Trattamento normativo ed economico. 1. Per gli Istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente Regolamento, si applicano, nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per quanto compatibili, le disposizione di legge e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento.
2. Il trattamento economico fondamentale è proporzionale alla prestazione lavorativa; quello accessorio viene corrisposto secondo quanto concordato in sede di contrattazione decentrata.
3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie: - pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se in part time orizzontale; - proporzionato alle giornate di lavoro annue, se in part time verticale.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Per il solo personale in part-time verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all’orario normale di lavoro, ove eccezionalmente necessarie e specificamente autorizzate dall'Amministrazione (art. 3, commi 5 e 8, del D. Lgs. 61/2000).
5. L’Amministrazione, previo consenso del lavoratore interessato, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il dipendente, nella misura del 10% dell’orario di lavoro a tempo parziale (art. 3, comma 2, del D. Lgs. 61/2000).
Trattamento normativo ed economico. 1. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'Interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il lavoro agile ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia lavorativa utilizzando come punto di forza la flessibilità professionale e la responsabilizzazione dei lavoratori in termini di risultati, efficacia ed efficienza della prestazione. Pagina36
3. Il lavoratore ed il datore di lavoro concordano, in modo volontario e formale, le soluzioni innovative adottabili per riorganizzare gli spazi e le modalità flessibili di lavoro, favorire il contatto e l’aggregazione, utilizzare l’impiego di tecnologie avanzate che consentano la collaborazione digitale da remoto, autogestione da parte del lavoratore degli orari di lavoro e dei tempi di riposo in funzione della misurazione del lavoro in termini di risultati.
4. La durata dell'accordo individuale può essere a tempo indeterminato o determinato, nonché anche per una parte della prestazione settimanale. Ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo prima della scadenza del termine, se l'accordo è a tempo determinato, o senza preavviso, se l'accordo è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una giusta causa. In mancanza di giusta causa, il recesso dall'accordo a tempo indeterminato deve essere preceduto da un preavviso espressamente indicato nell'accordo e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni.
5. Durante il periodo di svolgimento del lavoro in modalità agile, il dipendente ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all'interno dell'azienda, a parità di mansioni svolte.
6. Il datore di lavoro mantiene inalterato il proprio potere direttivo, di controllo e disciplinare. Nell’accordo individuale verranno specificate le modalità di controllo, anche in forma di geolocalizzazione, nei limiti fissati dalla legge o dal contratto di secondo livello.
7. L'accordo individuale deve precisare gli eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti ulteriori a quelli contenuti nel codice disciplinare applicato dal datore di lavoro.
Trattamento normativo ed economico. 1. Il trattamento normativo ed economico del personale dipendente del CNIT è regolato dal presente regolamento nel testo pro- tempore vigente. 2. Il trattamento economico e normativo di questo Regolamento è improntato considerando l’affinità di fatto dell’attività svolta dal personale del CNIT con l’attività svolta dal personale dipendente da Enti di Ricerca e Sperimentazione e pertanto - in linea di massima ed ove possibile, compatibilmente con la natura privatistica del rapporto di lavoro dipendente col CNIT - fa riferimento, in ogni caso solo se espressamente richiamata, alla disciplina economica e normativa del relativo C.C.N.L. di comparto pubblico.
Trattamento normativo ed economico. L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli è stato assunto. I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti: - 80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato; - 90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente conseguita. E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Trattamento normativo ed economico. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente c.c.n.l. ASILS-AISLI-UGL per i lavoratori della qualifica per la quale viene svolta la formazione. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro. Per quanto è riferibile alla tutela previdenziale, nonché alle disposizioni in materia di malattia e infortunio si rinvia alla disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Trattamento normativo ed economico. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento: - Impiegato livello 4° CCNL per il settore Gas-Acqua; - Full time 38 ore e 30 minuti settimanali; - Periodo di prova 3 mesi di effettivo servizio; - Retribuzione lorda pari a Euro 2.001,67 (comprensivo di EDR € 10,33). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia, se dovute. Il trattamento economico e tutti gli emolumenti corrisposti sono sottoposti alle trattenute erariali e previdenziali di legge.
Trattamento normativo ed economico. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento: - Impiegato livello 5° CCNL per il settore Gas-Acqua; - Full time 38 ore e 30 minuti settimanali; - Periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua; - Il trattamento economico-retributivo potrà tenere conto della seniority e della specifica qualificazione professionale del candidato prescelto e delle condizioni di mercato relative alla competenza professionale ricercata. - Verranno altresì riconosciuti un premio di risultato annuale ed un ticket restaurant elettronico giornaliero dell’importo di 7 €. La maturazione di entrambi gli istituti avverrà sulla base di quanto regolamentato dagli accordi sindacali aziendali vigenti. Spettano inoltre le quote aggiuntive di famiglia, se dovute. Il trattamento economico e tutti gli emolumenti corrisposti sono sottoposti alle trattenute erariali e previdenziali di legge.
Trattamento normativo ed economico. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. L'apprendista ha diritto al trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al corrispondente trattamento economico. All’apprendista è riconosciuto inoltre il diritto, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR. n. 792/1985, di usufruire di trentadue ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria comprende l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’assicurazione contro le malattie, l’assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia, la maternità, l’ assegno familiare. Orario di lavoro Xxxx apprendisti maggiorenni si applica la medesima disciplina dell’orario di lavoro prevista da presente CCNL per gli altri lavoratori subordinati. Resta salva la facoltà del datore di lavoro di assumere un apprendista con un contratto a tempo parziale a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia di ostacolo al compimento delle finalità formative tipiche del contratto di apprendistato e che l’impegno formativa venga adempiuto in misura identica a quello previsto per gli apprendisti assunti a tempo pieno.
Trattamento normativo ed economico personale dipendente Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, persona giuridica riconosciuta dal MIUR con D.M. 4.3.97, in seguito denominato CNIT o Consorzio, si avvale di personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratto di inserimento, con contratto a tempo parziale nonché nelle altre forme contrattuali ammesse dalla legge ricorrendone i presupposti e condizioni.
Trattamento normativo ed economico. Xxxx apprendisti di cui all’art. 42-bis, si applicano gli articoli 26, comma 1e 3, 32, 33, 34 del D.lgs. 36/2021. Salvo quanto previsto dal primo comma, il trattamento normativo da riservare al giovane apprendista atleta è quello previsto dagli artt. 24 e ss. che regolano l’apprendistato, in quanto compatibili. Per quanto attiene al trattamento economico, il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per l’apprendista giovane atleta è il seguente: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato. Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Resta fermo il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Capo I (E) – Disposizioni finali