Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Risoluzione del contratto. In Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell'aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente l’incameramento della cauzione e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Serviziose ciò non bastasse, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaagendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di fallimento dell’Utente cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il rapporto è risolto compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. In ogni caso, pur in presenza di pieno diritto dalla disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data della sentenza dichiarativa.di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

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Risoluzione del contratto. In Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’AC con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente l’incameramento della cauzione e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Serviziose ciò non bastasse, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaagendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di fallimento dell’Utente cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il rapporto è risolto compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. L'A.C. avrà la facoltà di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativarisolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: L’Ente committente procederà altresì, in conformità al comma 9 dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, alla risoluzione del contratto d'appalto nell’eventualità in cui il responsabile unico del procedimento accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria in adempimento degli obblighi del contratto di avvalimento.

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Risoluzione del contratto. In caso A prescindere dalle cause generali di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali risoluzione dei contratti di fornitura l'Aziendae del presente accordo quadro, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere la procedere alla risoluzione del presente appalto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura senza necessità in corso di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatiesecuzione, ai sensi dell’arttdell’art. 11 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 15secondo le condizioni, nonché l’eventuale risarcimento le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e negli atti e documenti in esso richiamati e nel caso di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornituraritardo nella consegna del materiale superiore a 5 giorni del termine stabilito, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaal verificarsi della 3° violazione. In caso di fallimento dell’Utente inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro che si protragga oltre il rapporto è termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di pieno diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione – nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, l’Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. La risoluzione del presente appalto legittima pertanto la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’appalto stesso. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’ordinativo di fornitura. Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1453 cc e ss. per ogni altra violazione dei patti contrattuali o disposizioni di legge o regolamenti relativi al servizio che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. Costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione, ai sensi del disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013, del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165. Il contratto è inoltre risolto ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della sentenza dichiarativaLegge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto.

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Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utentefrode, certificata dall'invio incapacità, negligenza o rifiuto di specifica raccomandata a.r.eseguire l’intera prestazione o di una parte significativa della stessa, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualil’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, con particolare riguardo indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente quali il soggetto Broker non abbia regolarizzato la sua posizioneadeguatamente risposto ponendo, riservandosi peraltro la facoltà altresì, rimedio. La risoluzione del contratto avverrà di richiedere il pagamento diritto nei casi di: • radiazione o cancellazione dall’albo dei mediatori di assicurazione • fallimento ovvero altra inabilitazione all’esercizio della professione • mancato rinnovo della polizza assicurativa R.C. professionale L'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del controvalore di consumi non esattamente registrati contratto e calcolatil'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’arttdell'art. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale1456 del Codice Civile, qualora si verificassero situazioni nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 317 Codice Penale, commesso nell’esercizio delle predette funzioni. Qualora nei confronti del Broker o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui il codice servizio non dovesse corrispondereagli articoli 317, per qualsiasi motivo o ragione318, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati319, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario 353-bis del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente ePenale, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizioprevia intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, comporterà la facoltà di si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione contratto ai sensi dell'art. 1456 del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaCodice Civile.

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Risoluzione del contratto. In caso E’ facoltà dell’Agenzia dichiarare la risoluzione di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento diritto del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’arttdell’art. 11 1456 del codice civile, e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e 15con semplice provvedimento, nonché l’eventuale risarcimento all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi: mancato possesso, da parte del personale impiegato dall’Affidataria, dei requisiti richiesti e sua mancata sostituzione nonostante l’espressa richiesta dell’Agenzia; mancata applicazione, da parte dell’Affidataria, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, di dannicondizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili; applicazione di tre penali per ritardata, mancata o imperfetta fornitura del servizio; gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro; - mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62; revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza; fallimento dell’Affidataria o altra procedura concorsuale a suo carico; subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto; violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per 3 L. 136/2010; inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui il codice servizio non dovesse corrispondereall’art.17; venir meno, per qualsiasi motivo o ragionemotivo, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiaratidella fideiussione definitiva e suo mancato ripristino nel termine disposto dall’Agenzia; venir meno, modifiche per qualsiasi motivo, della copertura assicurativa di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario cui all’art. 13 del Codice Servizio)disciplinare. Tale condizione Nei casi suddetti l'Agenzia sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto tenuta a corrispondere all'Affidataria soltanto il prezzo contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penali, salvo l'incameramento della cauzione definitiva ed il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativarisarcimento del maggior danno subito.

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Risoluzione del contratto. In caso La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di consolidata morosità dell'Utenterisoluzione previste nell’art. 108, certificata dall'invio si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante senza bisogno di specifica raccomandata a.rassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., neiseguenti casi: Mancato avvio del servizio rispetto alla data comunicata dalla Stazione Appaltante; Fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio; Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta; Impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente; In particolare si individuano i seguenti casi: - posizione di non regolarità emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione; - situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi l’accantonamento fino a che l'Utente un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico servizio, fino a quando non abbia regolarizzato la sua posizionesarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, riservandosi peraltro fatta salva la facoltà di richiedere risolvere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” contratto in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto reiterati o perduranti inadempimenti; - posizione di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativanon regolarità emersa a carico di subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto.

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Risoluzione del contratto. In caso Essendo stato convenuto tra le Parti e dopo lunga trattativa che il ritardo nel pagamento costituisce grave inadempimento da parte dell’Acquirente, viene stabilito che il Venditore avrà facoltà di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., sospendere e/o di risolvere il presente Contratto e/o recedere dallo stesso, mediante semplice comunicazione scritta, e con effetto immediato, qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali l’Acquirente non adempia regolarmente e integralmente ai propri obblighi di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore prezzo (compreso il versamento dell’anticipo) o della presentazione di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’arttidonee garanzie di pagamento. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda Il Venditore potrà inoltre sospendere la forniturarisolvere con efficacia immediata il presente Contratto, previo avviso scritto mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui l’Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente rischio e riservata ogni eventuale attività giudizialepericolo il conseguimento della controprestazione (a titolo esemplificativo: soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico, ecc.). Se non diversamente pattuito per iscritto dal Venditore, qualora si verificassero situazioni la Lettera di Credito eventualmente prevista non sia stata emessa entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del presente Contratto, o qualora nel giorno fissato per cui il codice servizio carico dei Prodotti non dovesse corrispondererisulti ancora l’accredito dell’acconto pattuito sul conto corrente del Venditore, per qualsiasi motivo o ragionequest’ultimo avrà facoltà, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiaratia propria discrezione e senza incorrere in alcuna responsabilità, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.di:

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Risoluzione del contratto. In caso I patti, gli obblighi, le disposizioni, le convenzioni, tutte del presente contratto formano un unico inscindibile per cui l’inosservanza anche di consolidata morosità dell'Utenteuna di esse sarà considerato come inosservanza dell’intero contratto. Qualora, nel corso del rapporto di conduzione, il titolare dell’impresa conduttrice dovesse cessare l’attività ed ai sensi dell’art. 48 e 49 della Legge 03/05/82 n. 203 si dovesse verificare ipotesi di successione nella conduzione nell’ambito dell’impresa familiare, o comunque, dei soggetti ai quali la legge riconosce detto diritto, sussiste in capo a coloro che proseguiranno nell’attività di conduzione l’obbligo di comunicare al Comune, mediante raccomandata A.R. o tramite posta certificata dall'invio pec all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx , l’avvenuta cessazione del titolare del contratto di specifica raccomandata a.r.affitto, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualie gli estremi di identificazione del conduttore che proseguirà nel rapporto. Con detta raccomandata, con particolare riguardo espresso richiamo alle obbligazioni previste agli previsioni degli artt. 448 e 49 della Legge 03/05/82 n. 203, 5il successore dovrà fornire prova del titolo in base al quale viene rivendicato il diritto a subentrare nel rapporto di conduzione. E’ fatta salva la facoltà del Comune di recedere anticipatamente, 6in tutto o in parte dal presente contratto. Nel caso i terreni fossero oggetto di modifica di destinazione d'uso o di utilizzo finalizzato all'interesse primario del Comune stesso, 7non sarà dovuto alcun indennizzo salvo i frutti pendenti, 9con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi o comunque al termine del raccolto, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo da comunicare con raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo r o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.posta certificata

