Common use of GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere ) pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 dell’importo complessivo previsto per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte singolo Accordo quadro (per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, interesse) ai sensi dell’art. 9393 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il singolo lotto di riferimento; 2) una dichiarazione di impegno, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e è necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:. a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteAppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. ; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleBANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpAcon sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara europea a procedura telematica aperta, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxsuddivisa in lotti, 28ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, 09123 CAGLIARIdell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, indicando e dell’art. 2, comma 3 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per la fornitura di Semirimorchi, comprensiva di trasporto e consegna, sul territorio italiano per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV – GARA n. 8714429 – LOTTO _ CIG ”. b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete; b. consorzio stabile e/o consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Semirimorchi

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. Una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così provvisoria come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve D.Lgs n. 50/2016 di importo pari all’2% dell’importo posto a base d’asta e precisamente pari a € 74.000,00 A tale importo potranno essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadroapplicate le riduzioni di cui all’art. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93Codice come di seguito specificate. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 6969 – 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. 2. Inoltreuna dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrattodella Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231231 (euro 2.000), in contantile modalità di presentazione della cauzione possono essere: • tramite il Sistema pagoPA ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, con bonifico, le seguenti modalità: link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx (NON E’ NECESSARIA L’AUTENTICAZIONE); selezionare ente : Regione Autonoma della Sardegna selezionare tipologia di pagamento : Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna) compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B. : indicare partita iva e ragione sociale) indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria – CIG 90195521C6 • tramite versamento in contanti o assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria circolari agli sportelli del Tesorerie regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.attualmente presso tutte le filiali del Banco di Sardegna • tramite bonifico bancario:

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Samples: Convenzione Quadro Per La Fornitura Di Farmaci E Parafarmaci

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla prezzo base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 81 del Codice e precisamente di importo pari ad Euro 51.609,15, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice. 2) una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la L’importo della garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione è ridotto del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre50%, ai sensi dell’art. 8993 comma 7 del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle normative vigenti. La cauzione provvisoria sarà svincolata nei tempi e nei modi previsti dal comma 9 del suddetto art. 93 del Codice. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto 16.1 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Essa deve prevedere: a. l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; c. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1 2, del CodiceCodice Civile; d. l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, e. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoove rilasciata dal medesimo garante, nonché essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto in ordine alla cauzione prestata. La garanzia provvisoria dovrà recare in calce il nominativo con la qualifica e la firma dell’Agente/Funzionario dell’Agenzia/Istituto/Società rilasciante. In caso di RTI costituendo la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese del R.T.I. Non è costituita, sanabile mediante soccorso istruttorio -e quindi è causa di esclusione- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale rilasciare la garanzia o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; non autorizzato ad impegnare il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANgarante.

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Samples: Appalto Integrato

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilie precisamente di importo pari ad € 1.426,47 (Millequattracentoventisei,47), a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione possesso dell’autorizzazione al rilascio di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzategaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fidejussoria dovrà: 1)essere intestata, a titolo pena di pegnoesclusione, a favore tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della Stazione appaltanterinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3)essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il valore deve essere al corso del giorno del depositodebitore; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 49all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6)essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 7)essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il periodo indicato nella richiesta stessa, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma l 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in contanticaso di partecipazione in RTI orizzontale, con bonificoai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.possesso della predetta certificazione;

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai Ai sensi dell’art. 9393 del D.Lgs 50/2016 comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, d’importo pari a € 6.186,07 e corrispondente al 2% dell’importo per il quale si partecipa, al netto dell’importo della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, come disciplinato dal comma 810 dell’art 93 citato. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del D.lgssuo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. n. 50/2016La riduzione del 50%, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” non cumulabile con quella di cui all’articolo 106 al primo periodo del D.lgscitato art. n. 385/1993)93 comma 7, trova applicazione anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai dei raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituitida microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’artPer fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 6 7 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa4 dovrà essere attestato nell’ambito del contrattoDGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione fermo restando che in caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altrocumulo delle riduzioni, la mancata prova riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: • in caso di partecipazione dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi soggetti di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 8946, comma 1 1, lett. a), e), f), del CodiceCodice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoconsorzio 4 Cfr. La garanzia provvisoria è costituitaraccomandazione della Commissione, a scelta del concorrente: a. in titoli 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 20.5.2003, pag. 36): • Microimprese: imprese che occupano meno di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.bilancio annuo non

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Ingegneria E Architettura

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10del prezzo base dell’appalto precisamente di importo pari ad € ( 24.219,00 ) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l’ Unicredit S.p.a. - c/c 000103512011; IBAN: IT 16 U 02008 67771 000103512011. c fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf; - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx; In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) essere intestata, indicando a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilie precisamente di importo pari ad € 13.208,80 (tredicimiladuecentoottoeuro/80), a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con bonificoespressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in assegni circolari, solido con versamento presso il debitore; b. la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBAN.civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata anche da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,001% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente pari a € 4.210,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice, del D.lgsai sensi art. n. 50/20161 Dl Semplificazioni; 2. una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ o xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxx e.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del contante soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31); 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma elettronica dall’operatore economico in una delle seguenti forme: − documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m. e i. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, con bonificocomma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in assegni circolaridata non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, con versamento presso la Tesoreria regionaledata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, Unicredit SpAaltresì, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 28carenza delle clausole obbligatorie, 09123 CAGLIARI, indicando etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Disciplinary Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere ) pari al 1,001% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, dell’importo complessivo posto a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC base di gara al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 9393 del d.lgs. 50/2016. 2) una dichiarazione di impegno, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. P a g . 17 | 47 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. . 3) La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteAppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. ; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleBANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpAcon sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara telematica, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxaperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 28suddivisa in lotti, 09123 CAGLIARIper l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV - GARA n. 8364529, indicando LOTTO CIG _” b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) In caso di partecipazione in forma associata essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o tutti gli operatori economici partecipanti in Coassicurazione ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice di seguito esplicitate, mediante applicazione della seguente formula: del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; oppure del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. - un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0 (zero). In alternativa, ai sensi dell’art.93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente: - del rating di legalità; - dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; - di certificazione social accountability 8000; - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001; - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e attesta in seno alla documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete; b. consorzio stabile e/o consorziate; c. Tutti gli operatori economici partecipanti in coassicurazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, che per la presente gara è pari a: In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

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Samples: Insurance Services Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo dell’importo massimo dei contratti aggiudicabilistimato del Contratto di Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 3.000,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del contante soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, con bonificocomma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in assegni circolaridata non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, con versamento presso la Tesoreria regionaledata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, Unicredit SpAaltresì, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 28carenza delle clausole obbligatorie, 09123 CAGLIARI, indicando etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% del prezzo a base d’appalto del lotto/dei lotti per cui si concorre. (Nel caso di partecipazione per più lotti non è consentito presentare una singola cauzione cumulativa.) 2) una dichiarazione di impegno, da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del contante soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) riportare l’autentica della sottoscrizione o firma digitale verificata; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 23182 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, in contantialtresì, con bonificola presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, in assegni circolaricarenza delle clausole obbligatorie, con versamento presso etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Gara d'Appalto

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, L’offerta deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere corredata dalla costituzione della garanzia provvisoria dell’importo di euro 23.800,00= (ventitremila ottocento /00) pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base indicato nel bando, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10(o dell’importo ridotto del 50% qualora in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93secondo quanto previsto dall’art. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 875, del D.lgs. decreto legislativo n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole 163/2006 e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituitass.mm.ii., a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati dell’offerente sotto forma di: presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegnopegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; fideiussione bancaria; decreto legislativo n. 285/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a favore ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso preventiva escussione del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 491957, comma l 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni lavorativi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse impresa aggiudicataria. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in contantisede di offerta, con bonificoil possesso del requisito, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANe lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art€ 33.384,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice, del D.lgs. n. 50/2016, per il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della lotto 1 e da una garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 come definita dall’art. 93 del D.lgsCodice, pari a € 26.496,00 salvo quanto previsto all’art. n. 385/1993)93, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoriacomma 7 del Codice, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitilotto 2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 2800; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 3 del Codice. In ogni caso, indicando la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 36.193,44, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari od altri soggetti associati esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.presso:

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Samples: Gara Europea a Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Del Servizio Di Notificazione a Mezzo Posta Di Atti Giudiziari E Comunicazioni Connesse

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo a base d’asta al netto delle eventuali opzioni, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto pari ad € 120.050,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, microimprese piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, 6/9/2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda: Banco Popolare, Filiale di Crema – Via XX Settembre n. 18 – IBAN: XX00-X-00000-00000-000000000000 – intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con causale “Gara per l’affidamento della fornitura di attrezzature reagenti e materiale diagnostico (General Contract) per Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologiche (Lotto unico)”; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell’ASST di Crema per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (se presentata in formato cartaceo); - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo L’offerta per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabiliciascun lotto è corredata, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10pena di esclusione, da: 1) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta una cauzione provvisoria che dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia (per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, interesse per cui si presenta offerta) ai sensi dell’art. 9393 del d.lgs. 2) una dichiarazione di impegno, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e è necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:. a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteAppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. ; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleBANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpAcon sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 e 54 del d.lgs. 50/2016, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxsuddivisa in lotti, 28per la sottoscrizione di un accordo quadro, 09123 CAGLIARIper singolo lotto, indicando per la fornitura di uniformi, capi di vestiario, accessori, dpi e distintivi, comprensiva di trasporto e consegna per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV.– GARA n. 8859781– LOTTO _ CIG _ ”. b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al consorzio ed alle imprese esecutrici indicate in sede di offerta; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite in Piattaforma (contestualmente a tutta la documentazione amministrativa) in una delle seguenti forme: modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata anche da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente pari a € 7.000,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ o xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del contante soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31); 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma elettronica dall’operatore economico in una delle seguenti forme: − documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m. e i. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, con bonificocomma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in assegni circolaridata non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, con versamento presso la Tesoreria regionaledata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, Unicredit SpAaltresì, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 28carenza delle clausole obbligatorie, 09123 CAGLIARI, indicando etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Gara Europea Per La Fornitura Di Un Sistema Informativo Integrato E Servizi Ict Connessi

GARANZIA PROVVISORIA. La In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTOpena di esclusione, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. Inoltre, ai sensi dell’artIn caso di consorzi di cui all’art. 9345, comma 82, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993lettere b) e c), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrattodeve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. In caso di raggruppamenti temporanei, dopo l’aggiudicazioneaggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altronon ancora costituiti, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contrattogaranzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazioneIn caso di partecipazione in RTI orizzontale, al o consorzio ordinario di fuori dei casi concorrenti di cui all’art. 89 45, comma 1 2, del CodiceCodice o aggregazioni di imprese di rete, non comporterà l’escussione il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoriasolo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’artIn caso di consorzi ex art. 8945, comma 1 2, lettere b) e c) del Codiced.lgs. 50/2016, anche le è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANdall’impresa capogruppo/consorzio.

