AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Appalto Di Lavori Pubblici, Appalto Di Lavori, Construction Contract
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse idoneità professionale di cui al punto 5 e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. In qualunque fase della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezionegara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante. Contestualmente il appaltante procede all’esclusione del concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentodalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico, Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoAi sensi dell’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato104 del Codice, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro Per L’appalto Del Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato siastato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimentoall9avvalimento. L’avvalimento L9avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo dall9articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento l9avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria L9ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall9articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo l9obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell9accordo quadro o, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico - organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa l9impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria l9ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa l9impresa ausiliaria entro 5 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentol9avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria dell9ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentodell9offerta.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Supporto Alla Rendicontazione Finanziaria
AVVALIMENTO. Il Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
aun altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio dichiarandolo espressamente nel DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Qualora A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata. Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria presti i propri requisiti a più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, predisporre i seguenti documenti:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di Gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo;
c) Originale del contratto firmato digitalmente in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. FMI verificherà se l’ausiliaria sussistano soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o laddove essa per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non soddisfi i criteri di selezionesarà inferiore a 20 giorni, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione pena l’esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentogara.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale, di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3 (ad eccezione della certificazione COAN), anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. Non è consentito, inoltre, l’avvalimento del requisito relativo al possesso della certificazione COAN, di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera c). Il ricorso all’avvalimento per la certificazione le certificazioni di qualità cui al precedente paragrafo 6.3, lettere d) e e), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata dell’ausiliata, per l’esecuzione dell’appalto dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara o al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 … [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplina Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico economico-finanziario di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 coerente con l’oggetto dell’appalto, comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Gara Europea Per l'Affidamento Della Fornitura Di Tubazioni E Raccordi
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui ai punti 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione il sistema di qualità gestione delle sostanze chimiche comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione il possesso del suddetto requisito di qualitàcapacità tecnica e professionale. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltantel’Agenzia, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarieausiliare. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Agenzia, per quanto di competenza, e delle Aziende sanitarie contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltantedell’Agenzia. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEallegato in sede di offerta e, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltantealtresì, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteal presente atto. Il concorrente deve allegare Qualora il contratto di avvalimento nel quale sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono specificati i eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate delle risorse strumentali e umaneoggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Il concorrente può avvalersi È fatto obbligo all’Appaltatore di più imprese ausiliariecomunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Il concorrente Ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido solidalmente nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattocontratto per le quali opera l’avvalimento. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezionegara. Ai sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in quanto causa corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di nullità contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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Samples: Contratto Di Appalto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàqualitm. L’ausiliaria deve:
a) a. possedere i requisiti previsti nonché dall’articolo 6 e i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti Nel caso in cui l’esecutore, in sede di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordatogara, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere abbia surrogato i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUErelativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizionecommittente, per tutta il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la durata dell’appalto, facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria. Il concorrente deve allegare il In particolare l’impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al successivo art. 15. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umanein danno per grave inadempimento. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Pertanto, la stazione appaltante eseguirà in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in quanto causa corso d'opera che le prestazioni oggetto di nullità contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l’offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente produce a sistema: - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione; - all’offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:.
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Acquisition Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 7.2. anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 267 Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 6. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità7.1. L’ausiliaria deve:
: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione dell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, all’operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell’operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico economico-finanziario e tecnico- professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità le certificazioni riportate al punto 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo contenentel’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati, a pena di esclusione, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Gestione Del Servizio Di Supporto Al Segretariato Sociale
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico e professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione le certificazioni di qualità cui al punto 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara o al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici E Standard
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui all’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di concordatoaltri soggetti, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per la certificazione cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di Stazione Appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento nel quale sono specificati contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L’ausiliaria deve possedere i requisiti economico- finanziari previsti dall’art. 80 del Codice e tecnico-organizzativi messi dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadall’ausiliaria. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di Ingegneria E Architettura
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 del disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri cui al punto 7 del disciplinare oggetto di selezioneavvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentoche si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offertadell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’ausiliaria dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara [in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Servizio Integrato Per l'Organizzazione Di Concorsi Pubblici
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) a. possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Disciplinare procedura aperta per la fornitura dell’elettronica per i moduli ottici e le linee di rivelazione di KM3NeT4RR È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentodall’ausiliaria.
