Premessa e obiettivi Clausole campione

Premessa e obiettivi. L’assenza di criteri per la definizione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale da prendere a riferimento per l’applicazione delle norme di legge, che a tali contratti rimandano per l’applicazione di benefici normativi e contributivi, ha consentito una crescita sproporzionata di accordi collettivi nazionali depositati, a norma di legge (L. 30 dicembre 1986, n 936, art. 17), presso il CNEL da rappresentanze datoriali e sindacali non censite dall’Inps. Per arginare tale deriva, le parti hanno manifestato l’esigenza di avviare un processo di organizzazione e classificazione dei CCNL orientato all'individuazione delle organizzazioni firmatarie comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per dare attuazione a tali protocolli d’intesa, nel giugno del 2018, il Cnel e l’Inps hanno avviato, sulla base di un apposito accordo di collaborazione, un’attività di analisi finalizzata a fornire al Paese informazioni di natura quantitativa in ordine alle centinaia di contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) censiti attraverso i rispettivi sistemi di rilevazione, con particolare riguardo all’archivio nazionale dei contratti collettivi del Cnel ed alle dichiarazioni contributive UniEmens dell’Inps. Detta attività ha consentito l’abbinamento di gran parte dei CCNL maggiormente applicati sul territorio nazionale e l’attribuzione di elementi informativi di natura quantitativa. Alla fine del 2018, risultavano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL circa 800 CCNL vigenti nel settore privato, di cui solo una parte sottoscritti da associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sempre a fine 2018, erano 381 i codici INPS che identificano i contratti nelle dichiarazioni contributive, dei quali 375 abbinati ai CCNL depositati presso il CNEL. Tabella 1 Livelli di copertura dei codici contratto dell’Inps nel mese di dicembre 2018 Datori di lavoro Lavoratori
Premessa e obiettivi. 1.1. Il 22 maggio 2012 le Parti hanno sottoscritto l’accordo denominato “Plafond Progetti Investimenti Italia” per il finanziamento degli investimenti avviati dalle PMI italiane con l’obiettivo di valorizzare le iniziative di finanziamento del settore bancario avviate dalla BCE nel periodo 2011-2012 (cd. “Long Term Refinancing Operation”), incentivando l’afflusso di tali risorse al mondo imprenditoriale. Grazie a tale iniziativa, al 31 gennaio 2015, sono state accolte oltre 18 mila domande di finanziamento, per un controvalore di circa 5,5 miliardi di Euro. 1.2. Al fine di dare continuità a tale iniziativa, anche alla luce del nuovo programma di rifinanziamento a medio termine (cd. Targeted-Long Term Refinancing Operation) avviato dalla BCE il 5 giugno 2014, l’ABI si impegna a promuovere la costituzione, da parte delle banche di un nuovo specifico plafond per il finanziamento dei progetti di investimento delle PMI denominato “Imprese in Sviluppo”. 1.3. E’ necessario valorizzare le misure per il miglioramento della struttura finanziaria previste nei precedenti accordi sul credito in una prospettiva di sviluppo legata, in particolare, alla possibilità di promuovere nuovi investimenti produttivi; ciò anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e delle successive modifiche e integrazioni, in favore delle imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
Premessa e obiettivi. 1.1 Il 22 maggio 2012 le Parti hanno sottoscritto l’accordo denominato “Plafond Crediti PA” con l’obiettivo di agevolare le operazioni di smobilizzo bancario dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, solo parzialmente applicato in conseguenza delle misure successive adottate dal Governo ai fini dello smaltimento del debito pregresso delle PA. 1.2 A seguito dell’emanazione dei DL n. 35/2013 e n. 66/2014, che hanno rafforzato l’istituto della certificazione, reso più efficiente il funzionamento della piattaforma elettronica e previsto la garanzia dello Stato sulle operazioni di cessione pro soluto di parte dei crediti (maturati al 31 dicembre 2013 e di parte corrente) per i quali sia stata chiesta la certificazione entro il 31 ottobre 2014, le Parti ritengono necessario dare continuità all’iniziativa del 2012 che potrà rappresentare uno strumento utile per lo smobilizzo fisiologico dei crediti verso la PA. 1.3 L’ABI si impegna a promuovere la costituzione di un nuovo specifico plafond per lo smobilizzo, presso il settore bancario, dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della PA, denominato “Imprese e PA”.
