Common use of Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Condizioni Generali Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, ,progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio inizi o della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patri- moniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché dal proprio veicolo a motore durante tutte le attivitàil tra- gitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o nel caso in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratacui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, anche se effettuate in locali esterni missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto necessario alla scuolamissione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, purché si sia ottemperato alle disposizioni urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell’operatività della C.M. n. 312presente estensione, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionicon riferimento ai punti 1) e durante le attività di mensa 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea docu- mentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e doposcuolala sua durata, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatal’autorizza- zione all’uso del veicolo e l’identificazione, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicuratanell’autorizzazione medesima, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – veicolo utilizzato. La garanzia è estesa ai colpi prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di sole Polizza con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessi- vamente per tutti i danni occorsi durante il periodo xxxxxxxxxxxx.Xx presente ga- ranzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo respon- sabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assicura- to mentre provvedono al trasporto dei valori al di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - fuori dei locali della Scuola. La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto ab- bia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esi- stenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolariprestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti valevole complessiva- mente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato tutti i danni occorsi durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritteil periodo assicurativo. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionepresente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- rativa della scuola.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’ Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. le attività autogestite ed e le attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisicafisica e/o motoria, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, anche attività extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico Contraente in collaborazione con soggetti esterni purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette; g. a f. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx g. gite e passeggiate, comprese le settimane bianche e il relativo esercizio degli sport invernali, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, comprendente pertanto tutte le attività di refezione e ricreazione, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuolascuola regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all’uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti; l. k. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; l. i corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.. La copertura assicurativa si intende estesa anche a: x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insettod’insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione, Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l’onere delle spese che l’Assicurato debba sostenere a tutela dei propri interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali. La garanzia è prestataoperante anche per sinistri riconducibili all’espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell’Ente di Appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali, nonché per l’espletamento di attività per conto dell’Ente Contraente da parte di soggetti dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche. Le spese comprese nell’assicurazione sono: - l’onere relativo ad ogni spesa per l’assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, giudiziale, arbitrale, legale e peritale, incluse le attività svolte dai legali dipendenti dell’ente, compresa ogni spesa per un eventuale procedimento di mediazione ex D.lgs. 4.3.2010, n. 28 (e successive modifiche) e/o di negoziazione assistita ed D.lgs. 12.09.2014, n.132, convertito nella L. 10.11.2014, n. 162 e/o di simili procedure di composizione della lite; - le spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle somme assicurate indennità spettanti agli Organismi pubblici - gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale; - le spese di giustizia; - le spese di patrocinio e assistenza; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese liquidate a favore della controparte in base caso di soccombenza; - le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società; - gli oneri relativi alla scheda registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’assicurato, fino ad un massimo di offerta€ 500,00 qualora non sostenute in forza di altro atto liquidativo (esempio soccombenza); - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se a carico dell’assicurato o se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. È garantito l’intervento di legali per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti ogni grado di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, giudizio anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecciscritti al foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Polizza Spese Legali E Peritali, Assicurazione Tutela Legale E Peritale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le lo svolgimento delle attività svolte in Smartworking e ricomprese nelle definizioni di Didattica a Distanza e/o distanza (DAD)/ Didattica Digitale Integrata;Integrata (DDI) e di Smart working b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. le attività autogestite ed e le attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza l’alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.; g. a le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / controllo/sorveglianza/supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.. La copertura assicurativa si intende estesa anche a: x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito Nell’ambito della copertura suddetta l'assicurazione l’assicurazione si intende estesa all'usoall’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 39 Lett. X); h. La la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniAssicurati, a condizione che l’alunno l’Assicurato abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione, Condizioni Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patri- moniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché dal proprio veicolo a motore durante tutte le attivitàil tra- gitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o nel caso in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratacui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, anche se effettuate in locali esterni missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto necessario alla scuolamissione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, purché si sia ottemperato alle disposizioni urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell’operatività della C.M. n. 312presente estensione, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionicon riferimento ai punti 1) e durante le attività di mensa 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea docu- mentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e doposcuolala sua durata, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatal’autorizza- zione all’uso del veicolo e l’identificazione, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicuratanell’autorizzazione medesima, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – veicolo utilizzato. La garanzia è estesa ai colpi prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di sole Polizza con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessi- vamente per tutti i danni occorsi durante il periodo xxxxxxxxxxxx.Xx presente ga- ranzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo respon- sabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assicura- to mentre provvedono al trasporto dei valori al di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - fuori dei locali della Scuola. La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto ab- bia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esi- stenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione. La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolariprestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontariavalevole complessiva- mente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. rativa della scuola. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. Resta convenuto che la garanzia è prestataoperante anche in caso di colpa grave del Contraente e delle persone delle quali e con le quali debba rispondere a norma di legge nonché in caso di dolo da parte di quest'ultime. b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché durante tutte il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le attivitàsomme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, sia interne che esterne, senza limiti nonché gli importi richiesti a titolo di orario, organizzate maggior danno dall’infortunato e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e Didattica quest’ultima sia riferita a Distanza e/o Didattica Digitale Integratacapitalizzazione per postumi invalidanti; b. lo svolgimento delle assemblee studentescheb.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, anche se effettuate in locali esterni alla scuolacosì come modificato dal D. Lgs. 38/2000, purché si cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI capderivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). 27.12.79Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. c) buona fede I.N.A.I.L. d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni obbliga a tenere indenne l’Assicurato di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatalegge, a supporto degli Operatori Scolastici titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente conseguenza di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche un fatto accidentale verificatosi in occasione di prescuolalavoro o di servizio, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui ciò sempreché sia operante la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti garanzia R.C.O. e previa delibera degli Organi Scolastici competentinell’ambito dei massimali ivi previsti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione r.c.g., Assicurazione r.c.g.

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa garanzia opera nei confronti dell’Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l’Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché dal proprio veicolo a motore durante tutte le attivitàil tragitto dalla sede di servizio dell’ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila, sia interne che esternela copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, senza limiti nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; 2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, in missione per motivi di orarioservizio, organizzate per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione; La presente garanzia opera per i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato A e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità da offerta presentata con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica l’applicazione di uno sportscoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi valevole complessivamente per tutti i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentidanni occorsi durante il periodo assicurativo. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – fuori dei locali della Scuola. La garanzia è estesa ai colpi operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di sole e infortunio o di calore nonché punture d'insettoimprovviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, morsi purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di animali e mano i valori; - furto commesso strappando di rettili; c. Negligenza grave - mano o di dosso alla persona i valori (scippo). La garanzia è estesa agli infortuni sofferti prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato A, valevole complessivamente per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato tutti i danni occorsi durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritteil periodo assicurativo. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionepresente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Appendice Al Capitolato Di Gara

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di per- sone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e suc- cessive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, comprese quelle complementaridebitamente approvata. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge Le garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. restando inteso che lo svolgimento delle assemblee studenteschestesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionepresente sezione.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataOggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, nei limiti delle somme assicurate anche parziale, del bene as- sicurato, verificatisi in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di: a) collisione con altri veicoli b) urto attivo e/o gestite passivo contro qualsiasi ostacolo c) ribaltamento d) uscita di strada e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione; h) eventi naturali i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi j) traino passivo del veicolo. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o effettuate degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteper i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. Sono inoltre comprese le spese documentabili sostenute qualora il veicolo sia impossibili- tato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza: a. per il traino o recupero del veicolo, comprese quelle complementarifino alla concorrenza di euro 250,00 per evento; b. per il noleggio di un veicolo sostitutivo, preliminari o accessorie, compatibilmente per il tempo strettamente necessario alla prose- cuzione della attività / missione / adempimento di servizio e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. per il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio rientro presso la scuola assicuratapropria sede di lavoro o abitazione, da personale dipendente fino alla concorrenza di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentieuro 250,00 per evento. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione 1.1. La garanzia assicurativa è prestataprestata per i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso il danno da vacanza rovinata che l’Assicurato è tenuto a pagare al viaggiatore in quanto imputabili a titolo di inadempimento totale o parziale o ritardo: a) nell’esecuzione di contratti di pacchetto turistico; b) nell’esecuzione di contratti di vendita di un pacchetto turistico; c) nell’esecuzione di contratti di mandato all’intermediazione di singoli servizi turistici; d) nello svolgimento di attività di collegamento di almeno due tipi diversi di servizi turistici finalizzati allo stesso viaggio o alla stessa vacanza. 1.2. La garanzia assicurativa è operativa se i contratti sono stati conclusi e redatti nel rispetto delle disposizioni di cui all’All. 1 D.L.vo n. 79/2011 così e come modificato dal D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE)2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei limiti delle somme assicurate relativa ai pacchetti turistici ai servizi turistici collegati nonché di quelle contenute nella C.C.V. (Convenzione sul Contratto di Viaggio) sino a quando la legge che ne ha dato esecuzione rimarrà in vigore nell’ordinamento giuridico italiano in base alla scheda disposizione di offertacui all’art. 3, comma 2,D.L. vo n. 79/2011. 1.3. La garanzia assicurativa è altresì prestata per i danni patrimoniali, non patrimoniali ivi compresi quelli da vacanza rovinata che l'Assicurato è tenuto a pagare al Cliente per fatto degli ausiliari (ai sensi dell’art. 1228 cc) ivi compresi gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito accompagnatori e i collaboratori occasionali nello svolgimento delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate loro mansioni e/o gestite delle loro attività per conto dell’Assicurato. 1.4. La garanzia assicurativa è altresì prestata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 42 del D.L.vo n. 62/2018, per il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate che l’Assicurato o il viaggiatore in sua vece dovessero sostenere per porre rimedio al difetto di conformità rilevato durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto nel contratto di pacchetto turistico a condizione che il viaggiatore abbia contestato all’assicurato la difformità e che la difformità sia imputabile all’Assicurato. 1.5. La garanzia assicurativa è altresì prestata se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore se quest’ultimo si trovasse nella necessità di sostenere spese perché l’esecuzione del pacchetto possa continuare ai sensi dell’art. 42, commi 6 e 8 del D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati. 1.6. La garanzia assicurativa si applica limitatamente ai costi che l’Assicurato deve sostenere per l’alloggio di persone a mobilità ridotta definita dall’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/ 2006 e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati, alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantott’ore prima dell’inizio del pacchetto. 1.7. La garanzia assicurativa è operativa anche per le spese che l’organizzatore del pacchetto debba sostenere per prestare adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore ai sensi dell’articolo 45, comma 1 D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. 1.8. La Società garantisce le spese di cui alle lettere 4), 5), 6), 7) entro il limite del massimale annuo di € 500.000,00 per evento dannoso. 1.9. Al momento della liquidazione del sinistro, l’Assicurato si impegna a fornire all’assicuratore la documentazione necessaria alla verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti, a rilasciare alla Società una dichiarazione con la quale si obbliga a non aprire altri sinistri aventi la causa nello stesso inadempimento contrattuale, ritardo e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o fatto illecito e a costituire tempestivamente in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. mora il fornitore del servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentiè reso inadempiente. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presen- te contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasu- bordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integra- zioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. 1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge; 2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giu- gno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativointegrazioni intervenute sino alla data di stipula del Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. restando inteso che lo svolgimento delle assemblee studenteschestesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto evento inte- ressante contemporaneamente la patologia successivamente al 90° giorno dalla data presente estensione di inizio della frequenza dell’anno scolastico garanzia e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto quella di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneresponsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Il Commercio

Oggetto dell’assicurazione. a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata. b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior d anno) per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché durante tutte il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/ 2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le attivitàsomme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, sia interne che esterne, senza limiti nonché gli importi richiesti a titolo di orario, organizzate maggior danno dall’infortunato e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e Didattica quest’ultima sia riferita a Distanza e/o Didattica Digitale Integratacapitalizzazione per postumi invalidanti; b. lo svolgimento delle assemblee studentescheb.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, anche se effettuate in locali esterni alla scuolacosì come modificato dal D. Lgs. 38/2000, purché si cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI capderivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). 27.12.79Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. c) buona fede I.N.A.I.L. d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni obbliga a tenere indenne l’Assicurato di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatalegge, a supporto degli Operatori Scolastici titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente conseguenza di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche un fatto accidentale verificatosi in occasione di prescuolalavoro o di servizio, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui ciò sempreché sia operante la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti garanzia R.C.O. e previa delibera degli Organi Scolastici competentinell’ambito dei massimali ivi previsti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Capitolato d'Onere

