Common use of Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Per Avvocati

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Documento di Copertura e in polizza, a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che questi siano tenuti hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta. Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell’Assicurato, comunque con l’esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza di qualunque altro organo di giustizia civile o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati amministrativa dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello StudioStato. L’assicurazione vale altresì per la è estesa : ▪ alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale. ▪ alla responsabilità derivante da fatto doloso all’Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondereAziende Pubbliche, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese ed in garanziaparticolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività nell’esercizio di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle attività/funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariaprogettista, purché inerenti all’attività direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di avvocatoprocedimento, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimentoresponsabile dei lavori, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile unico del procedimento (RUP) e di amministrazione controllataogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/1994 (Merloni), di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato successive modificazioni e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile integrazioni e/o altre leggi; viiileggi sostitutive; ▪ alla responsabilità che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell’attività dilevata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. l’attività Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a sensazioni di arbitro in procedimenti arbitrali; ixnatura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se portatore purchè non derivanti da furtoincendio, rapina furto o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;rapina.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente cagionati a pagare terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell’allegato A) Elenco mezzi e/o a rimborsare a terzisuccessive modifiche ed integrazioni. La Società, compreso inoltre, assicura anche rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ed in questo caso i clientimassimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per Xxxxx la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a negligenzarischi per i quali l’assicurazione non è obbligatoria. L'assicurazione copre anche: 1) i danni causati dalla circolazione, imprudenza dalla sosta e dall’utilizzo di veicoli in aree private/aree demaniali o imperiziadalla navigazione o giacenza del natante in acque private/demaniali; 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato; 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o sul natante e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo/natante, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili; 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per l’ipotesi il traino di colpa graverimorchi agricoli; 9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; 10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di legge nell’esercizio dell'attività professionale telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di avvocatocostruzione o da difetti di manutenzione. 11) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, così come disciplinata dalle vigenti leggi sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo 12) entro il limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratiincendio, è valida sia esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato fatto non inerente alla circolazione stradale; 13) relativamente alla navigazione del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantinatante, i quali danni di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal natante e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si intendono pertanto trovi in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolonavigazione. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività opera per i danni conseguenti ad operazioni di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato riempimento e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie svuotamento dei serbatoi del carburante del natante descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggilegge; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento14) i danni provocati a terra dal Natante, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccoltadelle operazioni di Varo, registrazioneAlaggio, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione trasporto e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazionigiacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall’Incendio del Natante comunque verificatosi; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni cagionati a tenere indenni gli Assicurati terzi in conseguenza di ogni somma che questi siano tenuti atti od omissioni di cui debba rispondere a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, norma di legge. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato anche per l’ipotesi in conseguenza di colpa grave, e atti od omissioni commessi da soggetti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, incluse nella garanzia le somme che l’Assicurato è tenuto a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività pagare per effetto di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria decisioni di qualunque organo di giustizia civile o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28amministrativa, ovvero per decisioni di negoziazione assistita di cui organi arbitrali. L’Assicurazione terrà inoltre indenne l’Assicurato nei casi in cui: - l’Assicurato sia tenuto a risarcire al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni commessi da uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la responsabilità Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili; - l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili. L’Assicurazione comprende anche le Perdite Patrimoniali derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti da o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la conseguenti a: - perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la ; - multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi e alla Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato; - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - attività connessa all’assunzione e gestione del personale, comprese le vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL; - violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla degli obblighi di legge, in relazione al trattamento e alla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e xx.xx. e ii. e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile, e un Danno non derivante da comportamento illecito continuativo xiipatrimoniale ai sensi dell’art. l’attività 2059 Codice Civile. Il diritto di mediatore esercitata surrogazione degli Assicuratori nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010confronti dei soggetti responsabili si intende limitato, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003nel caso dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti agli atti od omissioni commessi con colpa grave o domiciliataridolo, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;accertati con provvedimento definitivo dell’autorità competente.

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Verso pagamento del premio convenuto, alle condizioni tutte, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 3 come stabilito nel CERTIFICATO o nella SCHEDA DI COPERTURA, gli Assicuratori, prestano le sotto definite assicurazioni nella forma “claims made” enunciata all’articolo precedente: 5.1. Oggetto dell’assicurazione: responsabilità civile verso terzi Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell'attività dell’attività professionale di avvocatodichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. Gli Assicuratori rispondono: a) dei Danni materiali e delle Perdite Patrimoniali, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistidefiniti all’articolo 3, cagionati a terzi per Assicuratofatto, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta fermo restando il Massimale, che resta unico anche che: Se l’Assicurato è in possesso di una o più specializzazioni o professionalità (nel caso di corresponsabilità operatori sanitari non medici) non rientranti specificatamente tra Assicuratiquelle indicate come assicurabili nel questionario, è valida sia tutte le garanzie prestate dal presente contratto sono valide solo per all’attività indicata nella scheda di copertura. Nel caso che l’Assicurato consegua una specializzazione o una professionalità durante il Contraente periodo di efficacia di polizza la stessa non rientrerà in alcun modo tra le attività oggetto di garanzia assicurativa salvo diverso accordo che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico dovrà risultare da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiapposita appendice. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariab) dei Danni materiali, purché inerenti all’attività di avvocatodefiniti all’articolo 3, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o inabilitatoalla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, nonché nell’eredità giacente ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o beneficiata e tutte le altre fattispecie sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/loro attività produttive o altre leggiloro attività di servizi; viiic) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione 14 della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione12/06/1984 N° 222. d) dei dati personali di terzi, danni cagionati a terzi per la non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;conformità del tatuaggio a quanto richiesto.

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Samples: Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto, dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto. La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per Xxxxx dovuti a negligenzavolontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, imprudenza nella presente polizza. Quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o imperiziaun carrello trainato, anche per l’ipotesi identificati con targa propria o con numero di colpa gravetelaio, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per l’assicurazione copre la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice e per i danni derivanti da manovra a mano. Sono altresì compresi i danni arrecati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e sosta dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, sia per l'attività svolta come Studio Associato o il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società tra professionistiinoltre assicura, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo"Condizioni Aggiuntive". La garanzia è operante a condizione che, al momento Non sono assicurati i rischi della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per i danni derivanti causati dalla custodia partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentigara. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente cagionati a pagare terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a rimborsare veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private La Società assicura, in conformità alla Legge e al Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque anche private e per i danni alla persona causati ai trasportati, imprudenza qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La garanzia opera anche: - per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o imperiziagiacenza in acqua del natante, esclusi comunque i danni a cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se dalle persone trasportate. - per i danni provocati a terra dal natante ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all’asciutto), varo (manovra per portare il natante in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo. Per i natanti a motore l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei paesi Europei L’Assicurazione comprende pertanto: a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato, c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate (limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo è di Euro 1.000.000). Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo, e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento, f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto anche in area privata per l’ipotesi fatto non inerente alla circolazione stradale, g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private, h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di colpa gravecui all’art. 122, e dei quali siano civilmente responsabili 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di avvocatorivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo. i) La responsabilità per il traino di “carrelli di appendice” a non più di due ruote, così come disciplinata dalle vigenti leggi destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. j) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, k) Per le macchine agricole: la Responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; l) Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistisosta se staccato dalla motrice, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività danni derivanti da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associatimanovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i praticantitrasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisticostretti su sedie a rotelle, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco con l’ausilio dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentimezzi meccanici. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano quanto fossero personalmente tenuti a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali derivanti esclusivamente da responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile, in tutti i clienticasi in cui, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza fatti determinati da negligenze o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, gli Assicurati abbiano compiuto omissioni e/o inadempimenti di qualsiasi natura, non conformemente alle norme sancite da leggi e dei quali siano civilmente responsabili regolamenti e alla normativa contenuta nelle istruzioni e disposizioni ai sensi vari servizi gestiti dall’Amministrazione dell’Arma/Corpo di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatoappartenenza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiada cui derivi un danno a terzi. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiL’Assicurazione vale, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurialtresì, per le attività da essi svolte somme che, in qualità conseguenza delle citate responsabilità, siano poste a carico dell’Assicurato alla definizione del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione, dopo il risarcimento a terzi - a norma delle vigenti disposizioni - per l’esercizio del diritto di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doload essa spettante. La garanzia è operante comprende inoltre i danni conseguenti a condizione cheperdita, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irritualidistruzione, e gli deterioramento di atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o ed incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti copertura assicurativa riguarda anche l’attività svolta dagli Assicurati all’Estero sempreché i danni si verifichino durante l’espletamento dell’attività lavorativa e nell’esercizio delle proprie funzioni. L’Assicurazione è prestata, inoltre, per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e amministrativo-contabile regolarmente accertata dagli organi di controllo. La garanzia assicurativa è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato fermo restando che in caso di responsabilità solidale con gli altri soggetti, la Società interverrà per la sola quota di responsabilità ascrivibile all’Assicurato escluso comunque ogni obbligo solidale. Non sono considerati “terzi” il coniuge, i figli, i genitori degli Assicurati ed ogni altro parente affine con loro convivente. La Società può assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni tecnici ed avvalendosi di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso;. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o Consiglio di Stato, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. La Società non riconoscerà spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: • Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. • Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e valori ricevuti in deposito dai clienti che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiper incarico del Servizio Sanitario Nazionale. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: ▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. ▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e valori ricevuti in deposito dai clienti che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiper incarico del Servizio Sanitario Nazionale. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si obbligano rendano necessarie a tenere indenni gli Assicurati tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di ogni somma che questi siano tenuti un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: − per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; − per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; − di giustizia; − liquidate a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi favore di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi controparte in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratisoccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; − conseguenti ad una transazione autorizzata della Società, è valida sia per il Contraente che comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; − di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; − di indagini per la responsabilità civile dei singoli professionisti sociricerca di prove a difesa, associati, nonché nei procedimenti penali; − per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; − degli arbitri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri; − per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità indennità spettanti agli Organismi pubblici; − per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico il contributo unificato per le spese degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. viigiudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. l'espletamento delle funzioni Inoltre, in caso di carattere pubblico arresto, minaccia di arresto o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariadi procedimento penale all'estero, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentouno dei Paesi ove la garanzia è operante, la perditaSocietà assicura: − le spese per l'assistenza di un interprete; − le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; − l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non Società conteggerà gli interessi al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiiitasso legale corrente. La scelta Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, compresa l'IVA esposta nelle fatture dei corrispondenti o domiciliatariprofessionisti incaricati, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato fatta eccezione per errori imputabili all'Assicurato stesso;il pagamento del contributo unificato.

