Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione L’importo di ogni opera affidata, sarà contabilizzata in base all’elenco prezzi allegato al contratto. I pagamenti saranno effettuati mediante liquidazione diretta di fatture emesse dall’assuntore in relazione agli ordini di lavoro emessi dal committente. I lavori eseguiti saranno contabilizzati in modalità bimestrale e liquidati su presentazione di unica fattura che raggruppa più ordini di lavoro. Il pagamento è subordinato all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoree potrà avvenire solo, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliquando il responsabile del procedimento del committente abbia constatato che: a) Per i lavori e le somministrazioni a misura, mediante emissione del certificato di pagamentola contabilità sia stata compilata, redatto dall’assuntore o dal Responsabile del procedimentopersonale della Siena Casa e, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltosottoscritte da entrambi. Essa deve elencare, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiper ogni singolo intervento, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite effettive quantità sviluppate e valorizzate con i prezzi unitari previsti dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza accordo contrattuali. b) Eccezionalmente, qualora le condizioni dell’intervento non consentano l’utilizzo delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi voci e dei regolamenti sulla tutelarelativi articoli delle opere compiute, protezione, assicurazione, assistenza o vi siano lavorazioni che per loro natura debbano essere contabilizzate ad ore e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede materiali di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora dovranno essere seguite le seguenti procedure: 1)si contabilizzano i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo mediante misurazione ed applicazione degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti articoli relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata opere compiute compresi nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.prezzi unitari;

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Samples: Appalto, Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell’appalto, redatto dal Responsabile gli stati di avanzamento sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una delle seguenti modalità: a) con cadenza mensile; b) al raggiungimento, nell’esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli successivi del procedimentopresente capitolato, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’importo precisato nel contratto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento % (art.7, art. 30 comma 2, D.M. LL.PP5 del D.Lgs. 145/200050/2016) da liquidarsi, nulla ostando, svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione l’approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo provvisorio o di verifica di conformità, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta DURC. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori il DL redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare RUP emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione subordinata: - all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. In 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltanteinadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione impiegato nell’esecuzione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimaticontratto, la procedura verrà applicata stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti lavori, la cassa edile. - all’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore delle ditte subappaltatricifatture quietanzate del subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione A valle della ricezione del certificato stessodi pagamento, l’Appaltatore può emettere fattura con le modalità indicate all’articolo 6.7. ANAS provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Ai sensi dell’art. 171 del regolamento D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. gli stati di avanzamento (S.A.L.) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 2. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale del contratto attuativo, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi. Per consentire il rispetto della predetta percentuale l’amministrazione contraente può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all’ultimo. 3. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, mediante delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato e ove richiesto dalla D.L.. 5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, redatto sulla base dei dati in esso riportati. 6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate in virtù di procedure concorsuali o vicende soggettive dell’Appaltatore o altri casi contemplati dalle normative vigenti. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 7. La Stazione Appaltante dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l’emissione di appositi mandati di pagamento nei confronti di Xxxxxxxxxxx e subappaltatori, fatto salvo l’avvenuto accertamento positivo di quanto segue: − di quanto previsto dall’art. 170, comma 1, lettera a) del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; − della regolarità dei documenti fiscali (fatture) emesse dall’appaltatore e dai subappaltatori; − degli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.; − della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. e ii. e del D.M. n. 40/2008 e ss. mm. e ii., ove richiesta; − S.: delle dichiarazioni sottoscritte da Appaltatore e ciascun subappaltatore intervenuto nell’esecuzione dei lavori attestanti quanto spettante a ciascun subappaltatore per i lavori eseguiti e contabilizzati nello stato di avanzamento, comprese ritenute. 8. Qualora la Stazione Appaltante rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale. 9. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall’art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l’amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l’inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall’art. 169 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. 10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa, senza che l’Appaltatore possa vantare interessi per ritardato pagamento, nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi: a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi; b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante dalla concessione di proroghe; c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 108 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all’effettuazione dell’aggiornamento bimestrale del programma dei lavori secondo l’andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dell’art. 105, comma 3 del D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012, limitatamente agli interventi per cui trova applicazione la programmazione dei lavori. 11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del corrispettivo dell'appaltocertificato di pagamento. 12. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi titolo di graduale recupero della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatomedesima. 13. A garanzia dell’osservanza delle norme dell'osservanza degli obblighi previsti dall’art. 43 della L.P. 26/1993 e delle prescrizioni dei contratti collettiviss. mm. e ii. in capo all'appaltatore, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelaagli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,5 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PPcento. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o previa approvazione del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente esecuzione e comunque se le eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto accertate sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessostate sanate.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. La prima nota dei singoli lavori sono erogati all'Appaltatoreè presentata dall’Esecutore su formato informatico e software Excel con allegata l’eventuale adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 2. Ogni nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. Sulla base della contabilità dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliil Direttore dei Lavori emette gli stati di avanzamento lavori con cadenza semestrale, mediante emissione del certificato nei mesi di pagamentogiugno e dicembre, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiindipendentemente dall’importo maturato, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara e delle trattenute contrattuali; dalla data di maturazione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. 4. La somma forfetaria prevista per la messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature, ammontante a 16.000,00 euro, sarà inserita, dedotto il ribasso d’asta offerto in sede di gara, a consuntivo della stagione invernale cui si riferisce e quindi in corrispondenza dello stato di avanzamento di giugno. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1, si precisa che l’importo della somma forfetaria comprende: • la predisposizione degli attacchi speciali sui mezzi d’opera, nonché il collaudo presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile; • la presenza, durante le operazioni di sgombero e pulizia, della figura di un tecnico con funzioni di coordinatore; • ogni altro onere necessario per l’espletamento delle operazioni. 5. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri di cui al relativo importo dell’art. 3 (5.300,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. 6. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo . 7. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione dei Lavori le fatture quietanzate dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 56. 8. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. 9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 10. Entro 30 (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000trenta) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento verificarsi delle condizioni di cui al comma 3: a) Il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il / / » con l’indicazione della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati data di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e chiusura; b) il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare R.U.P. emette il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiai sensi dell’art. Nel caso 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di sospensione avanzamento dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorecui alla lettera a), la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla con l’indicazione della data di sospensioneemissione. 11. In deroga La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla previsione del comma 1successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato previa presentazione di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeregolare fattura fiscale. 12. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2; b) agli adempimenti di cui all’art. 49 in favore dei subappaltatori e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di lavoro dipendente, subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 67 in materia di tracciabilità dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessopagamenti.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 250 000.00 €.6 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 6 Tale importo dovrà essere stabilito in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori. Per le opere appaltate a forfait l'ammontare dei lavori eseguiti sui quali corrispondere l'acconto sarà ricavato dalla tabella di cui all'art. 2. netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell'approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Contract for Construction Works

Pagamenti in acconto. Nel L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a €.3 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAi sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in base ai dati risultanti dai documenti contabilifavore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiticontabilizzati ai sensi dell’Art. 33, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 15 (quindi) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il »; il Responsabile del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneProcedimento emette, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàsuccessivi, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posaticon l’indicazione della data. Nel caso La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di sospensione dei regolare fattura fiscale. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoDURC.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza e del costo della manodopera, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 70 000 euro. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell’approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 10 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Contract for Construction Works