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Risoluzione del contratto. In Nel caso in cui sia rilevata una situazione di consolidata morosità dell'Utentegrave inadempimento, certificata dall'invio l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci quindici giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/rricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, potrà sospendere la fornitura senza necessità Stazione appaltante procederà alla risoluzione di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento diritto del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’arttdell’art. 11 e 151454 c.c., nonché l’eventuale fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di dannirisolvere il contratto ex art. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura1456 c.c., previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialemediante semplice PEC, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche senza bisogno di ragione sociale messa in mora o di ditta privi intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: − emanazione di comunicazione e richiesta un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di attribuzione nuovo codice serviziouna o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; − sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, utilizzatori diversi dall'intestatario di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; − violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; − servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; − il mancato utilizzo da parte del Codice Servizio)Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e3, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Serviziocomma 9-bis, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativalegge n. 136/2010.

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Risoluzione del contratto. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In caso tema di consolidata morosità dell'Utenterisoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rcomma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o qualora venissero riscontrate irregolarità autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - si siano verificate violazioni del vigente Codice etico [ove presente], fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; - sia accertato il mancato rispetto alle prescrizioni contrattualida parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttassicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto; - l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 4Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., 5il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, 6totale o parziale, 7sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, 9dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, 11dal presente Contratto d’Appalto; - si verifichi il mancato rispetto, 12per tutta la durata contrattuale, 14delle previsioni di cui all’art. 53, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. La risoluzione opere di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni diritto nei casi espressamente previsti dalla contestazione dell'addebito legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolativalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’arttdell'art. 11 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e 15valutate negativamente le predette controdeduzioni, nonché l’eventuale ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario oggetto del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino presente Contratto ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaaltro operatore.

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Risoluzione del contratto. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In caso tema di consolidata morosità dell'Utenterisoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rcomma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o qualora venissero riscontrate irregolarità autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione [con Deliberazione n. approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ]; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - sia accertato il mancato rispetto alle prescrizioni contrattualida parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttassicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto; - l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 4Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., 5il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, 6totale o parziale, 7sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, 9dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali dal presente Contratto d’Appalto; La risoluzione opere di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni diritto nei casi espressamente previsti dalla contestazione dell'addebito legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolativalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’arttdell'art. 11 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e 15valutate negativamente le predette controdeduzioni, nonché l’eventuale ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario oggetto del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino presente Contratto ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaaltro operatore.

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Risoluzione del contratto. In nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di consolidata morosità dell'Utentepenale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, certificata dall'invio in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice alla richiesta di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 07.03.1996. Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In Nel caso di fallimento dell’Utente della parte conduttrice, il rapporto è risolto di pieno presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto dalla data della sentenza dichiarativa- il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Abitativo a Tempo Determinato, Contratto Di Affitto Commerciale in Forma Transitoria E Prorogabile

Risoluzione del contratto. In L’Amministrazione appaltante ha in ogni caso il diritto di risolvere il contratto: qualora si verificassero, nei riguardi del Fornitore, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa di contrasto alla delinquenza mafiosa ( legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche); qualora l'aggiudicatario si venisse a trovare in una delle altre condizioni ostative di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006; in caso di consolidata morosità dell'Utentegrave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi, certificata dall'invio dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto, previa indicazione e contestazione delle inadempienze e acquisite le eventuali giustificazioni della controparte. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto l'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di specifica raccomandata a.r., lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. Qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di grave negligenza e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto contravvenga reiteratamente agli obblighi ed alle prescrizioni contrattualicondizioni stipulate, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la l’Ufficio nazionale per il servizio civile avrà facoltà di richiedere risolvere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale contratto o di ditta privi applicare una penale sino al 10 % del prezzo di comunicazione e richiesta aggiudicazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano quali inadempimenti oggetto di attribuzione nuovo codice servizioclausola risolutiva espressa, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)i seguenti: la mancata reintegrazione della cauzione nei termini sopra indicati; gravi negligenze od omissioni tali da disattendere gli impegni contrattuali assunti con l’Amministrazione. Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà In qualunque caso di risoluzione del rapporto contrattuale contratto, l’aggiudicatario, salvo il risarcimento a favore dell’Amministrazione dei danni dalla stessa subiti in conseguenza della risoluzione e della facoltà della Amministrazione di porli in un calcolo di dare/avere con le maggiori e/o minori somme dovute all’appaltatore, avrà diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativasolamente al pagamento dei servizi e delle prestazioni professionali compiutamente e regolarmente eseguiti e accettati dall’Amministrazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. In caso Fermo restando quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, Formez PA considererà risolto di consolidata morosità dell'Utentediritto l’incarico nei seguenti casi: - qualora, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r.per qualsiasi causa, codesta Società non possa svolgere e/o concludere l’incarico nei termini e secondo le modalità indicate; - qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto codesta Società non si attenga alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali disposizioni contenute nel Codice Etico di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità Formez PA pubblicato sul sito di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15Formez PA – sezione “Chi siamo”, nonché l’eventuale risarcimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la ricezione ed il trattamento delle segnalazione di danniillecito e irregolarità, pubblicato sul sito Formez PA nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione, che con la sottoscrizione del presente contratto sono da intendersi accettati; - qualora l’affidataria non si attenga alle disposizioni contenute nel Patto di integrità dalla stessa sottoscritto. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornituraIn tali ipotesi, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione Formez PA procederà all’esecuzione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso danno dell’Affidataria a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l’azione di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto risarcimento del maggior danno subito o eventuale ulteriore azione che questo Centro ritenga di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaintraprendere a tutela dei propri interessi, fermo restando quanto previsto all’articolo 3 del Patto d’integrità.

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Samples: Contratto Di Appalto Ai Sensi Del d.lgs. N. 50/2016 Per L’affidamento Del Servizio

Risoluzione del contratto. In G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di consolidata morosità dell'Utentegravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, certificata dall'invio nonché di specifica raccomandata a.rprocedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che G.A.I.A. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., e/previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 e smi; - per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.; - qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare; - qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 116, c.2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; - per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; - per cessazione dell’azienda o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualidi un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore; - in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; - in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con particolare riguardo alle obbligazioni previste G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 4317 c.p., 5318 c.p., 6319 c.p., 7319-bis c.p., 9319-ter c.p., 11319-quater c.p., 12320 c.p., 14322 c.p., 15322-bis c.p., 16346-bis c.p., 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati 353 c.p. e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria353-bis c.p.”. In caso di fallimento dell’Utente risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il rapporto è risolto completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaofferta.

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Risoluzione del contratto. In La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 108 del Codice. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di consolidata morosità dell'Utentegravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal Capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché l’aggiudicatario adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In tal caso, certificata dall'invio l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In ogni caso pur in presenza di specifica raccomandata a.r., e/o disdetta l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttnon possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro L'Amministrazione Comunale avrà inoltre la facoltà di richiedere risolvere il pagamento contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatipresente Capitolato, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.anche nelle seguenti ipotesi:

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Risoluzione del contratto. In Nel caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per in cui il codice servizio Partecipante non dovesse corrisponderesia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per qualsiasi motivo raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o ragionese non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiaratidovrà restituire l’importo del contributo già erogato, modifiche fatta eccezione per il caso in cui sia stato. diversamente concordato con l’Istituto di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaappartenenza. In caso di fallimento dell’Utente risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il rapporto è risolto caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di pieno diritto appartenenza. devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla data Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della sentenza dichiarativaCommissione Europea.