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Samples: Polizza Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenni gli obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperiziacui ai seguenti punti, anche per l’ipotesi in caso di colpa graveimputabile al conducente del veicolo o dei trasportati. A. veicoli usati dai dipendenti, dirigenti dell’Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo, e utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei quali siano civilmente responsabili ai sensi dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni; B. veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e veterinari e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatocontinuità assistenziale (ex guardia medica) e dalla medicina dei servizi/medici addetti alle attività territoriali programmate, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l’Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stessoprevisto l’onere della copertura a carico dell'Ente/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in incluso lo spostamento dalla sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo appartenenza alla sede dell’Azienda ASL Roma 1, e viceversa, e veicoli usati per ragioni di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei sociservizio dai “Direttori” dell’Azienda ASL Roma 1, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloquando non siano disponibili auto aziendali. La garanzia è operante prestata per i danni conseguenti a: - incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio); - furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati; - eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere; - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica; - uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli; - rottura dei cristalli, dovuta a condizione checausa accidentale o fatto di terzi, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannocomprese le spese di installazione e montaggio. L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’alboaccessori in genere, elenco o registro previsto dalla legge o nonché da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoallestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo. Sono altresì comprese in garanzia, garanzia le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato quello indicato dal conducente e/o inabilitatointestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall’Autorità competente intervenuta, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte per le altre fattispecie spese di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 custodia del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;veicolo.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Verso pagamento del premio convenuto ed alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l’assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma “Claims made” obbligandosi a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, compreso inclusi i clientipazienti, per Xxxxx dovuti a negligenzanello svolgimento dell’Attività Professionale, imprudenza unicamente nel caso di: a) Responsabilità Amministrativa o imperiziaSurrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica • Azione di Responsabilità Amministrativa in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge; • Surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica; b) Rivalsa o Surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata • Azione di Rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria Privata nonché l’azione di surrogazione esperita dall’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria Privata nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; Sono altresì coperte le Perdite Patrimoniali, anche per l’ipotesi comprese quelle derivanti da danno reputazionale o da violazione del Codice della Privacy, incluse nella Responsabilità Amministrativa, nella Rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria o nell’azione di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili Surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatoper Colpa Grave, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiaentro un limite del 10% del Danno indennizzato. Qualora il Contraente Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia uno Studio Associato riconducibile ad un rapporto diretto o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiincarico dell’Azienda Sanitaria. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ed Amministrativa Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni L'assicurazione, nei limiti della somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, assicurata ed alle condizioni di polizza che seguono, indennizza i danni materiali e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato diretti causati da sottrazione o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistidanneggiamento del contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato l'autore del Contraente furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimandelli o arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità del personale; c) in sede modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi d) con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali REF010) - con uso di compilazione chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai componenti del Questionariosuo nucleo familiare. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura In tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del conferimento dell’incarico quinto giorno successivo. Limiti e Franchigie come da parte dello StudioProspetto Riepilogativo. L’assicurazione vale altresì Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari sistemi di difesa la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati al contenuto e all'abitazione nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la responsabilità derivante da fatto doloso sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi(anche condominiali) con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all'Autorità competente di smarrimento o colposo sottrazione delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentichiavi stesse. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Assicurazione Multirischi Casa&famiglia

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano I) Veicoli a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti motore: La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a pagare o a rimborsare a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, sia alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per l'attività svolta come Studio Associato i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che da difetti di manutenzione esclusi comunque i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanticircolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio. II) Natanti: La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali si intendono pertanto è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni derivanti da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in copertura dal momento acqua del conferimento dell’incarico da parte dello Studionatante. L’assicurazione vale altresì per copre anche la responsabilità derivante da fatto doloso civile per i danni causati dalla navigazione o colposo delle persone delle quali giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloin base al quale è effettuato il trasporto. La garanzia è operante a condizione che, al momento Non sono assicurati i rischi della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per i danni derivanti causati dalla custodia partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di documentigara, somme salvo che si tratti di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiregate veliche. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Services Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e natanti assicurati e descritti in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, imprudenza o imperiziaqualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La Società inoltre assicura, anche per l’ipotesi di colpa gravesulla base delle Condizioni Aggiuntive, e dei quali siano civilmente responsabili particolari, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistirisarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per Assicuratola parte non assorbita dai medesimi, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e particolari. Per i professionisti, passati, presenti e futuririmorchi ed i semirimorchi, per le attività macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da essi svolte manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quando il rimorchio è in qualità circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di Associati dello Studio o Società tra professionistiresponsabilità civile del veicolo trainante. La garanziaSocietà risponde dei danni determinati da colpa grave dell’assicurato. L'assicurazione, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalenei limiti dei massimali RCA assicurati, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia copre anche: 1. la responsabilità civile per il Contraente che per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 2. la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché trasportati sul veicolo indicato in polizza per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, danni involontariamente cagionati a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato terzi non trasportati in occasione della circolazione del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniveicolo stesso; ii3. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia il traino di documenti"carrelli appendice" a non più di due ruote, somme destinati al trasporto di denarobagagli, titoli attrezzi e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimisimili; vi4. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi per i danni causati alla sede stradale e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariarelativi manufatti e pertinenze, purché inerenti all’attività di avvocatoconseguenti alla circolazione del veicolo, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo con esclusione dei mezzi cingolati; 5. per le procedure Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di scioglimento rimorchi agricoli; 6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di società cooperativacomune uso personale che, di ausiliario giudiziarioper la loro naturale destinazione, di liquidatoresiano portati con sé dai terzi trasportati, di liquidatore giudiziale e co-liquidatoreesclusi denaro, di arbitropreziosi, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitatotitoli, nonché nell’eredità giacente bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggida smarrimento; viii7. l’attività per i veicoli adibiti al trasporto di arbitro cose in procedimenti arbitrali; ixbase alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti Le persone trasportate sul veicolo e titoli coloro che prendono parte alle suddette operazioni non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di sono considerati terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive e particolari" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive e particolari" e delle sopra richiamate estensioni. L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo/natante a gare o domiciliataricompetizioni sportive, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;gara.

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Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese sia in sede stragiudiziale che giudiziale, l'assistenza legale e i relativi oneri che si obbligano rendano necessari a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e tutela degli interessi dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, soggetti assicurati (così come disciplinata dalle vigenti leggi indicati nella definizione di Assicurato), tramite il legale scelto dall'Assicurato per: A) le spese legali dagli stessi sostenute a tutela dei propri interessi in materiarelazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti ad atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o La Società tra professionistipertanto assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi alla funzione esercitata per Assicuratoconto dell'Ente di appartenenza. B) La garanzia della presente polizza è prestata anche a favore dell'Ente Contraente, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/ache pertanto riveste la qualifica di "assicurato", si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurifino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, per le attività da essi svolte spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in qualità caso di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalesoccombenza, che resta unico anche dovessero essere sostenute dal Contraente per fatti ed atti relativi alle attività istituzionali dell'Ente stesso. In particolare: • gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo; • le spese giudiziali; • gli onorari per l'intervento, di Periti di parte e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria; • le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia transazione della controversia; • le spese per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, resistere a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede pretese di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo risarcimento danni quando subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, terzi; sono riconosciuti a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività : • quando venga notificata informazione di rappresentanza e garanzia o esercitata azione penale per delitti colposi nonché per contravvenzioni; • per la difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ixpenali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato. l’attività Sono esclusi i casi di consulenza legale estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende anche in materia i casi di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentoimputazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione ai sensi della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - legge n° 241/1990 e successive modifiche e integrazioni integrazioni, per Danni omissioni di atti d'ufficio; • per la difesa in conseguenza dell'errato trattamento colposo sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente Assicurato; • per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della', responsabilità civile; quando, indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C., la Società, subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia per reati colposi, a richiesta dell'Assicurato, assumerà la difesa penale conferendo incarico ad altro legale prescelto dal convenuto; • per la difesa in procedimenti penali e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, contributiva; • per la difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile, nonché per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibera sottoposte ad approvazione (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xiiart. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;53 legge 08/06/1990 n° 142).