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataa) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda quale civilmente responsabile ai sensi di offertalegge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàmorte, sia interne che esterneper lesioni personali e per danneggiamenti a cose, senza limiti in conseguenza di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o un fatto accidentale verificatosi in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratorelazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia L'assicurazione vale anche durante:per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. a. Le attività svolte b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: Condizioni di assicurazione OMNIA Edizione 25.05.2019 Condizioni generali - Pagina 3 di L’Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in Smartworking e Didattica a Distanza regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento , se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle assemblee studenteschenorme vigenti in materia. Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, anche se effettuate gli associati in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagepartecipazione, i tirocini formativiprestatori di lavoro ”interinali” di cui alla Legge 24.6.1997 n. 196, i progetti prestatori di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza nel caso di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionicui alla precedente lettera a) e durante quelli descritti nel presente capoverso. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le attività azioni di mensa e doposcuolarivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentin. 222. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataA) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaquanto questo sia tenuto a pagare, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti quale civilmente responsabile ai sensi di orario, organizzate legge nella sua qualità di proprietario e/o gestite locatario e/o effettuate detentore a qualsiasi titolo, dei beni assicurati alla precedente sezione e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteconduttore delle parti comuni, comprese quelle complementaria titolo di risarcimento (capitale, preliminari o accessorieinteressi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compatibilmente compresi gli inquilini locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. La garanzia si intende altresì operante per la responsabilità derivante all'amministratore e/o responsabile protempore del condominio, in conformità con relazione alla attività svolta per conto del Contraente/Assicurato. La garanzia è altresì operante per la vigente normativa scolastica con l’esclusione responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà di aree scoperte, cortili, piazzali, parchi e giardini anche se alberati, nonché di strade private, attrezzature per giochi, recinzioni in genere, marciapiedi e piani calpestio, di pertinenza dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratofabbricati e pertinenze ed attrezzature in genere in uso ai fabbricati. A titolo puramente esemplificativoL'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente / Assicurato dallo svolgimento dei servizi attinenti l'amministrazione degli immobili. L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. La garanzia comprende, tra l'altro, i danni: 1. derivanti dalla proprietà ed installazione di antenne centralizzate e ripetitori, tende e simili installazioni esterne; 2. a cose degli inquilini locatari, derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di condutture e di impianti fissi pertinenti ai fabbricati assicurati; 3. a cose da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. Per tali garanzie, in nessun caso la Società pagherà, per ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 50.000,00; 4. a cose di Xxxxx, anche in conseguenza di un evento garantito alla precedente sezione “A”. Per tali danni, la garanzia vale anche duranteè prestata nei limiti del massimale per "danni a cose"; 5. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi per tempo dai tetti e dalle coperture in genere dei fabbricati con esclusione dei danni direttamente provocati dalla caduta della neve ai fabbricati stessi; 6. verificatisi durante l'esecuzione di lavori di: a. Le attività svolte in Smartworking a) ordinaria manutenzione del fabbricato, potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi, manutenzioni di parchi e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratagiardini; b. lo svolgimento delle assemblee studentescheb) straordinaria manutenzione, anche se effettuate innovazioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni. Nel caso in locali esterni alla scuolacui i lavori fossero affidati a ditte di terzi, purché la garanzia si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico eintende operante a favore dell'Assicurato/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni Contraente nella sua qualità di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine Committente compresa la responsabilità derivante dagli adempimenti previsti dal D.L. 494/96 e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, eccs.m.i.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionic) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche verificatisi in occasione di prescuolaqualsiasi altra attività, doposcuola o interscuolainerente ai beni assicurati sia che l'Assicurato/Contraente esegua in economia con propri dipendenti, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatache venga affidata a terzi, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentisia che venga delegata ai locatari/condomini. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni 7. derivanti da Tumulti Popolariinterruzioni o sospensioni, Aggressioni totali o Atti Violentiparziali, anche con movente politicodi attività industriali, sociale commerciali, agricole o sindacaledi servizi, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni purché conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed sinistro risarcibile a ernie addominali traumatichetermini di polizza. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'usoPer tali garanzie, in veste caso di passeggero, sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato € 250,00 (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. Xduecentocinquanta); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertacombinazione prescelta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società si obbliga, nei limiti delle somme assicurate nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l’Assicurato, purché in base alla scheda regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di offertalegge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le attivitàquali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, sia interne che esterne, senza limiti cagionati ai lavoratori di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagerivalsa INAIL, i tirocini formativititolari, i progetti Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di controllo / sorveglianza / supervisione diretta rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi massimale per l’assicurazione di integrazione culturale e Responsabilità Civile verso i Prestatori di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola Lavoro (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioniR.C.O.) e durante le attività sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’assicurazione di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale Responsabilità Civile verso Terzi (direttiva n° 133 del 3/4/1996R.C.T.); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Compagnia riconosce all’Assicurato l’importo forfettario (Diaria) scelto dal Contraente, nei limiti delle somme assicurate la Compagnia rimborsa la Diaria scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in Polizza. in base alla scheda a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.1.4 Ammontare della Diaria, e indicato in Polizza, in conseguenza di offerta, Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci dell’Azienda Xxxxxxxx identificati in Polizza da cui derivi una Inabilità tem- poranea totale a svolgere l’attività professionale dichiarata. La garanzia è operativa a condizione che l’Inabilità temporanea totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi. Qualora l’Inabilità temporanea totale accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto. Quando invece l’Inabilità temporanea totale accertata è superiore a 30 giorni la Diaria viene corrisposta a partire dal primo giorno. La Diaria è riconosciuta anche per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx Infortuni: - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti avvenuti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o incoscienza ad esclusione degli Assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche; - conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari anche dovuti a colpa grave; - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolaritumulti popolari, Aggressioni atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o Atti Violenti, anche con atti violenti che abbiano movente politicopoli- tico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato sindacale ai quali l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o e volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi ; - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici Inondazioni, Alluvioni, Terremoto, maremoto ed a ernie addominali traumaticheeruzioni vulcaniche. Se l’erniaL’Assicurazione da Inabilità temporanea totale derivante da Infortunio, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, è operante solo per le persone espressamente richia- mate in Polizza nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza. L’Assicurazione vale per gli Infortuni e le Malattie accaduti e contratte in tutto il mondo; la liquidazione dei Sinistri sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura ese- guita in Italia e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicoin euro. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertacombinazione prescelta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione l’intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni;. g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. XW); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. ; Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataDietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle somme assicurate professione descritta in base alla scheda di offerta, polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate eil PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se effettuate in locali esterni alla scuolaconcesso), purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive PERIODO DI ASSICURAZIONE o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato RETROATTIVITÀ (escluso aeromobili privatise concessa). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate coperte sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittetutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l’esercizio della professione. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.(A titolo esemplificativo: Art.106 del D.lgs. 07/09/2005, n. 209 – circolari n.533 e 551 IVASS – Regolamento n.5 del 16/10/2006)

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertacombinazione prescelta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni;. g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 50 Lett. XW); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. ; Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione è prestataprestata in favore degli Assicurati Allenatori, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, Preparatori Xxxxxx e Docenti durante la partecipazione ai Corsi per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate allenatori e/o gestite allievi allenatori, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nonchè durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il rischio in itinere sia a piedi che con l’uso e la guida di mezzi di locomozione o di trasporto in genere. La garanzia è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio occorsi durante lo svolgimento di attività previste dal programma dei corsi o clinic, redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (lezioni teoriche e pratiche, allenamenti ed attività sportiva in genere) compresi anche gli infortuni che occorrono durante il soggiorno nelle località sede delle manifestazione o corsi. La Società prende atto che i corsi per allenatori e/o effettuate e/allievi allenatori, saranno organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità da organi periferici comunque sempre con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoil consenso ed il controllo della Federazione Italiana Pallacanestro. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni Per ogni corso parteciperanno un minimo di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte30 persone. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneFederazione Italiana Pallacanestro organizza minimo 80 corsi all’anno ed ogni corso ha la durata media di circa 3 mesi, solitamente solo nei fine settimana, con un minimo di ore complessive dei corsi non inferiore a 70.

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni per- sonali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori soggetti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifi- cazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla ta- bella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbliga- toria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazio- ni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice. 4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativopolizza, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. restando inteso che lo svolgimento delle assemblee studenteschestesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni nel caso di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura presente Settore. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentirivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'Assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; 2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento ai punti 1) e 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea documentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e la sua durata, l’autorizzazione all’uso del veicolo e l’identificazione, nell’autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti prestazioni di orario, organizzate Polizza e/o gestite scheda di offerta tecnica e/o effettuate da offerta presentata con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni . Esempio di educazione fisica, l'attività sportiva applicazione dello SCOPERTO Scoperto previsto in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti polizza: 10% per ogni danno • danno al veicolo: = € 2.000,00 • danno indennizzato all’Assicurato: € 1.800,00 poiché rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola € 200,00 (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore pari al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati% del danno). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L'assicurazione è prestata per gli infortuni : ◼ verificatisi nell'espletamento delle funzioni relative alle cariche (denominato SUB/A: Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Presidente della Municipalità, Assessore alla Municipalità e Consigliere delle Municipalità del Comune di Napoli). L’assicurazione vale per gli infortuni professionali compresi gli infortuni eventualmente subiti “in itinere” e nei trasferimenti, viaggi e trasferte connesse alle cariche sopraindicate. ◼ occorsi agli alunni delle scuole del Comune di Napoli ( di cui alla categoria SUB/B). L' assicurazione vale per gli infortuni riguardanti gli alunni (regolarmente iscritti come risultante da apposita documentazione) delle Scuole dell'infanzia comunali,comprese le sezioni Primavera dell'Ente Contraente e gli alunni degli asili-nido, in conseguenza della partecipazione a tutte le attività didattiche e ricreative promosse dagli Istituti di riferimento oppure da terzi ma a cui le Autorità Didattiche abbiano esplicitamente aderito, sia all'interno che all'esterno dei locali dove vengono svolte di norma le attività didattiche/ricreative. In garanzia è prestatacompreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, da casa all'Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle somme assicurate attività ed un'ora dopo il termine delle stesse. Per questo rischio (cosiddetto rischio in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativoitinere), la garanzia vale anche durantes'intende, inoltre, automaticamente estesa: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integra- zioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. 1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro 2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giu- gno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal X.Xxx. 276 del 24 Ottobre 2003 e successive modifiche e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratointegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice. La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Didattica a Distanza del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni integrazioni intervenute sino alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice dei prestatori di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionelavoro temporaneo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, L'assicurazione per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito conseguenti all'attività delle strutture scolastiche nonché durante Scuole materne, degli Asili nido (ivi compresi Centri Gioco, Servizi Domiciliari), dei Centri estivi ( anche se gestiti da soggetti esterni per conto del Comune) e di tutte le altre attività culturali, didattiche e motorie (ivi compresi gli infortuni subiti dai minori affidati a famiglie o ai centri di accoglienza e dei minori e degli adulti che partecipano ai corsi di alfabetizzazione nonché alle attività di pre e post scuola e refezione scolastica dei minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado) è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere ai minori che partecipano alle predette attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A a titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking meramente esemplificativo e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschenon esaustivo ricomprendono: oltre all'attività didattica ed educativa, anche se effettuate in locali esterni alla scuolacampeggi, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312giochi, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzategite, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed sportive, attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisicamanipolative, l'attività sportiva in genere svolta in palestreattività teatrali, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuolaattività musicali, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante nonché le attività di mensa pre e doposcuolapost scuola e di refezione cui partecipino minori iscritti a scuole di ogni ordine e grado. Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, anche nei casi facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o a altri documenti probatori in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, suo possesso che si svolgessero anche in occasione impegna ad esibire a richiesta della Compagnia di prescuola, doposcuola assicurazione. Si precisa a titolo meramente indicativo che: 1) i bambini iscritti alla scuola materna comunale per l'anno scolastico 2010/2011 sono stati 2876 2) i bambini iscritti all’asilo nido comunale ( compresi Centri Gioco e Servizi domiciliari) per l’anno scolastico 2010/2011 sono stati 2490 3) i bambini iscritti ai Centri Estivi per l’anno scolastico 2010/2011 sono stati 5534. 4) i minori affidati a famiglie o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. presso i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentiaccoglienza sono circa 75. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato 5) I partecipanti ai corsi di malore od incoscienza; b. Colpi di sole alfabetizzazione presso strutture comunali, o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione, sono 240 fra adulti e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicuratominori. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito eventi che colpiscano il Lavoratore Assicurato (meglio definito nel Glossario attraverso l’individuazione delle strutture scolastiche nonché Tipologie A-B-C) durante tutte le attivitàil periodo di validità del presente contratto. 1. Perdita di Impiego – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia interne classificabile: a) Lavoratore Dipendente Privato (Tipologia C) e si presenti uno dei seguenti eventi a seguito di licenziamento per “Giustificato motivo Oggettivo”: - riduzione del personale conseguente a crisi del settore in cui opera il datore di lavoro; - diminuzione del fatturato; - soppressione del posto di lavoro e conseguente ridistribuzione delle mansioni prima svolte dal lavoratore licenziato agli altri dipendenti rimasti in servizio; - soppressione del settore o del reparto lavorativo o unità produttiva cui era addetto il dipendente; - cessazione dell’attività aziendale; - esternalizzazione di un servizio o dell’attività lavorativa. b) Lavoratore Autonomo (Tipologia A) sono comprese le Società con forma giuridica S.p.A – S.r.l. – S.n.c. – S.a.s. e si verifichi il seguente evento: - sottoposizione dell’Azienda a una procedura liquidativa concorsuale, con espressa esclusione della messa in liquidazione volontaria. Sono escluse le Aziende che, al momento dell’adesione alla copertura assicurativa, risultino iscritte alla Camera di Commercio da meno di 36 mesi. c) Lavoratore Autonomo (Tipologia B) ovverosia i Liberi Professionisti, le Ditte individuali e le Società Semplici e si verifichino entrambi i seguenti eventi: - diminuzione del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) pari o superiore al 1% e una riduzione del fatturato pari o superiore al 50%, da determinarsi secondo i criteri trascritti qui sotto. Sono esclusi i soggetti che, al momento dell’adesione alla copertura assicurativa, risultino iscritti alla Camera di Commercio da meno di 36 mesi. Resta espressamente inteso che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità la determinazione della modifica del fatturato avverrà mediante la comparazione del fatturato dell’ultimo Trimestre concluso prima della denuncia del sinistro con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoil fatturato del medesimo Trimestre relativo all’esercizio precedente. A titolo puramente esemplificativo, possiamo indicare che per un sinistro denunciato nel febbraio 2021, l’effettiva sussistenza della diminuzione del fatturato verrà determinata attraverso la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI capcomparazione del fatturato del IV Trimestre dell’Esercizio 2020 con il fatturato del IV Trimestre dell’Esercizio 2019. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato Sarà onere dell’Assicurato produrre all’Impresa copia del Dirigente Scolastico e/proprio Registro IVA o del Direttore proprio Registro dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni Corrispettivi affinché la comparazione poc’anzi citata possa avvenire mediante la verifica della documentazione ufficiale avente valore fiscale. Per tutti gli Assicurati che dovessero operare in regimi fiscali che consentono di educazione fisicanon redigere dette scritture contabili, l'attività sportiva in genere svolta in palestreinvece, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti è fatto espresso obbligo di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniprodurre qualsivoglia documentazione equivalente, a condizione che l’alunno quest’ultima abbia contratto valore fiscale. Resta espressamente inteso che la patologia successivamente al 90° giorno dalla data determinazione della modifica del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) avverrà mediante la comparazione dell’indice ISTAT denominato “Indice congiunturale trimestrale” del trimestre precedente a quello di inizio denuncia del sinistro con l’indice ISTAT denominato “Indice congiunturale trimestrale” del trimestre immediatamente precedente a quello poc’anzi indicato. A titolo esemplificativo, possiamo indicare che per un sinistro denunciato nel febbraio 2021, l’effettiva sussistenza della frequenza dell’anno scolastico e diminuzione del Prodotto Interno Lordo verrà determinata attraverso la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionecomparazione dell’Indice congiunturale trimestrale del quarto trimestre del 2020 con l’Indice congiunturale trimestrale del terzo trimestre del 2020.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle somme assicurate condizioni previste in base polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Le spese previste sono: 1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla scheda gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitànegoziazione assistita, sia interne che esternegiudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio. 2. spese per un legale domiciliatario, senza limiti fino al massimo di orario, organizzate € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o gestite di consulenti tecnici di parte (CTP). 4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà. 5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato. 6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. 7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa. 8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato. 9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici. 11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). 13. spese per la registrazione di atti giudiziari. 14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o effettuate e/atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedi procedimento penale all’estero, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione uno dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, Paesi ove la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché è operante (per gli aspetti di dettaglio si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI caprimanda all’art. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati14). Ogni altro uso di aeromobili non Inoltre, è ricompreso nella copertura garantito l’anticipo della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto cauzione, disposta dall’autorità competente in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniincidente stradale, a condizione che l’alunno abbia contratto entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L’importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la patologia successivamente società conteggerà interessi al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionetasso legale corrente.