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Risoluzione del contratto. La Ditta si obbliga a eseguire tutto il servizio che sarà assegnato nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, già accettato, dovranno essere comunicati e motivati per iscritto ad Acque SpA entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Il contratto può essere risolto, per grave inadempimento della Ditta. In questo caso, Acque SpA si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni. E' fatto salvo il diritto di Acque SpA di far eseguire d'ufficio, anche per mezzo di altre imprese, servizio attinente a ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta la Ditta non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Xxxxx XxX. In questo caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito Xxxxx SpA darà notizia a mezzo raccomandata aA/rR all'Appaltatore, potrà sospendere la fornitura senza necessità quantificando il lavoro svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizio da parte di ulteriori avvisi fino altre imprese o direttamente a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà cura di richiedere Acque SpA. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati alla Ditta. E’ fatto salvo il pagamento del controvalore diritto di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale Acque Spa a dichiarare risolto di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso il contratto per continuata inosservanza degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle forme di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativalegge consentite.

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Risoluzione del contratto. L’ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In caso tema di consolidata morosità dell'Utenterisoluzione del contratto si richiama e si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 108, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rcomma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualifatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 2 e 4, 5dell’articolo 107, 6l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, 7se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione deve, 9inoltre, 11risolvere il contratto, 12durante il periodo di efficacia dello stesso, 14qualora: - nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 15ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali, 16ad esempio, 19 delle Condizioni Generali manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); La risoluzione del contratto opererà di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni diritto nei casi espressamente previsti dalla contestazione dell'addebito legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolativalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’arttdell’art. 11 1456, comma 2 c.c. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento individuato da ciascuna Amministrazione, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di riferimento di ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e 15valutate negativamente le predette controdeduzioni, nonché l’eventuale ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario oggetto del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino presente appalto ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaaltro operatore.

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Samples: portale-col.ats-milano.it

Risoluzione del contratto. In Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’AC con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente l’incameramento della cauzione e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Serviziose ciò non bastasse, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaagendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di fallimento dell’Utente cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il rapporto è risolto compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. L'A.C. avrà la facoltà di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativarisolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: L’Ente committente procederà altresì, in conformità al comma 9 dell’art. 89 del DLGS n. 50/2016, alla risoluzione del contratto d'appalto nell’eventualità in cui il responsabile unico del procedimento accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria in adempimento degli obblighi del contratto di avvalimento.

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Samples: Atto Di Appalto

Risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 1453 e successivi. Il verificarsi delle fattispecie previste all’articolo precedente, lettera A), punti (1) e (2) e lettera C) punto (1), qualora ne derivino conseguenze a carico di uno o più fruitori del servizio, determinerà la risoluzione per inadempimento del contratto di concessione. In caso aggiunta alle previsioni di consolidata morosità dell'Utenterisoluzione sopra indicate, certificata dall'invio il Comune potrà agire per ottenere la risoluzione per inadempimento: per gli altri casi contemplati dal predetto articolo precedente, qualora si verifichino reiterate irregolarità, di specifica cui alla lettera A) punti (3), (4), (5), (6), (7) e (8), lettera B) punti (1), (2), (3) e (4), lettera C) punti (2) e (3), lettera D) punto (1) e lettera E) punti (1), (2) e (3); per comportamento abitualmente scorretto della Ditta aggiudicataria verso gli utenti; per inosservanza da parte della Ditta di uno o più impegni assunti verso il Comune con particolare riferimento a quanto indicato in sede di presentazione dell’offerta tecnica; per violazione di norme d’igiene, qualora tale violazione costituisca reato; per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile; in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Ogni inadempimento che determini la risoluzione del contratto sarà specificatamente contestato dall’Amministrazione alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r., . e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttmediante PEC. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci Le eventuali controdeduzioni da parte della ditta dovranno pervenire all’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione dell'addebito data di ricezione della lettera suddetta. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto imputabile alla ditta la stessa è obbligata a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi proseguire il servizio oggetto della concessione fino a che l'Utente l’Amministrazione non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di provvederà alla sostituzione della ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriamedesima. In caso di fallimento dell’Utente eventuale interruzione del servizio, la ditta risponderà di ogni danno conseguente. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta a maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali ed egualmente i costi di pubblicazione sui giornali e sulle Gazzette Ufficiali aumentati del 10% per spese non dimostrabili, per l’indizione, da parte del Comune, di una nuova gara. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla ditta , l’Amministrazione Comunale avrà il rapporto è risolto diritto di pieno trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Il contratto potrà essere altresì risolto, senza alcun onere per il Comune, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni di opportunità e convenienza che hanno a loro tempo reso necessario il ricorso all’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, nel qual caso il concessionario, oltre al pagamento dei corrispettivi già maturati per l’attività svolta, non avrà diritto dalla data della sentenza dichiarativaa indennizzi o compensi di sorta.

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Risoluzione del contratto. In Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente ( i n p a r t i c o l a r e s i r i n v i a a q u a n t o p r e v i s t o d a l l ’ a r t . 1 0 8 d . l g s . n . 5 0 / 2 0 1 6 ) e dai documenti contrattuali, la risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell’Art.1456 C.C.: - in caso di consolidata morosità dell'Utentefrode, certificata dall'invio da parte dell’Appaltatore, o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Committente o con i terzi; - nel caso di specifica raccomandata a.r.inadempimenti o ritardi nella esecuzione dei servizi che comportino l’applicazione di una o più penali che complessivamente superino per ciascun anno il 10% (dieci percento) del canone annuale di Contratto; - nel caso in cui, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattualicontrattuali e tale inadempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento; - nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria. Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna dei Servizi eseguiti. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttun verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. 4Avvenuta la consegna, 5si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, 6al fine di procedere al conto finale di liquidazione. Il Committente si riserva ogni diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti e, 7in particolare, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali si riserva di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la causa della risoluzione. Il Committente avrà comunque facoltà di richiedere differire il pagamento del controvalore saldo dovuto in base al conto finale di consumi non esattamente registrati e calcolatiliquidazione, ai sensi dell’artt. 11 e 15sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere operare la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativacompensazione tra i due importi.

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Risoluzione del contratto. In Oltre che nei casi previsti dalle precedenti disposizioni, Wind potrà risolvere il Contratto, dandone comunicazione scritta con ogni mezzo idoneo a dimo- strarne l’avvenuta ricezione, qualora questi risulti civilmente incapace, sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Wind, ri- sulti iscritto nell’elenco dei protesti, presenti istanza o sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure con- corsuali o divenga in ogni caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., insolvente e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualieffettui una fusione o scissione societaria, con particolare riguardo alle obbligazioni sia oggetto di acquisizione, di cessione, affitto o usufrutto d’azienda, o non sia comunque più direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il Contratto. Wind potrà inoltre risol- vere il Contratto nel caso in cui il Cliente violi uno degli obblighi di cui al precedente art. 4.1 o non fornisca, ove richiesto, le garanzie previste agli arttal precedente art. 45.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto di Abbonamento per il Servizio radiomobile per inadempimento del Cliente, 5quest’ultimo sarà tenuto al pagamento, 6a titolo di penale per il parziale rimborso dei costi sostenuti da Wind, 7di una somma pari a 100 {cento) euro per ogni SIM cessata, 9salvo il dirit- to di Wind al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. Inoltre, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro Wind si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatirecedere dal Contratto, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialedandone comunicazione scritta al Cliente, qualora si verificassero situazioni quest’ultimo non utilizzi il Servizio {e cioè non effettui alcuna chiamata) per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)un periodo pari ad almeno 6 {sei) mesi consecutivi. Tale condizione Il reces- so sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto efficace decorsi 30 {trenta) giorni dalla data di ricezione della sentenza dichiarativarelativa comunicazione da parte del Cliente.

