Responsabilità del Concessionario Clausole campione

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:
Responsabilità del Concessionario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
Responsabilità del Concessionario. 1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi concessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenze.
Responsabilità del Concessionario. In relazione alla fornitura da parte del Cedente del servizio di assistenza in oggetto, il Concessionario accetta di essere responsabile di quanto segue relativamente al Software: (a) mantenere in condizioni di efficienza operativa il sistema di computer interessato e le relative apparecchiature periferiche secondo le specifiche dei costruttori; (b) mantenere il sistema di computer interessato aggiornato con il livello di revisione supportato indicato nella Documentazione per il corretto funzionamento del Software; (c) eseguire qualsiasi test o procedura raccomandata dal Cedente al fine di individuare e/o risolvere eventuali problemi segnalati dal Concessionario all’assistenza alle condizioni di cui al presente Contratto; (d) mantenere operativa una procedura esterna al Software per la ricostruzione di file, dati o programmi perduti o alterati nella misura ritenuta necessaria dal Concessionario; (e) seguire sempre le procedure di routine per l’operatore indicate nella Documentazione; e (f) fornire tutte le informazioni in inglese americano in forma comprensibile per il Cedente.
Responsabilità del Concessionario. (a)Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d’arte. Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato al presente Contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l’espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Per garantire la regolare esecuzione del contratto, Il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario delle disposizione della concessione, l’Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà:
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è direttamente responsabile : - dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda; - della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori ; - per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente dal Capitolato; - per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione. Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dall’ERSU arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione e al personale preposto alle verifiche.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. Il Concessionario è responsabile dei danni e/o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Comune, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto imputabile al proprio personale, dei propri collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere a persone o cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature, depositate durante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno e sia all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile verso la Stazione Appaltante e i Committenti dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è responsabile civilmente per i danni, diretti ed indiretti, a persone, cose e animali, causati nell’esecuzione delle prestazioni e assume a proprio esclusivo carico l’integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi, compresi, esonerando la Stazione Appaltante, i Committenti da ogni responsabilità al riguardo. Sono considerati terzi gli utenti, la Stazione Appaltante e i Committenti. Il Concessionario risponde dei danni derivanti da fatti imputabili a propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo. Il Concessionario manleva il committente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante da fatto del concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento delle prestazioni. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al committente.