comparto. In questo quadro le parti confermano la volontà di collaborare, segnatamente: - nella lotta per il contrasto al caporalato nel settore agricolo e agroindustriale, secondo il dettato della Legge 29/10/2016 n° 199; - promuovendo l’adesione delle aziende tabacchicole fornitrici delle Aziende di trasformazione alla “Rete del Lavoro agricolo di qualità” di cui al D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, per combattere il caporalato anche attraverso la certificazione etica delle aziende che rispettano le regole, istituita presso l’INPS al fine di selezionare imprese agricole che, rispondendo ai requisiti richiesti per l’iscrizione, si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - promuovendo e cooperando con le Aziende della trasformazione del tabacco in foglia per l’elaborazione di Report di sostenibilità, secondo gli standard internazionali GRI - Global Reporting Initiative, mirate a valutare e comunicare le performance non finanziarie (ambientale, economica e sociale), in particolare per gli aspetti sociali legati allo sviluppo del capitale umano, agli indicatori del rispetto delle buone pratiche di lavoro e dei diritti umani e alla salute e sicurezza sul lavoro; - collaborando, nel comune interesse della difesa del settore, in particolare di fronte alle Istituzioni nazionali e internazionali, anche tramite i rispettivi Organismi di lungo periodorappresentanza di livello europeo, sulla base EFFAT (Federazione Sindacale Europea degli Addetti dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e del Turismo) e FETRATAB (Federazione Europea Trasformatori Tabacco), con OIT (Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia), di progetti personalizzati redatti sulla scorta cui APTI è membro e con ELTI (Organizzazione Interprofessionale europea del tabacco in foglia), cui APTI aderisce tramite FETRATAB, entrambe le quali hanno previsto nei rispettivi Statuti la partecipazione delle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori ai lavori delle Assemblee in cui vengano trattati temi di comune interesse; - collaborando per la predisposizione e la presentazione al Mipaaf e alle altre Istituzioni competenti del Piano Tabacchicolo Nazionale 2017-2018, la cui pubblicazione è prevista entro l’estate 2017; - collaborando per la predisposizione e la presentazione al Mipaaf e alle altre Istituzioni competenti del Piano di strategia fitosanitaria nazionale per il tabacco 2017-2020, la cui pubblicazione è prevista entro l’estate 2017; promuovendo e collaborando in tutte le iniziative mirate allo sviluppo e miglioramento delle condizioni e dei livelli occupazionali e dell’efficienza economica del settore, anche avviando sperimentazioni relative ad attività agro- industriali complementari rispetto a quelle tradizionali. L’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI e la FLAI- CGIL, la FAI-CISL e la UILA-UIL, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore, nonché di orientare l’azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale. La Commissione - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL - ha compiti di analisi e di ricerca, nell’obiettivo di valutazioni multidimensionaliconvergenti sugli elementi oggettivi utili all’elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo. Sia a livello regionale che La Commissione sarà composta da 12 membri di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti cui 6 designati dall’Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI e 6 dalle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, e si riunirà di programmazionenorma due volte all’anno nei mesi di maggio e di ottobre o, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sonocomunque, su richiesta di una delle parti. In particolare saranno oggetto di esame: • il gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro dell’elaborazione e definizione del Piano Sociale e SanitarioNazionale di settore; • il Piano Regionale per la Prevenzionele prospettive delle politiche nazionali, comunitarie e internazionali del settore; le linee annuali di programmazione e finanziamento l’andamento del SSRmercato nazionale ed internazionale anche con riferimento alle importazioni ed alle esportazioni; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del lavorosettore; • le tematiche dell’ecologia e dell’ambiente anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni; • le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati; • gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sociali sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e sanitaridi sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle tipologie di prodotto; • lo sviluppo di ALIFOND, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamanel settore, in appendiceraccordo con la consulta delle parti fondatrici, con particolare riferimento all’incremento delle adesioni e alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la normativa capillare diffusione dell’iniziativa tra tutti i lavoratori; • il tema della qualità e della sicurezza riguardo il quale verrà costituita un’apposita sezione competente, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza dei prodotti, tracciabilità ed etichettatura, eticità delle produzioni, gli aspetti delle condizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori; • le azioni positive per promuovere le pari opportunità. La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all’attuazione delle politiche che delinea tale impianto programmatorio regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e l’assetto previsto ai conseguenti riflessi sui territori, nonché alle politiche della formazione professionale, necessarie per rispondere alle nuove esigenze. Le parti ribadiscono l’impegno per la sua attuazionecostituzione e il funzionamento della Commissione stessa in tempi brevi. Analoghe Commissioni paritetiche verranno istituite a livello regionale allo scopo di stimolare le istituzioni regionali nell’azione di sostegno della tabacchicoltura. In particolare, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione le Commissioni paritetiche regionali, costituiranno con il governo regionale organismi bilaterali con il compito di: • individuare e sostenere forme di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato sostegno alla tabacchicoltura nell’ambito delle risorse disponibili nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) ed altri analoghi strumenti; • progettare e finanziare una formazione specifica, variabile da regione a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandoregione, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione relazione alle varietà coltivate