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Samples: Concession Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari a € 4.400,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 2) dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleil conto corrente XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARIintestato a INAIL, indicando quale causale “procedura per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di interpretariato e traduzione testi per l’attività istituzionale dell’Inail – cauzione provvisoria”; dovrà essere presentata sulla piattaforma Mepa una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBANIBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16; 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Traduzione E Interpretariato

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 1. una Garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002 % da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel valore a base di gara (€ 27.000,00), a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, calcolato sulla base delle qualifiche della totalità dei ricavi presunti e precisamente di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto pari ad € 540,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentodell’avvalimento e la mancanza dei requisiti prescritti, che compromettono la serietà e l’affidabilità dell’offerta e pregiudicano il corretto svolgimento della procedura di gara e ogni mancato adempimento di obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltantestazione appaltante Comune di Caino con sede in Xxx Xxxxx xxxxxxx 0 00000 Xxxxx (XX); il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contantiContanti, con bonificoBonifico, in assegni circolariAssegni Circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaledell’Ente: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, Unicredit SpAIban IT 23 A 03599 01800 000000133024 - intestato a Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx XxxxxxXxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 0. (BS), 28avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. c) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 3 del Codice. In ogni caso, indicando la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e dev’essere intestata a tesoreria comunale Comune di Caino via Villa Mattina 9 (BS) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xx p In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantiti; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. Ai sensi dell’art. 93 c. 8 bis D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo (approvato D.M. 19/01/2018, N. 31) di cui all’articolo 103, comma 9 “ Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice IBANsono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze”; 4. avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 5. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 6. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori n giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. • in formato elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente; • mediante documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • mediante copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Concessione Di Beni E Gestione Del Centro Sportivo Comunale

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaSecondo quanto previsto dall’art. 1, che deve accompagnare l’offertacomma 4 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, così come disciplinata dall’articolo n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la sottoscrizione delle garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice. Per partecipare alla presente procedura è indispensabile essere iscritti ed abilitati al X.X.Xx. La sottoscrizione dell’offerta dovrà avvenire mediante la piattaforma X.X.Xx. da parte dell‘Operatore Economico entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno xxxxxxxxx. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, deve essere versata solo purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Xxxxxx. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Accordo quadroalla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. La cauzione provvisoriapresentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in conformità al comma 1 dell’articolo 93caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidovuta, a ciascun operatore economico,(619.200,00 mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Tale scelta è stata L’aggiudicazione verrà effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche del criterio del minor prezzo, relativamente alla base d’asta di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre€ 21.196,72 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 9395, comma 8, 4 del D.lgs. n. 50/2016. l’impresa invitata dovrà presentare la propria offerta utilizzando l’allegato “Elenco Prodotti e Xxxxxx”, con l’elencazione delle tipologie di carta per fotocopie richiesti, indicando i relativi prezzi unitari per singolo prodotto. Il prezzo offerto sarà comprensivo di trasporto, imballaggio, scarico ed ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura in questione e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A., che sarà addebitata in fattura a norma di Legge. Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera invito. L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e composta dai seguenti documenti: • Busta A - Documentazione Amministrativa • Busta B - Offerta Economica e Elenco Prodotti e Xxxxxx Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. Per gli Operatori Economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per gli Operatori Economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso l’eventuale DGUE, la Domanda di partecipazione e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 9332, comma 6 4, del CodiceCodice per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copreStazione Appaltante potrà richiedere agli Operatori partecipanti, ai sensi dell’art. 8932, comma 1 4, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. prestata in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione sede di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANgara fino alla medesima data.

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Samples: Procurement Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoriaprovvisoria (una per ogni Lotto cui si intende partecipare), che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel valore Lotto al quale si intende partecipare e, più precisamente, pari a ciascun operatore economico,(619.200,00 € 3.900,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 il Lotto 1, € 1.840,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto cheil Lotto 2 ed € 1.160,00 per il Lotto 3, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti€ 470,00 per il Lotto n. 4, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresemicro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiimprese. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad a ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, all’affidatario la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleil conto corrente XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpAintestato ad INAIL Direzione Regionale Toscana, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARIpresso Banca Intesa San Paolo, indicando quale causale “Procedura aperta gestione dei distributori automatici presso la Direzione regionale e le sedi territoriali dell’Inail della Toscana”, indicando i lotti prescelti; c. come fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese; 6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotti in forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e sottoscritte, con firma digitale, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; In caso di bonifico dovrà essere presentata (allegata alla documentazione di gara) una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nelle dichiarazioni integrative (Allegato 1/B) e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti e/o della documentazione che giustifica il diritto alla riduzione della garanzia suddetta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate (carenza delle clausole obbligatorie etc…). Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Concessione Dei Servizi Di Erogazione Di Alimenti E Bevande

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaCiascun partecipante alla gara dovrà presentare l’attestazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio di € 31.620,00 (trentunomilaseicentoventi/00), che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriapari all’1% della base d’asta, in conformità al applicazione dell’art. 75, comma 1 dell’articolo 937, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a ciascun operatore economico,(619.200,00 fronte dell’obbligo per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 concorrenti di possedere la certificazione del medesimo articolo 93sistema di qualità, di cui al presente disciplinare. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. La stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: “la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione dell’Istituto a conclusione della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTOprocedura in corso e comunque dopo che, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta concorrente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri precontrattuali. InoltreIl pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto ed entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta concorrente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai sensi dell’artrapporti precontrattuali tra l’Istituto e la ditta concorrente”. 93devono prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale” (ex art. 1944 codice civile), la “rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 82, del D.lgscodice civile”. La fideiussione deve essere rilasciata da Istituti debitamente autorizzati con DM del 16.11.1993 pubblicato sulla GU n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre275 del 23.11.1993. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio. Detta fideiussione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della domanda di partecipazione. In caso di RTI la cauzione dovrà essere presentata da tutte le ditte riunite, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgstramite unica polizza cointestata. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrattosarà svincolata su richiesta, e restituita ai partecipanti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione l’aggiudicazione definitiva della documentazione richiesta e necessaria per gara ed all’aggiudicatario dopo la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 pari all’1% del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla prezzo base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 8, 1 del D.lgsCodice e precisamente di importo pari nello specifico ad €. n. 50/2016, il concorrente dovrà, 15.493,20. La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI EN ISO 9001:2015”. Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, produrrecomma 7, eventualmente del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016. In tal caso, l’operatore economico, anche all’interno della garanzia provvisoriafacente parte di una associazione (ATI/RTI), l’impegno dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ministero dell’Interno in “Conto entrate Eventuali e Diverse del Ministero dell’Interno” – IBAN n. XX00X 000000 0000 000 0 00 0000 00 CODICE 350 ROMA, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_x on_abilitati.pdf; - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31; 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBAN.civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

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Samples: Gara a Procedura Aperta

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, in considerazione della tipologia e specificità della procedura di gara, vista la delicatezza dei servizi oggetto dei due lotti e considerato l’importo complessivo dell’Accordo Quadro, è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria redatta ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del citato art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dimezzata ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 e pertanto di importo pari: - ad Euro 19.608,00 per l'operatore economico che partecipa al solo LOTTO 1; - ad Euro 3.716,76 per l'operatore economico che partecipa al solo LOTTO 2; - ad Euro 23.324,76 per l'operatore economico che partecipa ad entrambi I lotti; E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con versamento presso decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31/2018. 4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedendo la Tesoreria regionalepossibilità, Unicredit SpAin caso di aggiudicazione, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdi estenderne la durata per almeno ulteriori 120 giorni nell’ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora stato stipulato il contratto d’appalto; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 28volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, 09123 CAGLIARIove rilasciata dal medesimo garante La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, indicando comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il codice IBANconcorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il ga- rante.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offertasotto forma di cauzione o di fideiussione, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo pari al 2% dell’importo complessivo della concessione, per un importo pari a €. 41.142,82 (quarantunocentoquarantadue,82). Il documento comprovante la partecipazione all’Accordo quadrocostituzione della garanzia provvisoria disposta secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione provvisoriagaranzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in conformità al comma 1 dell’articolo 93la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilisecondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore semplice richiesta scritta della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitistazione appaltante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli articoli 84 altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e 91 nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgsCodice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 6 settembre 2011L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altroda organismi legalmente accreditati, la mancata prova certificazione del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione sistema di qualità conforme alle norme europee della documentazione richiesta e necessaria per la stipula serie EN ISO 9000. Essa potrà essere ulteriormente ridotta, nel caso in cui l'Operatore economico si trovi nelle condizioni i cui all'art. 93 c. 7 del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazioneCodice. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, al o consorzio ordinario di fuori dei casi concorrenti di cui all’art. 89 45, comma 1 2, del CodiceD.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di aggregazioni di imprese di rete, non comporterà l’escussione il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoriasolo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. La garanzia provvisoria copre, ai sensi b) e c) dell’art. 8945, comma 1 2, del CodiceD.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. nel caso in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo imprese di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANrete.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 provvisoria e l’impegno del Codice, deve essere versata solo fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la partecipazione all’Accordo quadrol’esecuzione del contratto di cui all’art. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 103 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di Codice non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltresono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 810 del Codice per le attività di progettazione preliminare, del D.lgsdefinitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. n. 50/2016, il concorrente dovràLa garanzia provvisoria è dovuta, a pena d’esclusionedi esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il valore della garanzia provvisoriaprovvisoria il cui beneficiario è il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” come definita dall’art. 93 del Codice, è pari al 2% dell’importo delle attività di cui all’articolo 106 sopra – Tab. 1, Art. 3 (€ 68.302,72) - pari ad € 1.366,05, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 49all’art. 93, comma l 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, sono altresì tenuti a verificare che il soggetto garante non sia un soggetto segnalato nella “Alert list” di cui al sito xxx.xxxxxxxx.xx. Nella “Alert list” sono presenti soggetti garanti segnalati per gravi errori o negligenze in precedenti rapporti contrattuali con gli enti associati. È rimessa alla valutazione della Commissione di gara verificare lo stato del soggetto garante riservandosi all’uopo la facoltà di chiederne la sostituzione con altro soggetto idoneo. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto legislativo 21 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 231123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in contanticaso di aggiudicazione dell’appalto, con bonificoa richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in assegni circolarifavore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con versamento presso organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la Tesoreria regionalepredetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, Unicredit SpAn. 445; - documento informatico, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxai sensi dell’art. 1, 28lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, 09123 CAGLIARIcommi 1 e 2, indicando del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo a base asta di ogni singolo lotto, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine come di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazioneseguito indicato: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 1 DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69€ 57.780,00 Lotto 2 09123 € 4.800,00 Lotto 3 CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art€ 16.042,00 Lotto 4 – € 26.496,00 Lotto 5 – € 19.411,20 Lotto 6 – € 5.312,00 Lotto 7 – € 14.800,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. Il Concorrente potrà: ⮚ presentare autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascuno dei lotti cui intenda partecipare; ⮚ presentare un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi definiti per ciascun lotto. In questo caso, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva dovrà necessariamente riportare l’indicazione dei lotti per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitii quali si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del CodiceCodice (cfr. punto 8 Avvalimento), non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 180 giorni dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Distintamente per ogni lotto, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Lenti Intraoculari