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Samples: Deliberazione
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati: - a pena nullità i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi - l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di più imprese ausiliariecui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante di questa Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) : • possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) ; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Software License Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione le certificazioni di qualità comporta cui al par. 6.3, lettera c) a f)comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàqualitm. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sgombero Neve E Trattamento Antigelo
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti del requisito di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. professionale di cui al L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàa). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3 solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alle dichiarazioni amministrative il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Indizione Gara a Procedura Negoziata
AVVALIMENTO. Il concorrente L’operatore economico può soddisfare la richiesta partecipare a gara avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico capacità economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda – finanziaria e di concordatocapacità tecniche e professionali di altro operatore economico, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267definito come impresa ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione In tal caso il concorrente allega alla domanda di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria devepartecipazione alla gara i seguenti documenti:
a) possedere i il DGUE dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti previsti nonché i requisiti tecnici generali di partecipazione alla gara e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinentiquelli speciali messi a disposizione del concorrente;
b) rilasciare dichiarazione dell’impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il lo stesso concorrente. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. 1) allegato agli di gara pubblicati su START;
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente detto contratto deve allegare essere sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
d) l’indicazione nel PASSOE dell’impresa ausiliaria. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti economico- finanziari forniti e tecnico-organizzativi messi delle risorse messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliariedall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 dello stesso. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria ne verrà fatta richiesta al concorrente, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la dichiarazione di cui al Mod. 1), il passoe aggiornato, ed il contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante. Contestualmente il appaltante procede all’esclusione del concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentodalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è è sanabile - e quindi è è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàqualitm. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 24 di 60 concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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Samples: Servizio Di Notifica
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Grafici
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità le certificazioni richieste comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere Possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 90 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) : • possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) ; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Contratti Di Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri cui al punto 6 del disciplinare oggetto di selezioneavvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteche si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento. Contestualmente Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentocontratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offertadell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’ausiliaria dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàcui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEDGUE e dichiarazioni integrative (All. 2), da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltanteil Comune di Fiorano Modenese, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del Comune di Fiorano Modenese in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteCentrale di committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentocui all'art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato80 del Codice dei contratti pubblici, qualora non sia stato ancora depositato nonché il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento possesso dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la avvalimento; una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteconcorrente (all. Il concorrente deve allegare sub n. 3ter); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può avvalersi presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di più imprese ausiliariesolidarietà di cui al successivo paragrafo. Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertagara. Non è sanabile - consentito, a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentorequisiti.
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Samples: Contract for Service Provision
AVVALIMENTO. Il concorrente Accredia Riteniamo opportuno inserire nel documento, come esempio di requisiti personali, il riferimento alle certificazioni dei sistemi di gestione, così come esemplificato nell'analogo paragrafo dello "Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" posto in consultazione con scadenza 5 agosto 2017. È stata inserita, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, un’apposita clausola relativa alla certificazione del sistema di gestione per la quale è ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel Disciplinare. Le valutazioni di conformità, difatti (tra le quali rientra la certificazione dei sistemi di gestione), mirano ad accertare che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi o dei propri prodotti, il che consente di assimilare tali valutazioni ad un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto di determinati standard. Per completare l'argomento, pur se non strettamente pertinente alla presente consultazione, si può soddisfare la richiesta affermare che, a maggior ragione, dunque, dovrà essere sottratto alla possibilità di ricorso all’avvalimento, non solo il requisito del possesso di una valutazione di conformità, ma anche lo status di soggetto accreditato per il rilascio delle valutazioni di conformità, trattandosi, per l’appunto, di una competenza personalissima e Non accolta. La possibilità di ricorrere all’avvalimento è stata estesa anche alle certificazioni di qualità e, di conseguenza, a tutte le valutazioni di conformità (cfr. CdS 3710/2017 e legge 11/2016, art. 1, co. 1 lett. zz). soggettiva che non può essere “prestata”, così come non possono essere oggetto di prestito i requisiti morali e generali dell’operatore economico. Xxxxxxx si chiede di specificare che nel caso in cui l’impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e tale ruolo venga dichiarato in sede di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordatogara, qualora non sia stato ancora depositato necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori ma sia sufficiente l'indicazione dell'impresa ausiliaria come subappaltatrice. L’art. 89 co. 8 del Codice prevede che l’ausiliaria possa assumere il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti generaliprestati, in tale caso non è richiesto al concorrente di indicare il nominativo nella terna Legacoop Servizi Occorre specificare se l’impresa ausiliaria che assume il ruolo di subappaltatore possa (qualora il requisito prestato superi il 30%) eseguire le attività anche in misura superiore al limite di legge imposto al subappaltatore. La disposizione conferma solo il limite generale, previsto dall’ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. La disposizione è infatti estremamente essenziale e non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell’art. 105 del Codice in materia di subappalto. L’utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 105 non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto esecuzione del contratto. Qualora Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per l’ausiliaria sussistano esso stabilita (cfr. Determinazione n. 2/2012 AVCP). Inoltre occorre specificare analiticamente quali siano le modalità di sostituzione della impresa ausiliaria quando ricorrano i motivi di esclusione o laddove essa (specificando quali sono) e quando l’impresa ausiliaria non soddisfi i criteri di selezione. Sono stati specificati, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, sia i presupposti sia le modalità di sostituzione, coordinando le previsioni con il concorrente sostituisce caso di false dichiarazioni. Infine, l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltantepuò essere sostituita, ai sensi dell’art. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 89 comma 3, in sede di comprova dei requisiti? È sanabilestato precisato che, mediante soccorso istruttorioal di fuori dei casi di dichiarazioni mendaci, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto sostituzione può avvenire in ogni fase della procedura. In ogni caso corre l’obbligo distinguere a seconda che si tratti di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione comprova dei requisiti e generali o speciali. Nel primo caso è difficilmente ipotizzabile, visto il carattere oggettivo della comprova, una carenza che non sia allo stesso tempo legata ad un mendacio; nel secondo caso, considerata la maggiore elasticità nella valutazione della pertinenza ed idoneità dei requisiti speciali, può accadere che al di fuori delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria ipotesi di mendacio, si verifichi un mero difetto di requisiti emergente in quanto causa fase di nullità del contratto di avvalimentocomprova che consente la sostituzione.
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Samples: Schema Di Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 lett. b) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentocui all'art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato80 del Codice dei contratti pubblici, qualora non sia stato ancora depositato nonché il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento possesso dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la avvalimento; una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteconcorrente (all. Il concorrente deve allegare n. 5); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può avvalersi presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di più imprese ausiliariesolidarietà di cui al successivo paragrafo. Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertagara. Non è sanabile - consentito, a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentorequisiti.
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Samples: Servizio Di Prelievo E Trasporto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico natura speciale anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità cui ai punti 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alle dichiarazioni amministrative il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Deliberazione
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della nei termini previsti nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente Concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici Operatori Economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo dall’art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente Concorrente e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteConcorrente. Il concorrente Concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Più specificamente, per quanto riguarda i requisiti di cui al precedente punto 6.3, lett. p), ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’impegno da parte dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi oggetto di avvalimento deve essere manifestato espressamente nel contratto di avvalimento. Il concorrente Concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino al singolo lotto di gara sia l’ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente Concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante. Contestualmente il concorrente Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - – e quindi è causa di esclusione dalla gara - – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per all’istituto dell’avvalimento dovrà realizzarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà dichiarare la certificazione volontà di qualità comporta avvalersi di tale istituto, rilasciando apposita dichiarazione contestualmente all’offerta. L’operatore economico dimostra che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento nel in virtù del quale sono specificati l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a mettere a disposizione e le correlate risorse strumentali e umanenecessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente può avvalersi La Direzione Procurement verifica se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice. La Direzione Procurement impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o laddove essa non soddisfi per i criteri quali sussistono motivi obbligatori di selezione, il esclusione. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltantesi applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, In relazione a ciascun affidamento la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione Direzione Procurement esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in quanto causa corso d’opera che le prestazioni oggetto di nullità contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse cui al punto 5 e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito dei requisiti di qualitàidoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
1..a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
1..b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento Mod. A.2 contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente concorrente, singolo o associato, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento- professionale, di cui al presente articolo, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale di cui agli articoli 8 e 9 del presente bando. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione all’articolo 19.3 del presente disciplinare, il concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione concorrente può avvalersi di qualità comporta più soggetti ausiliari. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata presti avvalimento per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il proprio apparato organizzativo concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in tutte le parti che giustificano l’attribuzione solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del requisito di qualitàcontratto. L’ausiliaria L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente appaltante e contestualmente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria dell’ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara dal concorso - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Concorso Di Progettazione
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento(7.3 e 7.4) dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordatoIn tal caso si specifica quanto segue. In relazione alla presente gara, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti generaliprestati, a pena di esclusione. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione E’ ammesso l’avvalimento di qualità comporta più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliaria metta l’ausiliario non può avvalersi a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e sua volta di altro soggetto. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito possesso da parte di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i quest’ultima dei requisiti previsti generali di cui all’articolo 80 D.Lgs n.50/2016 nonché i il possesso dei requisiti tecnici e le delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteconcorrente con descrizione delle modalità esplicative di tali risorse. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente deve allegare allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto di avvalimento nel in virtù del quale sono specificati l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a mettere a disposizione e le correlate risorse strumentali e umanenecessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente può avvalersi contratto deve contenere a pena di più imprese ausiliarienullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri gara. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di selezioneesecuzione, il concorrente sostituisce e l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione appaltante esegue le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in quanto causa corso d’opera che le prestazioni oggetto di nullità contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 del D.Lgs n.50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza Legale, Amministrativa E Contabile