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni prescritte ritenute di cui all’articolo 16 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un terzo dell’ammontare netto dell’importo di appalto e previa consegna alla Direzione Lavori dei contratti collettividocumenti per l’accettazione delle opere eseguite. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, delle leggi in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei regolamenti sulla tutelalavori, protezioneal fine del rispetto del valore dell’ultima rata sotto riportata ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 contabilizzati al netto del ribasso d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile unico del Procedimento procedimento competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell’amministrazione è subordinato all’acquisizione, come sopra quantificata percentualmented’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell’appaltatore e del subappaltatore. La Direzione lavori e il Responsabile Qualora emergesse dal DURC l’irregolarità contributiva delle imprese controllate, l’amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 30 comma 5 del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeDlgs 50/2016. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, il cui ammontare corrisponde ad almeno il 9%, è sempre al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale netto del ribasso d’asta e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori residuo è contabilizzato attestata con le modalità di cui al punto 31.1. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato cantiere, destinati ad essere impiegati in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35opere definitive facenti parte dell'appalto, comma 32qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se l’amministrazione, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei 1. I lavori sono erogati all'Appaltatoresaranno pagati a stati di avanzamento che dovranno essere redatti entro 45 giorni dal raggiungimento dell’importo contabilizzato, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15non inferiore al 10% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’astaribasso. L’emissione da parte dell’Impresa delle relative fatture è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento è subordinata: • alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, comprensivi INAIL e Cassa Edile tramite l’acquisizione da parte della quota degli oneri per la sicurezzastazione appaltante di DURC tramite acquisizione delle fatture quietanzate delle forniture. • All’invio alla Stazione Appaltante, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoda parte dell’impresa aggiudicataria, della dichiarazione di avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti, relativamente alle mensilità del Sal di riferimento. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo l'approvazione del certificato in caso di collaudo provvisorio inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o del certificato di regolare esecuzioneregolarizzazione tempestiva, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile e di saldo. In caso di irregolarità del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàDURC dell’appaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la qualità Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e l'importo dei lavori eseguiticasse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna ratasia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile. c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come sopra quantificata percentualmenteprevisto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. La Direzione lavori Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, con il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute. 5. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale che si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, riferisce all’acconto non può superare i quarantacinque 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla maturazione presentazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generalequanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 6. ll pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124-235 RG. 7. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 e 144 RG. 8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 10. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, Acque di Caltanissetta S.p.A. effettuerà i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei I pagamenti in acconto avverranno secondo le percentuali dell’importo contrattuale per lavori sono erogati all'Appaltatoree forniture (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) di seguito riportate, fatta salva l’applicazione delle ritenute previste ed il progressivo recupero dell’anticipazione: 70% alla messa in base esercizio dell’impianto; il rimanente verrà corrisposto come saldo finale a lavori collaudati. Quando i lavori, per cause non dipendenti dall’appaltatore, rimangano sospesi per un periodo superiore ai dati risultanti dai documenti contabili90 giorni, mediante emissione del si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile derogando da quanto disposto precedentemente. I certificati di pagamento saranno emessi entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’adozione di ciascuno stato di avanzamento. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del procedimentopredetto certificato entro i successivi 30 giorni, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatofatte salve speciali disposizioni normative o differenti indicazioni contenute nei documenti di gara e nel contratto. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35dell'articolo 6, comma 323 del DPR 207/2010, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione all'acquisizione del DURC e all’esibizione all'esibizione da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti o da enti terzi, nonché il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali subappaltatoriinteressi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. In caso Nella contabilità di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantebase per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato in conformità di quanto ammesso all'art. 180 del DPR 207/2010, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad informare gli organi competenti essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, se accettati dal Direttore dei Lavori. Il valore di pura fornitura dei materiali verrà valutato detraendo ad essi l’incidenza della manodopera (secondo l’allegato di progetto). Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e fatte salve con le responsabilità modalità prescritte dal Regolamento sopra indicato. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori o le forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione agli ordini di carattere penaleservizio della Direzione Lavori o non conformi al contratto. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal sopra richiamato art. 180 del DPR 207/2010. Essi possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, procederà ad una detrazione del 20% sui dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000altro motivo, Il termine nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per l'emissione ritardata ultimazione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine lavori e delle forniture o per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoaltri motivi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, saranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione firme) e verificabili dall'Amministrazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualepresso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoIV.6.1. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35Qualora l'Amministrazione appaltante, comma 32a seguito delle verifiche condotte, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento riscontri delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti comunicherà all’appaltatore e fatte salve le responsabilità di carattere penale, all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà ad una un detrazione del 2010% sui pagamenti in acconto acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o esecuzione, ovvero alla sospensione di pagamenti a saldo del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate destinando le stesse inosservanze somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi sopra detti da di cui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all’importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000dell'appalto, Il termine per l'emissione qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltolavori, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione del l'emissione di un certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguitieseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’astad'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite raggiungano al netto delle ritenute, un importo non inferiore ad € 40.000,00. La liquidazione sarà effettuata dal presente CapitolatoResponsabile del procedimento sulla base delle risultanze del registro e del certificato redatto dal Direttore dei lavori ad attivitàultimate. A Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l'approvazione del certificato in merito all'applicazione della disciplina per il contrasto nel ritardo dei pagamenti di collaudo provvisorio o del certificato cui al D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, viene fissato che entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di regolare esecuzionecui al comma 1, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………. Nel caso di sospensione dei con indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del capitolato speciale d’appalto. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoreall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. La Stazione appaltante, prima di ciascun pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data o a saldo, anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente, richiede in via telematica un DURC (documento unico di sospensioneregolarità contributiva). In deroga alla previsione L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del comma 113.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, qualora nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. A tal fine l’appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente bancario e/o postale dedicato ed il nominativo del personale delegato ad operare sul suddetto conto. Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto in tutti i lavori eseguiti raggiungano un importo pari casi in cui le transazioni relative alle commesse siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di istituti bancari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualedella società Poste Italiane s.p.a.. La risoluzione opera ipso iure a seguito di semplice comunicazione scritta, può essere emesso uno stato trasmessa a mezzo di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1raccomandata a.r., ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore dell’Ente Appaltante della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi volontà di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoavvalersi della presente clausola.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori sono erogati all'Appaltatoreeseguiti, in base contabilizzati ai dati risultanti dai documenti contabilisensi degli articoli 6.1, mediante emissione del certificato di pagamento6.2, redatto dal Responsabile del procedimento6.3, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitie 6.4, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezzasicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoe al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000 (centocinquanta). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsicento, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, dopo l'approvazione del il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette il conseguente certificato di collaudo provvisorio o del certificato pagamento, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione avanzamento dei lavori di durata cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 5. AMA provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 3548‐bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 329, del Decreto-Legge 4 luglio della legge 24 novembre 2006, n. 223 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata subordinata: a) all’acquisizione d’ufficio del DURC DURC, proprio e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori, da parte di AMA; b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte di AMA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltanteinadempienza accertata, oltre ad informare gli organi competenti il pagamento è sospeso e fatte salve le responsabilità la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di carattere penaleriscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimatiCassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; b) chiede inoltre all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; c) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 10.3, comma 2. 9. Qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura verrà applicata di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle ditte subappaltatricisomme trattenute ai sensi della lettera b). 10. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltocui al comma 5, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessotrattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

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Samples: Service Agreement

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percentorate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi d'asta e della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0.50% per cento infortuni raggiunga l’importo netto di € 25.000,00 (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentodiconsieuroventicinquemila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiquantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorecui all’art. 158 del D.P.R. n° 207/2010, la stazione appaltante appaltante, su richiesta dell’appaltatore, dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore Non si può procedere al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando pagamento nel caso in cui la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo sospensione dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalesia imputabile all’Appaltatore. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, lavori a norma dell'art. 168 194 del Regolamento Generaledi esecuzione ed attuazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti lo ritenga necessario.

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Samples: Contratto D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo 20 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un terzo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del responsabile unico del procedimento, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal R.U.P., non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione è subordinato all’acquisizione, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualesubappaltatore. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finaleattestata con le modalità di cui all’art. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 40. Qualora l'Amministrazione, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10% dell’importo della rata di acconto o di saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 10% dell’importo del contratto originario eventualmente adeguato di subappalto o di cottimo, in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticaso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, L’amministrazione trattiene definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se l'Amministrazione, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta, subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto prescritto all’art. 62 del presente capitolato speciale, l’importo dei lavori sono erogati all'Appaltatoreeseguiti, in base contabilizzati ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione sensi del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezzasicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoe al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale dopo l’approvazione del conto finalecollaudo provvisorio. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette il rilascio del conseguente certificato di pagamento, subordinatamente all’acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatidel predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Nel caso di sospensione dei Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al comma 1. 6. Nel caso in cui tutta la spesa per la realizzazione dell’opera (o parte di essa) sia finanziata con mutuo della C.D.P. Spa ai pagamenti si applicheranno le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge 131/1983. In questo caso il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 7. Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità etc.). 8. Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al successivo articolo 51, la stazione appaltante dispone comunque sospende il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno ditta affidataria dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessosuccessivo.