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriapari a al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 11.525,50 (euro undicimilacinquecentoventicinque/50), in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicecodice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: XX00X0000000000000000000000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) essere intestata, indicando a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 contenente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 e 104 co. 9 del Codice; 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante e riportare l’autentica della sottoscrizione; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema secondo una delle due modalità seguenti:  sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; ovvero, in alternativa:  sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Software

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità pari a al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artad € 14.474,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo all’art. 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaletesoreria dell’ASP Ambito 0 XXXX XX00X0000000000000000000000; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, Unicredit SpAcomma 3 del Codice. In ogni caso, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 28comma 9 del Codice. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, indicando il codice IBANoppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Se la garanzia è prestata in forma cartacea, l’originale dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante.

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Samples: Decisione a Contrarre Per Affidamento in Appalto

GARANZIA PROVVISORIA. Il paragrafo 10, “Xxxxxxxx e garanzie richieste”, riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria. Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 93 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia provvisoriacon termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l’art. 32, che comma 4, del Codice, tale durata deve accompagnare l’offertaintendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, così come disciplinata dall’articolo in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. È fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 93 del Codice, deve la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Gli intermediari abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie devono essere versata solo per individuati tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con i Comunicati del Presidente dell’Autorità del 1° luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, sentite la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriaBanca d’Italia e l’IVASS, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% sono state fornite specifiche indicazioni sulle verifiche da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilieffettuare, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 cura delle stazioni appaltanti e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC degli operatori economici interessati al rilascio di garanzie, al fine di accertare l’esistenza dell’autorizzazione in capo ai garanti. Al fine di arginare il fenomeno del rilascio di polizze fideiussorie da parte di soggetti non gravare eccessivamente autorizzati, nello schema di disciplinare sono stati indicati i siti internet degli Organismi di Vigilanza citati, da consultare al fine di accedere agli elenchi dei soggetti autorizzati e alle segnalazioni dei soggetti operanti abusivamente, invitando le stazioni appaltanti e gli Operatori operatori economici partecipanti a provvedere alle necessarie verifiche. Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la cauzione con autentica della sottoscrizione. Nell’evidenziare la necessità di porre attenzione all’idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, si segnala che l’esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l’affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati in considerazione del fatto chesede di eventuale escussione della cauzione. Tale facoltà, sulla base delle qualifiche la cui compatibilità con il vigente quadro normativo è confermata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, risponde, infatti, all’esigenza di accesso richieste acquisire la piena prova della provenienza della garanzia (Cons. Stato., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e sui limiti di aggiudicazione previstisez. III, 19 aprile 2011, n. 2387). Al riguardo, è opportuno considerare che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie impresedisconoscimento della sottoscrizione. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto solo l’autenticazione di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, quest’ultima garantisce appieno l’amministrazione perché determina la piena prova ai sensi dell’artdegli artt. 932702 e 2703 c.c. in ordine alla provenienza della sottoscrizione, comma 8impedendone il successivo disconoscimento (cfr. Xxxx, Pareri di precontenzioso 19 giugno 2013, n. 102 e 8 ottobre 2009, n. 104). Tra le prescrizioni facoltative relative alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione è stata inclusa anche l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante. Anche tale prescrizione, al pari della richiesta dell’autenticazione della firma del D.lgsfideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia. In passato l’Autorità, supportata dalla giurisprudenza, ha avuto modo di esprimersi nel senso della legittimità di una clausola espulsiva di tale tenore (Anac, Parere di precontenzioso dell’8 maggio 2008, n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno 141). Per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, l’impegno il modello riporta il rinvio all’art. 93 co. 7 del Codice. Si rammenta, infine, che, il Consiglio di un fideiussore Stato, fornendo una lettura evolutiva della precedente disposizione contenuta all’art. 75 del Codice (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgsomologa all’art. n. 385/199393 dell’attuale Codice), anche diverso da quello alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, aveva ritenuto “legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che ha emesso la garanzia provvisoriapreveda l’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroma solo concorrenti, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione in caso di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova riscontrata assenza del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi carattere generale di cui all’art. 89 comma 1 38 del CodiceCodice dei contratti pubblici” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014 n. 34). L’escussione della cauzione provvisoria ha come finalità quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta. Al riguardo, nella Determinazione 8 gennaio 2015, n. 1, l’Autorità aveva chiarito che “in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All’incameramento, in ogni caso, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANsoccorso istruttorio”.

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Samples: Bando Tipo Per Contratti Pubblici Di Servizi E Forniture

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai Ai sensi dell’art. 9393 D.Lgs 50/2016 è richiesta, in sede di gara una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 180 ulteriori giorni, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, in accordo con quanto previsto all’art. 93 comma 88 D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ex art. 103 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovràin relazione ai lavori oggetto dell’Appalto. Ai sensi di quanto previsto all’art. 93 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, la citata garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno semplice richiesta scritta della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgsStazione Appaltante. Si rimanda a quanto previsto all’art. 93 D.Lgs. n. 385/1993)50/2016 per quanto riguarda il calcolo di eventuali riduzioni dell’importo e per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente articolo. Si precisa che, anche diverso da quello che ha emesso in caso di cumulo delle riduzioni, la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiriduzione successiva dovrà essere calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, 89 comma 1 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituitafideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. In caso di partecipazione in forma associata, a scelta la riduzione del concorrente50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, si ottiene: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione caso di tesoreria provinciale partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o presso GEIE, o tutte le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del depositopredetta certificazione; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 49all’art. 45, comma l 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, da parte del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANconsorzio e/o delle consorziate.

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Samples: Disciplinary Regulations for Public Procurement

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice è prevista la presentazione di una garanzia provvisoriafideiussoria, che deve accompagnare l’offertadi importo pari ad Euro 22.195,562, così come disciplinata dall’articolo corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, e del Codicesuo eventuale rinnovo, deve essere versata solo è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la partecipazione all’Accordo quadrocertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La cauzione provvisoriariduzione del 50%, in conformità non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 1 dell’articolo 937, dovrà essere pari al 1,00% trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micromicroimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto Per fruire delle riduzioni di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice, il concorrente dovràsegnala e documenta, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno contestualmente alla presentazione della garanzia cauzione provvisoria, l’impegno il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresea micro, piccole piccoli e medie imprese medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:. a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, da effettuare in assegni circolarifavore di I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l’ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri; II. codice IPA 1XB6M9, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.su un numero massimo di 6 caratteri;

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Samples: Contract for Environmental Remediation Works

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriapari a 2% dell’importo complessivo di ogni singolo lotto (gara), in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. Nel caso di partecipazione a più lotti, del D.lgs. n. 50/2016la ditta concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, il concorrente dovràpurché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa e i relativi importi. 2) una dichiarazione di impegno, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. E’ possibile presentare un unico documento, purchè risulti l’indicazione dettagliata dei lotti cui si sta partecipando ed il relativo importo della cauzione provvisoria costituita. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente accesso UNICREDIT - iban IT 45 G 02008 41342 000105650999; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Nel caso di partecipazione a più lotti, l’impresa concorrente può presentare un’unica cauzione cumulativa, purchè nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi. Per i lotti di importo inferiore ad euro 40.000,00, la cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell’art. 93, co. 1, del Codice. A questo proposito, si precisa che l’operatore economico deve, comunque, presentare la “dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia provvisoria definitiva” di cui sopra.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 49all’art. 93, comma l 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto legislativo 21 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 231123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in contanticaso di aggiudicazione dell’appalto, con bonificoa richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in assegni circolarifavore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con versamento presso organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la Tesoreria regionalepredetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, Unicredit SpAoppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxco. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, 28comma 6 del Codice, 09123 CAGLIARIla garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, indicando il codice IBANmentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Procurement Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offertaper ciascun lotto cui si intende partecipare, così a favore della Provincia di Brescia, come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari a: 1 8564204CB4 € 986.090,00 € 19.721,80 2 85642377F1 € 626.713,00 € 12.534,26 3 8564252453 € 441.949,00 € 8.838,98 4 8564280B6C € 362.875,00 € 7.257,50 2. una dichiarazione di impegno, da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria provvisoria: • è calcolata sull’importo a base di gara (importo negoziabile + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); • è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteProvincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31; 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBANcivile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender Procedure

GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia provvisoriadell’esatta osservanza degli obblighi assunti, che deve accompagnare l’offertal’Affidatario, così come disciplinata dall’articolo prima della sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, sarà obbligato a costituire una garanzia provvisoria secondo quanto stabilito dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadroD. Lgs.vo 50/2016. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine In caso di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso fideiussione la garanzia provvisoria, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria per la stipula costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, fideiussore al di fuori dei casi beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 89 comma 1 1944 del Codicec.c.; che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 cc. Il deposito cauzionale (o garanzia fidejussoria) garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’affidatario aggiudicatario, non comporterà l’escussione anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali pertanto l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta inoltrata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 resterà vincolata fino al completamento del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, servizio e fino a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANquando non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Autonomia E Integrazione Degli Alunni Disabili

