Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Dei Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi
Penali. Le 1. Sono previste penali sono definite dal nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato TecnicoTecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente contraente, o nel caso , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare potrà comunicare, per iscritto iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei lotto/i aggiudicato/iquantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Appears in 8 contracts
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Appears in 7 contracts
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Cotone Idrofilo
Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito nel Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso iscritto, per quanto di rispettiva competenza, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione Contraente del Capitolato. In caso singolo Ordine di contestazione dell’inadempimentoPrestazione; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza a Xx.Xx.Xx. S.pSpa.A.)
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dall’Ordine di Prestazione.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore di adesione al presente Accordo Quadro; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal nell’art.14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convention for the Supply of Radiopharmaceuticals for Diagnostic and Therapeutic Use, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Penali. Le Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentosingolo appalto; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.)Spa. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dal Contratto specifico. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs
Penali. Le 1. Sono previste penali sono definite dal nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato TecnicoTecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso contraente, o, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare potrà comunicare, per iscritto iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei lotto/i aggiudicato/iquantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suturatrici Meccaniche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di Xx.Xx.Xx.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab
Penali. Le penali sono definite all’articolo 18 del Capitolato Farmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura
Penali. Le 1. Quanto previsto dal seguente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto applicativo.
2. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale.
3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono definite dal Capitolato Tecnicomanifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. L’ammontare complessivo delle penali sopra stabilite dovranno non può comunque essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
5. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
6. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lotto/i aggiudicato/ilavori oltre il termine contrattuale, fermo salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
7. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).
8. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 13 “Penali” del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolatosingolo appalto, per quanto di rispettiva competenza.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement, Framework Agreement for the Supply of Sutures
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneXx.Xx.Xx., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Xx.Xx.Xx. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta Dilaxia s.p.a., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a Dilaxia s.p.a. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa Dilaxia s.p.a., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore valore complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al inflitte alla ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni
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Samples: Assistance and Maintenance Services Agreement, Assistance and Maintenance Services Agreement
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoTecnico all’art. 10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)
Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da XxBeneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. A.
16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxdi cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.XxA. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare
16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore.
16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni.
16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali, Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Enoxaparina E Pegfilgrastim, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Di Enoxaparina 4000 Ui
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta dei rifiuti indifferenziati effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “C”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al Fornitore cap. 5 dell’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxinadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.Xx, dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato
4. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Fornitore dovrà comunicare Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per iscritto all’Amministrazione (o tutto il periodo che va dalla data di Xxscadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.Xx.Xx
5. S.p.A.), nel termine massimo Nel caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate mancato rispetto da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali parte di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il pagamento delle CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleivi previste.
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Samples: Convenzione Anci – Ricrea Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio, Convenzione Anci – Ricrea Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim, Framework Agreement
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx. Sa.Xx.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di Xx.Xx.Xx.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini
Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A. ), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici, Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici
Penali. Le 1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali sono definite dal Capitolato Tecnicocome di seguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della penale.
4. L’A.S.L. Roma 1potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati al Fornitore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxnonché sul deposito cauzionale.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Affidamento, Service Agreement
Penali. 1) Nel caso di accertamento di disservizi (anche parziali), non giustificati da dimostra- te cause di forza maggiore, "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." avrà facoltà di applicare all’Appaltatore le opportune penali. La penale – per uno o più disservizi - potrà avere un importo compreso tra un minimo di Euro cinquanta (Euro 50,00) ed un massimo di Euro mille (Euro 1.000,00). L’importo sarà determinato di volta in volta valutando la gravità (numero e rilevanza) dell’infrazione accertata e l’eventuale recidività. Nel corso di ciascun giorno lavorativo la Committente – tramite call center - invierà – in tempo reale - al Responsabile tecnico/Responsabile di commessa dell’Appaltatore le eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti attestanti disservizi che dovranno es- sere evase nell’arco della giornata o al più entro le ore 10 a.m. del giorno successivo. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno indicate potranno essere contestati al Fornitore per iscritto applicate qualora le infrazioni contestate non siano evase entro le ore 10 a.m. del giorno successivo (ovvero entro il termine assegnato dalla Amministrazione Contraente Committente) o nel caso in cui le giustificazioni addotte dall’Appalta- tore non siano accolte. L’Appaltatore dovrà infatti fornire per iscritto - entro e non oltre le ore 10 a.m. del gior- no successivo - idonei elementi giustificativi dei servizi recuperati ovvero dei mancati recuperi. Decorso inutilmente tale termine, la Committente potrà applicare le penali sopra indicate. L’Appaltatore potrà essere tenuto a presenziare, per mezzo del Responsabile tecni- co/Responsabile operativo/Vice Responsabile tecnico, qualora richiesto dalla Com- mittente, presso il luogo oggetto di contestazione, entro e non oltre 3 (tre) ore dal ri- cevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il tempo concesso per la verifi- ca in contraddittorio senza che il rappresentante dell’Appaltatore si sia presentato sul luogo stabilito, la contestazione si intenderà definitiva e la relativa penalità potrà es- sere integralmente applicata.
2) Nel caso di comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione alle prestazioni da Xxespletarsi nel corso dell’appalto (a titolo esemplificativo non esaustivo: scarichi pres- so l’impianto/gli impianti della Committente non autorizzati; mancata o insufficiente reperibilità dei referenti; raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubbli- co o privato; mancata o insufficiente assistenza agli utenti; mancata o tardiva comu- nicazione in caso di variazione dei mezzi/attrezzature o personale utilizzati per l’ese- cuzione del servizio; documentato comportamento scorretto verso gli utenti e/o docu- mentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni; errata gestione dei dati relativi alla tariffa puntuale; altre irregolarità commesse dal personale di servizio; mancato ri- spetto della normativa in materia di sicurezza, lavoro, subappalto abusivo, ecc..), "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." avrà facoltà di applicare all’Appaltatore per ogni sin- golo episodio le opportune penali. Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Appaltatore di ovviare, in un termine stabilito, all’infrazione contestata. Ogni singola penale potrà avere un importo compreso tra un minimo di Euro cinquan- ta (€ 50,00) ed un massimo di Euro tremila (€ 3.000,00). L’importo sarà determinato di volta in volta valutando la gravità dell’infrazione rilevata e l’eventuale recidività.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato.
