Articolazione del sistema dei servizi territoriali Clausole campione

Articolazione del sistema dei servizi territoriali. L’articolazione del Sistema dei Servizi Territoriali in ambito sociale è normato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24 ottobre 2006 ad oggetto "Legge 8.11.2000, n. 328, art. 8, comma 3, L.R. 9.11.2005, n. 33, art. 1, comma 93. Nuova determinazione degli ambiti territoriali sociali" è stata approvata la determinazione degli ambiti sociali - disponendo altresì le procedure per la revisione degli Il territorio regionale. Il territorio è suddiviso in 35 Ambiti Territoriali Sociali e sono rappresentati dall’Ente di Ambito Sociale (E.A.S.). Negli ambiti sociali formati da un solo Comune, l’E.A.S. coincide con il Comune stesso, mentre, in quelli formati da più Comuni, la forma associativa, con l’individuazione dell’E.A.S., deve essere formalmente deliberata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni appartenenti all’Ambito sociale, nel rispetto di quanto stabilito dal T.U.E.L. 267/2000. La funzione di Capofila di un Ente di Ambito Sociale, in caso di Ambiti Sociali Pluricomunali, può essere ricoperta dai seguenti Enti:
Articolazione del sistema dei servizi territoriali. Premessa
Articolazione del sistema dei servizi territoriali. Di seguito sono elencati e brevemente descritti i diversi attori, istituzionali e non, a vario titolo attualmente competenti sul fenomeno migratorio in regione nei suoi differenti aspetti. L’art. 7 della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” attribuisce all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro le funzioni di: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, promozione e sostegno delle famiglie, promozione e sostegno del terzo settore, inclusione sociale, vigilanza e controllo sulle IPAB, servizio civile, lavoro, attività ispettive e di vigilanza sul lavoro, emigrazione ed immigrazione, cantieri di lavoro, fondo siciliano per l’occupazione, servizi pubblici per l’impiego, ammortizzatori sociali, politiche attive del lavoro, orientamento e servizi informativi e per l’impiego, incentivi per l’occupazione, formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro, tirocini e stage in azienda, apprendistato e contratti di inserimento, fondo per l’occupazione dei disabili, lavori socialmente utili e workfare, statistiche, diritti civili, pari opportunità, previdenza sociale e assistenza ai lavoratori, rapporti con gli enti pubblici relativi. Il Successivo Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 (Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12) disciplina le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali, attribuendo in particolare: − al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari; promozione e sostegno delle famiglie; promozione e sostegno del terzo settore; inclusione sociale; vigilanza e controllo sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; servizio civile; diritti civili; interventi per l'immigrazione; pari opportunità; − al Dipartimento regionale del lavoro: lavoro; attività ispettive e di vigilanza sul lavoro; emigrazione ed immigrazione; cantieri di lavoro; Fondo siciliano per l'occupazione; servizi pubblici per l'impiego; previdenza sociale e assistenza ai lavoratori; ammortizzatori sociali; rapporti con gli enti pubblici relativi. − Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale: opera a...
Articolazione del sistema dei servizi territoriali. Per quanto riguarda i servizi sociali e per l’integrazione, gli Assetti politico-istituzionali del Distretto e dell’Ambito Territoriale Sociale sono stati definiti nel PIANO SOCIALE INTEGRATO REGIONALE 2013-2015, approvato dal Consiglio Regionale il 6 agosto 2013, come previsto dalla Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del Sistema Integrato di Servizi sociali e sociosanitari). La Conferenza dei Sindaci di Distretto Sociosanitario, in continuità con le Linee strategiche stabilite dalla Conferenza dei Sindaci, programma i servizi sociali e sociosanitari e attraverso il Piano di Distretto definisce quali attività vadano gestite a livello distrettuale e quali a livello di Ambito Territoriale Sociale (o di singolo Comune limitatamente a strutture di proprietà). La Conferenza di Distretto Sociosanitario e – per quanto riguarda l'Area Metropolitana Genovese - la Conferenza dei Sindaci, presenta una proposta di riorganizzazione, tenuto conto delle specificità territoriali. La Regione Liguria definisce uno Schema-tipo di Convenzione tra Asl e Conferenza di Distretto Sociosanitario. La Conferenza di Distretto Sociosanitario e l'Azienda Sanitaria Locale sottoscrivono una Convenzione per la gestione integrata dei servizi sociosanitari dove viene definito il modello organizzativo di Distretto Sociosanitario, stabilendo:
Articolazione del sistema dei servizi territoriali. La struttura della presenza straniera in Campania, come si evince da queste schematiche considerazioni, appare altamente complessa e dunque le politiche attive del lavoro – correlate a quelle dell’istruzione/formazione e delle politiche di welfare - devono poter mirare al meglio i rispettivi target allo scopo di incentivare/rafforzare i percorsi di integrazione/interazione sociale tra le differenti componenti della popolazione. La Regione Campania, dal punto di vista normativo, dispone di un quadro di interventi e di politiche del lavoro di particolare efficacia, anche se si evidenziano particolari criticità soprattutto nei processi implementativi e dunque nella governance delle filiere che si snodano dall’alto verso il basso e viceversa (con le relative valutazioni sugli effetti che si determinano sui beneficiari finali). E’ necessario mettere in essere dotazioni strumentali non solo innovative – ed economicamente più consistenti - ma anche in grado di connettersi funzionalmente e formare così sistemi integrati governati lungo gli assi mediante il quale si declinano le filiere di intervento. Un maggior innesto di riosrse economiche – derivanti dalla prossima Programmazione – consentirà al policy maker di interpretare efficacemente questi cambiamenti, anche in funzione dell’estensione quantitativa e di differenziazione qualitativa che attualmente caratterizza il fenomeno migratorio (nel periodo 2008-2011 le per interventi e servizi sociali a speso 5milioni di euro, a fronte dei circa 3milioni degli anni precedenti). Per questa ragione sono stati già attivati nell'ultimo periodo – anche in riferimento alle normative regionali correnti - una serie di Tavoli tecnici e di lavoro, con una rete di soggetti pubblici, privati e del privato sociale per ottimizzare le azioni da intraprendere (previsti formalmente dal Masterplan regionale dei Servizi per il lavoro. Azione di sistema per il potenziamento dei servizi del lavoro, redatto dall’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione(cfr. DGR n. 482 del 26.09.2011, pp.2 e ss.). Rete che nelle intenzioni delle autorità regionali dovrà assumere una connotazione più stabile ed estesa anche alle organizzazioni del terzo settore (sia ai gruppi italiani che stranieri) che si iscriveranno al nuovo “Registro Regionale delle Associazioni, Enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate” (previsto dal DGR n. 335 del 08.08.2014, in attuazione della L.R. n. 6 del 08.02.2010 che recita “Norme per l’inclusion...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.