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo del prezzo base d’asta dei contratti aggiudicabililotti a cui si partecipa, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, in caso di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui si intende partecipare ed un’unica dichiarazione di impegno al rilascio della definitiva; in tale ultimo caso, la garanzia provvisoria, nonché l’impegno al rilascio della definitiva, dovranno indicare espressamente i singoli lotti per i quali sono prestati, nonché la specifica degli importi di dettaglio delle singole cauzioni di ciascun lotto, come sopra indicati. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita. x. xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, a scelta comma l del concorrente:decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente BPER Banca S.p.A. Filiale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi, 144 IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 CIN O ABI 05387 CAB 16301 C/C 43086561 SWIFT XXXXXX00 a. b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del contante decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 4993, comma l 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in contanticaso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con bonificod.m. n. 31 del 19 gennaio 2018(GU n. 83 del 10 aprile 2018)contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in assegni circolarisostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con versamento presso risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la Tesoreria regionalepredetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, Unicredit SpAsolo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxo in alternativase il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, 28comma 7, 09123 CAGLIARIdel Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, indicando il codice IBANper i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art71.305,40 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 2800; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 3 del Codice. In ogni caso, indicando la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo posto a base di corrispondenza di ogni lotto, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte fatte salve le riduzioni previste dal comma 7 7, per i casi di possesso delle certificazioni del medesimo articolo 93sistema di qualità in esso previste, da segnalare e documentare in sede di offerta. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine Si precisa che trattandosi di una partecipazione per prodotto e non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto cheessendo predefinito il prezzo base di gara per ogni singolo prodotto, sulla si procederà nel modo che segue per definire l’importo a base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, gara per il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno calcolo della garanzia provvisoria: 2) una dichiarazione di impegno (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare), l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contrattoContratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 89, comma 1 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato a “ASL Benevento, Xxx Xxxxxxxx, 0, Xxxxxxxxx – Partita IVA 01009680628, acceso presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx XxxxxxAgenzia di Xxxxxxxxx, 28XXX 00000, 09123 CAGLIARICAB 15004, indicando IBAN XX00X000000 0000000000000000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare), questa dovrà:  contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;  essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  prevedere espressamente:  contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;  essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione della Convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 103, del Codice.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ausili Tecnici

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, 2 per cento dell’importo a ciascun operatore economico,(619.200,00 base d’asta e quindi per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazioneun importo di: IMPORTO CAUZIONE Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 1 € 15.188,48 Lotto 2 € 15.188,48 Lotto 3 € 15.188,48 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoriasottoscrizione dell’accordo. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La garanzia provvisoria è costituitafideiussoria dovrà: 1) essere intestata, a scelta pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come di seguito precisato. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: G = Gb × (1 − R1) × (1 − R2) × (1 −R3) × (1-R4) dove: • G = Garanzia • Gb = Garanzia base • R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; • R2= riduzione - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 novembre 2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 percento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. • R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS14067. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in titoli caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o presso GEIE, o tutte le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del depositopredetta certificazione; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 49all’art. 45, comma l 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 23182/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in contanticonformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Il documento dovrà essere in formato PDF/A e sottoscritto con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANfirma digitale.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta relativa a ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere di importo pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ad € 12.180,00 ai sensi dell’art. 93, comma 8, 93 del D.lgsCodice. n. 50/2016, il concorrente dovràL’offerta è altresì corredata, a pena d’esclusionedi esclusione, produrreda una dichiarazione di impegno, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso CreditFriuli – Credito Cooperativo Friuli Società Cooperative – Ag. Di Via Latisana, n. 80 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Del Verde Pubblico

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere provvisoria è pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla contratto base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita per il totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO D) Tabella Lotti DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoriaCauzioni –CIG -. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 del Codiceart. 93 D.Lgs. 50/2016), anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoda imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. La garanzia provvisoria è costituita93 D.Lgs. 50/2016), a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve oppure può essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolaricircolari o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale. Ai sensi dell'art.93 c.7 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 🟃 del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; 🟃 del 50 per cento, non cumulabile con versamento presso quella di cui al primo periodo, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 🟃 del 30 per cento, anche cumulabile con la Tesoreria regionaleriduzione di cui al primo periodo, Unicredit SpAper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 28del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, 09123 CAGLIARIcumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, indicando per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 🟃 del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il codice IBAN.50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 🟃 del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia è altresì ridotta: 🗏📬 del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di validità. In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria. In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata: • in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; • in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo; • in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; La garanzia dovrà:

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, 2 per cento dell’importo a ciascun operatore economico,(619.200,00 base d’asta e quindi per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine un importo di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione€ 15.060,00: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La garanzia provvisoria è costituitafideiussoria dovrà: 1) essere intestata, a scelta pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come di seguito precisato. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: G = Gb × (1 − R1) × (1 − R2) × (1 −R3) × (1-R4) dove: • G = Garanzia • Gb = Garanzia base • R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; • R2= riduzione - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 novembre 2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 percento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. • R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS14067. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in titoli caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o presso GEIE, o tutte le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del depositopredetta certificazione; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 49all’art. 45, comma l 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 23182/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in contanticonformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Il documento dovrà essere in formato PDF e sottoscritto con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANfirma digitale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 definita dall’art.93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002 % da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili(due per cento) del prezzo base dell’appalto di ciascun lotto, a ciascun operatore economico,(619.200,00 e precisamente di importo pari a: ▪ € 7.770,24 (euro settemilasettecentosettanta/24) per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 il Lotto 1; ▪ € 1.426,50 (euro millequattrocentoventisei/50) per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 2; Ai sensi dell’art. 93dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. n.159; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicecodice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89dell’art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: XX00X0000000000000000000000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) essere intestata, indicando a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 contenente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 e 104 co. 9 del Codice; 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante e riportare l’autentica della sottoscrizione; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema secondo una delle due modalità seguenti: • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; ovvero, in alternativa: • sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo a base d’asta al netto delle eventuali opzioni, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto pari ad € 13.740,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, microimprese piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, 6/9/2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda: Banco Popolare, Filiale di Crema – Via XX Settembre n. 18 – IBAN: XX00-X-00000-00000-000000000000 – intestato a Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con causale “Gara per servizio di trasporto interno di pazienti ricoverati”; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell’ASST di Crema per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (se presentata in formato cartaceo); - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere ) pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 dell’importo complessivo previsto per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte singolo Accordo quadro (per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, interesse) ai sensi dell’art. 9393 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il singolo lotto di riferimento; 2) una dichiarazione di impegno, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e è necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:. a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteAppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. ; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleBANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, Unicredit SpAcon sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara europea a procedura telematica aperta, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxsuddivisa in lotti, 28ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, 09123 CAGLIARIdell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, indicando e dell’art. 2, comma 3 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per la fornitura di Semirimorchi, comprensiva di trasporto e consegna, sul territorio – LOTTO _ CIG ”. b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete; b. consorzio stabile e/o consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Semirimorchi

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione esclusione, da: 1) una garanzia provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923pari al 2% del prezzo base dell’accordo quadro come di seguito riportato in tabella. Inoltre, ai sensi dell’artSi applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 87 del Codice. 1 € 1.880.000,00 € 37.600,00 € 18.800,00 2 € 1.276.620,00 € 25.532,40 € 12.766,20 3 € 929.800,00 € 18.596,00 € 9.298,00 4 € 1.484.200,00 € 29.684,00 € 14.842,00 5 € 1.536.400,00 € 30.728,00 € 15.364,00 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadrofideiussoria definitiva, ove qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione dichiara- zione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione In caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione impegni al rilascio della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di definitiva quanti sono i lotti cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentosi intende partecipare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legisla- tivo 21 novembre 2007 n. 231, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con causale “Garanzia provvisoria procedura aperta CIG (indi- care il cig del lotto per cui si concorre) beneficiario Comune di Firenze Palazzo Vecchio - IBAN: XX00X0000000000000000000000 ” oppure tramite il sistema di pagamento PagoPA; b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provin- ciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revi- sione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità della garanzia richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sot- toscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’auto- rizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di accordo quadro e del soggetto garan- tito (stazione appaltante); 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tem- poraneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Econo- mico del 18 gennaio 2018, n. 31; 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile; b. fermo restando la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il limite all’utilizzo potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appal- tante; 8) essere corredata dall’impegno del contante garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma START in una delle seguenti forme: In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’opera- tore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa de- correnza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice il concorrente dichiara nel modulo AD il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che parteci- pano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con bonificorisorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in assegni circolarifase di offerta che intende assegnare parte delle presta- zioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, con versamento presso solo se sia il Consorzio sia la Tesoreria regionaleconsorziata desi- gnata posseggono la predetta certificazione, Unicredit SpAo in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’eroga- zione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxcomma 7, 28del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, 09123 CAGLIARIper i consorzi di cui all’art. 45, indicando comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidella somma massima di € 305.000,00 e precisamente di importo pari ad € 6.100,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpreseai micro, piccole piccoli e medie imprese medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto corrente bancario n. 18180/90 ABI 06175 CAB 00000 XXXX: 19 O 0617531950000001918090, presso CARIGE, Xxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxxx (XX). c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme, Unicredit SpAai sensi dell’art. 103, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxcomma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , 28n. 31. Gli operatori economici, 09123 CAGLIARIprima di procedere alla sottoscrizione, indicando sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete; b. consorzio stabile e/o consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell’art. 93, comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia provvisoriafideiussoria, che deve accompagnare l’offertadi importo pari a: LOTTO IMPORTO DEL LOTTO IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 € 1.033.864,10 € 20.677,28 Lotto 2 € 1.134.265,46 € 22.685,31 Lotto 3 € 686.035,27 € 13.720,70 Lotto 4 € 302.560,95 € 6.051,22 Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, così come disciplinata dall’articolo 93 e del Codicesuo eventuale rinnovo, deve essere versata solo è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la partecipazione all’Accordo quadrocertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La cauzione provvisoriariduzione del 50%, in conformità non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 1 dell’articolo 937, dovrà essere pari al 1,00% trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micromicroimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto Per fruire delle riduzioni di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice, il concorrente dovràsegnala e documenta, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno contestualmente alla presentazione della garanzia cauzione provvisoria, l’impegno il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici3 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresea micro, piccole piccoli e medie imprese medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del CodiceDGUE. a) con bonifico bancario, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrenteda effettuare in favore di: a. in titoli I. cognome e nome o ragione sociale del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione depositante (anche se coincidente con l’ordinante), su un numero massimo di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito26 caratteri; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante II. codice IPA 1MY1DW, su un numero massimo di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.6 caratteri;

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Samples: Servizio Di Verifica Della Vulnerabilità Sismica E Diagnosi Energetica