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Risoluzione del contratto. In caso L’A.S.L. si riserva di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a/rlettera R.A.R. quando per la terza volta anche non consecutiva, potrà sospendere la fornitura senza necessità durante il periodo contrattuale, l’A.S.L. a suo insindacabile giudizio abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di ulteriori avvisi fino a inconvenienti che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriasiano verificati. In caso di fallimento dell’Utente risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penalità e di indennizzo, salva la ripetizione di maggiori danni. Sarà causa di risoluzione contrattuale il rapporto mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio, anche alla luce della nuova normativa in materia di responsabilità solidale negli Appalti, decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito Legge 20 aprile 2017, n.49. L’ASL di Taranto in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data (art. 1454 C.C.). L’ ASL di Taranto., in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della sentenza dichiarativafacoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta l’aggiudicatario da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso gravi e reiterate inadempienze rispetto ai termini previsti dal contratto; ▪ in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte dell’Ente Gestore; ▪ nel caso di mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; ▪ nel caso di mancata proroga del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente nel caso di proroga del contratto; ▪ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dl’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; ▪ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; ▪ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; ▪ in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; ▪ negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’ASL di Taranto. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL di Taranto. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

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Risoluzione del contratto. In Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di consolidata morosità dell'Utentescioglimento o cessazione dell’Impresa. Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente siano per numero, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r.frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, la Stazione Appaltante potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato deliberare la sua posizionerisoluzione, riservandosi peraltro la facoltà provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati consistenza e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere E’ considerata inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in danno all’Impresa: la fornituramiscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco residuo indifferenziato; il mancato raggiungimento di R.D., previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrisponderecalcolato secondo le disposizioni del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, per qualsiasi motivo o ragioneun periodo continuativo di un anno; il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del rifiuto da parte dell’impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche tenuto conto dell’Atto di ragione sociale o Indirizzo di ditta privi di comunicazione cui alla del. G.R. n. 34/14 del 19.7.2005 e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma s.m.i; la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione per un periodo superiore alle 24 h. esclusi i casi di forza maggiore; quando la Ditta Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frodi; cessione totale del contratto in sanatoriasubappalto o cessione parziale in subappalto a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel successivo art. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa46 o cessione parziale in subappalto senza autorizzazione dell’Amministrazione; quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente appalto. Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell’Aggiudicatario.

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Risoluzione del contratto. In caso Il contratto s’intenderà risolto di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio diritto qualora il concessionario: - rifiuti di specifica raccomandata a.r., prendere in consegna l’immobile; - risulti inadempiente nell’attuazione del programma di adeguamento della struttura; - non adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura o delle sue parti; - non ottemperi a quanto stabilito nelle clausole capitolari e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto contrattuali; - sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento concorsuale; - sia moroso nel versamento del canone. - abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità; Costituiscono altresì causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione: in tale ipotesi dovrà essere disposta la corresponsione al concessionario di un indennizzo commisurato alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste quote annue residue di ammortamento relative agli arttinterventi realizzati. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali L’Amministrazione comunale comunicherà la volontà di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito avvalersi della clausola risolutiva a mezzo lettera raccomandata a/rcon ricevuta di ritorno a ricezione della quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la struttura ricettiva dovrà essere riconsegnata al Comune entro i successivi 60 (sessanta) giorni, potrà sospendere ferma restando la fornitura senza necessità possibilità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà intraprendere azione di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, risarcimento ai sensi dell’arttdell’art. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario 1453 del Codice Servizio)Civile e di incamerare l’intero deposito cauzionale previsto all’art. Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa13.

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Risoluzione del contratto. In 16.1 Fatti salvi il diritto al risarcimento del danno e i casi di risoluzione già previsti dalla legge, dalla regolamentazione o in altre disposizioni del presente Contratto, PostePay potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione al Cliente, nei seguenti casi: i) in caso di consolidata morosità dell'Utentereiterato ritardo nel pagamento delle bollette (ferma restando l’applicazione degli interessi di mora di cui al presente contratto); ii) il venir meno dei requisiti previsti nelle Condizioni Tecnico Economiche per l’attivazione dell’offerta, certificata dall'invio come ad esempio a seguito di specifica raccomandata a.r., variazione della tipologia d’uso della fornitura da domestico a non domestico (o viceversa) o in caso di dichiarazioni mendaci in sede di sottoscrizione in merito alla tipologia d’uso del punto; iii) il Cliente sia insolvente o sia iscritto al registro dei protesti; iv) il Cliente utilizzi l’energia elettrica e il gas naturale violando le norme di legge; v) il gruppo di misura sia stato alterato o manomesso dal Cliente con lo scopo di alterare a proprio vantaggio i consumi; vi) prelievo fraudolento da parte del Cliente dell’energia elettrica e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualidel gas naturale; vii) il Cliente abbia fornito in sede di sottoscrizione, dati identificativi ed informazioni – con particolare riguardo ma non esclusivo riferimento ai dati relativi al domicilio (anche fiscale), dati rilevanti ai fini della fatturazione (es. codice fiscale, numero di P.IVA) o anche dati relativi alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali coordinate di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente pagamento – non validi o non corretti oppure non abbia regolarizzato comunicato la sua posizionevariazione di tali dati, riservandosi peraltro rendendo impossibile la facoltà di richiedere il pagamento corretta esecuzione del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere Contratto (ad esempio la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice fatturazione del servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario la ricezione delle fatture, l’addebito del Codice Serviziocorrispettivo della fornitura e/o la ricezione delle comunicazioni inviate tramite raccomandata A/R e/o tramite PEC). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Risoluzione del contratto. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere anticipatamente il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - Mancato avvio del servizio alla data stabilita - Interruzione non motivata del servizio - Inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato - Cessione del contratto o subappalto ad altri - Mancata applicazione dei contratti nazionali relativi al personale impiegato - In caso di consolidata morosità dell'Utentescioglimento, certificata dall'invio cessazione o fallimento della ditta - In caso di specifica raccomandata a.r.gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale - Qualora l’aggiudicatario impedisca o renda difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune - Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assicurativi - Ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile Nei suddetti casi si darà luogo, e/a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell’art. 1456 del Codice Civile, e la cauzione sarà trattenuta a parziale o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artttotale risarcimento dei danni. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro E’ inoltre riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere il pagamento all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali di cui all’art. 49 del controvalore di consumi non esattamente registrati presente capitolato e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di gli ulteriori danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Risoluzione del contratto. In Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini di partecipazione degli offerente, ed in tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente. Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - inadempimento o inesatto adempimento; - quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; - nel caso di consolidata morosità dell'Utenteripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore. Nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% secondo quanto stabilito dal precedente articolo 17, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di richiedere risolvere il pagamento contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Sardegna Ricerche, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del controvalore servizio. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere delle spese sopportate per la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni ripetizione della eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaprocedura d’appalto.

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Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'UtenteAi sensi dell’art. 108, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, comma 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Aziendadel D.Lgs. 50/2016, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la l’amministrazione committente ha facoltà di richiedere risolvere il pagamento contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’ente procede invece alla risoluzione del controvalore contratto, nelle ipotesi di consumi non esattamente registrati e calcolaticui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’arttdell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 11 Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni7 per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 15valutate negativamente le predette controdeduzioni, nonché l’eventuale risarcimento ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. La stazione appaltante, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo raccomandata A/R o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaPEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione.