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto della ritenuta e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 60.000 (sessantamilaeuro/00). A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoriassistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zero virgola cinquanta per cento (art.7cento), comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta . Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati verificarsi delle condizioni di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo cui sopra: a) il direttore dei lavori eseguitiredige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione che deve recare la dicitura: «lavori e a tutto il Responsabile del procedimento hanno la facoltà » con l’indicazione della data di subordinare chiusura; b) il rilascio del RUP emette il conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di sospensione avanzamento dei lavori di durata cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale digitale, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta 10 (dieci) giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data redazione dello stato di sospensioneavanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo. In deroga alla previsione del comma 1precedente punto, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata subordinata: a) all’acquisizione del DURC DURC, proprio e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori; b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte del Committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento così come da legge. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltanteinadempienza accertata, oltre ad informare gli organi competenti il pagamento è sospeso e fatte salve le responsabilità la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di carattere penaleriscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla sospensione Cassa Edile, il Committente: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di pagamenti irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a saldo se i lavori sono ultimaticantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura verrà applicata di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte del personale utilizzato nel cantiere. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle ditte subappaltatricisomme trattenute. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000iscritto il soggetto inadempiente, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ed in ogni stato di avanzamento dei lavoricaso l’Appaltatore, a norma dell'artprovvedere entro 15 (quindici). 168 del Regolamento Generale. Il Decorso infruttuosamente il suddetto termine per disporre senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione Committente provvede alla liquidazione del certificato stessodi pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

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Samples: Accordo Operativo

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni qualvolta l’importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l’ammontare minimo di € 30.000,00 (trentamila euro). Gli stati di avanzamento determinano la quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’astad'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, se nulla ostandoosta, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato pagamento, prescindendo dall'importo minimo di regolare esecuzionecui al 1° comma. Comunque, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei qualora i lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto rimangano sospesi per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata un periodo superiore a novanta 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c. I pagamenti in acconto degli importi maturati verranno effettuati fino alla data al raggiungimento di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) del dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualecomprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato Il pagamento dell'ultima rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto non costituisce, comunque, presunzione di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessocodice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza TRIMESTRALE, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 20, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del corrispettivo dell'appaltolavoro effettivamente ordinato, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori eseguito e regolarmente eseguitiriconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d’astad'asta e delle altre ritenute. Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata. In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, comprensivi o in caso di mancata apposizione della quota degli oneri firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritardati pagamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato collaudo provvisorio. Gli stati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze avanzamento saranno emessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dalla data del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, loro riconoscimento che deve avvenire come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e indicato; i certificati di pagamento già saranno emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoentro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni II certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del DURC D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi non costituisce presunzione di lavoro dipendenteaccettazione dell'opera, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 1666, secondo comma, del Regolamento Generalecodice civile. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.

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Samples: Service Agreement

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiin corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviritenute di legge, delle leggi raggiunga la cifra di euro ………… ( ); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti che non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentosono soggetti a ribasso d’asta. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato corpo saranno pagati in base all’importo degli atti di sottomissione approvatialla percentuale realizzata. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltod’appalto è fissato, non può superare i quarantacinque in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratto collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sugli stati di avanzamento sarà praticata una ritenuta dello 0,50 %. Con gli stati di avanzamento verranno altresì liquidati, in misura proporzionale, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. La liquidazione degli stati di avanzamento, ed in particolare la liquidazione finale, sono subordinate all’acquisizione delle dichiarazioni INPS e INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi ed eventualmente della Cassa Edile attestanti il regolare versamento dei contributi contrattuali ed all’accertamento retributivo nei confronti del personale dipendente impiegato per i lavori di cui all’oggetto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, lavori,mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, al netto aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati perla metà del ribasso d’astaloro importo), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ,raggiungano un importo non inferiore a Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00). 2. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le norme specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro è a corpo e resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente Capitolatoschema di contratto. 5. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale al totale dei lavori eseguito. Il pagamento avverrà per mezzo degli stati di avanzamento a condizione che tutte le opere provvisionali, le disposizioni e gli allestimenti previsti, siano stati realizzati e mantenuti nell’assoluto rispetto della vigente normativa e secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’Esecuzione. 7. Qualora siano stati effettuati pagamenti anticipati a titolo di rimborso per l’acquisto di materiali da costruzione, ai sensi del successivo Art. 32, lo stato d’avanzamento, in misura del progressivo impiego in opera degli stessi, dovrà evidenziare oltre l’importo del sal anche l’importo dei materiali - eventualmente calcolato in percentuale – da recuperare, determinando così l’importo netto da corrispondere sul sal medesimo; 8. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso0,50%.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione comunale è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per centofirme) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualee verificabili dall'Amministrazione comunale presso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoIV.6.1. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35Qualora l'Amministrazione comunale, comma 32a seguito delle verifiche condotte, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento riscontri delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti comunicherà all’appaltatore e fatte salve le responsabilità di carattere penale, all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà ad una un detrazione del 2010% sui pagamenti in acconto acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o esecuzione, ovvero alla sospensione di pagamenti a saldo del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate destinando le stesse inosservanze somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi sopra detti da di cui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all’importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000dell'appalto, Il termine per l'emissione qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltolavori, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione comunale, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza e del costo della manodopera, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 110'000,00 euro. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell’approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 30 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al primo comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Pagamenti in acconto. Nel L’Impresa avrà diritto all’emissione di Stati di avanzamento in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, d’opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivicontrattuale, delle leggi prescritte ritenute e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente degli eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posaticrediti dell’Amministrazione - raggiunga l’importo pari al 25% dell’Importo contrattuale. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorelavori, la stazione appaltante dispone comunque il Responsabile del Procedimento, sulla base degli atti contabili, disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, qualunque sia il loro importo. L’ultimo Stato d’Avanzamento sarà emesso qualunque sia l’importo residuo maturato fermo restando che l’importo dello Stato Finale, anche con eventuale addebito sul medesimo ultimo Stato di Avanzamento, non potrà essere inferiore al 10% dell’Importo di contratto, sempre al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell’Amministrazione . Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori a corpo, soggetti al ribasso d’asta, le categorie di lavoro, che corrispondono agli elementi essenziali del lavoro a corpo, saranno notate come percentuale ottenuta dalla somma delle aliquote, in corrispondenza a quanto eseguito ed accertato, elencate nella Tabella di ripartizione riportata in allegato al presente Capitolato (Allegato 1) relativa alle singole lavorazioni costituenti l’Appalto da intendersi come sub categorie. Quando i Lavori relativi alle sub-categorie di cui alla Tabella sopra richiamata non risultassero completati, il Direttore dei Lavori determinerà il coefficiente di riduzione della percentuale relativa sulla base del computo estimativo sommario della quota parte dei lavori ancora da eseguire, valutati con i prezzi della stessa Tabella, ovvero desumerà le quantità ancora da eseguire in base a calcoli sommari basati sopra appositi rilievi geometrici. Il coefficiente di riduzione è dato dal rapporto fra l’importo della sub-categoria di lavoro ridotto con la detrazione dei lavori non eseguiti e lo stesso importo totale della stessa sub-categoria. Sulla base di queste sub categorie si compilerà anche il Libretto delle Misure e il Registro di Contabilità. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza, verranno contabilizzati di volta in volta proporzionalmente alla percentuale d’avanzamento dei lavori eseguiti. Per quanto riguarda gli oneri a corpo di cui alla categoria n° 14 del precedente art. 2, riguardanti tutti gli oneri derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e gli oneri relativi alle manutenzioni sino al collaudo, il 50% dell’Importo verrà contabilizzato di volta in volta proporzionalmente alla percentuale d’avanzamento dei lavori eseguiti, il restante 50% (a copertura degli oneri di manutenzione sino al collaudo) verrà contabilizzato nello Stato Finale. Si sottolinea che le quantità riportate nella Tabella sopra richiamata (Allegato 1), desunte dal Computo Metrico di Progetto, ancorché allegato al Contratto, non danno diritto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis del Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n.50, di avanzare pretese per eventuali differenze riscontrate con le quantità effettivamente svolte nell’esecuzione dei Lavori secondo quanto riportato negli elaborati grafici allegati al Contratto. I manufatti il cui valore é preminente nei confronti della spesa per la messa in opera potranno essere accreditati in contabilità, ai sensi dell’art. 180 del DPR 207/2010, secondo i Prezzi a piè d’opera previsti nell’Elenco Prezzi allegato. I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In deroga alla previsione detti Prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. La valutazione delle forniture, al fine dei pagamenti in acconto, sarà fatta al 50% del comma 1prezzo di elenco a piè d’opera per gli elementi depositati in cantiere. Il prezzo di elenco a piè d’opera è quello riportato nell’Elenco Xxxxxx fra le voci relative ai Prezzi Unitari utilizzati per la formulazione delle analisi comprensivi delle Spese Generali e dell’Utile d’Impresa. L’accreditamento a saldo sarà effettuato dopo l’esito favorevole delle prove prescritte nel presente Capitolato, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualenell’Elenco Prezzi. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, può essere emesso uno all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il Direttore dei Lavori riassumerà tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora nell’apposito documento contabile Stato di Avanzamento dei Lavori e a esso unirà una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, verrà rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento in esame, in relazione all’indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, preciserà il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmetterà lo stato di avanzamento al Rup, per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini l’emissione del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione che consentirà l’emissione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi mandato di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessopagamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno contratto applicativo. 2. Per l’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltoacconto; l’Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all’Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l’importo globale dell’opera, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) desunto dalla contabilità finale dei lavori regolarmente eseguitie comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto netto: - della rata di saldo costituita: a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del ribasso d’astaD.P.R. n. 207 del 2010. b) Dalla percentuale del 5,0 % dell’importo contrattuale, comprensivi della quota incluso eventuali varianti; La rata di saldo come sopra determinata sarà liquidata ai sensi del successivo art. 2.6.3; 3. L’importo degli oneri per la sicurezzasicurezza è corrisposto a corpo, secondo applicando l’elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le norme stabilite prescrizioni impartite dal presente CapitolatoCoordinatore per la sicurezza in esecuzione. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione didetti oneri. 4. Visto l’art. 194 del Regolamento il Direttore dei contratti collettiviLavori, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelaentro i 30 (trenta) giorni successivi dalla data di fine lavori, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PPredige ed emette la relativa contabilità. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Il responsabile del procedimento. I certificati , ai sensi dell’articolo 143 comma 1 del Regolamento, emette il conseguente certificato di pagamento delle rate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàemissione della contabilità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmentefatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio L’emissione del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatida parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione ai sensi dell’art. Nel caso 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e smi 5. Il termine di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni 45 gg per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione l’emissione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a) Presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dichiarazione sostitutiva di lavoro dipendenteatto di notorietà da redigere da parte dell’appaltatore stesso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei contributi previdenziali riguardante le lavorazioni eseguite rispettivamente dall’appaltatore stesso e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli da eventuali subappaltatori. b) Xxx ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo specifico capitolato speciale L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 45 gg per l’emissione del Certificato di Pagamento è necessario e congruo in quanto, oltre ad essere previsto da specifiche norme di legge, risulta imprescindibile per l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei certificati DURC. L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a) e b) da parte sua in forma completa. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltanteemissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, oltre ad informare gli organi competenti dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e fatte salve le responsabilità cottimi, impiegato nel cantiere, il termine di carattere penale45 gg. entro cui emettere il Certificato di Pagamento è sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10. 6. In applicazione dell’art. 143 comma 1 ultimo periodo del Regolamento la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso mediante emissione dell’apposito mandato. L’emissione di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti regolare fattura commerciale da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte dell’Appaltatore non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati incide sulle tempistiche di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generalesopra descritte. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell’art. 195 del Regolamento è riportata anche sul Registro di Contabilità. Si invita a presentare la fattura alla casella di posta elettronica certificata del Comune dalla casella di posta certificata del creditore con chiara indicazione del servizio comunale competente alla liquidazione. In caso di spedizione dall’indirizzo di posta NON certificata del creditore o con altri mezzi (posta ordinaria, fax, …..), farà fede la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente. 7. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, prescindendo dalla data di fine dei lavori. 8. I pagamenti sono effettuati mediante mandati diretti intestati all’Aggiudicatario-Appaltatore ed esigibili con quietanza del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante della stessa. La persona investita di tali funzioni è esplicitamente indicata ed appare nell’accordo quadro e successive integrazioni nonché nel contratto applicativo. L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal caso. 9. In caso di decadenza o di cessazione delle funzioni di cui il predetto rappresentante sia stato investito (comunque tale decadenza o cessazione siano avvenute) l’Aggiudicatario si obbliga a notificare tempestivamente l’avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica l’Amministrazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti al mandatario decaduto. 10. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un’Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sulla base delle fatture inviate dalla Capogruppo anche in favore delle Mandanti secondo la specifica disciplina stabilita nel contratto di mandato regolante i rapporti interni la compagine di imprese. 11. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un’associazione temporanea di Imprese di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell’esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente dovrà costituire, per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro una società ai sensi dell’art 93 del Regolamento per l’esecuzione unitaria dei contratti applicativi dell’accordo stesso. I pagamenti saranno effettuati nei confronti della società costituita.