3) In caso di contestazione dell’inadempimentointerruzione/sospensione del servizio, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione anche parziale, non giustificato da dimostrate cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto agli articoli 35 (o Ese- cuzione d’ufficio) e 37 (Risoluzione del contratto) del Capitolato speciale d’appalto, potrà essere applicata una penale fino a Euro cinquemila (Euro 5.000,00) al giorno.
4) In caso di Xx.Xx.Xxmancata risposta alle richieste della Committente (es. S.p.A.richiesta docu- mentazione), nel inviate per iscritto, a mezzo Pec o posta elettronica, la Committente – assegnato un termine massimo di 10 perentorio non inferiore a 7 (diecisette) giorni lavorativi dalla ricezione - potrà appli- care, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari ad Euro cento (Euro 100,00).
5) SISTEMA AMBIENTE S.P.A." applicherà le penali previa comunicazione scritta a seguito della stessaquale l’Appaltatore potrà, entro tre (3) giorni (dal ricevimento della comu- nicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all’inadempienza riscon- trata. "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." valuterà le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione motivazioni addotte dall’Appaltatore e se ritenute infondate (o Xx.Xx. Sase non presentate nei termini) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore avrà facoltà di applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione sopra indicate.
6) In ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata non esime l’Appaltatore dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il danno all’immagine, o oneri subìti da "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." in conseguenza degli inadempimenti. In modo analogo, l’applica- zione della penalità non solleva l’Appaltatore dall’eventuale responsabilità civile o pe- nale per eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta incidenti e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni dipendenti o derivanti da tali inadempienze. ART. 14 –
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Samples: Contratto d'Appalto
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente La mancata osservanza di ogni singola prescrizione riportata nel presente Capitolato, ad esclusione di quelle di seguito specificate, comporta l’applicazione di una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Sarà inoltre applicata la penalità di Euro 15/ora (quindici/ora), o frazione di ora, nel caso in cui l’Appaltatore non garantisca su richiesta, anche telefonica, di ASM Terni S.p.A., il Pronto Intervento nelle 24 ore della giornata, con inizio del servizio entro 1 ora dalla chiamata/e-mail effettuate in anticipazione dell’O.d.S., compresi i giorni festivi e prefestivi, oltre l’eventuale danno per colpa dell’Appaltatore generatosi per il mancato o tardivo intervento.
3. Nel caso in cui ASM Terni S.p.A., per inadempienze nell’esecuzione degli interventi da Xxparte dell’Appaltatore, fosse costretta ad applicare le penali di cui al presente articolo, per tre volte, anche non consecutive, in meno di tre mesi, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice comunicazione, senza compensi o indennizzi per l’Appaltatore stesso e restando, inoltre, non pregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati, a favore della stessa ASM Terni S.p.XxA. .Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato
4. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato pronto intervento, e quando il Fornitore dovrà comunicare ritardo superi 1 ora, ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare altre imprese a sua scelta al fine di eseguire l’intervento. I maggiori costi di tale intervento rispetto al prezzo contrattuale dell’intervento saranno addebitati all’Appaltatore.
5. Si precisa che, per iscritto all’Amministrazione (ogni singolo O.d.S., qualora il ritardo nel completamento superi del 30% il tempo assegnato, ASM Terni S.p.A. ha facoltà di sospendere l’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore e di proseguirlo con personale proprio o di Xxaltra Ditta addebitando all’Appaltatore, oltre le penalità maturate, l’eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione
6. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione l’importo complessivo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al applicate superi il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione dei singoli interventi, ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione.
7. Quando, sia per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iil numero e la capacità delle maestranze, fermo il sia per qualsiasi altra causa, gli interventi non venissero eseguiti nei tempi stabiliti, o non eseguiti affatto, ASM Terni quali l’esecuzione di ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito Inoltre ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare altre aziende a sua scelta al fine di ultimare o eseguire l’intervento ed i maggiori costi rispetto al prezzo contrattuale dell’intervento saranno addebitati all’Appaltatore.
8. ASM Terni S.p.A. avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’Appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a ASM Terni S.p.A., ai Comuni di cui all’Art. 1, o a terzi.
9. In caso di pretese di risarcimento da parte degli enti locali, dei singoli Contrattiutenti o di associazioni a tutela dei consumatori di rilievo nazionale o locale, si potranno applicare per danni cagionati dall’intervento o mancato intervento dell’Appaltatore, ASM Terni S.p.A. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento, salvo l’esperimento di eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell’Appaltatore.
10. Nel caso in cui il materiale di proprietà di ASM Terni S.p.A. risultasse danneggiato per mal conservazione, il valore del materiale stesso verrà addebitato all’Appaltatore con una maggiorazione rispetto al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima costo d’acquisto pari al 10% 50%.
11. Le penali saranno applicate mediante emissione di fattura da parte dell’ASM Terni S.p.A., nei confronti della ditta Appaltatrice, il cui importo verrà automaticamente decurtato dalle fatture mensili emesse dalla Ditta per le prestazioni eseguite (dieci crediti eventualmente vantati dalla ditta Appaltatrice), senza che questa possa opporre eccezione alcuna, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva che deve essere subito reintegrata.
