GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto (due per cento) del valore a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 di ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.; nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché siano dettagliati i lotti cui si partecipa ed i relativi importi;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodella Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Public Procurement Agreement, Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del valore dell’accordo quadro a base di gara e precisamente pari del lotto a Euro 57.358,04 cui si partecipa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. N.B. In caso di partecipazione a due lotti (il massimo consentito), potrà essere prodotta un’unica garanzia provvisoria, purché la polizza riporti nell’oggetto i lotti per i quali si concorre e l’importo garantito sia calcolato sulla somma del valore dei lotti medesimi.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa Tesoreria del Comune di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Napoli;
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
45) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
56) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
67) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
78) riportare l’autentica della sottoscrizione (solo nell’ipotesi di polizza con firma autografa);
9) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 4.318,20, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Tesoreria dell’Ente, Sede di PiacenzaIntesa San Paolo Spa, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Xxxxx Xxxxxxxxx 00-00, Xxxxxx, IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 ovvero in assegni circolari;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici esecutori del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese esecutrici che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell’importo massimo complessivo posto a base di gara d’asta e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 7.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario tenuto presso una Sezione il Banco di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata Sardegna intestato a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneSFIRS Spa/ Fondo Social Impact Investing FSE – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta riportare l’autentica della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionesottoscrizione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. il possesso dei relativi In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). carenza delle clausole Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro € 1.157.592,69 corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) . una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) ; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) soloconsorzio; - essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (se necessario la polizza dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) codice civile); - avere validità per almeno 180 365 giorni dal al termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) ; prevedere espressamente:
a. a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. c) la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) Acer; - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) ; - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di Acer; - essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, Acer per ulteriori 180 90 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsX.Xxx. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, intestata all’ Azienda Sanitaria Roma 6 in qualità di stazione appaltante, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto (due per cento) del valore complessivo di ciascun Lotto al netto del valore delle opzioni previste, comprensivo del valore per oneri per la sicurezza dovuti a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 rischi da interferenze, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. In caso di partecipazione a più Xxxxx potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19 gennaio 2018 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Procedure for Public Procurement, Procurement Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto a base di gara del valore presunto della fase principale del contratto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 150.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l’istituto Cassiere, sul seguente conto corrente: UNICREDIT S.P.A - Agenzia n. 7 - Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X - 00000 XXXXXXX IBAN: IT 57 U02008 02457 000002968737 Cod. Bic/Swift UNCRITM1PM7, CAUSALE: Garanzia provvisoria per la gara per Accordo quadro per la fornitura di arredi tecnici da laboratorio per le esigenze del complesso Navile dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di contratti polizza tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, di cui Decreto del decreto legislativo 18 aprile 2016Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 50.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorniil tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il ); - duplicato informatico di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, informatico ai sensi degli arttdell’art. 46 e 76 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 medesimo decreto. In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con la quale indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il sottoscrittore dichiara versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di essere in possesso dei poteri esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per impegnare l’esecuzione del contratto, ove il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileconcorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Codice Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi Tecnici Da Laboratorio, Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi Tecnici Da Laboratorio
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara d’appalto, e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.a:
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto n. XX00 X 00000 00000 000000000000 della Intesa Sanpaolo;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 19.01.2018 (G.U. 10/04/2018 n. 50.83)
4) avere validità per almeno 180 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comunedella stazione appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento senza nessun onere probatorio a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento carico della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastessa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata secondo quanto previsto dal medesimo garante;presente disciplinare. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. L’aggiudicatario è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività della Ditta) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, la revoca della aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di ETRA S.p.A. per quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Polielettrolita, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Pulizia Delle Fognature E Degli Impianti Di Depurazione
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto dell’importo a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 All 1.2 13 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o ;
b. con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Cassa Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Risparmio di Parma Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.assegni;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, Ministero delle attività produttive del decreto legislativo 18 aprile 201623 marzo 2004, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per 123, dovrà essere integrata mediante la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale all’eccezione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 221957, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficialecodice civile, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui mentre ogni riferimento all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.30 della
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Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è L’Offerta deve essere corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, come definita ai sensi dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base (due per cento) del valore complessivo di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) . una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente l’Operatore Economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.specificando la causale del versamento;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del CodiceD. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del CodiceD. Lgs. 50/2016. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf – xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo Raggruppamento Temporaneo o consorzio Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzioConsorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento di attuazione del Decreto di cui al punto precedente (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) 5. avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
5) 6. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) 7. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) 8. essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneStazione Appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte prodotte, tramite Sistema, in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di – documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsX.Xxx. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. articoli 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato DecretoD.Lgs. n. 82/2005; - sotto forma di – copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il l documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli arttarticoli. 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato alla Busta A – Documentazione Amministrativa. In caso di richiesta di estensione della di durata e di validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente l’Operatore Economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente l’Operatore Economico segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamentoRaggruppamento, consorzio Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio Consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio Consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement, Gara d'Appalto
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara del prezzo complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € €. 47.864,80, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
2a) tramite bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 54 L 05772 16601 T20150156020 Cod. SWIFT/BIC: XXXXXX0XXXX BANCA XXXXXXXX SANT’ANGELO xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx (Xxxx Xxxxxxxxxx) 92100 Agrigento con causale AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO con allegata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) ; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) ; - essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di contratti polizza tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, di cui al comma 9 e 104, comma 9, 4 dell’art. 127 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) Regolamento ; - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) ; - prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) stazione appaltante; - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dei Parcheggi Pubblici a Pagamento, Concession Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata corredata, a pena di esclusione, da:
1a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, provvisoria pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’artad € 15.420,40. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, 7 del Codice.;
2b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. all’articolo 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codicedefinitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’artè costituita:
a) presso l’istituto incaricato del ”Servizio di Tesoreria” - coordinate bancarie: Banca di Credito cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. – Via Trento 1– 33082 Azzano Decimo (PN) – c/c 406632/89 Codice IBAN IT 91 F 08356 64789 0000 0006 7449. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento- coordinate postali: BANCOPOSTA Poste italiane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN IT55W0760112500000012582599.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato b) o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di questa Amministrazione.pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente;
b. c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o inter- mediari finanziari che rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’art. all’articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf La garanzia fideiussoria questa dovràdeve:
1a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantitogarantito (stazione appaltante);
2b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lett. 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3c) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.31;
4d) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la dalla data di presentazione dell’offerta;
5e) prevedere espressamente:
a. 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la sua operatività 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una cauzione provvisoria, che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, ) pari al 21% dell'importo dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto all’artdall’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo dell’art. 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
3) La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante secondo la normativa vigente, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.con sede in Roma indicando:
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante445; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Campali Di Conservazione Delle Salme
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al Codice [2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codicedell’appalto].
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA BNL - c/c 4758 - IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ - Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento e previamente concordato con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 giorni (centoottanta giorni) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;. L’offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all’Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall’offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed garante. Inoltre la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 77 del Codice:
i) del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
ii) del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);
iii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Codice25 novembre 2009;
iv) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
v) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull’attestato SOA ovvero fornendo copia scansionata dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziateanche da una sola delle consorziate designate per l’esecuzione dei lavori, oppure da una delle consorziate non designate per l’esecuzione, mediante avvalimento. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o anche da una sola delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- toconsorziate designate per l’esecuzione dei lavori, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- neoppure da una delle consorziate non designate per l’esecuzione, mediante avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo Scheda Tecnica a condizione che siano stati la garanzia provvisoria sia stata già costi- tuiti costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 di: • LOTTO 1 € 24.700,00 • LOTTO 2 € 51.500,00 • LOTTO 3 € 15.000,00 • LOTTO 4 € 11.000,00 • LOTTO 5 € 3.800,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica; Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067. Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto IT71Z03069024801000000300030 collegato al codice IBAN indicato. Per pagamenti provenienti dall’estero, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneCodice BIC: XXXXXXXX.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Invito a Gara Europea
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, con efficacia per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 del valore stimato della concessione per i primi 9 anni, relativamente al lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 77 del Codice (nel caso di partecipazione a più lotti, del Codice.il concorrente dovrà presentare una garanzia per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta);
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA BNL - c/c 4758 - IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19/01/2018, previamente concordato con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. L’offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all’Allegato B al Decreto n. 31/2018, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall’offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata corredata: - da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; - dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, Stazione Appaltante per ulteriori 180 240 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La In ogni caso la garanzia fideiussoria fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsX.Xxx. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, garante in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 77 del Codice:
i) del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
ii) del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI; tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto i);
iii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i Concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Codice25 novembre 2009;
iv) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
v) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
vi) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punit i), ii) e iv) per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto della concessione, del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
vii) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore dell’Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etcecc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, non cumulativa qualora l’Impresa concorra per più Lotti, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo all’importo annuo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 per ciascun lotto, moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 77 del Codice e precisamente di importo pari a: ➢ Lotto 1: € 22.880,00 (ventiduemilaottocentoottanta/00) ➢ Lotto 2: € 2.800,00 (duemilaottocento/00) ➢ Lotto 3: € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) ➢ Lotto 4: € 400,00 (quattrocento/00) ➢ Lotto 5: € 4.920,00 (quattromilanovecentoventi/00) ➢ Lotto 6: € 2.000,00 (duemila/00) all’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice.D.Lgs. n. 50/2016;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, in piena conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La disciplina di cui al D.M. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione). In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l’intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della Stazione Appaltante. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico con versamento sul conto n. IT 98 V 06225 62960 100000002569 della Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di Parma e Piacenza S.p.A.Busa, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Vigonza (PD);
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzioconsorzio ovvero in caso di coassicurazione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
3) essere conforme allo la disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi presente articolo (che, in caso di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103contrasto, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.prevalgono su ogni altra disposizione);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comunedella stazione appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento senza nessun onere probatorio a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento carico della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastessa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata secondo quanto previsto dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionepresente disciplinare. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22analogico (scansione di documento cartaceo), comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento dichiarato conforme all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2238 del d.p.r. 28 dicembre 2000, comma 2 n. 445, e copia di valido documento di identità del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilesottoscrittore. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base dell’importo massimo stimato del Contratto Misto (Contratto di gara appalto e precisamente pari a Euro 57.358,04 Contratto di Accordo Quadro) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronicouna delle seguenti forme: D.P.R. 28 dicembre 2000, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante445; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Contract for the Supply and Delivery of Equipped Trucks
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 € 15.000,00 (euro quindicimila) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodell’accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente intestato all’Università presso Banca Friuladria – IBAN IT 81 N 05336 02020 000046602815;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : contenere espressa menzione dell’oggetto dell’oggetto, del CIG. 76977586DA e del soggetto garantito;
21) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
32) essere conforme allo schema tipo approvato dal con Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.10.04.2018;
43) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
54) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
65) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.euro 2.459,00;
2) . una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.A. – IT 27 D 05034 66690 00 00 00 00 08 00;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • ✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • ✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx ✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf ✓ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. : ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; ✓ la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, dell’ Ufficio Unico di Committenza/Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx per ulteriori 180 giorni, giorni nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate allegata sul SATER: - ▪ in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.LgsD.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato sopra richiamato Decreto; - ▪ sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.LgsD.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. LgsD.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertadel’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Tecnici E Allestimenti Per Eventi Culturali
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:corredatada: 5La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto siano eseguite direttamente dall’affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).
