Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.
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Samples: www.cegid.com, www.cegid.com
Forza maggiore. Le Parti 1. L’IZSVe non saranno ritenute responsabili per ritardi sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e 1256 del codice civilenon esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventisuoi effetti permangano, la Parte che invochi inadempiente non sarà considerata responsabile per la causa sua incapacità di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle eseguire le proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti venire meno dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. contratto, Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesile Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna Parte avrà la facoltà di delle Parti potrà risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilepresente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Convenzione Per Prestazioni a Pagamento, Convenzione Per Prestazioni a Pagamento
Forza maggiore. 15.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi del mancato, inesatto o inadempimenti nell’esecuzione del ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o caso fortuito da altra causa alle stesse non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, propri obblighi ai sensi del presente articoloaccordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, costituiscono ipotesi quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali qualsiasi autorità pubblica o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. In tal caso la Parte interessata notificherà per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postaliiscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Al verificarsi di uno dei predetti eventiLaddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte che invochi la causa di non interessata dalla forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, avrà il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile30.
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Samples: Contratto Per Prestazioni Di Attività Di Ricerca E Sperimentazione Complessa, Contratto Per Prestazioni Di Attività Di Ricerca E Sperimentazione Complessa
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a malfunzionamenti dei gestori di telefonia e di telecomunicazioni ove i malfunzionamenti non siano cagionati da strumenti tecnici utilizzati da Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie sue obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il ContrattoContratto senza alcuna responsabilità dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile. In caso di risoluzione del Contratto per un evento di forza maggiore, Cegid si impegna a utilizzare le risorse a sua disposizione per recuperare il maggior numero possibile di Dati del Cliente.
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Samples: www.cegid.com, www.cegid.com
Forza maggiore. Le Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l’effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l’adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell’evento di Forza Maggiore. Se una delle Parti non saranno ritenute responsabili fosse impedita, per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito Forza Maggiore, a far fronte ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all’altra Parte, mediante lettera raccomandatacon l’indicazione delle circostanze, il verificarsi della natura e delle conseguenze di tale evento e di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l’impedimento. Nell’ambito di quanto sopra ed a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione titolo puramente indicativo ma non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanenteesaustivo, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:
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Samples: Contratto Di Vendita Di Gas, Contratto Di Vendita Di Gas
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di Per forza maggiore si intende ogni azione e/o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 evento imprevedibile e 1256 indipendente dalla diretta volontà delle Parti contrattuali, al di fuori del codice civile. Le Parti convengono cheloro controllo, ai sensi del presente articoloa cui non è possibile porre tempestivamente un rimedio adeguato (ES.: incendio, costituiscono ipotesi inondazione o allagamento, nevicata eccezionale, frane e smottamenti, grandinata particolarmente intensa, tromba d’aria, calamità naturali, pandemia, fuga di forza maggiore i seguenti eventi: gas, conflitto, atto di terrorismo, sommosse, scioperi totali generali dei trasporti e/o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi dogane, interruzione di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi vie di comunicazione, delle telecomunicazioni embargo o dei servizi postaliprovvedimenti ostativi emessi in via di urgenza dall’Autorità governativa nazionale o EU, conclamata difficoltà di reperimento/approvvigionamento di materie prime, di energia elettrica o di combustibile, ecc.). Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale un evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La , gli obblighi contrattuali che non possano essere adempiuti a motivo della F.M. si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, nei riguardi della Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna viene a compiere ogni sforzo trovarsi impossibilitata, per limitare la durata della sospensioneF.M.. Le Parti s’impegnano ad assumere le ragionevoli iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro il più breve tempo possibile, il normale adempimento delle rispettive loro obbligazioni contrattuali. Qualora la sospensione si protragga non risulti possibile riprendere l’esecuzione delle prestazioni per un periodo tempo superiore a 3 (tre) ai sei mesi, ciascuna Parte avrà perdurando la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanenteF.M., le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilesi consulteranno al fine di concordare opportune azioni.
