Rumore. In relazione alla valutazione dei rischi si evidenzia che sono presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione. In particolare: • nei locali dove si esegue la pulizia dello strumentario endoscopico/chirurgico, in relazione all’uso di getti di aria compressa (centrale di sterilizzazione, lavaggio di strumenti di endoscopia digestiva e toracica); • nei lavori meccanici e di falegnameria, durante l’uso di attrezzature fisse o portatili; • all’interno delle Centrali termiche; • durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza); • negli ambienti del Centro Stampa.
Rumore. E.3.1 Valori limite E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Rumore. Per la componente acustica deve essere presentato uno studio, firmato da tecnico competente in materia ai sensi della Legge n. 447/1995, finalizzato a dimostrare la compatibilità acustica del comparto ad accogliere le nuove destinazioni d’uso di progetto, nonché a verificare che la realizzazione del nuovo insediamento non cagioni delle criticità acustiche nei confronti dei ricettori esistenti, determinate da un aumento del carico veicolare. In applicazione di quanto riportato al punto 3 delle Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica comunale, nel caso in cui la proposta presentata preveda l’insediarsi di usi a maggiore tutela acustica rispetto a quelli attuali, dovrà essere valutato in primo luogo se l’attuale UTO sia congrua con gli usi di progetto e con quanto riportato nella Valsat del PSC. Nel caso in cui, secondo i criteri di cui alla normativa regionale dGR 2053/2001 non lo fosse, dovrà essere proposta la variazione della classificazione acustica ipotizzando una nuova UTO, relativa all’intervento e coerente con gli usi confinanti. Per la caratterizzazione acustica dell’area dovrà essere eseguito almeno un rilievo fonometrico (o più d’uno, in base al numero di sorgenti sonore presenti in sito e/o alla morfologia e all’estensione dell’area di intervento) della durata non inferiore alle 24 ore, necessario per la taratura del modello di simulazione, e in ogni caso con modalità da concordare con i competenti uffici dell’Amministrazione. I dati rilevati in sito dovranno essere utilizzati per ricostruire, tramite un modello previsionale debitamente tarato, il clima acustico dell’area per effetto delle sorgenti sonore presenti e per simulare lo scenario futuro. Nello scenario futuro dovranno essere implementati gli edifici di progetto (sebbene a livello di planivolumetrico) con il relativo traffico veicolare indotto, nonché le modifiche determinate da altri interventi in programma nella zona, anche non correlati con la proposta in esame. Le elaborazioni modellistiche dovranno essere finalizzate ad individuare le possibili aree acusticamente idonee ad accogliere i nuovi usi di progetto, considerando quanto previsto dalle “Misure per la sostenibilità” riportate nella Valsat del PSC. La valutazione dovrà tener conto dell’andamento delle immissioni sonore infrastrutturali alle diverse quote dal piano di campagna, in modo da consentire di individuare la massima volumetria insediabile nella zona e le eventuali limitazioni di localizzazione e/o d...
Rumore. La rumorosità esterna dell’autoveicolo (dB)(A) deve essere inferiore al limite di legge.
Rumore. Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo • I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08 • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia • L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; • La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella: Classi di Rischio Misure di Prevenzione
Rumore. Fonte del rischio interferente:
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
Rumore. In merito all’esposizione sul rischio rumore a cui sono sottoposti i lavoratori si rimanda alla valutazione di ogni singolo appaltatore ed eventuale subappaltatore che deve svolgere in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008. Nel caso l’appaltatore non disponga del Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore, lo stesso procederà alla realizzazione della Valutazione all’interno del cantiere. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tuttavia, potrà richiedere l’aggiornamento dello stesso qualora ritenuto opportuno o eventualmente la predisposizione dei rilievi fonometrici integrativi delle principali macchine ed attrezzature. PRESCRIZIONE OPERATIVE: - La prevenzione si esplica fin dalla fase di acquisto optando per attrezzature silenziate - I macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di inquinamento acustico - Le macchine devono essere dotate di indicazioni sul livello di emissione sonora nella posizione di guida; queste indicazioni devono essere ben visibili. Quando il rumore di una lavorazione non può essere ridotto si devono prevedere protezioni collettive l’uso di otoprotettori. - Durante il funzionamento, gli schermi e le protezioni delle macchine e delle attrezzature devono essere mantenute chiuse. - Per tutte le lavorazioni che ne richiedono l’uso, in quanto il rumore non è abbattibile, si devono prevedere idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti, tappi, ecc.) Modalità operazionali e predisposizione del cantiere: - divieto di svolgere attività rumorose nelle ore di riposo (notte e altri periodi concordati con gli Enti competenti) o in prossimità di aree non interessate dalle attività di cantiere. Nel caso in cui, per esigenze esecutive si rendesse necessario effettuare lavorazioni rumorose, queste potranno avvenire in orari e secondo le modalità concordate con il CSE; - scelta di metodologie di lavorazione meno impattanti dal punto di vista acustico e vibrazionale; - orientamento e posizionamento degli impianti che hanno una emissione direzionale in posizione di minima interferenza; - imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati...); Tutti i lavoratori sottoposti al livello superiore di azione (Lex 8h parie o superiore 85 dB (A)) devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ed indossare DPI. Si ricorda comunque che il Lex 8h, a DPI indossati, non dovrà...
Rumore. Le apparecchiature sono collocate all’aperto e al chiuso, e generalmente non richiedono la presenza stabile di opera- tori per il loro funzionamento. Le misure eseguite in impianti outdoor hanno dimostrato un livello di rumorosità generalmente superiore in maniera non significativa a quello degli ambienti circostanti. Macchine e/o parti di esse, specie se installate al chiuso o in sotterraneo, producono rumore di forte intensità quali compressori, soffianti, organi di trasmissione del moto di coclee e media rumorosità quali apparecchiature di disi- dratazione dei fanghi (filtropresse, nastropresse, centrifughe). In tali ambienti non è generalmente prevedibile la presenza di operatori per più del tempo necessario a verifiche di routine o piccole operazioni di rabbocco o manutenzione.