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del CodiceCodice e dall’art. 1 – comma 4 – della legge 120/2020, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo posto a base di gara, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto pari ad euro 520.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87, del D.lgs. n. 50/2016Codice. 2) una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitirisulti affidatario. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 89, comma 1 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteAppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaledel Comune di Napoli; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, Unicredit SpAcomma 3 del Codice. In ogni caso, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 28comma 9, 09123 CAGLIARIdel Codice. Gli operatori economici, indicando prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: • contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; • essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 2018, n. 31; • avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; • riportare l’autentica della sottoscrizione (non richiesta se la polizza è digitale); • essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; • essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (ad esempio: intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla prezzo base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 8, 1 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno Codice e precisamente di un fideiussore importo pari ad € 1.798,20 (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993euromillesettecentonovantotto/20), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoriasalvo quanto previsto all’art. 93, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiticomma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.159; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Sardegna in Castelsardo (IBAN: IT 65E 010158 51200 000706 01003) BIC- CODICE SWIFT ( XXXXXX00XXX) intestato a Gecas Gestioni Castelsardo srl; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) essere intestata, indicando a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta come indicata nel precedente paragrafo 9.3] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia L’offerta è corredata da: 1) una cauzione provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere di € 31.710,28 pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro (IVA esclusa), a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) Una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. all’articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf − xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: • contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19-01-2018, pubblicato sulla GURI del 10-04-2018 suppl. ord. 16/L; • avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; • essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005). L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice si ottiene: a. in titoli caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o presso GEIE, o tutte le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del depositopredetta certificazione; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 49all’art. 45, comma l 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso solo se la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANpredetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offertaa favore della Provincia di Brescia, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10del prezzo base dell’appalto (€ 492.093,68) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che€ 9.841,88, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria provvisoria: • è calcolata sull’importo a base di gara (importo negoziabile + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); • è costituita, a scelta del concorrente: a. : • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteProvincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. ; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolaricircolari (da presentare direttamente c/o gli uffici del Settore della Stazione Appaltante – Cuc di Area Vasta), con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31; 4. avere validità per 180 giorni; 5. prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBANcivile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dpi

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 pari all’1% del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla prezzo base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 8, 1 del D.lgsCodice e precisamente di importo pari nello specifico ad €. n. 50/2016, il concorrente dovrà, 5.600,00. La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI EN ISO 9001:2015”. Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, produrrecomma 7, eventualmente del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016. In tal caso, l’operatore economico, anche all’interno della garanzia provvisoriafacente parte di una associazione (ATI/RTI), l’impegno dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ministero dell’Interno in “Conto entrate Eventuali e Diverse del Ministero dell’Interno” – IBAN n. XX00X 000000 0000 000 0 00 0000 00 CODICE 350 ROMA, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/; - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_x on_abilitati.pdf; - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31; 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBAN.civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriache, in conformità ragione della natura dell’accordo quadro e delle prestazioni che possono essere oggetto dei singoli contratti applicativi, viene richiesta in misura pari all’1% dell’importo di euro 117.000,00 - stimato per le attività diverse dalla progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al comma 1 dell’articolo 93RUP - e precisamente di importo pari ad € 1.170,00, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpreseai micro, piccole piccoli e medie imprese medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso con versamento presso la Tesoreria regionaleComunale – Unicredit Banca S.p.A., Unicredit SpA40121 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx XxxxxxXxx Xxxxx, 28n. 1 (Cod. IBAN: IT 88 R 02008 02435 000020067156); c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 3 del Codice. In ogni caso, indicando la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete; b. consorzio stabile e/o consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 dell’importo dell’appalto e precisamente di importo pari ad €: • 2.000.000 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 il lotto 1; • 640.000 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte lotto 2; • 760.000 per ciascun il lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art3; salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IT 27 X 03069 05036 100000004389 intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2367, CIG , per il Lotto ”); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.); 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa; 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 14. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). E’ sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, per ciascun lotto, da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 del prezzo base dell’appalto e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazioneimporto pari a: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.presso:

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Samples: Determinazione a Contrarre

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 210.000,00, costituita con le modalità indicate nell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,  l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi…, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura; La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve altresì essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltrecorredata, ai sensi dell’art. 93, 93 comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno dall’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993)fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva fidejussoria per l’esecuzione dell’Accordo quadrodel contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatariodi cui all’articolo 103 del D. Lgs. Tale dichiarazione di impegno 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è richiesta si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93da microimprese, comma 6 del Codicepiccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa resa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011DPR 445/2000, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del o documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 93 comma 1 7 del CodiceD. Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione. Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, non comporterà l’escussione la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni. A RT. 7 GARANZIA DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria, prima della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria coprestipula del contratto, ai sensi dell’art. 89103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1 2, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La Codice civile;  nonché l’operatività della garanzia provvisoria è costituitamedesima entro quindici giorni, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.

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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00a 2% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 del prezzo base dell’appalto e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazioneimporto pari a: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgsCodice. n. 50/2016, Qualora il concorrente intenda partecipare ad ambedue i lotti, potrà presentare un’unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena d’esclusionedi esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno contenere l’oggetto dei due lotti per i quali partecipa. In tal caso l’importo della garanzia provvisoriaprovvisoria dovrà riferirsi al lotto con il maggior importo. 2) una dichiarazione di impegno, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando mediante bonifico SEPA presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il limite all’utilizzo predetto codice iban e il codice ente n. 5; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del contante Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) riportare la sottoscrizione del garante autenticata da un Notaio, il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 se prodotto in conformità alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo di cui all’art. 71 del medesimo decreto. In caso di bonifico dovrà essere inserita nella Piattaforma telematica “TuttoGare” una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, con bonificocomma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in assegni circolaridata non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, con versamento presso la Tesoreria regionaledata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, Unicredit SpAaltresì, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 28carenza delle clausole obbligatorie, 09123 CAGLIARI, indicando etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Disciplinary Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell’art. 93, comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia provvisoriafideiussoria, che deve accompagnare l’offertadi importo pari a: LOTTO Importo del lotto al netto dell’importo del PFTE IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 “Lazio” € 985.807,13 € 19.716,14 Lotto 2 “Toscana” € 82.313,42 € 1.646,27 Ai sensi dell’art. 93 comma 7 l’importo della garanzia, così come disciplinata dall’articolo 93 e del Codicesuo eventuale rinnovo, deve essere versata solo è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la partecipazione all’Accordo quadrocertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La cauzione provvisoriariduzione del 50%, in conformità non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 1 dell’articolo 937, dovrà essere pari al 1,00% trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micromicroimprese, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto Per fruire delle riduzioni di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice, il concorrente dovràsegnala e documenta, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno contestualmente alla presentazione della garanzia cauzione provvisoria, l’impegno il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici7 dovrà essere attestato nell’ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresea micro, piccole piccoli e medie imprese medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): - Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a scelta del concorrente2 Milioni di EUR. - Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo - Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR. a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di : a. in titoli I. cognome e nome o ragione sociale del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione depositante (anche se coincidente con l’ordinante), su un numero massimo di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito26 caratteri; b. fermo restando II. codice IPA: 1MY1DW per il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando lotto 1 e K0MJBW per il codice IBAN.lotto 2;

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Samples: Servizio Di Verifica Della Vulnerabilità Sismica E Progettazione Di Fattibilità Tecnico Economica

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriapari all’1% del valore a base di gara riferito ad ogni singolo lotto, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87, del D.lgs. n. 50/2016Codice, il come di seguito riportato: Lotto Cauzione 1% valore base d’asta singolo lotto 1 € 106.566,30 2 € 1.937,10 3 € 40.404,00 4 € 759,00 5 € 148,50 6 € 11.218,50 7 € 617,10 8 € 4.753,80 9 € 4.253,40 10 € 20.949,40 11 € 3.208,50 12 € 1.500,00 Nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente dovràpuò prestare un’unica cauzione cumulativa, a pena d’esclusionepurché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi. 2) una dichiarazione di impegno, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrattodell’Accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contrattodell’Accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara dal lotto prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 89, comma 1 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateil tesoriere dell’Agenzia, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltantedell’Agenzia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell’Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del bando di gara; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdel Codice. Gli operatori economici, 28prima di procedere alla sottoscrizione, 09123 CAGLIARIsono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, indicando questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell’Agenzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offertaa favore della Provincia di Brescia, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 69.200,00, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria provvisoria: • è calcolata sull’importo a base di gara (importo negoziabile + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); • è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteProvincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolaricircolari (da presentare direttamente c/o gli uffici del Settore della Stazione Appaltante – Cuc di Area Vasta), con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31; 4. avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBANcivile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. A garanzia della buona riuscita dell’istanza “conto termico” e che l’importo complessivo delle opere eseguite comprenda anche il valore dell’edificio in permuta, prima della demolizione, l’appaltatore dovrà prestare idonea fidejussione a garanzia.

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Samples: Bando Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, e pertanto dovrà ammontare ad € 15.076,00. La garanzia deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabiliprestata, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine dell’offerente tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 83 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.lgsCodice medesimo. n. 50/2016una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituitacostituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 49all’art. 93, comma l 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007 Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 231445 dell’originale cartaceo del documento in questione in possesso del contraente, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente medesimo; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in contantipossesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità firmata digitalmente con bonificofirma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. Si precisa inoltre che: l’importo della garanzia provvisoria, come sopra riportato potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per le ditte concorrenti in assegni circolaripossesso delle certificazioni ivi previste; in tal caso, con versamento presso la Tesoreria regionaleditta concorrente deve specificare il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione; in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione. nell’ipotesi di R.T.I., Unicredit SpAConsorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. la garanzia provvisoria dovrà essere: in caso di R.T.I., Xxx Xxxxxxxx XxxxxxConsorzio Ordinario o G.E.I.E. costituito, 28sottoscritta dal legale rappresentante della Mandataria dell’R.T.I. o della Capogruppo del Consorzio Ordinario o del G.E.I.E. ed essere intestata al R.T.I., 09123 CAGLIARIal Consorzio Ordinario o al G.E.I.E.; in caso di R.T.I., indicando il codice IBANConsorzio Ordinario o G.E.I.E. costituendo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa raggruppanda, consorzianda o associanda prescelta quale mandataria/capogruppo ed essere intestata a tutte le Imprese del costituendo raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.; nell’ipotesi di Consorzio fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata al Consorzio medesimo.