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Risoluzione del contratto. In caso E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere di consolidata morosità dell'Utentediritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r.previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora venissero siano state riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualinon tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, con ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, ovvero ancora via sia stata violazione di brevetti industriali e diritti d'autore. In particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttsi potrà procedere alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo un numero di inadempienze, anche non consecutive, che abbiano comportato l’irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 4Nei casi di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, non inferiore a giorni 15, 16entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, 19 delle Condizioni Generali in mancanza di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità tempestivo integrale adempimento. Costituiscono motivo di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà risoluzione di richiedere il pagamento diritto del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’arttdell’Art. 11 e 151456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.le seguenti fattispecie:

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Risoluzione del contratto. In Oltre che nei casi previsti dalle precedenti disposizioni, ICN potrà risolvere il Contratto, dandone comunicazione scritta con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, qualora questi risulti civilmente incapace, sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di ICN o WIND, risulti iscritto nell’elenco dei protesti, presenti istanza o sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in ogni caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., insolvente e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualieffettui una fusione o scissione societaria, con particolare riguardo alle obbligazioni sia oggetto di acquisizione, di cessione, affitto o usufrutto d’azienda, o non sia comunque più direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il Contratto. ICN potrà inoltre risolvere il Contratto nel caso in cui il Cliente violi uno degli obblighi di cui al precedente art. 4.1 o non fornisca, ove richiesto, le garanzie previste agli arttal precedente art. 45.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto per il servizio radiomobile per inadempimento del Cliente, 5quest’ultimo sarà tenuto al pagamento, 6a titolo di penale per il parziale rimborso dei costi sostenuti da ICN, 7di una somma pari a 300 (trecento) euro per ogni SIM cessata, 9salvo il diritto di ICN al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. Inoltre, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro ICN si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatirecedere dal Contratto, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialedandone comunicazione scritta al Cliente, qualora si verificassero situazioni quest’ultimo non utilizzi il Servizio (e cioè non effettui alcuna chiamata) per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto un periodo pari ad almeno 3 (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)tre) mesi consecutivi. Tale condizione Il recesso sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della sentenza dichiarativa.relativa comunicazione da parte del Cliente. * * * * * *

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Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora 1.L'Azienda si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà riserva la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale contratto, a solo giudizio insindacabile dell’Ente e con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nei seguenti casi: a)-quando l’appaltatore di diritto fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo; b)-inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall’Azienda inerenti il Servizio appaltato; c)-quando l’appaltatore subappalti tutto o in parte il Servizio; d)-qualora l’Appaltatore non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato; e)-qualora le prestazioni non fossero rispondenti, per qualità o quantità a quanto richiesto dal presente Capitolato, l’Appaltatore sarà diffidato e, nel caso del ripetersi del mancato rispetto delle condizioni si procederà alla risoluzione. 2.Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall'Azienda, salvo il diverso risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 3.Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di Xxxxxxx, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno quattro mesi prima della scadenza, con sospensione inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. L’Appaltatore, nel predetto periodo, avrà l’obbligo della prosecuzione fino all’affidamento del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativaaltro Appaltatore, alle condizioni contrattuali pattuite.

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Risoluzione del contratto. In Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di consolidata morosità dell'Utentescioglimento o cessazione della Ditta. Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente siano per numero, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r.frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, la S.A. potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato deliberare la sua posizionerisoluzione, riservandosi peraltro la facoltà provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati consistenza e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere E’ considerata inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in danno alla Ditta: - la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma secco indifferenziato; - la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione per un periodo superiore alle 24 h. esclusi i casi di forza maggiore; - quando la Ditta Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frodi; - cessione totale del contratto in sanatoriasubappalto o cessione parziale in subappalto a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel successivo art. In caso 40 o cessione parziale in subappalto senza autorizzazione della S.A.; - quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente appalto; - la mancata produzione periodica o su richiesta della S.A. dei formulari identificativi del rifiuto che attestino i corretti conferimenti da parte della Ditta presso gli impianti autorizzati; - il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto qualità e quantità percentuale della raccolta differenziata previsti dal C.S.A. per periodi di pieno diritto dalla data tempo continuativi superiori a 12 mesi. Ogni comunicazione della sentenza dichiarativaS.A., attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale della Ditta.

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Risoluzione del contratto. In caso L’Agenzia ha diritto di consolidata morosità dell'Utenterisolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, certificata dall'invio nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura; b) stato di specifica raccomandata a.rinosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto; g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente; h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016; j) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., e/da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010. In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualipiù delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali sorge nell’Amministrazione il diritto di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito affidare a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere terzi la fornitura, previo avviso scritto o la parte rimanente di questa, in danno della Società. L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)degli importi relativi. Tale condizione sarà considerata “irregolare” Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in quanto non legittimata contrattualmente più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizioove questo non sia sufficiente, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriada eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società. In Nel caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativalegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Risoluzione del contratto. In Fermo restando quanto espressamente stabilito da altre disposizioni del presente Capitolato ovvero dalla normativa vigente, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa in caso di consolidata morosità dell'Utentefrode, certificata dall'invio subappalti non autorizzati, rilevanti carenze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni affidate in termini di specifica raccomandata a.r.qualità e sicurezza valutate tali dal RUP su segnalazione della Direzione dell’Esecuzione, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualiinosservanza degli obblighi assicurativi, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttnonché in caso di riscontro e contestazione di 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali ai sensi del precedente Art.20 ovvero ai sensi di quanto altrove stabilito nel presente capitolato. 4Al verificarsi di una delle fattispecie sopra richiamate, 5saranno liquidati all'Impresa i soli servizi eseguiti a perfetta regola d'arte, 6fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi per tutti i danni e le maggiori spese derivanti dalla risoluzione per inadempimento addebitabile all’Appaltatore. In tali ipotesi, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro l’Azienda avrà altresì la facoltà di escutere la garanzia cauzionale prestata dall'Impresa, fatto salvo il diritto di ALFA s.r.l. di procedere a qualsiasi ulteriore azione di rivalsa nei confronti dell’Impresa. Le modalità di risoluzione del contratto sono specificate nello stesso. I termini e le modalità di rilascio del cantiere da parte dell’appaltatore sono quelli stabiliti dalla vigente normativa. È attribuita ad ALFA s.r.l. la facoltà di recesso unilaterale di cui all’art.1373 del Codice Civile, con un preavviso di giorni 15, senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatisomme ad alcun titolo, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni in particolare per cui corrispettivo per il codice servizio non dovesse corrispondere, recesso o per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativadanno.

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Samples: Verbale Di Consegna/Accesso Aree

Risoluzione del contratto. Si applica l’art. 108 del D. Lgs 50/2016. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di consolidata morosità dell'Utentegrave inadempimento, certificata dall'invio l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci quindici giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/rricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, potrà sospendere la fornitura senza necessità Stazione appaltante procederà alla risoluzione di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento diritto del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’arttdell’art. 11 e 151454 c.c., nonché l’eventuale fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di dannirisolvere il contratto ex art. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura1456 c.c., previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialemediante semplice PEC, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche senza bisogno di ragione sociale messa in mora o di ditta privi intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: − emanazione di comunicazione e richiesta un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di attribuzione nuovo codice serviziouna o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; − sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, utilizzatori diversi dall'intestatario di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; − violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; − servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; − il mancato utilizzo da parte del Codice Servizio)Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e3, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Serviziocomma 9-bis, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativalegge n. 136/2010.

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Risoluzione del contratto. In L’Ispettorato potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: in caso di consolidata morosità dell'Utentegravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge; mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, certificata dall'invio assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di specifica raccomandata a.rlavoro nazionale e locali; subappalto non autorizzato; E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, l’Ispettorato potrà procedere di diritto (ipso iure), ex art. 1456 c.c., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttalla risoluzione del contratto come sopra. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento La risoluzione del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrisponderecontratto, per qualsiasi motivo o ragionemotivo, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione comporta l’incameramento della cauzione definitiva e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriail risarcimento dei danni derivanti. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto inadempimento accertato dall’Ispettorato, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla data legge, senza pregiudizio della sentenza dichiarativarifusione dei danni e delle spese.

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Samples: www.ispettorato.gov.it

Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utenteperdita dei requisiti per l’espletamento del servizio, certificata dall'invio violazione delle prescrizioni di specifica raccomandata a.rcui agli obblighi dell’Affidatario, assicurazione e responsabilità civile, violazioni del divieto di subappalto e cessione del contratto, vicende soggettive dell’appaltatore, violazione accertate delle disposizioni concernenti il personale (assicurazioni obbligatorie, obblighi contributivi, tutela della sicurezza, etc.), e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualifrode accertata nell’esecuzione del servizio, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali la Camera di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro commercio si riserva la facoltà di richiedere risolvere immediatamente il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’artte per gli effetti di cui all'art. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria1456 c.c. In caso di fallimento dell’Utente grave inadempimento, il rapporto è risolto Responsabile del procedimento invierà una contestazione formale all’Affidatario il quale, nel termine di pieno diritto dalla data 15 giorni solari può inviare le proprie controdeduzioni: in caso di silenzio dell’Affidatario o nel caso di controdeduzioni valutate negativamente, l’Ente risolverà il contratto. Si considera grave inadempimento: − l’applicazione di penali per l’importo complessivo di 5.000,00 (cinquemila) euro, a prescindere dal numero delle contestazioni e del momento in cui esse sono rilevate; − la manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato, accertata con qualunque mezzo. E’ fatto salvo, altresì, quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. A seguito della sentenza dichiarativarisoluzione del contratto, l’Ente affiderà il servizio ad altra Impresa; gli eventuali maggiori oneri per il nuovo contratto verranno addebitati all’Impresa inadempiente, la quale risponderà anche di ogni altro danno che potesse derivare all’Ente in conseguenza della interruzione del servizio (es: le spese ed i danni che l'Ente dovesse sostenere nel caso in cui non fosse possibile affidare il servizio ad altra Impresa).

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Risoluzione del contratto. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di: - ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio; - violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; - violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; - sopravvenuta sospensione o revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto dichiarato; - reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o comunque finalizzata a regolarizzare la contabilità aziendale. In caso tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di consolidata morosità dell'Utentecui sopra. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti; su espressa indicazione dell’Azienda, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r.ove questa lo ritenga necessario, è consentito al Fornitore evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualiappronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttal solo fine di scongiurare l’interruzione del servizio. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione previste dal Codice Civile e, in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto generale, dalla data della sentenza dichiarativanormativa vigente.

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Samples: Contratto

Risoluzione del contratto. In caso Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di consolidata morosità dell'Utenteinadempimento alle obbligazioni contrattuali l’ASP potrà risolvere di diritto, certificata dall'invio ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di specifica raccomandata a.r.ritorno, il contratto nei seguenti casi: vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato; servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione; società; obblighi inerenti al presente capitolato; in tutto o in parte. sservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualigravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante; e reiterata, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4diretta o indiretta, 5delle disposizioni di legge, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL; dell’ASP; Nelle ipotesi sopra citate il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione contratto sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale risolto di diritto con sospensione effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Aggiudicatario, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriacontratto per colpa comporta, altresì, che l’impresa non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dall’ASP. In ogni caso resta fermo il diritto di fallimento dell’Utente ASP di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il rapporto è risarcimento del danno e ad incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. In tali casi verrà incamerata la cauzione, nelle forme stabilite dall'art. 1382 C.C., dichiarando risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativail contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e fatti salvi i maggiori danni.

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Samples: www.aspfe.it

Risoluzione del contratto. In Oltre che nei casi previsti dalle precedenti disposizioni, WINDTRE potrà risolvere il Contratto, dandone comunicazione scritta con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, qualora questi risulti civilmente incapace, sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di WINDTRE, risulti iscritto nell’elenco dei protesi, presenti istanza o sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in ogni caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., insolvente e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualieffettui una fusione o scissione societaria, con particolare riguardo alle obbligazioni sia oggetto di acquisizione, di cessione, affitto o usufrutto d’azienda, o non sia comunque più direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il Contratto. WINDTRE potrà inoltre risolvere il Contratto nel caso in cui il Cliente violi uno degli obblighi di cui al precedente art. 4.1 o non fornisca, ove richiesto, le garanzie previste agli arttal precedente art. 45.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto di Abbonamento per il Servizio radiomobile per inadempimento del Cliente, 5quest’ultimo sarà tenuto al pagamento, 6a titolo di penale per il parziale rimborso dei costi sostenuti da WINDTRE, 7di una somma pari a 100 (cento) euro per ogni SIM cessata, 9salvo il diritto di WINDTRE al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. Inoltre, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro WINDTRE si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolatirecedere dal Contratto, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialedandone comunicazione scritta al Cliente, qualora si verificassero situazioni quest’ultimo non utilizzi il Servizio (e cioè non effettui alcuna chiamata) per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto un periodo pari ad almeno 6 (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)sei) mesi consecutivi. Tale condizione Il recesso sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della sentenza dichiarativarelativa comunicazione da parte del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Direct

Risoluzione del contratto. In Nel caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per in cui il codice servizio Partecipante non dovesse corrisponderesia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per qualsiasi motivo raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o ragionese non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiaratidovrà restituire l’importo del contributo già erogato, modifiche fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaappartenenza. In caso di fallimento dell’Utente risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il rapporto è risolto caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di pieno diritto appartenenza. Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla data Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della sentenza dichiarativaCommissione Europea.

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Samples: www.accademiamoda.it

Risoluzione del contratto. In caso Oltre a quanto stabilito dall’art.1453 del codice civile, il Comune di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la Avezzano ha facoltà di richiedere considerare risolto di diritto il pagamento contratto nei casi in cui la Struttura sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 5 giorni continuativi, per porre fine a tale inadempimento. Il suddetto termine di 5 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale Comune di Avezzano evidenzia l’inadempimento. Sono altresì causa di risoluzione di diritto, oltre ai casi previsti in altri articoli del controvalore presente contratto, i seguenti casi: • violazione di consumi non esattamente registrati leggi e calcolatiregolamenti, nonché del presente contratto qualora esplicitamente previsto; • frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; • nel caso in cui la struttura utilizzata perda l’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’arttdella normativa vigente; • grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento La risoluzione del contratto è disposta con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di danniAvezzano che viene comunicato alla Struttura con raccomandata A.R. o via PEC. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale contratto, la Struttura è tenuta a garantire, nel rispetto di diritto con sospensione tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del servizio presente accordo sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso all’individuazione da parte del Comune di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto Avezzano di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativauna nuova Struttura.

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Samples: trasparenza.comune.avezzano.aq.it

Risoluzione del contratto. In caso L’Azienda Sanitaria appaltante ha diritto di consolidata morosità dell'Utenterisolvere il contratto nei seguenti casi: - inadempimento di obbligo previsto nel contratto, certificata dall'invio qualora sai reiterato per più di specifica raccomandata a.r., e/tre volte o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualirivesta carattere di particolare gravità. In ogni caso l’inadempienza deve essere contestata per iscritto tramite raccomandata A.R.. La risoluzione dovrà essere comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 90 giorni; - dismissione delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/rdi procedure di “fuori uso” o “fine uso”/”fine esercizio”; la dismissione dovrà essere comunicata alla Ditta interessata e la cessazione del contratto decorrerà dalla ricezione di tale comunicazione; gli oneri da corrispondere , potrà sospendere proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale; - mutate condizioni di utilizzo delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l’Azienda Sanitaria procederà, in contraddittorio con la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizioneDitta, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, per qualsiasi motivo o ragioneproporzionalmente alla parte fruita, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiaratisaranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale; - mutate strategie manutentive sulle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l’Azienda Sanitaria appaltante procederà, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizioin contraddittorio con la Ditta, utilizzatori diversi dall'intestatario alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale. - In tutti gli altri casi ciò sia consentito dalle norme vigenti in relazione alla tutela del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativapubblico interesse.

