Responsabilità del Fornitore. Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi. Il fornitore ha inoltre l’obbligo di garantire la riservatezza dei documenti e/o dei dati/informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività.
Responsabilità del Fornitore. VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI
Responsabilità del Fornitore. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
Responsabilità del Fornitore. 1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di gas naturale, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.
4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore.
5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.
Responsabilità del Fornitore. E’ a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste. E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi ESTAR/Amministrazioni Contraenti. Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Responsabilità del Fornitore. ForGreen, in qualità di fornitore, non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall’Energia Elettrica somministrata, essendo lo stesso fornitore, persona giuridica che acquista e vende Energia Elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto. In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del Distributore Elettrico Locale o di terzi non sarà ascrivibile a ForGreen, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del Distributore Elettrico Locale, del Trasportatore o di terzi. Il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di Energia Elettrica, da parte di ForGreen, saranno validamente risolti i Contratti di somministrazione stipulati tra il Cliente e il fornitore uscente. Il Cliente manleva pertanto ForGreen da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti. ForGreen non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del Cliente dal Contratto di fornitura di Energia Elettrica con il precedente fornitore.
Responsabilità del Fornitore. 19.1. Il Fornitore presta garanzia per vizi, difetti o difformità della prestazione solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge – e secondo le specifiche di cui al successivo Art. 29 – garantendo esclusivamente le capacità professionali dei soggetti impiegati, con esclusione di qualsiasi garanzia espressa o implicita di idoneità per un fine particolare. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni derivati al Cliente da
19.2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, nonché i casi previsti da disposizioni inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore sarà limitata ad un importo pari a quanto pagato dal Cliente in ragione dei rapporti regolati dal Contratto nel xxxxx xxx 00 (xxxxxx) mesi antecedenti il verificarsi dell’evento che ha generato il danno; tuttavia, il risarcimento sarà comunque limitato alla singola attività commissionata che ha cagionato il danno, frazionando il complessivo importo versato dal Cliente. Resta inteso che Il Fornitore risponderà unicamente dei danni immediati e diretti, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità per danni indiretti (inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdite o mancato guadagno, per interruzione di attività, per perdita di dati e/o informazioni etc.).
19.3. Il Fornitore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di programmi di terzi, sebbene installati o integrati ai propri programmi ai fini della fornitura del programma.
19.4. Resta altresì inteso che il Fornitore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di programmi rivenduti e/o concessi in licenza per conto di terzi, o acquistati direttamente dal Cliente, anche quando lo stesso Fornitore vi abbia implementato modifiche su espressa richiesta del Cliente stesso.
Responsabilità del Fornitore. Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall’evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile. La presenza sui luoghi della fornitura di personale della Committente non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione delle attività. Il Fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto. Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell’esecutore, ha la facoltà di allontanare l’impresa consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente. In ogni caso il Fornitore, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è impegnato a favorire l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegata “Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’energia”.
Responsabilità del Fornitore. 17.1 Il Fornitore erogherà il Servizio secondo quanto descritto nel Profilo/Offer- ta Commerciale. In particolare, per quanto riguarda i livelli di servizio (“SLA”), il Fornitore sarà responsabile, nei limiti di cui al presente Contratto, solo in caso di mancato rispetto degli S.L.A. eventualmente definiti nel Profilo/Offerta Com- merciale.
17.2 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, Fornitore non risponde dei danni diretti e/o indiretti (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzioni dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Richiedente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o in occasione del malfunzionamento della Piattaforma, degli Apparati o di quant’altro messo a disposizione dal Fornitore nell’erogazione del Servizio.
17.3 Il Fornitore non assumerà nessuna responsabilità in merito alle attività di immissione dei dati nonché relativamente al contenuto delle informazioni e dei dati che transiteranno sui sistemi utilizzati per la fornitura del Servizio. Pertanto il Fornitore non è responsabile dei contenuti di qualunque messaggio veicolato dal Richiedente attraverso il Servizio.
17.4 Il Fornitore garantisce un livello di professionalità adeguato della prestazio- ne del Servizio e degli Apparati forniti dal Fornitore e a disposizione del Xxxxxx- xxxxx. Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni e i servizi dalla stessa forniti non sono affetti da vizi che escludano o diminuiscano in maniera significativa il loro utilizzo rispetto alla relativa descrizione contenuta nel documento tecnico e nell’offerta commerciale messa a disposizione del Richiedente dal Fornitore e relativo alla tecnologia mediante la quale il Servizio viene erogato. Eventuali diffe- renze non sostanziali tra funzionalità e la predetta documentazione non saranno considerate essenziali. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore non potrà es- sere ritenuto responsabile dell’utilizzo degli apparati/prodotti hardware/software e dei terminali di rete nella disponibilità del Richiedente. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati al Richiedente e/o al Fornitore non potrà essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indi- retti causati al Richiedente e/o a terzi, ivi compreso il personale del Richiedente, dovuti al cattivo o negligente utilizzo da parte del Richiedente degli Apparati e/o del Software forniti nell...
Responsabilità del Fornitore. Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento del prodotto fornito in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti del Fornitore. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n.224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.