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Samples: Fornitura E Noleggio Di Moduli Provvisori

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00a 2% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, del prezzo a base d’asta dell’appalto riferito a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 lotto e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti importo pari a quanto di seguito indicato in considerazione del fatto chetabella, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. In caso di lotti (*) con adesione plurima, del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria fa riferimento alla base d’asta moltiplicata per il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della numero di adesioni previste: Lotto CIG Importo garanzia provvisoria, l’impegno provvisoria € 1 5052 2** 71232 3 15164 4 66844 5 30044 6 34884 7* 14980 8 42404 9* 15230 10* 35200 11 12570 12 49844 13 15124 14 11414 15 20084 16 6500 17 15124 18 15124 In caso di partecipazione di un fideiussore (concorrente a più lotti, la garanzia provvisoria sarà limitata all’importo aggregato dei lotti per i quali è presentata offerta. La garanzia provvisoria deve essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto della garanzia come definito nello schema di tipo di garanzia fideiussoria, specificando altresì l’oggetto del contante lotto e relativo CIG; 2. contenere l’espressa menzione del beneficiario: Asur Marche in tutte le sue articolazioni territoriali di Area Vasta (Av1-Fano, Av- Fabriano, AV3-Macerta, AV4-Fermo, AV5-Fermo); 3. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 4. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n.83 del 10-04-2018, Suppl. Ordinario n.16, in vigore dal 25 aprile 2018, con particolare riferimento ai contenuti previsti nello schema tipo 1.1, denominato “Garanzia fideiussoria provvisoria” e schema tipo 1.1.1. denominato Garanzia Fideiussoria costituita da più garanti”; 5. avere validità per giorni 365 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 6. prevedere espressamente: a. la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. il foro competente determinato ai sensi dell’art.25 del codice di procedura civile in caso di controversia fra Garante e stazione appaltante; e. la rinuncia del garante ad eccepire alla stazione appaltante il mancato pagamento del premio/commissione; 7. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, laddove obbligatorio per le grandi imprese; 8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, laddove obbligatoria per le grandi imprese, devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: ▪ in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445; ▪ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ▪ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); ▪ copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, comma 3, del D.lgs. 82/2005), ottenuta con il seguente processo: In ogni caso, il possesso dei poteri di impegnare il garante da parte della persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, laddove necessaria, deve necessariamente risultare da copia della procura speciale allegata o incorporata alla cauzione oppure da una apposita dichiarazione da parte del garante o del soggetto che firma per il garante dalla quale si evinca che il firmatario procuratore sia in possesso dei necessari poteri, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di più riduzioni cumulabili, si applica il principio che le riduzioni in questione vengono applicate in successione, a partire da quella di importo più elevato, a valere esclusivamente sull’importo risultante dalla precedente riduzione, senza poter applicare un’unica riduzione data dalla somma delle percentuali. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario cesserà al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, come previsto all’art.93, comma 6, del Codice, previa costituzione della garanzia definitiva, mentre quella degli altri concorrenti non aggiudicatari, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. , ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice. Nel caso in cui per uno o più lotti sia stata sospesa la stipula dell’Accordo Quadro, in contantiquanto pendente giudizio cautelare o pronunciato provvedimento cautelare impeditivo della stipulazione, con bonificola stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere il rinnovo o la sostituzione della garanzia provvisoria alle parti che potranno risultare aggiudicatarie, all’esito del giudizio cautelare o di merito, per un ulteriore periodo determinato ed espressamente indicato, limitatamente all’ammontare di cauzione provvisoria in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANquota al lotto/ai lotti oggetto di contestazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Reagenti E Apparecchiature Diagnostiche

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, del prezzo base pari a: Lotto Descrizione CIG Importo prezzo a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10base d’asta comprensivo di opzioni (al netto di IVA di legge) e si applicheranno tutte Importo della cauzione provvisoria (2%) 1 Servizio di vigilanza degli Edifici Direzionali 7634835128 € 265.392,94 € 5.307,86 2 Servizio di vigilanza degli Edifici scolastici provinciali 7634839474 € 238.295,28 € 4.765,91 Sono fatte salve le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsecondo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteProvincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara, indicazione del lotto e relativo CIG; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. ATTENZIONE In caso di partecipazione ad entrambe i lotti, il concorrente potrà presentare un’unica cauzione di un importo pari alla sommatoria delle cauzioni previste per ognuno dei due lotti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo pari al 2% del prezzo base dell’appalto per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità parte certa (valore complessivo stimato dell’appalto al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10netto delle opzioni) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTOe precisamente per gli importi sotto indicati, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. Numero Lotto CIG Importo AQ parte certa Importo garanzia provvisorio pari al 2% base d’asta 1 82726896EC 360.000,00 7.200,00 2 8272695BDE 640.000,00 12.800,00 3 8272696CB1 120.000,00 2.400,00 Nel caso di partecipazione a più lotti, del D.lgs. n. 50/2016l’impresa concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, il concorrente dovràpurché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi. 2) una dichiarazione di impegno, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell'AUSL della Romagna INTESA SAN PAOLO IBAN XX00X0000000000000000000000 Intestato AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, 28in caso di consorzi di cui all’art. 45, 09123 CAGLIARIcomma 2 lett. b) e c) del Codice, indicando al solo consorzio; 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 31 del 19/01/2018; 4. avere validità per almeno per 18 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER: - in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005, corredato da In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordi Quadro

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da: a) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere provvisoria pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo dell’importo a base di gara, al netto dell’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 servizi di progettazione (e, precisamente, di valore pari ad € 144.000,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte il Lotto 1; € 160.000,00 per il Lotto 2; € 128.000,00 per il Lotto 3; € 96.000,00 per il Lotto 4; € 96.000,00 per il Lotto 5; € 96.000,00 per il Lotto 6). Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 87, del D.lgs. n. 50/2016Codice; b) una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadrofideiussoria definitiva, ove qualora il concorrente risultasse aggiudicatarioConcorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrenteConcorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a) a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del depositoAppaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento effettuato mediante funzionalità PagoPa resa disponibile nel sito istituzionale di ANAS S.p.A. – Area Clienti-Pagamenti; b. fermo restando il limite all’utilizzo b) [omissis] c) da fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del contante D.Lgs. n. 385/1993; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all’articolo 4993, comma l 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve: a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante); b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in contanticaso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con bonificodecreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31; d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005; c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi (b e c) la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). In caso di bonifico il Concorrente deve inserire sul Portale Acquisti di ANAS il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’Operatore Economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in assegni circolarisostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, il Concorrente dichiara nella Domanda di Partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con versamento presso risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la Tesoreria regionalepredetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, Unicredit SpAsolo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxo in alternativa se il solo Xxxxxxxxx possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, 28comma 7, 09123 CAGLIARIdel Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, indicando per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il codice IBANgarante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo pari a 1% del valore massimo stimato del singolo lotto e precisamente di importo pari ad: € 326.196,25 per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriail Lotto 1; € 1.587.885,00 per il Lotto 2; € 163.344,25 per il Lotto 3; € 211.678,75 per il Lotto 4; € 500.625,00 per il Lotto 5; € 145.244,25 per il Lotto 6; € 276.905,00 per il Lotto 7; € 81.237,50 per il Lotto 8; € 28.828,50 per il Lotto 9, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IT 38 O 03069 03240 100000005558 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2099, CIG, per il/i Lotto/i ); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdel Codice. Gli operatori economici, 28prima di procedere alla sottoscrizione, 09123 CAGLIARIsono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, indicando questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.); 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 8. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Veicoli

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai Ai sensi dell’art. 93, comma 81, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari a: LOTTO Importo del D.lgslotto al netto dell’importo del PFTE IMPORTO CAUZIONE Lotto 1 € 116.030,80 € 2.320,62 Lotto 2 € 100.144,32 € 2.002,89 Lotto 3 € 45.361,78 € 907,24 Ai sensi dell’art. n. 50/201693 comma 7 l’importo della garanzia, il concorrente dovràe del suo eventuale rinnovo, a pena d’esclusioneè ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” non cumulabile con quella di cui all’articolo 106 al primo periodo del D.lgscitato art. n. 385/1993)93 comma 7, trova applicazione anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai dei raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituitida microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’artPer fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 6 7 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici5 dovrà essere attestato nell’ambito del contrattoDGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione fermo restando che in caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altrocumulo delle riduzioni, la mancata prova riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: ▪ in caso di partecipazione dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi soggetti di cui all’art. 89 46, comma 1 1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANdalle consorziate.

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Samples: Servizio Di Ingegneria E Architettura

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo/valore dell’appalto e precisamente di importo pari ad € € 384.069,f0 [trecentottantaquattromilazerosessantanove/f0], a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiCodice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specialin.1f9; la mancata produzione garanzia è svincolata automaticamente al momento della documentazione richiesta e necessaria per la stipula sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, contanti o in assegni circolari; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - Prrg://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−gub/gayansse−fsnanssayse/ - Prrg://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−gub/soggerrs−nonlegsrrsmars/ Inreymedsays_non_abslsrars.gdf In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza−tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19f7, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 44f, con versamento presso espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 36f giorni dal termine ultimo per la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.presentazione dell’offerta;

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trasporto

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo pari all’1% (unopercento) del prezzo posto a base d’asta, così ridotto ai sensi del co. 7 del citato art. 93 per la effetto del possesso obbligatorio della certificazione del sistema di qualità - serie UNI EN ISO 9000 - prevista come requisito di partecipazione all’Accordo quadroalla gara ai sensi del punto 7.3 lett. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10b) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente: 1.A) per il lotto 1 una garanzia provvisoria di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto cheimporto pari ad € 280.000,00 (duecentottantamila/00), sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice; 1.B) per il lotto 2 una garanzia provvisoria di importo pari ad € 46.750,00 (quarantaseimilasettecentocinquanta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice. 2) Ciascuna garanzia (di lotto) prevista al precedente punto 1) dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituitimedesime. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il limite all’utilizzo soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto, del contante CIG della procedura e del soggetto garantito, in relazione a ciascun lotto di partecipazione; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, e comunque per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005; In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 4993, comma l 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in contantipossesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, con bonificocomma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in assegni circolaridata non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, con versamento presso la Tesoreria regionaledata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, Unicredit SpAaltresì, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 28carenza delle clausole obbligatorie, 09123 CAGLIARIetc.). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia provvisoria prodotta dai concorrenti non aggiudicatari verrà svincolata successivamente alla comunicazione di aggiudicazione. Per il concorrente secondo in graduatoria, indicando il codice IBANla garanzia provvisoria verrà svincolata solo dopo la presentazione della garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario. La garanzia provvisoria prodotta dal concorrente risultato aggiudicatario sarà svincolata solo dopo la stipula del contratto a seguito di produzione di deposito cauzionale definitivo.