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Samples: Contratto Di Manutenzione Full Risk – App. Non Critica

Risoluzione del contratto. In caso Oltre a quanto dispone la Legislazione vigente in materia di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rLL.PP., e/si stabilisce che allorché l’Appaltatore ceda o subappalti in tutto od in parte l’opera o le forniture assunte, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione ed esecuzione di un nuovo contratto. Nelle ipotesi sopra indicate, l’Appaltatore verrà richiamato dal Direttore dei lavori, attraverso formali ordini di servizio, all’adempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo, alla scadenza del termine assegnato, qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualipermanessero le inadempienze, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito la Stazione appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimazione a mezzo raccomandata a/rlettera raccomandata. La successiva eventuale risoluzione verrà dichiarata con motivato provvedimento. Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Si ribadisce quanto scritto al punto 24 del paragrafo 2.7 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE (Legge 13 agosto 2010, potrà sospendere la fornitura senza necessità n. 136 – Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizionenormativa antimafia, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’arttart. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio3). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Samples: www.parcodelserio.it

Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro Gli Enti contraenti si riservano la facoltà di richiedere il pagamento procedere alla risoluzione del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’arttdegli artt. 11 1453 e 151454 Cod. Civ., nonché l’eventuale risarcimento in caso di dannigrave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. L'Azienda In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche essere risolto in seguito a tre gravi inadempienze riscontrate nell’arco di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio)un anno valutate dalle strutture competenti. Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà Gli Enti contraenti hanno la facoltà di risoluzione risolvere il contratto anche nei seguenti casi: ▪ fallimento o messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria. ▪ subappalto non autorizzato. ▪ interruzione non giustificata del rapporto contrattuale servizio. ▪ mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. ▪ frodi e gravi negligenze nello svolgimento del servizio. ▪ revoca delle licenze o di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione qualsiasi tipo di autorizzazione. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 ▪ inosservanza delle leggi in sanatoriamateria di lavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro. In caso ognuna delle ipotesi sopra previste, gli Enti contraenti non compenseranno le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il loro diritto al risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di fallimento dell’Utente normativa antimafia” il rapporto è contratto si intenderà inoltre risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di pieno diritto dalla data banche o della sentenza dichiarativasocietà Poste italiane Spa come previsto nella suddetta legge o comunque in tutti di violazione di norme emanate successivamente in materia.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Risoluzione del contratto. In Se il conduttore muta l’uso pattuito dell’immobile e il locatore non chiede la risoluzione del contratto entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, al rapporto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo (art. 80, primo e secondo comma legge, 27 luglio 1978, n. 392) con decorrenza dalla scadenza di detto termine perché il consenso del locatore – presunto iuris et de iure – al mutamento dell’uso, in conseguenza della rinunzia a chiedere la risoluzione, non può essere più ampio di questa che, per la natura del contratto di locazione, non ha effetti retroattivi (art. 1458 c.c.). Il conduttore di un immobile destinato a deposito che, in violazione degli accordi contrattuali, abbia intrapreso nell’immobile locato un’attività di vendita al pubblico, determina l’insorgenza di una situazione giuridica nuova, che comporta, fra l’altro, l’applicabilità della disciplina dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, la quale, pur non acquisendo prima della cessazione del rapporto la fisionomia di un diritto azionabile, altera in maniera rilevante l’originario equilibrio tra le rispettive obbligazioni, anche future, delle parti in danno del locatore. Ne deriva che il giudice di merito, nel provvedere sulla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal locatore sulla base degli artt. 1587 c.c. e 80 legge 27 luglio 1978 n. 392, deve accertare se l’iniziativa unilaterale del conduttore abbia realmente prodotto un mutamento del regime giuridico del rapporto e non riservare tale questione ad altro eventuale giudizio fra le stesse parti. Il silenzio del locatore consapevole del mutamento d’uso dell’immobile locato (nella specie da uso non abitativo a quello di abitazione primaria), determina implicita adesione alla modifica di una delle obbligazioni principali del conduttore (art. 1587, n. 1, c.c.) e si traduce in un regolamento negoziale di carattere innovativo, con il quale le parti danno vita ad un rapporto nuovo, diverso da quello precedente, decorrente dal momento in cui è scaduto il termine di tre mesi concesso al locatore per proporre l’azione di risoluzione, ed al quale si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile (nel caso di consolidata morosità dell'Utentespecie canone equo e durata quadriennale). L’art. 80 della legge (sull’equo canone) 27 luglio 1978 n. 392 – il quale, certificata dall'invio nel prevedere la specifica ipotesi (di specifica raccomandata a.r.inadempimento del conduttore) del mutamento d’uso dell’immobile locato dispone, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualiper il caso di mancato esercizio dell’azione di risoluzione da parte del locatore nel termine stabilito, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli l’applicazione al contratto del regime giuridico «corrispondente all’uso effettivo dell’immobile» – si riferisce a tutti i rapporti individuabili nell’attuale ordinamento delle locazioni di immobili urbani, attesa la sua finalità di impedire la stipulazione di contratti simulati al solo scopo di escludere la disciplina legislativamente fissata per ogni tipo di locazione. Pertanto, anche quando il contratto originariamente preveda un uso del bene locato diverso da quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978 (artt. 427 e 42), 5il successivo mutamento del pattuito uso in uno di quelli contemplati dalla legge stessa determina, 6nell’inerzia del locatore, 7il passaggio di regime giuridico sancito dall’art. 80 citato, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato e quindi la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto soggezione alla normativa corrispondente approntata dalla data della sentenza dichiarativalegge dell’equo canone.

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Samples: www.confedilizia.it

Risoluzione del contratto. In caso tutti i casi di consolidata morosità dell'Utenteinadempimento da parte dell’incaricato anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, certificata dall'invio questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. L’incarico sarà rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni: • negligenza nell’espletamento dell’incarico; • inosservanza dell’obbligo di specifica raccomandata a.r., segretezza; • sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico; • accertata non rispondenza dell’andamento e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualirisultati della Sua prestazione, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttgli standard di qualità previsti dal progetto: • inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti a Suo carico dal presente contratto o per inadempienza tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 4In questi casi, 5fatta salva ogni diversa azione risarcitoria e fatti salvi gli ulteriori diritti dell’Istituto, 6non Le sarà riconosciuta alcuna competenza e Le saranno imputati i danni, 7diretti ed indiretti, 9derivanti alla scuola dal Suo operato. Sarà altresì possibile, 11, 12, 14, 15, 16, 19 alla Scuola risolvere in qualsiasi momento il presente contratto per interruzione delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi attività progettuali; in tal caso le saranno riconosciute solo le competenze maturate fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi alla data di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario dell’interruzione del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriarapporto. In caso di fallimento dell’Utente risoluzione del presente contratto, la S.V. dovrà far pervenire, entro il rapporto è risolto di pieno diritto termine indicato dalla scuola, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della sentenza dichiarativa.risoluzione medesima. E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi :

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Samples: Contratto Di Prestazione D’opera Esperto Esterno Madrelingua Inglese

Risoluzione del contratto. In caso Oltre a quanto dispone la Legislazione vigente in materia di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rLL.PP., e/si stabilisce che allorché l’Appaltatore ceda o subappalti in tutto od in parte l’opera o le forniture assunte, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione ed esecuzione di un nuovo contratto. Nelle ipotesi sopra indicate, l’Appaltatore verrà richiamato dal Direttore dei lavori, attraverso formali ordini di servizio, all’adempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo, alla scadenza del termine assegnato, qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualipermanessero le inadempienze, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito la Stazione appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimazione a mezzo raccomandata a/rlettera raccomandata. La successiva eventuale risoluzione verrà dichiarata con motivato provvedimento. Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Si ribadisce quanto scritto al punto 24 del paragrafo 2.7 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE (Legge 13 agosto 2010, potrà sospendere la fornitura senza necessità n. 136 – Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizionenormativa antimafia, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’arttart. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio3). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Samples: www.parcodelserio.it

