Decisione Clausole campione

Decisione. 1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente. 2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.
Decisione. Per quanto esposto in premessa, il Dirigente della 3^Area determina: • di aggiudicare al costituendo R.T.I. tra Consorzio Stabile C.M.F. (mandatario), con sede in Zola Xxxxxxx (XX), xxx X. Xxxx n. 4, C.F./P.IVA n. 03752581201 e SIC Consorzio di Iniziative Sociali – Cooperativa sociale (mandante), con sede in Xxxxxxx (XX) Xxx X. Xxxxxxx n. 9 C.A.P. 40126, c.f./ P.iva n. 04226100370, per un ribasso d’asta del 6,00% (sei/00%), l’appalto relativo all’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON MODALITA' A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A NORMA DEL D.M. 13 DICEMBRE 2013 e contestualmente l’appalto relativo al suo 1° contratto applicativo (Servizi “a canone” A.1 primo quadriennio), per un importo contrattuale pari ad Euro 2.115.886,46, dei quali Euro 33.233,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per Euro 465.495,02, per complessivi € 2.581.381,48; • di approvare il gruppo di lavoro così composto: ◦ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx; ◦ DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO: p.i. Xxxxx Xxxxx; ◦ SUPPORTO TECNICO AL RUP: Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; ◦ SUPPORTO AMM.VO AL RUP: Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx • di impegnare a favore dell’ANAC la somma di Euro 800,00 quale rimborso per il pagamento del contributo Anac per la gara in oggetto; • di dare atto che a seguito del presente atto, il prospetto economico complessivo dell’accordo quadro risulta così rideterminato:
Decisione. La scelta del gestore tra le candidature presentate avverrà ad esclusivo giudizio del Comitato del CAS Sezione Ticino, tenuto conto dell’ammontare dell’offerta economica, della validità del progetto, delle referenze presentante e delle garanzie di qualità e di solidità finanziaria dei concorrenti. Il Comitato del CAS non è tenuto a motivare la sua scelta e si riserva la facoltà di annullare o modificare il concorso qualora il suo esito risultasse insoddisfacente o inadeguato.
Decisione. Se una persona assicurata o un richiedente non è d’accordo con una decisio- ne, su richiesta l’assicuratore rilascia entro 30 giorni una decisione scritta e motivata con indicazione dei rimedi giuridici.
Decisione. 1. Espletati gli incombenti, il Collegio si ritira per deliberare. 2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo o, in caso fossero presenti consiglieri non iscritti all’Albo, del consigliere con maggiore anzianità anagrafica. 3. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell’annotazione dell’eventuale sanzione comminata nell’Albo. 4. La decisione, che può disporre l’archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l’irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 20 o, ancora, la sospensione del procedimento disciplinare nell’ipotesi in cui del medesimo fatto sia stata investita l’Autorità Giudiziaria, viene depositata presso la segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’udienza. 5. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico, secondo le prescrizioni dell’art. 28, mediante annotazione nell’Albo ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata dell’annotazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore ad anni 5 e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata. 6. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell’udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene depositata entro 20 giorni lavorativi presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine e notificata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 28 del presente Regolamento. 7. La decisione del Collegio, adottata attraverso apposita delibera progressivamente numerata, deve contenere: a. La composizione del Collegio b. Nome, cognome, residenza o domicilio del segnalato; c. L’esposizione dei fatti; d. Lo svolgimento del procedimento disciplinare; e. La motivazione della decisione in riferimento ad ogni singola violazione riscontrata; f. Il dispositivo; g. La data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno; h. La sottoscrizione del Presidente e del consigliere Relatore e del Consigliere redattore se diverso; i. L’avviso che la sanzione, decorsi inutilmente i termini per l’impugnazione, sarà annotata nell’Albo con l’indicazione della durata della relativa pubblicazione; j. L’avviso che avverso la decisione, il segnalato e il P.M. potranno proporre impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina e l’indicazione del rela...
Decisione. Ad avviso di questo giudice, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, merita di essere rigettata come meglio precisato nel prosieguo. Congiuntamente a tale domanda, dev’essere esaminata la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, che invece merita parziale accoglimento nei termini che seguono. Deve anzitutto darsi atto della sussistenza della giurisdizione e competenza di questo giudicante, stante, in riferimento alla prima, la natura della controversia, vertente, come è pacifico tra le parti, sull’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di appalto vigente tra le stesse e attinenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. Poste tali premesse, nel merito della controversia, deve preliminarmente rilevarsi come l’istituto della rinnovazione del contratto pubblico di appalto, invocato da parte ricorrente, sia da ritenere circostanza eccezionale e derogatoria sia della normativa di settore sia in particolare del principio di evidenza pubblica. Alla luce di siffatti principi, la Pubblica Amministrazione, ogni qualvolta debba procedere alla scelta di un operatore economico nell’ambito dell’attività contrattuale, finalizzata alla realizzazione di lavori o opere, ovvero alla prestazione di un servizio, nonché alla fornitura di beni, è tenuta ad osservare le regole procedimentali dell’evidenza pubblica. L’obiettivo di tale previsione è appunto garantire il concorso tra diversi offerenti ed evitare abusi da parte dei privati, al fine di addivenire alla scelta migliore per l’amministrazione, nel rispetto del principio di imparzialità. Atteso quanto sopra, se la regola da seguire in materia di appalto pubblico è l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, con condizioni di parità per tutti i competitori, di contro costituisce circostanza eccezionale il rinnovo di un precedente contratto, senza l’avvio di una nuova gara. Dalle superiori conclusioni discende che non solo siffatta circostanza, come precisato, di natura derogatoria, debba essere espressamente prevista in seno sia al disciplinare di gara che al contratto di appalto, ma che debbano essere anche precisate in modo esplicito le condizioni della stessa. Orbene, nel caso in specie, all’art. 35, comma 3 del contratto di appalto inter partes si legge: Proprio sulla scorta di tale disposizione pattizia, il Comune di (Omissis) ha ritenuto di essere in possesso di un diritto di natura potestativa che gli consente inequivocabilmente di rinnovare il contr...
Decisione. La Provincia intende conferire al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx l’incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività di supporto tecnico specialistico al coordinamento dei partner del progetto europeo “TRACE” CUP G13J14000020007, con un compenso fissato in Euro 14.400,00 omnicomprensivo degli oneri a carico della Provincia e a carico dell’incaricato, nonché delle trasferte previste per la realizzazione delle attività.
Decisione. 1 Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti. 2 Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Decisione. 1 La SEFRI decide in merito alla concessione di una fideiussione. 2 Ai fini della decisione considera in particolare: a. l’attestazione da parte del creditore della sua volontà di concedere il credito e l’ammontare della riduzione degli interessi in caso di fideiussione; b. la raccomandazione del comitato del consiglio di fondazione. 3 La fideiussione è concessa mediante un contratto di fideiussione. 4 Se la fideiussione non è concessa, il richiedente è informato mediante lettera. Quest’ultimo può esigere dalla SEFRI una decisione impugnabile.
Decisione. 1 L’autorità giudiziaria superiore può: a. confermare il giudizio impugnato; b. statuire essa stessa; oppure c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se: 1. non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure 2. i fatti devono essere completati in punti essenziali. 2 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta. 3 Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.