e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:curate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2002 la Regione Veneto ha approvato il Piano di sviluppo informatico del Veneto”, che costituisce la risposta programmatica all’esigenza di innovare la pubblica amministrazione veneta e l’economia regionale, a partire dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e dalla rete Internet. Successivamente a questo Piano, la Giunta Regionale in data 9 agosto 2002 ha approvato il proprio “Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione” che recepisce nella sua totalità le iniziative progettuali identificate dal Piano di Sviluppo Informatico e Telematico. L’obiettivo del Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione è rivolta quello di vivacizzare le dinamiche locali riducendo, grazie alla nuove tecnologie, i divari sociali e territoriali esistenti, non solo nei confronti della conoscenza e dell’economia digitale, ma anche dello sviluppo e della qualità della vita in generale. Tra gli obiettivi che la Società dell’Informazione si pone si possono citare: • lo sviluppo della infrastruttura telematica e l’impiego delle tecnologie digitali; • la creazione dell’e-government veneto, basato sulla costituzione del sistema delle autonomie locali secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi; • la semplificazione e il miglioramento dei rapporti e dell’interoperabilità tra le diverse componenti dell’amministrazione pubblica locale e tra questa e i cittadini e le imprese; • il supporto alla globalizzazione e la delocalizzazione dell’economia e della società veneta, tramite lo sviluppo e la produzione dell’informazione adeguata per il governo dello sviluppo locale e per il supporto agli attori dell’economia e della produzione. E’ evidente che qualsiasi politica di sviluppo, non solo strettamente digitale ma più in generale sociale ed economica, non può prescindere dalla disponibilità di una adeguata rete di telecomunicazione, basata su mix tecnologici riguardanti le reti in fibra, i collegamenti satellitari e wireless. E’ per questo che si rende necessario creare le condizioni per lo sviluppo della Società dell’Informazione in particolare attraverso la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica di supporto, oltre alla creazione dei servizi da rendere disponibili a soddisfare bisogni tutti gli attori coinvolti: popolazione, imprese e pubblica amministrazione. Il ruolo della Regione Veneto è pertanto quello di salute creare le condizioni, senza tuttavia alterare il mercato o sostituirsi ad esso, per cui tutto il sistema possa gradualmente prendere forma e diventare operativo a cominciare dalla infrastruttura tecnologica in quelle zone maggiormente penalizzate dalla morfologia del territorio piuttosto che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni dal basso sviluppo economico esistente, ma soprattutto operando per creare un livello di protezione socialedomanda di servizi, anche di lungo periodobase, sulla base che possa stimolare ed accrescere l’interesse degli operatori di telecomunicazioni ad investire nel Veneto. In questo quadro, diventa importante che la Regione sappia usare una pluralità di strumenti e di livelli di azione, a partire da una adeguata conoscenza delle reali dimensioni del digital divide sul proprio territorio. E’ inoltre molto importante conoscere le diverse applicazioni tecnologiche broad band, la cui evoluzione può fornire soluzioni interessanti per superare o limitare il digital divide. In terzo luogo è utile avere un quadro preciso degli operatori attivi nel settore: è con tali operatori che è necessario avviare un dialogo orientato non solo al superamento delle differenti dotazioni infrastrutturali broad band ma anche allo sviluppo di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazioneinnovativi, che devono necessariamente essere tra loro raccordati coinvolgendo la domanda e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzionefavorendo, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendicenel concreto, la normativa che delinea tale impianto programmatorio realizzazione di una società e l’assetto previsto per un’economia dell’informazione. La conferma della crescente attenzione verso la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento creazione delle condizioni di vitaofferta di infrastrutture e servizi a Banda Larga necessarie per lo sviluppo della Società dell’informazione proveniente anche dalle più recenti iniziative della Commissione Europea che mettono lo sviluppo della banda larga nei paesi dell’Unione Europea tra gli interventi prioritari. In particolare, anche mediante prestazioni Il piano di azione eEurope 2005 mira a carattere prolungato garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla Società dell’Informazione globale promuovendo pertanto servizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile ai diversi attori della Società dell’Informazione. L’accesso a queste infrastrutture costituisce oggi una condizione necessaria affinché cittadini e imprese possano scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti, nonché comunicare in modo più efficace e continuativo con le strutture della Pubblica amministrazione. L’insieme di queste relazioni si distinguono in: asviluppa sempre più attraverso logiche di comunicazione interattive e multi-canale, che richiedono lo scambio bi-direzionale di grandi flussi di informazione. In tale prospettiva, la disponibilità delle tradizionali infrastrutture di trasmissione telefonica non è più, da sola, sufficiente, e solo le aree che dispongono di reti a banda larga (broad band) prestazioni sanitarie possono assicurare a rilevanza socialecittadini e imprese condizioni di accesso ai servizi evoluti e alle nuove forme di comunicazione a distanza. Tuttavia, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitariadiversamente dalla tradizionale rete telefonica, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta assicurata come “servizio universale” alla generalità dei servizi cittadini e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente imprese, la diffusione delle reti broad band è invece spinta da logiche di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurandomercato che tendono a discriminare le aree a bassa densità, in maniera unitaria, la funzione di governance ragione del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto fatto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona elevati costi fissi per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale realizzazione delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” nuove infrastrutture non verrebbero adeguatamente ripagati dalla limitata quantità di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:domanda.