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Samples: Accordo Quadro Per La Esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Pagamenti in acconto. Nel L’Ente appaltante, in corso dell'esecuzione d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatorea norma del Capitolato, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliaccrediterà all’Impresa acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, mediante emissione del certificato di pagamentodalla Direzione Lavori, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, raggiunga al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute un importo non inferiore ad Euro 200.000,00. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 eseguiti; I tempi per cento (art.7l’emissione dei certificati di pagamento, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede si intendono decorrenti dalla data di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato maturazione di collaudo provvisorio o del certificato ogni stato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentoavanzamento lavori. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile unico del Procedimento procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come scaduto il termine sopra quantificata percentualmenteindicato. La Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione lavori e il Responsabile Lavori da parte dell’Impresa del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo risultato delle prove sulle lavorazioni eseguite o di resistenza sui materiali posatiutilizzati eseguite da laboratori ufficiali. Nel caso È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di sospensione dei lavori mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di durata superiore tale importo sarà a novanta giorni totale carico e rischio dell’Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L. Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per cause non dipendenti dall’Appaltatoreil pagamento degli acconti, la stazione appaltante dispone comunque Direzione Lavori potrà, ai sensi dell’art. 180, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, su richiesta dell’Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il pagamento valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in acconto degli importi maturati cantiere fino alla data di sospensioneconcorrenza della metà del loro costo. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale I materiali e i certificati manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010. Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimogara e delle ritenute di legge. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel L’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto finalecorrente dedicato ai sensi dell'art. Ai fini 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’articolo 35dell'articolo 3, comma 328, della L. n. 136/2010, il relativo contratto conseguente all'accordo quadro del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione subordinato all'acquisizione d'ufficio, del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi documento unico di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono regolarità contributiva (DURC) in corso di esecuzione o validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla sospensione presentazione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti regolare fattura da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti dell’Appaltatore in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoformato elettronico.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l’emissione di certificati di pagamento redatti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente eseguitiquando l’Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d’astad’asta e delle prescritte ritenute, comprensivi della quota non inferiore ad un 1/5 (un quinto) dell’importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all’ultimo stato che potrà essere di importo qualsiasi. All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori. Gli oneri per la relativi alla sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatogià compresi nell’importo lordo dell’appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, 0,50% di cui all’art. 7 comma 2, D.M. LL.PP2 del Capitolato Generale d’Appalto. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, finale ove gli enti suddetti competenti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente all’amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di trenta 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmenteProcedimento. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare i certificati di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso acquisizione del documento unico di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per cause non dipendenti dall’Appaltatorequanto concerne gli adempimenti INPS, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiINAIL, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se cassa edile per i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in verificati sulla base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data della rispettiva normativa di emissione del certificato stessoriferimento.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Pronto Intervento