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Samples: www.goglio.it, www.goglio.it
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi la mancata o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di eventi di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e 1256 del codice civile. Le Parti convengono chel’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articoloContratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, costituiscono ipotesi resta inteso che, nel caso di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali contratti a esecuzione continuata o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazioneperiodica, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi se la causa di forza maggiore si impegna atta a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, cagionare il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga Contratto permanga per un periodo superiore a 3 (tre) mesiad 1/4 della durata del Contratto stesso, ciascuna Parte Deloitte avrà la facoltà di risolvere recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, corrispettivo dovuto per le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileprestazioni eventualmente già eseguite.
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Samples: www2.deloitte.com, www2.deloitte.com
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto inadempienti qualora gli stessi si siano verificati l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore, derivanti da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, catastrofi, epidemie, calamità naturali. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 dovrà notificare all’altra per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e 1256 del codice civilenon oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna L'Appaltatore è tenuto comunque a comunicare tempestivamente all’altra Partetempestivamente, mediante lettera raccomandatautilizzando tutti i mezzi disponibili, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento situazione di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna Parte di esse avrà la facoltà di risolvere il Contrattocontratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta. Qualora l’impedimento sia permanenteI danni che dovessero derivare all’immobile ed agli impianti in gestione a causa dell’arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileil quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali danni indiretti alla Stazione Appaltante.
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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Di Gara, www.fire-italia.org
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto inadempienti qualora gli stessi si siano verificati l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, derivante da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, catastrofi, epidemie, calamità naturali. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 dovrà notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e 1256 del codice civilenon oltre 48 (quarantotto) ore dal suo venire in essere. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna L'Appaltatore è tenuto comunque a comunicare tempestivamente all’altra Partetempestivamente, mediante lettera raccomandatautilizzando tutti i mezzi disponibili, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento situazione di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna Parte di esse avrà la facoltà di risolvere il Contrattocontratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta. Qualora l’impedimento sia permanenteI danni che dovessero derivare agli impianti dati in gestione, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilea causa dell’esecuzione di interventi non autorizzati, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali danni indiretti alla SA.
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Samples: www.appalti.provincia.tn.it
Forza maggiore. Le Parti 22.1 Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una Parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione sarà considerato inadempimento nell’ambito del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa CONTRATTO e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di eventi esecuzione delle obbligazioni delle Parti. È considerato evento di forza maggiore un fatto o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e 1256 del codice civiletale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO alle Parti. Le Parti convengono cheSi considerano, ai sensi del presente articoloa titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento cause di forza maggiore. La Parte : - Guerre, sommosse, invasioni e guerre civili; - Tumulti ed occupazioni, non imputabili alle Parti, delle aree in cui devono essere eseguite le Prestazioni dell’Appaltatore; - Scioperi a livello nazionale o generali del settore in cui opera l’Appaltatore, serrate, sabotaggi o atti di scioperanti; - Indisponibilità delle aree interessate dalle Prestazioni per cause non imputabili alle Parti; - Sequestri o confische o sospensioni giudiziarie non dipendenti da fatto delle Parti; - Qualunque provvedimento, da parte di autorità giudiziarie o non giudiziarie, enti pubblici o privati che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte impediscano o limitino lo svolgimento delle Prestazioni; - Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a vie e si impegna a compiere ogni sforzo mezzi di trasporto; - Avverse condizioni meteorologiche di carattere straordinario ed eccezionale e tali da impedire il rispetto della sicurezza per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga il personale coinvolto e per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilei macchinari utilizzati.
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Samples: www.neogy.it
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili Nessuna Parte dovrà ritenersi responsabile nei confronti dell’altra per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa danni emergenti quale conseguenza di eventi di forza maggiore quali ad esempio disastri naturali (incendi, tempeste, acque e terremoti), epidemie, disastri nucleari, guerre, rivoluzioni, disordini civili, embarghi e altri atti ed ordini governativi non specifici per una Parte, guasti delle infrastrutture pubbliche elettriche, di comunicazione o caso fortuito di trasporto, o scioperi (“Eventi di Forza Maggiore”). Se una Parte non è in grado di rispettare i propri obblighi ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civiledell’Accordo in ragione di un Evento di Forza Maggiore, l’esecuzione di tale obbligo dovrà essere posticipata fino a che l’Evento di Forza Maggiore cessi. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi Nel caso in cui l’Evento di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi Forza Maggiore prosegua per più di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventidue (2) mesi, la Parte non soggetta all’Evento di Forza Maggiore potrà recedere (in caso di Servizi Periodici o di Servizi che invochi la causa sono stati resi in misura tale che i risultati esistenti del lavoro di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, tali Servizi parziali possano essere ragionevolmente sostituiti ed utilizzati dal Cliente) o rescindere (in tutti gli altri casi) l’Accordo. In tale caso di cessazione Alpiq dovrà avere il verificarsi diritto di tale evento e a richiedere emettere una proroga del termine fattura per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte tutti i Servizi che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento sono stati resi precedentemente all’Evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileForza Maggiore.