1) una garanzia Unagaranzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 93del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’artal2%del valore complessivodell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 7, 1 del Codice.Codice e precisamente di importo pari ad
2) una dichiarazione Unadichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia rilasciaregaranzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 15
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento pressoBanca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo conformeallo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal 180giornidal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; 16 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere impegnodevonoessere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta siaposseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabileÈsanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTIXXX, carenza delle clau- sole xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 00 obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da:
1) una . Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, di € 11.230,92 pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, dell’importo in favore dell’Unione dei Comuni del CodiceGuilcier.
2) una . Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 84e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa tesoreria Banco di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Sardegna– D.Lgs. N. 50/2016 IBAN: IT 05T0101585581000070188524;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del CodiceD.Lgs. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx n. 50/2016. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, c. 2 lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema agli schemi tipo approvato dal Decreto Ministeriale approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice D.Lgs. n. 50/2016 civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice D.Lgs. n. 50/2016 civile;
c. ; • la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : • in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; • in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceD.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali chetali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esvalidazione(es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione efficace.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è L’Offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita ai sensi dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93d’asta, comma 7, del Codice.come indicato al precedente paragrafo 2 “Oggetto
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente l’Operatore Economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.specificando la causale del versamento;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del CodiceD. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del CodiceD. Lgs. 50/2016. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo Raggruppamento Temporaneo o consorzio Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzioConsorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento di attuazione del Decreto di cui al punto precedente (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
45) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
56) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
67) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) 8) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneStazione Appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte prodotte, tramite Sistema, in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsX.Xxx. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. articoli 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato DecretoD.Lgs. n. 82/2005; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il l documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli arttarticoli. 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato alla Busta B – Offerta Economica, in quanto nella presente procedura si attiverà la cd. inversione procedimentale; risulta pertanto necessario che la stazione appaltante sia in grado di verificare fin da subito la corretta presentazione della garanzia al fine di non lasciare la medesima sprovvista di tutela. In caso di richiesta di estensione della di durata e di validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente l’Operatore Economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente l’Operatore Economico segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamentoRaggruppamento, consorzio Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o Consorzio e dalle consorziateconsorziate esecutrici. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/Consorzio o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- neconsorziate esecutrici. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”: il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE, comprovante: • la costituzione di una garanzia provvisoriaprovvisoria per un ammontare pari ad Euro 73.056,18.-, come definita dall’art. 93 del Codice, pari corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto all’artdall’art. 93, comma 7, 6 del Codice.
2) d. lgs. 50/2016; • una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copreè costituita, ai sensi dell’art. 89, comma 1, a scelta del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Cassa Rurale Val di Sole – IBAN: XX00X0000000000000000000000-;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’artconforme, ai sensi dell’art. 103, comma 99 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , del Codicen. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;: Comune Dimaro Folgarida C.F. 02401970229
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con d.m. n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50”.
4) . avere validità per almeno 180 giorni giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) . prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 del codice civile1957, comma 2, cod.civ;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) . contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l’autentica della sottoscrizione; oppure - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato D) del presente disciplinare).
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di • copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 4536, comma 21, lett. d), e), e bis), f), g), del Co- dice della L.P. 26/93 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 4536, comma 21, lett. b) e c) del Codicedella L.P. 26/93, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 4536, comma 21, lett. b) e c) del Codi- cedella L.P. 26/93, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad a impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Construction Contract
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara del valore massimo totale stimato dell’accordo quadro del lotto per il quale si partecipa e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 a: - € 95.761,00, per il I° lotto; - € 95.761,00, per il II° lotto; salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico o con versamento sul conto corrente di Roma Capitale, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando il predetto codice IBAN e il codice ente n. 5;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’artconforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9, 9 del Codice, approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o temporaneo/consorzio ordinario o GEIEdel GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroal solo consorzio, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorziostabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con d.m. n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50”.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il ); - duplicato informatico di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, informatico ai sensi degli arttdell’art. 46 e 76 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilemedesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTIraggruppamento, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al € 2.639,00, ovvero il 2% dell'importo posto dell’importo di €131.927,00, stimabile, ai soli fini della determinazione della garanzia, quale ammontare complessivo delle provvigioni (0,95 %) applicabili ai contratti assicurativi di durata triennale già stipulati e (nella misura massima consentita del 7%) ai contratti assicurativi che verranno stipulati a base copertura dei rischi dell’Ente, per il periodo contrattuale di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codiceriferimento.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c/c dell’Ente: IBAN IT 29 Q 01005 03309 000000218300; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata intestata, se del caso, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorziogara;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.n.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma pubblico ufficiale mediante apposizione di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli (art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 21, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005); In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Il documento Resta inteso che il concorrente dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per impegnare l’esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileconcorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- neassociata. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo complessivo pari ad € 7.900,00 o, nell’ipotesi di partecipazione ad un singolo lotto, rispettivamente pari a Euro 57.358,04 € 5.880,00 (lotto 1) e € 2.020,00 (lotto 2) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente Sardegna”, con versamento presso una Sezione l’Istituto di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso Credito UNICREDIT BANCA, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa al CIG lotto n° (indicare anche denominazione impresa)”;
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) . avere validità per almeno 180 giorni gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’offerta o sino alla sottoscrizione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, contratto nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazionerisulti aggiudicataria;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di contratti polizza tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, di cui Decreto del decreto legislativo 18 aprile 2016Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 50.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;1944
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorniil tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, xx prodotta in conformità alle regole tecniche di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi cui all'articolo 71 del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilemedesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Codice Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Procurement Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 1.500,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2a 2 % dell'importo posto del prezzo a base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 500.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) . una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Risparmio Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Parma Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazionerelativo CIG.
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) . avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) . prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; • la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) . contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) . essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 120 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di • copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005). Il • copia informatica di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal sog- getto in possesso dei titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 di firma del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileGarante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.. Lotto unico All risks beni mobili e immobili € 3.750.00,00 € 75.000,00
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te costituiti esclusivamente dalle medesime costituitimedesime. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:.
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) in caso di coassicurazione, essere conforme presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
4) ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le garanzie fideiussorie previste dagli articoli banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016Codice) del 19 gennaio 2018, n. 50.31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale – n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
45) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
56) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
67) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 delD.P.P. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI/coassicurazione, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad a impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Insurance Services Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto del lotto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codicead € 19.900,00 (diciannovemilanovecento/00) per la partecipazione al lotto 1.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o il conto corrente intestato a poliservice Spa presso la Cassa Banca Tercas sede di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Nereto (TE);
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Public Procurement Contract
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 913,71, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in In titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 93all’articolo 49, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, l del decreto legislativo 18 aprile 2016, 21 novembre 2007 n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero231, in luogo dell’autodi- chiarazionecontanti, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garantecon bonifico, in sostituzione della precedenteassegni circolari, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia con versamento presso: • Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: XX00X0000000000000000000000 • SWIFT/BIC: XXXXXXXX • Intestato: CNR – Incassi e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.pagamenti giornalieri
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’artAi sensi dell’art. 93 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione. Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell'importo posto a base del massimale del contratto (2% di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art€ 220.000,00). 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione L’importo della garanzia provvisoria richiesta è di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art€ 4.400,00. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la L’importo della garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente risulti affidatariosia in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell’art. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese93 del D.lgs 50/2016. In particolare, si ricorda che si applica la riduzione del 50 per cento (…) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai dei raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiticostituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande. Fermo restando il limite all’utilizzo del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi contante di cui all’art. 89all’articolo 49, comma 1, del Codicedecreto legislativo 21 novembre 2007, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copren. 231, ai sensi dell’art. 89la cauzione può essere costituita, comma 1a scelta dell’offerente, del Codicein contanti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. con bonifico, in contanti oppure con bonifico assegni circolari o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato tesoreria provinciale o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Banca d’Italia. La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 103all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, comma 9n. 385, del Codice. Gli operatori economici, prima che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di prestazione una società di garanzia fideiussoria questa revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4a) avere una validità per di almeno 180 giorni dal decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo per la di presentazione dell’offertadelle offerte;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7b) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanziada una autodichiarazione, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi della firma; e prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste debitore principale previsto dall’art. 221944 c.c.;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del D.Lgsc.c.;
3. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e l’operatività della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedentemedesima entro quindici giorni, a condizione semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della ha rilasciato la garanzia e provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità contratto, di cui all’artagli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. 93Tale previsione non si applica alle microimprese, comma 7piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala piccole e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziatemedie imprese. La garanzia provvisoria è sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contrat- tocontratto. La polizza fideiussoria deve essere presentata nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA o come scansione in .pdf firmata digitalmente dall’offerente, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo a riprova della veridicità di quanto contenuto nel documento .pdf, oppure ab origine in formato digitale. Nel primo caso, sarà poi chiesto al 1° classificato di trasmettere in formato cartaceo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- negaranzia provvisoria al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa. È sanabileLa busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI”, – Garanzia provvisoria” La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, xxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx. La cauzione dovrà essere presentata mediante soccorso istruttoriocertificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la mancata presentazione costituzione del pegno a favore dell’Agenzia. L’operatore economico dovrà indicare di possedere le certificazioni che giustificano la riduzione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data nell’autocertificazione, non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, essendo richiesta per la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza dell’offerta né l’elenco né l’allegazione delle clau- sole obbligatorie, etcstesse. Il primo ed il secondo classificato dovranno poi presentare elenco e copia delle stesse.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente dell’importo quadriennale massimo stimato del presente Accordo Quadro, quindi pari a Euro 57.358,04 ad € 120.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Ravenna S.p.A., A. Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.centrale P.zza Garibaldi n. 6 Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000X00000000000 intestato ad A.C.E.R. Ravenna;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx garanzie. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (se necessario, la polizza dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.codice civile);
4) avere validità per almeno 180 365 giorni dal al termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, Stazione Appaltante per ulteriori 180 90 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, : solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. Si precisa sin da ora che, a differenza di quanto indicato sopra, la garanzia definitiva di cui all’art 93 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, sarà calcolata sull’importo del singolo Contratto Operativo sottoscritto, e non quindi sull’importo totale dell’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta 1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è corredata da:
1) richiesta una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari con le modalità e alle condizioni di cui al 2% dell'importo posto a base bando e al disciplinare di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codicegara.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, di cui al comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.1 può essere prestata:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato tesoreria provinciale o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.della Stazione appaltante;
b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata fideiussoria in conformità alla scheda tecnica definita dal relativo D. Lgs. ministeriale, ai sensi del comma 3 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione da imprese bancarie parte del concorrente dell’appalto o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui all’artal comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione raggruppamento temporaneo o di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50raggruppate.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) 6. La garanzia deve prevedere espressamente:
a. espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno Le fideiussioni devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto trasporti e previamente concordato con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure banche e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario assicurazioni o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esloro rappresentanze.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è deve essere corredata da:
1) da una garanzia provvisoria, come definita dall’artritenuta es- senziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del Codice83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell'importo dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’artgara, co- stituita mediante una delle due seguenti opzioni:
a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con autentica notarile della sottoscrizione che espressamente attesti che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante.