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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme assicurate che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in base alla scheda genere, compreso l’Ente di offertaappartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dall’Istituzione Scolastica, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o gestite con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o effettuate di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L’assicurazione s’intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i. Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedi qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, comprese quelle complementarianche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, preliminari o accessoriel'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, compatibilmente e/o anche in conformità concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’AssicuratoPubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato. Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di: ▪ Nomina e Didattica a Distanza e/licenziamento di supplenti, docenti o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento di personale ausiliario e amministrativo; ▪ Distribuzione interna delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da cattedre; ▪ Applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi; ▪ Individuazione dei docenti e non docenti purché tale soprannumerari in caso di contrazione dell'organico; ▪ Applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio venga svolto su preciso mandato dei docenti e del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le personale ausiliario e di segreteria; ▪ Concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica; ▪ Concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente; ▪ Applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, l'attività sportiva nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado; ▪ Applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo; ▪ Applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal MIUR; ▪ Applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in genere svolta in palestreItalia e all'estero; ▪ Esercizio di temporanea funzione di ispettore, piscine commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal MIUR; ▪ Applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e campi sportivi anche esterni alla scuolanon docenti. Sono inoltre compresi, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagefermo restando quanto previsto al precedente punto, i tirocini formativi, i progetti danni di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, cui l'Assicurato debba rispondere per: ▪ Errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli immobili della scuola e l’inizio di documenti di ogni genere; ▪ Mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola; ▪ Errata interpretazione delle lezioni) norme di legge che regolano la stesura e durante le attività l'esercizio del bilancio contabile della scuola; ▪ Errato conteggio degli stipendi delle indennità di mensa ogni tipo, degli scatti e doposcuoladelle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.; ▪ Errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, anche nei casi in cui la errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo; ▪ Mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza sia prestatasu situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente dei docenti e non docenti e di Enti Pubblici; j. le attività ogni altro operatore scolastico; ▪ Esecuzione di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentiorgani collegiali. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione A deroga di quanto previsto dall’art. 8 B1) della sezione “Norme generali” prevista dalle Condizioni di Assicurazione, l’indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo. Questa garanzia è prestataoperante in caso di perdita totale e a condizione che: - se il veicolo perduto è di una marca del Gruppo Volkswagen, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda ne venga riacquistato un altro della stessa marca di offertavalore non inferiore; - se invece il veicolo perduto è di una marca diversa, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio ne venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio riacquistato un altro presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 Rete ufficiale del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive Gruppo Volkswagen o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in il dealer dove è stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – acquistato il veicolo assicurato. La garanzia è estesa ai colpi ha la durata di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti 12 mesi a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno decorrere dalla data di inizio effetto della frequenza dell’anno scolastico e polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell’Assicurazione. Il valore a nuovo si applica solo alle garanzie previste in Polizza rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti. In caso di scelta da parte dell’Assicurato, il valore a nuovo ha la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto durata di copertura unicamente secondo le modalità descritte36 mesi per i danni parziali ed è applicabile ai medesimi veicoli indicati nella presente garanzia. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneSocietà effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro presentazione della “proposta di acquisto” sottoscritta. Condizioni di Assicurazione - 8 di 8 Ultimo aggiornamento 19/01/2017 VENDITORE CODICE CONVENZIONATO N. PROGRESSIVO CONTRATTO Data e luogo Codice Fiscale P. XXX Xxxx/a a Prov. il Residenza: Via e n. civico Tel. Cell. C.A.P. Località Prov. Tipo Doc. N. Rilasciato da il E-mail Cognome e Nome o Ragione Sociale Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel. Cell. C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale P. IVA Tipo Doc. N. Rilasciato da il Località Prov. Cognome e Nome Tipo veicolo Codice Casa NUOVO USATO del Marca / Modello Targa Telaio Prezzo del veicolo Antifurto FACSIMILE I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all’00-00 xxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni di Assicurazione che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.

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Samples: Assicurazione Danni Auto

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di offertalavoro (RCO). 1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del sopracitato decreto, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere, nonché durante tutte da lavoratori a contratto, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, lavoratori occasionali e, in scuole gestite direttamente dall’Amministrazione, da insegnanti, istruttori, allievi e coadiutori vari che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro ed, in ogni caso, da tutti coloro per i quali la normativa vigente pone a carico dell’Amministrazione l’iscrizione all’INAIL od attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile; In forza di tale garanzia l’Amministrazione rimarrà indenne da: 2. eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 ; 3. erogazione di somme che l’Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto 4. erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38.. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le attività, sia interne che esterne, senza limiti azioni di orario, organizzate e/rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoda altri Enti similari. A titolo puramente esemplificativoPer i dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge, la garanzia vale viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all’INAIL. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi nel caso in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto sia in regola con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulminegli obblighi per l'assicurazione di legge per errore od omissione, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilateralelegge, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicodeterminate da dolo. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataRESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA) 1. la proprietà e l’uso di velocipedi, nei limiti delle di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990; 2. l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l’Assicurato debba rispondere per le somme assicurate che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in base alla scheda conseguenza della inopponibilità di offertaeccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990; 3. la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; 4. la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività; 5. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, sia interne con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro. La garanzia è operante a condizione che esterne, senza limiti di orario, organizzate la proprietà e/o gestite custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove prevista per legge, la museruola e/o effettuate e/il guinzaglio quando sono nelle vie o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentein luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, la franchigia assoluta si intenderà elevata ad Euro 500,00 per sinistro; 6. la pratica di sport, comprese quelle complementarile gare, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoogni caso esclusi i danni ai modelli; 7. A titolo puramente esemplificativole attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking pesca, il giardinaggio e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratala pratica di campeggio; b. lo svolgimento 8. la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle assemblee studenteschestesse per difesa, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI captiro a segno e tiro a volo; 9. 27.12.79l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzateentro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: • inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed sinistro indennizzabile a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicotermini di Polizza. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. La lettera a) dell’Art 1.1 - Assicurazione R.C.T. delle Condizioni Generali di Assicurazione è integrato dal seguente testo: “Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 l’assicurazione opera anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. L’assicurazione è prestatacopre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato nonché dei volontari iscritti nei registri di legge per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nei limiti nello svolgimento delle somme assicurate loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in base caso di dolo o colpa grave ai sensi dell’art.9 della legge 8 marzo 2017, n.24. Ai sensi dell’art. 11 della legge 8 marzo 2017 n. 24 la garanzia, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale del personale, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di operatività dell’assicurazione, presentate entro i 10 anni successivi alla scheda data di offertacessazione dell’attività, anche in deroga al successivo art. 2.4. Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell’Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàmorte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla suddetta garanzia R.C.O. In relazione a tale estensione di garanzia, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate sono compresi altresì i danni materiali a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità cose conseguenti alla involontaria mancata osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti con la vigente normativa scolastica garanzia R.C.O La garanzia si intende altresì estesa alla RC derivante all’Organizzazione di volontariato per fatto imputabile a collaboratori esterni non dipendenti, con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratopieno diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti e con esclusione della responsabilità personale che a qualunque titolo ricada su di essi. A titolo puramente esemplificativoSono invece equiparati ai dipendenti dell’Assicurato le persone incaricate di lavori socialmente utili, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagestudenti, i tirocini formativiborsisti, i progetti gli specializzandi e chiunque presti il proprio lavoro per un periodo di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive prova o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù formazione sotto il diretto controllo e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività direzione dell’Assicurato nelle forme previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentidalla legge. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Generale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertacombinazione prescelta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:. a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione l’intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni;. g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. XW); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. ; Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea. L’assicurazione si intende prestata nei confronti di tutti i tesserati “Atleti, Dirigenti e Tecnici”, come da DM 03 novembre 2010, in regola con la quota associativa federale, che possano dimostrare con data certa, che il versamento è prestataavvenuto antecedentemente al sinistro, nei limiti anche se ancora non pervenuto o non registrato dalla Contraente. La copertura assicurativa decorre, in favore di ciascun tesserato, dalle ore 24,00 del giorno del tesseramento e termina alle ore 24,00 del 31.12 di ogni annualità assicurativa. La Contraente inoltre, è tenuta a comunicare il numero preventivo delle somme assicurate teste assicurate, come di seguito precisato nel presente articolo, con un criterio svincolato dalle disposizioni dell’art 1907 CC, e a fornire a scadenza il numero definitivo degli assicurati, come disposto dall’Art. 12 “Calcolo del premio – regolazione del premio definitivo” delle Norme che regolano l’Assicurazione. Rientrano ai sensi tutti della presente polizza anche i soggetti definiti come “Atleti di interesse Nazionale” quali gli Atleti, i Dirigenti ed i Tecnici di caratura Nazionale e gli Atleti, i Dirigenti ed i Tecnici Internazionali, e comunque tutti quei soggetti che la Federazione potrà convocare per raduni e meetings. Tutti questi soggetti risultano identificabili poiché iscritti nelle lettere di convocazione regolarmente protocollate, tenute dalla F.I.B.S., in base alla scheda occasione di offertaallenamenti, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàstages, sia interne che esternegare, senza limiti di orariomanifestazioni, organizzate ritiri e/o gestite trasferte, inviti e/o effettuate edimostrazioni previsti dai calendari Federali, lettere di convocazione che possono essere messe a disposizione della Società qualora ne faccia richiesta. Relativamente agli Atleti Top, il calcolo a consuntivo verrà effettuato sulle presenze di questi atleti nei registri Federali, solo sulle eccedenze del numero iniziale di 70 Atleti, senza considerare eventuali ingressi/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteuscite che non comportino un aumento di tale numero. Anche per questi soggetti la Contraente è tenuta a comunicare il numero preventivo delle teste assicurate, comprese quelle complementaricon un criterio svincolato dalle disposizioni dell’Art 1907 del CC, preliminari o accessorieessendo tenuta a fornirne a scadenza il numero definitivo, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è come disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione12 “Calcolo del Premio – regolazione del premio definitivo”.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. le attività autogestite ed e le attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza l’alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.; g. a f. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / controllo/sorveglianza/supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.. La copertura assicurativa si intende estesa anche a: x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito Nell’ambito della copertura suddetta l'assicurazione l’assicurazione si intende estesa all'usoall’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 39 Lett. X); h. La la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniAssicurati, a condizione che l’alunno l’Assicurato abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L'Assicurazione Incendio del materiale del calcio storico fiorentino è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, quella diretta a risarcire i danni ai materiali del Calcio Storico Fiorentino da incendio qualunque ne sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con stata la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocausa. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto Sono parificati ai danni da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati incendio quelli prodotti da fulmine, grandineesplosione, tempeste discoppio comunque cagionato, da corto circuito, da sigarette, da altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, caduta di aeromobili, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. La compagnia di assicurazione risponde dei danni per i quali è prestata l'assicurazione anche nel caso in cui il fatto sia stato determinato da dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Si precisa, a titolo meramente indicativo, che i materiali del calcio Storico si trovano attualmente in Firenze nei seguenti immobili: f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. 1 in Xxxxx Xxxxxxx 000/X bis e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso180, in veste Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0, in Piazza di passeggeroparte Guelfa 1r. Si assicurano il mobilio dei locali, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare l’abbigliamento del Calcio Storico Fiorentino, armature, calzature, bandiere, armi antiche, strumenti dei musicanti, e quant'altro costituisce il corredo dei partecipanti al corteo ed autorizzato (escluso aeromobili privati)al gioco del "Calcio in costume". Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente SezioneSi assicurano i beni descritti. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti delle somme assicurate del massimale di € 10.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i seguenti casi: a) sostenere l’esercizio di orario, organizzate pretese al risarcimento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, comprese quelle complementarinei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocaso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’art. A titolo puramente esemplificativo8 del DPR 254/2006, la garanzia vale ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratanei confronti della Compagnia del responsabile civile; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschea.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 20.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo: - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia; - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all’estero. a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche se effettuate in locali esterni alla scuolaa parziale deroga di quanto disposto dall’art. 41 – Esclusioni, purché si sia ottemperato alle disposizioni lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 Nuovo codice della C.M. n. 312, XI capstrada (guida sotto l’influenza dell’alcool). 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche Le operazioni di esecuzione forzata non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuolavengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomiab) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato; d. c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il servizio esterno cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’art. 41 – Esclusioni, lettera e); d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; e) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile); f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico redazione e presentazione dell’opposizione e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno originale entro 5 giorni dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittenotifica dello stesso. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 41 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti delle somme assicurate del massimale di € 10.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i seguenti casi: a) sostenere l’esercizio di orario, organizzate pretese al risarcimento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, comprese quelle complementarinei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento co- municata da parte della propria Compagnia RC Auto o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocaso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’art. A titolo puramente esemplificativo8 del DPR 254/2006, la garanzia vale ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratanei confronti della Compagnia del responsabile civile; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschea.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 20.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo: - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia; - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all’estero. a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche se effettuate in locali esterni alla scuolaa parziale deroga di quanto disposto dall’art. 39 – Esclusioni, purché si sia ottemperato alle disposizioni lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 Nuovo codice della C.M. n. 312, XI capstrada (guida sotto l’influenza dell’alcool). 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche Le operazioni di esecuzione forzata non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuolavengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomiab) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato; d. c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il servizio esterno cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estin- zione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’art. 39 – Esclusioni, lettera e); d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; e) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in con- seguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assi- curazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile); f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico redazione e presentazione dell’opposizione e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno originale entro 5 giorni dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittenotifi ca dello stesso. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 39 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, nei limiti delle somme assicurate sostengano, in base alla scheda di offertasede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico Assicurato. In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell'Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile. L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito eventi verificati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàattività scolastiche, sia interne che esterneparascolastiche, senza limiti extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di orario, organizzate e/studi o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o siano state regolarmente deliberate e messe in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoatto dagli organismi scolastici competenti. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking : anenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi; laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle prove pratiche dirette); assemblee studentesche, anche se effettuate che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, scuola purché si sia ottemperato alle siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312n°312 - XI Cap. del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza. Sono assicurate le seguenti spese: Società, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni quelle di educazione fisica, l'attività sportiva soccombenza in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionecondanna dell'Assicurato.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata1. La Società, alle condizioni della presente po- G - SEZIONE TUTELA LEGALE (ventimila) per sinistro e senza limite di nei limiti delle somme assicurate del massimale di € 20.000,00 lizza, denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i se- guenti casi: a) sostenere l’esercizio di orario, organizzate pretese al risarci- mento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, comprese quelle complementaril’operatività viene garantita nei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarci- mento comunicata dalla propria Compa- gnia RC Auto o in conformità caso di mancata comuni- cazione della stessa entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile; caso di sinistri avvenuti all’estero. - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti in Italia; periori a 9 (nove) punti di invalidità, in - per i sinistri con lesioni a persone su- limite di denunce per anno assicurativo: 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza massimale di € a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restan- do l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimbor- serà le spese di difesa sostenute quando la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratosentenza sia passata in giudicato. A titolo puramente esemplificativoLa presta- zione opera in deroga all’art. G.12 – Esclusio- ni, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza lettera e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche), anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionii) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996o); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataA. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCO) 1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o gestite da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; 2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio al soggetto non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedella Legge 12 giugno 1984 n. 222, comprese quelle complementarie s.m.i., preliminari o accessoriecon una franchigia pari a € 2.500,00. Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: - per la RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche , compatibilmente e/o in conformità con nonché per la vigente normativa scolastica con l’esclusione Responsabilità civile derivante al Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni contratti pubblici di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturaliservizi e forniture (Art. 10 del D.Lgs 163/2006), anche all’esterononché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, progetti Erasmusnominato dall’Assicurato ai sensi della D.Lgs. n. 81/08, progetti Erasmus Plusper la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, ecc.; g. per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, per l’attività da questi svolta, esclusivamente a visite a cantierifavore della Contraente; nell’uno e nell’altro caso, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi; - per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222; - ai sensi del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentiD.Lgs. n. 196/2003. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del d. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presen- te contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasu- bordinati assicurati ai sensi dei predetti d.P.R. e d. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del d. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integra- zioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del d. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. 1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge; 2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giu- gno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativointegrazioni intervenute sino alla data di stipula del Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. restando inteso che lo svolgimento delle assemblee studenteschestesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto evento inte- ressante contemporaneamente la patologia successivamente al 90° giorno dalla data presente estensione di inizio della frequenza dell’anno scolastico garanzia e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto quella di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneresponsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL’Impresa si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: – incendio; – azione del fulmine; – esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; – caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; – onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. L’Impresa indennizza altresì: – i danni causati al Fabbricato assicurato da fumi, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di ss. 270 6/2010 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. 00000 Xxxxxx –Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle somme Imprese di Milano 07951160154 n. scrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e ’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62). apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, perché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che abbiano colpito le cose assicurate in base o cose poste nell’ambito di 20 metri da esse. – ai sensi dell’art. 1914 del C.C., i guasti causati al Fabbricato assicurato per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; – le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla scheda di offertapiù vicina discarica i residuati del sinistro, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàfino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, risanamento o trattamento speciale dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoresiduati stessi, fermo il limite massimo di indennizzo secondo quanto disposto dall’art. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni 20 (limite massimo di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, eccindennizzo).; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Incendio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l’Assicurato per quanto sia tenuto a pagare, direttamente od in xxx xx xxxxxxx, x Xxxxx quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per Xxxxx verificatisi in relazione allo svolgimento dell’Attività professionale descritta in polizza e conseguenti anche, a titolo di esempio non esaustivo, a: 1. errori, negligenze, ritardi ed omissioni imputabili all’Assicurato, direttamente o indirettamente, a seguito di obbligazioni assunte contrattualmente e relative alle attività assicurate; 2. azioni ed omissioni compiute nello svolgimento delle somme attività assicurate sia principali sia accessorie, preliminari, collegate e complementari; 3. qualsiasi inadempimento delle obbligazioni principali ed accessorie connesse alle prestazioni che contrattualmente l’Assicurato deve eseguire; 4. fatti o comportamenti di Terzi della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’espletamento delle attività assicurate e con i quali eventualmente sia tenuto a rispondere in base alla scheda via solidale, siano essi persone fisiche o giuridiche, in rapporto anche occasionale con l’Assicurato, prestatori d’opera che effettuino prestazioni di offertacarattere professionale o di servizio, eventuali subappaltatori, subfornitori e loro dipendenti; 5. divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per gli infortuni subiti fatto dei Dipendenti o di persone di cui comunque l’Assicurato è tenuto a rispondere, che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di Xxxxx, xxx comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni; 6. fatti o comportamenti posti in essere da società collegate o partecipate ai sensi dell’Art. 2359 c.c. dalla Contrente/Assicurato, nonché dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàamministratori della medesima, rinunciando ad ogni azione di rivalsa ex Art. 1916 c.c. da parte della Società; 7. fatti o comportamenti posti in essere da prestatori d’opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, su incarico dell’Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione e di cui o con cui l’Assicurato sia interne che esternetenuto a rispondere, senza limiti di orario, organizzate anche in xxx xxxxxxxx; 0. sottrazione e/o gestite copiatura di archivi e programmi, contraffazione, abuso e/o effettuate e/divulgazione di dati o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedei sistemi di Terzi e di quelli relativi alle gare di appalto, comprese quelle complementari, preliminari ed ogni altra azione compiuta con dolo o accessorie, compatibilmente e/colpa grave da Dipendenti della Contraente o in conformità con da persone del fatto delle quali la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale IntegrataContraente deve rispondere (Art.1900 c.c) ; b. lo svolgimento 9. qualsiasi inadempienza, nonché violazione, agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ivi compresi gli adempimenti relativi all’espletamento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni procedure di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale gara e di preparazione selezione dei fornitori e del personale, che possa comportare a Terzi Danni patrimoniali di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in qualunque genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola10. atti, anche nei casi dolosi dei Dipendenti della Contraente; 11. xxxxx conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; 12. qualsiasi forma di diffamazione o altri fatti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in cui dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità non intenzionalmente commesse dall’Assicurato. La copertura assicurativa comprende la vigilanza sia prestataresponsabilità civile derivante alla Contraente anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali la Contraente debba rispondere, a supporto degli Operatori Scolastici fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in servizio presso base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la scuola assicurata, da personale dipendente responsabilità della Contraente stessa. Sono comprese nella garanzia le somme che la Contraente sia tenuta a pagare per effetto di Enti Pubblici; j. le attività decisioni di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato o di avviamento alla pratica altra pubblica Autorità. Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno sporto più dipendenti o Amministratori della Contraente, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatapresente assicurazione terrà indenne la Contraente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto differenza sia stata posta a carico dell’amministrazione finanziaria. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e previa delibera degli Organi Scolastici competentiDipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 209/05, copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell’elenco allegato e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale contraente. La Società si obbliga a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento dei danni cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell’elenco allegato al presente capitolato e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. L’Assicurazione copre anche: la responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli in aree private; la responsabilità civile derivante dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli, compresi i rimorchi; la responsabilità civile derivante dalle operazioni di carico da terra sul veicolo di merci in genere e scarico a terra dallo stesso, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna; per i veicoli adibiti a scuola guida la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è prestataalla guida, nei limiti delle somme assicurate e l’istruttore. Sono altresì considerati terzi gli amministratori, (sindaco, assessori, consiglieri comunali, presidenti dei consigli di quartiere, consiglieri dei quartieri) il segretario generale, il direttore generale, i Direttori, i Dirigenti, i dipendenti, il personale di altri Enti temporaneamente distaccato presso l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale contraente e tutti gli altri soggetti che siano comunque in base alla scheda di offerta, rapporto con il contraente stesso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: volontari in servizio civile per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentescheloro mansioni, anche se effettuate in locali esterni alla scuolagli allievi e insegnanti delle scuole materne, degli asili nido, dei centri estivi, del Centro formazione professionale ecc.) Sono assicurati inoltre i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare tecniche o professionali e a gare riservate ai vari corpi di polizia, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. tratti di gare non soggette all’obbligo di assicurazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc209/05.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti delle somme assicurate ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti del Contraente, dai Direttori, dagli Amministratori e comunque al Personale in base alla scheda genere, autorizzato all’utilizzo del proprio mezzo (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) in occasione di offertatrasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, e per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàil quale il Contraente in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Missioni del Politecnico o al DPR 333/90 e ss.mm.ii, sia interne che esterneobbligato a prestare la garanzia, senza limiti oggetto della presente polizza, sostenendone i relativi oneri. L’assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il diritto all’indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell’uso per l’espletamento dell’incarico. L’assicurazione vale anche per le categorie di orariosoggetti che, organizzate ai sensi del Regolamento Missioni del Politecnico di Milano, possono essere autorizzate all’utilizzo del mezzo proprio in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio. Sono in garanzia i danni materiali e diretti, subiti dai veicoli durante la circolazione, la sosta e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteil ricovero degli stessi, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche duranteconseguenti a: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata1. collisione con altri veicoli; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap2. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni urto contro ostacoli di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in qualsiasi genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e 3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblicicircolazione; j. le attività di promozione culturale 4. incendio, fulmine, esplosione e sociale scoppio; 5. furto, rapina ed estorsione (direttiva n° 133 del 3/4/1996consumati o tentati); k. 6. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi; 7. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi; 8. eventi naturali (trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche). Si precisa altresì che le attività ludico sportive garanzie indicate dal punto 4. al punto 8. saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio. E’ inoltre convenuto che, in caso di utilizzo di ciclomotore o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola motociclo (sempreché intestato al Dipendente o interscuola, compresi i giochi della gioventù e ai relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) le attività previste garanzie indicate dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore punto 1 al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'usopunto 3 saranno operanti sempreché, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunnisinistro, a condizione oltre alla documentazione prevista all’art. 18, sia prodotto verbale delle competenti Autorità che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazionedevono in ogni caso essere chiamate immediatamente per accertare i termini dell’evento accaduto. Le attività sopra citate sono oggetto garanzie dal punto 4 al punto 8 saranno operanti solo in eccesso alla copertura che per lo stesso rischio è stata stipulata dal Dipendente stesso. L’assicurazione comprende inoltre le conseguenze di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneimprudenze e negligenze gravi degli occupanti del mezzo.

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Samples: Contract for the Provision of Insurance Services

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamen- ti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmen- te responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del pre- sente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori sog- getti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite inte- grazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni interve- nute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa for- nitrice. 4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in conformità con polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione del- la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentescheSocietà, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni nel caso di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura presente Settore. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentirivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente con- tratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al pre- edente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.X.X. 00 xxxxxx0000 x. 0000 x xxx Xx- xxxxx Xgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall’INAIL e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. costituirà motivo di decadenza il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, fatto che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato l’Assicurato non sia sotto l’effetto in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi perl’assicurazione di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunnilegge, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria, errata, interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di inizio stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice. 4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sini stro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto Società, anche nel caso di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneevento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente Settore.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, nei gestite in termini operativi dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle somme assicurate prestazioni di assistenza previste in base polizza, con costi a carico della medesima Società. L’Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o Struttura Organizzativa in conformità funzione 24 ore su 24 ai seguenti recapiti: In ogni caso deve comunicare con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche duranteprecisione: a. Le attività svolte in Smartworking 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata;cognome b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap3. 27.12.79Numero di polizza 4. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato Indirizzo del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la vigilanza sia prestata, Struttura Organizzativa provvederà a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore richiamarlo nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazionecorso dell’assistenza. Le attività sopra citate spese telefoniche successive alla prima chiamata sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittea carico della Struttura Organizzativa. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneStruttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. L'assicurazione Incendio del Patrimonio Immobiliare è quella che consente la copertura assicurativa dei beni immobili ( così come definiti dall’art. 812 del codice civile ), comunque dislocati e costruiti di proprietà del Comune di Firenze, o in suo possesso o comunque dallo stesso detenuti o gestiti, sia al momento del contratto sia durante il periodo di validità dell'assicurazione. I beni suddetti sono tutti quelli indicati nella documentazione in possesso della Direzione Patrimonio immobiliare (o altra denominazione che dovesse essere attribuita alla stessa) dell’Ente, oltre a quelli che per errore o dimenticanza non fossero stati inseriti in tale documentazione. In caso di sinistro interessante uno o più beni compresi nella predetta documentazione il Comune di Firenze dovrà dimostrare su richiesta della compagnia di assicurazione di esserne proprietario o dovrà dimostrare su richiesta della compagnia di assicurazione il titolo in base al quale il bene stesso è detenuto o gestito. L’assicurazione vale anche per i beni di proprietà comunale gestiti da terzi. Tali beni, a titolo esemplificativo e non limitativo sono destinati: ad uffici comunali e non, a servizi sociali, ad attività commerciali, artigianali, ricreative e di ristorazione, a scuole, a teatri (è prestataad esempio compreso il teatro Comunale), a musei, a pinacoteche, a biblioteche, ad impianti sportivi (è ad esempio compreso lo stadio comunale), ad ambulatori, a civili abitazioni, a negozi. Rientrano nella presente assicurazione, nei limiti delle somme assicurate casi di beni in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuolacondominio, le “settimane bianche”quote di proprietà o comunque le quote attribuibili a qualsiasi titolo al Comune di Firenze. Sono altresì comprese parti di fabbricato come: mosaici, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagedipinti di pareti, soffitti e pavimenti e tutto quanto avente valore artistico o di particolare pregio culturale, artistico o ambientale. La Compagnia risponde dei danni per i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, quali è prestata l'assicurazione anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi nel caso in cui la vigilanza il fatto sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, stato determinato da personale dipendente dolo o colpa grave di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza persone delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittequali l'assicurato debba rispondere. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.Compagnia indennizza:

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, nei gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle somme assicurate prestazioni di assistenza previste in base polizza, con costi a carico della medesima Società. L’Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o Struttura Organizzativa in conformità funzione 24 ore su 24 ai seguenti recapiti: In ogni caso deve comunicare con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche duranteprecisione: a. Le attività svolte in Smartworking 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata;cognome b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap3. 27.12.79Numero di polizza 4. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato Indirizzo del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la vigilanza sia prestata, Struttura Organizzativa provvederà a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore richiamarlo nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazionecorso dell’assistenza. Le attività sopra citate spese telefoniche successive alla prima chiamata sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittea carico della Struttura Organizzativa. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneStruttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataDietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle somme assicurate in base alla scheda quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di offerta, cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratoquali viene espressamente prestata copertura assicurativa. A titolo puramente esemplificativo, maggiore precisazione l’assicuratore terrà indenne l’assicurato per le perdite patrimoniali a lui ascrivibili conseguenti ad un atto illecito commesso o presunto. (Responsabilità Professionale) Risulta altresì assicurata la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking responsabilità connessa alla gestione del trust svolta dall’assicurato e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni abbia causato perdite patrimoniali derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontariaatto illecito commesso e presunto. (Responsabilità Gestionale). e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataEurop Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimi- tato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assi- cura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudi- ziale e giudiziale, nei limiti delle somme assicurate casi indicati in base alla scheda Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese del procedimento di offerta, mediazione/nego- ziazione assistita per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate esperire e/o gestite partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o effettuate succes- sive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentesuccessive modifiche. Ove previ- sto, comprese quelle complementarilimitatamente ai sinistri in materia di cir- colazione stradale, preliminari o accessoriei compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, compatibilmente verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - le spese per l’intervento di un unico legale incarica- to della gestione del Sinistro secondo quanto previ- sto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o in conformità suc- cessive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con la vigente normativa scolastica con l’esclusione esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschesuccessive modifiche. Ove previ- sto, anche se effettuate limitatamente ai sinistri in locali esterni alla scuolamateria di circo- lazione stradale, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, XI capverranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzateTali spese ven- gono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimen- to giudiziario è diverso da quello di residenza del- l’Assicurato, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalle tabel- le allegate al D.M.55/2014 e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni successive modi- fiche. Le spese verranno liquidate secondo i para- metri di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti cui alle richiamate tabelle con esclusio- ne di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza ogni forma di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive riduzione o di avviamento alla pratica aumento dei compensi di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza al citato decreto 55/2014 e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari successive modifiche Ove previsto, limitata- mente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti le spese investigative per la ricerca e l’acquisizio- ne di prove a difesa; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicura- to, o di transazione autorizzata da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B). - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmineesclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche Ove previsto, grandinelimitatamente ai sini- stri in materia di circolazione stradale, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito i com- pensi riportati nelle tabelle di rapinacui sopra, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente ver- ranno liquidati nella misura non superiore al 10%50% degli stessi; - Il Contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici se non ripetuto dalla Contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima. - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'usogli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari In caso di un evento riguardante le garanzie ogget- to dell’Assicurazione, in veste di passeggerol’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamentoi rischi assicura- ti, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria condizioni di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielitePolizza, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionee i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda A) Assicurazione di offertaResponsabilità Civile verso Terzi (RCT) B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e loro s.m. e i., per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché durante tutte da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di orario, organizzate regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o gestite e/aventi diritto, per evento di morte o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrataper capitalizzazione di postumi invalidanti; b. lo svolgimento ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato tabelle di cui alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79norme legislative che precedono. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzatea coloro quali studenti, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusospiti convenzionati od autorizzati, ecc.; g. . che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a visite a cantieri, aziende norma di legge. L’assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza s.m.i. Le garanzie di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionicui ai precedenti punti A) e durante le attività di mensa B) sono inoltre operanti: 1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentisuccessive modificazioni. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende 2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni; L’assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, conserva la propria validità anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunnimancata assicurazione presso l’INAIL di personale, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di inizio della frequenza dell’anno scolastico leggi vigenti in materia e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionesempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integra- zioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità debitamente approvata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratouna franchigia di € 5.000,00. A titolo puramente esemplificativo, la Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. 1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. per gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche infortuni subiti in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.lavoro

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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa

Oggetto dell’assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, comprende inoltre: a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate multe e/o gestite ammende, sanzioni amministrative e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa pecuniarie inflitte ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti terzi a seguito di rapinaerrori, tentata rapina o sequestro anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di persona.mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende b) le lesioni perdite patrimoniali conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatichesmarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. Se l’erniaLe garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: 1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. La copertura assicurativa, anche bilateraleai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicodella Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieriKA1 (alunni, aziende ex alunni e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionidocenti) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale KA2 (direttiva n° 133 del 3/4/1996docenti); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche; Progetti finanziati (es. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.Progetto

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione è prestataprestata in favore degli Assicurati Allenatori, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda Preparatori Fisici e Docenti durante la partecipazione ai Corsi per le varie qualifiche di offertaallenatore ed ai Clinic organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, per nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni subiti dagli che colpissero gli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, il rischio in itinere sia interne a piedi che esterne, senza limiti con l’uso e la guida di orario, organizzate e/mezzi di locomozione o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o di trasporto in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratogenere. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio occorsi durante lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico programma dei corsi o clinic, redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (lezioni teoriche e pratiche, allenamenti ed attività sportiva in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende genere) compresi anche gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/che occorrono durante il soggiorno nelle località sede delle manifestazione o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittecorsi. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneSocietà prende atto che i corsi per allenatori ed i Clinic, saranno organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro o da organi periferici comunque sempre con il consenso ed il controllo della Federazione Italiana Pallacanestro. Per ogni corso parteciperanno un minimo di 20 persone. La Federazione Italiana Pallacanestro organizza minimo 80 corsi all’anno ed ogni corso ha la durata media di circa 3 mesi, solitamente solo nei fine settimana, con un minimo di ore complessive dei corsi non inferiore a 70.

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Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione dell’ufficio o studio professionale inerente l’attività dichiarata, con esclusione di ogni responsabilità connessa con l’attività professionale. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertainteressi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrataquali é prestata l’assicurazione; b. lo svolgimento 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Agli effetti della presente garanzia e limitatamente alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stagerivalsa I.N.A.I.L., i tirocini formativititolari, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, soci ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecci familiari coadiuvanti dell’impresa esercitata sono equiparati ai dipendenti.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’ Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. le attività autogestite ed e le attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisicafisica e/o motoria, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, anche attività extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico Contraente in collaborazione con soggetti esterni purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette; g. a f. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx g. gite e passeggiate, comprese le settimane bianche e il relativo esercizio degli sport invernali, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, comprendente pertanto tutte le attività di refezione e ricreazione, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuolascuola regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all’uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti; l. k. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; l. i corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insettod’insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione La presente polizza è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda stipulata tra Euler Hermes S.A. (N.V) Rappresentanza Generale per l’Italia (di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàseguito chiamata “Assicuratore”) e l’Assicurato (individuato nelle Condizioni Particolari). Le dichiarazioni rese dall’Assicurato, sia interne nella proposta/domanda che esternesuccessivamente, senza limiti hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Sulla base di orariodette dichiarazioni nonché delle condizioni di polizza tutte (condizioni generali e particolari ed eventuali appendici) l’Assicuratore garantisce all'Assicurato il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei Paesi indicati nelle Condizioni Particolari di polizza. L’Assicuratore si riserva di modificare la lista dei Paesi ammessi in copertura. Le eventuali variazioni apportate troveranno applicazione per le forniture effettuate decorsi 5 (cinque) giorni dall’avvenuta comunicazione. La garanzia, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentesubordinata al pagamento del premio, comprese quelle complementarisi applica alle fatture (I.V.A. inclusa) - emesse nel corso di validità dell’assicurazione, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da parte del personale scolastico; x. xxxx Cliente; - relative a vendite e passeggiatea prestazioni di servizi effettuate con pagamento dilazionato non superiore a mesi cinque (“Dilazione Massima di Pagamento”) o nei termini previsti dalla legge, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicuratase più restrittivi, da personale dipendente far decorrere dalla fine del mese di Enti Pubblici; j. fatturazione. Per le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui cessioni dei beni la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno assicurativa decorre dalla data di inizio consegna della frequenza dell’anno scolastico merce purché fatturata ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72; altrimenti decorre dalla data di fatturazione. Relativamente alle operazioni con modalità di pagamento analoghe a “rimessa diretta” e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione“a vista” viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura. Le attività sopra citate sono oggetto di Ai fini del mantenimento della copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneassicurativa, qualora il Cliente dovesse chiedere un riscadenzamento del credito garantito l’Assicurato dovrà chiederne espressa autorizzazione all’Assicuratore.

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Samples: Nota Informativa Ramo Credito

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti delle somme assicurate del massimale convenuto nella Scheda di polizza per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i seguenti casi: a) sostenere l’esercizio di orario, organizzate pretese al risarcimento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, comprese quelle complementarinei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocaso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’art. A titolo puramente esemplificativo8 del DPR 254/2006, la garanzia vale ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratanei confronti della Compagnia del responsabile civile; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschea.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 50.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo: - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia; - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all’estero. a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche se effettuate in locali esterni alla scuolaa parziale deroga di quanto disposto dall’art. 19 – Esclusioni, purché si sia ottemperato alle disposizioni lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 Nuovo codice della C.M. n. 312, XI capstrada (guida sotto l’influenza dell’alcool). 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche Le operazioni di esecuzione forzata non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuolavengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomiab) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione uffi ciale di reato; d. c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il servizio esterno cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’art. 19 – Esclusioni, lettera e); d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; e) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in con- seguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assi- curazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile); f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico redazione e presentazione dell’opposizione e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativiricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifi ca dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 19 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa; e. 2. L’assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri: • le lezioni spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di educazione fisicaquanto previsto dal tariffario nazionale forense, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. con esclusione dei patti conclusi tra il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza contraente e/o negligenza grave dell’Assicuratol’assicurato ed il legale che stabiliscono diversi compensi professionali; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 4; • le spese per l’intervento del consulente tecnico d’xxxx xxx, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 5; • le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale); • le spese di giustizia; • il contributo unifi cato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n.91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, Aggressioni o Atti Violential locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, anche con movente politicoal conducente autorizzato, sociale o sindacaleai trasportati, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla scheda “Parte B” del contratto. Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonchè per il suo coniuge e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmineper i suoi figli minori, grandinese conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, quando in veste di passeggeropedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezionesiano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito danni materiali o lesioni personali. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle somme assicurate condizioni previste in base polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Le spese previste sono: 1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla scheda gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitànegoziazione assistita, sia interne che esternegiudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio. 2. spese per un legale domiciliatario, senza limiti fino al massimo di orario, organizzate € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o gestite di consulenti tecnici di parte (CTP). 4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà. 5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato. 6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. 7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa. 8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato. 9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici. 11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). 13. spese per la registrazione di atti giudiziari. 14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o effettuate e/atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedi procedimento penale all’estero, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione uno dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, Paesi ove la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché è operante (per gli aspetti di dettaglio si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI caprimanda all’art. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati13). Ogni altro uso di aeromobili non Inoltre, è ricompreso nella copertura garantito l’anticipo della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto cauzione, disposta dall’autorità competente in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniincidente stradale, a condizione che l’alunno abbia contratto entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L’importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la patologia successivamente società conteggerà interessi al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionetasso legale corrente.

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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione 1 – DANNI AL CONTENUTO La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati (per la partita “Contenuto”) posti nell’Abitazione assicurata ed è prestataprestata sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Si precisa che nel caso di abitazione locata, nei limiti delle somme assicurate data in base alla scheda usufrutto o Comodato a terzi: - se la Polizza è stipulata dal proprietario dei locali, resta inteso che viene assicurato il solo Contenuto appartenente al proprietario stesso, salvo patto scritto contrario; - se la Polizza è stipulata dal conduttore dei locali (locatario, usufruttuario o comodatario), si intende assicurato il solo Contenuto appartenente a quest’ultimo, salvo patto scritto contrario. Sono esclusi gli Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi, Valori, autoveicoli, motocicli, Oggetti particolari di offertavalore unitario superiore a 300 euro e Cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale posti nelle dipendenze ed in ogni caso gli oggetti, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilateralead uso professionale, non risulta operabile secondo parere medicoespressamente citati alla definizione “Contenuto”. Per la presente Assicurazione operano le medesime condizioni della Garanzia “Incendio Fabbricato” (Art. 1.A1 - paragrafi tutti richiamati, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore escluso paragrafo § 7- “Estensioni sempre operanti” e gli eventi facoltativi “Ricerca e Riparazione Guasti” e “Pannelli solari” operanti esclusivamente per i “danni al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicoFabbricato”). h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Multirischi Abitazione E Famiglia

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataCon il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle somme assicurate Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in base alla scheda relazione alle seguenti combinazioni: In presenza di offertamutuo (polizza a premio unico anticipato senza tacito rinnovo): Fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui con durata massima copertura 30 anni (codici identificativi A,B,C,D,E *) - Incendio del fabbricato - Colpa grave - Atti Vandalici e dolosi - Eventi Atmosferici Fabbricati in corso di costruzione esclusivamente abbinati a mutui edilizi con durata massima copertura 3 anni (codici identificativi F, G *) - Incendio del fabbricato - Colpa grave - Atti Vandalici e dolosi - Incendio del fabbricato - Colpa grave - Atti Vandalici e dolosi - Eventi Atmosferici (* ) Per le definizioni di fabbricato relative ai codici A,B,C,D,E,F,G si rimanda all’art. 24 della Condizioni di Assicurazione “Premio Copertura assicurativa”. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all' Art. 21, 22, 23 delle Condizioni di Assicurazione. Il presente Contratto viene stipulato dalla Banca Contraente per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte conto dei propri Clienti, intendendosi per tali le attivitàpersone fisiche o giuridiche, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate residenti e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o domiciliati in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni Italia che sono Clienti della Banca che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, eccpresente Convenzione Collettiva.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione è prestataprestata in favore degli Assicurati Allenatori, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda Preparatori Fisici e Docenti durante la partecipazione ai Corsi per le varie qualifiche di offertaallenatore ed ai Clinic organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, per nonché durante i trasferimenti effettuati con qualunque mezzo, sia collegiali che individuali, compreso il tempo libero; sono altresì compresi gli infortuni subiti dagli che colpissero gli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, il rischio in itinere sia interne a piedi che esterne, senza limiti con l’uso e la guida di orario, organizzate e/mezzi di locomozione o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o di trasporto in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratogenere. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. è prestata per Morte ed Invalidità permanente da Infortunio occorsi durante lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico programma dei corsi o clinic, redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (lezioni teoriche e pratiche, allenamenti ed attività sportiva in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende genere) compresi anche gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/che occorrono durante il soggiorno nelle località sede delle manifestazione o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittecorsi. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneSocietà prende atto che i corsi per allenatori ed i Clinic, saranno organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro o da organi periferici comunque sempre con il consenso ed il controllo della Federazione Italiana Pallacanestro. Per ogni corso parteciperanno un minimo di 10 persone. La Federazione Italiana Pallacanestro organizza minimo 80 corsi all’anno ed ogni corso ha la durata media di circa 3 mesi, solitamente solo nei fine settimana, con un minimo di ore complessive dei corsi non inferiore a 70.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verifica- tosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifi- cazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modi- ficazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua mor- te per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligato- ria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentidall’impresa fornitrice. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato 4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, opera a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pie- no rispetto delle norme del D.Lgs. 276/2003 sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazioneda parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice. Le attività sopra citate garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono oggetto prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globa- le di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneesposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporanea- mente più garanzie previste dal presente Xxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'Assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l'Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; 2. al risarcimento dovuto al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell'operatività della presente estensione, con riferimento ai punti 1) e 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico e la sua durata, l'autorizzazione all'uso del veicolo e l'identificazione, nell'autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti prestazioni di orario, organizzate Polizza e/o gestite scheda di offerta tecnica e/o effettuate da offerta presentata con l'applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). Ai fini dell'operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico, la sua durata e l'autorizzazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni . Esempio di educazione fisica, l'attività sportiva applicazione dello SCOPERTO Scoperto previsto in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti polizza: 10% per ogni danno • danno al veicolo: = € 2.000,00 • danno indennizzato all'Assicurato: € 1.800,00 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola € 200,00 (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore pari al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati% del danno). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Conditions

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti delle somme assicurate del massimale di € 10.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i seguenti casi: a) sostenere l’esercizio di orario, organizzate pretese al risarcimento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, comprese quelle complementarinei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento co- municata da parte della propria Compagnia RC Auto o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratocaso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’art. A titolo puramente esemplificativo8 del DPR 254/2006, la garanzia vale ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratanei confronti della Compagnia del responsabile civile; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschea.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 20.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo: - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia; - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all’estero. a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche se effettuate in locali esterni alla scuolaa parziale deroga di quanto disposto dall’art. 42 – Esclusioni, purché si sia ottemperato alle disposizioni lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 Nuovo codice della C.M. n. 312, XI capstrada (guida sotto l’influenza dell’alcool). 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche Le operazioni di esecuzione forzata non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuolavengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomiab) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato; d. c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il servizio esterno cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estin- zione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’art. 42 – Esclusioni, lettera e); d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; e) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in con- seguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assi- curazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile); f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico redazione e presentazione dell’opposizione e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno originale entro 5 giorni dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descrittenotifica dello stesso. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 42 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataEurop Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimi- tato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assi- cura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudi- ziale e giudiziale, nei limiti delle somme assicurate casi indicati in base alla scheda Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese del procedimento di offerta, mediazione/nego- ziazione assistita per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate esperire e/o gestite partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o effettuate succes- sive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentesuccessive modifiche. Ove previ- sto, comprese quelle complementarilimitatamente ai sinistri in materia di cir- colazione stradale, preliminari o accessoriei compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, compatibilmente verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - le spese per l’intervento di un unico legale incari- cato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o in conformità successive modifiche. Le spese verranno liqui- date secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con la vigente normativa scolastica con l’esclusione esclusione di ogni forma di riduzio- ne o di aumento dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschesuccessive modifiche. Ove previsto, anche se effettuate limitatamente ai sinistri in locali esterni alla scuolamate- ria di circolazione stradale, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, XI capverranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzateTali spese ven- gono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimen- to giudiziario è diverso da quello di residenza del- l’Assicurato, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalle tabel- le allegate al D.M.55/2014 e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni successive modi- fiche. Le spese verranno liquidate secondo i para- metri di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti cui alle richiamate tabelle con esclusio- ne di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza ogni forma di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive riduzione o di avviamento alla pratica aumento dei compensi di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza al citato decreto 55/2014 e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari successive modifiche. Ove previsto, limitata- mente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi; - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti le spese investigative per la ricerca e l’acquisizio- ne di prove a difesa; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicura- to, o di transazione autorizzata da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio; - le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B). - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmineesclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. Ove previsto, grandinelimitatamente ai sini- stri in materia di circolazione stradale, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito i com- pensi riportati nelle tabelle di rapinacui sopra, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente ver- ranno liquidati nella misura non superiore al 10%50% degli stessi; - il Contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici se non ripetuto dalla Contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima. - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'usogli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari In caso di un evento riguardante le garanzie ogget- to dell’Assicurazione, in veste di passeggerol’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamentoi rischi assicura- ti, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria condizioni di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielitePolizza, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionee i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) a) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, di impianti fotovoltaici e pannelli solari nonché degli spazi di pertinenza dell’esercizio, anche tenuti a giardino, comprese aree attrez- zate autorizzate per attività esterna dell’esercizio, piante e alberi anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad apertura elet- tronica. Se l’Assicurazione è prestatastipulata da parte di un condomino per la parte di sua pro- prietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispon- dere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obbli- ghi solidali con gli altri condomini. La garanzia si intende estesa ai lavori di ordi- naria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività esercitata nonché dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, a condizione che per questi l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi sanciti dal D.Lsg. 81/2008 e/o D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Sono in ogni caso esclusi i lavo- ri di demolizione, costruzione, ampliamento, sopraelevazione e quelli com- portanti sottomurazioni. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, a segui- to di rottura accidentale di impianti idrici, termici e sanitari, rimmarrà a carico dell’Assicurato la Franchigia indicata all’art. 44. b) dalle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci. c) dalla guida, da parte di Prestatori di lavoro dell’Assicurato (art. 2049 del Codice Civile), di autovetture, furgoni, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e all’uso di biciclette, velocipedi e ciclofurgoni senza motore. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il pro- prietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. d) dalla proprietà e/o conduzione di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovi- no e dalla partecipazione a convegni, mostre, fiere e similari, compresi i lavo- ri di allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;. e) dal servizio di vigilanza con guardie armate e non e dalla proprietà di cani da guardia; f) per i danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nelI’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La Società corrisponderà il relativo risarci- mento ai terzi danneggiati previa applicazione della Franchigia indicata all’art. 44 per Sinistro. g) per i danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, occasionalmente partecipino ai lavori oggetto dell’Assicurazione o della cui opera l’Assicurato si avvalga. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti a condizione che dal fatto del non pre- statore di lavoro discenda all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. h) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conse- guenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di Polizza. La garan- zia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assi- curativo, di cui all’art. 44. i) per i danni provati a cose di Terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 44. j) per i danni cagionati a Terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramen- to di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo e sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natu- ra, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o con- dutture. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di Indennizzo, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 44. k) per i danni subiti dai veicoli di clienti, Prestatori di lavoro e di terzi trovantisi in aree, anche non custodite, adibite a parcheggio di pertinenza dell’esercizio com- merciale. cato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi. La garanzia è prestata nei limiti di cui all’art. 44. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle somme assicurate in base alla scheda quali debba rispondere. II) Assicurazione responsabilità civile personale dei prestatori di offertalavoro L’Assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato - inclusi i Lavoratori parasubordinati, i Lavoratori con Rapporto di lavoro Regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settem- bre 2003, n. 276, il titolare, i soci ed i familiari coadiuvanti, i corsisti e gli stagisti - per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. III) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga espe- rite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dagli Assicurati nell’ambito dai prestatori di lavoro; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni (escluse le malat- tie professionali) da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàtabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Limitatamente all’R.C.O., sia interne che esternei titolari, senza limiti i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipen- denti, purché essi risultino regolarmente iscritti all’INAIL. Per i Prestatori di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativolavoro temporaneo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/sia per le azioni di rivalsa esperite direttamente dall’INAIL o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento dall’INPS che per quelle esperite dall’impresa fornitrice delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, eccsuddette persone.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Polizza Multirischi Per Il Commerciante

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione l’intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni;. g. Il il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 37 Lett. X); h. La la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaa quanto specificato nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. le attività autogestite ed e le attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza l’alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plusfinanziati da organismi superiori, ecc.; g. a f. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / controllo/sorveglianza/supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuolapre-scuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.. La copertura assicurativa si intende estesa anche a: x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;. b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito Nell’ambito della copertura suddetta l'assicurazione l’assicurazione si intende estesa all'usoall’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;. l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 39 Lett. X); h. La la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunniAssicurati, a condizione che l’alunno l’Assicurato abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione Sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, nel limite del massimale indicato nel Modulo di polizza che deve intendersi per evento e anno assicurativo, l’assistenza legale e i relativi oneri che non possono essere richiesti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate casi espressamente indicati in base alla scheda polizza (fatta eccezione per quanto esplicitamente escluso per il quale si rimanda al capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE”). 1. Spese per l’intervento di offertaun Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo; 2. Spese del Legale di controparte nei casi di soccombenza a seguito di esito negativo di causa civile; 3. Spese di giustizia; 4. Spese per l’intervento di Periti di parte, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, purché detta nomina sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità stata concordata con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativoSocietà, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola quelli nominati dal Giudice (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996C.T.U.); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport5. Spese per transazioni relative a cause civili, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuolapurché detta soluzione sia stata autorizzata dalla Società; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi 6. Il Contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente caso di Enti Pubblicisoccombenza di quest’ultima; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura 7. Spese relative al tentativo obbligatorio di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumaticheconciliazione (D.Lgs. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito n° 28 del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X04/03/2010); h. La meningite cerebro-spinale 8. Spese riferite alla mediazione obbligatoria (D.Lgs.28/2010 e poliomielitesuccessive integrazioni/modifiche), limitatamente al caso se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo nei limiti di invalidità permanente sofferta dagli alunniquanto previsto nelle tabelle delle indennità spettante agli Organismi pubblici; 9. Redazione di denunce, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionequerele, istanze all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patri- moniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito dal proprio veicolo a motore durante il tra- gitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; 2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto necessario alla missione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento ai punti 1) e 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea docu- mentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e la sua durata, l’autorizza- zione all’uso del veicolo e l’identificazione, nell’autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti prestazioni di orario, organizzate Polizza e/o gestite scheda di offerta tecnica e/o effettuate da offerta presentata con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- rativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assi- curato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). stenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione. all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esi- la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno presenza di altra analoga copertura assicu- rativa della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataSulla base delle condizioni di assicurazione specificate nella presente polizza gli Assicuratori si impegnano: 1) tenere indenne l’Assicurato, entro il massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo (come specificato nella scheda allegata), per responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l’intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione “E” del registro purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenuti nel corso del periodo assicurativo (specificato nella scheda allegata alla presente polizza). Qualora l’assicurato sia una società iscritta nella sezione “A” del registro, la copertura viene estesa ai rappresentanti legali nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. 2) a risarcire tutti i costi e le spese, purché sostenuti con il consenso scritto degli Assicuratori, per la difesa legale o la liquidazione dei danni, fermi restando i limiti di indennizzo indicati nella Scheda allegata. Secondo quanto previsto dall'Art. 1917 Cod. Civ., sono a carico degli Assicuratori le spese legali e di giudizio sostenute con la Loro approvazione scritta per resistere a pretese o ad azioni legali, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato un quarto del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, eccmassimale indicato nella Scheda.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Contract for Professional Risks of Insurance Agents and/or Reinsurance Agents and/or Brokers

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio inizi o della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° °133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataA. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCO) 1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o gestite da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; 2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio al soggetto non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedella Legge 12 giugno 1984 n. 222, comprese quelle complementarie s.m.i., preliminari o accessoriecon una franchigia pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), compatibilmente e/o in conformità con salvo offerta migliorativa. Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: - per la vigente RC derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa scolastica con l’esclusione di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile derivante al Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativocontratti pubblici di lavoro, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking servizi e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite forniture ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o al Direttore dell’esecuzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni lavori (Art. 31 del D.Lgs. 50/2016), nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturalinominato dall’Assicurato ai sensi della D.Lgs. n. 81/08, anche all’esteroper la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, progetti Erasmusper la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP) ai sensi D.Lgs. n. 81/08, progetti Erasmus Plusper l’attività da questi svolta, ecc.; g. esclusivamente a visite a cantierifavore della Contraente; nell’uno e nell’altro caso, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte dell’Assicuratore nei confronti degli stessi; - per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222; - ai sensi del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumaticheD.Lgs. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) n. 196/2003 e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusioneRegolamento (UE) 2016/679.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata. b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché durante tutte il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le attivitàsomme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, sia interne che esterne, senza limiti nonché gli importi richiesti a titolo di orario, organizzate maggior danno dall’infortunato e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; b.2)ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, comprese quelle complementaricosì come modificato dal D. Lgs. 38/2000, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79l’applicazione di una franchigia di Euro 3.500,00 per ogni persona infortunata. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. c) buona fede I.N.A.I.L. d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni obbliga a tenere indenne l’Assicurato di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatalegge, a supporto degli Operatori Scolastici titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente conseguenza di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche un fatto accidentale verificatosi in occasione di prescuolalavoro o di servizio, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui ciò sempreché sia operante la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti garanzia R.C.O. e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La nell’ambito dei massimali ivi previsti. Tale garanzia è estesa ai colpi prestata con l’applicazione di sole e una franchigia di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti Euro 3.500,00 per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicuratoogni persona infortunata. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione r.c.g. – Responsabilità Civile Generale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, denunce per anno assicurativo (ventimila) per sinistro e senza limite di nei limiti delle somme assicurate del massimale di € 20.000,00 1. La Società, alle condizioni della presente po- lizza, , assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda di offertasede extragiudiziale e giudiziale, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti i se- guenti casi: per fatti illeciti di orario, organizzate terzi. a) sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento dei danni a persone e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentecose subiti In caso di incidente tra veicoli, comprese quelle complementaril’operatività viene garantita nei seguenti casi: a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” (art. 149 della Legge), preliminari o accessorie, compatibilmente e/esclusivamente dopo l’offerta di risarci- mento comunicata dalla propria Compa- gnia RC Auto o in conformità caso di mancata comuni- cazione della stessa entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile; caso di sinistri avvenuti all’estero. - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti in Italia; periori a 9 (nove) punti di invalidità, in - per i sinistri con lesioni a persone su- limite di denunce per anno assicurativo: 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza massimale di € a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un l’influenza dell’alcool). Nuovo codice della strada (guida sotto nel solo caso di violazione dell’art. 186 a.3) sinistri con danni subiti dai terzi traspor- tati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. G.2 – Esclusioni, lettera i) b) sostenere la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicuratodifesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni con- nessi ad incidente stradale. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale è operante anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrataprima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b. lo svolgimento delle assemblee studenteschei casi di estinzione del reato con esclusione di tutti c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- seguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, anche se effettuate . Fermo restan- do l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in locali esterni alla scuolacui ha inizio il procedimento penale, purché si ARAG rimbor- serà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312passata in giudicato. La presta- zione opera in deroga all’art. G.2 – Esclusioni, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzatelettera e), purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionii) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996o); k. le attività ludico sportive o d) assistenza nei procedimenti di avviamento alla pratica di uno sportdissequestro del veicolo assicurato, che si svolgessero anche sequestrato in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuolasegui- to ad incidente stradale; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatae) sostenere controversie relative a xxxxx, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente 49 di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.79

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle somme assicurate condizioni previste in base polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Le spese previste sono: 1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla scheda gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitànegoziazione assistita, sia interne che esternegiudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio. 2. spese per un legale domiciliatario, senza limiti fino al massimo di orario, organizzate € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o gestite di consulenti tecnici di parte (CTP). 4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà. 5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato. 6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. 7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa. 8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato. 9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici. 11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. 12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). 13. spese per la registrazione di atti giudiziari. 14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o effettuate e/atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedi procedimento penale all’estero, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione uno dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, Paesi ove la garanzia vale anche durante:è operante (per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 14). Inoltre, è garantito l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente in caso di incidente stradale, entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L’importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la società conteggerà interessi al tasso legale corrente. a. Le attività svolte in Smartworking x. Xxxxxxxx alla Società, se anticipati, gli onorari e Didattica le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a Distanza e/seguito di provvedimento giudiziale o Didattica Digitale Integrata;di transazione. b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, In tutti i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatichestata pagata una somma prevista dall’art. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia20, la decisione verrà rimessa al collegio medicoSocietà si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza: • da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge; • da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, comprese quelle complementarinell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice; • da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, preliminari o accessoriecosì come definiti dall’art. 583 del C.P.; • da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestino la loro opera a favore dell’Assicurato sempre che dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, compatibilmente n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni integrazioni intervenute sino alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionelegge 12.6.84 n. 222.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;incoscienza;‌ b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. 1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione è prestatavale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) La Società, nei limiti delle somme assicurate entro limite RCO per danni a persona indicato in base polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla scheda data di offertastipula del presente contratto, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori soggetti alla disciplina del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, addetti alle attività per le attività, sia interne che esterne, senza limiti quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di orario, organizzate risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o gestite integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o effettuate integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. • all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteintegrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto; • alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso. 3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice. 4) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 Le garanzie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativopolizza, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. restando inteso che lo svolgimento delle assemblee studenteschestesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni nel caso di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della dalla presente Sezione. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Multirischi Per Piccole Medie Imprese

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL’Impresa, nei limiti delle somme assicurate del massimale di cui all’art. 5.1.10), assicura la Tutela Le- gale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicu- rato per la difesa dei suoi interessi in base alla scheda sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: a. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di offertaquanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàanche quando la vertenza deve essere trattata tra- mite il coinvolgimento di un organismo di mediazione, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratal’Assicurato ed il legale che stabili- scono compensi professionali; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto pre- visto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo nel caso in locali esterni alla scuola, purché si cui sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuolaprevista obbligatoriamente dalla legge; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomiale eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per con- danna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Ge- stione del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativicaso assicurativo; e. le lezioni spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996Procedura Penale); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazionispese di giustizia; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. Xcontributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al se non ripetuto dalla contro- parte in caso di invalidità permanente sofferta dagli alunnisoccombenza di quest’ultima in deroga a quanto previsto dal- l’art. 5.1.2 - Delimitazioni. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data territorial- mente competente ai sensi dell’art. 5.1.4) Obblighi in caso di inizio della frequenza dell’anno scolastico sinistro e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusionelibera scelta del legale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Motocicli E Ciclomotori

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, L'assicurazione per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante dai partecipanti alle attività del Calcio Storico Fiorentino è quella relativa a tutti gli infortuni che possono occorrere alle persone che partecipano a tutte le attivitàattività dello stesso Calcio Storico Fiorentino. La polizza garantisce i partecipanti sia nelle manifestazioni ufficiali, sia interne in quelle non ufficiali, sia negli allenamenti. La copertura assicurativa riguarda e comprende anche tutte le altre eventuali partite di calcio storico che esternedovessero essere effettuate nel corso dell’anno a Firenze, senza limiti in Italia ed all’estero; riguarda e comprende altresì tutte le altre attività alla quali sono partecipi i calcianti delle quattro associazioni di orariocolore. Il Comune di Firenze è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia della generalità degli assicurati, organizzate e/facendosi riferimento per la loro identificazione, ai registri o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentealtri documenti probatori in suo possesso che si impegna ad esibire a richiesta della compagnia di assicurazione. La copertura assicurativa riguarda a titolo meramente indicativo: 1 – n. 60 calciatori che prendono parte a due delle tre partite ufficiali del Calcio Storico Fiorentino e n. 60 che prendono parte a una sola partita, n. 360 che prendono parte agli allenamenti organizzati nell’ambito dei rispettivi quartieri e ai cortei storici che precedono e seguono le tre partite suddette, comprese quelle complementarivestizioni e svestizioni. La copertura assicurativa riguarda e comprende tutte le partite di calcio storico che dovessero essere effettuate nel corso dell’anno a Firenze, preliminari o accessoriein Italia ed all’estero; riguarda e comprende altresì tutte le altre attività alle quali sono partecipi i calcianti delle quattro associazioni di colore. 2 – n. 200 figuranti a piedi e n. 8 a cavallo che partecipano ai cortei e alle pubbliche manifestazioni sia in Italia che all'estero in rappresentanza dei valori tradizionali della città di Firenze, compatibilmente e/o compresi i trasferimenti necessari per raggiungere il luogo ove si svolge la manifestazione e il rientro in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, sede; Per n. 120 precitati figuranti la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. per il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato corteo dello "Scoppio del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, Carro" che si svolgessero anche in occasione svolge a Firenze il giorno di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù Pasqua di ogni anno; 3 – n. 40 sbandieratori e relativi tamburini durante gli allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente e le manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – Firenze. La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato’ operante sia in Italia che all’Estero. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è prestatastipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, nei limiti delle somme assicurate fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”. La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in base alla scheda seguito all’azione di offertarivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le attivitàquali è prestata l’assicurazione. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, derivata un’invalidità permanente; Tanto la garanzia vale RCT quanto la garanzia RCO valgono anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e Didattica a Distanza previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento , comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale vigenti Leggi Regionali e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola tutti gli Enti competenti per Xxxxx (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatichea.e. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privatiMinistero dell’Interno). Ogni altro uso L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di aeromobili legge; tuttavia non è ricompreso nella costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della presente Sezionesegnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera RCT/O

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataLa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme assicurate che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in base alla scheda genere, compreso l’Ente di offertaappartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dall’Amministrazione Pubblica, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o gestite con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o effettuate di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L’assicurazione s’intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D. Lgs. n. 163/2006. Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraentedi qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, comprese quelle complementarianche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, preliminari o accessoriel'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, compatibilmente e/o anche in conformità concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’AssicuratoPubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. A titolo puramente esemplificativo, la La garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a Distanza e/risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI capformale. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, Sono comunque esclusi dalla garanzia i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni danni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontariafatti dolosi commessi dall'Assicurato. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per Perdite Patrimoniali, Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Della Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertaLa Società assicura i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito l’uso a cui sono destinati, quando sia selezionata una delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàopzioni (A o B) contenute nella Richiesta di Copertura Assicurativa ovvero: GARANZIE OPZIONE A): Incendio, Furto, atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale GARANZIE OPZIONE B): Incendio, Furto, atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale, Kasko completa 1.1 Incendio qualunque ne sia interne la causa che esternelo abbia determinato, senza limiti azione del fulmine, scoppio anche esterno, esplosione. Se l’incendio o lo scoppio si propagano a cose di orarioterzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D.Lgs.209/05-Codice delle assicurazioni private sull’assicurazione obbligatoria, organizzate la Società risponde della Responsabilità Civile derivante all’Utilizzatore Assicurato e/o gestite e/al Proprietario del Veicolo per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di € 200.000,00 (duecentomila/00). 1.2 Furto, Rapina o effettuate e/Estorsione, tentati o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraenteconsumati, comprese quelle complementari, preliminari parziali o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuolatotali, compresi i giochi danni prodotti al Veicolo assicurato e agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi o nel tentativo di furto di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto, della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentiRapina o dell’Estorsione. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti 1.3 Atti Vandalici e dolosi in stato genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicuratodanni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patri- moniali conseguenti: 1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offertamissione presso l'Istituto Scolastico, per gli infortuni i danni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché dal proprio veicolo a motore durante tutte le attivitàil tra- gitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o nel caso in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integratacui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, anche se effettuate in locali esterni missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto necessario alla scuolamissione; La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, purché si sia ottemperato alle disposizioni urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli. Ai fini dell’operatività della C.M. n. 312presente estensione, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezionicon riferimento ai punti 1) e durante le attività di mensa 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea docu- mentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e doposcuolala sua durata, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestatal’autorizza- zione all’uso del veicolo e l’identificazione, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicuratanell’autorizzazione medesima, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – veicolo utilizzato. La garanzia è estesa ai colpi prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di sole Polizza con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessi- vamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo. La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- rativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa. 3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assi- curato mentre provvedono al trasporto dei valori al di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - fuori dei locali della Scuola. La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/operante nei casi di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto ab- bia indosso o a portata di mano i valori; - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo). Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esi- stenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolariprestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti valevole complessiva- mente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato tutti i danni occorsi durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritteil periodo assicurativo. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- Ed. 06/2015 - Condizioni di Assicurazione Pagina 17 di 22

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi

Oggetto dell’assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui SO.GE.M.I. S.p.A. xxxxx rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. Le garanzie di polizza si intendono operanti a tutti gli effetti per la responsabilità civile verso terzi di SO.GE.M.I. S.p.A. per l’operato di tutti i propri Dipendenti/Amministratori così come identificati nelle Definizioni. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, comprende inoltre: a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate multe e/o gestite ammende, sanzioni amministrative e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa pecuniarie inflitte ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti terzi a seguito di rapinaerrori, tentata rapina o sequestro anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di persona.mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende b) le lesioni perdite patrimoniali conseguenti a sforzi muscolari traumatici smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; c) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell’Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a ernie addominali traumaticheseguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: 1. Se l’ernial’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. La copertura assicurativa, anche bilateraleai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medicodella Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. b. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. c. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. e. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. f. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. h. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. i. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° °133 del 3/4/1996); k. j. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. k. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. l. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;. c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste didi vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori. f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del ProgrammaProgramma Operativo Nazionale (PON) e previa delibera degli Organi Scolastici competenti; k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataL’Impresa, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica presente Copertura valida esclusivamente per le sole autovet- ture ad uso privato, si obbliga a pagare la differenza tra: il prezzo di acquisto indicato da “Automobili Nuove” di Quattroruote (o quello risultante dalla fattura di acquisto se utilizzata per determinare il valore assicu- rato in Polizza) per autovetture con l’esclusione dei reati dolosi commessi data di prima immatricolazione fino a 6 (sei) mesi, o tentati dall’Assicuratodal Valore Commerciale desunto da “Automobili Usate” di Quattroruote (o eventuale fattura d’acquisto per il passaggio di proprietà) all’atto dell’assun- zione per autovetture usate, e l’importo più elevato tra il Valore Commerciale dell’Autoveicolo desunto da Quattroruote al momento del Sinistro, e l’indenniz- zo riconosciuto in virtù delle Coperture di Responsabilità Civile verso Terzi e Cor- pi Veicoli Terrestri. A titolo puramente esemplificativoL’indennizzo, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. con il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni massimo Risarcimento di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico€ 20.000,00, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore pari al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia100% della differenza sopra determinata, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione se il Sinistro si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato verificherà entro 3 (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POFtre) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno anni dalla data di inizio prima immatricolazione, pari al 50% della frequenza dell’anno scolastico differenza entro 4 (quat- tro) anni dalla data di prima immatricolazione, pari al 40% entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione e pari al 30% entro il sesto anno (Art. 23.6 – Esclusioni – lettera a), dalla data di prima immatricolazione. Nel caso in cui avvenga un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Coper- tura, ma il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro risulti uguale al valore GAP assicurato, l’Impresa procederà a liquidare un importo pari al 10% del valore sopra menzionato; resta inteso e convenuto, che gli inden- xxxxx liquidati dall’Impresa oppure il risarcimento erogato all’Assicurato tramite la patologia si sia manifestata dopo Compagnia che assicura la decorrenza dell’assicurazioneResponsabilità Civile verso terzi del civilmente re- sponsabile (Art. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione23.4 – Obblighi del Contraente e dell’Assicurato), fanno decadere la suindicata liquidazione percentuale del 10%.

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Oggetto dell’assicurazione. L’assicurazione è prestataOggetto della garanzia prestata dall’Assicurazione sono le perdite patrimoniali subite dal Contraente, nei limiti relative alla parte di credito non garantita dall’indennità di buonuscita, per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente a seguito di cessazione del diritto del Cedente allo stipendio per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, cessazione avvenuta nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell’ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicuratore garantisce la corresponsione al Beneficiario di un Indennizzo, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del Sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva al Sinistro e rimaste insolute. L’Indennizzo sarà commisurato al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute, al netto delle somme assicurate in base alla scheda recuperate dal Contraente per effetto delle attività indicate al successivo articolo 17. Nel computo dell’Indennizzo devono ritenersi incluse - al valore scontato al T.A.N. convenuto nel Contratto di offertaPrestito - le rate di ammortamento rimaste - anche parzialmente – insolute, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàrelative al periodo di temporanea interruzione / riduzione del diritto del Cedente allo stipendio, sia interne che esterneperiodo al quale abbia fatto seguito, con o senza limiti soluzione di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativocontinuità, la garanzia vale anche durante: a. Le attività svolte in Smartworking e Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale Integrata; b. lo svolgimento delle assemblee studentescherisoluzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente medesimo. In caso di pensionamento del Cedente prima dell’estinzione del prestito, anche se effettuate in locali esterni il riconoscimento dell’Indennizzo è subordinato alla scuoladimostrazione, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; c. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; d. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; e. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; f. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, progetti Erasmus, progetti Erasmus Plus, ecc.; g. a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette ed anche in temporanea assenza di controllo / sorveglianza / supervisione diretta da parte del personale scolastico; x. xxxx Contraente, dell’esito integralmente infruttuoso dell’avvenuta presentazione al competente Istituto di Previdenza di regolare istanza di estensione della trattenuta sulla pensione ai sensi dell’art. 43 della Legge 180, dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e passeggiatedelle Finanze del 7.3.2007 n.45 e dell’art. 11, viaggi comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 n.252. L’esito di integrazione culturale e cui sopra verrà valutato trascorsi almeno otto mesi dalla presentazione dell’istanza di preparazione estensione della trattenuta sulla pensione. Dal computo dell’Indennizzo vanno detratti gli oneri non maturati, secondo quanto convenuto nel Contratto di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; i. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; j. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996); k. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica Prestito. L’Indennizzo viene corrisposto al netto di uno sport, che si svolgessero anche scoperto da applicarsi in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; l. i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici; m. le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competentivalore percentuale sull’importo come sopra computato. Tale scoperto è pari al 0,10%. x. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; b. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili; c. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato. d. Tumulti Popolari - La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da Tumulti Popolari, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria. e. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di f. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona. g. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico. h. Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati). Ogni altro uso di aeromobili non è ricompreso nella copertura della presente Sezione. i. Guida di ogni mezzo di locomozione purché condotto in osservanza delle Leggi in vigore nel luogo e l’assicurato non sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, psicofarmaci e/o sostanze stupefacenti. j. Esercizio di ogni attività sportiva purché prevista nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Programma k. Atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; l. Sono inoltre considerati infortuni: a. le intossicazione da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica; b. l’asfissia non di origine morbosa; c. l’annegamento; d. l’assideramento e congelamento; e. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; f. le folgorazioni; g. Il contagio accidentale da Virus H.I.V. o Epatite Virale avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche; l’indennizzo per tale garanzia è disposto dall’Art. 38 Lett. X); h. La meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell’assicurazione. Le attività sopra citate sono oggetto di copertura unicamente secondo le modalità descritte. La sezione infortuni viene prestata senza alcuna esclusione.

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