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Samples: www.regione.veneto.it

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La conseguenza più immediata di eventi calamitosi di una certa gravità è rivolta a soddisfare bisogni la repentina interruzione di salute tutti i sistemi di telecomunicazione esistenti nell’area colpita dall’evento. Ciò ostacola gravemente sia il riconoscimento tempestivo dello scenario di evento e di danno, che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed il coordinamento delle azioni per la gestione e il superamento dell’emergenza nelle prime fasi. La disponibilità di un sistema di radiocomunicazione dedicato per attività di protezione civile assume, pertanto, un ruolo significativo nei riguardi di azioni di protezione socialeprevenzione non strutturale, anche dell’attuazione dei primi interventi per il superamento dell’emergenza e del coordinamento dei soccorsi alla popolazione esposta ai danni indotti dall’evento. Particolarmente rilevante, poi, è la capacità di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati tempestiva valutazione dell’entità e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiamadegli effetti dell’evento atteso e/o in atto, in appendicecontesti territoriali multi rischio, la normativa che delinea tale impianto programmatorio ad elevata vulnerabilità e l’assetto previsto per la sua attuazioneforte concentrazione degli esposti, quale parte integrante quello della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione Regione Campania, caratterizzato da scenari di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari danno ed evento di interesse nazionale (sismico, vulcanico) e/o regionale (idrogeologico), comportanti l’attivazione del Servizio nazionale della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona protezione civile nella sua globalità massima configurazione di intervento, ai diversi livelli territoriali. Per assicurare l’efficacia e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance l’efficienza del funzionamento del sistema di welfare protezione civile regionale e statale è, dunque, indispensabile dotarsi di un sistema radiomobile sicuro ed affidabile, che consenta di realizzare collegamenti radio dedicati fra la Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile e gli utenti (istituzionali, forze del volontariato e soggetti privati), ovunque dislocati sul territorio regionale, garantendo, altresì, l’efficace ed efficiente flusso delle comunicazioni in fonia/dati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC) e le centrali operative regionali e le unità operative di protezione civile sul territorio. A tal fine, la rete di radiocomunicazione deve conseguire due obiettivi specifici: - assicurare la massima possibile copertura radio regionale, con un segnale di alta qualità idoneamente distribuito in relazione alla conformazione orografica del territorio; - favorire l’interoperabilità a livello sovraregionale, in modo da permettere alle unità operative provenienti da altre regioni di poter comunicare con i loro ricetrasmettitori sulla rete radio della regione, secondo standard prestazionali e procedure tecniche e operative, omogenee e condivise con il Dipartimento Nazionale della protezione civile. Nell’ambito della programmazione delle politiche nazionali di protezione civile, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha previsto un articolato e organico piano di sviluppo delle reti radio delle regioni e delle province autonome, le cui linee guida sono riportate nell’ “Allegato Tecnico per le reti radio di Protezione Civile”, originariamente allegato al protocollo di intesa tra D.P.C. e Ministero delle Comunicazioni sottoscritto nel 2002 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 26.10.2002 serie generale 252, successivamente modificato fino alla sua ultima versione, allegata al Protocollo di intesa, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale, n.194 del 22/08/2011. Nell’egida del suddetto protocollo di intesa, sono stati stabiliti i principi fondamentali delineanti le condizioni tecniche e operative con cui garantire il corretto utilizzo delle coppie di frequenze, riservate e gratuite, rese disponibili ai fini dell’attuazione del Giunta R protocollo di intesa, nonché l’interoperabilità a scala nazionale dei sistemi radio regionali di protezione civile. La conduzione e gestione delle reti radio regionali, secondo metodi e tecniche condivise a livello nazionale, costituisce l’elemento imprescindibile, soprattutto in condizioni di pre-emergenza ed emergenza, ai fini dell’effettiva disponibilità comune di informazioni e dati necessari e propedeutici all’attuazione degli interventi sul territorio, da effettuare in modo coordinato e concorrente, da parte delle varie componenti del sistema nazionale della protezione civile, attuando, così, la piena ed efficiente interconnessione delle Sale Operative Regionali con i CCS, COM e/o COC eventualmente attivati, l’efficace condivisione di obiettivi, scelte tecnologiche, tempi di attivazione e responsabilità nell’intera filiera organizzativa della protezione civile. Le principali caratteristiche e prestazioni che il sistema radiomobile deve possedere, nell’ottica sopra delineata, risultano le seguenti: - garantire la capillare copertura radio del territorio della regione, utilizzando un idoneo numero di ponti ripetitori adeguatamente dislocati sul territorio, con il supporto di una infrastruttura di trasporto ad elevata capacità e flessibilità; - consentire il collegamento dedicato sicuro e affidabile fra le postazioni fisse e mobili presenti sul territorio e la Sala Operativa Regionale; - assicurare, oltre ad elevati standard qualitativi delle comunicazioni in fonia e/o dati, servizi aggiuntivi, quali la localizzazione e il tracciamento dei mezzi mobili; - essere conforme al contesto normativo in essere in materia di sistemi radiomobili per la Protezione Civile, sia sotto il profilo tecnico che in termini di concessione di frequenze dedicate. In relazione al contesto territoriale campano, occorre, inoltre, che il sistema di comunicazione in condizioni di pre-emergenza e/o emergenza assicuri: - un’elevata resilienza, nelle