i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi- tore principale (art. 931944 c.c.);
ii. rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7co. 2, del Codice.codice civile;
iii. il pagamento entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ogni eccezione rimossa;
iv. validità corrispondente alla validità dell’offerta (indicata al punto IV.2.6) del bando);
x. xxxxxxx xxx xxxxxxx, a rinnovare la garanzia per ulteriori
b) versamento in contanti o con assegno circolare presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di RFI
1) in caso di offerta per un solo lotto, il valore del lotto per il quale l’appaltatore presenta offerta;
2) una dichiarazione in caso di impegnoofferta per tutti i lotti, il valore cumulato di tutti i lotti, se l’appaltatore può aggiudicarsi tutti i lotti congiuntamente. Qualora l’offerta sia presentata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93concorrente plurisoggettivo, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riacau- zione dovrà, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93pena di esclusione, comma 8essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatariofacendone espressa menzione e specificando singo- larmente la denominazione di tutti i suoi componenti. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto per fatto dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, nonché la mancata prova del possesso dimostrazione dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93idoneità necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamen- to, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contrat- tocontratto medesimo. La garanzia dei non aggiudicatari è da intendersi svincolata automatica- mente con la lettera di comunicazione di avvenuta stipula del contratto, mentre salvo che non sia presentata secondo l’opzione b) di cui sopra per la quale è prevista apposita comunicazione di svincolo, contestuale alla lettera di comunicazione di avvenuta stipula del contratto. Resta fermo che il do- cumento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione, laddove presentato in originale, non verrà materialmente restituito in quanto ac- quisito agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- neatti di gara. È sanabileespressamente esclusa l’applicazione alla presente procedura del bene- ficio della riduzione percentuale per le imprese in possesso della certifica- zione di qualità, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offertanon trovando applicazione nei settori speciali le disposi- zioni di cui all’art. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 93 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es50/2016.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo (€26.000,00) dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione costituita, a scelta del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.concorrente:
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Samples: Gara d'Appalto Per Servizi
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo del valore triennale dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codiced’asta.
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara dal lotto prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneBANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: XXXXXXXXXXX conto intestato Asl Roma 1.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice Codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 240 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno che devono contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegate allegata sul SATERSISTEMA: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato sopra richiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 D.Lgs n. 8282/2005. In tali casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile.
B) in formato cartaceo: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. In caso di richiesta di estensione della durata 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; - inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoriapervenire al seguente indirizzo: Asl Roma 1 - II Piano - Ufficio Protocollo Borgo Santo Spirito, 3 –00000 Xxxx, entro il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di medesimo termine per la presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:delle offerte.
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale E Dispositivi Medici
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, intestata alla Regione Lazio, via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi 7 - 00145 Roma, in qualità di stazione appaltante, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto (due per cento) del valore a base d’asta di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 ciascun lotto oggetto di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERnelle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, solo nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate: gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di autentica notarile sotto forma telefono e indirizzo di documento in- formaticoPosta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, sottoscritto già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti; gli estremi del destinatario, cosi come sopra specificati; la dicitura “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di materiale vario da laboratorio occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – Cauzione provvisoria”; La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con firma digitale ai sensi avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del surrichiamato Decretomittente; - sotto forma restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di copia informatica altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artscadenza all’indirizzo di destinazione. 22Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, comma 2, la dicitura “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di materiale vario da laboratorio occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – cauzione provvisoria” nonché la denominazione dell’Operatore economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla busta contenente la cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileprovvisoria. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materiale Vario Da Laboratorio
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata daLa fideiussione dovrà essere caricata sulla piattaforma Sintel come segue:
1a) una garanzia provvisoriain file firmato digitalmente tanto dal garante quanto dal garantito, come definita dall’artda inserire nella busta telematica “documenti amministrativi”;
b) copia scansionata e firmata digitalmente dal concorrente della fideiussione rilasciata in formato cartaceo dal fideiussore (nel caso in cui il fidejussore sia impossibilitato a rilasciarla in modalità telematica). 93 L’originale di detta fideiussione deve pervenire alla Provincia di Brescia Ai sensi dell’art. 75 del CodiceD.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno produrre la cauzione, provvisoria di cui sopra, a pena di esclusione, per un importo di € 2.400,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegnodell’importo complessivo dell’appalto, da parte di un istituto bancario presentare in uno dei seguenti modi:
1. fideiussione bancaria o assicurativo polizza assicurativa o altro soggetto polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 107 del D.Lgs. 6 settembre 20111/9/93 n.385, n. 159che svolgono in via esclusiva attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Sono fatti riconducibili all’affidatarioversamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni - Succursale di Brescia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, tra l’altro22 - 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00) – (trasmettere copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento nella busta amministrativa). Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, la mancata prova dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del possesso dei re- quisiti generali bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da parte della Tesoreria Provinciale dovrà avvenire entro e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria non oltre il termine ultimo per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazionepresentazione delle offerte, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche nonché indicare le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoproprie coordinate bancarie.
a. in contanti oppure con bonifico o in 3. titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore della Provincia di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria Brescia. Qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui ai precedenti punti 2) e 3), gli offerenti dovranno produrre una dichiarazione di istituto bancario o assicurativa rilasciata da imprese bancarie compagnia di assicurazioni o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93107 del D. Lgs 1/9/93 n. 385, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti contenente l’impegno a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- verorilasciare, in caso di consorzi aggiudicazione dell’appalto, e a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino all’approvazione del certificato di cui all’artregolare esecuzione. 45La garanzia dovrà prevedere espressamente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civileprincipale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
c. la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Brescia ed avere validità per almeno 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza prevista dal bando di gara. I concorrenti potranno beneficiare della riduzione del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia50% dell’importo cauzionale, ai sensi dell’art. 93, 75 comma 5, 7 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneD.Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovveroSi precisa che, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associataR.T.I., la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano costituenti sono in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio certificazione di cui all’artsopra. 45Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, comma 2già costituiti, lettla cauzione, pena l’esclusione, deve essere unica, emessa a nome dell’impresa capogruppo e prestata ai sensi dell’art. b) 128 D.P.R. 207/2010. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti, la cauzione, pena l’esclusione, deve essere unica, presentata e c) firmata digitalmente dal soggetto mandatario ed intestata a tutti i componenti del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziateRaggruppamento. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, suddette garanzie potranno essere conformi allo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o Ministero delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerteAttività Produttive. Ai sensi dell’art. 20 75 comma 9 del D.Lgs. 82/2005163/2006, ai non aggiudicatari la data e l’ora cauzione provvisoria, se presentata in modalità cartacea, sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esavvenuta aggiudicazione definitiva e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base complessivo di gara ciascun lotto per il quale si intende partecipare e precisamente pari a Euro 57.358,04 di importo indicato nell’allegato “A4-Scheda Cig-Garanzia”, che il concorrente dovrà compilare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice., a cui si rimanda per ulteriori specificazioni;
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con bonifico intestato all’A.O.U. Xxxxxxxx XX di Napoli, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Xxx X. Xxxxxxx, 5, 80131 Napoli – Intesa San Paolo, Agenzia 40, codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, indicazione della gara 4728. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata alla P.O. Gestione Casse ed acquisiti tramite Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata questa Azienda a titolo di pegno a favore di questa Amministrazionemezzo fax al n. 081/0000000.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 270 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala , dovrà produrre copia (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare) delle certificazioni all’uopo possedute e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutidichiarate nel citato Allegato A4. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Acquisizione Di Polizze Assicurative
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è deve essere corredata da:
1) da una garanzia provvisoria, come definita dall’artritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del Codice83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’of- ferta, pari al 21% dell'importo dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93gara, comma 7, del Codice.costituita mediante una delle due seguenti opzioni:
2a) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93polizza assicurativa, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare con autentica notarile attestante che il sog - getto garante sia sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante. RFI S.p.A. consente la presentazione da parte degli operatori economici di cau- zioni provvisorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB. La cauzione deve essere redatta in possesso dell’autorizzazione al rilascio conformità allo “schema di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovràcauzione prov- visoria” (Allegato n. 7) e prevedere espressamente, a pena d’esclusione:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
ii. rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 del codice civileall’articolo 1957, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 co. 2, del codice civile;
c. la sua operatività iii. il pagamento entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaRFI S.p.A. ogni eccezione rimossa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garanteiv. validità corrispondente alla validità dell’offerta;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanziav. xxxxxxx xxx xxxxxxx, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xer ulteriori 180 60 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza originariamente fissata, non sia ancora an- cora intervenuta l’aggiudicazione. La Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia fideiussoria e dovrà essere rinnovata fintantoché quest’ultimo non abbia stipulato il re- lativo contratto.
b) Versamento, secondo la dichiarazione normativa vigente, presso una sezione di impegno devono essere sottoscritte tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di RFI S.p.A. l’Operatore Eco- nomico dovrà presentare comprova dell’avvenuto versamento all’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. Qualora l’offerta sia presentata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associataplurisoggettivo, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema cauzione dovrà essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per tutti i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziatesuoi componenti. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- nedell’Accordo Quadro medesimo. È sanabile, mediante soccorso istruttorioQualora l’Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data viene svin- colata da Rete Ferroviaria Italiana entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non successiva al sia ancora scaduto il termine di scadenza effi- cacia della presentazione delle offertegaranzia. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005Resta fermo che il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cau- zione, la data e l’ora laddove presentato in originale, non verrà materialmente restituito in quanto acquisito agli atti di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esgara.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimpresi, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il cc codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Sede di PiacenzaFiliale n. 4835, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Roma (00144) e riportare la seguente causale: “Cauzione provvisoria procedura aperta fornitura Moduli e stampati – Lotto 1 CIG: 8241347EAD” ovvero “ - Lotto 2 CIG: 8241378844”; dovrà essere presentata nel Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorniil tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il ); - duplicato informatico di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, informatico ai sensi degli arttdell’art. 46 e 76 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilemedesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti., secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 13. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 1 comma 4 del CodiceD.L. 76/2020, pari al 21% dell'importo posto a base di gara del valore triennale della concessione stimato dalla stazione appaltante (€ 828.000,00) e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 8.280,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceCodice in materia di riduzioni massimali.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di impegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale (Unicredit agenzia di Giaveno);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di polizza con le caratteristiche contenute nel D.M. (MISE) n. 31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10/04/2018 allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50le assicurazioni o loro rappresentanze.