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso corrispondere - entro i clientilimiti convenuti - le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, imprudenza qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o imperizia, inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private. La garanzia è operante anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività fatti dolosi commessi da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: • per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, quali autorimesse o officine o durante prove ed esercitazioni; • quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; • per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheincendio dei veicoli, al scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; • per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio; • per i danni causati ai trasportati nel momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannosalita o discesa dal veicolo, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’alboovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso; • per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di servizio; • la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a purché conseguenti alla circolazione del veicolo; A titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a; la garanzia è inoltre operante anche: i. l’attività 1. nel caso di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioniesempio: servizi speciali, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28riservati, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014fuori linea, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti servizi in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitatoaree private), nonché nell’eredità giacente presi o beneficiata dati in locazione ai sensi dell’art. 87 - V comma del D.Lgs.30/4/92 n.285 e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente (ad esempio canditati al concorso, prove tecniche sui veicoli ecc.), purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub- concessionari di linee del Contraente; xiii2. La scelta dei corrispondenti durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o domiciliatarirapina; Comunque, restando in ogni caso esclusa la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale personale degli stessi; xivdi persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le sanzioni norme in vigore in materia di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054, c.c.).

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Samples: Assicurazione Veicoli Aziendali

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assi- curatori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicura- zione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ As- sicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: ▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato re- sponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. ▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e valori ricevuti in deposito dai clienti che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiper incarico del Servizio Sani- tario Nazionale. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenni gli Assicurati obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a proprietà di terzi, compreso i clientida: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi); - autocombustione - autofermentazione La Società rimborsa, per Xxxxx dovuti a negligenzaaltresì, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora entro il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato limite del Contraente in sede di compilazione 10% dell’ammontare del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativodanno, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi loro parti illese o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato smontare macchinari e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le altre fattispecie riparazioni di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viiienti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentoRelativamente alla partita “Mezzi iscritti al P.R.A.”, la perditaSocietà si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni da Incendio, la distruzione fulmine e scoppio, comunque originatisi (compresa propagazione dell’incendio da un autoveicolo ad un altro o ad altri), limitatamente a quando gli stessi sono fermi in deposito, sottotetto o all’aperto, in area recintata di proprietà dell’Azienda stessa; Ad integrazione di quanto riportato al successivo art. 2.2 “Delimitazione dell’Assicurazione / Esclusioni”, ai fini della presente garanzia, l’Assicurazione non copre i danni: • causati da bruciature non seguite da incendio; • agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • determinati da dolo delle persone di cui il deterioramento Contraente deve rispondere a norma di coselegge; • conseguenti a partecipazione a gare, atticompetizioni e relative prove, documenti e titoli non al portatoreoppure ad attività illecite. • danni determinati da uragani, nonché schedetempeste, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furtotrombe d’aria, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccoltabufere, registrazionegrandine, elaborazioneinondazioni, conservazionefrane, utilizzosmottamenti, comunicazione e diffusione) dei dati personali cadute di terzineve, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010valanghe, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003slavine, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatarialluvioni, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;movimenti tellurici.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente cagionati a pagare terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell’allegato A) Elenco mezzi e/o a rimborsare a terzisuccessive modifiche ed integrazioni. La Società, compreso inoltre, assicura anche rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ed in questo caso i clientimassimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per Xxxxx la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a negligenzarischi per i quali l’assicurazione non è obbligatoria. L'assicurazione copre anche: 1) i danni causati dalla circolazione, imprudenza dalla sosta e dall’utilizzo di veicoli in aree private o imperiziadalla navigazione o giacenza del natante in acque private; 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato; 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o sul natante e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo/natante, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili; 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per l’ipotesi il traino di colpa graverimorchi agricoli; 9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; 10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di legge nell’esercizio dell'attività professionale telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di avvocatocostruzione o da difetti di manutenzione. 11) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, così come disciplinata dalle vigenti leggi sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo 12) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratiincendio, è valida sia esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento RCA ARD LM/Provincia Ed. 05/2019 dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato fatto non inerente alla circolazione stradale; 13) relativamente alla navigazione del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantinatante, i quali danni di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal natante e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si intendono pertanto trovi in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolonavigazione. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività opera per i danni conseguenti ad operazioni di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato riempimento e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie svuotamento dei serbatoi del carburante del natante descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggilegge; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento14) i danni provocati a terra dal Natante, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccoltadelle operazioni di Varo, registrazioneAlaggio, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione trasporto e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazionigiacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall’Incendio del Natante comunque verificatosi; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazioni Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenni gli obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti cui ai seguenti punti A) – B) – C), purchè i suddetti veicoli non risultino iscritti al P.R.A. a pagare nome del Contraente o a rimborsare a terzidi proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente o dallo stesso utilizzati in locazione o comodato, compreso i clientidurante la circolazione, per Xxxxx dovuti a negligenzala fermata, imprudenza la sosta e/o imperiziail ricovero, anche per l’ipotesi in caso di colpa graveimputabile al conducente del veicolo o dei trasportati: A) dai veicoli in uso dei dipendenti, dirigenti dell’Ente/Contraente, operatori convenzionati e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge nell’esercizio dell'attività professionale o di avvocatoaccordo (incluso il personale che presta la propria attività nel’ambito del Nucleo Operativo Regionale Veterinario NORV), così come disciplinata dalle vigenti leggi ed utilizzati in materia. Qualora occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono compresi i trasferimenti compiuti dai dipendenti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e del comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica; sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni; B) dai veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) e dalla medicina dei servizi, addetti all’emergenza sanitaria territoriale, nonchè dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l’Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Ente, nelle quali sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, previsto l’onere della copertura a carico dell’Ente/Contraente. C) dai veicoli usati per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità ragioni di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloservizio dai Direttori della ULSS 3. La garanzia è operante prestata per i danni conseguenti a: - incendio, fulmine (anche senza successivo incendio), esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso, caduta di aeromobili, oggetti o corpi volanti non pilotati, loro parti o cose trasportate, meteoriti e relative scorie; - furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, anche di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati e i danni da circolazione conseguenti e successivi alla commissione dei reati stessi; - eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere; - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, tempeste, bore, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, meteoriti e corpi celesti in genere, valanghe e slavine, - uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo fisso o mobile, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli; - rottura dei cristalli, dovuta a condizione checausa accidentale o fatto di terzi, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannocomprese le spese di installazione e montaggio. L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e gli accessori, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoallestimenti ed attrezzature in genere. Sono altresì comprese in garanzia, garanzia le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato quello indicato dal conducente e/o inabilitatointestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall’Autorità competente intervenuta, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte per le altre fattispecie spese di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 custodia del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;veicolo.

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Samples: Capitolato Di Polizza Auto Rischi Diversi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Premesso che i Fabbricati assicurabili o contenenti le cose assicurabili per la presente Sezione devono: la Società si obbligano obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica; 2) fulmine; 3) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti; 4) fumo, gas, vapori fuoriusciti a tenere indenni seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, xxxxxx conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse; 5) guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; 6) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; 7) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; 8) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; 9) atti vandalici e dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per sinistro; limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00; 10) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi, • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto; • da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino ad un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00; • a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di € 10.000,00, causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto; • da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fi no alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 10.000,00. 11) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 10) eventi atmosferici, verificatesi: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; 12) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di: • rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00; • occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azienda assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro. • le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell’erogazione del servizio. Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. 13) le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 2.000,00; 14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00; 15) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000,00; 16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’indennizzo; 17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino alla concorrenza di € 1.000,00; la presente estensione non è operante qualora nel contratto risulti attiva la garanzia Furto. 18) gli Assicurati onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare € 11.000,00; 19) le spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo; 20) il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell’importo della pigione presumibile con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato; 21) la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, compreso i clientiin ragione del tempo necessario al loro ripristino, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla data del sinistro con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato; 22) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o imperizia, anche per l’ipotesi che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, vigore al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariaricostruzione, purché inerenti all’attività risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;€ 8.000,00.