12. Le contestazioni saranno notificate all’appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a firma del RUP e del Rappresentante Legale dell’ASM Terni S.p.A. nella quale devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi, assegnando un termine per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o le controdeduzioni, ovvero con PEC .
13. Il decorso del termine assegnato s'intende sospeso, ove l'appaltatore faccia pervenire all’ASM le proprie controdeduzioni avverso le contestazioni notificate. Sui fatti in contestazioni l’ASM Terni S.p.A. decide notificando all’appaltatore il pagamento relativo provvedimento entro il termine di 30 giorni successivi alla data del deposito delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo controdeduzioni.
14. Il mancato accoglimento delle controdeduzioni proposte, ovvero l'inutile decorso del termine di pagamento della medesima penalecui al precedente comma , legittima l'ASM Terni S.p.A. ad applicare se del caso, a suo insindacabile giudizio, clausola risolutiva espressa di cui all’Art.30 del presente accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite 1. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta a mezzo PEC dal Capitolato TecnicoComune al Referente indicato dal Tesoriere in sede di gara.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore Il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione far pervenire entro 15 (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieciquindici) giorni lavorativi solari dalla ricezione della stessacontestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionenon vengano ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
3. Qualora il Tesoriere non adempia con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, il Comune potrà applicare le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali seguenti penalità: Per ogni giorno solare di ritardo nella piena operatività del Servizio di Tesoreria rispetto alla data di avvio del contratto di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloall'art.4 paragrafo 12 Per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento di 1‰ dell'importo netto contrattuale cui all’art. 8 paragrafo 11, quindi anche con i corrispettivi maturati12, ovvero19 0,5‰ dell'importo netto contrattuale Per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della documentazione art. 20 comma 3 1,00 ‰ dell'importo netto contrattuale Per ogni giorno solare di ritardo nell’accredito sul conto di Tesoreria per le somme riscosse art. 7 paragrafo 13 0,5‰ dell'importo netto contrattuale Per ogni altra violazione delle modalità pattuite per lo svolgimento del servizio da parte del Tesoriere, in difettoil Comune potrà applicare, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% per ciascuna violazione, una penale da un minimo € 100,00 (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iad un massimo di € 500,00 (cinquecento) commisurata, fermo il alla gravità dell’inadempimento e del disservizio arrecato al Comune. Il Comune potrà trattenere l’importo della penale dalla prima fattura utile in pagamento.
4. Per ogni eventuale danno subito dal Comune è fatta salva l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Servizio Di Tesoreria
Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da XxBeneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. A.
16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxdi cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.XxA. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare
16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo , detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo , con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore.
16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni.
16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Quadro
Penali. 1. Ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune applica penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono definite dal Capitolato Tecnicocalcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, il Comune applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
3. Il Comune contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoall’affidatario, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessacontestazione. Il Comune applica la penale se ritiene non fondate le controdeduzioni, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicatoIl Comune, ovveronei casi di cui ai commi 1 e 2, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, provvede a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentorecuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle penali di cui all’Accordo Quadro previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxs.m.i.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penali. Le penali sono definite dal Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qual volta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. A seguito di disservizi e inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Speciale, l’affidatario del servizio potrà essere soggetto al pagamento delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati nella misura prevista dall’art. 113bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le stesse sono commisurate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni stesse e verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente ritardo in misura comunque non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Il Municipio Roma XI ha facoltà di applicare le penali suindicate senza aver prima intimato o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 costituito in mora l'affidatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il gestore rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente Capitolato. In caso L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per posta elettronica, o tramite PEC. L'affidatario avrà facoltà di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, presentare le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni entro e non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio oltre sette giorni dal ricevimento della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, contestazione; in difetto, avvalersi il Municipio Roma XI provvederà al recupero della cauzione definitiva rilasciata penalità erogata. Le contestazioni formalizzate dal Fornitore Municipio Roma XI inibiscono, fino a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare completa definizione, il diritto al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera relative fatture. È fatto divieto all'affidatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per Municipio Roma XI. L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la quale si è reso inadempiente risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele conseguenze derivanti da tale risoluzione.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Nell’ipotesi di significativo inadempimento agli obblighi stabiliti nel contratto, al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso consulente è applicata da Xxparte di XxxXxx V.C.O. S.p.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoA. una penale, da graduarsi in base all’importanza dell’inadempimento medesimo:
1. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (mancata consegna/redazione della documentazione nei termini fissati dal contratto o concordati con l’ufficio personale di Xx.Xx.Xx. XxxXxx V.C.O. S.p.A.), nel termine massimo salvo il caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione comprovata forza maggiore, sarà erogata una penale giornaliera dell’1‰ dell’importo totale annuale di aggiudicazione;
2. A seguito di comprovato errore nella predisposizione e trasmissione della stessadocumentazione relativa agli adempimenti e/o pareri richiesti ai sensi del presente contratto, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionesarà integralmente addebitata al consulente ogni sanzione, multa o ammenda eventualmente comminata alla società, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni cagionati dall’errore medesimo.
3. Qualora le predette controdeduzioni in caso di ritardata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 2, oltre alla penale giornaliera di cui al presente articolo, sarà integralmente addebitata al consulente ogni sanzione, multa o ammenda eventualmente comminata alla società;
4. in caso di omessa esecuzione, anche parziale, degli adempimenti di cui al presente contratto, XxxXxx V.C.O. S.p.A. si riserva di eseguire direttamente o far eseguire ad altro consulente i servizi non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicatoeffettuati, ovveroaddebitando al consulente i relativi costi, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentofatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali saranno applicate con le modalità previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si considereranno cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicati, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza. ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva l’ottenimento del rimborso delle penali di cui all’Accordo Quadro spese e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i dei danni cagionati da non corretto adempimento del contratto tramite trattenute sui corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali dovuti sino a concorrenza ed eventuale escussione parziale o totale della misura massima pari cauzione definitiva. L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche su supporto informatico, relativo all’inadempienza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo. In caso di ritardo superiore ai 10 giorni, XxxXxx V.C.O. S.p.A. si riserva di procedere alla risoluzione in danno al 10% (dieci contratto, con addebito alla ditta inadempiente dei maggiori costi sostenuti per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli provvedere alla fornitura e delle eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/penalità o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione richieste di indennizzo per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleritardata consegna ai comuni affidatari.