4) avere validità per giorni almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni Codice ; in tal caso il concorrente segnala dovrà segnalare e documenta nell’offerta documentare il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura stabilita dal Codice;
b) ai sensi dell’art. 103 del D.LGS. 50/2016 occorre dimostrare il possesso di idonee polizze assicurative, così come definite all’Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Accertamento E Riscossione
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del prezzo a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 d’asta salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.. In particolare, l’importo della cauzione è pari ad € 160,00 (Euro centosessanta/00),
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di Tesoreria Provinciale dello Stato o regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Banca d’Italia, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.nella causale occorrerà indicare la denominazione della procedura;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx /Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la garanzia provvisoria dovrà pervenire, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Umbria, Xxx X. Xxxxxx 00 (0° xxxxx) - 00000 - Xxxxxxx, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - Garanzia provvisoria”. si dà facoltà all’offerente di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf (si fa presente che l’invio della scansione in formato .pdf della garanzia NON sostituisce l’obbligo di presentarla in originale). - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali casi tal caso la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta). L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto a base di gara dell’importo presunto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 33770 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o conto intestato A.S.L. BI - IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza l’isituto bancario BIVERBANCA S.p.A.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Sede di PiacenzaVia Carso, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.15 – 13900 Biella con la seguente causale: “Garanzia provvisoria AIC3 Sist_immunoematologia CIG 7585959367 ”;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni giorni] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo posto a base dell’appalto, comprensivo di gara oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 18.600,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodell’Accordo, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’Accordo. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: XXXXXXXXXXX, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.specificando la causale del versamento;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018, n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronicouna delle seguenti forme: Il plico, allegate timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni, dovrà recare esternamente: • gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul SATERplico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. • gli estremi del destinatario, cosi come sopra specificati; • la dicitura: - “Procedura aperta per la fornitura di stampati per la ASL Roma 1 – Busta A – Documentazione amministrativa – Garanzia provvisoria – NON APRIRE”. La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore economico all’Ufficio Protocollo. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’ufficio protocollo della ASL Roma 1, posto al piano II dello stabile di Borgo Santo Spirito, 3 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.15. L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Si precisa che in originale sotto forma caso di documento informaticoinvio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ai sensi la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell’Operatore economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi busta contenente la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilegaranzia provvisoria. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore dell’Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base intestata alla Regione Lazio in qualità di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.stazione appaltante,
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodella Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERnelle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, solo nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate: • gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di autentica notarile sotto forma telefono e indirizzo di documento in- formaticoPosta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, sottoscritto già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti; • gli estremi del destinatario, cosi come sopra specificati; • la dicitura “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Xxxxxxx X, San Camillo, INMI “Spallanzani”, IFO “Istituto Nazionale Tumori Regina Elena”)” – Cauzione provvisoria”; La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con firma digitale ai sensi avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del surrichiamato Decretomittente; - sotto forma restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di copia informatica altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artscadenza all’indirizzo di destinazione. 22Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, comma 2la dicitura “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Policlinico Xxxxxxx X, San Camillo, INMI “Spallanzani”, IFO “Istituto Nazionale Tumori Regina Elena”) – Cauzione provvisoria”, nonché la denominazione dell’Operatore economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla busta contenente la cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. provvisoria.. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Gara d'Appalto
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata dadai seguenti documenti:
1. Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Pozzuoli (NA) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di € 399.759,52 pari al 2% dell'importo posto a base dell’importo complessivo dell’investimento ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 ed è prestata sottoforma di gara cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. Sviluppo Economico n. 19 gennaio 2018, n. 31, debitamente compilata e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 93106 del D.lgs. n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del D.lgs n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. I concorrenti potranno beneficiare delle riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del CodiceD.lgs n.50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2) una dichiarazione . Dichiarazione di impegno, impegno – a pena di esclusione - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codicefidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare prestare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, fidejussoria per l’esecuzione del Codicecontratto, qualora il concorrente risulti l’offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti.
3. Ai sensi dell’art. 93Garanzia di cui all’articolo 183, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 13 del D.Lgs. 6 settembre 2011n. 50/2016 emessa a favore del comune di Pozzuoli (NA) dell’importo di €. 499.699,4 pari al 2,5% del valore dell’investimento, n. 159come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Sono fatti riconducibili all’affidatarioTale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, tra l’altrosempre con sottoscrizione autenticata, la mancata prova tramite notaio, dell’agente del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazionequale siano altresì accertati i poteri, al di fuori dei casi iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 89106 del D.lgs. n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. LgsD.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es169/2012.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoriaprovvisoria di € 6.600,00, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto, salvo quanto previsto all’artdal medesimo art. 93, comma 7, del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in da titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, tramite bonifico, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni), Cod. IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000X00, intestato all’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo e causale “Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento della fornitura di n. 11 apparecchi per anestesia destinati al blocco operatorio dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo”;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016Codice Civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civileCodice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata che il fideiussore sia obbligato in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civileCodice Civile;
c. la sua operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli (art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 21, del 15 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ridotto, secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta (Busta A – Documentazione Amministrativa) il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. lettere d), e), f), g), del Co- dice Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Public Procurement Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta 13.1 L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’artdall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base (due per cento) del valore stimato dell'investimento relativo all'esecuzione manutenzione e progettazione esecutiva delle Opere di gara e precisamente Urbanizzazione, e, precisamente, di importo pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.ad € 71.679,53 ;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’artall'art. 93, comma co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo dell'art. 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti;
3) un deposito cauzionale, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara relativo al valore delle aree di proprietà di ALER che verranno acquistate dal Concessionario, e precisamente di importo pari ad € 66.000,00, mediante bonifico o assegno intestato ad ALER Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000X00 aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. 9 di xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, con causale "Deposito cauzionale per acquisto aree ALER Milano"), restando inteso che tale deposito cauzionale assumerà espressamente il valore di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 1) art. 13.1 copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
13.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. con bonifico o in assegni circolari, sul conto corrente intestato alla Tesoreria del comune di Rozzano presso Monte dei paschi di Siena, Agenzia DI Rozzano, XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:.
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi approvato, ai sensi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli quanto previsto dall’art. 103, comma 9 e 104del Codice, comma 9con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del decreto legislativo 18 10 aprile 2016, 2018 – Suppl. Ordinario n. 50.16;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: igarante; ⮚ Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’operatore economico dovrà:
1) autodichiarazione acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
2) allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale e resadel legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, ai con bonifico o in assegno circolare. Ai sensi degli artdell’art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 2293, comma 28 del Codice, l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del D.Lgscontratto di cui all’art. 7 marzo 2005 n. 82103 del D.lgs. In tali casi 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario. Nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, la conformità del docu - mento all’originale predetta dichiarazione dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 da parte del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per soggetto autorizzato ad impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa. Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, ai sensi degli artt. 46 e 76 l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilecostituendo RTI o consorzio. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. .
13.3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:.
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve segnalare nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti, corredata da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso. La predetta garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento dovrà essere stata costituita prima del termine di scadenza della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- nepresentazione delle offerte. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.LgsD.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - – e quindi è causa di esclusione - – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
13.4 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, calcolata sul valore dell'investimento (per come in precedenza delineato), che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dalla predetta disposizione normativa. Sono dovute le ulteriori garanzie previste nello Schema di Convenzione posto a base di gara.
13.5 L’affidatario dovrà, inoltre, costituire e consegnare alla Stazione Appaltante le polizze assicurative relative all'esatta esecuzione delle Opere di Urbanizzazione e dell'attività di manutenzione indicate nello Schema di Concessione allegata al presente Disciplinare. L'importo relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 ed indicata nello Schema di Concessione, riguardante la copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale dell'opera realizzata e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari ad Euro 3.532.439,45.
13.6 I concorrenti devono altresì produrre l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la fase gestionale, relativa alla manutenzione delle opere di urbanizzazione interne all'Ambito di Intervento, oltre che a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tali obblighi contrattuali, da prestarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell’opera, o di parte di essa, e con validità pari alla durata della convenzione, per un importo pari al 10% del costo annuo di gestione stimato in una media di 17.500,00 euro annui. Anche le dichiarazioni di impegno di cui sopra devono essere rilasciate da un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice e prodotte con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.