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai paragrafi 7.2 (“Requisiti di capacità economica e finanziaria”) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al precedente paragrafo 7.1 (“Requisiti di idoneità”). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 (“Requisiti generali”) nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari economico‐finanziari e tecnico-organizzativi tecnico‐organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e ‐e quindi è causa di esclusione dalla gara - la ‐la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneitm professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) a. possedere i requisiti previsti nonché dall’articolo 6 e i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Cloud
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabileNel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, mediante soccorso istruttorioil contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’ANAC il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Concessione Mista
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità ENI-ISO 9001:2008 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui all’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di concordatoaltri soggetti, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento dall’articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione possedere i requisiti i di cui all’articolo 9 oggetto di avvalimento contenente l’obbligo e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, di a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie (riferite a requisiti di cui è carente il concorrentepartecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve allegare essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti economico- finanziari forniti e tecnico-organizzativi messi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’ausiliaria e indica se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le correlate finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di più imprese ausiliarie. entrambi i soggetti Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ferma restando l’applicazione dell’art. 94 comma 5 lett.e) del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante. Contestualmente il appaltante procede all’esclusione del concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentodalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti del requisito tecnico professionale di carattere tecnico economico cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 6.3 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàcui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve:
a) : ● possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) ; ● rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
AVVALIMENTO. Il concorrente L’operatore economico, singolo o associato ai sensi del citato art. 45, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei soli requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui al punto 7.3 – esecuzione di servizi analoghi - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti generali di cui al punto 6, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati, a pena di nullità del contratto medesimo, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità ENI-ISO 9001:2008 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. Lo stesso vale per le altre certificazioni richieste qualora siano oggetto di avvalimento. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione le certificazioni di qualità cui al punto 6.3 l comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàqualitm. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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Samples: Public Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità (di cui al punto 6.3 lettera “d”) comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàidoneità professionaledi cui al punto 6.1del presente Disciplinare. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle compilarenelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e concorrentee verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- requisitieconomico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di unconcorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante stazioneappaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di criteridi selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti deirequisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse idoneità professionale di cui al punto 6 e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al pos- sesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale ad eccezione delle categorie SIOS superiori al 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara e delle categorie da Sistema di Qualificazione, a norma dell’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato 89 del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento possesso dei requisiti generalidi partecipazione presentando appo- sito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiara- zione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i possesso dei requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEavvalimento, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo obbligandosi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di RFI S.p.A. a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il Alla documentazione amministrativa il concorrente deve allegare allega altresì il contratto di avvalimento nel in virtù del quale sono specificati l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a mettere a disposizione e le correlate risorse strumentali e umanenecessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sotto- scritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata ap- posita procura);
b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausi- liario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal con- tratto di avvalimento. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (N.B. in caso di eventuale avvalimento dei requisiti di partecipazione previsti per i progettisti, il prezzo andrà indicato in misura percentuale rispetto all’offerta economica presen- tata) e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumen- tali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvali- mento. È ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più imprese ausiliarie. Il concorrente e di un concorrente, ovvero che partecipino (in concorrenza tra loro) sia l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del contratto. Qualora Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per l’ausiliaria quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del termine di presen- tazione dell’offerta, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni dell’ausiliaria o non veritiere, si procederà con l’esclusione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione concorrente dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentogara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneitm professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) a. possedere i requisiti previsti nonché dall’articolo 6 e i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della il termine che sarà indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. - L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. - Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. - L’ausiliaria deve:
a) : - possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) ; - rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. - Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. - Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. - A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. - Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. - Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. - È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. - Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui all’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di concordatoaltri soggetti, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento dall’articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione possedere i requisiti i di cui all’articolo 9 oggetto di avvalimento contenente l’obbligo e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, di a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie (riferite a requisiti di cui è carente il concorrentepartecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve allegare essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento nel quale sono specificati contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messea disposizione dall’ausiliaria e indica se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambele finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. soggetti Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti del requisito di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. professionale di cui al L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàa). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo l’obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Determination of the Director