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Samples: Servizio Di Elaborazione Cedolini Paga E Consulenza Del Lavoro
Penali. Le Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico del concessionario le seguenti penali:
1. per ogni inadempienza a quanto definito dal presente contratto e dall’allegato capitolato, ed in particolare: - per violazione degli obblighi riportati all’articolo “oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice” - per effettuazione dei servizi con modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal capitolato e dal presente contratto, compresa la mancata pulizia a terra delle aree di collocazione dei contenitori - per irregolarità nella gestione dei documenti di trasporto e/o F.I.R - per mancata manutenzione o sostituzione dei contenitori - per mancata effettuazione delle comunicazioni e dei report periodici - per impossibilità di monitoraggio tramite trasponder delle attività svolte sarà erogata una penale di €. 418,50 pari allo 0,5 per mille dell’importo totale di concessione. La penale è da intendersi giornaliera fino ad avvenuta formale regolarizzazione del servizio;
2. in caso di mancata esecuzione dei servizi, previa segnalazione e richiesta di ConSer V.C.O. e salvo il caso di comprovata forza maggiore, oltre alle penali sono definite dal Capitolato Tecnicodi cui al precedente punto 1., XxxXxx V.C.O. S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate alla ditta appaltatrice le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente relative fatture e/o note di spesa;
3. nel caso in cui l’impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si xxxxxxxxxx e verranno dedotte, come sopra descritto. Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxXxxXxx V.C.O. S.p.Xx.XxA. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione al concessionario che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoEsaminate queste, o trascorso inutilmente il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A.), nel termine massimo esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti. Non si applicherà alcuna penale per cause di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali forza maggiore di cui all’Accordo Quadro al precedente art. 13, adeguatamente documentate e ai Contratti non superiori a 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con quanto dovuto al Fornitore dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza che rendano inutilizzabili gli impianti di recupero o impercorribile la viabilità principale. L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a qualsiasi titolomezzo mail, quindi anche con relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i corrispettivi maturatiservizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, ovverodi norma, in difettotrattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxla società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Concessione Di Servizio
Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione iscrittoall’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, ,pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura
Penali. Le 1. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono definite dal Capitolato Tecnicomanifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
3. L’ammontare complessivo delle penali sopra stabilite dovranno non può comunque essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lotto/i aggiudicato/ilavori oltre il termine contrattuale, fermo salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Capitolato
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali In via generale e fatte salve le ipotesi di diversa previsione contenute nel presente articolo, si stabilisce che daranno luogo all’applicazione in caso di inosservanza da parte dell’Istituto Cassiere delle disposizioni del presente capitolato d’oneri, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale pecuniaria di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00 euro), per ciascuna contestata violazione, elevabile fino a € 5.000,00 (cinquemila,00 euro) in caso di recidiva.
2. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente sarà preceduta da regolare contestazione, a mezzo fax o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatoe-mail dell’inadempienza. In caso particolare, l’applicazione delle citate penali riguarderà le prestazioni descritte ai sottonotati articoli: - Art. 3 Caratteristiche del servizio - Art. 5 Luoghi di contestazione dell’inadempimentoesecuzione del servizio - Art 6 Sportelli Bancomat e postazioni POS - Art. 9 Obblighi e responsabilità dell’Istituto Cassiere - Art. 13 Funzionalità del servizio “Ordinativo Informatico” - Art. 15 Disciplina delle entrate - Art. 16 Disciplina delle uscite. In particolare, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o l’Amministrazione si riserva di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo applicare all’Istituto Cassiere una penale pecuniaria di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione valore corrispondente al 1% dell’importo dei mandati recanti indicazione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentescadenza, non siano idoneeposti in pagamento, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di scadenza. Con riferimento a giudizio della medesima Amministrazionemandati relativi ad adempimenti fiscali/previdenziali/assistenziali, (o Sol’Amministrazione si riserva l’applicazione di una penale corrispondente agli interessi di mora vigenti ai sensi delle disposizioni normative in materia fiscale. ReSono a carico dell’Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali relative al mancato rispetto dei tempi e modi di pagamento. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento- Art. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione 19 Tempistica - Art. 20 Valute delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xxoperazioni - Art. S.p.a21 Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Amministrazione - Art. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.23 Rendicontazione - Con particolare riferimento al:
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Samples: Service Agreement
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da XxSo.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o XxSo.XxRe. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del nel Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoPer ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati all’art. Gli 4, sarà applicata, sull’imponibile della fattura, una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni successivi al 3°. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di dichiarare, dopo la terza volta che viene applicata la penale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, compresi eventuali inadempimenti contrattuali danni rivendicati da terzi che daranno luogo all’applicazione fanno comunque carico alla suddetta Ditta. Nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti che alla verifica risultano da rifare si applica una penale del 2% dell’importo della fornitura non ritirata. L’ammontare delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati verrà detratto sui crediti relativi al Fornitore presente appalto e non bastando sulla cauzione e sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la Regione. Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per iscritto tutta la durata del contratto. Esso, pertanto, va reintegrato a mano a mano che sullo stesso la Regione operi prelevamenti per fatti connessi con l’esclusione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. lettera di comunicazione al riguardo della Regione, sorge per questa ultima la facoltà di risolvere il contratto In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nelle prestazioni, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o quando l’urgenza lo richieda, la Regione potrà aggiudicare la gara alla ditta/società/A.T.I. che segue in graduatoria addebitando l’eventuale maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti della ditta/società/A.T.I. prima appaltatrice, fatta salva la facoltà della Regione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo richiedere il risarcimento degli per eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino ulteriori danni subiti a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.causa del ritardo
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Samples: Fornitura Per La Realizzazione Di Spot E Audiovisivi
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati
Penali. Le 1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali sono definite dal Capitolato Tecnicocome di seguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, da 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all’inosservanza.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via pec con la conseguente esecuzione d’ufficio della penale.