13.7 Con riguardo al deposito cauzionale di cui al precedente punto 3) art. 13.1, lo stesso verrà introitato da ALER, in caso di aggiudicazione, a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto delle aree alienate. Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti, alle verifiche d’ufficio, non in regola con quanto dichiarato in sede di offerta, ovvero, dichiari di voler recedere dall'acquisto, ovvero, non si presenti per la stipula del contratto, oppure, non versi il saldo del prezzo nei termini stabiliti, ALER, a titolo di penale, incamererà la cauzione, salvo il
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Samples: Concessione Di Progettazione E Realizzazione Opere Di Urbanizzazione
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta L’Offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara (duepercento) dell’importo del singolo Lotto e precisamente pari a Euro 57.358,04 di importo, salvo quanto previsto all’art. 93, 93 comma 7, 7 del Codice, pari a: • € 6.512,00 (seimilacinquecentododici) per il primo Lotto; • € 6.402,00 (seimilaquattrocentodue) per il secondo Xxxxx; • € 6.886,00 (seimilaottocentoottantasei) per il terzo Lotto.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente Concorrente risulti affidatarioAffidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all’Affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatarioall’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa Banca del Fucino sul conto corrente bancario IBAN IT 58 H 03124 03211 000000230554, intestato a "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”- causale: “Garanzia provvisoria: Procedura aperta per l’aggiudicazione di Risparmio un Accordo Quadro per la somministrazione pratica di Parma moduli formativi afferenti la guida sicura e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.la guida ecosostenibile”;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economicied ha ad oggetto: “Garanzia provvisoria: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro per la somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la guida sicura e la guida ecosostenibile” I Concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offertadell’Offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civileCodice Civile;
c. la sua operatività l’operatività entro quindici 145 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaCommittente;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta dell’Offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertadell’Offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente Concorrente segnala e documenta nell’offerta nell’Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offertadell’Offerta. È onere dell’operatore economico del Concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerteOfferte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata all’Affidatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri Concorrenti, ai sensi dell’art.93, co.9 del Codice, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 1.053.192,12, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice, come modificato dall’art 34 del Decreto n. 36 del 30 aprile 2022 (c.d. Decreto PNRR bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.79 del 29 giugno 2022.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. Ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3, del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure tramite cauzione, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del Codice, così come sostituito dall’art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 21/06/2022, convertito con bonifico o in titoli modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 presso l'istituto incaricato del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato tesoreria o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di questa Amministrazionepagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale ANAS S.p.A. – Area Clienti – Pagamenti.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento e previamente concordato con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Contratto Di Appalto
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1a) una garanzia provvisoriaprovvisoria a favore di Piave Servizi S.p.A., come definita dall’artai sensi dell’art. 93 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara relativamente alla Parte Certa (€ 4.889.452,00) e precisamente pari a Euro 57.358,04 quindi: € 97.789,04 (novantasettemilasettecentoottantanove/04), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui . La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste all’art. 93, comma 3, 93 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa Codice e dovrà:
1) 1 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) 2 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
3) 3 essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.19.01.2018;
4) 4 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) 5 prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causadell’Ente aggiudicatore;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) 6 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, dell’Ente aggiudicatore per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l’offerente sia una microimpresa, una piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere sottoscritte da un soggetto prodotta in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto emittente, in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire Si precisa che in caso di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il raggruppamento orizzontale di imprese, la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso dei relativi delle certificazioni/requisiti fornendo copia dei certificati possedutidi cui al suddetto art. 93 comma 7. In caso di partecipazione raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in forma associatapossesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, la riduzione stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti - in corso di validità - allegate al relativo parametro della “Busta di qualifica”, in copia autentica a sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo decreto oppure dovrà essere corredata da autodichiarazione sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata, attestante il possesso di tali certificazioni/requisiti. In caso di microimprese, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese, la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’artai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziateCodice. La garanzia cauzione provvisoria è si intenderà automaticamente svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- netrascorsi 180 gg. dalla data di scadenza presentazione offerta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) : - una garanzia provvisoria, a favore del Maranello Patrimonio srl , CF 03001490360 come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 a: € 3.520,000 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) . - una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o . La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato tesoreria provinciale o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; - xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di questa Amministrazione.
b. cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX filiale di Maranello, con versamento sul c.c. bancario XX00X0000000000000000000000 intestato alla Maranello Patrimonio srl; - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) ; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) ; - essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 Ministro dello sviluppo economico 19/01/2018, N. 31; - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) ; - prevedere espressamente:
a. : la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) stazione appaltante; - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegate allegata sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, con firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf ai sensi del D.LgsD.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i;
B) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) costituito dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. ( Pertanto NON SONO AMMESSE copie informatiche di documenti cartacei senza dichiarazione di autenticità sottoscritta da un notaio o da un pubblico ufficiale) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Potatura E Abbattimento Di Alberature
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 93del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. . La garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di La garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, elettronico e allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertaalla piattaforma. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Lavoro E Gestione Archivio Curriculare
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 2.090,16, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 Ferrara la quale rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Servizi Di Manutenzione Hardware E Configurazione Apparati
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo del valore complessivo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_ non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento Ministero dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 il Ministero delle infrastrutture e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.dei trasporti;
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in In originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. d.p.r. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara del valore della concessione e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 24.192,00 salvo quanto previsto all’artdall’art. 93, comma 7, del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93definitiva, comma 8, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora il concorrente risulti risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo costituendo, raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19 gennaio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le garanzie fideiussorie previste dagli banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ai sensi degli articoli 103, comma 9 9, e 104, comma 9, del decreto Decreto legislativo 18 aprile n. 50 del 2016, n. 50.;
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
c. la sua operatività l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaConcedente;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Concedente;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, del Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsD.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale (non è conforme il documento scansionato e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garantefirmato digitalmente); ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Concessione Per Servizio Di Distribuzione Automatica
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del valore quadriennale dell’appalto a base d’asta (€. 2.672.000,00)e precisamente di gara e precisamente importo pari a Euro 57.358,04 ad € 53.440,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna area Forli Cassa dei Risparmi di Risparmio di Parma Forli e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.della Romagna IBAN: XX00X0000000000000000000000
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni di n. 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni6 mesi, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguente forma: in formato elettronico, allegate allegata sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.LgsD.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è dei concorrenti deve essere corredata da:
1a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base dell’importo complessivo e pertanto per l’importo di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 € 10.650,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.:
2b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; la relativa quietanza deve essere inserita nella busta telematica “Documentazione amministrativa”
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento avverrà esclusivamente tramite utilizzo della piattaforma di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale) per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la Cassa pagina del sito di Risparmio Ateneo “Pagamenti verso l’Università degli Studi di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata Firenze” (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-x- p-10234.html) La causale dovrà riportare la dicitura: “Garanzia a titolo di pegno a favore di questa Amministrazionecorredo dell’offerta G032_2021 - CIG: 8817069B81”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxXXXXXxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto della gara, del relativo CIG e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 93103 del Codice. Tale garanzia dovrà essere costituita e prodotta alla Stazione Appaltante entro il termine indicato ai fini della stipula del contratto, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo pena la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerterevoca dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 20 93, comma 6 del D.Lgs. 82/2005Codice, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- ranteverrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara dell’importo triennale e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 59.241,60, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegate allegata sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.LgsD.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ;
B) in formato cartaceo: - sotto forma di in originale o in copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, autentica ai sensi dell’art. 2218 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, comma 2 x. 000 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Comune di Ferrara – Ufficio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte. La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni: · Oggetto della gara; · La ragione sociale della concorrente; · L’indirizzo del D. Lgsdestinatario; · La dicitura “Cauzione provvisoria”. n. 82/2005La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente. Il documento dovrà esser costituitoSi precisa che l’ufficio protocollo riceve solo su appuntamento, previo contatto telefonico ai seguenti numeri: i) 0532- 419378/249/439/254. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla cauzione sottoscritta volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal sog- getto timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilequanto tardive. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta Il Concorrente è corredata da:
1) una garanzia provvisoriatenuto ad inserire, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base nell'area “Risposta amministrativa” della “Fase di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del CodiceOfferta”, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattosotto forma di fidejussione o di cauzione. La fidejussione, dopo l’aggiudicazioneda presentare in originale (file) firmata digitalmente, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario potrà essere rilasciata da Istituti Bancari o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi secondo il testo di cui all’artallo schema Allegato X al presente Bando. 89In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, comma 1, il Concorrente produce il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del Codice, non comporterà l’escussione pubblico. L’ammontare della garanzia provviso- ria. La è di Euro 83.340,00 (Euro ottantremilatrecentoquaranta/00), pari al In caso di prestazione della garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, deposito presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale tesoreria provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Agenzia autorizzata, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneXxxxxxxx S.p.
b. fideiussione bancaria A., l’operatore economico dovrà produrre, a comprova dell’avvenuto versamento, la copia scansionata del titolo accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal proprio Legale Rappresentante o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’artProcuratore. 93Tale cauzione è, comma 3, del Codice. In in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo assoggettata a norme giuridiche di cui all’artcontabilità di Stato. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione della cauzione in numerario, la relativa somma va versata a favore di Xxxxxxxx S.p.A. a mezzo bonifico bancario presso: Poste Italiane S.p.A. – IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a ITALFERR S.p.A. - via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 71 - 00155 Roma, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa all’affidamento dei servizi di plottaggio e consegna file PDM - CIG:6847630B07” (RdA-32008).” La garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIEcopre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltantedopo l’aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio dolo o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilecolpa grave. In caso di richiesta Riunioni di estensione della durata Imprese e validità dell’offerta e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, devono essere indicate quali intestatarie della garanzia fideiussorianel cui interesse questa è prestata tutte le Imprese che intendono costituire il Raggruppamento. Nell’ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nella posizione di Concorrente nei casi descritti dalla Avvertenza relativa al punto 10.1 del presente Bando, il concorrente potrà produrre una nuova deve essere novata o ripresentata ex novo la garanzia provvisoria di altro garantecui al presente punto, in senza altra modifica che la sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni dell’intestatario originario con il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziatenuovo soggetto subentrante. La garanzia provvisoria dell’Aggiudicatario è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- nedell’Accordo Quadro. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della La garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti dei non aggiudicatari è svincolata automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (escui l’aggiudicazione diventa efficace.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Bando Integrale Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, per un importo minimo pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 2 per cento dell’importo presunto dell’accordo quadro, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceCodice precisamente di € 35.860,54 (euro Trentacinquemila ottocento sessanta/54).
2) una Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. N.B. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in In titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fideiussione Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ubi Banca Spa – Filiale di Ponte San Xxxxxx; Iban: XX00X0000000000000000000000;
c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere . Contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere . Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere . Essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 con decreto del 19/01/2018 - Re- golamento Ministro dello sviluppo economico di concerto con cui si adottano gli il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di contratti polizza tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere . Avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere . Prevedere espressamente:
a. la x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere . Contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere . Essere corredata dall’impegno dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’artdell'art. 93, 93 comma 5, 5 del Codicecodice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionel'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Bibliotecari
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata corredata, a pena di esclusione, da:
1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, ) pari al 2% dell'importo dell’importo complessivo posto a base di gara ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codicess.mm.ii.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e è necessaria per la stipula del Contrattodell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara telematica aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di Risparmio un accordo quadro, per la fornitura di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Tende
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione presentazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionestazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da:
1) una . Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codicevalore dell’appalto.