sue componenti strutturali, logiche e fisiche, rispetto alle condizioni ambientali e meteorologiche associate ad un’eventuale crisi vulcanica e/o sismica; - la ridondanza e flessibilità dei collegamenti fra strutture decisionali, centri operativi territoriali e utenti mobili e veicolari, anche nelle situazioni di pre-emergenza e/o allertamento, determinate dall’attesa e/o di eventi per i quali è possibile il preannuncio; - la gestione integrata e in sicurezza del flusso di comunicazioni e dati (riservati e/o pubblici), utili al supporto decisionale di protezione civile; - la completa integrabilità nella rete radio regionale e il sicuro accesso degli apparati di altre Regioni, soprattutto con riferimento alla gestione di emergenze vulcaniche e/o sismiche. Con riferimento agli aspetti di funzionalità e fruizione della rete ai fini della gestione delle emergenze nel territorio della regione Campania, si evidenzia, inoltre, il rilevante e strategico ruolo attribuito ai sistemi di telecomunicazione nell’ambito della nuova pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U. n. 108 del 12 maggio 2014. Giunta R In particolare, risulta fondamentale il supporto della rete radio regionale ai fini dell’efficiente ed efficace messa in atto delle pianificazioni di emergenza di tutte le componenti (statali, regionali e comunali) del servizio nazionale di protezione civile, coinvolte nelle varie attività previste dalle singole pianificazioni. Al riguardo, occorre sottolineare che, conformemente a quanto previsto nelle “indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la zona rossa (area da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e di crolli delle coperture degli indirizzi regionali nonché edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico)”, che, ai sensi del coordinamento di livello intermedio spettante alla punto 3) della predetta Direttiva, sono state predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione Campania e sentita la Conferenza Territoriale Sociale e SanitariaUnificata, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del il sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche socialitelecomunicazione in emergenza della Regione Campania sarà coinvolto in tutte le attività previste nelle pianificazioni, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce dovendo assicurare il ruolo strategico di indirizzocollegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e tutte le altre componenti (statali, programmazione, governo delle risorse regionali e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona locali) attivate per la salute gestione delle fasi operative relative all’evacuazione cautelativa della popolazione e all’assistenza e supporto della stessa nelle operazioni di trasferimento verso le aree individuate per l’ospitalità, secondo i gemellaggi stabiliti al punto 2) della Direttiva. Nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione Campania particolarmente rilevanti sono quelle inerenti alla definizione e attuazione delle procedure necessarie a garantire l’immediato e continuo flusso delle comunicazioni a livello territoriale e con il benessere socialeDipartimento della protezione civile e quelle relative alle attività di informazione e comunicazione alla popolazione, in stretto raccordo con i Comuni, le Regioni gemellate e con il Dipartimento della protezione civile. Per lo svolgimento delle relative attività, è, pertanto, necessaria la costante e massima disponibilità di un sistema di telecomunicazioni in emergenza, in grado di assicurare elevati standard di affidabilità, robustezza e scalabilità, che sia dedicato ai soccorritori nelle diverse fasi operative, con elevati livelli di interoperabilità fra i diversi sistemi di telecomunicazione, in forza ai vari attori della pianificazione e ampia flessibilità e modularità rispetto ai collegamenti da realizzare con ogni struttura operativa (Forze dell’ordine, Forze armate, volontariato regionale e sistema di emergenza sanitaria “118) e con la rete di coordinamento nazionale gestita dal Dipartimento della Protezione Civile. Di assoluta rilevanza è, infine, l’aspetto della resilienza del sistema, da conseguire anche attraverso adeguati sistemi di alimentazione di backup e ridondanze, soprattutto nel caso di stazioni radio base (SRB) ricadenti in Zona rossa e l’allestimento di un’apposita centrale radio regionale, con sistemi perfettamente ridondati rispetto a valenza triennalequelli in esercizio presso l’attuale Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile e funzioni di disaster recovery, da ubicare presso il Centro Operativo della protezione civile regionale di X. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (CE). La rete radio regionale di comunicazioni in emergenza della protezione civile (PMR – Professional Mobile Radio) è stata realizzata mediante 2 progetti, di importo rispettivamente pari a € 4.725.187,00 ed € 1.700.000,00, cofinanziati dalle risorse del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennalePOR 2000-2006 e 2007-2013 (misura 1.6 del FESR, del “Piano Annuale relativa agli interventi di protezione civile) e Giunta R assicurail flusso bidirezionale delle Attività informazioni, sia voce che dati, fra tutto il personale impegnato ai vari livelli per la Non Autosufficienza” gestione delle emergenze nelle diverse strutture fisse e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015mobili della protezione civile regionale. Il Comitato di Distretto individuaSistema professionale radio mobile (PMR) si compone di: - una rete radio bicanale isofrequenziale simulcast, con apposito regolamentocanali di ridiffusione in gamma VHF e collegamenti di interconnessione fra i siti ripetitori in gamma UHF, per la copertura delle province di Avellino, Benevento e Caserta (rete semiregionale Nord); - una rete radio bicanale isofrequenziale simulcast, con canali di ridiffusione in gamma VHF e collegamenti di interconnessione fra i propri meccanismi siti ripetitori in gamma UHF, per la copertura delle province di funzionamento. All’esercizio Napoli e Salerno (rete semiregionale Sud); - una dorsale di trasporto pluricanale a microonde in gamma GHz per il collegamento