Pagamenti in acconto. 1) Pagamento per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Nel corso dell'esecuzione caso di soggetti qualificati per la progettazione di cui si avvale l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del codice dei lavori sono erogati all'Appaltatorecontratti, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitila Stazione appaltante provvede al pagamento diretto al progettista stesso, al netto del ribasso d’astad'asta e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista, comprensivi della quota degli oneri del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva con le medesime modalità previste per il pagamento per l'esecuzione dei lavori, gestione impianto e costo sicurezza, secondo come indicato al successivo punto 2. Il pagamento di cui sopra è subordinato, anche dopo la sua erogazione, al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore. 2) Pagamento per l'esecuzione dei lavori, gestione impianto e costo sicurezza Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate ognuna di importo pari ad 1/40 dell'importo netto contrattuale dietro presentazione di apposita fattura vistata dal responsabile del servizio per l’effettiva prestazione in base alle norme del presente capitolato. Per le norme stabilite dal presente Capitolatoeventuali prestazioni di manutenzione straordinaria autorizzate sull'impianto, si provvederà alla liquidazione delle relative competenze a seguito di provvedimento dirigenziale di liquidazione. In caso di associazione temporanea di imprese, ciascuna impresa che ha sottoscritto l’offerta congiunta dovrà emettere per le forniture e/o i servizi prestati per la quota di propria spettanza. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata di ogni certificato di pagamento verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del Non sarà emesso alcun certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo a favore dell'Impresa se essa non avrà presentato alla Direzione Lavori copie dei documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile/Edilcassa (DURC). Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso persone delegate ad operare su di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvatiesso. Ai sensi dell’articolo 35dell’art.3 comma 7 della Legge 136/2010, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoestremi identificativi.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo del servizio eseguito, contabilizzato con l’applicazione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiprezzi contenuti nell’elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso d’asta, comprensivi e al netto della quota degli oneri per la sicurezzaritenuta di cui al comma 2, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoe al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungerà l’importo di €. 100.000,00 (Euro centomila) - A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7cento, ai sensi dell’articolo 6, comma 23, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsiD.P.R. 207/2010 da, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, svincolarsi dopo l'approvazione l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o verifica di conformità, previo rilascio del certificato documento unico di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta regolarità contributiva. - Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati verificarsi delle condizioni di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del cui al comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno il direttore dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento per un importo inferiore dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a quello minimo previsto allo tutto il » con l’indicazione della data di chiusura. - Entro lo stesso termine di cui al comma 13 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ma non superiore il quale deve esplicitamente fare riferimento al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun relativo stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale del servizio di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. - La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e i certificati alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. regolare fattura fiscale - Ai sensi dell’articolo 356, comma 323, lettera d) del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione D.P.R. 207/2010,l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore dell’appaltatore, della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione regionale è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del procedimento hanno la facoltà D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per centodocumentazione amministrativa) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualee verificabili dall'Amministrazione regionale presso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato IV.6.1. Qualora l'Amministrazione regionale, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10%dell’importo della rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto o di pagamento già emessi sia inferiore saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 10%dell’importo del contratto originario eventualmente adeguato di subappalto o di cottimo, in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticaso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, L’amministrazione incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione regionale, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) nel corso dei lavori regolarmente eseguitilavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, delle leggi raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e dei regolamenti sulla tutelaparticolari, protezionequali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo riduzione entità dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto. I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentociascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori contributiva e il Responsabile retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del procedimento hanno la facoltà D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione documentazione amministrativa) e verificabili dall'Amministrazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualepresso le autorità competenti. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente comma 1art. Non può essere emesso alcun stato IV.6.1. Qualora l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10%dell’importo della rata di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati acconto o di pagamento già emessi sia inferiore saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 10%dell’importo del contratto originario eventualmente adeguato di subappalto o di cottimo, in base all’importo degli atti di sottomissione approvaticaso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, L’amministrazione incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC collaudo o di regolare esecuzione. La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoe possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreLa Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto, in base ai dati risultanti dai documenti contabilicorso d’opera, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo prescritte ritenute di cui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.145/2000 (0,50% dell’importo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento al netto del ribasso contrattuale), raggiunga la cifra di euro 130.000,00 (art.7, comma 2, D.M. LL.PPeuro CENTOTRENTAMILA/00). 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede Prima dell’emissione di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del ogni certificato di collaudo provvisorio o del certificato pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di regolare esecuzioneRegolarità Contributiva - D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia della Ditta e, per suo tramite, quello dei subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze dovuti. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare entro il termine di trenta 30 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base Direttore dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite inviando l’originale e due copie alla stazione appaltante. I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base ai rapporti o sui materiali posatiliste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione Il responsabile del comma 1procedimento dovrà dare comunicazione scritta, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualecon avviso di ricevimento, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC agli enti previdenziali e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante assicurativi e alla cassa edile. La Ditta non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti Ditta stesso possa addurre a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessogiustificazione della loro esecuzione.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza ed al netto delle ritenute di legge, secondo le norme stabilite dal raggiungano un importo almeno pari al 30% dell’importo netto contrattuale. Al fine della determinazione dell’importo di cui sopra, dato che trattasi di opere appaltate a corpo, la valutazione delle opere avverrà proporzionalmente ai lavori eseguiti valutati con riferimento alle percentuali d’incidenza indicate nella tabella riportata all’art. 2 del presente CapitolatoCapitolato speciale. Si rimanda a quanto specificato all’art. 17 che segue. I manufatti ed i materiali provvisti a piè d’opera e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto potranno, se accettati dalla Direzione lavori, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori. Tali manufatti e materiali potranno comunque, anche successivamente, essere rifiutati ove risultassero non idonei all’uso cui sono destinati. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del sarà redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di collaudo provvisorio o del pagamento. Ciascun certificato di regolare esecuzionepagamento emesso verrà pagato entro 30 gg. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro e pertanto di alcun pagamento, prima di aver verificato la regolarità dei pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile (D.U.R.C.) Non sono dovuti interessi per i 45 giorni intercorrenti tra il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento verificarsi delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità condizioni e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto delle circostanze per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio l’emissione del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatie la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell’Ente committente per la liquidazione. Nel caso di sospensione dei Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta 90 giorni di calendario per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede, su richiesta di quest’ultimo, alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Project Execution Agreement

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorsi i primi due mesi dalla consegna lavori, non è stato ancora raggiunto il 10% dell’importo netto di contratto, per emettere il SAL si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti. (la percentuale del 2,5% è il valore ritenuto congruo per la finalità di garanzia dell’amministrazione rispetto al corretto adempimento contrattuale da parte dell’appaltatore. Misure più elevate di tale percentuale devono essere motivate da situazioni particolari legate a specifiche esigenze di tutela della stazione appaltante) 2. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 3. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato. 4. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37. 5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 6. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante emissione l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 7. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg, l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12- 10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore. 8. Qualora la documentazione di cui all’art. 25 ter, comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento. 9. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 8 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. 10. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, prescindendo dall’importo minimo di cui al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatocomma 1. 11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoriQualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessomedesima.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% di € 100.000,00 (quindici percentoeuro centomila/00) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile del Procedimento procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decretodecreto-Legge legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, da liquidarsi, a misura dell'avanzamento del 15seguito della emissione degli Stati d’avanzamen­ to lavori da emettersi al compimento delle opere (svuotamento impianto, in­ stallazione valvole e/o ripartitori, riempimento impianto) in gruppi costituiti da almeno quattro fabbricati , fermo restando che le lavorazioni verranno inseri­ te in contabilità solo a completamento degli interventi in tutti gli alloggi di ogni singolo edificio. Sull’importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applica­ ta la ritenuta dello 0,5% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesa­ lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l’applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentoregolarità contributiva. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile del Procedimento procedimento sulla base dei documenti contabili e indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, quarantacinque gior­ ni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione redazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, lavori a norma dell'art. 168 194 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Contract for Works

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguitieseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al c. 2 e delle penali eventualmente irrogate, un importo non inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00). Per l’emissione del certificato di pagamento l’appaltatore deve fornire relazione che dimostri l’adozione ed il rispetto dei criteri ambientali minimi e/o allegando eventuali certificazioni dei materiali utilizzati ove previsti dai criteri di cui all’art. 1. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 3. Ai sensi dell’articolo dell’art. 35, comma c. 32, del Decreto-Legge della legge 4 luglio agosto 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di 248, il pagamento del corrispettivo è subordinata subordinato all’acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato. 4. Qualora a seguito di acquisizione del DURC e all’esibizione da parte risultasse a carico dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi e/o dei subappaltatori, una situazione di lavoro dipendenteirregolarità contributiva, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, si procederà ad una detrazione ritenuta del 20% 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o esecuzione, ovvero alla sospensione di pagamenti del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, . Inoltre la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze mancata regolarizzazione degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione attinenti alla tutela dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appaltolavoratori, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione consentirà di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del certificato stessodi regolare esecuzione.

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Samples: Capitolato Amministrativo

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del procedimentoloro importo), pagamenti contabilizzati sulla base dei prezzi offerti dall’Appaltatore in acconto del corrispettivo dell'appaltosede di gara, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) secondo quanto stabilito al Capo 5 - Disposizioni sui criteri contabili per la liquidazione dei lavori regolarmente eseguitiraggiungano un importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00), al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritenuta. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta . Entro i 5 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC DURC. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e all’esibizione da parte l’erogazione a favore dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se Qualora i lavori sono in corso di esecuzione o rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni redazione dello stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione e all’emissione del certificato stessodi pagamento, prescindendo dall’importo minimo dei lavori eseguiti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatorag- giungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 150.000,00 euro7. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell’approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare procedi- mento emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dici- tura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, me- diante emissione dell’apposito mandato. 5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Nuovo Regolamento, qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al primo comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare co- municazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione ⮚ I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15(S.A.L.) ogni qual- volta il credito dell’Impresa raggiunge il 30% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, dell’importo complessivo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, comprensivi mediante emissione di certificato di pagamento, per la percentuale dei lavori eseguita, verificata nelle misure in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, nel rispetto della realizzazione del- le quote percentuali delle opere, indicate nel cronoprogramma approvato dalle parti. L’importo dovuto viene determinato con riferimento alle percentuali in- dividuate nella tabella di cui all’art.02 del presente capitolato speciale, al net- to del ribasso d’asta applicato in percentuale all’importo a base d’asta ribassa- bile, maggiorati della percentuale corrispondente alla quota parte degli oneri per la della sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivicollet- tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza assi- stenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,5 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. ⮚ Entro i 30 giorni successivi alla scadenza relativa ai lavori eseguiti di cui sopra, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base Direttore dei documenti contabili indicanti Lavori redige la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori relativa contabilità e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare proce- dimento emette, entro i successivi 30 giorni, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatipa- gamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il 00/00/00 ” con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei ⮚ Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini all’emissione del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore pagamento, prescindendo dal raggiungimento della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi percentuale sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoindicata.