AVVALIMENTO. Il concorrente L’Operatore Economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico economico economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al presente disciplinare, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. L’avvalimento 89 del Codice. Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è obbligatorio per gli operatori economici ammesso che hanno depositato della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la domanda partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento quella che si avvale dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può possa avvalersi di più imprese ausiliarieausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido verso l’Amministrazione delle obbligazioni assunte con la stipulazione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici. A tal fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattolimiti dei requisiti prestati. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi In caso di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezioneavvalimento, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento dovrà produrre la documentazione indicata nell’art. 89 del Codice e dettagliata nel paragrafo 5.6 del presente disciplinare, allegandola in sede di offerta nell’ambito della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento“Busta A – Documentazione amministrativa”.
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Samples: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico economico-finanziario di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6.1. Ai sensi dell’art.89, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, il contratto di avvalimento, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che concorrente e l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo sono responsabili in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàsolido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti precedenti. Il ricorso all’avvalimento Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitàcui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinentipertinenti nonché nella dichiarazione integrativa;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che ilconcorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinary Procedure for Tender
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 n. 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs n. 36/2023, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti di quanto previsto dal presente Disciplinare. Nel contratto di avvalimento le correlate parti specificano le risorse strumentali e umaneumane che l’ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Il concorrente può avvalersi Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliaria che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di più imprese ausiliarieentrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di capacità generale di cui all’art. 9.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’art. 9.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al Codice. L’operatore economico può indicare un’altra ausiliaria nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Outsourcing Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneitm professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati specificati i requisiti economico- finanziari economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità nullitm del contratto di avvalimento.
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Samples: Gara Europea a Procedura Aperta
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’avvalimento è obbligatorio per Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), del D.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico che hanno depositato la domanda vuole avvalersi delle capacità di concordato, qualora non sia stato ancora depositato altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e cui all’articolo 80, nonché il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i possesso dei requisiti tecnici e le delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di appaltante a mettere a disposizione, disposizione per tutta la durata dell’appalto, dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento nel in virtù del quale sono specificati l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a mettere a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarienecessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di esclusione o laddove essa gara. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non soddisfi i criteri può avvalersi a sua volta di selezionealtro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, il concorrente sostituisce a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione quella che si avvale dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentorequisiti.
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Samples: Acquisition Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, anche, mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) a. possedere i requisiti previsti dal punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lettera p) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione le certificazioni di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:.
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Rimozione Rifiuti E Amianto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) : ▪ possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) ; ▪ rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Servizio Di Tesoreria E Cassa
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoAi sensi dell’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato104 del Codice, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarieoperatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità. L’ausiliario deve: • possedere i requisiti previsti dall’art. 5 e quelli di cui all’art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una domanda di partecipazione nei termini indicati al punto 15.1; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente allega il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliaria l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i criteri requisiti di selezioneordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria l’ausiliario entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorioNel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di avvalimentocui all’articolo 96, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di presentazione dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - Il mancato rispetto del termine assegnato per la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità sostituzione comporta l’esclusione del contratto di avvalimentoconcorrente.
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Samples: Appalto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione generali e dei requisiti di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito idoneità professionale di qualitàcui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti il termine indicato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Determination of the Director
AVVALIMENTO. Il concorrente Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico mediante ricorso all’avvalimentoe professionale di cui all’art. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di concordatoaltri soggetti, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generaligenerali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2022 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di più imprese ausiliarieavvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del contrattoCodice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. Qualora L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante. Contestualmente il appaltante procede all’esclusione del concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentodalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bombole Di Ossigeno Medico
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico economico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Gara Di Appalto
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generaligenerali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015 di cui al punto 6.3 lettera d), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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