Risoluzione del contratto. In La Ditta incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi: ✓ sospensione del servizio non preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante; nei casi di forza maggiore la Ditta dovrà tempestivamente segnalare, in forma scritta, le ragioni del mancato servizio al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, che a suo giudizio potrà autorizzare la sospensione; ✓ qualora la Ditta incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione; ✓ in caso di consolidata morosità dell'Utentegravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate; ✓ quando, certificata dall'invio senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato; ✓ quando la Ditta si renda colpevole di specifica raccomandata a.r.frode o nel caso di suo fallimento; ✓ per ogni altra inadempienza, e/qui non contemplata, ai termini dell’articolo 1153 del Codice Civile. Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto dei regolamenti interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle prescrizioni contrattualipersone, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro il Comune si riserva la facoltà di richiedere risolvere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto per colpa dell’Impresa, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativacompletamento degli interventi.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Risoluzione del contratto. In Nel caso di consolidata morosità dell'Utentein cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rl'ente appaltante potrà, in qualsiasi momento, risolvere, ex art. 1456 c.c., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualil'incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L'incarico si intenderà altresì risolto, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttdecorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori dell'impresa aggiudicataria, la quale e' tenuta a darne comunicazione all'ente appaltante al verificarsi della circostanza. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro L'ente appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere risolvere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolaticontratto, ai sensi dell’arttex art. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale1456 c.c., qualora si verificassero situazioni il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per cui il codice servizio non dovesse corrisponderenegligenze, errori professionali o altra inadempienza. L'appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del broker. In particolare, costituisce giusta causa per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale contratto la mancata istituzione, da parte del broker, di diritto con sospensione una sede operativa nel territorio della regione Sardegna entro 30 giorni dalla stipulazione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione contratto. Del pari, costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto, l’insoddisfacente funzionamento della sede operativa istituita/esistente nel territorio della regione Sardegna indicata dal Broker in sanatoria. In caso sede di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativagara.

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Samples: www.aslsanluri.it

Risoluzione del contratto. In Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. Inoltre, in caso di consolidata morosità dell'Utentefrode accertata nella fornitura, certificata dall'invio l’IPA potrà, avvalendosi della facoltà di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttcui all’art. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito 1456 cod. civ. e previa comunicazione scritta all’affidataria da effettuarsi a mezzo raccomandata a/rPEC, risolvere di diritto il contratto. L’Istituto potrà sospendere la fornitura senza necessità risolvere il contratto, oltre che in caso di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizioneintervenuta attivazione di Convenzione Consip, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, anche ai sensi dell’arttdell’art. 11 e 151456 cod. civ. nei seguenti casi: - accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara; - sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - cessione del contratto, cessione dell’azienda o subappalto non autorizzati dall’Istituto; - esito negativo del periodo di prova di cui all’art. 3 del presente capitolato. Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre previsioni di legge, ove nei confronti dell’Affidatario intervenga l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché l’eventuale risarcimento per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriacontratto. In caso di fallimento dell’Utente variazione della soggettività giuridica dell’Affidatario, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere previamente autorizzata dall’IPA, L’Affidatario potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause ad esso non imputabili, secondo le disposizioni del Codice Civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il rapporto è risolto diritto dell’IPA di pieno affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’Affidatario risultato inadempiente, saranno altresì addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’IPA procederà all’escussione del deposito cauzionale ed, ove questo non sia sufficiente, opererà in compensazione su eventuali crediti dell’Affidatario, salvo il diritto dalla data della sentenza dichiarativadi agire comunque in giudizio per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all’Aggiudicatario inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del codice civile, e delle norme ad esso collegate, in materia di inadempimento.

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Samples: www.ipa.roma.it

Risoluzione del contratto. In L'appaltatore resta obbligato per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze tali da ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, l'amministrazione Comunale potrà, previa intimazione scritta alla Ditta, risolvere il contratto in qualsiasi momento procedendo, nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove cio' non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Questa procedura sarà sempre seguita dall'Amministrazione anche nel caso di consolidata morosità dell'Utentedisdetta dell'appalto da parte dell'appaltante, certificata dall'invio prima della scadenza e senza giustificato motivo. L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto per ragioni di specifica raccomandata a.r.superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli arttnonche' delle attuali forme di gestione del servizio. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale contratto per inadempimento della Ditta, l'amministrazione Comunale, al fine di diritto garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, e' autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione quella ditta che, in sanatoriasede di gara, abbia presentato l'offerta piu' conveniente dopo quella prodotta dalla ditta dichiarata inadempiente. In caso Nei casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Comune di fallimento dell’Utente Xxxxxx salvo il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativarisarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

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Samples: www.comune.lauria.pz.it

Risoluzione del contratto. In caso 1. Le parti hanno il diritto di consolidata morosità dell'Utenterisolvere dal contratto, certificata dall'invio ove sussista un motivo legittimo. La società di specifica raccomandata a.r., e/noleggio avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato laddove il noleggiante fosse in ritardo di più di sette giorni con il pagamento di un importo dovuto o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualivi fossero altri gravi motivi. In tal senso, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4costituiscono gravi motivi di risoluzione: - Il rifiuto di ricevere fatture, 5assegni o addebiti sulla carta di credito o sui mezzi di pagamento forniti, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente salvo ove il noleggiante non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere effettui il pagamento di quanto dovuto entro sette giorni, ovvero l'inadempimento delle condizioni di pagamento precedentemente pattuite con la società di noleggio. - L'utilizzo del controvalore veicolo, da parte del noleggiante, in modo non conforme alla sua destinazione d'uso, ovvero il danneggiamento deliberato o gravemente colposo dello stesso a seguito di consumi non esattamente registrati omissioni comprendenti la mancata manutenzione e calcolatile mancate revisioni, laddove al noleggiante incombesse l'obbligo di provvedervi. - La violazione delle norme in materia di trasporto di merci; - La violazione dei divieti di cui ai sensi dell’artt. 11 punti B.4, B.5, B.6, B.7 e 15B.8 delle presenti condizioni; - In generale, nonché l’eventuale risarcimento ove sia irragionevole ipotizzare la prosecuzione del contratto di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornituranoleggio in base a determinate circostanze, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudizialefra cui, qualora si verificassero situazioni per cui ad esempio, l'elevata frequenza di incidenti o il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario costante superamento del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativachilometraggio massimo.

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Samples: Condizioni Generali Di Noleggio

Risoluzione del contratto. In Quando il Direttore dell’esecuzione accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, il DEC medesimo, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, il DEC, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dell’esecuzione, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.rrisoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art.108 del D.Lgs. 50/2016., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

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Samples: www.comunequarrata.it

Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di relazione alla risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’art. 108 del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoriaCodice. In caso di fallimento dell’Utente inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, il rapporto RUP potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di pieno diritto, per la quota di fornitura eseguita (art. 1454 C.C.). L’Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi: - di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare e dai precedenti artt. 16 e 17 del presente Schema di Contratto, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione al fornitore; - di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all’art 5 (esecuzione del contratto); oltre all’applicazione della sentenza dichiarativapenale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.). - di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - di cessione del contratto - di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all’art. 15 La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente art. si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

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Samples: www.comune.roma.it

Risoluzione del contratto. In caso E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio, a spese della ditta appaltatrice. L’Ente ha facoltà di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattualirisolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4messa in mora di 15 giorni, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell'Impresa irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l’Impresa si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal capitolato e dal contratto, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizioneabbiamo causato disservizio per l’Amministrazione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento ovvero vi sia stato grave inadempimento della stessa nell'espletamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Codice Servizio)contratto. Tale condizione Dopo tre contestazioni, effettuate con posta elettronica certificata, ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione, la risoluzione contrattuale sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente ecomunicata all’Impresa mediante posta elettronica certificata, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto che produrrà effetto dalla data della sentenza dichiarativanotificazione. L’Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l’eventuale esecuzione in danno. La stazione appaltante procederà, in ogni caso, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

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Samples: www.comune.selargius.ca.it