Risoluzione e recesso del contratto Clausole campione

Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa v...
Risoluzione e recesso del contratto. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione e recesso del contratto. 1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere uncontratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b); c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché teng...
Risoluzione e recesso del contratto. È facoltà della Stazione Appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, la Stazione Appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
Risoluzione e recesso del contratto. E’ facoltà dell’APSS recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l’APSS potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare le quantità o recedere dalla fornitura dei farmaci qualora:
Risoluzione e recesso del contratto. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del Codice dei contratti si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’esecutore del contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, ed accerta la regolare esecuzione delle opere realizzate emettendo il certificato definitivo. Altresì la Stazione Appaltante, con riferimento all’art.135 del Codice dei contratti, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’esecutore del contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e dei piani di sicurezza.-- La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'esecutore del contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico,. La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il Direttore dei Lavori accerti, per fatto dell’esecutore del contratto, un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione dei lavori; per la procedura di risoluzione si applica l’art.136 del Codice dei contratti. ------------ In caso di risoluzione del contratto e recesso dagli obblighi contrattuali stessi trovano altresì applicazione gli art.138 e 139 del Codice dei contratti.------------------- In caso di decesso dell’esecutore del contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto con notifica agli eredi o aventi causa, ai quali non spetta alcun compenso per le opere o parti contrattuali non ancora eseguite.------
Risoluzione e recesso del contratto. Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ASPAL nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'art. 37 del Capitolato Speciale.
Risoluzione e recesso del contratto. 27.1 Con specifico riferimento alla risoluzione del contratto e all’istituto del recesso si applicano gli articoli rispettivamente 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ad integrazione delle singole ipotesi previste dai Capitolati Speciali di appalto e dai singoli contratti.
Risoluzione e recesso del contratto. L’Amministrazione , nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall’incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di cinque punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all’Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Se l’esecuzione dell’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il collaboratore ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.