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Samples: Assicurazione Multirischi Per Piccole Medie Imprese

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente. L’Assicurazione comprende pertanto: a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato, c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che questi siano tenuti con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a pagare rischi di circolazione, d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a rimborsare a terziterzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, compreso sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo, e) la responsabilità per i clientidanni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per Xxxxx dovuti la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a negligenzatrasporto pubblico esclusi denaro, imprudenza preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o imperiziada smarrimento, f) entro il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro, anche la responsabilità per l’ipotesi i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di colpa graveincendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale, g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei quali siano civilmente responsabili veicoli in aree private, h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistisosta se staccato dalla motrice, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività danni derivanti da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associatimanovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i praticantitrasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisticostretti su sedie a rotelle, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco con l’ausilio dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentimezzi meccanici. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati La Società presta l'assicurazione nei limiti dei Capitali previsti dalla combinazione prescelta di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienticui all’art. 4) delle NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, per Xxxxx dovuti a negligenzagli infortuni che l'Assicurato subisca, imprudenza nella pratica del Volo Libero limitatamente al parapendio e deltaplano dall'inizio delle manovre o imperizia, anche della corsa per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, l'involo fino al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoconclusione di quelle per l'atterraggio, l'Assicurato comprese le manovre a mano. L'assicurazione è valida durante: • l'attività di diporto o sportiva compresa la scuola; • i voli con passeggero a bordo, purché il pilota abbia conseguito l'attestato di idoneità, l’abilitazione biposto e sia regolarmente iscritto all’alboin possesso dei requisiti previsti dal D.M. 19.11.91. • la partecipazione a gare competizioni e manifestazioni aeree comprese le relative prove preparatorie. • la partecipazione ai corsi di addestramento pre volo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento nonché dal momento dell'arrivo nelle zone di volo e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irritualidurante la permanenza nelle stesse prima, e dopo aver effettuato l'attività di volo anche quando quest'ultima non venisse svolta. • i viaggi di trasferimento antecedenti e susseguenti i voli o gli atti ad essa preordinatiaddestramenti, connessi o consequenzialisempre che trattasi di viaggi organizzati dai club di appartenenza e per i quali sia stata data preventiva comunicazione a mezzo raccomandata, come ad esempio l’iscrizione fax, telex, e mail della data di effettuazione e della lista dei partecipanti che devono essere in regola con i versamenti assicurativi. • i corsi S.I.V e gli altri corsi avanzati tenuti da istruttori ai quali partecipino i piloti muniti di attestato. • il percorso a ruolo della causa piedi che costituisce parte di una gara di Hike & Fly, purchè svolta durante Manifestazioni organizzate da Club aderenti alla FIVL e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure quali sia stato emesso regolare certificato di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viiipolizza. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale • L'assicurazione è inoltre operante anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione se il Parapendio o il deterioramento Deltaplano è condotto da persona (ex allievo) che abbia superato con esito positivo le prove di cose, atti, documenti esame di idoneità al volo e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti sia in attesa del rilascio dell'attestato o dell’abilitazione da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;parte dell'Ae.C.I.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, La Società, presta l’Assicurazione fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 2 e stabilito nel Certificato e nella Scheda di Copertura, nella forma “claims made” enunciata all’Articolo 1 e si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di: ▪ azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o a rimborsare a terzidal CCNL, compreso i clienti▪ azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge, per Xxxxx dovuti a negligenza▪ ulteriori danni, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi inclusi nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistilegge, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del Contraente in sede di compilazione 10% del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco danno indennizzato, Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico Conti o comunque da parte dello Studiodell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento. L’assicurazione vale altresì si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita, in tale ipotesi la responsabilità derivante da fatto doloso copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di € 1.000.000. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’assicurato dovesse esercitare privatamente e che non si a riconducibile ad un rapporto diretto o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, per incarico dell’Azienda Sanitaria ad esclusione di quanto previsto al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, quinto capoverso di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentisopra. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli Assicurati infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, ivi compresi gli allenamenti e le azioni preliminari e finali di ogni somma che questi siano tenuti a pagare gara od allenamento ufficiale, le competizioni e/o a rimborsare a terzigare, compreso i clientiraduni, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza i ritiri e/o imperizia, anche per l’ipotesi stages di colpa grave, preparazione e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi l'attività agonistica nazionale ed internazionale ovvero nell'espletamento delle attività proprie della qualifica di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato tecnico o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistidirigente rivestita nell'ambito della Federazione. La garanzia, copertura è inoltre estesa alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziaaltre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, nuoto, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva. Inoltre le responsabilità relative a: i. l’attività garanzie saranno operanti contro i rischi di rappresentanza infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente, dei Suoi Organi Centrali e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irritualiperiferici e delle Associazioni/Società affiliate, e gli più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti purché tali circostanze siano documentate attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti ad essa preordinatidi repertorio del Contraente e/o delle Associazioni/Società affiliate. Le garanzie si intendono estese al rischio in itinere a condizione che alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. L’assicurazione opera per tutti i tesserati anche in occasione di trasferimenti, connessi o consequenzialie quindi il rischio in itinere, con qualsiasi mezzo effettuati, come ad esempio l’iscrizione passeggeri, conducenti anche di veicoli di proprietà o in forma individuale o a ruolo della causa noleggio anche con autista dell’impresa, verso e l’esecuzione da luogo di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazionicui ai precedenti commi, inclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentitermine dell’attività stessa. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: 1) incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica; 2) fulmine; 3) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti; 4) fumo, gas, vapori fuoriusciti a tenere indenni gli Assicurati seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termi- ci, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure svilup- patisi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, pur- chè conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse; 5) guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arresta- re o limitare i danni alle cose assicurate; 6) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro; 7) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; 8) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; 9) atti vandalici e dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, som- mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. 10) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonchè i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, a seguito di rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo pari • da gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino ad un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00; € 10.000,00, causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto; • da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla con- correnza del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 10.000,00. Resta convenuto che questi siano tenuti l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma as- sicurata per il fabbricato e/o contenuto con applicazione di uno scoperto pari al 10% 11) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 10) eventi atmosferici, verificatesi: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a pagare causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico. 12) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a rimborsare seguito di: • rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00; • occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azien- da assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato sino ad un importo mas- simo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro. 13) le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) anche in caso di spargi- mento a seguito di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 2.000,00; 14) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposi- to, in riparazione o lavorazione presso terzi, compreso i clientisino alla concorrenza del 10% della somma assi- curata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00; 15) incendio, per Xxxxx dovuti esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a negligenzaespo- sizioni, imprudenza fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000,00; 16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di in- cendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purchè avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o imperiziadallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, anche per l’ipotesi condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di colpa graveconsegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatonel territorio italiano, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporane- amente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto di corresponsabilità tra Assicurati€ 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, è valida sia per il Contraente che per urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, prestata con uno scoperto pari al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni20% dell’in- dennizzo; ii. 17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino alla concorrenza di € 1.000,00; la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. presente estensione non è operante qualora nel contratto risulti attiva la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, garanzia di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;Settore

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l’Assicurazione non è obbligatoria. L’Assicurazione comprende pertanto: a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato, c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che questi siano tenuti con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a pagare rischi di circolazione, d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a rimborsare a terziterzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, compreso sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo, e) la responsabilità per i clientidanni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per Xxxxx dovuti la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a negligenzatrasporto pubblico esclusi denaro, imprudenza preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o imperiziada smarrimento. f) entro il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro, anche la responsabilità per l’ipotesi i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di colpa graveincendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,. g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei quali siano civilmente responsabili veicoli in aree private, h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale legge, fatta salva la facoltà di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistisosta se staccato dalla motrice, per Assicuratoi danni derivanti da manovre a mano, oltre allo Studio Associato nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o Società tra professionisti da difetti di manutenzione. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o Società tra professionisti. La garanziacompetizioni sportive, alle condizioni relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentigara. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente cagionati a pagare terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nel Riepilogo Parco Veicoli e/o a rimborsare a terzisuccessive modifiche ed integrazioni. La Società, compreso inoltre, assicura anche rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ed in questo caso i clientimassimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per Xxxxx la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché rischi per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionarioquali l’assicurazione non è obbligatoria. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative aL'assicurazione copre anche: i. l’attività 1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniveicoli in aree private; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato; 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili; 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; 9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla custodia circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di documentiuso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, somme di escluso denaro, titoli preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimiloro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; vi. 10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità derivante dall’attività per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste costruzione o da leggi e regolamentidifetti di manutenzione. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo 11) la responsabilità per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato i danni cagionati dal conducente e/o inabilitatodai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo 12) entro il limite massimo di € 250.000 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie in conseguenza di curatela speciale, previste dal Codice Civile inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o altre leggigassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo d risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell’allegato elenco. L’assicurazione copre altresì: La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, imprudenza o imperiziaqualunque sia i l titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; La responsabilità per i danni causati dal traino di ”carrelli appendice” a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, anche per l’ipotesi di colpa grave, attrezzi e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. simili; La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti socitrasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato; anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, associatinonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze purché conseguenti alia circolazione del veicolo; relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli; il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all’Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati); l’impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l’abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l’assunzione di personale; la responsabilità per i danni causati che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli o rimorchi, oltre che per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia movimentazione e rifornimento dei ve coli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di documenti, somme specifico contralto di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiappalto. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Auto