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Samples: Contract for Construction Services

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAll’Appaltatore saranno corrisposti, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimentocorso d’opera, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltomediante l’emissione di stati di avanzamento, a misura dell'avanzamento del 15% ogni qualvolta l’ammontare dei servizi effettuati raggiungerà l’importo di € 100.000,00 (quindici percentodiconsi euro centomila/00) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’astacontrattuale, comprensivi della quota degli oneri dello 0,50% per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza circa l’osservanza delle norme e delle prescrizioni prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi Leggi e dei regolamenti Regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione ed assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, liquidarsi nulla ostando, ostando in sede di liquidazione del certificato di conto finale, dopo l'approvazione e del certificato recupero dell’anticipazione di collaudo provvisorio o cui al punto 12.1, in ragione del certificato di regolare esecuzione25% (venticinque per cento) sull’importo dei servizi al netto del ribasso d’asta e degli oneri della sicurezza, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentofino alla concorrenza dell’importo anticipato. I certificati servizi al lordo del ribasso d’asta e gli oneri di pagamento sicurezza resi, per ogni stato di avanzamento, previa verifica con esito positivo del materiale presentato di cui all’art. 35, verranno computati a conclusione delle rate singole attività per ciascun comune o gruppi di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàcomuni, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto secondo le tabelle parametriche allegate al presente capitolato speciale redatte rispettivamente per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensionei tre lotti. In deroga alla previsione del comma 1precedente, qualora se i lavori servizi eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1precedente comma, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo servizi e degli oneri della sicurezza è contabilizzato nel conto finale. Ai fini finale e liquidato ai sensi del comma 12.3 seguente del presente comma per articolo. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per le quali è possibile emettere lo stato di avanzamento dei servizi: a) il direttore dell’esecuzione del Contratto redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi; b) il Responsabile Procedimento in Fase di Esecuzione emette il conseguente certificato di pagamento, comma 32che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei servizi di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Dell’emissione del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata viene data formale comunicazione all’Appaltatore per consentirgli l’emissione di idoneo titolo fiscale. L’emissione di ogni mandato di pagamento sarà effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni a far data dal relativo certificato di pagamento subordinatamente all’acquisizione del DURC DURC, in regola con i versamenti dei contributi, dell’appaltatore e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che dell’eventuale subappaltatore per la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi quota di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatoriservizi eseguita. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità DURC negativo (non in regola con i versamenti contributivi) il termine di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessocui sopra, resta sospeso fino al momento della regolarizzazione dello stesso DURC.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento. L’Appaltatore riceverà, redatto in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori e firmato dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto relativi a stati di avanzamento lavori di importo minimo del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 1515 % (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitidell’importo contrattuale. contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi d’asta .Il primo SAL avverrà alla fine del mese nel quale si verifica la condizione dopo la data della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente CapitolatoPrima Consegna dei Lavori. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Sugli importi come sopra determinati sarà effettuata la seguente trattenuta di legge: 0,5% dell’importo ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 145/2000. 3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di collaudo provvisorio o pagamento. L’emissione del certificato Certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il pagamento è vincolato alla presentazione da parte dell’Impresa dell’attestato (DURC) di versamento dei contributi previdenziali per l’impresa stessa e per i subappaltatori. 4. I pagamenti all’Appaltatore saranno disposti nel termine di trenta giorni dal 30 (trenta) gg dalla data di ricevimento della richiesta del responsabile del procedimentofattura. I certificati termini di pagamento delle rate di acconto decorrenza sono emessi dal Responsabile stabiliti come segue: • il 15 del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso; • il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmentel’ultimo giorno del mese stesso 5. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel In caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorelavori, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino i SAL saranno emessi nel mese successivo alla data di sospensionedella ripresa. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Le rate di acconto, sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori sono erogati all'Appaltatorecontabilizzati al netto del ribasso d’asta, in base ai dati risultanti dai documenti contabilicomprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, mediante emissione del certificato raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (o.f.e.), a seguito di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, richiesta scritta da parte dell’appaltatore. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 2 e 3 del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad € 30.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7cento, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta . 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare Procedimento emette, entro lo stesso termine, il rilascio del certificato Certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, su presentazione di sospensione dei regolare fattura fiscale, entro i successivi 60 giorni, come da previsione delll’art.1 c.3 del D.Lgs 192/2012, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’Appaltatore. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori e/o sub-affidatari. Nel caso in cui il D.U.R.C. segnali un’inadempienza per uno o più soggetti impegnati nell’esecuzione, il Responsabile del Procedimento, in analogia all’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010, è tenuto a trattenere dal relativo certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi verrà poi utilizzato dalla Stazione Appaltante per corrispondere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi la somma dovuta dall’Appaltatore. 7. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali subappaltatori o dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimatisub- affidatari, la procedura verrà applicata nei confronti Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimentocontabilizzati ai sensi degli artt. 27, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto28, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i venticinque giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro venti giorni lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certifica- to di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi degli art. 27, redatto dal Responsabile del procedimento28, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, 29 e 30 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale con un limite massimo pari al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionepagamento, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il …….” Con l’indicazione della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmentedata. 4. La Direzione Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 77/95. 5. Qualora i lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi pagamento, il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliI pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, 28, 29 e 30 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 130.000,00 (Euro centotrentamila). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di collaudo provvisorio o pagamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare esecuzionefattura fiscale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’articolo 185 del responsabile del procedimentodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei Qualora i lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto rimangano sospesi per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data redazione dello stato di sospensioneavanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 510% (cinque dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalefinale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 223 248 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantearticoli 44, oltre ad informare gli organi competenti commi 4, 5 e fatte salve le responsabilità di carattere penale6, procederà ad una detrazione e 45, commi 2 e 3, del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessopresente Capitolato.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza e del costo della manodopera, secondo le norme stabilite dal raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore all’intero ammontare del presente Capitolatoappalto. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell’approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. 3. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al primo comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei in corso d'opera di cui al Capitolato Generale potranno essere effettuati mediante l’emissione di certificati di pagamento redatti sulla basse di stati di avanzamento lavori regolarmente eseguitiquando l’Impresa avrà maturato un credito, al netto del ribasso d’astad’asta e delle prescritte ritenute, comprensivi della quota non inferiore ad un 1/5 (un quinto) dell’importo del contratto, ad eccezione di quello relativo all’ultimo stato che potrà essere di importo qualsiasi. All'importo dei lavori risultante dal SAL sarà applicata la detrazione del ribasso d'asta. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Generale: detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento dei lavori. Gli oneri per la relativi alla sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatogià compresi nell’importo lordo dell’appalto, saranno corrisposti proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL inteso come somma di singole commesse. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una Sui pagamenti in acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, 0,50% di cui all’art. 7 comma 2, D.M. LL.PP2 del Capitolato Generale d’Appalto. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, Tale ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, finale ove gli enti suddetti competenti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente all’amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di trenta 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmenteProcedimento. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare i certificati di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso acquisizione del documento unico di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni regolarità contributiva che attesta contestualmente la regolarità dell'appaltatore per cause non dipendenti dall’Appaltatorequanto concerne gli adempimenti INPS, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiINAIL, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se cassa edile per i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in verificati sulla base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data della rispettiva normativa di emissione del certificato stessoriferimento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezzasicurezza e del costo della manodopera, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 20.000,00 euro. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo del servizio eseguiti di liquidazione cui al comma 1, il RUP/DEC emette lo stato di avanzamento del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro servizio e il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al primo comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Alberature