2) una . Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.a
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa tesoreria Banco di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Sardegna– D.Lgs. N. 50/2016 IBAN: IT 05T0101585581000070188524;
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del CodiceD.Lgs. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx n. 50/2016. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, c. 2 lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema agli schemi tipo approvato dal Decreto Ministeriale approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice D.Lgs. n. 50/2016 civile;
c. ; • la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : • in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; • in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceD.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione efficace.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Trasporto Scolastico
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codiceprovvisoria di € 510.585,97, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 del fatturato complessivo stimato (€ 25.529.298,16), salvo quanto previsto all’artall'art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’artall'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo dell'art. 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiticostituite. Ai sensi dell’artdell'art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione definitiva, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all'affidatario ivi incluso l’esclusione dalla white list obbligatoria (ex comma 53 art. 1 legge 190/2012 lett. i bis) o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159la mancata iscrizione. Sono fatti riconducibili all’affidatarioall'affidatario, tra l’altrol'altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione speciali; l'esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazionedell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’artall'art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione l'escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito nell'ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa Tesoreria del Comune di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.Napoli;
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’artall'art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’artall'art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/intermediari_non_abili-tati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’artall'art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art.1957, comma 9 e 1042 del codice civile, comma 9, mentre ogni riferimento all'art.30 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Codice);
45) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la dalla di presentazione dell’offertadell'offerta;
56) prevedere espressamente:
a. a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’artall'art. 1957 del codice civile;
c. c) la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
67) contenere l’impegno l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
78) riportare l'autentica della sottoscrizione;
9) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445; - documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’artdall'art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento all’originale documento all'originale dovrà esser essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà dovrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertadell'offerta. L’importo L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’artall'art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo all’art. 93, comma 7, si ottiene:
a. : • in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; • in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offertedell’offerta. Ai sensi dell’artdell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora l'ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e -e quindi è causa di esclusione - esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Concessione Pluriennale Del Servizio d'Illuminazione Votiva Ed Ambientale
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è L’Offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita ai sensi dall’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo posto a base di gara d’asta, come indicato in precedenza nel paragrafo “Oggetto dell’Appalto e precisamente pari a Euro 57.358,04 Importo” del presente Disciplinare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo dell’art. 93, comma 8, del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del dell’Accordo/Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattosottoscrizione dell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. con assegno circolare intestato alla ASL Roma 6;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : • contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) ; • essere intestata a tutti gli operatori economici Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) ; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; • essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 50.
4) 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); • avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) , eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante; • prevedere espressamente:
a. : − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; − la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; − la sua loro operatività entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) Stazione Appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) ; • essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte Il documento in formato elettronicodigitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema. Nel caso in cui, allegate sul SATER: - in originale sotto forma durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento informaticodi garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata salvo diversa ed espressa comunicazione da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileparte della Stazione Appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: . marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto dei singoli lotti, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica; Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067. Per depositi cauzionali il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto XX00X0000000000000000000000 collegato al codice IBAN indicato. Per pagamenti provenienti dall’estero, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneCodice BIC: XXXXXXXX.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Gara Europea Per Appalto Di Reagents
GARANZIA PROVVISORIA. 1. L’offerta è corredata da:
1a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del valore a base di gara gara, e precisamente per un importo pari a Euro 57.358,04 € 163.940,00 (centosessantatremilanovecentoquaranta/00 euro), salvo quanto previsto all’artdall’art. 93, comma 7, del Codice.;
2b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159159/2011. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altrogli altri, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria.
3. La garanzia provvisoria copreè costituita, ai sensi dell’art. 89a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del Codicedecreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.in contanti, con bonifico, in assegni
a. in contanti oppure con bonifico o b) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o inter- mediari finanziari che rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx :
i) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
ii) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
iii) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
iv) xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : ▪ avere quale beneficiaria l’INPS; ▪ contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
2) garantito (stazione appaltante); ▪ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) ; ▪ essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli agli schemi di contratti polizza tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, di cui al Decreto del decreto legislativo 18 aprile 2016Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 50.
4) 31; ▪ avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) ; ▪ prevedere espressamente:
a. a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività c) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) Stazione Appaltante; ▪ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltanteStazione Appaltante, per ulteriori 180 giorniil tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte sottoscritte, oltre che dall’operatore garantito, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte inserite sulla Piattaforma in formato elettronico, allegate sul SATER: - in una delle seguenti forme:
i) originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005 n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ;
ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi, casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; );
iii) ovveroin duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
6. In caso di bonifico, dovrà essere presentata a Sistema una copia in luogo dell’autodi- chiarazioneformato elettronico del versamento, da autentica notarilecon indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni , il concorrente segnala e documenta nell’offerta dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutirequisiti.
9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Xxxxxxxxx possiede la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziatee l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione .
10. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offertedell’offerta. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.)
12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) : - una garanzia provvisoriaprovvisoria intestata a Rete Cardiologica, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 4.300,00 euro salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) . - una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare verso Rete Cardiologica garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria provvisoria, intestata a Rete Cardiologica, copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico . La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, a favore della Provincia di Brescia, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.2 79891918F8 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI € 150.000,00 (oneri € 0,00) € 3.000,00
2) . una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Risparmio Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Parma Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e Piacenza S.prelativo CIG.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato dal con Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 50.31;
4) . avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) . prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; • la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) . contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) . essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di • copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005). Il • copia informatica di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal sog- getto in possesso dei titolate o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 di firma del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileGarante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del prezzo base del singolo lotto e precisamente di importo pari ad Euro: In caso di partecipazione a più lotti può essere presentata un’unica garanzia di importo corrispondente alla somma dei valori a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto per ogni lotto per cui si partecipa. Agli importi sopra riportati si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA XXXXXXXXX Xxxx XX 00 X 000000 02435 000003175646, indicando la causale: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione auto Arpae”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia autentica, ai sensi del DPR 445/2000, del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e dovrà essere prodotta unitamente dalla documentazione amministrativa;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/index.html xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) . contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) . essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) . essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, all’art. 103 comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Codice;
4) . avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) . prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) . contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) . essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di ● documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di ● copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. A. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. B. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordi Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Degli Automezzi
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo posto a base d’asta di gara e precisamente € 16.500.000,00 relativo ai 36 (trentasei) mesi dell’affidamento, pari ad € 330.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a Euro 57.358,04 rischi da interferenze salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Cassa Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Risparmio di Parma Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codiceassegni. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, Ministero delle attività produttive del decreto legislativo 18 aprile 201623 marzo 2004, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per 123, dovrà essere integrata mediante la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale all’eccezione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 221957, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficialecodice civile, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui mentre ogni riferimento all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.30 della
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro
GARANZIA PROVVISORIA. 16.1. L’offerta è corredata deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del CodiceCodice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo del prezzo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.Codice dei contratti pubblici;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del CodiceCodice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del CodiceCodice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituitimicro
16.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del CodiceCodice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria,
16.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CodiceCodice dei contratti pubblici, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
16.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, in contanti, in assegni circolari o tramite bonifico bancario intestato a: “Ministero della Transizione Ecologica”, sulle coordinate che verranno fornite dal R.U.P. a specifica richiesta, indicando quale causale “CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del CodiceCodice dei contratti pubblici. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8-bis del Codice dei contratti pubblici, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del CodiceCodice dei contratti pubblici.
16.5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx :
16.6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 19/01/2018 10.04.2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, Suppl. Ordinario n. 50.16;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del CodiceCodice dei contratti pubblici, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
16.7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82CAD. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio Notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artPubblico Ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il CAD); - duplicato informatico di documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, informatico ai sensi degli arttdell’art. 46 e 76 23 bis del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara CAD se prodotta in conformità alle regole tecniche di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilecui all'articolo 71 del medesimo decreto.
16.8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
16.9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del CodiceCodice dei contratti pubblici.
16.10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
16.11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice dei contratti pubblici solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del CodiceCodice dei contratti pubblici, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
16.12. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice dei contratti pubblici, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne.
16.13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
16.14. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005CAD, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTIR.T.I., carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.).
16.15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 d’asta ,salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c bancario Unicredit Banca, intestato ad Azienda Ulss 8 Berica, IBAN: XX00X0000000000000000000000, CIG XXXXXX;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - prodotta in originale sotto forma conformità alle regole tecniche di documento informatico, ai sensi cui all'articolo 71 del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarilemedesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 21% dell'importo posto a base del valore della concessione per la durata di gara e precisamente 5 anni, pari a Euro 57.358,04 salvo ad euro 15.339,23, in quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto applicabile la disposizione di cui all’art. 93, comma 3 7 del Codice per le micro/piccole e medie imprese. Risultano altresì applicabili le ulteriori forme di riduzione dell’importo di garanzia previste dall’art. 93, co. 7 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato . Non è fatto obbligo per i concorrenti corredare la garanzia provviso- ria, a provvisoria dell’impegno di un fideiussore di rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo qualora l’offerente risultasse affidatario della concessione (Cfr. art. 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti). Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. X.xx. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi alla Tesoreria Comunale – Gestione Intesa San Paolo s.p.a. – intestato a Comune di Firenze – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxx, Coordinate IBAN: XX00X0000000000000000000000 con causale “Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto “MICROPISCINA ISOLOTTO”, Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx n. 61 – Firenze;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economiciI concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorziotemporaneo;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (GU n. 83 del 19/01/2018 10-4-2018 - Re- golamento Suppl. Ordinario n. 16) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garantesottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 240 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il ); - copia informatica di documento dovrà esser costituito: ianalogico (scansione di documento cartaceo) dalla cauzione sottoscritta con firma digitale dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii. La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio. La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a ) da autodichiarazione resae b) del presente paragrafo, ai sensi degli artt. 46 e 76 la dichiarazione di impegno del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di fideiussore deve essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovveroinserita, in luogo dell’autodi- chiarazionedal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, da autentica notarilenell’apposito spazio previsto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Concessione Di Servizi Di Gestione Impianto Sportivo
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 a: Lotto n. 1 € 2.400,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 77 del Codice. Lotto n. 2 € 4.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica; Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Bologna – CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA (CARISBO): codice IBAN 42A0306902480100000046067. Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto 68111100000046067 collegato al codice IBAN indicato. Per pagamenti provenienti dall’estero, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneCodice BIC: BCITITMM.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 ..…. giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Gara Europea
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta Ciascuna offerta è corredata corredata, per ciascun lotto, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto, salvo quanto previsto all’artriduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.d.lgs. n. 50 del 2016, come più avanti precisato;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all’Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di Tesoreria Provinciale dello Stato o regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la Cassa Banca d’Italia – causale: garanzia provvisoria Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Risparmio di Parma copertura assicurativa nei settori All Risks Property e Piacenza S.p.A.Cyber Risks per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Sede di Piacenzanel settore Kasko per le esigenze della sola Agenzia delle Entrate e nei settori BBB (Bankers Blanket Bond) e D & O (Directors & Officers - 1°, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.2° E 3° layer) per le esigenze della sola Agenzia delle entrate-Riscossione - lotto n. cig ;
b. fideiussione c. Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie impresa bancaria o assicurative assicurativa, altra rispetto al concorrente, che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o inter- mediari finanziari che rispondano rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa; risponde ai requisiti di cui all’art. all’articolo 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal con Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.31;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. essere corredata dall’impegno del Comunegarante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”comma 5 del Codice, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento su richiesta della somma richiesta anche stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione Stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronicoelettronico del versamento, allegate sul SATER: - in originale sotto forma munita di documento informaticoCRO, ai sensi con indicazione del D.Lgscodice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per impegnare l’esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarileconcorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei a) per i soggetti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lett. lettere d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio b) per i consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziatee l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Servizio Di Copertura Assicurativa
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è deve essere corredata da:
1) da una garanzia provvisoria, come definita dall’artritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del Codice83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 21% dell'importo dell’im- porto posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93gara, comma 7, del Codice.costituita mediante una delle due seguenti opzioni:
2a) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93polizza assicurativa, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare con autentica notarile attestante che il sog - getto garante sia sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante. RFI S.p.A. consente la presentazione da parte degli operatori economici di cauzioni provvisorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB. La cauzione deve essere redatta in possesso dell’autorizzazione al rilascio conformità allo “schema di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovràcauzione provvisoria” (allegato n. 7) e prevedere espressamente, a pena d’esclusione:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
ii. rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 del codice civileall’articolo 1957, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 co. 2, del codice civile;
c. la sua operatività iii. il pagamento entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaRFI S.p.A. ogni eccezione rimossa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garanteiv. validità corrispondente alla validità dell’offerta;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanziax. xxxxxxx xxx xxxxxxx, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx per ulteriori 180 60 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia fideiussoria e dovrà essere rinnovata fintantoché quest’ultimo non abbia stipulato il relativo contratto.