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano I) Veicoli a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti motore: l’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a pagare o a rimborsare a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, sia alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per l'attività svolta come Studio Associato i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che da difetti di manutenzione esclusi comunque i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanticircolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio. II) Natanti: l’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali si intendono pertanto è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in copertura dal momento acqua del conferimento dell’incarico da parte dello Studionatante. L’assicurazione vale altresì copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle “condizioni particolari”, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo“condizioni particolari” suddette. La garanzia è operante a condizione che, al momento Non sono assicurati i rischi della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per i danni derivanti causati dalla custodia partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di documentigara, somme salvo che si tratti di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiregate veliche. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenni gli Assicurati proprio carico nel limite di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, € 15.000,00 per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, veicolo assicurato ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato dal Contraente) del veicolo indicato in polizza allo scopo di: - ottenere risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo; - resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3°comma; - effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Esse sono: a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile; b) le spese peritali (compresi medici e fermo restando il Massimaleaccertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che resta unico penale, o in sede stragiudiziale; c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche nel dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato; d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di corresponsabilità tra Assicuratisequestro disposto a fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; e) le spese processuali a carico dell’assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, è valida comprese quelle che l’assicurato sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, tenuto a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede rimborsare alla controparte a seguito di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolotransazione. La garanzia è operante a condizione chenon comprende: - le multe, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento le ammende e svolga l'attività nel rispetto delle leggi le sanzioni amministrative e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese pecuniarie di qualsiasi genere; - le spese di giustizia penale solo in garanzia, caso di condanna a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e dolo; - gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di oneri fiscali (bollature documenti, somme spese di denaroregistrazione di sentenze ed atti in genere, titoli e valori ricevuti ecc.). L'assicurazione non è operante: - se il veicolo indicato in deposito dai clienti polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione; - se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o dalle controparti processuali se viene imputato di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività guida in stato di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni ebbrezza in conseguenza dell'uso di carattere pubblico bevande alcoliche o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariadi sostanze stupefacenti, purché inerenti all’attività o di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico inosservanza dell'obbligo di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo fermarsi e di amministrazione controllataprestare assistenza a persona investita, salvo il caso di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo successivo proscioglimento od assoluzione; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; - per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni controversie di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;contrattuale nei confronti della Società.

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le perdite derivanti da una richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione o la garanzia postuma (qualora applicabile) per un atto illecito o per un atto illecito relativo a tenere indenni gli rapporti di lavoro commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza, eccettuato il caso e fino alla misura in cui la Società abbia già rimborsato l'Assicurato. b) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le perdite derivanti da una richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di ogni somma assicurazione o la garanzia postuma (qualora applicabile) per un atto illecito o per un atto illecito relativo a rapporti di lavoro commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza che questi siano tenuti la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti. c) L'Assicuratore pagherà per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi conto degli Assicurati tutto le spese di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi rappresentanza legale in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che relazione ad un'indagine per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede quale la presenza di compilazione del Questionario. Il Contraente un Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì richiesta per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali prima volta durante il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento periodo di assicurazione. d) L'Assicuratore pagherà per conto della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, Società tutto le responsabilità relative a: i. l’attività spese di rappresentanza legale in relazione ad un'indagine per la quale la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o ad arbitririmborso in forza di leggi o validi accordi scritti. A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, tanto rituali quanto irritualicomma l, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentoC.C., la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale copertura assicurativa è estesa alla colpa grave degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;Assicurati.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzicorrispondere, compreso entro i clientilimiti convenuti, le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. La Società inoltre assicura, imprudenza o imperiziasulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistirisarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per Assicuratola parte non assorbita dai medesimi, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”. Per i professionisti, passati, presenti e futuririmorchi ed i semirimorchi, per le attività macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da essi svolte manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistiaree private; 2. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché trasportati sul veicolo indicato in polizza per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, danni involontariamente cagionati a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato terzi non trasportati in occasione della circolazione del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniveicolo stesso; ii3. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia il traino di documenti"carrelli appendice" a non più di due ruote, somme destinati al trasporto di denarobagagli, titoli attrezzi e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimisimili; vi4. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi per i danni causati alla sede stradale e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariarelativi manufatti e pertinenze, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo conseguenti alla circolazione del veicolo; 5. per le procedure macchine agricole: la responsabilità per il traino di scioglimento rimorchi agricoli; 6. La responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di società cooperativacomune uso personale che, di ausiliario giudiziarioper la loro naturale destinazione, di liquidatoresiano portati con sé dai terzi trasportati, di liquidatore giudiziale e co-liquidatoreesclusi denaro, di arbitropreziosi, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitatotitoli, nonché nell’eredità giacente bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggida smarrimento; viii7. l’attività Per i veicoli adibiti al trasporto di arbitro cose (anche rifiuti) in procedimenti arbitrali; ixbase alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti Le persone trasportate sul veicolo e titoli coloro che prendono parte alle suddette operazioni non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiiisono considerati Terzi. La scelta dei corrispondenti Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni. L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o domiciliataricompetizioni sportive, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;gara.

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Samples: Polizza Assicurativa

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano (Quello che assicuriamo) Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità Civile della circolazione 1) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private non equiparate a tenere indenni gli Assicurati quelle di ogni somma che questi siano tenuti uso pubblico (quali ad esempio le aree condominiali e parcheggi privati) con esclusione delle aree aeroportuali; 2) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a pagare o bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a rimborsare terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso; 3) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a terzi, compreso i clientisua insaputa, per Xxxxx dovuti danni arrecati a negligenzaterzi da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (art. 2048 del Codice Civile, imprudenza o imperiziaprimo comma); 4) i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico, anche fino alla concorrenza di Euro 500,00 per l’ipotesi evento; 5) i danni causati a terzi durante la circolazione dell’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico veicolo; 6) i danni causati a terzi dal gancio di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi traino del veicolo assicurato; 7) i danni provocati dai carrelli appendice (art.56 Codice della Strada) trainati dal vei- colo assicurato; 8) la Responsabilità Civile da circolazione derivante all’assicurato nella sua qualità di legge nell’esercizio dell'attività professionale proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia proprietà di terzi sul territorio di uno Studio Associato o Società tra professionististato, per Assicuratoil quale la Società abbia rilasciato valida Carta Verde, oltre allo Studio Associato la cui legislazione contempli tale responsabilità; 9) i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/adispositivi meccanici, si intendono tutti esclusi, in ogni caso, i professionistidanni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni; 10) i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale perdita di accessori (quali ad esempio pannelli solari, passatiantenne satellitari, presenti portabiciclette, bagagliere ecc) sta- bilmente installati sul veicolo e futurinon indicati sulla carta di circolazione, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza purchè gli stessi siano regolarmente omologati e fermo restando il Massimale, che resta unico anche montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del veicolo e dell’accessorio; 11) la responsabilità civile dell’istruttore nel caso di corresponsabilità tra Assicurativeicoli adibiti a scuola guida; sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è valida sia per il Contraente alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. La Società, inoltre, assicura, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati nelle “Condizioni aggiuntive”, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza del- l’assicurazione obbligatoria e, per la responsabilità civile dei singoli professionisti sociparte non assorbita dai medesimi, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo ai risarcimenti do- vuti sulla base delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd processo telematicoCondizioni aggiuntive) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenni gli Assicurati obbliga, fino alla concorrenza degli importi di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa gravecui alla Sezione 6, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, nei limiti ed alle condizioni di polizza che seguono, ad indennizzare i danni materiali e fermo restando il Massimalediretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra AssicuratiArt. 2), è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furtocolpa grave dell’Assicurato o dei conducenti dei veicoli stessi, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti connessi con il servizio fuori dall’ufficio per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di: a) incendio esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso o dell’impianto di alimentazione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o incendionel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; xi. c) ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazionicircolazione; xiiid) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve o ghiaccio, bora; g) danni causati dalla caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché da corpi celesti in genere, meteoriti e relative scorie; L’assicurazione comprende anche i danni ai beni trasportati (esclusi valori, gioielli e pellicce) con il limite di € 2.000,00 per sinistro ed i danni subiti da optional ed accessori, anche se non stabilmente installati sul veicolo. La scelta Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;medesimi comunque verificatasi.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, sia il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La garanzia vale anche per l'attività svolta come Studio Associato i veicoli o Società tra professionistinatanti non soggetti alla Legge ma inseriti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato volontà del Contraente in sede di compilazione del Questionarioed accettazione da parte della Società, nella presente polizza. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei sociLa Società inoltre assicura, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità derivante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri che avvenissero all’interno di depositi, quali autorimesse, officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheincendio dei veicoli, al scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per i danni causati ai trasportati nel momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco salita o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza discesa del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28veicolo, ovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di negoziazione assistita accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell’abitacolo per motivi di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiservizio. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzialegge, a titolo esemplificativo di risarcimento danni (capitale interessi e non limitativo, le responsabilità relative aspese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: i. l’attività a) le nuove spese di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria riprogettazione dell’opera o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniparte di essa; ii. la consulenza od assistenza stragiudizialib) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con e- sclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, c) i maggiori costi per le varianti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28all'art. 132 comma 1, ovvero lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di negoziazione assistita esecuzione dell'opera o della parte di cui al decreto-legge 12 settembre 2014opera oggetto della progettazione, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti sostenuti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti stazione appaltante dei lavori o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentidall'appaltatore. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo d) i danni materiali e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato diretti subiti dalle opere in costruzione e/o inabilitatocostruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale delle opere stesse; gravi difetti di parti delle opere destinate, nonché nell’eredità giacente per propria natura, a lunga durata che compro- mettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o beneficiata particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Com- mittente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che inci- da in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ot- tenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini pre- visti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e tutte remunera il perito da essa desi- gnato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbliga- torie per le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale parti anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione uno dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali periti si rifiuti di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;firmare il relativo verbale.

