Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio Clausole campione

Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art 135 D.lgs 163/2000), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, (art. 136 D.lgs 163/2006), così come espressamente disciplinato all’art. 98 del presente Capitolato o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 136 D.lgs 163/2006), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs 163/2006. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a frode nell'esecuzione dei lavori;
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. L’Università deve risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora:  nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Università si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata:  nei casi previsti dall’articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016;  nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  in caso di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;  in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto;  nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ;  applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale;  avvenuta applicazione di tre penali;  subappalto non autorizzato;  cessione di tutto o parte del contratto;  in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;  mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010;  sospensione del servizio senza giustificato motivo;  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio;  qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;  in caso di ottenimento, in fase di pagam...
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. Sarà possibile la risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, oltre che in quei casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali qui citati. In particolare, la risoluzione opererà in pieno a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai se- guenti capi:  Norme di sicurezza;  Organizzazione delle attività;  Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore;  Consegna e programma dei lavori - termini per l’ultimazione delle attività contrattuali –penali – proroghe;  Subappalto. Resta bene inteso che, dal momento stesso in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che le opere non siano state completamente collaudate e non siano sta- ti individuati e liquidati gli eventuali danni che l’Azienda potrebbe subire in conseguenza dell’inadempi- mento dell’Appaltatore che ha determinato la risoluzione del Contratto.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. SEI ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • frode nell'esecuzione della fornitura; • ripetersi di forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti; • l'affidamento, da parte del fornitore, di un sub-appalto totale o parziale della fornitura senza preventiva comunicazione alla Committente e ottenimento della relativa autorizzazione da parte di questa; • inadempimento alle disposizioni di SEI riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Committente. Il contratto e altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento SEI si riterrà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state autorizzate o comunque fatte salve da SEI. In ogni caso il fornitore dovrà continuare il servizio fino a che SEI lo richieda, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio. SEI potrà altresì affidare la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo al fornitore, avvalendosi dei crediti e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di maggiori danni.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 1. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, AMA ha facoltà di risolverlo con modalità e termini in esso contenuti.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 1. Si rinvia a quanto previsto dell’articolo 9 del Capitolato Speciale d’AppaltoNorme Generali, allegato al presente contratto.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. La Fondazione ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nei casi di cui all'art. 4 (Penali) ed 8 (Subappalto e cessione del contratto) del presente contratto, nei seguenti casi: - sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione; - qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06; - mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione; - utilizzo di personale sprovvisto di regolare contratto di lavoro; - ripetute violazioni degli obblighi verso i lavoratori; - reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - stato di concordato preventivo o fallimento; - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; - affidamento di subappalto non autorizzato; - cessione del presente contratto o dei crediti derivanti dal presente contratto; - mancata copertura assicurativa. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione procederà all’escussione della garanzia prestata, all'eventuale esecuzione in danno, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti e patiendi.
Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio. 1. Ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata con pec, previa messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

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