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, 1. I pagamenti in base ai dati risultanti dai documenti contabiliacconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimentocontabilizzati ai sensi degli articoli 25, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti26 e 27, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezzasicurezza effettivamente sostenuti e contabilizzati, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano successivamente, al netto della ritenuta di cui al comma 2, al netto dell'IVA, un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di collaudo provvisorio o pagamento; 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di regolare esecuzioneentro i successivi 30 giorni, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. L’emissione del responsabile del procedimento. I certificati mandato di pagamento delle rate avviene sempre ed in ogni caso successivamente all’acquisizione del Documento Unico di acconto sono emessi dal Responsabile Regolarità Contributiva ed è vincolata alle tempistiche di erogazione del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmentecontributo regionale. 5. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà Dell'emissione di subordinare il rilascio del ogni certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 6. Nel caso di sospensione L’importo residuo dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalefinale e liquidato ai sensi dell’art. Ai fini del presente comma per importo 21. Per l’importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28 del presente Capitolatocapitolato, raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 ( Euro Centomila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze il direttore dei lavori redige la relativa contabilità; entro successivi 45 giorni il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e procedimento emette il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione La Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione la liquidazione del comma 1predetto certificato entro i successivi 30 giorni, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando ed invia prontamente la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati richiesta di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimosoggetto finanziatore Regione Puglia. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di La Stazione Appaltante provvede al materiale pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento entro 30 giorni dall’accredito delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o somme alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoBanca d’Italia.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in base ai dati risultanti dai documenti contabilifavore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiticontabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il »; il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posaticon l’indicazione della data. 4. Nel caso La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di sospensione dei regolare fattura fiscale. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoDURC.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, I pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) vengono effettuati in base all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguitirisultanti dalle situazioni allestite dalla Direzione dei Lavori, allorquando il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte ritenute, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelaammonta ad almeno € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), protezionead eccezione dell’ultimo Stato d’Avanzamento Lavori, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede che potrà essere di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiqualunque importo. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di Pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensioneSospensione, prescindendo dall’importo minino di cui al comma 1. In deroga alla previsione Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DLgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull’importo netto dei lavori è operata una Ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, qualora il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato Avanzamento Lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento Generale. Entro i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del DLgs 50/2016 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattualerelativo Stato Avanzamento Lavori con l’indicazione della data di emissione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale sul portale della fatturazione elettronica, può essere emesso uno stato da inserire da parte dell’Appaltatore successivamente all’emissione del certificato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualepagamento. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione subordinata: a) All’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali Stazione Appaltante dell’Appaltatore e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso ; b) Con imprese diverse dalle micro e piccole imprese, alla presentazione di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti dichiarazione da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati subappaltatori di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare aver ricevuto i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi pagamenti dovuti dall’Appaltatore in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data contratto di emissione subappalto; c) All’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) Alla sussistenza delle condizioni di cui al DM 40/2008. e) La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai prestatori di servizi l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi: − quando il subappalto o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa; − in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; − su richiesta del certificato stessoSubappaltatore se la natura del contratto lo consente.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’astad’asta e della ritenuta di cui al comma 2, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezzaraggiungano, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoun importo non inferiore a Euro 20.000,00 (lettere ventimila/00). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti regolam enti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assistenza assicurazione assistenza, contribuzione e sicurezza fisica retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsisvincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non abbiano comunicato all'Amministrazione committente dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali inadempienze subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato. - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di trenta 20 (venti) giorni dal ricevimento della pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del responsabile D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del procedimento. I certificati certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàè subordinata all’accertamento, la qualità e l'importo dei lavori eseguitida parte della stazione appaltante, che il beneficiario non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà sia inadempiente all’obbligo di subordinare il rilascio del certificato versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiper un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. Nel 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatoreinadempienza accertata, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. I pagamenti in acconto degli importi maturati verranno effettuati fino alla data al raggiungimento di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo massimo pari o superiore al 90% (novanta per cento) del dell’importo contrattualedel contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualecomprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in base ai dati risultanti dai documenti contabilicorso d’opera, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitiogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’astad’asta e delle prescritte ritenute, comprensivi della quota degli raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), oltre l’importo relativo agli oneri per la sicurezza. Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti al raggiungimento del predetto importo. 2. La Stazione Appaltante dovrà acquisire d'ufficio, secondo le norme stabilite anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal presente CapitolatoDURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo Sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zero virgola cinquanta per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta previo rilascio del DURC. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati verificarsi delle condizioni di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo cui al comma 1 il Direttore dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno redige la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. 4. il R.U.P., a norma dell'art. 168 previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, emette il certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni dal rilascio del Regolamento Generale. Il termine SAL e lo invia alla Stazione appaltante per disporre il l’emissione del mandato di pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta che deve avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione rilascio del certificato stessodi pagamento. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

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Samples: Indizione Della Procedura Di Gara Negoziata

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori: a) il Direttore dei Lavori emette con cadenza trimestrale gli stati d'avanzamento lavori, redatti a norma dell’art. 194 del D.P.R. 207/10 e smi, tenuto conto del ribasso d’asta da applicarsi sull’ammontare dei lavori risultante dallo stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento sono erogati all'Appaltatorecomprensivi dell’avanzamento del costo della sicurezza non soggetto a ribasso; b) il R.U.P. , in base ai dati risultanti dai documenti contabilisensi dell’art. 195, del D.P.R. 207/2010, emette il certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento lavori entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa regolare fattura, mediante emissione del certificato dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore; 3. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltopagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei di regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. 4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1e all’emissione del certificato di pagamento, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata prescindendo dalla scadenza trimestrale di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato cui al precedente comma 1, in conformità. 5. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi del punto 6 lettera t) delle Linee guida n°3. 6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale l’appaltatore dovrà trasmettere: - in ossequio alla Legge 136/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’articolo 2 della legge; - per sé e all’esibizione per il suo tramite anche per i subappaltatori tutti i dati necessari alla stazione appaltante per procedere alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; - ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi esso effettuato corrisposti al versamento subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali garanzia effettuate. Le fatture quietanziate dovranno essere accompagnate da una nota/dichiarazione scritta e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro firmata dal subappaltatore che attesti l’avvenuto saldo delle sue spettanze economiche. L’Impresa dovrà far pervenire tale documentazione alla stazione appaltante con lettera di trasmissione siglata dall’Impresa medesima e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatoriregolarmente protocollata dall’ufficio preposto della stazione appaltante. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti Le fatture emesse dall’Impresa a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione riguardo dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni ciascun stato di avanzamento lavori dovranno riportare data certa, identica o successiva a quella del certificato medesimo. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. 7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. In particolare si rimanda all’obbligo di fatturazione elettronica e alle modalità di redazione delle fatture in regime di split payment. 8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare,in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, a norma dell'artservizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data codice unico di emissione del certificato stessoprogetto (CUP).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione Il pagamento avverrà ogniqualvolta l’ammontare dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, servizi raggiunge l’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente pagamento per servizi eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. La contabilizzazione dei servizi eseguiti sarà effettuata a misura, secondo le norme stabilite sulla base dell'elenco prezzi allegato. I servizi che risultino di difficile quantificazione a misura o a corpo saranno contabilizzate con liste settimanali. L’allibramento dei servizi verrà redatta in base a quanto riportato sulle Schede di intervento servizi di espurgo (Allegato 1), contenenti la descrizione e quantificazione dei servizi eseguiti dall’Impresa e che dovranno essere redatte in contraddittorio e controfirmate dall’Azienda (in particolare dal presente Capitolatopersonale dell’Azienda addetto alle attività di assistenza e controllo), e dall’Impresa, nonché vidimate dal DEC, previe eventuali ulteriori verifiche. Ciascuna scheda verrà redatta in duplice copia, di cui una a disposizione dell’Impresa. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione verifica di conformità secondo le risultanze del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati Il DEC può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Impresa risulti inadempiente ad una o più delle rate sue obbligazioni. Per ogni Certificato di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàconformità intermedio, la qualità emesso e l'importo dei lavori eseguiticontrofirmato dall’Impresa, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio l’emissione della relativa fattura è subordinata all’approvazione del certificato di pagamento solo dopo l’esito da parte del RUP, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto ed il CIG, oltre che gli estremi del certificato di conformità di riferimento e del Certificato di Pagamento; l’Impresa provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l’accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario. La liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto dei termini di legge, d.f.f.m. La liquidazione della fattura risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte dell’Azienda della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei servizi e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l’Impresa che per gli eventuali subappaltatori ed alla verifica prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Il tempo massimo intercorrente tra l’approvazione del certificato di conformità e l’emissione del relativo certificato di pagamento da parte del RUP è di 7 gg fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate. L’Impresa, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente atto all’Azienda che il pagamento del corrispettivo è nel rispetto delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatinormative nazionali e comunitarie vigenti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata Qualora i servizi rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’Impresa, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data redazione del certificato di sospensione. In deroga alla previsione conformità e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Espurgo