4. L’A.S.L. Roma 1potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati al Fornitore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxnonché sul deposito cauzionale.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Affidamento
Penali. Le 1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione della prestazione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali sono definite dal Capitolato Tecnicocome di seguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d’ufficio della penale.
4. L’A.S.L. Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati al Fornitore per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxnonché sul deposito cauzionale.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Di Affidamento Lotto
Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o XxSo.Xx. Re.Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. .Re. .Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presa in carico del sistema da parte dell’Appaltatore rispetto alla tempistica indicata nel precedente paragrafo 3.5, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presentazione dei Piani delle attività evolutive o nell’esecuzione delle attività di MEV, rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,5% (zero virgola cinque per cento) della quota di corrispettivo “a misura, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali sono definite dal Capitolato Tecnicoapplicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoSocietà Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In caso di contestazione dell’inadempimentotal caso, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione l’Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionedelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore a Xx.Xx.Xxricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Samples: Professional Services
Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 6 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa.Xx) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. SaXx.Xx.Xx) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno Il fornitore potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al contratto e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le 1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero malfunzionamenti e mancati ripristini del servizio che superano le soglie di cui al Capitolato Tecnico ovvero si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Re.t.l.a., previa contestazione a mezzo PEC ovvero raccomandata A.R., potrà diffidare il Prestatore di servizi all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Re.t.l.a. non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali sono definite come riportate di seguito.
2. Il Re.t.l.a. potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto come previsto dal Capitolato TecnicoD.M. 277/0990, fermo restando quanto previsto dall’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 298 del DPR 207/2010.
3. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Re.t.l.a. intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
4. I danni arrecati dall’impresa agli impianti oggetto dell’appalto verranno contestati al Fornitore per iscritto a mezzo PEC ovvero raccomandata A.R.. Qualora il Re.t.l.a. non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del servizio, nei termini fissati, vi provvederà il Re.t.l.a. addebitando le spese all’impresa.
5. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall’Amministrazione, verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionenonché sul deposito cauzionale. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) Le circostanze che costituiscono motivo di applicazione di penali e relativo importo sono descritte nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro Disciplinare di gara e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentocapitolato tecnico. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione Per ciascuna delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro situazioni sopra elencate si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iapplicherà la penale prevista, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa ad eseguire comunque l’intervento. Il Re.t.l.a. formulerà alla all’impresa ammonizione scritta per le non conformità riscontrate, motivandone le ragioni e riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniper le inadempienze. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore Eventuali responsabilità penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/e civili derivanti da servizi insoddisfacenti o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleprestati ricadranno sull’impresa.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Penali. Le penali sono definite 1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l’allegato C “Capitolato Tecnico Prestazionale” (C.T.P.) e allegati richiamati, nonché nei contenuti formulati dall’Appaltatore di cui al PDL comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all’Appaltatore, all’esito delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione di periodo e straordinarie, condotte ai sensi e per gli effetti dell’art. 317 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell’irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 298 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d’incontro, convocata dall’U.D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal Capitolato Tecnicoricevimento della contestazione.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Airgest S.p.A. procederà direttamente all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati ed all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
5. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all’applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall’Impresa evidenzino l’assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
6. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall’annotare le inadempienze riscontrate.
7. L’Appaltatore è obbligato a conformarsi all’applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l’individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. presente articolo e di seguito indicata: In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio di manutenzione: € 500,00 per iscritto all’Amministrazione (o ogni giorno di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine ritardo e fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessanaturali e consecutivi, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionedecorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto di diritto per colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx1456 c.c.Xx. Sa) nel termine indicato, ovverocon semplice provvedimento amministrativo, pur essendo pervenute tempestivamentecon conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo salvo il risarcimento degli eventuali dei maggiori danni. Nell’ambito danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei singoli Contrattipropri interessi; In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio (es.: Piano Dettagliato di Lavoro, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per centocompleto di tutti gli elementi previsti, Dichiarazioni di conformità alla regola d’arte, ecc., ecc.) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, verrà applicata una penale di: - € 250,00= per ogni giorno di ritardo; In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di: - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio; - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°; In caso di lamentele (oggettivabili), da parte dell’utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di: - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio; - € 200,00= al verificarsi del 2° episodio; - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio; - € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°; In caso di inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e/o al Piano Dettagliato di Lavoro ed alla regola d’arte, verrà applicata una penale di: - € 200,00= al verificarsi del 1° episodio; - € 300,00= al verificarsi del 2° episodio; - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°; In caso di impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di: - € 1.000,00=/episodio; In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall’Appaltatore, verrà applicata una penale di: - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio; - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°; In caso di gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell’area di intervento, verrà applicata una penale di: - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio; - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio; - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°; In caso di ritardo nell’intervento sul luogo dell’accadimento dalla chiamata. L’intervento deve attivarsi (partenza dell’unità) entro un termine massimo di 2 ore dalla chiamata. Il tempo di intervento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il pagamento delle penali sopra indicate raggiungimento di tale area. Pertanto l’eventuale penale si calcola non esonera sul tempo di arrivo sul luogo dell’accadimento ma sul momento di partenza dell’unità operativa in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell’unità di pagamento della medesima penaleintervento successiva alle 2 ore, sono previste le seguenti penali: - fino a 2 ore dalla chiamata: tempo congruo - da 2 ore a 4 ore dalla chiamata: penale di € 100,00=/episodio - da 4 ore a 6 ore dalla chiamata: penale di € 250,00=/episodio - da 6 ore a 12 ore dalla chiamata: penale di € 500,00=/episodio - oltre 12 ore dalla chiamata: penale € 1.000,00=/episodio.