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Samples: Supply Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% ritenuta essenziale da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, IFR ai sensi dell’art. 9383, comma 8co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzioni: a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con autentica notarile digitale attestante che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante. IFR consente la presentazione da parte degli operatori economici di cauzioni provvisorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB. La cauzione deve essere redatta in conformità all’allegato “schema di cauzione provvisoria” e prevedere espressamente, a pena d’esclusione: i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.); ii. rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del D.lgscodice civile; iii. n. 50/2016il pagamento entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IFR ogni eccezione rimossa; iv. validità corrispondente ad un periodo minimo di 210 giorni decorrente dal termine di presentazione dell’offerta; v. impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia dovrà essere rinnovata fintantoché quest’ultimo non abbia stipulato il relativo contratto. b) Versamento, secondo la normativa vigente, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di IFR. A comprova dell’avvenuto versamento, l’operatore economico dovrà presentare la quietanza rilasciata dall’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà, a pena d’esclusionedi esclusione, produrreessere presentata con riferimento al soggetto medesimo, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgstutti i suoi componenti. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contrattocontratto per fatto dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dei non aggiudicatari è da intendersi svincolata automaticamente con la lettera di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la comunicazione di avvenuta stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, salvo che non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.sia presentata secondo l’opzione

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Samples: Bando E Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) Una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad: • Lotto n. 1. CIG 8390272F79, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che€ 400,00=, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. • Lotto n. 2. CIG 8390343A12, € 3.000,00=, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016Codice. 2) Una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice presso: • Banca Nazionale del Lavoro - IBAN.: XX00X0000000000000000000000 • SWIFT/BIC: XXXXXXXX • Intestato: CNR – Incassi e pagamenti giornalieri

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dovrà essere corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoriapari a al 2% del prezzo base dell’appalto, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artad € 164.725,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87, del D.lgsCodice. n. 50/2016Oggetto dell’accordo quadro “Interventi di restauro urbano e risanamento conservativo - Accordo Quadro n°AQ0275/2019-Progetto Definitivo LT0320/2019 - Codice Opera n° 170213, il concorrente dovràCUP n° H13G18000120004” Importo dell’accordo quadro € 164.725,00 Importo cauzione o fideiussione (2%) € 3.294,50 Importo cauzione o fideiussione (50%) ridotto € 1.647,25 Importo cauzione o fideiussione (percentuale ridotta del 50%+20%) ridotto € 1.317,80 Importo cauzione o fideiussione ridotto (percentuale ridotta del 50%+ 20%+15%) € 1.120,13 2) una dichiarazione di impegno, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione documentazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. 1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. 2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze procedura negoziata CIG 8046846363”; 3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdel Codice. Gli operatori economici, 28prima di procedere alla sottoscrizione, 09123 CAGLIARIsono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/intermediari/index.html •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf •xxxx://xxx.xxxxx.xx/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, indicando questa dovrà: - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; - prevedere espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBANcivile; ▪ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; - essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (polizza firmata digitalmente dal procuratore del garante e relativa procura ovvero dichiarazione da cui si evinca la carica ricoperta); - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale. N.B.: La conformità all’originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale. Si precisa quindi che la produzione di una mera scansione della polizza firmata digitalmente dall’impresa concorrente non è sufficiente, essendo necessaria dichiarazione attestante la conformità all’originale resa e sottoscritta da un pubblico ufficiale. È tuttavia consentita la mera scansione, senza attestazione di conformità, solo nel caso in cui la polizza sia rilasciata in modalità digitale e contenga quei dati (numero e codice di controllo) che ne consentano l’individuazione e l’estrazione dall’archivio della Compagnia Assicuratrice. I suddetti documenti (documento informatico o copia informatica di documento analogico), contenenti la garanzia provvisoria dovranno essere inseriti dal concorrente nel sistema START, nell’apposito spazio all’uopo predisposto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente dovrà dichiarare nella “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa. L’operatore economico potrà in alternativa produrre in formato digitale la relativa documentazione (o l’attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), che dovrà essere inserita nella “Documentazione amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo, il possesso di certificazioni ai fini di riduzione della garanzia deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione.

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Samples: Lettera Di Invito Alla Procedura Di Affidamento Lavori Pubblici

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo di: • € 96.461,99 per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma il lotto 1 dell’articolo 93, dovrà essere • € 113.610,18 per il lotto 2 pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, (due per cento) dell’importo posto a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine base di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artgara salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, 7 del D.lgsCodice. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno In caso di partecipazione ad entrambi i lotti potrà essere presentata un’unica garanzia provvisoria (fideiussoria) con la specificazione dei lotti per cui è resa; in tal caso l’importo della garanzia provvisoriadeve essere pari alla somma dei lotti. 2) una dichiarazione di impegno, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadrodel contratto, ove di cui all’art. 103 del Codice, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionaleComunale; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, Unicredit SpAcomma 3 del Codice. In ogni caso, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxla garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 28comma 9 del Codice. Gli operatori economici, 09123 CAGLIARIprima di procedere alla sottoscrizione, indicando sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_ non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema di polizza approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla GURI n.83 del 10/04/2018, contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 8) essere corredata, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata utilizzando preferibilmente il Modello D allegato alla presente dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d’identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di mancata sanatoria si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di Assistenza Domiciliare E Specialistica

GARANZIA PROVVISORIA. La All’interno della busta A, dovrà essere presentata, ai fini della partecipazione alla gara, la documentazione, in originale, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per ciascun Lotto per il quale si partecipa per un ammontare cadauno pari ad Euro 16.800,00 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto per il Lotto 1 o per il lotto 2) ex art. 93, 1° e 7° co., D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia provvisoriadella stipula del contratto in caso di aggiudicazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi sia alla gara per il Lotto 1 che alla gara per il Lotto 2 dovrà inserire, n. 1 cauzione per il Lotto 1 e n° 1 cauzione per il Lotto 2. L’importo della garanzia è ridotto in misura percentuale in ragione dei requisiti posseduti; per fruire delle riduzioni previste, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazioni temporanee di imprese, per beneficiare delle riduzioni di cui al predetto articolo, è necessario che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadrociascuna impresa sia in possesso delle certificazioni previste. La cauzione provvisoriadi cui sopra è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla selezione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, in conformità per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al comma 1 dell’articolo 93momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere pari intestato all’impresa capogruppo o al 1,00% Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio. La costituzione del suddetto deposito cauzionale, da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilieffettuarsi per ciascun lotto, come sopra chiarito, potrà avvenire: – xxx Xxxxxxxx x° 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX) È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno condizione che tale documento informatico sia inserito all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, sue componenti ai sensi dell’art. 9347 del D.P.R.445/2000 . Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del d.l. 1 settembre 1993, comma 8n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P. o enti cui siano devolute le relative competenze) e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. • intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 d.lgs. 24.2.1998 n° 58. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del D.lgssottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. Nel caso in cui l’impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - sottoscrizione in originale del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità: a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria; oppure b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del d.p.r. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). - i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la SCHEDA TECNICA di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 50/2016123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta a pena di esclusione dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), INTEGRATA DALLE SEGUENTI CLAUSOLE: - “il concorrente dovràfideiussore si impegna, su richiesta di Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”; - “il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. del Codice Civile”. Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole: a) “il soggetto fideiussore si impegna a risarcire Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario”; b) “la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”; c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944, 2° co. del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta”; d) “il fìdeiussore si impegna, su richiesta del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”. Nella busta deve essere inserita apposita dichiarazione di impegno, a pena d’esclusionedi esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993)fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della La documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicesopra, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria coprequalora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 8933 del d.p.r. 445/2000. Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. Eventuali difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili ai sensi dell’art. 83 comma 1 9 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoD.Lgs 50/2016 s.m.i. La garanzia provvisoria è costituitaentro il termine perentorio fissato dalla Stazione Appaltante, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANPENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

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Samples: Appalto Di Servizi

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 pari all’1% del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla prezzo base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 81, del D.lgsCodice e precisamente di importo pari nello specifico ad € 996.500,00. n. 50/2016, il concorrente dovrà, La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità della “UNI ENI ISO 9OO1 – 2015”. Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, produrrecomma 7, eventualmente del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. In tal caso, l’operatore economico, anche all’interno della garanzia provvisoriafacente parte di una associazione (ATI/RTI), l’impegno dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Il predetto impegno deve essere reso, a pena di esclusione, anche nell’eventualità di una costituzione di una garanzia in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari Ai sensi dell’art. 93, comma 6 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. La stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazioneLa stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell’avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al di fuori dei link: http://www.poliziadistato.it/articolo/1556009b0dd4993f797730939 e sull’apposito spazio presente a “Sistema” su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente manlevata dall’effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all’articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Oltre i casi di cui all’art. 89 89, comma 1 1, del Codice, non l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione per l’accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, comporterà l’escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa conseguenziale, e l’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC. (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 9 settembre 2020, n. 5420). La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell’Interno. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdel Codice. Gli operatori economici, 28prima di procedere alla sottoscrizione, 09123 CAGLIARIsono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, indicando questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31; 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice IBANcivile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al Paragrafo 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI CEI ISO 9000”, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per la procedura di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto Legislativo Nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”

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Samples: Disciplinary Tender for Public Safety Lte Service

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: a) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere provvisoria pari al 1,002% da calcolare dell’ammontare dell’Accordo Quadro, corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere (cf. par. VI del presente Disciplinare Ammontare Accordo Quadro), diviso per il numero di operatori con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilicui verrà stipulato l’Accordo come individuato, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto dell’ambito prescelto, nella tabella di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cui al par. V del presente Disciplinare Oggetto dell’Appalto. L’ammontare della cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTOpertanto pari a: b) una dichiarazione di impegno, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 93, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadrofideiussoria definitiva, ove qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico, con versamento presso la Tesoreria regionaleeffettuato in favore di: nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l’ordine di seguito indicato: I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l’ordinante), Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il su un numero massimo di 26 caratteri; II. codice IBAN.IPA: XXX su un numero massimo di sei caratteri;