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Samples: Polizza Rc Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L'assicurazione è prestata per la copertura della RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA - CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli ASSICURATI sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia. La Società si obbligano obbliga nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenni gli Assicurati indenne l'ASSICURATO di ogni somma che questi siano tenuti quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all’ENTE presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti TERZI pubblici o privati, a pagare seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni commessi con colpa grave a rimborsare a terzilui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'ENTE in cui presta servizio, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, La garanzia assicurativa si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, riferisce alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida responsabilità sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni di cui l'ASSICURATO debba rispondere in modo esclusivo, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionistiquelli di cui sia solidamente responsabile, sia per quella esercitata come singoli professionistilimitatamente, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede tale ultimo caso, alla quota di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolosua diretta pertinenza. La garanzia è operante comprende inoltre: Le PERDITE PATRIMONIALI conseguenti a condizione chesmarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoportatore purché non derivanti da incendio, l'Assicurato furto o rapina; Le PERDITE PATRIMONIALI che l’ASSICURATO sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, tenuto a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità risarcire per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato multe e/o inabilitatoammende, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile sanzioni amministrative e/o altre leggi; viii. l’attività pecuniarie inflitte a TERZI, all’ENTE di arbitro appartenenza ed alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in procedimenti arbitrali; ix. l’attività genere a seguito di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;propri errori.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano (Quello che assicuriamo) La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente causati a pagare terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza in aree pubbliche od a queste equiparate. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Se il veicolo assicurato è un rimorchio, identificato con targa propria, la garanzia opera sulla base dell’assicurazione del rimorchio, per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice (rischio statico), conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o a rimborsare difetti di manutenzione. Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità civile della circolazione La Società assicura, inoltre, i danni involontariamente cagionati a terzi: 1) derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private non equiparate a quelle di uso pubblico, compreso i clienticon esclusione delle aree aeroportuali; 2) dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, con esclusione dei danni al veicolo stesso; 3) derivanti all’Assicurato da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, 1° comma), durante circolazione del veicolo, purché avvenuta ad insaputa dell’Assicurato; 4) derivanti dalla circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico veicolo; 5) derivanti dal gancio di traino del veicolo assicurato; 6) derivanti all’assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato, per Xxxxx dovuti a negligenzail quale la Società abbia rilasciato valida Carta Verde, imprudenza o imperiziala cui legislazione contempli tale responsabilità; 7) derivanti dalle operazioni di carico e scarico, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili quando il veicolo si trova in circolazione ai sensi della Legge, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni; 8) derivanti dall’eventuale perdita di legge nell’esercizio dell'attività professionale accessori (quali ad esempio portabiciclette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul veicolo e non indicati sulla carta di avvocatocircolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistipurché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del veicolo e dell’accessorio; Sono inoltre compresi: 9) i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche evento; 10) la responsabilità civile dell’istruttore nel caso di corresponsabilità tra Assicurativeicoli adibiti a scuola guida; sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è valida sia per il Contraente alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. Le estensioni di garanzia sopra indicate e le “Condizioni aggiuntive”, in quanto siano espressamente richiamate, sono prestate in base agli stessi massimali di responsabilità civile indicati sulla polizza i quali sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la responsabilità civile dei singoli professionisti sociparte non assorbita dai medesimi, associati, nonché ai risarcimenti dovuti per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e rischi non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenticompresi nell’assicurazione obbligatoria. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che questi siano tenuti lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento così come definita in polizza avanzata da terzi esclusivamente per atti, fatti illeciti od omissioni compiuti dai Dipendenti o Amministratori nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso Contraente/Assicurato debba rispondere a rimborsare norma di legge, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui i Dipendenti o Amministratori debbano rispondere ai sensi di legge. La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato, le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi, commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno più Dipendenti/Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del/dei Dipendente/i o Amministratore/i, Responsabili per colpa grave. La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi. La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, compreso i clientidistruzione o deterioramento di atti, per Xxxxx dovuti a negligenzadocumenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, imprudenza furto o imperiziarapina. Resta salva la facoltà della Società, anche per l’ipotesi in caso di dolo o colpa grave, e di rivalersi nei confronti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentisoggetti responsabili. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o La Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di della presente polizza e fermo restando nei limiti del massimale relativo alla soluzione scelta, assicura il Massimalerischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, che resta unico anche in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • le spese di giustizia; • le eventuali spese liquidate a favore di controparte, nel caso di corresponsabilità tra Assicuratisoccombenza, è valida sia con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Meditazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il Contraente che contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la responsabilità civile dei singoli professionisti socigaranzia è operante, associatila Società assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l’anticipo della cauzione, nonché per i praticantidisposta dall’Autorità competente, sia per l'attività svolta come Studio Associato o entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società tra professionistientro 60 giorni dalla sua erogazione, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, trascorsi i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiola Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. L’assicurazione vale altresì La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività abbia la possibilità di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentidetrarre tale imposta. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Polizza Convenzione Responsabilità Civile Della Famiglia

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati Linear, nei limiti del massimale, rimborsa all’assicurato le spese legali, peritali, di ogni somma giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, necessarie, sia in sede extragiudiziale che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare giudiziale, per la tutela dei suoi diritti e di quelli dei suoi familiari nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per: a) danni subiti, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi b) danni causati, per difendersi dalla richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati a terzi, compreso i clienti, se risultano assolti gli obblighi dell’assicuratore della Responsabilità Civile-che è tenuto a sostenere le spese necessarie all’assicurato per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili resistere all’azione del danneggiato nei limiti del quarto del massimale indicato in polizza11 - ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale quanto previsto dall’art. 12.14 “Gestione delle vertenze e spese di avvocatodifesa”. L’intervento di Linear è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in primo rischio, così come disciplinata dalle vigenti leggi nel caso in materiacui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere: • non è operativa nel merito, in quanto non copre la tipologia di danno denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto • non è operativa perché non c’è responsabilità dell’assicurato • non opera perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiLa garanzia opera per le spese successive c) pedone e ciclista, per Assicuratol’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, oltre allo Studio Associato ciclisti, alla guida di natanti o Società tra professionisti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici d) difesa penale, per le Responsabilità riconducibili allo stessola difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurio contravvenzioni e) lavoratori domestici, per le attività da essi svolte in qualità controversie individuali di Associati dello Studio lavoro con lavoratori domestici, purché regolarmente assunti f) locazione, per controversie contrattuali relativamente al contratto di locazione dell’abitazione abituale o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza quella non abituale purché direttamente utilizzata dall’assicurato Sono rimborsate le spese per l’intervento legale per ogni grado di giudizio e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso le eventuali spese di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, soccombenza a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanocarico dell’assicurato. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, inoltre rimborsate le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. spese: • legali anche quando la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di cui al decreto-legge 12 settembre 2014un organismo di mediazione • dell’organismo di mediazione, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia nei casi di documentimediazione obbligatoria, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo dell’arbitro eventualmente sostenute dall’assicurato • per le procedure operazioni di scioglimento esecuzione forzata nel limite di società cooperativa2 tentativi per sinistro • per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio • di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di ausiliario giudiziarioonorari e le indennità di trasferta L’assicurato tiene a proprio carico gli oneri fiscali, di liquidatorele imposte, di liquidatore giudiziale le tasse e co-liquidatoretutti gli altri oneri stabiliti per legge, di arbitrorelativi al sinistro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato al premio e/o inabilitatoalla polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l’assicurato e il legale. Per attivare la garanzia, nonché nell’eredità giacente l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o beneficiata avere informazioni su un sinistro”, e tutte le altre fattispecie inviando la documentazione eventualmente richiesta. Prima di curatela specialeaffrontare qualunque spesa, previste dal l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear. 11 Art. 1917, 3.comma, del Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;civile Cosa NON assicura