della Sala Operativa Regionale Unificata SORU di Napoli con le reti radio Giunta R semiregionali e le Prefetture delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino; - una centrale operativa regionale ubicata presso la SORU di Napoli, con accesso prioritario ai canali radio delle reti semiregionali, per lo svolgimento delle funzioni di governogestione del traffico radio, spettanti al Comitato del traffico telefonico, della radiolocalizzazione degli apparati terminali dotati di Distrettoricevitore GPS, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 delle interconnessioni fra i canali VHF reti radio semiregionali, del telecontrollo delle apparecchiature di rete e n. 29/2004della connettività via linea ISDN/PRI verso la Centrale Operativa Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile a Roma; - Giunta R - postazioni integrate fonia radio-telefoniche di operatore per le Prefetture delle province di Napoli, partecipa Caserta, Benevento, Salerno e Avellino, collegate alla centrale operativa SORU per l’accesso ad un sottoinsieme di funzionalità (traffico radio-telefonico ed interfonico); la postazione integrata è completa di elaboratore Client per la gestione/visualizzazione della localizzazione dei terminali radio equipaggiati di ricevitore GPS; - una flotta di terminali radio analogici suddivisi in portatili, veicolari e posti fissi. La soluzione tecnologica adottata per attuare i collegamenti radio è di tipo isofrequenziale sincrona, funzionante in modalità analogica e predisposta per essere aggiornata ad operare in modalità digitale secondo lo standard europeo DMR. Tutte le apparecchiature ripetitrici costituenti il Direttore singolo canale radio VHF di Distretto checiascuna rete semiregionale operano sulla medesima coppia di frequenze per la diffusione del segnale sul territorio, coerentemente agli indirizzi con le coppie di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione frequenze VHF rese disponibili dal Ministero delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente Comunicazioni in accordo con la domanda espressa dalla popolazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Di seguito si riporta l’elenco degli apparati costitutivi della rete attuale: - n°2 reti semiregionali ECOS-D CST BICANALI (160MHz) con collegamenti CST (440MHz); con integrate n°5 stazioni Satellite installate presso le Prefetture di riferimentoNapoli, individuando forme di organizzazione dei serviziCaserta, di erogazione delle prestazioni Salerno, Avellino e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:Benevento;

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Samples: Bando Di Gara

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni Il presente contratto collettivo nazionale di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni lavoro, per riconoscimento comune delle parti, assume gli indirizzi e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993. Il contratto collettivo dà attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti 4.4 e 4.5 del “Patto sulle politiche di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati concertazione e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la Prevenzionetrasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le linee annuali esigenze di programmazione nuove regole conseguenti ai processi di liberalizzazione e finanziamento di apertura al mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee. In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del SSR; • comune impegno in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti. Il contratto rappresenta l’esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralità di imprese operanti nell’esercizio delle attività ferroviarie a fronte della necessità di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato, in relazione all’affermarsi dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario. Le parti, ferme restando le linee distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilità, riconoscono l’esigenza di programmazione regionale integrata valorizzare la risorsa lavoro anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l’obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti. Per quanto sopra le parti riconoscono la necessità di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei servizi pubblici processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni normative europee e nazionali. Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal “Campo di applicazione” potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una attività di monitoraggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sociali sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro e sanitarisull’occupazione. Le ipotesi saranno individuate nell’ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e dai sei componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori. Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal contratto collettivo in sede nazionale, previste allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell’attività di monitoraggio. La prima fase della attività di monitoraggio sarà avviata entro sei mesi dalla L.R. n.14/2015. Si richiamasottoscrizione del presente contratto, in appendice, la normativa occasione di uno specifico incontro che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto sarà convocato per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto iniziativa congiunta ovvero su cui poggia la definizione richiesta di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari una delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Delle Attivita' Ferroviarie

