Responsabilità e assicurazione. L’Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobile. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuario, il Comune di Sarcedo, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Sarcedo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. Il Comune di Sarcedo prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
a) Polizza assicurativa n. emessa a copertura del rischio locativo dell’immobile contenente le seguenti clausole: copertura dell’immobile, dei beni e degli strumenti concessi in affidamento per danni derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro, il ricorso terzi e la copertura di danni e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali in locazione;
b) polizza assicurativa RCT n. emessa , comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività, con esclusivo riferimento al contratto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con numero illimitato di sinistri. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario. Le polizze prevedono la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l’Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la val...
Responsabilità e assicurazione. La ditta è sempre responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per causa ad esso connesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stesso. Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizio. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamento, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali: • polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. • polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA. Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trova...
Responsabilità e assicurazione. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o l’Appaltante, durante l'esecuzione del servizio. L’Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del committente. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale o da propri mezzi a persone o a cose, tanto dell’Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delta prestazione. A tal fine la ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RCT ed RCO per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti, con minimo di copertura di €.1.000.000,00 per danni a persone e cose, con esplicita clausola relativa a danni ambientali per inquinamento accidentale con massimale non inferiore ad €.500.000,00 e con esclusione di qualsiasi franchigia. L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Responsabilità e assicurazione. Il Contraente è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi. Il Contraente è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Contraente, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico del Contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Fermo restando quanto sopra descritto, ove previsto in Contratto, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione del Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici e disciplinate dal Contratto medesimo ovvero dagli Allegati. Il Contraente si obbliga a consegnare al Poligrafico le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate al Poligrafico, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore del Poligrafico, il Contraente è tenuto a darne comunicazione al Poligrafico medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Poligrafico ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Responsabilità e assicurazione. 12.1 Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose di Pfizer e di terzi e/o a persone, derivanti da violazione e/o inadempimento delle presenti Condizioni, da responsabilità da prodotto ovvero da fatto del personale del Fornitore nonché da fatto delle imprese e/o consulenti cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura e/o in subappalto le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Pfizer da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.
12.2 Il Fornitore manterrà un'appropriata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività di cui al presente Ordine e in caso di eventuale violazione delle presenti Condizioni. Qualora nell'Ordine sia specificato un massimale o la richiesta di una specifica copertura assicurativa, questa dovrà essere rispettata dal Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente a tale obbligo, Pfizer potrà direttamente stipulare la
Responsabilità e assicurazione. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale per infortuni e responsabilità civile verso terzi che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori. In particolare i dipendenti dell’Università fruiscono di tutela infortuni INAIL/Gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile. Il Committente, in qualità di proponente la sperimentazione clinica disciplinata dal presente contratto, dichiara e garantisce di essere munito di idonea polizza assicurativa relativa al risarcimento dei danni che possano essere cagionati ai soggetti reclutati nella sperimentazione, e alla copertura della responsabilità civile degli sperimentatori, autorizzati dal Dipartimento e dal Committente. Il Committente garantisce pertanto il Dipartimento contro tutte le azioni promosse dai pazienti che dovessero subire un danno derivante dalla loro partecipazione al presente studio, ad eccezione dei casi di: - danno dovuto a negligenza, colpa grave, dimenticanza, atto fraudolento, inosservanza di regolamenti, leggi e disposizioni varie interne all’Università; - danno dovuto al mancato rispetto del Protocollo.
Responsabilità e assicurazione. ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 23/03/2021.0000228.I
12.1 AstraZeneca declina espressamente qualsiasi responsabilità per richieste di risarcimento derivanti da una condizione riconducibile o presumibilmente riconducibile al Farmaco sperimentale, al Protocollo e alla condotta ed esecuzione delle Parti e di AstraZeneca in virtù del presente atto, purché tale richiesta di risarcimento non sia imputabile a (i) violazione sostanziale degli obblighi di legge da parte di AstraZeneca, (ii) colpa grave o dolo di AstraZeneca, o (iii) violazione sostanziale da parte di AstraZeneca dei termini della presente Convenzione.