Pagamenti in acconto. Nel L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabilid’opera, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoraggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 30.000,00 (Euro trentamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione a seguito dell'approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta provvisorio. Entro i 45 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitieseguiti di cui al comma 1, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare emette, entro lo stesso termine, il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore di cui al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattualeprimo comma. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori sono erogati all'Appaltatoreeseguiti, in base contabilizzati ai dati risultanti dai documenti contabilisensi degli articoli 23, mediante emissione 24, 25, 26 e 27 del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguitipresente CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezzasicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoe al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00. 2. A Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoriassistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zero virgola cinquanta per cento (art.7cento), comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale previo rilascio del conto finaledocumento di regolarità contributiva. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, dopo l'approvazione ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di collaudo provvisorio o pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del certificato d.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione avanzamento dei lavori di durata cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in acconto concomitanza con l’emissione degli importi maturati fino alla data stati di sospensioneavanzamento. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora se i lavori eseguiti raggiungano raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 55 % (cinque CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finalefinale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e all’esibizione dei subappaltatori, ai sensi dell’articolo 54 del presente CSA; b) agli adempimenti di cui agli artt. 49 e 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte dell’appaltatore della documentazione attestante Stazione appaltante, che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendented.m. 18 gennaio 2008, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatorin. 40. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltanteinadempimento accertato, oltre ad informare gli organi competenti il pagamento è sospeso e fatte salve le responsabilità la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di carattere penaleritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavoricaso l’appaltatore, a norma dell'artprovvedere entro 15 (quindici) giorni. 168 Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 5 e 6 del Regolamento GeneraleD. Lgs. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E Pronto Intervento

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza bimestrale, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 21, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL. Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del corrispettivo dell'appaltolavoro effettivamente ordinato, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori eseguito e regolarmente eseguitiriconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d’astad'asta e delle altre ritenute. Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata. In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, comprensivi o in caso di mancata apposizione della quota degli oneri firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoritardati pagamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione approvazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato collaudo provvisorio. Gli stati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze avanzamento saranno emessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dalla data del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, loro riconoscimento che deve avvenire come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e indicato; i certificati di pagamento già saranno emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimoentro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni II certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del DURC D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi non costituisce presunzione di lavoro dipendenteaccettazione dell'opera, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 1666, secondo comma, del Regolamento Generalecodice civile. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessodi pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori. Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.

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Samples: Service Agreement

Pagamenti in acconto. 1. Nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatoreall’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appaltodell’appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei ogni qualvolta i lavori regolarmente eseguiti, eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila//00). L’importo della rata di cui sopra è al netto della ritenuta prevista all’art. 8 del presente CapitolatoCapitolato Speciale d’Appalto. A Infatti, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.70,5%, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, se nulla ostandoosta, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile responsabile del Procedimento procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale e/o nel contratto, ovvero non appena raggiunto l'importo l’importo previsto per ciascuna rata. Per l’emissione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento lavori, come anche in quantità provvisoria, nei quali saranno riportati, per i lavori a misura e a corpo, rispettivamente le quantità e le percentuali che risultassero eseguite all’atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali; per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai e materiali eventualmente forniti dall’Esecutore. 3. Il Direttore Xxxxxx potrà avvalersi dell’art. 28, comma 1 del DM 145/00 accreditando oltre all’importo dei lavori eseguiti anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. Per il presente appalto si stabilisce che i materiali provvisti a piè d’opera, da accreditare in contabilità secondo le modalità sopraddette, dovranno essere, ad insindacabile giudizio del DD.LL, rilevanti nel contesto dello Stato di Avanzamento in fase di emissione. Detti materiali devono comunque essere stati accettati dal DD.LL. e possono sempre essere rifiutati dal DD.LL., ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale d’appalto. 4. I compensi a corpo verranno pagati, se non differentemente stabilito dal relativo articolo della Lista delle lavorazioni e forniture, nel primo stato di avanzamento successivo alla completa ultimazione di tutte le opere inerenti il lavoro a corpo di cui trattasi, Lo Stato di avanzamento dovrà essere redatto dal Direttore Lavori entro i 45 gg. successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo della rata di acconto, secondo le modalità sopra quantificata percentualmenteindicate. La Direzione lavori e Entro i successivi 15 giorni sarà emesso il Responsabile relativo Certificato di Pagamento ed infine entro i termini indicati nel contratto, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento mediante l’emissione del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatirelativo mandato. 5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatoregiorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensioneemissione. In deroga alla previsione Analogamente la stazione appaltante dispone il pagamento nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, qualora, però, sia stata superata la metà del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari termine o superiore al 90% (novanta dell’importo previsti dal capitolato speciale per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimociascuna rata. L’importo per la sicurezza pari a Euro 30.000,00 (trentamila//00), importo questo non soggetto a ribasso d’asta, sarà liquidato nei vari SAL in quota percentuale secondo il reale avanzamento lavori. L’importo per la sicurezza compensa la messa in atto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti Piani Operativi di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Sicurezza di ogni certificato singola ditta, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che qualora si rilevassero omissioni o disattese di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC quanto sopra indicato e all’esibizione dovuto da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendentedell’Esecutore, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiil Direttore Lavori, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre sospenderà il pagamento degli importi dovuti della quota percentuale relativa all’importo per la sicurezza inerente il SAL in base al certificato pagamento. Detto importo potrà essere pagato solo dopo la messa in atto delle misure di sicurezza omesse, riscontrate dal Coordinatore e/o dal Direttore Lavori. Qualora dette misure di sicurezza non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione venissero messe in atto il Direttore Lavori, potrà omettere il pagamento delle stesse e procedere nel rispetto del certificato stessoD.LGS 81/2008.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiticontabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoal netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 30% dell’importo netto contrattuale 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. Nel caso La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di sospensione dei regolare fattura fiscale. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. 6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatoriDURC. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti DURC regolare con mancata indicazione dell’INPS la Ditta si obbliga alla verifica diretta presso l’Istituto e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti subordina in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre caso il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare dell’acconto all’eventuale regolarizzazione di debiti contributivi. 7. Tutti i trenta giorni a decorrere pagamenti sono altresì subordinati alla indicazione di conto dedicato avente tutte le caratteristiche e modalità indicate dalla data di emissione del certificato stessoL. 13 agosto 2010 n° 136.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamentopagamento ogni volta che i lavori eseguiti, redatto dal Responsabile del procedimentocontabilizzati ai sensi degli articoli 27, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto28, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti29 e 30, al netto del ribasso d’asta,, comprensivi raggiungano, al netto della quota degli oneri per la sicurezzaritenuta di cui al comma 2, secondo le norme stabilite dal presente Capitolatoun importo non inferiore a Euro 35.000,00. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprocedimento emette, la qualità e l'importo dei lavori eseguitientro lo stesso termine, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del conseguente certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posatiil quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il / / “ con l’indicazione della data. 4. Nel caso di sospensione dei La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 5. Qualora i lavori di durata rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino si provvede alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno redazione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto allo stesso di cui al comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale6. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione Dell'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione il responsabile del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di lavoro dipendentericevimento, dei contributi agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltantecompresa la cassa edile, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stessoove richiesto.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione (modalità di compilazione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, S.A.L. - norme particolari) 1. I pagamenti in base ai dati risultanti dai documenti contabiliacconto saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione del di certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, al netto del dell’eventuale ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, contabilizzati secondo quanto stabilito agli articoli 23, 24 e 25 e con le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettiviesposte ai punti successivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelaraggiungeranno un importo non inferiore a € 200.00,00 (duecentomila/00), protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP0,5%. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostandoIl totale degli acconti non potrà superare, in sede di liquidazione del conto finalecorso d’opera, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione 90% dell’importo dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatorecontratto (o di quello stabilito con l’ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino comunque, del dovuto; s’intende, cioè che l’appaltatore avrà titolo alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore concorrenza al 90% (novanta del dovuto solamente con ‘’l’ultimo SAL’’, cioè ad ultimazione dei lavori avvenuta. Per ciascun SAL, per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato determinare la percentuale di avanzamento e l’importo liquidabile, per un importo inferiore i lavori a quello minimo previsto allo stesso comma 1corpo, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato si procederà come segue: − saranno valutate dal DL le variazioni intervenute nelle percentuali di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale delle varie categorie e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento sottocategorie dei lavori, rappresentative dei lavori a norma dell'artcorpo; la relativa frazione centesimale terrà luogo della ‘’quantità’’; − saranno sommati i vari incrementi percentuali di cui sopra ottenendo così la percentuale di ‘’avanzamento’’ applicabile per il calcolo dell’acconto da corrispondere; − la percentuale di ‘’avanzamento’’ così determinata sarà applicata all’importo contrattuale netto dei soli lavori a corpo, oneri della sicurezza esclusi (ottenendo così l’importo netto dell’acconto per i soli lavori a corpo, corrispondente al SAL in calcolo). 168 del Regolamento Generale. Il termine Determinato come sopra specificato l’importo di avanzamento riferito al SAL in calcolo, risultante: − al netto dell’eventuale ribasso d’asta; − al lordo della ritenuta dello 0,5%; − inclusi gli oneri per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.la sicurezza

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto