Anticipazione e Pagamenti Clausole campione

Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
Anticipazione e Pagamenti. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il Direttore dei lavori, in base alla contabilizzazione delle opere, redatta in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore, provvederà alla redazione di stati d’avanzamento, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti risultante dai registri di contabilità, al netto delle prescritte ritenute, dell’eventuale ribasso contrattuale e del recupero proporzionale delle anticipazioni, raggiunga l'importo di Euro 15'000,00 (quindicimila/00) e fino alla concorrenza del 95% dei lavori eseguiti. Il residuo 5% sarà corrisposto quale rata di saldo con il Certificato di Collaudo. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimaz...
Anticipazione e Pagamenti. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. All’appaltatore verrà corrisposto saldo finale al raggiungimento del 100 % dell’importo contrattuale. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni.
Anticipazione e Pagamenti. Per la particolare caratteristica dell’appalto e per le modalità di esecuzione degli interventi il Committente non darà luogo alla corresponsione di anticipazione sull’importo contrattuale. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” sulla base di stati di avanzamento della fornitura con acconti minimi, al netto del solo ribasso d’asta, pari ad almeno 300.000,00 euro. La contabilità sarà redatta utilizzando l’elenco dei prezzi unitari di cui alla Documentazione tecnico amministrativa. L’Assuntore dovrà produrre la documentazione giustificativa delle prestazioni eseguite, in forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato per la accettazione delle lavorazioni effettuate. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché accettati dalla Direzione Tecnica, possono essere compresi nella contabilità ed ammessi a pagamento fino alla concorrenza della metà del loro valore al netto degli oneri per il loro trasporto e posa in opera, e purchè l’Assuntore si designi quale custode di detti materiali fino alla loro consegna in opera al Committente. All’effettivo pagamento si darà luogo in ogni caso al primo certificato di pagamento utile in base alle modalità di emissione prima indicate. I certificati di pagamento saranno emessi dal Direttore per l’esecuzione del contratto entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla presentazione, da parte dell’assuntore, del rapporto di esecuzione fornitura. Il rapporto dovrà contenere la specifica dei materiali installati e finiti, di quelli a piè d’opera divisi per le singole aree dell’appalto, la forma di compilazione dovrà essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il Dirigente del servizio amministrativo e contabile. La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell’emissione del certificato di pagamento. Il materiale pagamento avverrà entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi dalla data di emissione della fattura. Resta inteso che ogni e qualsiasi rapporto con la struttura amministrativa dell’amministrazione resta delegata al titolare e al Direttore per l’esecuzione del contratto o a soggetto munito di apposita procura notarile registrata.
Anticipazione e Pagamenti. All’Impresa per i singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e smi Il pagamento del corrispettivo di ciascun appalto specifico sarà effettuato in ratei mensili posticipati; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: − tabella riassuntiva dei lavoratori somministrati ed attività svolte nel mese di riferimento, Decreto di impegno e denominazione del progetto, numero di contratto e nominativo del lavoratore, n. ore effettivamente lavorate nel mese suddivise per ogni lavoratore; − report mensile imponibile IRAP; − report di monitoraggio trimestrale che riassume l’utilizzo degli istituti contrattuali (ferie, permessi, ecc.) Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la stazione appaltante ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un’apposita scheda “foglio presenze”, indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all’Agenzia Aggiudicataria. Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia Aggiudicataria. Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Agenzia aggiudicataria, previo rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni per cause non dipendenti dall’Agenzia aggiudicataria, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle p...
Anticipazione e Pagamenti. All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del
Anticipazione e Pagamenti. 1. In applicazione di quanto previsto all’art. 35, comma 18, del Codice, sull'importo di ciascun Contratto applica- tivo stipulato potrà essere richiesta l’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto stesso da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).