Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio Clausole campione

Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art 135 D.lgs 163/2000), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, (art. 136 D.lgs 163/2006), così come espressamente disciplinato all’art. 98 del presente Capitolato o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 136 D.lgs 163/2006), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs 163/2006. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a frode nell'esecuzione dei lavori; a. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c. inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art 90 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Ai sensi degli artt. 135 del D.Lgs n. 163/2006, il contratto è altresì risolto: a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e...
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/16, con le modalità ivi previste, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 9.13 e 13.5 del CSA – NA, cui espressamente di rinvia. All’Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione per fatto dell’Appaltatore, gli oneri da porre a carico del medesimo sono determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa e la Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 1. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, AMA ha facoltà di risolverlo con modalità e termini in esso contenuti.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 1. Si rinvia a quanto previsto dell’articolo 9 del Capitolato Speciale d’AppaltoNorme Generali, allegato al presente contratto.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 18 del C. G. A. R., in alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può disporre l’esecuzione d’ufficio totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Azienda potrà rescindere il Contratto e l’esecuzione d’ufficio dei lavori in tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali ed in particolare di tutti quelli citati dalle presenti Disposizioni contrattuali. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi degli art.134 e segg. Dlgs n.163/06 e xx.xx. ed, in particolare a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti capi:  (Norme di sicurezza)  (Organizzazione delle attività)  (Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore)  (Consegna e programma dei lavori - termini per l’ultimazione delle attività contrattuali –penali – proroghe)  (Subappalto) Avvenuta la risoluzione del Contratto, l’Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano. L’Azienda si riserva la facoltà di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di Cantiere, le installazioni provvisorie e i materiali dell’Appaltatore. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, ecc. di sua proprietà, che l’Azienda non intenda utilizzare, nonché di provvedere al ripiegamento del Cantiere secondo quanto disposto dall’Azienda. La consegna delle opere e l’immissione in possesso del Cantiere da parte dell’Azienda sono di norma precedute da un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato dei lavori, nonché della consistenza del Cantiere. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenziasse ai rilievi in contraddittorio o si rifiutasse di sottoscrivere il relativo verbale, l’Azienda avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato. Avvenuta la consegna delle opere e l’immissione in possesso del Cantiere si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione lavori e al conto finale dei lavori eseguiti. L’Azienda avrà diritto di pretendere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti diretti ed indiretti e, in particolare, di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute per il completamento delle attività rispetto a quelle che gli sarebbero derivate, in base al Contratto, da un regolare adempimento del Contratto stesso da parte dell’Appaltatore, salva l’applicazione delle penali di cui all’art.23. L’ammontare dei danni e maggiori oneri, una volta liquidati, verrà in un primo momento detratto da quanto l’Azienda dovesse all’Appaltatore e, nell’ipotesi in cui detto ammontare fosse superiore, l’Appaltatore dovrà provvedere al versamento d...
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. Sarà possibile la risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, oltre che in quei casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali qui citati.

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;