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Samples: www.alpiq.it
Forza maggiore. Le Parti Nessuna parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per inadempimento all’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, causati da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo di detta parte inclusi, in via esemplificativa ma non saranno ritenute responsabili per ritardi esaustiva, il ritardo di consegna o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati la mancata consegna dei materiali da parte di fornitori, sospensioni o difficoltà nei trasporti, scioperi, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra, ritardo dei vettori o comunque ogni altro evento fuori dal controllo di una parte costituendo ciascuno dei casi precedentemente elencati, a causa di eventi titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un “evento di forza maggiore o maggiore”. Nel caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi in cui si verifichi un Evento di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventiForza Maggiore, la Parte che invochi parte inadempiente notificherà all’altra via PEC o con le altre modalità di cui all’art. 31 (Contatti e comunicazioni) la causa di forza maggiore non appena ne abbia avuto conoscenza. Le obbligazioni contrattuali della parte colpita si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi considerano sospese finché durerà l’Evento di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioniForza Maggiore. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento l’Evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga Forza Maggiore continui per un periodo superiore a 3 (tre) 12 mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere parte potrà dichiarare risolto l’Ordine il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileContratto con comunicazione scritta all’altra parte.
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Samples: blue-gold.it
Forza maggiore. 21.1. Le Parti non saranno ritenute sono tra loro responsabili per ritardi gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 21.2. Sono considerati casi di Forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventi naturali; caso fortuito; leggi, regolamenti o inadempimenti nell’esecuzione ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto qualora Contratto; provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alle Parti, in tutto o in parte, impossibile o rendano eccessivamente difficoltoso e/o svantaggioso l’adempimento degli obblighi posti a loro carico; scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore scioperi determinati e/o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento Forza maggiore); altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti. 21.3. Qualora si verifichi una causa di forza Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. La 21.4. Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere riprende il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro regolare adempimento delle proprie obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civiledandone comunicazione all’altra Parte.
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Samples: enercasacoop.it
Forza maggiore. Le Parti non Né GEMSI né il Cliente saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi qualsiasi mancato adempimento dei Servizi derivante da un evento di forza maggiore maggiore, definito come evento imprevedibile e inopponibile, compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, serrate o caso fortuito vertenze sindacali di qualsiasi tipo (siano esse relative ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civilepropri dipendenti ovvero ai dipendenti di altri), incendio, inondazione, esplosione, catastrofe naturale, epidemie, pandemie o altre gravi cause di minaccia alla salute, atti governativi, interventi militari, blocchi, sabotaggi, rivoluzioni, tumulti, agitazioni civili, guerre o guerre civili, atti o minacce terroristiche. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventiNon appena possibile, la Parte che invochi la causa subisce l'evento di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Partemaggiore, mediante lettera raccomandatacomunicherà all'altra Parte la (i) la propria ragionevole valutazione della natura e durata dell’evento di forza maggiore, il verificarsi e (ii) le misure che sta intraprendendo al fine di porre rimedio o ridurre l'effetto di tale evento e a richiedere una proroga del termine di forza maggiore. Le Parti faranno il possibile per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti porre rimedio o ridurre l'effetto dell’evento di forza maggiore. La Le Parti non hanno alcun diritto di chiedere i danni per qualsiasi conseguente inadempimento, adempimento parziale o ritardato adempimento derivante da un evento di forza maggiore. Ciascuna Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di potrà risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilepresente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte se un evento di forza maggiore si protrae per più di 30 (trenta) giorni.
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Samples: Accordo Sul Trattamento Dei Dati Per I Servizi Gehc
Forza maggiore. Le Parti L’IZSVe non saranno ritenute responsabili per ritardi sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo, qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e 1256 del codice civilenon esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventisuoi effetti permangano, la Parte che invochi inadempiente non sarà considerata responsabile per la causa sua incapacità di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle eseguire le proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti venire meno dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensioneaccordo. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesile Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna Parte avrà la facoltà di delle Parti potrà risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilepresente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per Ciascuna parte avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali nella misura in cui tale esecuzione venga impedita da circostanze al di fuori del proprio controllo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, scioperi nazionali, mancanza o restrizioni nella fornitura di corrente, carburante, trasporti, mezzi o altri beni o servizi, calamità naturali, condizioni climatiche inaccettabili, decreti governativi, incidenti stradali, divieti di importazione/esportazione, incendi, esplosioni, alluvioni, sabotaggi, conflitti sociali, tumulti, e rotture o smarrimento durante il trasporto o lo stoccaggio nonché ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati di consegna da parte dei subappaltatori (se dovuti a causa di eventi cause di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civilecome qui definite), pandemie. Le Parti convengono cheparti comprendono e riconoscono che l’epidemia di COVID19, può e causerà al Fornitore effetti diretti e/o indiretti e/o difficoltà. Il Fornitore ha diritto a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità o sanzione a trattenere, rinviare e/o annullare l'esecuzione di uno qualsiasi e/o tutti i suoi obblighi ai sensi del presente articoloContratto senza l’obbligo di riconoscimento di danno alcuno. Sarà cura del Fornitore informare l’Acquirente di tale trattenuta, costituiscono ipotesi rinvio o cancellazione non appena possibile. In caso di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali trattenuta o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandatarinvio, il verificarsi ritardo andrà ad aggiungersi alla tempistica di tale evento e a richiedere consegna prevista. A seguito di una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneocancellazione, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileapplicherà quanto previsto all’articolo 20.3.
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Samples: www.demagcranes.com
Forza maggiore. Le Parti 11.1.Ciascuna Parte non saranno ritenute responsabili sarà in ogni caso responsabile per ritardi perdite, costi, danni o inadempimenti nell’esecuzione del spese causate da ritardo od omissione di adempiere ad alcuna delle obbligazioni previste dal presente Contratto qualora gli stessi si siano verificati o documenti richiamati, se tale omissione è dovuta a causa cause di eventi Forza Maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerra, atti di forza maggiore guerriglia, pubbliche rivolte o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civiledisordini, terremoti, tempeste, inondazioni, incendi, calamità naturali, incidenti, pandemie, carenza di materie prime, boicottaggio, atti o ordini di autorità governative (sia validi che non), interruzione della fornitura delle utenze di luce, gas, telefono ed internet per cause indipendenti dalla Parte. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi All’accadere di uno dei predetti eventi, eventi o circostanze la Parte dovrà prontamente informare l’altra, e non incorrerà in responsabilità per la non osservanza dei propri obblighi sino a quando persistano gli effetti dell’evento o circostanza che invochi impedisce l’adempimento. Non appena cessati tali effetti la prestazione riprenderà ad essere dovuta. 11.2.Le Parti concordano che qualsivoglia ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto di durata ragionevole a causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi Forza Maggiore non potrà essere invocato quale causa di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilerisoluzione dello stesso.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi
Forza maggiore. Le Parti L’IZSVe non saranno ritenute responsabili per ritardi sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e 1256 del codice civilenon esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventisuoi effetti permangano, la Parte che invochi inadempiente non sarà considerata responsabile per la causa sua incapacità di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle eseguire le proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti venire meno dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. contratto, Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesile Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna Parte avrà la facoltà di delle Parti potrà risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilepresente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, 11.1.Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento che impedisca ad una Parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, detta Parte dimostri che: (a) tale evento impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, (b) l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto di Vendita e a richiedere (c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati. 00.0.Xx assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi subiti da una proroga Parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazionipunto 11.1. Qualora l’impedimento sia temporaneoche precede: (i) guerra (dichiarata o meno), il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli effetti dell’evento scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesiserrata, ciascuna Parte avrà la facoltà sciopero bianco, occupazione di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilefabbriche ed edifici.
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Samples: www.ecomavi.it
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi del mancato, inesatto o inadempimenti nell’esecuzione del ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o caso fortuito da altra causa alle stesse non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, propri obblighi ai sensi del presente articoloaccordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, costituiscono ipotesi quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali qualsiasi autorità pubblica o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. In tal caso la Parte interessata notificherà per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postaliiscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Al verificarsi di uno dei predetti eventiLaddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte che invochi la causa di non interessata dalla forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, avrà il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile19.
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Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi 15.1 Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si siano verificati intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra RHOSS ed il Fornitore in relazione all’impedimento, a causa di eventi condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e documentalmente RHOSS dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. A tal fine si considerano cause di forza maggiore: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o caso fortuito ai sensi installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle dogane, ma con espressa esclusione degli articoli 1218 e 1256 scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell’erogazione di energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive, osservanza di leggi, regolamenti od altre disposizioni governative o locali, od ogni altra causa al di fuori del codice civileragionevole controllo della Parte che invoca l’impedimento. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi Non saranno considerati causa di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni ritardi dei subfornitori, a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte meno che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.
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Forza maggiore. Le Parti 8.1 Ciascuna Parte non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, se tale inadempimento è dovuto a causa di eventi cause di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civilenon imputabile alla Parte stessa. Le Parti convengono cheA titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi sono ritenute cause di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali (ICC 2020): epidemie, pandemie, esplosioni, tempeste, inondazioni, incendi, incidenti, guerra e/o parziali interni minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, disordini civili, eventi e/o esterni a Cegid; blocco dei mezzi accadimenti eccezionali di trasporto per carattere nazionale o internazionale, requisizioni, restrizioni, proibizioni, misure di qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori genere adottate dal Governo e/o subappaltatori e indisponibilità dal Parlamento e/o dalle autorità locali, provvedimenti e/o regole relativi ad importazioni e/o esportazioni e/o embarghi, scioperi, blocchi, agitazioni o vertenze sindacali, difficoltà nel reperire materie prime e/o componenti dell'apparato produttivo e/o guasti all'apparato produttivo e/o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postalicorrente. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Ciascuna Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente darne tempestiva notizia all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di Parte in tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civileipotesi.
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Samples: www.dellafoglia.it
Forza maggiore. 14.1. Le Parti non saranno ritenute responsabili per di eventuali inadempimenti e/o ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati dovuti a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civilemaggiore. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postali. Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di Per forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parteintendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, mediante lettera raccomandatamalgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, il verificarsi di tale evento le Parti non potevano arrestare, evitare e/o controllare e a richiedere una proroga che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioniContratto. Qualora l’impedimento sia temporaneoA solo titolo indicativo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento sono considerate cause di forza maggiore: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti e altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti aventi carattere di imprevedibilità. La Parte che invoca Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo, i ritardi dovuti a: fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi; ritardi di consegna dei subfornitori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subfornitori; scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti (ove presenti) dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi non nazionali e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civilecategoria.
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Forza maggiore. 15.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi del mancato, inesatto o inadempimenti nell’esecuzione del ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o caso fortuito da altra causa alle stesse non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, propri obblighi ai sensi del presente articoloaccordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, costituiscono ipotesi quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di forza maggiore i seguenti eventi: scioperi totali qualsiasi autorità pubblica o parziali interni o esterni a Cegid; blocco dei mezzi di trasporto governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. In tal caso la Parte interessata notificherà per qualsiasi motivo; liquidazione giudiziaria di uno dei fornitori o subappaltatori e indisponibilità o interruzione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni o dei servizi postaliiscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Al verificarsi di uno dei predetti eventiLaddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte che invochi la causa di non interessata dalla forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, avrà il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La Parte che invoca la presente disposizione dovrà tenere informata l’altra Parte e si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.28
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Samples: Contratto Per Prestazioni Di Attività Di Ricerca E Sperimentazione Complessa