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Questo secondo rapporto sulla contrattazione territoriale in Toscana ha per oggetto gli accordi di contrattazione territoriale siglati dalle delegazioni sindacali da un lato (Confederazione, Sindacato dei Pensionati o altre categorie, e interlocutori istitu- zionali dall’altro (prevalentemente enti locali in forma singola o associata, comuni, unioni di comuni, ma anche Società della Salute, Asl e Regione). L’anno di riferimento è rivolta il 2012, che abbiamo potuto raffrontare con gli accordi e la documentazione raccolta relativa al triennio 2009-2011. Si tratta di un arco temporale caratterizzato dalla crisi che ha investito il nostro paese e che è al centro della totalità degli accordi da noi analizzati. Il perdurare della crisi fa pensare che si vada incontro ad un passaggio ben più radicale, ad un cam- biamento sistemico che segni la fine di questo sistema economico finanziario e che richieda un ripensamento ben più radicale rispetto a soddisfare bisogni quello di salute aggiustamento delle aliquote o se si vuole del contributo al buon governo amministrativo entro margini ristretti. La continuità di una situazione di emergenza è caratterizzata dalla messa progressiva in discussione di tutte le istituzioni del welfare state, da un impoverimento generale, dalla riduzione dei posti di lavoro e dal ridotto margine di manovra degli attori locali e regionali con cui il sindacato si confronta. Nonostante l’acuirsi e il perdurare della crisi la contrattazione sociale resiste e in taluni territori toscani si intensifica, grazie alle risorse e agli strumenti (dal tempo, risorsa preziosa e fondamentale per la partecipazione, alla competenza sia nei con- tenuti che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni nel metodo) che il sindacato dei pensionati e la confederazione mettono a disposizione della difesa degli interessi collettivi. Dagli accordi da noi analizzati emerge da parte degli attori sindacali la volontà di protezione socialemantenere e intensificare il confronto con le amministrazioni comunali. Dal canto loro, molti amministratori locali si rivolgono spesso ai sindacati anche per avere con- ferma delle scelte che questi debbono fare e per attivare competenze. La crisi aiuta paradossalmente a mettere a fuoco le priorità, in una situazione di scarsità di risorse e di stretta delle tasse da parte dei governi. Sono considerati priorità i più colpiti dalla crisi, i più deboli, a partire da coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione, anziani con pensioni molto basse, coloro che si trovano in una situazione di povertà, di non-autosufficienza. La crisi in qualche modo conferisce una maggiore lucidità, favorisce l’attivazione, anche grazie al sindacato, di lungo periodouna rete di solidarietà che permette al nostro paese di resistere forse meglio di altri paesi europei. I sindacati dei pensionati mettono in gioco anche un’esperienza che risale all’epoca della seconda guerra mondiale e della ricostruzione aiutando a riscoprire valori che aiutano ad orientarsi in una situazione di difficoltà e forse a mettere le fondamenta per una nuova organizzazione della società. I sindacati e gli accordi oltre ad aiutare ad individuare priorità nella spesa, sulla base pro- pongono anche modalità di progetti personalizzati redatti sulla scorta reperimento di valutazioni multidimensionalirisorse, ponendosi quindi in un’ottica di responsabilità. Sia La lotta all’evasione fiscale è nata proprio nell’alveo sindacale e della contrattazione sociale. Le prime proposte si rintracciano sin dal 2009 per poi affinarsi nell’arco di questo quadriennio proprio sul campo tramite sistemi di controllo incrociato sempre più efficaci. In qualche modo la contrattazione sociale si rivela come pionieristica rispetto ad alcuni temi, proponendo soluzioni, piccole ma significative, che vengono poi ripresi e divengono centrali anche a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi nazionale (dagli strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale coordinati per la Prevenzionelotta all’evasione fiscale, • le linee annuali con sistemi sempre più affinati di programmazione rilevazione del reddito, alle proposte e finanziamento del SSR; • le linee alle sovvenzione per lo sviluppo di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroenergie rinnovabili, sociali sino alle proposte di pubblicizzare gli utili di società partecipate comunali). Le novità non si trovano solo nei contenuti ma anche nelle modalità. La contratta- zione sociale ripropone modalità di partecipazione al contempo vecchie e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015nuove. Si richiama, Come osservato nel corso in appendiceuna delle verifiche sulla contrattazione che sono state fatte sul territorio aretino, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazionecontrattazione sociale viene a colmare anche un vuoto di partecipazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione dovuto all’incapacità dei partiti tradizionali di integrazione origina esprimere le istan- ze provenienti dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario società, e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti essere presenti nel territorio, proponendo che si trasforma poi anche in una committenza coerente carenza di democrazia (più evidente se raffrontiamo i sistemi europei con quelli statunitensi), un vuoto che trova conferma anche nella nascita di movimenti antipartitici e una nuova modalità di governance. Di fronte a questa carenza di partecipazione tradizionale e all’indebolimento del tradizionale raccordo tra partiti e società civile, si sente l’esigenza di intensificare la domanda espressa dalla popolazione contrattazione non solo a livello comunale, provinciale e regionale, ma anche a livello nazionale e a livello europeo. Ancor di riferimentopiù questa abilità che il sindacato ha sviluppato nel corso di un secolo è importante a livello europeo dove il deficit democratico, individuando forme in termini di organizzazione dei servizirappresentativi- tà degli interessi collettivi, è altrettanto evidente. A fronte di un Parlamento Europeo con scarsi poteri legislativi e di una Commissione Europea che è un organo non elettivo ma con poteri legislativi è fondamentale la capacità di contrattazione e di lobby. Nella dinamica tra interessi di pochi e interessi di molti, lobby economiche e interessi collettivi, il ruolo del sindacato è fondamentale nel difendere quegli interessi collettivi che sono sicuramente sottorappresentati sia a livello locale, che nazionale che europeo. In questa nuova modalità di partecipazione, di erogazione delle prestazioni rapporto tra cittadini e istituzioni a più livelli il sindacato porta con