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00a 2% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10dell’importo contrattuale triennale ( € 113.193,36 ) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto pari ad € 2.263,87 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 1. una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria dovrà essere espressamente intestata sia alla Provincia di Brescia . Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria provvisoria: • è calcolata sull’importo a base di gara (importo negoziabile + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); • è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteProvincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolaricircolari (da presentare direttamente c/o gli uffici del Settore della Stazione Appaltante – Cuc di Area Vasta), con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/intermediari/index.html •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ •xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf •xxxx://xxx.xxxxx.xx/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 1. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 2. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31; 3. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 4. prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice IBANcivile; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 5. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). • copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Brokerage Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offertasotto forma di cauzione o di fideiussione, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codicea scelta dell'offerente, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere un importo pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, di quello posto a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 base di gara e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente Euro 3.800,00 fatto salvo il beneficio di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 87, del D.lgs. Decreto Legislativo n. 50/2016, il concorrente dovrà50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita, a pena d’esclusionescelta dell'offerente, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore in contanti (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 fermo restando il limite all’utilizzo del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi contante di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 8949, comma 1 del CodiceD.Lgs. 21.11.2007, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituitan. 231), a scelta del concorrente: a. con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della Stazione appaltante; riduzione dell’importo garantito. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il valore deve essere Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al corso beneficio della preventiva escussione del giorno debitore principale, di cui all’art. 1944 del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante codice civile, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 491957, comma l 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231codice civile, - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, - avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 240 giorni, nel caso in contanticui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, con bonificoa pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario (ad esclusione si tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle predette imprese). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente e deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Si precisa che in assegni circolaricaso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., con la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7. Le coordinate bancarie per il versamento presso in numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per il versamento in numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’Amministrazione si riserva la Tesoreria regionalepossibilità di procedere all’applicazione dell’art. 83, Unicredit SpAcomma 9, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANdel D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata a pena di esclusione, da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabilidel prezzo base di ciascun lotto e, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte precisamente, di importo pari a: Lotto 1: € 4.010 Lotto 2: € 2.692 Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artcui all’art. 93, comma 87, del D.lgs. n. 50/2016Codice. 2) una dichiarazione di impegno, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8, del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’artIn caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione Nel caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al partecipazione di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione un Operatore Economico a più lotti l’importo della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoè commisurato al valore dei lotti aggiudicabili contemporaneamente. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A Filiale di Xxxxxx - Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 angolo Via Saragozza – Modena IBAN: IT 97 V 03440 12900 000000310000; b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell’CM, a titolo di pegno, a favore della CM il valore deve essere al corso del giorno del deposito; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve: a. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (CM); b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 3; d. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la Tesoreria regionalepresentazione dell’offerta; e. prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, Unicredit SpAsecondo comma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxdel Codice civile; 3. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’CM, a) essere corredata dall’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 28a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; b) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 09123 CAGLIARIcomma 5, indicando del Codice, su richiesta della CM per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il codice IBANgarante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER: a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23- bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni cui all’art. 93, comma 7, del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione: In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Gara Per Fornitura Di Custom Pack Di Oculistica

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 definita dall’art.93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine prezzo base dell’appalto di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto e precisamente di partecipazione: importo pari ad € 71.926,24 (euro settantunomilanovecentoventisei/24) per il Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO1 e di importo pari ad € 43.591,48 (euro quarantatremilacinquecentonovantuno/48) per il Lotto 2, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. n.159; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codicecodice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: XX00X0000000000000000000000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.103, Unicredit SpAco. 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) essere intestata, indicando a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31 contenente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 e 104 co. 9 del Codice; 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.; iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante e riportare l’autentica della sottoscrizione; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, co. 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, co. 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema secondo una delle due modalità seguenti: • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; ovvero, in alternativa: • sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, co. 2 del d.lgs. n. 82/2005. In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBANIBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ed Impiantistica

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere provvisoria è pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, del prezzo base per singolo lotto indicato nel bando. L’operatore economico che partecipa a ciascun operatore economico,(619.200,00 per più lotti deve pertanto presentare una garanzia provvisoria calcolata sulla somma delle basi d’asta di tutti i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoriaquali partecipa. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 del Codiceart. 93 D.Lgs. 50/2016), anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentoda imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. La garanzia provvisoria è costituita93 D.Lgs. 50/2016), a scelta del concorrente: a. oppure può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). All'importo della garanzia provvisoria si applicano le riduzioni, anche cumulabili, per i concorrenti in possesso di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatecertificazioni del sistema di qualità (UNI, a titolo CEI, EN, ISO), di pegnoecogestione ed audit (EMAS), a favore marchio di qualità ecologica (ECOLABEL), del rating di legalità, così come specificato all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tali benefici l’operatore economico deve allegare alla cauzione copia del/i certificato/i in corso di validità rilasciato/i da organismo accreditato attestanti il motivo della Stazione appaltante; il valore riduzione. In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria. Detta cauzione deve avere validità almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta con l’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Deve inoltre prevedere: (a) la rinuncia al corso beneficio della preventiva escussione del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante debitore principale; (b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 49all’art. 1957, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231x. 0, in contantix.x., con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN.xxxxxx

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Samples: Appalto Specifico

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1. un documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8c. 1, del D.lgsD. lgs. n. 50/2016, il concorrente dovràdi € 11.600,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ridotto a pena d’esclusione€ 5.800,00 (pari all’1% dell’importo dell’appalto) ai sensi dell’art. 93, produrrec. 7, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoriaprimo periodo, l’impegno del D. lgs. n. 50/2016 (certificazione di qualità). 2. una Dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresemicro imprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsd.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche altresì le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentodell’avvalimento quando previsto, la mancanza dei requisiti prescritti, che compromettono la serietà e l’affidabilità dell’offerta e pregiudicano il corretto svolgimento della procedura di gara, ogni mancato adempimento di obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. a) in titoli Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltanteC.U.C. Area Vasta della Provincia di Brescia – sede territoriale di Valle Trompia – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 25063 Gardone V.T. (BS); il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, Contanti; con bonifico, in assegni circolari, con Bonifico; Assegni Circolari tramite versamento presso la Tesoreria regionaledell’Ente: BANCA POPOLARE DI SONDRIO– XX. XXXXXXX X.X. - Xxx Xxxxxxxxx, Unicredit SpAX° 000 00000 Xxxxxxx V.T Iban XX00X0000000000000000000X00 - ABI 05696 CAB 54540 C/C 000022222X66 – intestato a C.U.C. Area Vasta della Provincia di Brescia – sede territoriale di Valle Trompia – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 25063 Gardone V.T. (BS), avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. c) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e dev’essere intestata a C.U.C. Area Vasta della Provincia di Brescia – sede territoriale di Valle Trompia – Xxx Xxxxxxxx XxxxxxXxxxxxxxx, 28000 – 25063 Gardone V.T. (BS). Gli operatori economici, 09123 CAGLIARIprima di procedere alla sottoscrizione, indicando sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantiti; 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3. Ai sensi dell’art. 93 c. 8 bis D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo (approvato D.M. 19/01/2018, N. 31) di cui all’articolo 103, comma 9 “ Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice IBANsono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze”; 4. avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5. prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La fideiussione dovrà essere prodotta: in formato elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente; mediante documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). mediante copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante e dal Concorrente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Bando Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono costituire, pena esclusione, una garanzia provvisoriaprovvisoria di Euro 960,00 (pari al 2% dell’importo totale della fornitura a base di appalto), che deve accompagnare l’offertaa copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto. Tale garanzia è da prestarsi mediante apposita fideiussione, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 ai sensi dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 3 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. D.Lgs 50/2016, il concorrente dovràin base agli schemi-tipo di cui al DM 12.3.2004, a pena d’esclusionen. 123, produrrerilasciata da Istituti di Credito o Imprese di Assicurazione all’uopo autorizzati, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” ovvero da intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgsD.Lgs 19.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs 24.2.1998, n. 158. n. 385/1993La Fideiussione dovrà espressamente prevedere: - Che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse qualora l’offerente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, ; - Che la garanzia provvisoria copre avrà una validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la mancata rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi. Si precisa che l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione contratto di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 appalto da parte del D.lgscontraente aggiudicatario della gara. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione Pertanto si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione ed al contestuale svincolo della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi garanzia con le modalità di cui all’artall’articolo 93 comma 9 del D.Lgs 50/2016. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione L’importo della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copregaranzia, ai sensi dell’artdell’articolo 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seria UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000. 89Per fruire del beneficio, comma 1 il concorrente segnala il possesso del Codicerequisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso) in corso di validità, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimentorilasciata da Organismo di Certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione In caso di tesoreria provinciale Raggruppamento Temporaneo di Impresa o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore Consorzio detto requisito deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBANposseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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Samples: Purchase Agreement

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 1% del prezzo base indicato nel bando ai sensi dell’art 93 del Codice e della legge 120/2020. Si precisa che tutte le cauzioni e le garanzie dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18/04/2018 e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 (quindici) giorni dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: - una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall'art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità pari all’uno percento (2%) dell’importo a base d’asta (riportato al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari rigo A del prospetto economico di cui al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10paragrafo 3.2 del disciplinare di gara) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto cheimporto pari a € 12.951,78, sulla base delle qualifiche ovvero di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artimporto ridotto secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 87 del Codice; - una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto fatto, riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione informativa antimafia interdittiva o non liberatoria, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgsD. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli a) la cauzione è costituita, ai sensi dell’art 93 comma 2, come sostituito dal DL 73/2022, presso l'istituto incaricato del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione servizio di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolaripagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il effettuato sul seguente conto corrente bancario: Banco di Sardegna S.p.A. - codice IBAN: IT46C0101504800000070188763 intestato a A.R.N.A.S. “G. Brotzu” - causale: CAUZIONE PROVVISORIA Rif. “Affidamento “Manutenzione triennale cabine elettriche MT/BT – CIG 937110507D”. b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

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Samples: Disciplinary Tender

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo definita dall’art. 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,002% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, dell’importo contrattuale posto a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10base di gara (euro 122.770,00) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine precisamente di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto cheimporto pari ad € 2.455,40, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto all’art. 93, comma 87 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno da parte di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” altro soggetto di cui all’articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 385/1993)Codice, anche diverso da quello che ha emesso rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadroai sensi dell’articolo 93, ove comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatariorisulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale (Unicredit agenzia di Giaveno); c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la Tesoreria regionalegaranzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, Unicredit SpAcomma 9 del Codice. Gli operatori economici, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxprima di procedere alla sottoscrizione, 28sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 09123 CAGLIARIquesta dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, indicando ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, come sostituito dal DM 31/2018 , dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice IBANcivile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per giorni almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: a) la cauzione definitiva nella misura stabilita dal Codice; b) dimostrare il possesso di polizza assicurativa R.C. di almeno €. 500.000,00 - Responsabilità verso terzi e assicurazione secondo le seguenti indicazioni: • L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Giaveno da ogni responsabilità al riguardo. • Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 122.770,00 (centoventiduemilasettecentosettanta/00) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). • Detta polizza viene emessa in applicazione degli schemi di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dagli schemi summenzionati, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

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