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Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate
Penali. Le Fermo restando il diritto di AMA S.p.A. di risolvere di diritto il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, AMA S.p.A. potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoivi previste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno dovrà essere contestati al preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il Fornitore per iscritto avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocomunicazione della contestazione. In caso di contestazione dell’inadempimentomancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle penali per intero. In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni la penale sarà applicata in misura ridotta. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, che comunque on potrà superare il valore contratto.
15.1 Le penali si intendono riferite alle singole lavorazioni, con i relativi importi e tempi di esecuzione:
a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio.
b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera di importo pari al 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
c) In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) dell’importo contrattuale ( di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro 250,00.
15.2 Riguardo l’inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA S.p.A. potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) In caso di mancata messa a disposizione del presidio fisso: in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 giorni/sanzioni giornaliere. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
b) Qualora il Fornitore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 ore. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
c) Qualora il Fornitore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto;
d) In caso di sostituzione del Direttore Tecnico, con figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, si provvederà alla risoluzione del contratto.
e) Mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari al 0,5% riferito all’importo a misura della lavorazione. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
15.3 In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi del Fornitore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del presente Capitolato d’Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora il Fornitore e il subappaltatore non comunichino alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento), rispetto a quanto già comunicato, che dovessero intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto;
b) qualora il Fornitore non trasmetta alla Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio sarà applicata una penale pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00).
15.4 L’inadempimento alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente paragrafo 1), quali la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o danneggiamento dei manufatti e materiali di Xx.Xx.Xx. AMA S.p.A.), nel termine massimo la mancata consegna delle certificazioni di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione conformità – ove previste dalle vigenti norme - saranno passibili di penalità. In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, AMA S.p.A., può procedere alla risoluzione di diritto del Contratto; tali fattispecie comprendono il mancato rispetto delle offerte tecniche migliorative presentate in sede di gara, concorrendo le stesse all’aggiudicazione della stessagara medesima. Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate addebitando al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentogli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori danni. Nell’ambito danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, a causa dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci ritardi o comunque per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecolpa del Fornitore.
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Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria
Penali. Le penali sono definite Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato e di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, applica una penale, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.500,00 e comunque per un importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del codice civile. Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal Capitolato Tecnicopresente contratto, applica una penale di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. Gli eventuali 1382 del codice civile. Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati con PEC indirizzata al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentolegale rappresentante dell’aggiudicatario inadempiente, il Fornitore dovrà comunicare quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze la penale se ritiene le controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneinfondate, se non siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stesse non siano state presentate entro il termine. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell’arco del servizio, l’importo previsto a titolo di penale è raddoppiato. Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro per il risarcimento di danni e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, ovverooppure, in difettomancanza di crediti o in caso di loro insufficienza, avvalersi mediante escussione della cauzione garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxprestata ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “E”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al Fornitore cap. 5 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxinadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.Xx, dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato
4. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Fornitore dovrà comunicare Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per iscritto all’Amministrazione (o tutto il periodo che va dalla data di Xxscadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.Xx.Xx
5. S.p.A.), nel termine massimo Nel caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate mancato rispetto da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali parte di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il pagamento delle CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleivi previste.
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Samples: Convenzione Locale Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio
Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta G7suite s.r.l., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a G7suite s.r.l. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa G7suite s.r.l., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di Xx.Xx.Xx. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore valore complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al inflitte alla ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni
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Penali. Le 1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'AO San Xxxxxxxx, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’AO San Xxxxxxxx Addolorata non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali sono definite dal come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati al Fornitore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionenonché sul deposito cauzionale. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o XxA tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o Socompensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale stessa.
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Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Ai sensi dell'art. 112-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente capitolato, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga tale limite, la Provincia di Brescia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoverranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore all’aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xxiscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà La ditta potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’aggiudicataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopraindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledell’eventuale maggior danno.
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Samples: Capitolato Speciale
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore 7.1 Il Prestatore dovrà attenersi per iscritto dalla Amministrazione Contraente o l’erogazione dei servizi, agli obblighi e doveri indicati nel caso da Xxcontratto e allegati e garantire i livelli di servizio e le tempistiche concordati.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato.
7.2 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte di Forma.Temp, troverà applicazione quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato e, in ogni caso, il Fornitore Prestatore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa Forma.Xx.Xx. S.p.A.)Temp le proprie contro deduzioni, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessacontestazione, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. .
7.3 Qualora le predette controdeduzioni contro deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa Forma.Xx. Sa) Temp nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) idonee a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno Prestatore delle penali, anche multiple ove necessario, come da
7.4 Forma.Temp potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti penali, con quanto dovuto al Fornitore Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero.
7.5 Il Prestatore prende atto, in difettoogni caso, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore che l’applicazione di penali non preclude il diritto di Forma.Temp a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti.
7.6 Il Prestatore si impegna sin d’ora a tenere indenne Forma.temp da ogni pregiudizio conseguente alle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/anche nel caso in cui venissero avanzate contro Forma.temp richieste, azioni giudiziarie o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera sanzioni da parte di terzi, nel periodo successivo alla scadenza del presente contratto, ma in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo conseguenza di pagamento della medesima penaleatti compiuti dal Prestatore nell’ambito del presente incarico.
