Rumore Clausole campione
Rumore. In relazione alla valutazione dei rischi si evidenzia che sono presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione. In particolare: • nei locali dove si esegue la pulizia dello strumentario endoscopico/chirurgico, in relazione all’uso di getti di aria compressa (centrale di sterilizzazione, lavaggio di strumenti di endoscopia digestiva e toracica); • nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l’uso di attrezzature fisse o portatili; • all’interno delle Centrali termiche; • durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza); • negli ambienti del Centro Stampa.
Rumore. Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi (L.r. n.13 del 2001) che possano influire sulle emissioni sonore sarà effettuata una campagna di rilevamento acustico da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Analogamente dovrà essere effettuata una campagna di misura nel caso venga approvata nuova zonizzazione acustica del territorio Comunale che preveda modifiche delle classi di appartenenza delle aree limitrofe all’azienda con presenza di recettori sensibili, in particolare nel periodo di riferimento notturno. Le campagne di rilievi acustici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
a. gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni; considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, specifiche campagne di rilevamento dovranno essere concordate tra azienda, autorità competente (Comune ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01) ed ARPA;
b. la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame;
c. in presenza di potenziali ricettori sensibili le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. La relazione descrittiva dell’indagine fonometrica dovrà riportare i dati delle campagne di misura, comprensivi di elaborati grafici, ed i dati riportati nella tabella seguente: Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione) Categoria di limite da verificare diurno e notturno (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale) Classe acustica di appartenenza del recettore Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento) Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Rumore. La rumorosità esterna dell’autoveicolo (dB)(A) deve essere inferiore al limite di legge.
Rumore. Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo • I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08 • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia • L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; • La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella: Classi di Rischio Misure di Prevenzione
Rumore. Fonte del rischio interferente:
Rumore. Rispettare i limiti acustici differenziali e assoluti e perseguire i valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale, soprattutto verso gli usi sensibili. Tali valori dovranno essere raggiunti in primo luogo mitigando alla sorgente il rumore e, nell’impossibilità tecnica o economica, prioritariamente attraverso modellazioni del terreno opportunamente inserite dal punto di vista ambientale – paesaggistico.
Rumore. Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni: ▪ gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti concordati con ARPA e COMUNE; ▪ la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame. ▪ in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. La tabella F10 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte: Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione) Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale) Classe acustica di appartenenza del recettore Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento) Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista) Tab. F9 – Verifica d’impatto acustico La seguente tabella riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita dal complesso. Descrizioni Rifiuti controllati CER Tipo di analisi Frequenza controllo Modalità di registrazione dei controlli effettuati Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 060503 Esclusione pericolosità (codice a specchio) Come da Prescrizione E.5.3 (XVIII e XIX) Cartaceo da tenere a disposizione dell’ A.C. Carbone attivo esausto 061302* Classe di pericolosità Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (scarti contaminati da nichel) 110198* Classe di pericolosità Assorbenti, materiali filtranti 150203 Esclusione pericolosità (codice a specchio) Imballaggi in materiali misti 150106 Possibilità di recupero
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi e apparecchiature elettriche obsolete, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
Rumore. Al fine di massimizzare la prevenzione dell’inquinamento ambientale acustico, sia gli impianti ad alto impatto sia le aree di cantiere devono essere sottoposte a collaudo acustico da parte della Committente. In particolare, tra i suddetti, il collaudo acustico è preventivo all’attivazione dei seguenti impianti: • Impianti di betonaggio; • Impianti di frantumazione; • Ventolini presso tutti i cantieri di imbocco; Il collaudo acustico sulle aree di cantiere è realizzato dalla Committente, tramite la struttura di monitoraggio ambientale, per verificare il livello di impatto dell’intero cantiere sui recettori, in conformità con la valutazione di impatto acustico dell’Appaltatore. L’esito positivo del collaudo è vincolante per l’inizio dei lavori previsti dalle attività di cantiere. Qualora gli esiti di suddetto collaudo dovessero evidenziare un superamento dei limiti normativi, l’Appaltatore deve adottare gli opportuni interventi di mitigazione che consentano di ottenere il rispetto dei limiti di legge. L’Appaltatore, se ritenuto necessario dalla Committente, dovrà quindi consentire la ripetizione della prova di collaudo al fine di dimostrare la corretta attuazione dei suddetti interventi di mitigazione. Le potenziali sorgenti di rumore e vibrazioni devono essere identificate in appositi registri. La manutenzione delle apparecchiature che possono generare un impatto acustico e/o vibrazionale negativo sui recettori deve essere eseguita in linea col Piano di Manutenzione redatto dall’Appaltatore (ed allegato al PGAC). In relazione alla gestione delle emissioni di rumore e vibrazioni, nel PGAC dovranno essere valutate tutte le prescrizioni ambientali derivanti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e locale). In particolare, l’Appaltatore assicura: • Il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla zonizzazione acustica del Comune in cui il cantiere è realizzato (o dalla normativa vigente, in assenza di zonizzazione acustica); • La richiesta di nulla osta per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, come previsto da leggi nazionali e regionali, secondo i modelli disposti dal Comune in cui il cantiere è realizzato; • Che le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici imposti dalla normativa vigente siano presentate all’Ufficio Acustica del Comune di competenza per il cantiere, e prevedano la compilazione dei moduli ufficiali e la documentazione minima prevista da allegare a tali moduli (planimetrie del cantiere e dati fonometric...