sé ed offre alla collettività una tradizione di acquisizione delle con- trattazione messa in pratica proprio sul terreno locale, sviluppando competenze sui contenuti e sulle modalità di trattare, e una risorsa fondamentale che è il tempo. Nella dialettica tra interessi di pochi soggetti forti versus interessi di molti, spesso hanno prevalso i primi poiché hanno strumenti, risorse adeguate e tempo a massimizzare disposizione. Il sindacato è uno dei pochi soggetti che ha risorse in termini di strumenti, compe- tenze e dedica tempo per rappresentare quegli interessi collettivi che sono oggi sottorappresentati. È questa la qualitànuova sfida che da qualche anno si impone al sindacato. Le soluzioni che troviamo a livello locale devono essere inserite in un contesto di riflessione più ampio che veda una collaborazione e un intreccio a più livelli, l’efficienza locale, regionale, na- zionale, europeo e transnazionale volta a porre le basi per individuare nuove strade per affrontare quella che sembra sempre meno una crisi e sempre più un passaggio sistemico ed epocale. Ovviamente la contrattazione sociale non è esente da limiti e rischi, che toccano la rappresentatività e la legittimità, l’efficacia dei processi degli accordi. Il limite principale è costituito dall’asimmetria nei rapporti tra i due contraenti. Ovvia- mente l’attore istituzionale e quello sindacale non hanno gli stessi poteri, non sono alla pari. L’attore istituzionale non è tenuto formalmente a confrontarsi con il sinda- cato, non si tratta di produzione dell’assistenza diritto ma di opportunità. Non a caso Xxxxxxx Xxxxxxx parlava di “rifeudalizzazione” del diritto. E complessivamente tutto il concetto di governance, che ha dominato dibattiti scientifici e orientate politici, ovvero la modalità di governare attra- verso i network, rischia di essere una grossa mistificazione che comprende al suo interno il passaggio dall’hard law alla soft law, dai diritti alle concessioni. È per questo motivo che la contrattazione deve essere vista come strumento di tutela degli interessi collettivi volto a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure creare nuovi diritti e l’integrazione ospedale-territoriostrumenti che vincolino decisori e attori più forti verso i più deboli. Per l’esercizio delle proprie competenzepassare nuovamente a livello locale, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Pianoitaliano ed europeo da concessioni a diritti, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSLda primato della finanza al primato della politica, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione del diritto e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettualelavoro. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:1METODOLOGIA

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Samples: Accordo Altri Documenti Delibera Piattaforma

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria Partendo dalla premessa del precedente Contratto Integrativo Aziendale che delineava la nascita e la storia di Coop Reno quale presidio di punti vendita Coop che sarebbero stati dimessi, oggi si ha che Coop Reno rappresenta una realtà importante nel panorama delle cooperative di consumo e registra una sempre maggiore affermazione nel territorio ferrarese. Coop. Reno – Area Ferrarese infatti è rivolta a soddisfare bisogni riuscita ad affermarsi in un contesto difficile, fortemente concorrenziale, caratterizzato da un calo di salute consumi e da una diversificazione degli stessi che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni ha messo in difficoltà molti settori della distribuzione commerciale. Malgrado le sempre maggiori difficoltà del settore, Coop. Xxxx, con l’importante e fondamentale apporto nell’attività quotidiana dei suoi dipendenti, è diventata nel territorio di protezione socialeFerrara una realtà riconosciuta e portatrice dei valori della cooperazione, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendicequali l’attenzione al consumatore, la normativa fidelizzazione dello stesso, la stabilità occupazionale. La scelta strategica di Coop Reno è stata quella di rilanciare i presidi commerciali nelle piccole ma significative realtà provinciali, con un investimento importante di risorse per consolidare e sviluppare la presenza sul territorio oltre che delinea tale impianto programmatorio interventi di ristrutturazione e l’assetto previsto per riqualificazione dei presidi stessi. Strategica si è dimostrata inoltre la sua attuazionescelta di Xxxx. Reno di impostare, quale parte integrante con i dipendenti e le organizzazioni sindacali, un confronto e un coinvolgimento effettivo nella gestione dei punti vendita, scelta che le parti hanno inteso rilanciare e rafforzare con questo rinnovo contrattuale. Con la contrattazione integrativa si sono trovati e consolidati quei meccanismi di grande equilibrio che hanno omogeneizzato e portato a regime i vari negozi di Coop. Reno - Area Ferrarese; esito non scontato visto la diversa provenienza degli stessi e le diversità di trattamento economico preesistenti. Alla luce del miglioramento complessivo nella gestione dei punti vendita e della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari tenuta dell’andamento delle funzioni amministrative vendite e dei compiti consumi, se pur in una situazione di programmazionemercato difficile e complesso, progettazione le parti hanno inteso valorizzare tali scelte e realizzazione del sistema locale strategie della cooperativa, oltre che la collaborazione fattiva dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionaledipendenti; - l’Azienda USL assicurapertanto l’obiettivo di questo rinnovo contrattuale è stato il giusto riconoscimento ai lavoratori, attraverso le risorse finanziarie pubblichel’introduzione di norme atte alla stabilizzazione e/o all’incremento occupazionale, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, il miglioramento della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salutedel lavoro anche attraverso interventi economici, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente sempre con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione delle prestazioni e di acquisizione delle risorse adeguate a massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione dell’assistenza e orientate a garantire, altresì, l’assistenza primaria, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:giusta attenzione rivolta al mercato.