12.2 AstraZeneca è tenuto a mantenere in essere una polizza assicurativa contro i rischi della sperimentazione clinica in conformità alle leggi applicabili per la durata dello Studio, valida anche per le attività poste in essere dal fornitore
12.3 Si dà atto che l’attività oggetto del presente contratto prestata dal Fornitore di Servizi (A.O. Ordine Mauriziano di Torino), specificata nell’Appendice A (Servizio di Imaging PET. Da svolgersi presso la SC Medicina Nucleare, di cui è Direttore il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx), è coperta dalla Polizza stipulata per lo studio da AstraZeneca, di cui all’art. 12.2.
12.4 AstraZeneca non sarà responsabile o vincolato per qualsiasi perdita, richiesta di risarcimento, costo (incluse le spese legali ragionevoli) o richiesta sorta in conseguenza di eventuali lesioni o danni derivanti dal mancato rispetto del Protocollo o delle norme, dalla violazione della presente Convenzione, da imperizia clinica o dolo e di conseguenza il Fornitore, nella misura consentita dalla legge, si assumerà la responsabilità di tali atti o omissioni e terrà AstraZeneca indenne da tali atti o omissioni.
12.5 AstraZeneca non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per eventuali perdite di profitti, perdita di opportunità, perdite indirette o conseguenti o danni, né Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di AstraZeneca per qualsiasi perdita di profitti, perdita di opportunità, perdita indiretta o consequenziale o danni.
12.6 Qualora il Fornitore venga a conoscenza di XXX/ADR durante l'esecuzione dei Servizi previsti dalla presente Convenzione – dovrà informare tempestivamente il Centro e AstraZeneca
12.7 La presente clausola avrà efficacia anche dopo la scadenza e/o risoluzione della presente Convenzione.
Responsabilità e assicurazione. 1. La Ditta risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose del Committente durante l’esecuzione del servizio ai sensi del D.lgs.163/2006 art.129.
2. Publiacqua non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del committente.
3. L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
4. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa: - per i danni causati alla stazione appaltante con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili pari a € 1.000.000,00. - per la responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo di € 500.000,00 .
5. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Responsabilità e assicurazione. 12.1 Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose di Pfizer e di terzi e/o a persone, derivanti da violazione e/o inadempimento delle presenti Condizioni, da responsabilità da prodotto ovvero da fatto del personale del Fornitore nonché da fatto delle imprese e/o consulenti cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura e/o in subappalto le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Pfizer da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.
12.2 Il Fornitore manterrà un'appropriata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività di cui al presente Ordine e in caso di eventuale violazione delle presenti Condizioni. Qualora nell'Ordine sia specificato un massimale o la richiesta di una specifica copertura assicurativa, questa dovrà essere rispettata dal Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente a tale obbligo, Pfizer potrà direttamente stipulare la relativa polizza assicurativa per il Fornitore, con spese a carico di quest'ultimo. Su richiesta di Pfizer il Fornitore dovrà esibire la polizza assicurativa e si adopererà affinché l'assicurazione sia intestata congiuntamente al Fornitore e a Pfizer e, in ogni caso, affinché Pfizer appaia nella polizza assicurativa quale beneficiario.
Responsabilità e assicurazione. 1. L’Istituto aggiudicatario si assume la totale responsabilità civile che dovesse derivare dall’assunzione del presente appalto per eventuali danni fisici arrecati a terzi nonché di quelli materiali per danni arrecati ai beni di proprietà dell’Università e/o da questa detenuti e/o di proprietà di terzi, tenendo pertanto sollevata ed indenne l’Università ed i suoi dipendenti da ogni azione o domanda a riguardo, obbligandosi a tenerla indenne anche in sede giudiziale.
2. L’Istituto è responsabile altresì, dell’operato dei propri dipendenti e di dipendenti degli eventuali terzi fornitori di servizi di cui al presente appalto per danni fisici da questi arrecati a terzi nonché di quelli materiali per danni arrecati ai beni di proprietà dell’Università e/o da questa detenuti e/o di proprietà di terzi. L’Istituto risponderà in particolare dei danni di cui ai precedenti commi 1. e 2. del presente articolo, mediante l’ausilio di Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi e verso i propri dipendenti con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 1.500.000,00 stipulato con società assicuratrice; la polizza, dovrà essere valida ed efficace per l’intera durata dell’appalto e dovrà prevedere espressamente:
1. la risarcibilità dei danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, nessuno escluso, ivi compresa l’Università ed il suo legale rappresentante. Tale ausilio non costituirà in alcun modo limite di assunzione di responsabilità in ragione delle garanzie e dei massimali che nella copertura vengono prestati.