Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché teng...
Risoluzione e recesso del contratto. L’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizi...
Risoluzione e recesso del contratto. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e gli articoli...
Risoluzione e recesso del contratto. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del Codice dei contratti si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’esecutore del contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, ed accerta la regolare esecuzione delle opere realizzate emettendo il certificato definitivo. Altresì la Stazione Appaltante, con riferimento all’art.135 del Codice dei contratti, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’esecutore del contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e dei piani di sicurezza.-- La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'esecutore del contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico,. La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il Direttore dei Lavori accerti, per fatto dell’esecutore del contratto, un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione dei lavori; per la procedura di risoluzione si applica l’art.136 del Codice dei contratti. ------------ In caso di risoluzione del contratto e recesso dagli obblighi contrattuali stessi trovano altresì applicazione gli art.138 e 139 del Codice dei contratti.------------------- In caso di decesso dell’esecutore del contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto con notifica agli eredi o aventi causa, ai quali non spetta alcun compenso per le opere o parti contrattuali non ancora eseguite.------
Risoluzione e recesso del contratto. Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ASPAL nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'art. 37 del Capitolato Speciale.
Risoluzione e recesso del contratto. L’Amministrazione , nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di cinque punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il collaboratore ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
Risoluzione e recesso del contratto. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Costituisce altresì, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010 , causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto. Qualora l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo presunto dell’appalto, sarà facoltà del Consorzio risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando in ogni caso la corresponsione da parte dell'Impresa delle penali e la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento danni. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.
Risoluzione e recesso del contratto. 1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)”;
b. la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione di Quartucciu approvato con Deliberazione della G.C. n. 11 del 23.02.2016, che l’appaltatore dichiara di conoscere;
c. la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu approvato con deliberazione della G.C. n. 192 del 20.12.2013, che il soggetto appaltatore dichiara di conoscere.
Risoluzione e recesso del contratto. 27.1 Con specifico riferimento alla risoluzione del contratto e all’istituto del recesso si applicano gli articoli rispettivamente 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ad integrazione delle singole ipotesi previste dai capitolati speciali di appalto e dai singoli contratti.
Risoluzione e recesso del contratto. Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:------------------------------------------------
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell' art.106 del citato decreto; --------------
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);-----------------------------------------------------
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;---------------
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.------------------------------------------------------------------------------------------- Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: ----------------------------------------------------------
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative m...