b) Versamento, secondo la dichiarazione normativa vigente, presso una sezione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronicotesoreria provinciale dello Stato, allegate sul SATER: - in originale sotto forma a titolo di documento informatico, ai sensi del D.Lgspegno a favore di RFI S.p.A. l’Operatore Economico dovrà presentare comprova dell’avvenuto versamento all’Istituto. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla Tale cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovveroè, in luogo dell’autodi- chiarazioneogni caso, da autentica notarileassoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. In caso Nell’ipotesi di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data proroga del termine di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti offerte verranno considerate valide eventuali cauzioni provvisorie sottoscritte prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in proroga e riportanti, come periodo di validità, un periodo riferito alla data non successiva al termine originaria di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la data cauzione dovrà, essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e l’ora specifi- cando singolarmente la denominazione di formazione tutti i suoi componenti. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)contratto per fatto dell’aggiudi- catario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto me- desimo. È sanabile, altresìQualora l’Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la presentazione garanzia viene svincolata da Rete Ferroviaria Italiana entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di una garanzia efficacia della garanzia. Resta fermo che il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione, laddove presentato in originale, non verrà materialmente restituito in quanto acquisito agli atti di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etcgara.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è L’Offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita ai sensi dall’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo (due per cento) dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 d’asta del lotto per cui si concorre, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del CodiceD. Lgs. 50/2016.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del CodiceD. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatarioaffidatario del lotto per cui concorre. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattodell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario all’Aggiudicarario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatarioall’Aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.specificando la causale del versamento;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del CodiceD. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del CodiceD. Lgs. 50/2016. Gli operatori economiciOperatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) : • contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) ; • essere intestata a tutti gli operatori economici Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) Consorzio; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; • essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.
4) 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); • avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) dell’Offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante; • prevedere espressamente:
a. : − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; − la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; − la sua loro operatività entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa;
6) Stazione Appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) ; • essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante a rinnovare fideiussore che attesti il potere di impegnare con la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazioneStazione Appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, nelle medesime modalità e termini prescritti dal Disciplinare, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente: • gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti; • gli estremi del destinatario: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 – 00000 Xxxx; • la dicitura: “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 27 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Guanti monouso da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria– NON APRIRE”. La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell’Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria. - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsX.Xxx. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dida: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. articoli 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di da autentica notarile sotto forma di documento in- formaticoinformatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato DecretoD.Lgs. n. 82/2005; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il l documento dovrà esser costituito: :
i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli arttarticoli. 46 e 76 del d.P.R. n. D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazionedell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertadell’Offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del CodiceD. Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente Concorrente segnala e documenta nell’offerta nell’Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offertadell’Offerta. È onere dell’operatore economico dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del prezzo a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 di € 1.111.500 (salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.) e precisamente: € 22.230,00
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica; Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067. Il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto XX00X0000000000000000000000 collegato al codice IBAN indicato. Per pagamenti provenienti dall’estero, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneCodice BIC: XXXXXXXX.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Insurance Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoriauat gtrtazit provvisorit, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base dell’importo dell’appalto, presentata con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del Codice intestata al Comune di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del CodiceLamporecchio.
2) una dichiarazione uat dichitrtzioaen di impegnoimpengao, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva t riltscitren gtrtazit fideniussorit denfiaioivt ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (pari o superiore a 5.000 euro), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato tesoreria provinciale o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.le aziende autorizzate, Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.dell'amministrazione aggiudicatrice;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte sofloscrifle da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte prodofle in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - • in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di • copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ridoflo secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. : a in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% dell'importo posto dell’importo a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 gara, con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 All 1.2 13 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o ;
b. con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Cassa Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Risparmio di Parma Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.assegni;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - originale o in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di copia autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2218 del D.P.R. 28 dicembre 2000, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante445; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ventiloterapia Domiciliare
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata dadi:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a euro 53.249,88 (2% dell'importo posto a del prezzo base del contratto di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 euro 2.662.494,23), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.A. – IT 27 D 05034 66690 00 00 00 00 08 00;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.LgsD.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto del prezzo a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto, ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. Ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3, del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA BNL - c/c 4758 - IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ - Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento e previamente concordato con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 banche e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;.
7) essere corredata dall’impegno da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) dall’ impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed garante. Inoltre la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull’attestato SOA ovvero fornendo copia scansionata dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 52.771,80, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o a) in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provin- ciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Unicredit S.p.A.A. su conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 – Capitolo n. 7556 – Capo X (Costituzione di depositi cauzio- nali), Sede di Piacenzaintestato a Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell’Economia, azienda di credito auto- rizzata Dipartimento Bilancio e Tesoro) indicando la causale: “Garanzia provvisoria per partecipazione a titolo di pegno a favore di questa Amministrazionegara d’appalto indetta dall’ Assessorato Regionale dell’Economia.
b. c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Interme- diari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano adot- tano gli schemi di contratti contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo D.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsD.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità moda- lità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.LgsD.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) 10.1. ■ Per ogni singolo lotto l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara dell’importo complessivo del singolo lotto e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’arta: LOTTO N. CIG AREA GEOGRAFICA IMPORTO CAUZIONE 2% importo complessivo Lotto 1 7514752985 Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia € 46.424,00 Lotto 2 7514776D52 Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise € 34.920,00 Xxxxx 0 00000000X0 Xxxxx, Xxxxxxxx e Basilicata € 29.666,00 Lotto 4 751478980E Campania e Puglia € 83.300,00 Lotto 5 7514794C2D Calabria e Sicilia € 74.920,00
10.2. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno L’importo della cauzione non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituitidovrà presentare arrotondamenti in difetto. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, ; la mancata prova garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riacontratto.
10.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico 10.4. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o in titoli del debito pubblico assicurativo o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 91, del CodiceCodice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AGEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico bancario o postale, in assegno circolare intestato a AGEA, con versamento su IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300;
c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizionesottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internetinternet della Banca d’Italia: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
10.6. ■ In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, in favore di AGEA. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.7. ■ In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1) contenere essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo datata e sottoscritta (firma con autentica notarile o consorzio ordinario o GEIEdi altro pubblico ufficiale, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- verooppure sottoscrizione accompagnata da documento di identità valido, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorziooppure firma digitale);
3) essere conforme allo schema tipo approvato accompagnata, in luogo della procura speciale del sottoscrittore, da idonea dichiarazione sostitutiva, su carta intestata dell’Istituto bancario o assicurativo, rilasciata dal Decreto Ministeriale n. 31 soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 50445, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso, con riferimento all’atto (deliberazione dell’assemblea o del Consiglio di amministrazione, procura, etc.) dal quale derivano. Tale dichiarazione andrà unita ad una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del DPR 445/2000.
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di XXXX, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
56) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
8) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaAGEA;
6) contenere d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitivafideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore di AGEA valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, ove rilasciata comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal medesimo relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.8. Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è obbligatoria l’autentica notarile della firma del garante;. Nel caso si presenti la cauzione in forma digitale è ammessa la firma digitale del garante, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In particolare, l’autenticità della firma digitale deve essere verificabile tramite le procedure previste dal citato D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che dovranno essere indicate all’interno della fideiussione stessa.
7) essere corredata dall’impegno 10.9. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del garante a rinnovare Codice, la garanziacauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 59, del Codice, su richiesta verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.10. All’atto della stazione appaltantestipulazione del contratto l’aggiudicatario deve aver presentato la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, che sarà svincolata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artdal medesimo articolo.
10.11. 22L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficialeorganismi accreditati, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione delle norme europee della durata e validità dell’offerta serie UNI CEI EN 45000 e della garanzia fideiussoriaserie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria la certificazione del sistema di altro garantequalità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (si applica la riduzione del 50 per cento, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità non cumulabile con quella di cui all’artsopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), nonché in tutte le altre ipotesi di riduzione previste dall’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, per le percentuali ivi indicate.
10.12. In caso di partecipazione in forma associatacumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
10.13. L’importo della garanzia provvisoria e del 50% suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per il cento, non cumulabile con le altre riduzioni previste al comma 7 dell’art. 93, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della certificazio- ne attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell’energia, o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di cui all’articolo 93ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, comma 7, si ottienee per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
10.14. Si precisa che:
a. a) in caso di partecipazione dei soggetti in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d)del Codice o aggregazioni di imprese di rete, e), f), g), il concorrente può godere del Co- dice beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o GEIE, o tutte le l’aggregazione di imprese retiste che partecipano alla gara di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’artalle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice e c) di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del Codice, solo se beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio econsorzio/o dalle consorziateaggregazione di imprese di rete.
10.15. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. ■ La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa), a condizione che siano stati la costituzione della stessa sia stata già costi- tuiti effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate indicate, oppure la mancata reintegrazione della garanzia, potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etcsoccorso istruttorio).)
10.16. Non è sanabile - e quindi è causa ► In caso di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte mancata sanatoria AGEA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegara.
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Samples: Disciplinary Regulations
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell’importo quinquennale del contratto di affitto di ramo d’azienda posto a base di gara d’asta e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 7.200,00.=, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una Sezione Ubi Banca Spa – Agenzia di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa AmministrazioneSalò – IBAN XX00X 00000 00000 000000000000.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offertagiorni;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. ; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli (art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 21, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 a: - €. 1.475,00.=, per il Lotto 1 - €. 4.800,00.=, per il Lotto 2 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una . Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, comma 8valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatarioCodice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta richiesto alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copreè costituita, ai sensi dell’art. 89, comma 1, a scelta del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato a Comune di Trezzano sul Naviglio presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 31 U 01030 33911 000002673620
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:.
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario consorzi ordinari o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
32) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comunedella stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del soggetto aggiudica- tario ovvero concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, regolare esecuzione ai sensi dell’art. 93103, comma 5, co. 1 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: iCodice o comunque decorsi 12 (dodici) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza mesi dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
a. in caso di partecipazione dei soggetti in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. d)e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, e), f), g), il concorrente può godere del Co- dice beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, raggruppamento e/o il consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del CodiceCodice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, solo se il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio econsorzio/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso aggregazione di possesso da parte imprese di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziaterete. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo – a condizione che siano stati la garanzia sia stata già costi- tuiti costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTIindicate, carenza delle clau- sole obbligatorieoppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, etc.)co. 9 del Codice. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- ranteverrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è deve essere corredata da:
1) da una garanzia provvisoria, come definita dall’artritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del Codice83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’of- ferta, pari al 21% dell'importo dell’importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93gara, comma 7, del Codice.costituita mediante una delle due seguenti opzioni:
2a) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93polizza assicurativa, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare con autentica notarile attestante che il sog - getto garante sia sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto ga- rante. RFI S.p.A. consente la presentazione da parte degli operatori economici di cau- zioni provvisorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB. La cauzione deve essere redatta in possesso dell’autorizzazione al rilascio conformità allo “schema di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa dovràcauzione provvi- xxxxx” (Allegato n. 11) e prevedere espressamente, a pena d’esclusione:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
ii. rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 del codice civileall’articolo 1957, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 co. 2, del codice civile;
c. la sua operatività iii. il pagamento entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaRFI S.p.A. ogni eccezione rimossa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garanteiv. validità corrispondente alla validità dell’offerta;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanziax. xxxxxxx xxx xxxxxxx, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx per ulteriori 180 60 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia fideiussoria e dovrà essere rinnovata fintantoché quest’ultimo non abbia stipulato il relativo contratto.
b) Versamento, secondo la dichiarazione normativa vigente, presso una sezione di impegno devono tesoreria pro- vinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di RFI S.p.A. l’Operatore Economico dovrà presentare comprova dell’avvenuto versamento all’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. Poiché il bando prevede la suddivisione della gara in più lotti, l’importo a base di gara sul quale calcolare l’importo della garanzia da presentare dovrà essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERse- guente: - in originale sotto forma il valore del lotto maggiore tra quelli per i quali l’appaltatore presenta offerta. Nell’ipotesi di documento informatico, ai sensi proroga del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data termine di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti offerte verranno consi- derate valide eventuali cauzioni provvisorie sottoscritte prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in proroga e ri- portanti, come periodo di validità, un periodo riferito alla data non successiva al termine originaria di scadenza sca- denza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la data cauzione do- vrà essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e l’ora specificando singolarmente la denominazione di formazione tutti i suoi compo- nenti. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto medesimo. È sanabile, altresìQualora l’Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la presentazione garanzia viene svincolata da Rete Ferroviaria Italiana entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di una garanzia efficacia della ga- ranzia. Resta fermo che il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cau- zione, laddove presentato in originale, non verrà materialmente restituito in quanto acquisito agli atti di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole obbligatorie, etcgara.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) . una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 dell’appalto e, precisamente, dell’importo indicato nell’allegato “A4-SCHEDA CIG-GARANZIA”, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice., a cui si rimanda per le ulteriori specificazioni;
2) . una dichiarazione di impegnoimpegno (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare), da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatarioammesso all’AQ. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’AQ. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf; - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare), questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell’approvazione di nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 92 del codice civile, del decreto legislativo 18 aprile 2016mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 50.109, deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 270 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire Si precisa che in caso di cumulo di dette riduzioni riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente; al fine di determinare l’appropriato importo della garanzia provvisoria richiesta per la gara, si raccomanda di compilare l’allegato “A4-SCHEDA CIG-GARANZIA”. Qualora il concorrente segnala partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, dovrà produrre copia (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del Disciplinare) delle certificazioni all’uopo possedute e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutidichiarate nel citato Allegato A4. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), ) del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata dall’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’AQ, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a del prezzo base di gara dell’appalto e precisamente pari a Euro 57.358,04 di importo indicato nell’allegato “A4-Scheda Cig-Garanzia provvisoria - contributo anac”, che il concorrente dovrà compilare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice., a cui si rimanda per ulteriori specificazioni;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dell’accordo quadro dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico (Iban: XX00X0000000000000000000000; beneficiario: Xx.Xx.Xx. SpA; causale: “garanzia provvisoria Cig della gara”), in assegni circolari;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare), questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto con d.m. n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice Codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (da presentarsi secondo le modalità indicate al par 13 del presente Disciplinare) che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 90 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsD. Lgs. 82/2005 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’artnel successivo par. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile13. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente; al fine di determinare l’appropriato importo della garanzia provvisoria richiesta per la gara, si raccomanda, di compilare l’allegato “A4-Scheda Cig -Garanzia provvisoria - contributo anac”. Qualora il concorrente segnala Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, dovrà produrre copia (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) delle certificazioni a tale scopo possedute e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutidichiarate nel citato Allegato A4. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta già menzionata certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. consorziate È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.LgsD.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 103, del Codice.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice€ 25.791,19.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico SEPA, in assegni circolari non trasferibili, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Cassa di Risparmio di Parma Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.il codice ente n. 7;
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice, approvato con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103all’art. 1957, comma 9 e 104, comma 92, del decreto legislativo 18 aprile 2016codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 50.109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto (due per cento) dell’importo complessivo a base di gara d’asta e precisamente di importo pari a Euro 57.358,04 ad € 168.000,00 (centosessantottomila/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceD.Lgs. 50/2016.
2) b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del CodiceD.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del CodiceD.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159D.Lgs.159/2011. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, l’altro sia la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali di cui ai prec. art. 6 e 7, sia la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del CodiceD.Lgs. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del CodiceD.Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.Lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente IBAN: XX00X0000000000000000000000 BNL agenzia n. 6 di Roma;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del CodiceD.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
3) c. essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) d. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) e. prevedere espressamente:
a. : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. ; • la sua loro operatività entro quindici 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) g. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del CodiceD.Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del CodiceD.Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice D.Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice D.Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Brokerage Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta Sulla scorta delle motivazioni di cui alla determina a contrarre prot. COM-PA I. n. 18218 del 26.05.2022, l’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, Codice modificato dal comma 7, del Codice.4 della legge
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 e 103 comma 1 del Codice, pari al 10% della base d’asta, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. . La garanzia provvisoria è costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di La prestazione di garanzia fideiussoria questa provvisoria, dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIEordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 19/01/2018 - Re- golamento 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, artt. 103 comma 9 e 104, 104 comma 9, 9 del decreto legislativo d.lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50.”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere sottoscritta con firma elettronica qualificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il cui certificato contenga quanto previsto all’art. 28, comma 3 e presenti le garanzie di cui agli articoli successivi;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, Stazione appaltante per ulteriori 180 90 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. 7 marzo 2005 n. 8282/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu - mento documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’artufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgsd.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo mediante produzione della certificazione in copia dei certificati posseduticonforme. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIEordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% dell'importo posto del valore a base di gara d'asta per ogni lotto e precisamente precisamente: - Lotto 1 importo cauzione pari a Euro 57.358,04 ad € 4.400,00; - Lotto 2 importo cauzione pari ad € 4.400,00; - Lotto 3 importo cauzione pari ad € 4.400,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice; In caso di partecipazione a due o tre lotti, il concorrente può presentare un'unica cauzione adeguando l'importo ed inserendo l'indicazione dei lotti garantiti.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattodella contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Reggio Xxxxxx; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia 3790 di Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - codice IBAN IT 37 D 01030 12802 000004881068, indicando nella causale la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara inerente l'accordo quadro i servizi di sgombero neve e manutenzione ordinaria del verde pubblico dell'Unione Terra di mezzo – Lotto/i n./nn ”;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantitogarantito (per la presente procedura: Provincia di Reggio Emilia);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, fidejussorie di cui al DM n. 50.31/2018;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATERuna delle seguenti forme: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notarile. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 € 904.400,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- riaprovvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- presemicroimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contrattocontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti requisiti generali e speciali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contrattocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 89 comma 1, 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- riaprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la Cassa Tesoreria del Comune di Risparmio di Parma e Piacenza Monza - Banco BPM S.p.A.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monza da depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; - mediante bonifico intestato al Comune di Monza sull’IBAN IT 44F0503420408000000007011 Banco BPM S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx, Sede avendo cura di Piacenza, azienda indicare come causale il codice CIG della gara e allegando alla documentazione di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazionegara copia cartacea del bonifico effettuato.
b. c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti seguenti siti internet: • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xx- dex.html • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- veroovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 - Re- golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.19/1/2018;
4) avere validità per almeno 180 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effet- tuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causastazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinaria costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al mo- mento momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di prodotta con documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.LgsD. Lgs. 82/2005 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale garante. Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall’Assicuratore o Istituto Bancario e resafirmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. articoli 46 e 76 del d.P.R. 74 DPR n. 445/2000 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri per di impegnare il garante; iigarante e copia del documento (procura ecc.) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento in- formatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi che attesti i poteri del surrichiamato Decreto; - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del docu - mento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodi- chiarazione, da autentica notariledella fideiussione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Co- dice Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ceCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrat- to, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio- ne. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsd.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratte- ristiche caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau- sole clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rantegarante.
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