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria La tutela della salute in area materno-infantile costituisce un obiettivo di valenza strategica per il riflesso che gli interventi in tale ambito hanno sul benessere della popolazione generale attuale e futura. Il processo di riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale un impegno previsto dal “Patto per la PrevenzioneSalute 2010-2012” siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, • le linee annuali Regioni e Province autonome di programmazione Trento e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoroBolzano, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente migliorare la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni; - i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari. L’integrazione sociosanitaria è valore primario e obiettivo strategico del sistema regionale di welfare. E’ fattore fondamentale di qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie in quanto consente di organizzare interventi di risposta ai bisogni fondati sul riconoscimento della persona nella sua globalità e rapportata al suo contesto di vita, generando una maggiore efficacia di cura e un uso più efficiente delle risorse. L’integrazione istituzionale ne costituisce la premessa, assicurando, in maniera unitaria, la funzione di governance del sistema di welfare nell’ambito della pianificazione e degli indirizzi regionali nonché del coordinamento di livello intermedio spettante alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, secondo i principi ora delineati nel vigente Piano Sociale e Sanitario. Il governo del sistema di welfare locale e il coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie a livello territoriale, spettano, poi, al Comitato di Distretto che agisce il ruolo strategico di indirizzo, programmazione, governo delle risorse e regolazione dell’accesso al sistema sociosanitario integrato in ambito distrettuale attraverso gli strumenti del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale”, a valenza triennale, del “Programma Attuativo Annuale” a valenza annuale/biennale, del “Piano Annuale delle Attività per la Non Autosufficienza” e del “Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” di cui alla LR 14/2015. Il Comitato di Distretto individua, con apposito regolamento, i propri meccanismi di funzionamento. All’esercizio delle funzioni di governo, spettanti al Comitato di Distretto, così come definite dalle Legge Regionali n. 19/1994 e n. 29/2004, partecipa il Direttore di Distretto che, coerentemente agli indirizzi di programmazione e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari, collabora alla programmazione delle attività territoriali, definendo le caratteristiche quali-quantitative dei servizi offerti nel territorio, proponendo una committenza coerente con la domanda espressa dalla popolazione di riferimento, individuando forme di organizzazione dei servizi, di erogazione a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema. In tale ottica si inquadra il processo di acquisizione delle risorse adeguate riorganizzazione della rete assistenziale del percorso gravidanza-parto-neonato previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, n. 137, con il quale il Governo e le Regioni si impegnano a massimizzare sviluppare dieci linee di azione complementari e sinergiche per la promozione ed il miglioramento della qualità, l’efficienza sicurezza e l’efficacia appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, di seguito elencate: - Misure di politica sanitaria e di accreditamento - Carta dei processi Servizi per il percorso nascita - Integrazione territorio-ospedale - Sviluppo di produzione dell’assistenza linee guida sulla gravidanza fisiologica e orientate sul taglio cesareo da parte del Sistema Nazionale Linee Guida- Istituto Superiore di Sanità (SNLG-ISS) - Implementazione delle linee guida a garantirelivello locale - Elaborazione, altresì, l’assistenza primaria, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comitato sicurezza del percorso nascita - Procedure di Distretto si avvale dell’Ufficio di Piano, struttura tecnico gestionale comune ad EELL ed AUSL, quale supporto tecnico ed organizzativo alle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del sistema integrato dei dolore nel corso del travaglio e del parto - Formazione degli operatori - Monitoraggio e verifica delle attività - Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita. Il presente documento, in linea con le indicazioni ministeriali, intende promuovere interventi a favore della donna e del neonato seguendo la logica del percorso assistenziale ed organizzativo, modello che permette di garantire l’assistenza, l’accompagnamento e il sostegno dell’intero nucleo familiare (coppia genitoriale, neonato, bambino) nella struttura più idonea alla situazione, superando le rigidità organizzative e favorendo l’integrazione tra i servizi socialicoinvolti e le diverse figure professionali. L’obiettivo è quello di garantire qualità e sicurezza ai livelli di cura appropriati ai bisogni della coppia, sociosanitari in rapporto al grado di rischio della gravidanza, nel rispetto delle scelte della donna e sanitari più direttamente connessi con l’area dell’integrazione in ambito distrettuale. Per l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione della programmazione di ambito distrettuale e nella gestione operativa delle azioni e degli interventi sociali a rilevanza sanitaria, sanitari a rilevanza sociale e sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, ivi delineati, gli EELL e l'AUSL, che concorrono alla definizione del presente atto, individuano e scelgono la gestione associata quale forma e modalità adeguata alla piena e fattiva realizzazione dell'integrazione sociosanitaria. Ciò premesso, si conviene quanto segue:nell’ottica dell’umanizzazione dell’evento nascita.

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Samples: mtom.regione.fvg.it