Premessa e obiettivi. La presente procedura (la “Procedura”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Xxxxxxxx Health Care S.p.A. (“
Premessa e obiettivi. Il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, nel ruolo di soggetto aggregatore ai sensi del disposto di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, indice una procedura aperta, articolata in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro per l’affidamento di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna. Con l’Aggiudicatario di ciascun lotto (di seguito anche solo Fornitore) verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti e/o contratti attuativi) emessi dalle Aziende Sanitarie per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto e di quelli connessi. Il presente Capitolato disciplina, unitamente a quanto previsto dallo schema di Convenzione e dalla documentazione di gara, gli aspetti tecnici e le condizioni di fornitura di tali servizi integrati, nonché i relativi livelli di servizio che il Fornitore aggiudicatario sarà obbligato a garantire. Con tale iniziativa la Centrale regionale di Committenza intende fornire alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna uno strumento in grado di assicurare presso le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali l’attivazione di servizi per la gestione sicura ed efficiente delle tecnologie biomediche nel pieno rispetto di quanto previsto dai requisiti regionali per l’accreditamento delle strutture sanitarie (D.G.R. 47/42 e X.XX. 47/43 del 30/12/2010) e in ottemperanza al “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (D.M. 70 del 2015), che coerentemente alle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia, individua nel “monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali” un elemento chiave per l’assicurazione della qualità e della sicurezza delle strutture sanitarie. Sulla base della nuova articolazione organizzativa del Sistema Sanitario Regionale definita dalla Legge Regionale n.17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale” il presente appalto è articolato in tre lotti, corrispondenti alle Aziende Sanitarie di seguito indicate: • Lotto 1: Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”; • Lot...
Premessa e obiettivi. L’utilizzo della tecnica del Project Financing nell’ambito della valutazione dei profili economico-finanziari di un’operazione richiede la costruzione di un modello che riproduca nel dettaglio tutti gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali dell’iniziativa proposta per tutta la durata della Concessione; in particolare, la funzione di tale modello è quella di verificare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa per il Proponente per l’intera durata della Concessione di costruzione e gestione proposta. Allo stesso tempo il PEF è uno strumento fondamentale per l’Amministrazione per consentire a quest’ultima: • nella fase di valutazione:
Premessa e obiettivi. L’obiettivo della presente procedura è la realizzazione del progetto di sostituzione del sistema informativo ospedaliero dell’Istituto Ortopedico Rizzoli che si rende necessario per l’esigenza di rinnovare l'attuale sistema ormai obsoleto, in funzione dall'anno 2000 (il cosiddetto "SIR" sviluppato e fornito da Engineering SpA, a cui nel tempo sono stati integrati moduli della suite Areas), per migliorare la gestione dei dati sanitari e la loro sicurezza. La sostituzione dei componenti software che costituiscono le principali basi applicative in ambito gestionale faciliterà l'uso di nuove tecnologie nella gestione clinica dei pazienti e nel contempo rinnoverà l'architettura complessiva consentendo l'integrazione tra i sistemi dipartimentali verticali attualmente in uso. L'Istituto richiede integrazioni sofisticate sul piano tecnologico, per la condivisione non solo dei dati sanitari ma anche delle immagini diagnostiche digitali prodotte nelle diverse strutture. E’ pertanto necessario valorizzare l’aderenza agli standard per l’interoperabilità emessi da organizzazioni riconosciute, l’aderenza alle regole definite in ambito sanitario per la cooperazione applicativa e la qualità della documentazione disponibile sugli aspetti di interoperabilità. Dovrà inoltre inserirsi nel contesto nazionale, regionale e metropolitano creando le basi per allinearsi al modello della cartella clinica elettronica ospedaliera in corso di acquisizione. Le considerazioni sopra riportate evidenziano la necessità di intraprendere un progetto in senso ampio, in cui la scelta del prodotto software è il primo passo dell’intero percorso di trasformazione degli attuali sistemi, preservandone le informazioni storiche significative. Il progetto del Sistema Informativo Ospedaliero dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito SIO IOR) dovrà quindi comprendere anche le attività informatiche per il recupero dei dati attualmente presenti e la realizzazione delle integrazioni software, per preservare la storia clinica dei pazienti.