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Samples: Service Agreement
Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentosingolo appalto; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza alla Xx.Xx.Xx. S.pSpa.A.)
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dal Contratto specifico.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Framework Agreement
Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xxo, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a So.XxRe.XxSa. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxa So.XxRe.XxSa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xxa So.XxRe.Sa. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o di So.Re.Sa. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a XxSo.XxRe.XxSa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dal punto ordinante. Le penali dovute per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale Nel caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta ritardo e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il eventuale inadempienza di qualsivoglia operazione prevista dal presente capitolato, verrà applicata una penale calcolata secondo l’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, proporzionata alla gravità della inadempienza e della sua reiterazione nel tempo. Qualora l’inadempienza del Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione abbia dato origine a sanzioni amministrative comminate dagli Organi di vigilanza (ASL, VVF) a carico del Comune di Napoli, l’importo della sanzione, per la quale violazione contestata, sarà addebitato alla ditta in fase di liquidazione della spesa. Il Committente si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di pagamento della medesima penaleprocedere alla risoluzione del contratto. All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato. Le penalità verranno comminate in sede di conto finale ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.
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Samples: Servizio Di Manutenzione E Controllo Parco Estintori
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoSpeciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 17 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Appalto Specifico
Penali. Le penali sono definite dal 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico, l’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’ Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’ Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, dall’Azienda; il Fornitore dovrà potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o Xx.Xx. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere verranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
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Samples: Appalto Specifico
Penali. Le penali sono definite dal paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione
Penali. Le penali sono definite dal Poiché lo scopo primario del presente servizio di manutenzione delle aree verdi presenti negli stabili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. è la manutenzione ordinaria destinata a mantenere in ordine tutte le aree a verde presenti all’interno delle proprietà immobiliari della Fondazione ENPAIA, in caso di riscontro della mancata esecuzione degli interventi descritti nel capitolo II del presente Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. di Appalto si applicheranno le seguenti penali: In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nell’esecuzione dell’intervento relative alle lavorazioni di cui al Cap. II del Capitolato Speciale di Appalto, il Fornitore dovrà comunicare ovvero in caso che questo non venga prestato con diligenza e sollecitudine come previsto, sarà applicata una penale pari ad una penale pari al 1‰ (uno per iscritto all’Amministrazione mille) dell’importo netto contrattuale (o di Xx.Xx.XxArt. S.p.A.113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile. Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali riscontrata dalla Fondazione e contestata alla ditta, in caso di non esecuzione di più di un intervento manutentivo di cui relative alle lavorazioni meglio specificate nel termine massimo Capitolo II del Capitolato Speciale, riscontrato anche su di 10 un singolo stabile, sarà applicata una penale di penale pari al 1‰ (dieciuno per mille) giorni lavorativi dalla ricezione dell’importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile. Nel caso invece di interventi manutentivi male eseguiti con danneggiamento dell’essenza, sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs n°50/2016), per ogni intervento non prestato anche su di un singolo stabile, fatto salva la possibilità della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da Fondazione di richiedere il ristoro per i maggiori danni subiti. La mancata o incompleta o irregolare effettuazione della manutenzione rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale comporterà l’applicazione di una chiara ed esauriente documentazionesanzione amministrativa pari al 10% del canone annuale di manutenzione per ogni complesso immobiliare e per ogni inadempienza riscontrata. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.XxL’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori danni. Nell’ambito danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleritardi.
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Samples: Service Agreement
Penali. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. la Philips è soggetta a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. La Philips si obbliga ad eseguire il Servizio nelle modalità indicate nel presente contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio. L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto: - per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 24 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA; - per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi (15 per i due angiografi ed i due tomografi a risonanza magnetica) ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA; Le due penali sono definite dal Capitolato Tecnicosopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verifichino entrambi gli eventi che le hanno determinate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’importo complessivo delle penali sopra stabilite dovranno accumulate da Philips nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 298 c. 2 del D.P.R. 207/10. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore della Philips, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata. La Philips, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte dell’Amministrazione, ha facoltà di esprimere per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iiscritto le proprie ragioni. L’Amministrazione ha facoltà di controdedurre ma, fermo in mancanza, il risarcimento degli eventuali maggiori dannisilenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in il nessun caso il Fornitore Philips dall’adempimento dell’obbligazione per la quale delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente resa inadempiente. Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell’art 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione a Philips, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando a Philips i relativi costi sostenuti. Ove le inadempienze e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali. Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Relativamente alle tempistiche di esecuzione • per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini indicati nella Tabella di cui al paragrafo 5.1 del presente documento per il rilascio di tutti moduli e per il “pronti alla verifica di conformità” dell’intero Sistema realizzato (Milestone PRA8-O1), la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino al 2‰ (due per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. • per ogni ora lavorativa di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione correttiva, rispetto alle tempistiche massime indicate nel presente documento, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. • per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nel rilascio in esercizio degli sviluppi software richiesti (MEV) rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani delle attività evolutive, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali sono definite dal Capitolato Tecnicoapplicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del CapitolatoSocietà Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In caso di contestazione dell’inadempimentotal caso, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione l’Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionedelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore a Xx.Xx.Xxricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto
Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 13 “Penali” del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolatosingolo appalto, per quanto di rispettiva competenza.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.. ARTICOLO 11 -
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 12 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
Penali. Le penali sono definite dal 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico, l’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, dall’Azienda; il Fornitore dovrà potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o Xx.Xx. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere verranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
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Samples: Appalto Specifico
Penali. I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, in conformità alla vigente normativa. La Ditta appaltatrice è sottoposta a una penale in caso di ritardo, inadempienza o interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti. Tale penale è commisurata al 15% del corrispettivo dovuto della prima fattura bimestrale successiva alla contestazione, ferma restando la facoltà del Comune di Vicenza di procedere ai sensi del successivo articolo 22. La Ditta è altresì sottoposta a una penale nella misura del 10% del valore del contratto nel caso in cui la Prefettura comunichi, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono definite dal Capitolato Tecnicodate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni pervenute dalla Prefettura, come da Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle Prefetture n. 170 del 6 novembre 2011. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxVerrà altresì applicato l’art. come indicato all’art 14 22 del presente Capitolato. In caso Le inadempienze sono accertate dal Responsabile del Servizio o dal direttore dell’esecuzione e trasmesse all’Appaltatore il quale, entro sette giorni, dovrà produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. La penalità sarà eventualmente emanata con motivato provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio o dal RUP. Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione avvenuta erogazione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionetrasmessa via PEC alla sede dell’Appaltatore. Qualora le predette controdeduzioni l’Appaltatore non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) dovesse procedere al pagamento, si procederà all’escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine indicatodi quindici giorni. Nel caso in cui gli importi penali superino il 30% dell’importo contrattuale, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/Responsabile del Servizio o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione direttore dell’esecuzione propone la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalegrave inadempimento.