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Samples: Informativa Precontrattuale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenni gli Assicurati obbliga, durante il periodo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzivalidità ed alle condizioni tutte della presente polizza, compreso nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperiziadanni materiali e diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche per l’ipotesi di colpa graveproprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività causati da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato macchinari assicurati si trovino: − presso le ubicazioni indicate in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 47 – Apparecchiature c/o terzi comprese partecipazione a fiere, mostre, convegni, e laddove l’assicurato svolga la propria attività; − ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni fissate del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì costruttore per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolol’uso della macchina. La condizione essenziale per l’operatività della garanzia è operante che il macchinario elettronico portatile/mobile: − sia sotto il controllo dell’Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti; − non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un fabbricato chiuso con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura; − non sia lasciato incustodito su di un mezzo di trasporto, salvo che il bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a condizione chechiave, dotato di antifurto funzionante. Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannosistema operativo presente nel disco rigido, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; relativamente a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd periferiche s’intende qui assicurare i processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato driver” forniti insieme alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiiimacchine. La scelta dei corrispondenti Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell’Assicurato, sulle quali lo stesso operi o domiciliatariche abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, restando ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;deposito, giacenza o immagazzinamento.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a proprietà di terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperiziada: – incendio; – fulmine; – esplosione e scoppio, anche verificatisi all’esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi; – caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì: – i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse; – i guasti causati alle cose assicurate per l’ipotesi ordini dell’Autorità allo scopo di colpa graveimpedire o di arrestare l’incendio; – le spese necessarie per demolire, sgomberare e dei quali siano civilmente responsabili trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 22; – i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di: ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; – i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all’Assicurato; – fermo quanto stabilito dall’art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono parificati ai sensi danni di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicuratoincendio, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti ai guasti arrecati per le Responsabilità riconducibili allo stesso/aordine delle autorità, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge quelli arrecati dall’Assicurato o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti terzi allo scopo di impedire il propagarsi o arrestare l’incendio; – i danni che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività la caduta di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazionimeteoriti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato corpi volanti e/o inabilitatoorbitanti, nonché nell’eredità giacente o beneficiata loro parti e tutte le altre fattispecie cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di curatela specialeincendio; – i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate conseguenti all’onda d’urto sonora prodotta da aerei, previste dal Codice Civile corpi volanti e/o altre leggi; viii. l’attività orbitanti, o loro parti, che viaggiano a velocità sonica o supersonica; – i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività guasto improvviso ed accidentale, verificatosi negli impianti per la produzione di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentocalore facenti parte degli enti medesimi, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

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Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori GARANZIA A – RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE L'Assicuratore si obbligano obbliga, entro il Limite di Indennizzo indicato al punto 3 della Scheda di Polizza, a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne l’Assicurato dalle somme che questi siano tenuti lo stesso sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno di risarcimento per un fatto che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato abbia involontariamente causato Lesioni Fisiche e/o inabilitatoDanni Materiali a Terzi in conseguenza di un evento di Inquinamento derivante dalle Operazioni Assicurate e scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, nonché nell’eredità giacente purché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sia denunciata per iscritto all’Assicuratore durante lo stesso Periodo di Assicurazione o, qualora operante, durante il Periodo di Garanzia Postuma. La presente garanzia comprende inoltre i seguenti costi e spese: (i) i Costi di Bonifica che l’Assicurato dovrà sostenere o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela specialerimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell’Inquinamento, previste che siano sostenute dal Codice Civile Terzo danneggiato e/o altre leggidall’Assicurato in caso di una Disposizione dell’Autorità Competente e/o una Richiesta di Risarcimento, in osservanza degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell’Ambiente o della Disposizione dell’Autorità; viii. l’attività (ii) le Spese di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione Danno Ambientale che l’Assicurato dovrà sostenere o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non rimborsare al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni Terzo danneggiato in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccoltadell’Inquinamento, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti che siano sostenute dal Terzo danneggiato e/o domiciliatari, restando dall’Assicurato in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale osservanza degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell’Ambiente o della Disposizione dell’Autorità.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Ambientale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni Xxxxx in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La la scelta dei di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso; xv. l’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; xvi. l’attività di amministratore di sostegno ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6. xvii. l’attività di gestore della crisi e ausiliario in organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che questi siano tenuti lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o a rimborsare a terzipiù Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, compreso i clienticome determinate dalla vigente normativa. La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa graveeffetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, e sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei quali siano civilmente responsabili ai sensi Conti abbia posto a personale carico di legge nell’esercizio dell'attività professionale uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato più Dipendenti o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoConti. Sono comprese in garanziaincluse nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, a titolo esemplificativo e non limitativo, ovvero per decisioni di organi arbitrali. L’Assicurazione comprende anche le responsabilità relative Perdite patrimoniali derivanti da o conseguenti a: i. l’attività : - interruzione o sospensione di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioniterzi – - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28servizi, ovvero entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di negoziazione assistita Sinistri verificatisi nel corso di cui al decreto-legge 12 settembre 2014uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato; - attività connessa all’assunzione e gestione del personale – Per tali perdite, n. 132; v. la responsabilità gli Assicuratori risponderanno per danni derivanti dalla custodia ogni singolo anno assicurativo nei limiti del Massimale di documentiPolizza, somme indipendentemente dal numero di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali Sinistri verificatisi nel corso di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato); - perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e atti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la ; - violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni degli obblighi di legge, in conseguenza dell'errato relazione al trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e xx.xx. e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c. e un Danno non derivante da comportamento illecito continuativo xiipatrimoniale ai sensi dell’art. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa 2059 c.c.. Qualora sussista la responsabilità professionale personale degli stessi; xivdell’Assicurato nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definitivo dell’autorità competente, il dolo o la colpa grave, gli Assicuratori si riservano la facoltà di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;I soggetti assicurati sono i seguenti:

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L’assicurazione vale per gli infortuni che subiscano gli assicurati evidenziati nelle seguenti partite: Partita 1 – Giunta Comunale, Segretario e Consiglieri del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tali il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario, gli Assessori ed i Consiglieri. La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti sopra indicati, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti della circolazione stradale per la partecipazione a tenere indenni gli Assicurati riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziincarico inerente il mandato ricoperto, compreso i clientied incluso il rischio “in itinere“per raggiungere la sede del Contraente, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associatiqualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i praticantisuccessivi rientri. Partita 2 - Dipendenti del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente nonché altri soggetti (quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, lavoratori somministrati occupati in lavori socialmente utili, volontari ,compresi quelli del nucleo locale della protezione civile autorizzati dall’Ente all’utilizzo di mezzi di trasporto o assicurabili in forza di specifiche previsioni di legge, contratti o convenzioni, o altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività ed autorizzati all’uso di mezzi di trasporto Resta inteso che: ▪ i veicoli possono essere sia di proprietà del Contraente, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionistidelle figure sopra 11 nominate in qualità di Assicurati, sia per quella esercitata come singoli professionistidi terzi in genere (ivi compresi altri Enti Pubblici); ▪ devono intendersi Assicurati nell’ambito della presente Partita 2 anche i soggetti non rientranti nella definizione sopra esposta quando, su autorizzazione del Contraente, si trovino a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato bordo di veicoli di proprietà, locazione e/o noleggio del Contraente stesso in sede qualità di compilazione conducenti. Si conviene che vengano parificati ai dipendenti del QuestionarioContraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l’Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest’ultimo. Il Partita 3 – Dipendenti del Contraente nella loro qualità di Portavalori. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate per ogni attività relativa alla qualifica e/o attività di “Portavalori”. Poiché la presente assicurazione è esonerato dall’obbligo stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalla Legge e dai CCNL, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti all’infortunato a titolo di comunicare agli Assicuratori equo indennizzo per il medesimo sinistro. ▪ Pensionati in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei sociattività lavorativa; ▪ Adulti in marginalità sociale – Portatori di Handicap; ▪ Partecipanti alle attività di ludoteche (ragazzi e operatori); ▪ Tirocini di inclusione sociale - Tirocini in situazione di disabilità - Borse studio e Borse lavoro; ▪ Lavoratori in Mobilità, degli associatiLSU e Interinali; ▪ Stagisti per servizio di qualità ambiente; La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, dei collaboratori determinazioni dirigenziali, borse di studio e dei praticantilavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi). Qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati in tale Partita, si conviene tra le Parti che essi saranno collocati in questa Partita. Volontari che prestano la loro opera non retribuita per conto e su autorizzazione o tramite l’organizzazione del Contraente per lo svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità o di interesse collettivo. Volontari occupati in attività di pubblica utilità incaricati per progetti attuati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ove il Comune di Argenta funge da promotore dell’Iniziativa e Collabora con Cooperative ed Associazioni del territorio per ospitare, come da bando pubblico espletato dalle Cooperative stesse, all’interno di servizi da esse svolti, ragazzi interessati a mettersi in gioco tramite volontariato La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e lavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi). Si intendono equiparati ai volontari i quali si intendono pertanto in copertura dal momento soggetti che, per disposizione del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali Tribunale competente, vengono inviati presso il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziasue strutture, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle svolgere attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentipubblica utilità quale misura sostitutiva della pena. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso corrispondere - entro i clientilimiti convenuti - le somme che, per Xxxxx dovuti capitale, interessi e spese, siano dovute a negligenzatitolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, imprudenza qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o imperiziainclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private. La garanzia è operante anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività fatti dolosi commessi da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri occorsi all'interno di depositi, quali autorimesse o officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Quando i richiamati mezzi sono in circolazione agganciati al veicolo trainante, senza rivalsa nei loro confronti i danni causati a meno che costoro abbiano agito con doloterzi sono coperti dall’assicurazione prestata per quest’ultimo; - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio; - per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di servizio. La garanzia è operante Società assicura altresì i rischi di responsabilità civile per danni a condizione cheterzi non ricompresi nell'assicurazione RCA obbligatoria, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, base alle Norme Aggiuntive di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28seguente capitolo 3.0. A tale riguardo resta inteso che i massimali RCA indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014unicamente per la parte non assorbita dai medesimi, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli ai risarcimenti eventualmente dovuti a terzi in relazione alle previsioni delle specifiche Norme Aggiuntive e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentisecondo i limiti espressamente disciplinati nelle stesse. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti risarcimento di danni involontariamente cagionati a pagare terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell’allegato A) Elenco mezzi e/o a rimborsare a terzisuccessive modifiche ed integrazioni. La Società, compreso inoltre, assicura anche rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ed in questo caso i clientimassimali indicati al successivo art. 2.7 sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per Xxxxx la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché rischi per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionarioquali l’assicurazione non è obbligatoria. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative aL'assicurazione copre anche: i. l’attività 1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniveicoli in aree private; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto; 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato; 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili; 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; 9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla custodia circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di documentiuso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, somme di escluso denaro, titoli preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimiloro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; vi. 10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità derivante dall’attività per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste costruzione o da leggi e regolamentidifetti di manutenzione. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo 11) la responsabilità per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato i danni cagionati dal conducente e/o inabilitatodai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo 12) entro il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie in conseguenza di curatela speciale, previste dal Codice Civile inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o altre leggigassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero: a) invio di ogni somma un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che questi provochino un allagamen- to o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile. b) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico. c) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’ubicazione assicurata; op- pure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento; d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’As- sicurato stesso; e) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’im- pianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa prov- vederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto; f) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’ubicazione assicurata, ovvero qualora l’As- sicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento; g) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano tenuti stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a pagare o garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provve- derà a rimborsare reperire e a terzimettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, compreso i clientiuna guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi il ripristino dei suddetti mezzi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistichiusura. La garanzia, alle condizioni Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di polizza e fermo restando 10 ore di piantonamento dopodiché il Massimale, che costo della guardia giurata resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenticarico dell’Assicurato. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, sia per l'attività svolta come Studio Associato o il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società tra professionistiinoltre assicura, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità derivante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri che avvenissero all’interno di depositi, quali autorimesse, officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheincendio dei veicoli, al scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per i danni causati ai trasportati nel momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco salita o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza discesa del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28veicolo, ovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di negoziazione assistita accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell’abitacolo per motivi di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamentiservizio. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si obbligano rendano necessarie a tenere indenni gli Assicurati tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel un caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese assicurativo rientrante in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, . Vi rientrano le responsabilità relative a: i. l’attività spese: - per l’intervento di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l’intervento di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e un perito/consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato tecnico d’ufficio e/o inabilitatodi un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, nonché nell’eredità giacente comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. - Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela specialeprocedimento penale all’estero, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentouno dei Paesi ove la garanzia è operante, la perditaSocietà assicura: - le spese per l’assistenza di un interprete; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non Società conteggerà gli interessi al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiiitasso legale corrente. La scelta Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei corrispondenti professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;alla fine della vertenza.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi norma di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo stesso/svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’Assicurazione vale: a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che ) per la responsabilità civile dei singoli professionisti sociderivante dall’assicurato per gli incarichi, associatianche di carattere collegiale e/o commissariale, nonché per i praticantisvolte da soggetti dal medesimo incaricati, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri enti; b) per la responsabilità derivante da fatto doloso copertura dei sostituiti. Nel caso di sostituzione, temporanea o colposo delle persone delle quali il Contraente o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratoril’assicurazione si intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, praticantipurché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge/regolamenti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei dal momento del loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioniincarico; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello c) per lo svolgimento delle attività di mediazioniresponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione del piano biennale e del mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione; d) per lo svolgimento delle attività di responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero controllo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; v. la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; vi. la responsabilità derivante dall’attività di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo gestione e di amministrazione controllata, controllo sugli equilibri di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo bilancio. L’assicurazione comprende inoltre: a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato multe e/o inabilitatoammende, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile sanzioni amministrative e/o altre leggipecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; viii. l’attività di arbitro in procedimenti arbitrali; ix. l’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e documento o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se portatore purché non derivanti da furtoincendio, rapina furto o incendiorapina; xic) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell’Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la violazione differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato. Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: 1. l’azione della Legge n. 196 Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - T. U. 3/1957,” e successive modifiche di altre disposizioni e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioninormative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; xiii2. La scelta il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;soggetti responsabili.

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a tenere indenni gli Assicurati Terzi (considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di ogni somma che questi siano tenuti a pagare cui ai successivi articoli), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o a rimborsare a terzi, compreso i clientida persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx dovuti morte, lesioni personali e danneggiamenti a negligenzacose ed animali, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili nell'esercizio dell'attività dichiarata. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale per danni involontariamente cagionati a Terzi compresi i clienti durante il periodo di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiefficacia della polizza, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurimorte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attività attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a Terzi da essi svolte in qualità collaboratori e dipendenti. Questa specifica estensione di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e fermo restando comunque con il Massimale, che resta unico anche nel caso massimo di corresponsabilità tra Assicurati, è valida € 500.000,00 per sinistro qualunque sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo numero delle persone delle quali il Contraente decedute o l’Assicurato debba rispondereche abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, quali ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti Terzi pari a meno che costoro abbiano agito con dolo€ 250,00. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, Ferme le responsabilità relative a: i. l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali, e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa e l’esecuzione di notificazioni; ii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iii. la redazione di pareri e contratti; iv. l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, esclusioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28punto 14 di polizza – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni: a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale; v. b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la responsabilità per danni derivanti dalla custodia consegna a Xxxxx; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di documentilavori di manutenzione, somme di denaro, titoli riparazione e valori ricevuti posa in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimiopera; vi. la responsabilità derivante dall’attività c) da circolazione su strade di deposito telematico degli atti processuali (cd “processo telematico”) così come previste da leggi e regolamenti. vii. l'espletamento delle funzioni di carattere uso pubblico o giudiziario relative su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; e) conseguenti ad incarichi affidati dall'autorità giudiziariainquinamento dell’aria, purché inerenti all’attività dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di avvocatosorgenti e corsi d’acqua, intendendosi tra questi anche l'incarico alterazioni o impoverimento di curatore nelle procedure di fallimentofalde acquifere, di commissario giudiziario nelle procedure giacimenti minerali ed in genere di concordato preventivo e quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore sfruttamento; f) a cose in genere dovuti ad assestamento o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitatovibrazioni del terreno, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela specialederivanti da gelo, previste dal Codice Civile e/o altre leggida umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; viiig) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. l’attività Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti: h) da detenzione ed impiego di arbitro in procedimenti arbitraliesplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; ix. l’attività di consulenza legale anche i) verificatisi in materia di fusioni ed acquisizioni; x. lo smarrimentoconnessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, la perditanaturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, la distruzione o il deterioramento di coseisotopi radioattivi, attimacchine acceleratrici, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio; xi. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 anche per come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni per Danni in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo xii. l’attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni; xiii. La scelta dei corrispondenti o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; xiv. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;ecc.).

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