Premessa e obiettivi. ▪ Il 21 dicembre 2012, l’ABI e le altre associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto un accordo per la proroga al 31 marzo 2013 del periodo di validità delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012. ▪ Il 21 marzo 2013, le Parti hanno concordato un’ulteriore proroga, al 30 giugno 2013, del periodo di validità delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI”. ▪ Nell’accordo di dicembre e nella successiva proroga è previsto che le stesse Parti definiscano nuove misure di sostegno alle imprese, in sostituzione di quelle previste nell’accordo del 28 febbraio 2012, compatibili con l’evoluzione della congiuntura economica e con le condizioni operative delle banche. ▪ L’attuale congiuntura economica continua a presentare elementi di forte preoccupazione e non si attenuano le tensioni finanziare delle imprese che avevano reso necessarie le misure concordate con il menzionato accordo del 28 febbraio. ▪ È necessario mettere in campo nuovi interventi in grado di dare “respiro finanziario” alle imprese e di supportare quelle che hanno già beneficiato delle misure previste dai precedenti accordi nella ripresa di un regolare rapporto con la banca. ▪ Tali interventi dovranno indirizzarsi alle imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e crescita. ▪ Con il presente accordo le Parti si impegnano inoltre a sviluppare nuove aree di collaborazione su temi di interesse comune e ad avanzare proposte congiunte al Governo per favorire lo sviluppo del Paese.
Premessa e obiettivi. 6 Art. 3.1 - Premessa 6 Art. 3.2 – Obiettivi 6

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Obiettivi L’Università Telematica San Xxxxxxxx, con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione Europea, al processo di Bologna e alla relative politiche di indirizzo, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e il Piano strategico di Ateneo, supporta attivamente la qualità della mobilità internazionale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. Definire azioni specifiche volte a favorire l’internazionalizzazione dei percorsi formativi, inserendo nei percorsi di studio triennali e magistrali periodo di studio e formazione all’estero, sulla base dei programmi di scambio con Università partner il cui sistema di crediti sia riconducibile ai principi espressi dal sistema ECTS; 2. Incentivare la mobilità degli studenti presso istituzioni estere sulla base di accordi bilaterali finalizzati al conseguimento di doppi titoli o titoli congiunti nell’ambito di programmi europei; 3. Promuovere le opportunità di studio all’estero attraverso bandi in cui siano espressi i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione ed eventuali contributi finanziari o altre agevolazione previste dagli accordi di scambio; 4. Rilasciare a tutti i laureati dell’Ateneo il Diploma Supplement che rifletta in maniera trasparente il percorso formativo svolto all’estero dallo studente 5. Riconoscere pienamente le attività formative realizzate nel corso della mobilità internazionale (studio, ricerca tesi e tirocinio) 6. Internazionalizzare l’offerta formativa e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche almeno di livello B1/B2, a seconda del livello di studi (triennale o magistrale) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) 7. Incrementare la Cooperazione con le imprese per sviluppare le attività di tirocinio; 8. Arricchire l’offerta formativa con l’incremento costante dei corsi erogati in lingua inglese, anche mediante il sistema di brevi percorsi formativi (equivalenti a 30 Cfu) offerti parimenti a studenti italiani per promuovere la cosiddetta Internationalisation at home. 9. Favorire la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo servizi adeguati. 10. Prestare attenzione alla qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti agli studenti in mobilità curando con particolare attenzione l’eccellenza dei corsi di lingua italiana L2 per gli studenti in entrata e i corsi erogati in lingua straniera per gli studenti in uscita. 11. Coinvolgere nei progetti di mobilità tutte le strutture didattiche (Dipartimenti, Consigli Didattici, Facoltà) per promuovere una cultura diffusa dell’internazionalizzazione a supporto della qualità della mobilità e dell’accoglienza. 12. Finalizzare gli Accordi Quadro di cooperazione internazionale, e soprattutto i Protocolli esecutivi verso obiettivi didattici e di ricerca ben individuati e ben disegnati nelle finalità e nelle modalità. 13. Incentivare l’attivazione di Corsi di studio congiunti Internazionali/Interateneo e Doppi titoli internazionali. 14. Promuovere la mobilità in ingresso per Visiting Professor.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.