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Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da XxBeneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. A.
16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxdi cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.XxA. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare
16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da un singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo , detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo , con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore.
16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni.
16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Quadro
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. come indicato all’art 14 del CapitolatoRe. Sa. Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.pX.x.A.), nel termine massimo di 10 X,xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 00 (diecixxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx.Xx. Sa) S.p.A, nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) Amministrazione a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. S.p.a./ Regione Puglia e/o Struttura di Supporto Commissariale a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Supply Agreement
Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi Xx.Xx.Xx. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistema Di Identificazione Di Pazienti Candidati Alla Trasfusione
Penali. Le penali sono definite L’inosservanza dei tempi e delle modalità previste dal presente Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno per l’esecuzione del servizio di trasporto, e ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute, darà luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore penali, a carico dell’aggiudicatario, per iscritto dalla Amministrazione Contraente le deficienze di servizio conseguenti alle seguenti circostanze:
1) non rispondenza degli automezzi ai requisiti igienico-sanitari: € 500,00 per infrazione per ogni mezzo;
2) espletamento scadente del servizio (non corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto): da € 100,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione;
3) ritardi nell’esecuzione del trasporto: da € 300,00 ad € 1.000.000 a seconda della gravità del danno provocato dal ritardo. Ove le deficienze del servizio si ripetessero o nel caso da Xx.Xx.Xxsi protraessero in misura ritenuta intollerabile dall’A.O.R.N. Xxxxxxxxxx, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell’aggiudicatario le spese ed i danni conseguenti. come indicato all’art 14 La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’aggiudicatario. Resta ferma la facoltà dell’A.O.R.N. Xxxxxxxxxx di applicare le eventuali penalità ritenute necessarie durante l’esecuzione del Capitolatoservizio e la risarcibilità dell’ulteriore danno subito. In L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’ aggiudicatario in esecuzione del presente contratto, o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla garanzia definitiva se queste non bastanti. Nel caso di contestazione dell’inadempimentoincameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, l’aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione nel suo originario ammontare entro il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xxtermine fissato dall'Amministrazione.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Le penali sono definite dal 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico, l’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, dall’Azienda; il Fornitore dovrà potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (possano essere accolte, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o Xx.Xx. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere verranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
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Samples: Fornitura Di Radiofarmaci
Penali. 5.1 Sistema Ambiente S.p.A. potrà applicare le seguenti penali previste dall'articolo 11 dell’Avviso d’asta:
a) nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 2.8, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
b) nel caso di errata compilazione dei formulari rifiuti sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni errore di compilazione;
c) nel caso di inosservanza della normativa di sicurezza sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva;
d) in caso di altre difformità che compromettano la funzionalità del servizio sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva.
5.2 Le penali sono definite indicate ai punti sopra indicati potranno essere raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
5.3 Non si applicherà alcuna penale per documentate cause di forza maggiore non imputabili ad ECO REC SRL, che dovrà tempestivamente e, nei limiti del possibile, preventivamente, comunicare per iscritto a Sistema Ambiente S.p.A. qualsiasi evento che possa impedire o semplicemente ostacolare il normale svolgimento della fornitura e dovrà, altresì, documentare adeguatamente il verificarsi di eventuali cause di forza maggiore o caso fortuito che impediscano il regolare adempimento contrattuale.
5.4 Il ripetersi - in un periodo massimo pari ad un anno solare - per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato da Sistema Ambiente S.p.A., o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, equivarranno alla manifesta incapacità dell’Aggiudicatario a svolgere perfettamente il servizio e pertanto potranno comportare la risoluzione del contratto.
5.5 Sistema Ambiente S.p.A. contesterà per iscritto il disservizio, entro 7 giorni naturali e consecutivi dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione suo verificarsi (o dalla notizia dell’evento).
5.6 L’ammontare delle penali sarà addebitato con relativa emissione di fattura di addebito da parte di Sistema Ambiente S.p.A.
5.7 Ferma restando l’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso descritte, qualora ECO REC SRL non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. Sistema Ambiente S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneequest’ultima, a giudizio della medesima Amministrazionespese di ECO REC SRL e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali provvederà d’ufficio per l’esecuzione di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xxnecessario.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da SoReSa o dalla Amministrazione Contraente o nel caso da XxContraente. XX.XX.XX. S.p.Xx.XxA. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. come indicato all’art 14 del Capitolato. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneAmministrazione o di SoReSa, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Service Agreement
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.XxSo. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 17 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o Soa Xx.Xx.Xx. Re. SaS.p.A.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro