AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. 2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. 3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. 4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico. 6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. 7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3. 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
AVVALIMENTO. 1Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche disposizione e le correlate risorse che avrebbero consentito all’operatore economico strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3più imprese ausiliarie. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, Il concorrente e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento gara - la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Appalto Di Lavori Pubblici, Appalto Di Lavori, Construction Contract
AVVALIMENTO. 1A norma dell’art. L’avvalimento è 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt. n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale;
b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;
c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
d) Originale o copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta deve contenere, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di subappalto.
4altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, ed escute la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicogaranzia. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Indizione Procedura Aperta Informatizzata Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Indizione Procedura Aperta Informatizzata, Noleggio Di Attrezzature Endoscopiche
AVVALIMENTO. 1A norma dell’art. L’avvalimento è 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt. n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale;
b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;
c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
d) Originale o copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta deve contenere, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di subappalto.
4altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, ed escute la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicogaranzia. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Acquisition Agreement, Determination for the Procurement of Medical Devices and Equipment, Indizione Procedura Aperta Informatizzata
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 del presente disciplinare e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano di avvalimento contiene, a mettere pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali dall’ausiliaria per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • requisiti e risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili, tali da consentire alla Stazione Appaltante una sicura verifica cira la loro effettiva disponibilità da parte dell’impresa ausiliata • la durata del contratto • se l’impresa ausiliaria si è concluso impegnata al prestito di propri requisiti in forma scritta a pena favore di nullità altre imprese con indicazione specifica delle contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico modalità concordate di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria utilizzo delle stesse • in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2prestito di risorse immateriali la circostanza che l’impresa esecutrice qualora ne abbia necessità, potrà prioritariamente acquisire la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso disponibilità materiale dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi mezzi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le delle risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5• ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a carico dell’operatore economico sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si applicano anche nei confronti avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del soggetto ausiliarioconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in ragione dell'importo dell'appalto posto a base cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaesclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. L’avvalimento è 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il contratto con il quale una concorrente singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoaltro soggetto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta A tali fini il concorrente allega, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicoesclusione, la documentazione richiesta dall’art. Il contratto 49 del citato ▇.▇▇▇ 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di avvalimento è normalmente onerosogara - e precisamente:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAClett. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:a), Codice dei Contratti);
a) di essere in 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente titolodisciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute);
b) di essere in possesso dei requisiti di 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del contratto di avvalimento.D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaciD.P.R. n. 445/2000, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dei sottoscrittoridell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giornidettagliatamente indicate, per indicare un’altra impresa ausiliaria idoneatutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoesplicito ed esauriente:
a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. La durata;
c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di mancato rispetto avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del termine assegnatocontratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del soggetto ausiliarioCodice dei Contratti, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali consentito – a pena di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un appalto concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di forniturasubappaltatore, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutolimiti del 30 % dell’importo contrattuale.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo
AVVALIMENTO. 1Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. L’avvalimento n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico- professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il contratto con ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il quale una o concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie si obbligano per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a mettere a disposizione sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche RTI o Consorzio ordinario tra mandante e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltomandataria o tra consorziate. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta concorrente deve, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoesclusione dalla procedura, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:inviare all’INVALSI nell’ambito della
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per i servizi impegnare l’impresa ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e le forniture;
c) di impegnarsi irrevocabile, verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere l’INVALSI, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto del dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo 4.2;
c) originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette e/o i mezzi prestati necessari per tutta la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto durata del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioIl predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di gara.
8avvalimento. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante Le Amministrazioni eseguiranno in corso d'esecuzione effettua dei singoli Appalti Specifici le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta dell'appalto ed in corso d'opera particolare verificheranno che le prestazioni oggetto di contratto siano appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Si precisa che nel caso di inviare ad entrambe le parti dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei lavori. La sottoscrittori, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria. L’INVALSI verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di avvalimentoselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, indicando altresì l'aggiudicatarioentro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàpena l’esclusione dalla gara.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. L’avvalimento è 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di avvalimento la Ditta Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: • una dichiarazione attestante il contratto ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; • una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il quale possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; • una o più imprese ausiliarie dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbligano obbliga verso la Ditta Concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione le risorse necessarie di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali cui è carente la Ditta Concorrente per tutta la durata dell’appalto. Il contratto ; • una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di avvalimento è concluso non partecipare alla gara in forma scritta a pena proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in una situazione di nullità controllo con indicazione specifica una delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo altre imprese che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario partecipano alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, gara; • originale o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il copia autenticata del contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del dell’appalto; pena esclusione, detto contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendacideve riportare in modo compiuto, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 esaurente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutospecifico:
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1A norma dell’art. L’avvalimento è 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt. n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale;
b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il concorrente e verso l’ARNAS a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;
c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
d) Originale o copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta deve contenere, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di subappalto.
4altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512, del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, ed escute la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicogaranzia. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo N.B.:La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariaForniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine acquisire il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni “PASSOE” di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriall’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàpartecipazione alla gara.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale Per La Fornitura E Installazione Di Apparecchiature Elettromedicali, Procurement Agreement
AVVALIMENTO. 1Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all9avvalimento. L’avvalimento L9avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall9articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l9avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L9ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall9articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l9obbligo verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell9accordo quadro o, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico - organizzativi messi a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche disposizione e le correlate risorse che avrebbero consentito all’operatore economico strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3più imprese ausiliarie. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, Il concorrente e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l9impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioQualora per l9ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto concorrente sostituisce l9impresa ausiliaria entro 20 giorni decorrenti dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento ricevimento della richiesta da parte dell'impresa ausiliariadella stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l9avvalimento. È sanabile, nonché l'effettivo impiego mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare dichiarazioni dell9ausiliaria o del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 , a condizione che i citati elementi siano preesistenti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei comprovabili con documenti di gara che taluni compiti essenzialidata certa, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti anteriore al termine di notevole contenutopresentazione dell9offerta.
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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Supporto Alla Rendicontazione Finanziaria
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una L’operatore economico, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta raggruppamento, può soddisfare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui richiesta relativa al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al capo II alle lettere b), c, d), e), f), g) ed h) del punto D.I) del presente titolo;
b) di essere in disciplinare a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di impegnarsi avvalimento, ob- bligandosi verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante RFI S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata du- rata dell’appalto le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento.
5avvalimento (allegato n. 9) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’ap- palto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso Il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
b) l’oggetto specifico del requisito contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presen- tato un contratto di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorniavvalimento stipulato tra le parti, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca messa a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso disposizione dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Si evidenzia che ciascuno degli elementi di inviare ad entrambe le parti del cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento le comunicazioni si risolva nel prestito di cui all'articolo 29 un valore puramente cartolare e quelle inerenti all'esecuzione astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei lavorirequisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’au- siliaria. La Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la defi- nizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di avvalimentocongruità dell’offerta, indicando altresì l'aggiudicatariospecialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, per l'esercizio della vigilanzaprestando risorse e mezzi, e per a svolgere in tutto o in parte la prescritta pubblicità.
10prestazione oggetto del contratto (c.d. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, n. 152.
11. Nel ovvero, in caso di appalti aggiu- dicazione della gara, ai fini della comunicazione di lavoriefficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. È ammesso l’avvalimento di appalti più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di servizi e operazioni altro soggetto. Non è consentito, a pena di posa in opera o installazione nel quadro esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara ovvero che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutopartecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei re- quisiti.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore L'operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare altri soggetti deve fornire la propria offertaseguente documentazione, e allega, nel caso allegandola alla documentazione amministrativa: - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale di avvalimento, tramite compilazione del DGUE. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. - il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, non superiore il contratto di avvalimento contiene, a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purchépena di nullità, la sostituzione dell’impresa ausiliaria specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non conduca può avvalersi a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso sua volta di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6altro soggetto. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui verifica, conformemente agli articoli 91 85, 86 e 10588, quest’ultimo con riguardo ai mezzi se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolodell'articolo 80. Essa consente all’operatore impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
. Ai sensi del comma 7, art. L’operatore economico 89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltoprestati. A tal fine il RUP accerta Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni materia di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàsi fa rinvio integrale all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
AVVALIMENTO. Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. 50/2016 e smi – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica o finanziaria di un altro soggetto (art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento è b e c) con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 (idoneità morale e professionale). In caso di avvalimento il contratto concorrente allega all’offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli stessi o dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il quale una o più imprese ausiliarie possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di idoneità morale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbligano obbliga a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali del concorrente, per tutta la durata dell’appalto. Il contratto , le risorse di avvalimento cui lo stesso è concluso carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla gara in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.proprio o associata o consorziata;
2. Qualora f) il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto fornire i requisiti anzidetti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto durata dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
bg) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del requisito contratto di partecipazione a cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In relazione alla presente procedura di aggiudicazione gara non è consentito, a pena di lavori. In caso di dichiarazioni mendaciesclusione, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra che della stessa impresa ausiliaria idoneasi avvalga più di un concorrente, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria è in possesso che quella che si avvale dei requisiti dichiarati con le modalità requisiti, che l’ausiliario si avvalga a sua volta di cui agli articoli 91 un altro soggetto. È invece ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all’art. 89 del contrattoD.lgs. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara50/2016 e s.m.i.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Procedura Di Affidamento Del Servizio Di Certificazione Delle Spese Per Controllo Di Primo Livello, Service Agreement
AVVALIMENTO. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in , lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appaltopertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliariarichieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende che vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e altri soggetti allega, nel caso oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2all'articolo 80, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a dieci giornifornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai fini di quanto sopra, per indicare un’altra impresa dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a dovrà presentare una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le modalità risorse necessarie di cui agli articoli 91 e 105è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro onlinedovrà essere prodotta, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi a pena di esclusione.
7, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a carico dell’operatore economico sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioavvalga più di un concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garadi avvalimento deve contenere, alla quale è rilasciato il certificato a pena di esecuzionenullità, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariamesse a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltocomma 1, ultimo periodo del D.Lgs. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane 50/2016 e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare ss.mm.ii.). Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimentocitato decreto, NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità42/2004 (categoria lavori OG2).
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro Lavori Per La Manutenzione Ordinaria Quadriennale
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. L’avvalimento 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quelle riportate al paragrafo 3 “Requisiti di partecipazione”, è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a mettere a disposizione tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di aggiudicazione dotazioni tecniche cui intende avvalersi e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoi requisiti oggetto di avvalimento. Il contratto In caso di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica l’impresa/RTI/Consorzio concorrente deve allegare il PassOE per ciascuna delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicoimprese ausiliarie. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con Ciascuna impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, comma 3dalla parte III, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, dalla parte IV ove pertinente e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACparte VI. L’impresa ausiliaria è tenuta concorrente dovrà inoltre allegare a dichiarare alla stazione appaltantesistema la seguente documentazione:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente la concorrente;
b) copia del contratto corredata da dichiarazione di avvalimento.
5autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di qualificazione nel caso cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento finalizzato all’acquisizione indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoricomma 9 dell’art. In caso di dichiarazioni mendaci89 del D.Lgs 50/2016, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati con le modalità e delle risorse oggetto di cui agli articoli 91 e 105avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, quest’ultimo con riguardo nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Resta inteso che, ai mezzi di prova e al registro onlinefini della presente gara, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base . A pena di gara.
8. Il contratto esclusione non è in ogni caso eseguito dall'impresa consentito che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016). Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto L’assenza della dichiarazione di avvalimento le comunicazioni o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorial citato art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l’impossibilità di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàusufruire dell’avvalimento.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche Secondo le modalità e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il Concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al comma 2possesso dei soli requisiti economico- finanziari, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso avvalendosi dei requisiti di ordine generale di cui un altro soggetto (anche partecipante al capo II del presente titolo;
braggruppamento o al consorzio) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il Concorrente e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico A tale fine, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il certificato ruolo di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariaprestati. Si precisa inoltre, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta che, in corso d'opera che le prestazioni oggetto caso di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate. Il Concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, consegnare alla Stazione appaltante i seguenti documenti:
a. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante o l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il Concorrente, verso la Stazione appaltante e verso il CNF e le sue Fondazioni, di messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, delle risorse necessarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutoè carente il Concorrente;
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. L’avvalimento n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il contratto con ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso che il quale una concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione dell’avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltounico centro decisionale. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta concorrente deve, a pena di nullità esclusione dalla procedura, presentare la seguente ulteriore documentazione relativa all’avvalimento” nell’ambito della Documentazione amministrativa: • Dichiarazione ( conforme al modello allegato 3) , sottoscritta con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosofirma dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: • l’obbligo incondizionato e irrevocabile, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora verso il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; • la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata; • Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo 2.3.2 ; • originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione Si precisa che nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell’art. 80, comma 1512, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, e escute la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6garanzia provvisoria. La stazione Stazione appaltante verifica verificherà se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità l’ausiliaria soddisfa i criteri di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del capo secondo del presente titoloD. Lgs. Essa consente all’operatore n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti , entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento 89 del Codice dei Contratti, è consentito dimostrare il contratto con possesso del solo requi- sito speciale richiesto per la partecipazione ed esecuzione del servizio anche mediante l’istitu- to dell’avvalimento. Quindi il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito speciale indicato avvalendosi della capacità di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2loro rapporti. Qualora il contratto In que- sto caso l’impresa concorrente dovrà dimostrare in sede di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario gara che disporrà ef- fettivamente ed in modo irrevocabile fino alla partecipazione a una procedura scadenza dell’appalto di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000tale capacità. Il concorrente dovrà presentare tutti i documenti indicati agli artt. 4.1, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta4.2, e allega4.5, e nel caso DGUE dovrà indicare nella PARTE II - C le seguenti informazioni: - la volontà di cui al comma 2, avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; - la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACdenominazione dell’impresa ausiliaria; - il requisito oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di dovrà: • essere in possesso dei requisiti di ordine generale generali di cui al capo II all’art. 80 del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di Codice; • compilare e firmare digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste per la partecipazione alla gara (allegato 2); • compilare e firmare digitalmente una dichiarazione con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico si obbliga ver- so il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la l'intera durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto di cui è carente il concorrente per l'esecuzione del servizio (dichiarazione contenuta nel DGUE). Dovrà inoltre essere presentato originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8avvali - mento inserito nello spazio denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato deve contenere a pena di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento nullità la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa risor- se messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del Il contratto di avvalimento non do- vrà essere generico ma dovrà compiutamente indicare l'oggetto, le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoririsorse, i mezzi prestati, la durata, il corrispettivo ed ogni altro elemento utile. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanzagiurisprudenza ha più volte affermato che la sinergia aziendale che si viene a creare con l'avvalimento deve essere effettiva ed ido- nea a consentire l'esecuzione dell'appalto, e per non si può tradurre in un impegno meramente for- male e cartolare (che potrebbe avere come conseguenza quella di eludere la prescritta pubblicitàlex specialis). Si specifica che l'allegazione del contratto è elemento formale integrabile. La stipulazione del contratto invece, attenendo alla qualificazione dell'impresa ed in ossequio al principio della par condicio tra concorrenti dovendo sussistere la qualificazione al momento della scadenza delle offerte, è prevista a pena di esclusione. Si fa presente che l’inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, compresa quel- la dell’impresa ausiliaria, avviene a cura dell’impresa concorrente. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro Per Manutenzione
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. L’avvalimento 34 del Codice - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il ricorso all’avvalimento dovrà essere esplicitato nell’Allegato A al presente disciplinare di gara mediante indicazione: dei requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento; del nominativo dell’impresa ausiliaria. La mancata esplicitazione del ricorso all’avvalimento, in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente, non potrà essere regolarizzata e pertanto costituisce causa di esclusione. In conformità all’articolo 49, comma 2, del Codice, dovrà essere inserita, nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line, la seguente documentazione: Dichiarazione, redatta utilizzando l’Allegato D al presente disciplinare di gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso è necessario inserire copia della procura) dell’impresa ausiliaria, con la quale lo stesso: attesta il contratto con possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; attesta il quale una o più imprese ausiliarie possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; si obbligano obbliga verso il concorrente e verso Coni Servizi a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice. L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter del Codice potrà, in aggiunta all’Allegato D, produrre tanti Allegati B quanti sono i soggetti elencati al precedente paragrafo 13.2 punto 2 nelle modalità ivi descritte. Il contratto dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a Coni Servizi una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell’Impresa ausiliaria. La mancanza dell’Allegato D, la mancanza di avvalimento è concluso una o più delle dichiarazioni sopra indicate, il difetto di sottoscrizione, la mancata allegazione della procura nel caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore, costituiscono tutte irregolarità essenziali sanabili con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. Costituiscono inoltre irregolarità essenziali sanabili tutte le ipotesi/circostanze descritte al precedente paragrafo 13.2 punti 1 e 2; originale in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoformato elettronico (o copia scansionata dell’originale) del contratto, salvo che risponda anche ad un interesse sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa avvalente nonché dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’impresa avvalente, a fornire i requisiti e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito nei confronti di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriun’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dai soggetti sopra indicati, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 9649, comma 155, nei confronti dei sottoscrittoridel Codice, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in ragione dell'importo dell'appalto posto a base materia di gara.
8normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare La mancata presentazione e/o l’incompletezza del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo , La mancata presentazione e/o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva sopra richiamata, il difetto di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità sottoscrizione, costituiscono tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio irregolarità essenziali sanabili con applicazione della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàsanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione 34 del Codice dei contratti, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 49 del decreto legislativo 163/2006, il concorrente che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta intenda far ricorso all’avvalimento, dovrà produrre la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerososeguente documentazione: ▪ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura gara, con specifica e puntuale indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; ▪ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso quest’ultima dei requisiti generali di cui al comma 2all’articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale di avvalimento; ▪ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante l’Amministrazione contraente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente. Tali risorse dovranno essere puntualmente individuate e specificate nella dichiarazione di cui trattasi; ▪ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o come consorziata ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; ▪ originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
5. L’impresa in virtù del quale l’impresa ausiliaria trasmette si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la propria attestazione di qualificazione nel durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5 del requisito di partecipazione a una decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il soggetto concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nella procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un terminegara, non superiore è consentito, a dieci giornipena di esclusione, per indicare un’altra che della stessa impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso si avvalga più di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria è in possesso che quella che si avvale dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolorequisiti. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
AVVALIMENTO. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in , lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di nullità con indicazione specifica qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto capacità di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariadi partecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appaltopertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliariarichieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende che vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee esclude la garanzia. Il concorrente allega, non superiore altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a dieci giorni, fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, tutta la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6durata dell'appalto. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui verifica, conformemente agli articoli 91 85, 86 e 10588, quest’ultimo con riguardo ai mezzi se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolodell'articolo 80. Essa consente all’operatore impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7. L’operatore Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento la La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 52 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non Non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali consentito, a pena di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006esclusione, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutoquella che si avvale dei requisiti.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è 89 del Codice (Avvalimento), il contratto con concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi un altro soggetto. Il concorrente e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico che vuole valersi delle capacità di altri soggetti deve allegare una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria e attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 Codice Appalti, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, mediante la quale questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Dovrà infine essere prodotta, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A pena di nullità, e per conseguenza di mancata valutabilità ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti
1) il contratto di avvalimento deve specificare quali fra questi sono posti a disposizione dell’ausiliata;
2) solo nel caso di Avvalimento di risorse, queste ultime dovranno essere indicate in modo specifico;
3) laddove sia oggetto dell’avvalimento anche personale, lo stesso deve essere nominativamente indicato nel contratto. Nella offerta tecnica dovranno essere inserite tutte le informazioni utili a valutare detto personale ai fini del punteggio. Il concorrente e la impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; la assunzione della responsabilità solidale dovrà essere espressamente contenuta nei contratti e negli impegni, con clausole che consentano alla amministrazione di far valere i diritti nascenti dal contratto direttamente nei confronti della ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del partecipante alla gara si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Tuttavia, in ragione dell'importo dell'appalto posto queste ultime: - non possono valersi a base propria volta di gara.
8un altro soggetto; - non possono prestare ausilio a più concorrenti; - non possono partecipare quale concorrente alla procedura. Il contratto è in e ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa atto correlato sono sottoscritti dal partecipante alla garaprocedura, alla al quale è rilasciato compete la gestione del servizio. L’ausiliaria può assumere il certificato ruolo di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso subaffidataria nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàprestati.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Servizi Assicurativi
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49, D.Lgs. L’avvalimento è 163/2006, il contratto con il quale una concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione economici, avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre altro soggetto. A tal fine ed in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche conformità all’articolo 49, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre e risorse umane e strumentali per tutta allegare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse seguente documentazione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica concorrente attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di essere in quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornitureavvalimento;
c) di impegnarsi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, D.Lgs. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) originale o copia autenticata del contratto, contenente le indicazioni di cui all’articolo 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittoridi un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la stazione appaltante assegna all’operatore dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoesistente nel gruppo. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità Le dichiarazioni di cui agli articoli 91 alle lettere a), b), c) e 105d), quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del capo secondo D.P.R. 445/2000 e devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del presente titolosottoscrittore. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti Resta inteso che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico l’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Amministrazione. Non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa imresa ausiliaria. In luogo del contrattolegale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento L’Amministrazione trasmetterà all’Autorità per la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàl’aggiudicatario.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Servizio Di Brokeraggio E Consulenza in Campo Assicurativo
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal documento di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ preventivi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA. Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. * * * * L’operatore economico che intende far ricorso all’avvalimento - utilizzando le righe presenti a sistema nell’ambito della “Busta Amministrativa”- deve:
A) allegare apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente avente ad oggetto la volontà di far affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ai sensi dell’art.89 del Codice dei contratti.
B) Allegare per ciascuna ausiliaria:
1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale l’ausiliaria: • attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; • si obblighi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) originale o copia autentica del contratto con il di avvalimento, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’ausiliaria si obbligano obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico le risorse necessarie, che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta contiene, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicodall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa della ditta ausiliaria ovvero in possesso di autorizzazione copia autenticata da notaio o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta pubblico ufficiale a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati ciò autorizzato con le modalità di cui agli articoli 91 e 105artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, quest’ultimo si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
3) Dichiarazioni/ Documentazione di cui al paragrafo 5 in caso di concordato preventivo con riguardo ai mezzi continuità aziendale di prova e al registro onlinecui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, e se sussistono cause di esclusione ai n. 267. Si precisa, altresì, quanto segue: - Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi Codice, a pena di esclusione., non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. La Stazione Appaltante richiederà al miglior offerente la presentazione della seguente documentazione per ciascuna ausiliaria ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione:
7. L’operatore economico 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alle prestazioni ai requisiti oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento alla parte VI; non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale possibile utilizzare la sezione «α» della Parte IV;
2) Dichiarazioni integrative sottoscritte digitalmente dall’ausiliaria relative a: • assenza di causa di esclusione ex art.80 co.5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter; • dati identificativi dei gestori ambientali soggetti ex art.80; • iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l’avvalimento è attinente ai settori di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006all’art 1, n. 152comma 53 della Legge n.190/12).
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Fornitura Di Medaglie Personalizzate
AVVALIMENTO. 1Il ricorso all’avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore 89 del D. Lgs 50/2016. L'operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e altri soggetti allega, nel caso : - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACall'articolo 80 del D. Lgs. L’impresa 50/2016 (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente); - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale di avvalimento; - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriMediante tale dichiarazione l’operatore economico dimostra al Committente che disporrà dei mezzi necessari. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore a dieci giornialtresì, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso alla domanda di mancato rispetto partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e quale l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliario, concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. - originale o copia autentica del contratto in ragione dell'importo dell'appalto posto virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a base di gara.
8fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garadi avvalimento dovrà contenere, alla quale è rilasciato il certificato a pena di esecuzionenullità, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Non è consentito, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera a pena di esclusione, che le prestazioni oggetto della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimentoquella che si avvale dei requisiti. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriall’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità89 del D. Lgs. 50/2016.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Appalto Di Noleggio
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all’articolo del presente disciplinare deve indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati:
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. L’avvalimento è 89 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il contratto con legame giuridico esistente nel gruppo;
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50\2016, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega nel caso di cui alla domanda di partecipazione lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto; • risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. - rendere, utilizzando l’apposito Modello “Avvalimento”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o copia autenticadi atto notorio, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di partecipazione o per migliorare la propria offerta, impegnarsi verso il concorrente e allega, nel caso verso l’amministrazione a fornire i requisiti di cui al precedente articolo 8 e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; - rendere le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50\2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.2.1 o A.2.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 23 e indicati nel modello “Avvalimento”. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 commi 1,2,3,4 e 5 con le modalità sopra indicate, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACdeve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimentoall’art. 186 bis R.D. 267/1942.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Preventivo Per Affidamento Diretto
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una L’operatore economico, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al pos- sesso dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche carattere economico, finanziario, tecnico e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso professionale di cui al comma 2preceden- te paragrafo D) punto II, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAClett. L’impresa ausiliaria è tenuta c.1), c.2), c.3), c.4), d.1), d.2) e d.3) a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione presentando ap- posito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichia- razione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplina- re), con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico avvalimento, obbligandosi ver- so il concorrente e verso la stessa stazione appaltante RFI S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione in virtù del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se quale l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto concorrente a base di gara.
8fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sotto- scritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata ap- posita procura);
b) l’oggetto specifico del contratto, che partecipa indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla garadurata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla quale è rilasciato durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il certificato di esecuzione, salvo quanto corrispettivo previsto dal comma 3.
9. In relazione per la messa a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso disposizione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariain favore del soggetto au- siliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo N.B.: La prescrizione di inviare cui al presente punto d) non deve essere indicata in caso di avva- limento relativo ai requisiti di progettazione.
e) qualora l’avvalimento sia necessario per l’esecuzione dei servizi di progettazione (impresa di costruzioni sprovvista di adeguato staff di progettisti, ovvero RTI costruttrice priva di progettisti associati), nel contratto – da redigersi preferibilmente in conformità al model- lo predisposto da RFI S.p.A. e allegato al presente disciplinare – dovrà essere specificato, tra l’altro, che il soggetto ausiliario, essendo in possesso dei requisiti e dei titoli professio- ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, eseguirà direttamente i servizi di progettazione sottoscrivendo il progetto esecutivo messo a gara. N.B. Qualora fosse utilizzato l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei re- quisiti di progettazione, la Convenzione che sarà stipulata tra RFI S.p.A. e l’aggiudicatario dell’appalto conterrà una specifica clausola in cui sarà disposto che il soggetto ausiliario eseguirà direttamente i servizi di progettazione, pena la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (N.B. da non indicare nel caso di avvalimento per la progettazione) e requisiti og- getto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausi- liario (a titolo ad entrambe es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le parti prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento le comunicazioni avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino (in concorrenza tra loro) sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i perti- nenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione l’ausiliario risulti non in posses- so dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni requisiti richiesti prima della scadenza del termine di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanzapresentazione dell’offerta, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento in ordi- ne agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del con- corrente dalla gara N.B. Non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152punteg- gio premiale nell’offerta tecnica. In tal caso verrà assegnato il punteggio minimo.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una Il concorrente, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione plurimo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici o economici, avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto. A tal fine, il concorrente che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta intenda far ricorso all’avvalimento deve produrre la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerososeguente documentazione: • dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100procedura, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di cui all’articolo 100 per intende avvalersi e tutti i servizi dati utili all’identificazione dell’Impresa ausiliaria; • dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; • dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e le forniture;
c) delle risorse oggetto di impegnarsi avvalimento; • dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante Stazione Appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente; • dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006; • originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
5. L’impresa in virtù del quale l’Impresa ausiliaria trasmette si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la propria attestazione di qualificazione nel durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittoridi un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, la stazione appaltante assegna all’operatore dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico concorrente un termineesistente nel gruppo, non superiore a dieci giornidal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, per indicare un’altra impresa ausiliaria idoneac. 5, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicodel D.Lgs. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garaantimafia).
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore carattere economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariafinanziario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100presente gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso avvalendosi dei requisiti di ordine generale un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016. Non è consentito, a pena di cui al capo II esclusione ex art. 89 c.7 del presente titolo;
b) D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di essere in un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di avvalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione: •una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, da inserire nell’apposita sezione del DGUE; •Il DGUE dell’impresa ausiliaria (allegato C); •una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di impegnarsi verso l’operatore economico e avvalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto; •una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la stessa stazione appaltante ditta concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente la ditta concorrente; •l’originale o copia autenticata del contratto di avvalimento.
5. L’impresa avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, si obbliga nei confronti dei sottoscrittoridella concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; pena esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare (art. 88 D.P.R. 207/2010) in modo compiuto, esauriente e specifico: - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. - durata: tale termine deve coincidere con l’intera durata dell’appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia; - ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatariol’aggiudicatario, per l'esercizio l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàpubblicità sul sito informatico c/o l’Osservatorio.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinary Tender
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. L’avvalimento n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso questa società a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il contratto concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con il indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3) originale o copia autentica del Contratto sottoscritto digitalmente da ambo le parti in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l'impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del soggetto ausiliarioD.P.R. n. 207/2010, deve riportare in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garamodo compiuto, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutoesplicito ed esauriente:
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Sources: Disciplinare Di Gara Telematica
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è (art 89 del Codice) L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento - in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile - nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena dovrà altresì contenere apposita clausola con la quale l’impresa ausiliaria assume tutti gli obblighi di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicotracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il contratto di avvalimento, infine, è soggetto a imposta di bollo, pertanto l'operatore dovrà provare in sede di gara di aver assolto a tale obbligo. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione più di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi concorrente e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento gara - la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è 49 del D.Lgs. 163/2006, il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoaltro soggetto. Il contratto In caso di avvalimento è concluso in forma scritta il concorrente deve allegare, a pena di nullità esclusione, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicogli altri documenti indicati al punto 3) A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA i seguenti documenti: ❍ una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso163/2006, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura gara, con specifica indicazione dei requisiti propri e di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione quelli dell’impresa ausiliaria ❍ una sua dichiarazione circa il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 D. Lgs. 163/2006; ❍ una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso quest’ultima, dei requisiti di generali previsti dall’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ❍ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico attribuito a ciascuna di esse; ❍ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; ❍ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse. Il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente: ◉ le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; ◉ i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; ◉ il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento.
5cui al precedente punto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui al punto precedente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori49, comma 5 D.Lgs. In 163/2006. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9638, comma 15, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia, non superiore a dieci giorni, trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità sanzioni di cui agli articoli 91 all’articolo 6, comma 11 D.Lgs. 163/2006. Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Non è in ogni caso eseguito dall'impresa consentito, a pena di esclusione, che partecipa della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa medesima gara sia l’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione quella che si avvale dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàrequisiti.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Indizione Gara Per La Fornitura Di Materiali Casalinghi
AVVALIMENTO. 1. Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di carattere tecnico professionale di cui al L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo, verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione più di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi concorrente e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioQualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9avvalimento). In relazione a ciascun affidamento caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 c. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore , del Codice, l’operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta deve, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione:
1. dichiarazione (firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica ) attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e le forniture47, D.P.R. 445/2000;
c2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, (firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’impresa ausiliaria) attestante: • il possesso da parte di impegnarsi quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, del Codice; • l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse oggetto necessarie di cui è carente l’operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del contratto Codice;
3. Patto di avvalimento.integrità IDC_96_CUC firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’impresa ausiliaria;
54. L’impresa Copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria trasmette si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la propria attestazione di qualificazione nel durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di partecipazione a una procedura comprovati poteri di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendacifirma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire dal quale discendono i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli medesimi obblighi previsti dalla dall’art. 89, c. 5, del Codice (normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8antimafia). Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garadi avvalimento dovrà contenere, alla quale è rilasciato il certificato a pena di esecuzionenullità, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltomesse a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare 89 c. 1 del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàCodice).
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Appalto Integrato
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al pos- sesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACpunto III.1.1. L’impresa ausiliaria è tenuta a del bando di gara deve intendersi come requisito di idoneità e pertanto non può essere oggetto di avvalimento. Il soggetto ausiliario deve dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione presentando ap- posito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichia- razione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente discipli- nare), con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi avvalimento, obbligandosi verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante RFI S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento.
5avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso Il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione
a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sotto- scritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata ap- posita procura);
b) l’oggetto specifico del requisito contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorniavvalimento stipulato tra le parti, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca messa a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso disposizione dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Si evidenzia che ciascuno degli elementi di inviare ad entrambe le parti del cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appal- tante al fine di evitare che il contratto di avvalimento le comunicazioni si risolva nel prestito di cui all'articolo 29 un valore pura- mente cartolare e quelle inerenti all'esecuzione astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei lavorirequisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. La Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la defini- zione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni in quanto assu- merà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di avvalimentocongruità dell’offerta, indicando altresì l'aggiudicatariospecialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, per l'esercizio della vigilanzaprestando risorse e mezzi, e per a svolgere in tutto o in parte la prescritta pubblicità.
10prestazione oggetto del contratto (c.d. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, n. 152.
11. Nel ovvero, in caso di appalti aggiudica- zione della gara, ai fini della comunicazione di lavoriefficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvali- mento, (in caso di appalti fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbricazione dei prodotti oggetto di servizi fornitura. Tutte le spese di viaggio e operazioni logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei suddetti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Anche di posa in opera tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di ano- malia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o installazione nel quadro più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara ovvero che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutopartecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. L’avvalimento 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è il contratto ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 3B – DGUE e la relativa sezione dell’allegato 3A – Domanda di partecipazione. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche le informazioni richieste nelle sezioni A e risorse umane B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche della parte VI e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico dichiarazioni di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa cui all’allegato 3C – dichiarazioni ditta ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione L’impresa concorrente dovrà allegare a sistema la seguente documentazione: - una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente la concorrente (può utilizzarsi il modello allegato 3C); - copia del contratto di avvalimento.
5sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso A tal fine, il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito contiene, a pena di partecipazione nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a una procedura di aggiudicazione di lavoridisposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di luogo del legale rappresentante le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, quest’ultimo con riguardo ai mezzi comprovati da copia autentica dell’atto di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoconferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’ASPAL trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’ASPAL, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8ai sensi del comma 9 dell’art. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento di avvalimento da parte dell'impresa dell’impresa ausiliaria, nonché l'effettivo l’effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltonell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti , pena la risoluzione del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorid'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di avvalimentoselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, indicando altresì l'aggiudicatariopurché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, per l'esercizio ai fini della vigilanzapresente gara, il concorrente e per la prescritta pubblicità.
10l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'avvalimento A pena di esclusione non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale consentito che più concorrenti si avvalgano dei gestori ambientali requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii). L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all'articolo 212 al citato art. 89 del decreto legislativo 3 aprile 2006D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, n. 152comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. Accredia Riteniamo opportuno inserire nel documento, come esempio di requisiti personali, il riferimento alle certificazioni dei sistemi di gestione, così come esemplificato nell'analogo paragrafo dello "Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo" posto in consultazione con scadenza 5 agosto 2017. È stata inserita, analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, un’apposita clausola relativa alla certificazione del sistema di gestione per la quale è ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel Disciplinare. L’avvalimento Le valutazioni di conformità, difatti (tra le quali rientra la certificazione dei sistemi di gestione), mirano ad accertare che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi o dei propri prodotti, il che consente di assimilare tali valutazioni ad un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto di determinati standard. Per completare l'argomento, pur se non strettamente pertinente alla presente consultazione, si può affermare che, a maggior ragione, dunque, dovrà essere sottratto alla possibilità di ricorso all’avvalimento, non solo il requisito del possesso di una valutazione di conformità, ma anche lo status di soggetto accreditato per il rilascio delle valutazioni di conformità, trattandosi, per l’appunto, di una competenza personalissima e Non accolta. La possibilità di ricorrere all’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano stata estesa anche alle certificazioni di qualità e, di conseguenza, a mettere a disposizione tutte le valutazioni di un operatore economico conformità (cfr. CdS 3710/2017 e legge 11/2016, art. 1, co. 1 lett. zz). soggettiva che concorre in una procedura non può essere “prestata”, così come non possono essere oggetto di aggiudicazione dotazioni tecniche prestito i requisiti morali e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione generali dell’operatore economico. Il contratto ▇▇▇▇▇▇▇ si chiede di avvalimento specificare che nel caso in cui l’impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e tale ruolo venga dichiarato in sede di gara, non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori ma sia sufficiente l'indicazione dell'impresa ausiliaria come subappaltatrice. L’art. 89 co. 8 del Codice prevede che l’ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, in tale caso non è normalmente onerosorichiesto al concorrente di indicare il nominativo nella terna Legacoop Servizi Occorre specificare se l’impresa ausiliaria che assume il ruolo di subappaltatore possa (qualora il requisito prestato superi il 30%) eseguire le attività anche in misura superiore al limite di legge imposto al subappaltatore. La disposizione conferma solo il limite generale, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariaprevisto dall’ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica prestazioni eseguibili sulla base dei legami tra le parti.
2predetti requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi La disposizione è infatti estremamente essenziale e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell’art. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni 105 del Codice in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda L’utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 105 non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di partecipazione esecuzione del contratto. Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il contratto concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita (cfr. Determinazione n. 2/2012 AVCP). Inoltre occorre specificare analiticamente quali siano le modalità di avvalimento in originale o copia autenticasostituzione della impresa ausiliaria quando ricorrano i motivi di esclusione (specificando quali sono) e quando l’impresa ausiliaria non soddisfi i criteri di selezione. Sono stati specificati, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito analogamente a quanto già previsto dal bando tipo n. 1, sia i presupposti sia le modalità di partecipazione o per migliorare la propria offertasostituzione, e allega, nel coordinando le previsioni con il caso di cui false dichiarazioni. Infine, l’impresa ausiliaria può essere sostituita, ai sensi dell’art. 89 comma 3, in sede di comprova dei requisiti? È stato precisato che, al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso fuori dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso casi di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca può avvenire in ogni fase della procedura. In ogni caso corre l’obbligo distinguere a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoseconda che si tratti di comprova dei requisiti generali o speciali. Nel primo caso di mancato rispetto del termine assegnatoè difficilmente ipotizzabile, visto il carattere oggettivo della comprova, una carenza che non sia allo stesso tempo legata ad un mendacio; nel secondo caso, considerata la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso maggiore elasticità nella valutazione della pertinenza ed idoneità dei requisiti dichiarati con le modalità speciali, può accadere che al di cui agli articoli 91 e 105fuori delle ipotesi di mendacio, quest’ultimo con riguardo ai mezzi si verifichi un mero difetto di prova e al registro online, e se sussistono cause requisiti emergente in fase di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa comprova che consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusionela sostituzione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Schema Di Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione Il concorrente può avvalersi di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e tecniche, risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale speciale di cui al capo II paragrafo 7.1.2. Nel contratto di avvalimento, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a sua disposizione del concorrente. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente titolo;
b) procedura tra il momento del deposito della domanda di essere in possesso cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5un altro soggetto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel L’avvalimento non è necessario in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriammissione al concordato preventivo. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa antimafia al precedente par. 7.1.1;
b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 7.1.2 oggetto di avvalimento ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento, redatta secondo il modello allegato, contenente l’impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliariomettere a disposizione, in ragione dell'importo dell'appalto posto per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a base requisiti di gara.
8partecipazione) oggetto di avvalimento. Il concorrente produce: - le dichiarazioni dell’ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione; - il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione per l’avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento sanabile la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e mancata indicazione delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messe a disposizione dall’ausiliario in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di inviare ad entrambe le parti del contratto esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di appalti una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di lavoricui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di appalti di servizi e operazioni di posa dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutola sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Appalto Specifico
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e per l’effetto delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti, ogni candidato - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 4.2. L’avvalimento è In conformità all’articolo 89 del Codice dei contratti, il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico candidato che concorre intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento deve presentare, in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta aggiunta alla documentazione richiesta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la esclusione ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100procedura, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso dichiarazione di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC“modello D”. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltanteIn particolare:
aa. il candidato, nel modello di candidatura, dovrà specificare se intende fare ricorso all’avvalimento e per quali requisiti, specificando il nominativo dell’operatore economico ausiliario che presta il rispettivo requisito;
b. l’operatore economico ausiliario deve presentare una propria dichiarazione - sottoscritta dal proprio legale rappresentante - attestante:
b.1) di essere in il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II all’articolo 80 del presente titoloCodice dei contratti;
bb.2) di essere in il possesso dei requisiti oggetto di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornitureavvalimento;
c) di impegnarsi verso c. l’operatore economico ausiliario deve presentare una propria dichiarazione incondizionata ed irrevocabile - sottoscritta dal proprio legale rappresentante – mediante la quale si obbliga verso il candidato e verso la stessa stazione Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in questione le risorse oggetto necessarie di cui è carente il candidato;
d. l’operatore economico ausiliario deve presentare una propria dichiarazione - sottoscritta dal proprio legale rappresentante - attestante che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti;
e. dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Avvertenza: dal contratto di avvalimento.
5avvalimento dovranno evincersi chiaramente: (i) oggetto: specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (a pena di nullità); (ii) durata; (iii) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria trasmette Si precisa che la propria attestazione documentazione di qualificazione cui sopra, resa in conformità al “modello D”, deve intendersi aggiuntiva per l’impresa candidata che dovrà, altresì, fornire la dichiarazione generale di cui ai modelli A, B o C (a seconda delle modalità di partecipazione). La Stazione appaltante, in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del Codice dei contratti, di richiedere, se necessario, ai candidati di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, a seconda delle circostanze concrete. Si precisa che nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione dichiarazioni mendaci la Stazione appaltante procederà all’esclusione del requisito candidato e trasmetterà gli atti all’Autorità per l’applicazione delle sanzioni di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavorilegge. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore Il candidato e l’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, a carico dell’operatore economico pena di esclusione: - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, avvalga più di un concorrente in ragione dell'importo dell'appalto posto a base relazione alla presente procedura di gara.
8; - non è consentita la partecipazione, alla presente procedura di gara, sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima. Il contratto Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del Codice dei contratti, l’appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall'operatore economico che partecipa alla gara, alla al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàprestati.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1In attuazione dei disposti dell'art. L’avvalimento è 89 del D.lgs 50/2016, il contratto con concorrente può dimostrare il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art 83 lettere b) e c) esplicitati i al Precedente articolo 33 lettere C) e D) avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto. Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente procedura non è consentito, pena l’esclusione, che concorre in una dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. • Ai fini dell’ammissione alla procedura mediante il ricorso dell’avvalimento di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltocui all’art. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta 89, dovrà essere fornita - a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica precisamente: • Una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia • Una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di subappalto.
4ordine generale. L’operatore economico allega alla domanda • Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui al capo II all’art 80 del presente titolo;
b) di essere in D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii nonché il possesso dei requisiti di tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento. • Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e quest’ultima si obbliga verso la stessa stazione appaltante procedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell’Albo le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente. • Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata. • In originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art 88 comma 1 del contratto di avvalimento.
5D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Albo. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione • (nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente di un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità contratto di cui agli articoli 91 alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. • Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Ambito Territoriale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia Non è consentito, a carico dell’operatore economico pena di esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioavvalga più di un concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa e che partecipa partecipino alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa procedura sia l’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione quella che si avvale dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàrequisiti.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato d'Appalto
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una L’operatore economico, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di un operatore economico che concorre capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2R.T., la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. Il ricorso all’avvalimento non è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. L’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliato dovrà produrre la seguente documentazione:
a. la Dichiarazione dell’Ausiliario di cui all’Allegato 3 al capo II presente Avviso, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del presente titolo;D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima:
b) di essere in i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture80 del Codice dei Contratti;
c) ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di impegnarsi avvalimento;
iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto necessarie di cui l’operatore economico è carente;
b. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti;
c. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Commissario straordinario impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in , lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariagara, e può essere concluso in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice, o alle esperienze professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appaltopertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliariarichieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato rilascia - to il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento Nei casi in cui la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso accerti l'assenza dei requisiti e di selezione o la sussi - stenza di una delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto entro un termine perentorio di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento20 giorni, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio pena l'esclusione della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàgara.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è 49 d.lgs. 163-06 il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta concorrente può soddisfare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui richiesta relativa al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso qualificazione richiesti avvalendosi dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi altro soggetto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una che partecipino alla procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. Il concorrente e il soggetto ausiliario devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 49 del contrattod.lgs. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico 163-06 . − la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; − i requisiti di cui ci si applicano anche intende avvalere; − le imprese ausiliarie. L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente:
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.lgs. 163-06, nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il legame giuridico esistente nel gruppo ;
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del D.lgs. 163-06, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto ausiliarioconcorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’accordo quadro. L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto. ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: − oggetto ; − risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc) messi a disposizione per l’esecuzione dell’accordo quadro, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base modo determinato e specifico; − durata; − ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. − rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.4 “SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti previsti dal disciplinare di gara e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in corso d'esecuzione effettua riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; − rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.lgs. 163-06 e delle risorse oggetto dell'avvalimento ▇▇.▇▇. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di Accordo Quadro secondo le modalità
A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “SCHEDA AVVALIMENTO”. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.lgs. 163-06 con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'impresa ausiliariadell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltoin caso di associazione temporanea di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa L’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti individuata dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriall’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità186 bis ▇.
10▇. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152▇▇▇/▇▇▇▇.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
AVVALIMENTO. Non è ammesso l’avvalimento relativamente ai requisiti generali e professionali. In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacita di altri soggetti. Il Concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi nei termini sopra indicati. In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di gara:
1. L’avvalimento è il una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore attestante che l’impresa (principale) si avvale dei requisiti di altra impresa (ausiliaria);
2. contratto con il in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale una l’impresa ausiliaria o più imprese ausiliarie avvalsa si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico le risorse necessarie, che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali indica, per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di nullità esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:
1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosofirma leggibile e con l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può alla quale deve essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione allegata copia fotostatica di un appalto documento di lavori di valore superiore a euro 150.000identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora avvalsa attestante: • il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi avvalimento; • l’obbligo verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a l’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della qualifica del contratto sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di avvalimento.
5un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria, con dichiarazione relativa al possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione 80 del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriD. Lgs 50/2016. In caso di Per le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la saranno da utilizzare i modelli preparati dalla stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore ed a dieci giorni, per indicare un’altra impresa tal proposito vedasi le indicazioni specificate più avanti nel presente bando di gara. È vietato che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa che quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicodeve partecipare in proprio, ne associata o consorziata. Nel caso Ai fini di mancato rispetto quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6suddetto articolo 89 del Codice. La stazione appaltante verifica se Il Concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti dall’art. 80 del soggetto ausiliarioD. Lgs. n. 50/2016 [insussistenza dei motivi di esclusione], in ragione dell'importo dell'appalto posto base a base quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1 dello stesso decreto. L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaqualità, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti professionali e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, all’art. 87 dello stesso D. Lgs. n. 15250/2016.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Farmacia
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. L’avvalimento è 50/2016, ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, 4 può soddisfare il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto, che concorre assume la qualifica di impresa ausiliaria, in una procedura base alla disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell’ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoun concorrente né che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei requisiti sia l’impresa ausiliaria. La violazione dei predetti divieti comporta l’esclusione dalla gara. Il contratto concorrente che intenda avvalersi di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con altra impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantepartecipazione:
a) una dichiarazione, secondo il fac-simile di essere in cui all’allegato C, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti di ordine generale generali di cui al capo II all’articolo 89 del presente titolo;
b) di essere in d.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi avvalimento; si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente; attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
b) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato D;
c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
5. L’impresa con il quale l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, si obbliga nei confronti dei sottoscrittori, del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, durata del contratto. Non è ammesso l’avvalimento per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto l’attestazione del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 ordine generale e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusioneidoneità professionale.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Bando Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. L’avvalimento 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto con il di av- valimento in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta sottoscritto, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto esclusione, entro il termine di avvalimento è normalmente onerosopresentazione dell’offerta, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantedovrà comunque indicare espressamente:
a) di le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della so- cietà deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloallegata apposita procura);
b) di essere in possesso l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornituremezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di impegnarsi verso l’operatore economico e verso avvalimento stipulato tra le parti, per una du- rata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la stessa stazione appaltante a mettere messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o in- direttamente patrimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assu- mere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Si evidenzia che ciascuno degli elementi di inviare ad entrambe le parti del cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento le comunicazioni si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui all'articolo 29 l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorimezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario(in caso di fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di fornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, per l'esercizio pena la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della vigilanzastessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11requisiti. Nel caso di appalti avvalimento dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti cui al punto III.1.2 del bando di gara e alla capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3 del bando di gara, per i requisiti di cui ci si avvale è necessario che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutorelative dichiarazioni sul DGUE alle sezioni B e C della parte IV siano rese solo dall’impresa ausiliaria.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura altri soggetti, anche di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosopartecipanti al raggruppamento, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso Si precisa che, per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appaltopertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliariarichieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende che vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e altri soggetti allega, nel caso : - una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso generali di cui al comma 2all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016 (utilizzare Allegato A.5); - dichiarazione, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale di avvalimento; - dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultimo si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5dell'appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione Non è consentito, a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi pena di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico , che dello stesso soggetto ausiliario si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara ovvero che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutopartecipino sia l’ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1. Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di carattere tecnico professionale di cui al L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso nel quale sono specificati i requisiti tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione più di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi concorrente e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioQualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine assegnato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9avvalimento). In relazione a ciascun affidamento caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 18.1 - L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una , lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltogara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. Il contratto 80, nonché il possesso dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena qualificazione di nullità con indicazione specifica cui all'art. 84, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto capacità di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.con questi ultimi;
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. 18.2 - L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende che vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACall'art. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale avvalimento.
18.3 - L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
18.4 - Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del dell'appalto. Il contratto di avvalimentoavvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico 18.5 - Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
818.6 - E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
18.7 - Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàprestati.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Bando Di Gara
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. L’avvalimento 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a mettere a disposizione tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di aggiudicazione dotazioni tecniche cui intende avvalersi e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoi requisiti oggetto di avvalimento. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con Ciascuna impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, comma 3della parte III, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, parte IV ove pertinente e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACdella parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: • una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente la concorrente; • copia del contratto corredata da dichiarazione di avvalimento.
5autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso A tal fine, il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito contiene, a pena di partecipazione nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a una procedura di aggiudicazione di lavoridisposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di luogo del legale rappresentante le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, quest’ultimo con riguardo ai mezzi comprovati da copia autentica dell’atto di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoconferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base . L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9avvalimento indicando l’aggiudicatario. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti , pena la risoluzione del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorid'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. A pena di esclusione non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale consentito che più concorrenti si avvalgano dei gestori ambientali requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89,comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016). L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all'articolo 212 al citato art. 89 del decreto legislativo 3 aprile 2006D.lgs. n. 50/2016, n. 152comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, salvo quanto previsto nel seguito. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale indicati nel paragrafo 8.1 (ad esempio: iscrizione alla CCIAA, requisiti DM 37/2008). Il ricorso all’avvalimento per la formazione del personale indicata al punto b) e l’iscrizione nel registro di cui al punto c), entrambi indicati nel paragrafo 8.3 relativo ai requisiti di capacità tecniche-professionali, può essere effettuato solo se l’ausiliaria esegue direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il contratto con proprio apparato organizzativo per l’espletamento dell’interno appalto. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e la modulistica amministrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicodall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, concorrente e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a carico dell’operatore economico sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si applicano anche nei confronti avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del soggetto ausiliarioconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in ragione dell'importo dell'appalto posto a base cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaesclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione/seggio di gara comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento, modulistica amministrativa). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. In base all’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura altri soggetti, anche di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosopartecipanti al raggruppamento, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1 dello stesso decreto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso ▇▇▇▇▇▇. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale di una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con stessa impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione relazione a uno, a più o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100a tutti i lotti oggetto della gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantefermo restando:
a) l’obbligo di essere in possesso dei specificare per ogni lotto i requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolosi chiede il prestito;
b) i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7 del Codice. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di essere in possesso altri soggetti deve dimostrare alla Stazione appaltante che disporrà dei requisiti mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione Stazione appaltante medesima a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando chiaramente quanto specificato nel contratto di avvalimento.
5). L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione L’operatore economico, in relazione alla dichiarazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito avvalimento, allega all’istanza di partecipazione alla gara anche:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a una procedura di aggiudicazione di lavorifornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'art. 80, comma 15, 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6il concorrente ed escute la garanzia. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione Stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui verifica, conformemente agli articoli 91 85, 86 e 10588, quest’ultimo con riguardo ai mezzi del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del capo secondo Codice. In seguito agli esiti delle verifiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del presente titolo. Essa consente all’operatore Codice, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7. La Stazione appaltante richiede la sostituzione anche quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto previsto dal comma 3.
9stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del Codice. In relazione a ciascun affidamento all’appalto la stazione Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1Qualora nell’ambito del documento di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ preventivi siano previsti requisiti di capacità tecnica e professionale, si precisa quanto segue: Ai sensi dell’art. L’avvalimento 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal documento di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ preventivi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA. Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. * * * * L’operatore economico che intende far ricorso all’avvalimento deve allegare - utilizzando le righe presenti a sistema nell’ambito della “Busta Amministrativa”-: ▪ dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dallo stesso, ai sensi dell’art.89 del Codice dei contratti; ▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; ▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; ▪ originale o copia autentica del contratto con il di avvalimento, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’ausiliaria si obbligano obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico le risorse necessarie, che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta contiene, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicodall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa della ditta ausiliaria ovvero in possesso di autorizzazione copia autenticata da notaio o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta pubblico ufficiale a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati ciò autorizzato con le modalità di cui agli articoli 91 artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. n. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. L’ausiliaria deve possedere i requisiti generali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a carico dell’operatore economico sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si applicano anche avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8limiti dei requisiti prestati. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Richiesta Di Offerta Per Servizi Di Formazione E Supporto Specialistico
AVVALIMENTO. 1L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. L’avvalimento 83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per la presente gara l’avvalimento è consentito per la categoria OG1 2). L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
A. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
B. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il contratto con possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Tale dichiarazione dovrà altresì contenere l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di un operatore economico che concorre cui è carente il concorrente;
C. il DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria;
D. contratto di avvalimento in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta contiene, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in materia mancanza di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento corrispettivo in originale o copia autenticafavore dell’ausiliario, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l’interesse dell’ausiliario. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui verifica, conformemente agli articoli 91 85, 86 e 10588 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quest’ultimo con riguardo ai mezzi se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del capo secondo del presente titolomedesimo Decreto Legislativo. Essa consente all’operatore impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta al successivo articolo 9 – “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” –, devono produrre anche la seguente ulteriore documentazione:
1. L’avvalimento è ) Dichiarazione del legale rappresentante del concorrente attestante: ▪ la volontà di ricorrere all’avvalimento; ▪ l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa ausiliaria e del requisito di carattere tecnico da essa posseduto di cui ci si intende avvalere;
2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano requisito necessario e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. del contratto (Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a pena di nullità con indicazione specifica disposizione a favore del concorrente del requisito e delle risorse messe da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare le modalità con cui verrà messo a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosodisposizione).
3) una dichiarazione, salvo che risponda anche ad un interesse resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantequest’ultima:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto il requisito e le risorse oggetto necessarie alla partecipazione di cui è carente il concorrente;
b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del contratto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né si trova in una situazione di avvalimento.controllo, di cui al comma 2 del medesimo art. 34, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione c) attesta:
d) indica: - Non è consentito, a pena di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaciesclusione, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra che della stessa impresa ausiliaria idoneasi avvalga più di un concorrente, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria è in possesso che quella che si avvale dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolorequisiti. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. - Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàprestati.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: • la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; • i requisiti di cui ci si intende avvalere; • le imprese ausiliarie. L’avvalimento è L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente:
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il contratto con legame giuridico esistente nel gruppo;
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega nel caso di cui alla domanda di partecipazione lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento in originale o in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autenticaautentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto. ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, specificando se intende avvalersi delle deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto; • risorse altrui e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offertal’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACspecifico; • durata; • ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) indicata dall’operatore economico nella “domanda di essere in possesso dei partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di cui al capo II partecipazione”, deve: • rendere, utilizzando l’apposito Modello A.1.4 “SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante l’ente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto i requisiti necessari di cui è carente il concorrente richiesti all'art. 5 del presente disciplinare gara e a indicare le risorse oggetto messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del contratto potere di avvalimentorappresentanza; • rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ▇▇.
5▇▇. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione e ii, relativamente all’insussistenza di qualificazione cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “SCHEDA AVVALIMENTO”; • presentare le dichiarazioni di cui al punto 5.1 del presente Disciplinare nel caso in cui oggetto di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito siano i requisiti di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoricapacità economico finanziaria. In caso di Il modello contenente le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoe ogni dichiarazione resa ai sensi art. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato38 comma 1 lettere b), la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6c), m-ter), D.Lgs. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati 163/2006 con le modalità di cui agli articoli 91 e 105sopra indicate, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliariopartecipante alla gara ovvero, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaRaggruppamento temporaneo di concorrenti, alla quale è rilasciato il certificato Consorzio ordinario di esecuzioneconcorrenti, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento GEIE, da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàmandataria.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Appalto Per La Fornitura Di Opere d'Arte E d'Ingegno
AVVALIMENTO. 1Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ( ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. L’avvalimento Ai fini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 15 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D.Lgs. 163/2006 l’impresa concorrente dovrà allegare:
1) ogni documentazione idonea a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta provare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami del vincolo tra le parti.società (collegamento / controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale);
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a ) una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di aggiudicazione quest’ultima dei requisiti i requisiti morali e professionali. Nel caso in cui l’offerente intenda avvalersi di un’impresa ai sensi dell’articolo 100dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria e dichiarati compilando il modello allegato “B”; in tal caso l’offerente dovrà, comma 3pena l’esclusione, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare allegare tutta la propria offerta, e allega, nel caso di cui documentazione elencata al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACdel sopraccitato art. L’impresa 49 .
4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente secondo il modello allegato “ G “;
5) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs n°163/2006 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del D.Lgs n°163/2006, secondo il modello allegato “ H”;
6) l’originale o copia autentica del contratto di avvalimento.in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione 7) nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del requisito contratto di cui al punto 6, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. L’impresa concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altro operatore economico attraverso l’affitto/cessione di ramo d’azienda è tenuta a produrre, a specificazione di quanto sopra richiesto, il relativo contratto. Se il contratto è concluso unicamente per la partecipazione a una alla procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendacigara e per l’eventualità dell’aggiudicazione, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico l’Impresa concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità hanno la facoltà di cui agli articoli 91 condizionarne l’efficacia all’atto dell’aggiudicazione. Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa dell’Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere forniture per le quali sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs.163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono necessari lavori responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Tutte le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445/2000 con richiamo alla consapevolezza che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei riguardi del legale rappresentante-dichiarante le sanzioni previste dal codice penale per falsità in atto pubblico. In ogni caso l’Azienda Ospedaliera e, per essa, la Commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o componenti sufficiente. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di notevole contenutoconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto,come sopra definito, a pena l’esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all’utilizzazione del c.d. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione , hanno tutti finalità procompetitiva; tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., stante la circostanza che tali imprese rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
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Sources: Fornitura in Noleggio Di Letti Elettrici, Arredi Sanitari Ed Attrezzature Varie
AVVALIMENTO. In attuazione di quanto previsto all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione b) e c) del Codice, avvalendosi delle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. In tal caso l’operatore economico, che assume il ruolo di Impresa ausiliata, dovrà:
2a) compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE, allegato 3 al presente Disciplinare), come previsto dall’art. Qualora 14 del presente Disciplinare;
b) allegare il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000contratto, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100scrittura privata, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse altrui e i mezzi prestati dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per acquisire un requisito tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante”.
1. Domanda di partecipazione o per migliorare alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (allegato 1 al presente Disciplinare), barrando nella parte A l’apposita voce riferita all’impresa ausiliaria e compilando la propria offertasola parte B ed eventualmente l’allegato 2
2. Documento di gara unico europeo (DGUE, allegato 3 al presente Disciplinare), compilando esclusivamente le parti I, II, III, IV, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloVI;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi 3. Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante: • che l’Impresa si obbliga verso l’operatore economico il Concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente. • che l’Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa;
4. Patto di integrità debitamente sottoscritto. Ai sensi del contratto citato articolo 89 comma 6, è ammesso l’avvalimento di avvalimento.
5più imprese ausiliarie. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di qualificazione nel caso altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89 comma 7 del Codice dei Contratti, a pena di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termineesclusione, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa è consentito che della stessa Impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso si avvalga più di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se un Concorrente o che partecipino sia l’impresa ausiliaria è in possesso sia quella che si avvale dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 dell’impresa ausiliaria. Il Concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattocontratto È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Gli L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteridi selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una L’operatore economico, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta raggruppamento, può soddisfare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui richiesta relativa al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al capo II precedente par. 4.II, lett. c.1), c.2), c.3), d.1), d.2) e d.3), a norma dell’art. 89 del presente titolo;
b) di essere in D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di impegnarsi avvalimento, obbligandosi verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante GS Rail a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento.
5avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso Il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
b) l’oggetto specifico del requisito contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco dei requisiti, delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’accordo quadro. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorniavvalimento stipulato tra le parti, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca messa a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso disposizione dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
e) qualora l’avvalimento sia necessario per l’esecuzione dei servizi di progettazione (impresa di costruzioni sprovvista di adeguato staff di progettisti, ovvero RTI costruttrice priva di progettisti associati), nel contratto – da redigersi preferibilmente in conformità al Modello Allegato 4 predisposto dalla S.A. e allegato al presente Disciplinare – dovrà essere specificato, tra l’altro, che il soggetto ausiliario, essendo in possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti, eseguirà direttamente i servizi di progettazione sottoscrivendo la progettazione esecutiva di volta in volta richiesta dalla S.A. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. Ha inoltre l'obbligo 89 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di inviare avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad entrambe es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le parti prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento le comunicazioni avvalimento. È ammesso l’avvalimento di cui all'articolo 29 più soggetti ausiliari che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino (in concorrenza tra loro) sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. • A norma dell’art. 89, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimentos.m.i., indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso l’avvalimento per soddisfare la categoria SIOS OG11. • Non è ammesso l’avvalimento per la categoria LOC001 rientrante nel Sistema di Qualificazione RFI. • Nell’ipotesi in cui il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI mediante avvalimento dei gestori ambientali requisiti di cui all'articolo 212 altro operatore economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione elencata al precedente Paragrafo 5.1, lettera G) (in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006“Disciplinare dei sistemi di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Rev. 4, n. 152edizione 24 giugno 2016”). • Non è ammesso l’avvalimento per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 • Non è ammesso l’avvalimento per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001. • È vietato altresì il ricorso all’avvalimento per tutti i Criteri valutabili ai sensi della tabella riportata al precedente par. 6, non potendo detto istituto tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta tecnica.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta 89 del D. Lgs. n. 50/2016 l’impresa può soddisfare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui richiesta relativa al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (in tal caso compilare il DGUE per la parte di competenza) da inserirsi tra la documentazione amministrativa. Non è consentito, a pena di esclusione: • che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria • che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti In tal caso l’impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all’art. 89 sopra citato: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a dieci giorni, fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, tutta la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicodurata dell'appalto. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, d.lgs. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa alla attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, fermo restando che concorre dovrà dimostrare di essere legittimato ad operare stabilmente e in una procedura via principale nel settore di aggiudicazione dotazioni tecniche attività che sia compatibile e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoaderente all’oggetto dell’Accordo Quadro posto in gara. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta A tal fine il concorrente, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe esclusione, dovrà presentare, oltre a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosotutta la documentazione indicata al precedente Capo 3, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariacompresa l’eventuale propria attestazione SOA:
a) una sua dichiarazione, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolostessi e dell’impresa ausiliaria;
b) di essere in possesso dei requisiti documentazione di cui all’articolo 100 per i servizi alle lettere A), B), C), D), E), G), e le fornitureH) del precedente Capo 3 relativa all’impresa ausiliaria;
c) di impegnarsi una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici delle risorse oggetto dell’avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell’Accordo Quadro le risorse oggetto del necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, d.lgs. n. 163/2006;
f) il contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è – in possesso dei requisiti dichiarati originale o in copia autentica con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi all’articolo 18 o all’articolo 19 del capo secondo d.P.R. n. 445/2000 – in virtù del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa quale l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliarioconcorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Accordo Quadro; detto contratto dovrà riportare, in ragione dell'importo dell'appalto posto modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti strutturali minimi che consentano di configurare lo stesso come tale, ai sensi dell’articolo 1321 c.c., ed in particolare: ✓ l’oggetto (con l’indicazione, in modo determinato e specifico, delle risorse e dei mezzi prestati); ✓ la durata; ✓ il prezzo (qualora a base di gara.
8titolo oneroso); ✓ ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato concorrente può avvalersi di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11qualificazione. Nel caso di appalti avvalimento nei confronti di lavoriun’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In relazione all’Accordo Quadro in oggetto posto in gara non è consentito, a pena di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutoconcorrente.
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di ordine speciale di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione deve indicare nel DGUE: • la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (soggetto ausiliario); • i requisiti oggetto di avvalimento. L’avvalimento è L’operatore economico deve inserire, nell’apposito spazio del sistema telematico, il contratto con di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale cartaceo certificata come conforme da notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale il quale una o più imprese ausiliarie soggetto ausiliario si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto Detto contratto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto; • risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, compreso l’eventuale corrispettivo contrattuale pattuito fra le parti, tenuto conto anche di avvalimento è concluso in forma scritta quanto disposto al precedente paragrafo 8. - produrre il DGUE; - rendere, utilizzando l’apposito modello A.5 “SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a pena fornire i requisiti di nullità con indicazione specifica delle qualificazione richiesti e a indicare le risorse messe a disposizione dell’operatore economicodisposizione. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoDGUE e la “SCHEDA AVVALIMENTO” compilate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto ausiliario con firma digitale devono essere inserite negli appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2Raggruppamento temporaneo di concorrenti, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) Consorzio ordinario di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaciconcorrenti, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96GEIE, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàmandataria.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è E’ ammessa la possibilità di soddisfare il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione possesso dei requisiti di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche capacità economico-finanziaria e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione gara (certificazione SOA) facendo affidamento sui requisiti di altra impresa (impresa ausiliaria). Il concorrente, singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell'avvalimento dovrà dichiararlo espressamente. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito di cui è carente il concorrente avvalente, come stabilito negli atti di gara. Si richiama l'art. 49 con la precisazione che, a pena di esclusione: - è consentito avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori; - non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa, l'esclusione riguarda tutte le imprese coinvolte; Il concorrente, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà presentare:
1) una dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 100dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 attestante di voler far affidamento, comma 3ai fini dell'ammissione alla gara, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei sui requisiti di ordine generale altra Impresa (impresa ausiliaria), per soddisfare la richiesta di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per è carente, indicando specificatamente quali siano i servizi e le forniturerequisiti che gli vengono forniti da un altro soggetto, nonché il soggetto che li fornisce (impresa ausiliaria);
c2) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
5, che rivesta una delle forme tipiche previste dalla legge per i contratti di durata (ad esempio leasing, oppure affitto d'azienda) con indicazione delle parti, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione In particolare, ai sensi dell’art. 88 del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriD.P.R. 207/2010, il contratto dovrà definire in modo specifico e determinato le risorse e i mezzi prestati. In caso di dichiarazioni mendaciavvalimento di impresa appartenente allo stesso gruppo (holding), fermo restando l’applicazione dell’articolo 96una dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, comma 15dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia. A sua volta l'impresa ausiliaria dovrà presentare, nei confronti dei sottoscrittoria pena di esclusione, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoseguente documentazione:
1. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in attestazione SOA adeguata all’esecuzione dei lavoro (o dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati prescritti dall’art. 90 del D.P.R. 207/10);
2. dichiarazione, resa in carta semplice e corredata da una copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione il legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) attesti ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10gli effetti degli artt. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 46, 47, 75 e 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.P.R. n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto445/2000:
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Il Concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006, i requisiti posseduti da un soggetto terzo, detto Ausiliario. In caso di avvalimento devono essere allegate, a pena di esclusione, nell’ambito della documentazione amministrativa di cui all’art. 13 del presente C.S.A.:
1. L’avvalimento dichiarazione del partecipante nella quale devono essere indicati i requisiti per cui ricorre all’avvalimento e l’Impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione resa dall’Impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000, in merito al possesso, da parte della stessa, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione resa dall’Impresa ausiliaria, con cui la stessa si obbliga, verso il Concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
4. una dichiarazione, resa dall’Impresa ausiliaria, con la quale la stessa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata in concorrenza con l’offerta presentata dal soggetto cui viene fornito il requisito di partecipazione;
5. originale o copia autentica del contratto con il quale una o più imprese ausiliarie l’Impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel Nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendacifornito da Imprese appartenenti allo stesso gruppo, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto luogo del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore , l’Impresa Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico si applicano anche nei confronti esistente nel gruppo; Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento d’identità valido del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garasottoscrittore.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una Il soggetto giuridico partecipante, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di un operatore economico che concorre in carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltogara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. Il contratto 80 D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena qualificazione di nullità con indicazione specifica cui all’art. 84, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto capacità di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariadi partecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le particon questi ultimi.
2. Qualora Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il contratto soggetto giuridico partecipante deve allegare - a pena di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura esclusione - dalla gara, la documentazione di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100cui all’art.89, comma 31, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappaltocit.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente.
b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 5, comma 2, del contratto presente Disciplinare;
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di avvalimentocontrollo di cui all’art .2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;
3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 4.Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
AVVALIMENTO. 1Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. L’avvalimento è Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lettera c) e, quelli relativi all’accreditamento del laboratorio lettera e) il contratto con concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
(ii) l’obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto. , le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice;
(iv) l’accettazione del patto di integrità con deliberazione del CdA ARSIAL n. 3 del 13 gennaio 2021 che adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, allegato alla documentazione di gara; Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi nel quale sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltanteindicati:
a) di essere in possesso dei i requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloeconomico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornitureavvalimento;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria;
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto contratto;
e) il concorrente può avvalersi di avvalimento.
5più imprese ausiliarie. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione A pena di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termineesclusione, non superiore a dieci giorni, è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso più di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 un concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa partecipino alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria medesima gara sia l’ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione concorrente che si avvale dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàrequisiti.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Determination for the Authorization of a Public Tender
AVVALIMENTO. 1Il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e a tal fine, per ciascun ausiliaria, allega: ► DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; ► dichiarazione sostitutiva di cui all’art. L’avvalimento 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; ► dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; ►originale o copia autentica del contratto con il di avvalimento, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’ausiliaria si obbligano obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico le risorse necessarie, che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta contiene, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicodall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosodovrà, salvo che risponda anche ad altresì, indicare il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore dell’ausiliaria, ovvero deve comunque emergere dal contratto un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto – di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, carattere direttamente o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse indirettamente patrimoniale – che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli abbia indotto l’ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimentoavvalimento e le connesse responsabilità; ► PASSOE dell’ausiliaria. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo (e relative successive modifiche) e statuto (e relative successive modifiche) del contratto di avvalimento le comunicazioni di consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorisi indica, ai sensi dell’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento48, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 co. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornituraCodice, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara parti delle prestazioni, ovvero le percentuali che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutosaranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Pronto Intervento Manutentivo
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione Il concorrente può avvalersi di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7) e/o per migliorare la durata dell’appaltopropria offerta. Il Nel contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle le parti specificano le risorse messe strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento del concorrente e indicano se l’avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche finalizzato ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriammissione al concordato preventivo. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento avvale e verso la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messe a disposizione dall’ausiliario in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di inviare ad entrambe le parti del contratto esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di appalti una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di lavoricui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di appalti di servizi e operazioni di posa dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutola sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Gara Europea Per l'Affidamento Dei Servizi Amministrativi
AVVALIMENTO. 1A norma dell’art. L’avvalimento è 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt. n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale;
b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;
c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
d) Originale o copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta deve contenere, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di subappalto.
4altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512, del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, ed escute la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicogaranzia. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo N.B.:La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariaForniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine acquisire il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni “PASSOE” di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriall’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàpartecipazione alla gara.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale Per La Fornitura E Installazione Di Apparecchiature
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto l’avvalimento per la partecipazione alla procedura dimostrazione dei requisiti generali e di aggiudicazione idoneità professionale. Nel caso di avvalimento, ai sensi dell’articolo 100del citato art. 89, comma 31, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione del Codice, dovrà essere prodotta, nell’ambito della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2Documentazione Amministrativa, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltanteseguente documentazione:
a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria (legale rappresentante o soggetto autorizzato ad impegnare l’impresa), attestante il possesso da parte di essere in possesso quest’ultima dei requisiti di ordine generale generali di cui al capo II all’art.80 del presente titoloCodice e di quelli elencati;
b) di essere in possesso dei requisiti di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il Concorrente e verso la stessa stazione appaltante l’Associazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità necessarie di cui agli articoli 91 e 105è carente il Concorrente, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e specifica ed espressa indicazione delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti messe a disposizione;
c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente e dell'Associazione a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le comunicazioni di cui all'articolo 29 risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimentodovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento riportato in modo compiuto, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, esplicito e per la prescritta pubblicitàesauriente.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Insurance Services Agreement
AVVALIMENTO. 1L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione 50/2016, avvalendosi delle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra con questi ultimi, nelle forme previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
1. Il plico, contenente l’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, presso l’Ufficio Protocollo del C.I.S.A.12, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇ a Nichelino – Entro e non oltre le partiore 12:00 del giorno 25.10.2017 A titolo informativo si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì alle ore 09:30 alle ore 12:00. Si precisa, altresì, che – ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 50/2016 – sono considerate inammissibili le offerte presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario Il plico deve pervenire alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000Stazione Appaltante idoneamente sigillato. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiestadel soggetto responsabile della stessa.
3. Qualora Il plico deve riportare all’esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il contratto codice fiscale, l’indirizzo, il numero di avvalimento telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa offerente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese occorre utilizzare l’acronimo R.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di autorizzazione telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.
b) l’indicazione della gara, l’oggetto della concessione, giorno e ora della scadenza di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta e/o altro titolo abilitativo richiesto l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappaltouna determinata gara – comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autenticaIl plico deve contenere al suo interno due buste sigillate recanti l’intestazione del soggetto concorrente e la dicitura, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimentorispettivamente − «A – Documenti amministrativi-Progetto tecnico» − «B – Offerta tecnico-economica».
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione Nella busta «A» devono essere contenuti i seguenti documenti: - 5.1. La Domanda deve indicare l’oggetto della gara cui il concorrente intende partecipare. La Domanda di qualificazione nel partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicosingolo. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnatoconcorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l’esclusione. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un pertinente criterio valido documento di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso identità del/dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. sottoscrittore/i. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro sottoscrizione della domanda da parte di un appalto procuratore ovvero di fornituraun raggruppamento o Consorzio già costituito, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti deve essere allegata la relativa procura. Si precisa che la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara che taluni compiti essenzialie/o dell’offerta – anche da parte di uno solo dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito – costituisce requisito essenziale, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio di notevole contenutocui all’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016. Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i costituisce requisito essenziale della domanda.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Codice Dei Contratti Pubblici
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. L’avvalimento 34 del D. Lgs. 163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda S.P. a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del requisito D. Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di partecipazione a una procedura gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di aggiudicazione Enna, e per essa la Commissione di lavorigara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. In 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 153, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico D.Lgs. n. 163/2006. Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garaantimafia).
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. L’avvalimento n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata. Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria presti i propri requisiti a più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il contratto con il quale una o concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie si obbligano per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a mettere a disposizione sua volta di altro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche RTI o Consorzio ordinario tra mandante e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltomandataria o tra consorziate. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta concorrente deve, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoesclusione dalla procedura, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, predisporre i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltanteseguenti documenti:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per i servizi impegnare l’impresa ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e le forniture;
c) di impegnarsi irrevocabile, verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere Committente, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di Gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo;
c) Originale del contratto firmato digitalmente in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione FMI verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e selezione o se sussistono cause motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del capo secondo del presente titoloD.Lgs. Essa consente all’operatore n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti , entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. 1Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. L’avvalimento 89 del D.Lgs. 50/2016, il committente, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria. In particolare l’impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, per tutta la l’intera durata dell’appalto. Il contratto , di avvalimento è concluso disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse disponibilità dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso necessario per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, dare i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, compiuti a perfetta regola d’arte e allega, nel caso nei tempi di cui al comma 2, successivo art. 15. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse oggetto dell’impresa ausiliaria darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto di avvalimento.
5in danno per grave inadempimento. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittoriPertanto, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le Le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàlavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
AVVALIMENTO. È consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice. L’ O.E., singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1. L’avvalimento è , lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei E-mail – ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |Pec – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |Sito web – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ 🌢 un’autodichiarazione (Allegato 4A - Dichiarazione di avvalimento) ai sensi del DPR 445/2000 al fine di attestare: disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 🌢 in originale o in copia autentica, il contratto con il di avvalimento in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il A tal fine, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta contiene, a pena di nullità con indicazione specifica nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e conseguente esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96dell’art. 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, Stazione Appaltante esclude il concorrente. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non superiore può avvalersi a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicosua volta di altro soggetto. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economicoE-mail – ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione▇▇ |Pec – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara▇▇ |Sito web – ▇▇▇.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto▇▇
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione Il concorrente può avvalersi di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e tecniche, risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicoda uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoNel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o sia per migliorare l’offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la propria offerta, e allega, nel caso partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriammissione al concordato preventivo. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento avvale e verso la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente produce a sistema: - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione; - all’offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messe a disposizione dall’ausiliario in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di inviare ad entrambe le parti del contratto esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di appalti una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di lavoricui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di appalti di servizi e operazioni di posa dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutola sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere eco- nomico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. L’avvalimento b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri sog- getti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale. La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione di un operatore da parte dell’operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4del partecipante. L’operatore economico allega alla domanda ausiliario: ‐ non deve incorrere nei motivi di partecipazione esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione; ‐ non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventual- mente parte in quanto raggruppato o consorziato; ‐ non può assumere il contratto ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in con- correnza tra di loro; ‐ non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»); Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle il contratto con il quale l’operatore economico ausi- liario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre All’avvalimento a fornire a quest’ultimo le risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei connesse ai requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione è carente per tutta la durata dell’appalto dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riporta- re in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse oggetto ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l’avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. È fatto salvo il minor rigore richiesto per l’avvalimento di garanzia, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale prevalente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richie- de per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ri- cevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiara- zioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presenta- zione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nul- lità del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una L’Operatore Economico, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di un operatore economico che concorre in una carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al presente disciplinare, necessari per partecipare alla presente procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto gara, avvalendosi delle capacità di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariaeventualmente partecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. Qualora il contratto 89 del Codice. Si precisa che, in caso di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto concorrente, pena l’esclusione di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse tutti i concorrenti che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la partecipazione contemporanea alla procedura gara dell’impresa ausiliaria e di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso quella che si avvale dei requisiti di ordine generale quest’ultima, pena l’esclusione di cui al capo II del presente titolo;
b) entrambe le imprese; • è ammesso che il concorrente possa avvalersi di essere in possesso dei requisiti più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di cui all’articolo 100 per i servizi altro soggetto; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate. Il concorrente e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoverso l’Amministrazione delle obbligazioni assunte con la stipulazione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico A tal fine, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il certificato ruolo di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni caso di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatarioil concorrente dovrà produrre la documentazione indicata nell’art. 89 del Codice e dettagliata nel paragrafo 5.6 del presente disciplinare, per l'esercizio allegandola in sede di offerta nell’ambito della vigilanza, e per la prescritta pubblicità“Busta A – Documentazione amministrativa”.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. 1Con riferimento alla presente Procedura di e-Procurement, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato/associato ai sensi dell’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una 45 del D.lgs. 50/2016 - può soddisfare la relativa richiesta inerente al possesso dei requisiti economici e/o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico economico, così come previsto dall’articolo 89 del D.lgs. 50/16. A tal fine, ed in conformità all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, il Concorrente che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre le seguenti dichiarazioni/documentazione:
a) Dichiarazione di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosodel Concorrente stesso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariasottoscritta digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloci si intende avvalere e dell’Impresa Ausiliaria;
b) Dichiarazione di essere in messa a disposizione del requisito dell’Impresa Ausiliaria, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria avente i poteri necessari per impegnare la stessa nella presente procedura, attestante tra l’altro: − il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) 80 del D.lgs. 50/16 nonché il possesso dei requisiti/risorse oggetto di impegnarsi avvalimento; − che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; o l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso l’operatore economico e il concorrente, verso la stessa stazione appaltante a mettere l’IZSLER, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
c) Documento di gara Unico Europeo dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le risorse informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI); Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
d) Originale o copia autentica notarile del contratto di avvalimento.
5, firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria, o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. L’impresa 25 del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l’impresa ausiliaria trasmette si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per tutta la propria attestazione di qualificazione nel caso durata del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento, inoltre, dovrà riportare: • la durata del contratto; • l’oggetto dell’avvalimento; • il dettaglio del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriprestato; • ogni eventuale altro elemento utile. In Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512 del D.Lgs. 50/16 e di quant’altro stabilito dall’art. 89 del Decreto stesso, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico si procederà all’esclusione del concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicoed all’escussione della garanzia provvisoria. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se Il concorrente e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioSi precisa inoltre, che, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gara.
8ricorso all’avvalimento: " non è ammesso, ai sensi dell’art. Il contratto 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; " non è in ogni caso eseguito dall'impresa ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso si avvale dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariadi quest’ultima, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera pena l’esclusione di entrambe le imprese, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; " è ammesso che il titolare concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo , a condizione che detta documentazione sia preesistente e comprovabile con documenti di inviare ad entrambe le parti del contratto data certa, anteriore al termine di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11presentazione dell’offerta. Nel caso di appalti partecipazione in forma associata, i requisiti di lavoricui all’articolo 4.2 (requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati: ▪ Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre ▪ Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici ▪ Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati ▪ Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate. Resta fermo l’obbligo, in capo a ciascuna impresa consorziata, oltre che al Consorzio, di appalti rendere la dichiarazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara cui al DGUE relativamente al proprio fatturato sia globale che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutospecifico.
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta rela- tiva al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professio- nale di cui ai punti III.1.2 sub a) e III.1.3 sub a), sub b) e sub c) del bando di gara a norma dell’art. L’avvalimento 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presen- tando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando il modello Al- legato n.7 al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI S.p.A. a met- tere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è ca- rente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto con il di avvali- mento (Allegato n.8) in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta sottoscritto, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto esclusione, entro il termine di avvalimento è normalmente onerosopre- sentazione dell’offerta, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantedovrà comunque indicare espressamente:
a) di le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloallegata apposita procura);
b) di essere in possesso l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornituremezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’ap- palto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di impegnarsi verso l’operatore economico e verso avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corri- sponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la stessa stazione appaltante a mettere messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o indirettamente pa- trimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Si evidenzia che ciascuno degli elementi di inviare ad entrambe le parti del cui sopra sono ritenuti essenziali dalla sta- zione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento le comunicazioni si risolva nel prestito di cui all'articolo 29 un valore puramente cartolare e quelle inerenti all'esecuzione astratto. Pertanto, la loro omissione o incomple- tezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei lavorirequisiti forniti e delle risorse messe a dispo- sizione dall’ausiliaria. La Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di avvalimentocongruità dell’offerta, indicando altresì l'aggiudicatariospecialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, per l'esercizio della vigilanzaprestando risorse e mezzi, e per a svolgere in tutto o in parte la prescritta pubblicità.
10prestazione oggetto del contratto (c.d. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006avvali- mento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, n. 152.
11. Nel ovvero, in caso di appalti aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di lavoriefficacia della stessa, RFI veri- ▇▇▇▇▇▇▇ - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. Tutte le spese di appalti viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei suddetti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la riso- luzione in danno del contratto d’appalto. Anche di servizi tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concor- rente uno o più dei requisiti economici e operazioni tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di posa in opera o installazione nel quadro altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara ovvero che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutopartecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si av- vale dei requisiti.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico - finanziaria - tecnica avvalendosi dei requisiti di altra società terza. L’avvalimento è il contratto con il quale L’impresa concorrente può avvalersi di una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltopartecipare alla gara. Il contratto In caso di avvalimento è concluso in forma scritta a pena l’impresa concorrente dovrà allegare, ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D.Lgs. 163/2006, tra la documentazione amministrativa, quanto di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicoseguito elencato:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso48, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o gara con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolostessi e dell’impresa ausiliaria;
b) di essere in una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornitureall’art. 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di impegnarsi quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione priva dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 con una delle imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del contratto di avvalimento.quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione g) nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del requisito contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. Se il contratto è concluso unicamente per la partecipazione a una alla procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendacigara e per l’eventualità dell’aggiudicazione, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico l’Impresa concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità hanno la facoltà di cui agli articoli 91 condizionarne l’efficacia all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa dell’Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia trasmettendo gli atti all’AVCP per le quali sono necessari lavori sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs.163/2006. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti o componenti dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di notevole contenutosoddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena l’esclusione dalla gara.
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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. L’avvalimento 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto con il di av- valimento in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta sottoscritto, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto esclusione, entro il termine di avvalimento è normalmente onerosopresentazione dell’offerta, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltantedovrà comunque indicare espressamente:
a) di le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titoloallegata apposita procura);
b) di essere in possesso l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornituremezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di impegnarsi verso l’operatore economico e verso avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d) il corrispettivo previsto per la stessa stazione appaltante a mettere messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti favore del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base ovvero l’interesse – di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
e) qualora l’avvalimento abbia ad oggetto il requisito di cui al punto III.1.3 a) del bando di gara, relativo all’Autorizzazione alla messa in servizio “AMIS o AISM”, il contratto – da redigersi preferibilmente in conformità al modello predisposto da RFI S.p.A. e allegato al presente disciplinare (Allegato 10bis) – ai sensi di quanto previsto dall’art. Ha inoltre l'obbligo 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà avere ad oggetto non solo l’avvalimento del requisito, ma anche l’obbligo del soggetto ausiliario, risultante quale costruttore nell’autorizzazione, ad eseguire direttamente le atti- vità di inviare progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), costruzione, collaudo e messa in servizio dei veicoli ferroviari fino all’ottenimento dell’AMIS. In tal caso, nel contratto di avvalimento l’ausiliario deve assumere la responsabilità solidale anche con riferimento all’esecuzione delle prestazioni anzidette; nella Convenzione che sarà stipulata tra RFI S.p.A. e l’aggiudicatario dell’appalto, sarà introdotta una specifica clausola recante l’obbligo dell’appaltatore di fare eseguire direttamente al soggetto ausiliario le suddette attività, pena la risoluzione del con- tratto in danno dell’appaltatore. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (N.B. da indicare in termini solo percentuali rispetto all’importo offerto nel caso di avvalimento del requisito di cui al punto III.1.3 a) e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi con- cretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad entrambe es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le parti prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento le comunicazioni avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel (in caso di appalti fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di lavorifornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Anche di appalti tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di servizi anomalia. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e operazioni tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di posa in opera o installazione nel quadro altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un appalto di fornituraconcorrente, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara ovvero che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutopartecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento. L’avvalimento L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L'ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione più di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi concorrente e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 1O giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento gara - la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall'ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Servizio Assicurativo
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i Soggetti Proponenti (in forma individuale o plurisoggettiva) interessati potranno dimostrare il contratto con il quale una possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre altro soggetto (impresa ausiliaria) – anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio – dichiarandolo espressamente nel DGUE. Nel caso in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta cui il Soggetto Proponente intenda fare ricorso all’avvalimento, come ivi descritto, dovrà produrre, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economicoesclusione, all’interno del Plico, più precisamente all’interno della Busta 1 contenente la Documentazione amministrativa (cfr. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2precedente punto V.2.1), la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltanteseguente documentazione:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per i servizi impegnare l’impresa ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e le forniture;
c) di impegnarsi irrevocabile, verso l’operatore economico il Soggetto Proponente e verso la stessa stazione appaltante a mettere AICS, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto del Contratto delle risorse necessarie di cui è carente il Soggetto Proponente; - la non partecipazione alla gara in proprio o quale associata o consorziata;
b) DGUE, di cui al precedente punto V.2.1., lett. B);
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Soggetto Proponente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse oggetto e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del Contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel Si precisa, inoltre, che in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione ricorso all’avvalimento, ai sensi del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoririchiamato art. In 89 del D.Lgs. n. 50/2016: • (comma 1) nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell’art. 80, comma 1512, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, AICS esclude il Soggetto Proponente ed escute la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, garanzia provvisoria (se dovuta); • (comma 6) è ammesso che il Soggetto Proponente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non superiore può avvalersi a dieci giorni, per indicare un’altra sua volta di altro soggetto; • (comma 7) non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria idoneasi avvalga più di un Soggetto Proponente, purché, pena l’esclusione di tutti i Soggetti Proponenti che si siano avvalsi della stessa impresa; • (comma 7) non è ammessa la sostituzione partecipazione contemporanea alla procedura dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso e di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso quella che si avvale dei requisiti dichiarati con di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili imprese; • (comma 9) in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante AICS esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltodel Contratto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità AICS trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimentoavvalimento indicando, indicando altresì l'aggiudicatarioaltresì, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10l’aggiudicatario. L'avvalimento Per tutto quanto non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212 all’art. 89 del decreto legislativo 3 aprile 2006, D.Lgs. n. 15250/2016.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Financing Agreement
AVVALIMENTO. 1In base al disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell’art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto delle condizioni seguenti.
a) L’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.;
b) l’avvalimento è ammesso per il contratto con requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 5.2 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a requisito sia inscindibilmente connesso all’attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento; l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di un operatore qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolopartecipante;
bd) l’operatore economico ausiliario: non deve incorrere nei motivi di essere in possesso dei requisiti esclusione di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) 80 del Codice o in altri motivi di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaciesclusione, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con secondo le modalità di cui agli articoli 91 al punto 4; non può partecipare in proprio né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato; non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro; Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioÈ consentito l’utilizzo, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
8. Il contratto Non è in ogni caso eseguito dall'impresa consentito, a pena di esclusione, che partecipa della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa gara sia l’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione quella che si avvale dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàrequisiti.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D. Lgs.. n° 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’Art. L’avvalimento è il contratto con il quale una 34 del D. Lgs. n° 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione economici, avvalendosi dei requisiti di un operatore economico altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n°163/2006, il concorrente che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto esclusione, nella Busta “A - Documenti”, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al modello di dichiarazione di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2in allegato al presente Capitolato: • Dichiarazione di non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs.. n° 163/2006. Qualora il contratto • Dichiarazione di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura del concorrente sottoscritta da soggetto dell’Impresa concorrente in grado di aggiudicazione impegnare la società in virtù di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000opportuni poteri conferitigli, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’Impresa ausiliaria; • Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’Impresa ausiliaria sottoscritta da soggetto dell’Impresa ausiliaria in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, apposita procura) attestante tra l’altro il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 100 per i servizi 38 del D. Lgs.. n° 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e le forniture;
delle risorse oggetto di avvalimento. Al fine di consentire all’AOU di valutare la moralità professionale dell’Impresa ausiliaria ai sensi dell’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, si precisa che l’Impresa ausiliaria dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di impegnarsi condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione del reato, estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza nonché di revoca della condanna. La stessa deve espressamente prevedere l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere l’AOU, di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto le del Contratto delle risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità necessarie di cui agli articoli 91 è carente il concorrente; Il concorrente e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico A tale fine, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’Impresa avvalente e l'Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa, inoltre, che partecipa in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima Impresa; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla garagara dell’Impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex Art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta alla quale è rilasciato dichiarazione di quanto indicato al punto precedente, produrre tante Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex Art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quanti sono: - I titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di Impresa individuale); - I soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); - I soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); - Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il certificato socio unico persona fisica, il socio di esecuzionemaggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.
9ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, devono essere corredate, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In relazione caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nella Busta “A - Documenti”e sempre a ciascun affidamento la stazione appaltante pena di esclusione, copia autentica del contratto in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e delle a mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliarianecessarie per tutta la durata del Contratto ovvero, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto caso di avvalimento le comunicazioni nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàn° 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione Il concorrente può avvalersi di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la durata dell’appaltopropria offerta. Il Nel contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle le parti specificano le risorse messe strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento del concorrente e indicano se l’avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche finalizzato ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l’impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoriammissione al concordato preventivo. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliario deve:
1. possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliariomettere a disposizione, in ragione dell'importo dell'appalto posto per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a base requisiti di gara.
8partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente produce a sistema, unitamente alla domanda di partecipazione: È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento sanabile la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e mancata indicazione delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messe a disposizione dall’ausiliario in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di inviare ad entrambe le parti del contratto esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavoriordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di appalti una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di lavoricui all’articolo 96, comma 15 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di appalti di servizi e operazioni di posa dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenutola sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una Ciascun concorrente, singolo o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre altro soggetto, in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoanalogia con quanto disposto dall’art. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascun concorrente partecipante alla gara, a pena di nullità con indicazione specifica esclusione, non potrà avvalersi delle risorse messe medesime imprese ausiliarie. Non è ammessa, a disposizione dell’operatore economicopena di esclusione, la partecipazione contemporanea alla presente gara dell’avvalente e dell’avvalso quali distinti concorrenti. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoconcorrente dovrà allegare:
a) la dichiarazione, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o 5 con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolostessi e dell’impresa ausiliaria;
b) la dichiarazione di essere non trovarsi in possesso dei requisiti nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 100 per i servizi e le fornitureall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) la dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante di impegnarsi non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione disposizione, per tutta la durata dell’appalto della concessione, le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
e) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del contratto D. Lgs. n. 50/2016, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, specificandoli precisamente ed in maniera completa, a pena di avvalimento.esclusione;
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione g) nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del requisito contratto di partecipazione a cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una procedura di aggiudicazione di lavoridichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. In 89 del d. lgs. 50/2016. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 9680, comma 1512) del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico procederà all’esclusione del concorrente, dandone segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto Le dichiarazioni di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorisaranno trasmesse all’ANAC, ai sensi dell’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento89, indicando altresì l'aggiudicatariocomma 9, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàdel D. Lgs. n. 50/2016.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti dal presente Disciplinare, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. L’avvalimento è In tal caso occorre allegare: • dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliato, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 85 del Codice, con la quale attesta: • quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice; • le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato; • originale o copia autentica del contratto con il di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato in virtù del quale una o più imprese ausiliarie la prima si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000soggetto appartenente al medesimo gruppo, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 10089, comma 35, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni del Codice in materia di subappalto.
4normativa antimafia in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara); • dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m..i., con la quale attesta: - le proprie generalità; - il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del Codice; - di cui al capo II obbligarsi nei confronti del presente titolo;
b) di essere in possesso dei soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili rendersi responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia ; - che non partecipa a carico dell’operatore sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara; Si rammenta che i requisiti di carattere generale quelli attestati l’idoneità professionale (iscrizione CCIAA) e la capacità economico-finanziaria (referenze bancarie), del presente Disciplinare, debbono essere posseduti da ciascun operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante sia in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti forma singola che in forma associata e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni non possono formare oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Concession Agreement
AVVALIMENTO. 1Ai sensi dell’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta 104 del D.Lgs. n. 36/2023 l’impresa può soddisfare la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui richiesta relativa al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (in tal caso utilizzare modello allegato 5) da inserirsi tra la documentazione amministrativa. Non è consentito, a pena di esclusione: • che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria • che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti In tal caso l’impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all’art. 104 sopra citato: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in all'articolo 104, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a dieci giorni, fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, tutta la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicodurata dell'appalto. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. 1Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai paragrafi 7.2 (“Requisiti di capacità economica e finanziaria”) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il contratto con decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1 (“Requisiti di idoneità”). L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 (“Requisiti generali”) nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora concorrente deve allegare il contratto di avvalimento sia concluso nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione più di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi concorrente e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento gara - la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso mancata indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta messi a disposizione dall’ausiliaria in corso d'opera che le prestazioni oggetto quanto causa di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare nullità del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. L’avvalimento 34 del D. Lgs.163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine e in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Sanitaria a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del requisito D. Lgs. 163/2006 e Legge n. 159/2011 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di partecipazione a una procedura gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di aggiudicazione Enna, e per essa la Commissione di lavorigara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. In 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 153, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico D.Lgs. n. 163/2006. Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006; Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garaantimafia).
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. L’avvalimento 34 del D. Lgs. 163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda S.P. a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto con il in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel ovvero, in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del requisito D. Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di partecipazione a una procedura gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di aggiudicazione Enna, e per essa la Commissione di lavorigara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. In 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 153, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico D.Lgs. n. 163/2006. Il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioSi precisa, inoltre, che, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
AVVALIMENTO. 1L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste deve indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici - inserimento dati: - la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; - i requisiti di cui ci si intende avvalere; - le imprese ausiliarie. L’avvalimento è L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: • indicare, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo, il contratto con • indicare che viene prodotto il CONTRATTO, in virtù del quale una o più imprese ausiliarie l’impresa ausiliaria si obbligano obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento in originale o in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autenticaautentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Detto contratto. deve riportare in modo compiuto, specificando se intende avvalersi delle esplicito ed esauriente: - oggetto - risorse altrui e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offertal’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACspecifico; - durata; - ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) indicata dall’operatore economico nella “domanda di essere in possesso dei partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di cui al capo II partecipazione”, deve: - rendere, utilizzando l’apposito modello A.5“SCHEDA AVVALIMENTO”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante l’amministrazione a mettere fornire i requisiti e a disposizione per tutta la durata dell’appalto indicare le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di Il modello contenente le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa rappresentanza; Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105sopra indicate, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliariopartecipante alla gara ovvero, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garaRaggruppamento temporaneo di concorrenti, alla quale è rilasciato il certificato Consorzio ordinario di esecuzioneconcorrenti, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento GEIE, da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàmandataria.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Direzione Dei Lavori E Coordinamento Della Sicurezza
AVVALIMENTO. 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione ammesso ai sensi dell’art. 104 del Codice. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di un operatore economico che concorre in una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche impresa e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosodell’insolvenza, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di aggiudicazione ai sensi dell’articolo cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il Concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Ove il Concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso di un requisito di cui all’art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso 3 del D.lgs. 36/2023 ovvero del requisito di titoli di studio o e professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti la prestazione è eseguita direttamente dall’impresa ausiliaria. Si In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico L’ausiliario deve: ▪ possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti; ▪ non essere incorso nelle cause di esclusione previste dal punto VI.1 e meglio dettagliate al paragrafo “MOTIVI DI ESCLUSIONE” e dichiararne l’assenza presentando una propria Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 69 del Codice e all’atto adottato e pubblicato ai sensi dell’art. 169 del Codice; ▪ impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autenticaavvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offertache deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e alleganonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, nel caso di cui al comma 2mediante soccorso istruttorio, la certificazione rilasciata dalla SOA mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine generale speciale, il Concorrente sostituisce l’ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
5. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore . L’operatore economico concorrente può indicare un termine, non superiore a dieci altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione dell’impresa ausiliaria può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economicodell’offerta. Nel caso di Il mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e assegnato per la prescritta pubblicitàsostituzione comporta l’esclusione del Concorrente.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Sourcing & Procurement Services
AVVALIMENTO. 1Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. L’avvalimento 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a mettere a disposizione tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di un operatore economico che concorre in una procedura altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di aggiudicazione dotazioni tecniche cui intende avvalersi e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appaltoi requisiti oggetto di avvalimento. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con Ciascuna impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, comma 3della parte III, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, parte IV ove pertinente e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANACdella parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: • una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto necessarie di cui è carente la concorrente; • copia del contratto corredata da dichiarazione di avvalimento.
5autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso A tal fine, il contratto di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito contiene, a pena di partecipazione nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a una procedura di aggiudicazione di lavoridisposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di luogo del legale rappresentante le dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, quest’ultimo con riguardo ai mezzi comprovati da copia autentica dell’atto di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoconferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base . L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9avvalimento indicando l’aggiudicatario. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti , pena la risoluzione del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavorid'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. A pena di esclusione non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale consentito che più concorrenti si avvalgano dei gestori ambientali requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016). L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all'articolo 212 al citato art. 89 del decreto legislativo 3 aprile 2006D.lgs. n. 50/2016, n. 152comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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AVVALIMENTO. 1In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione 45 del D.lvo n. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un operatore economico che concorre in altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerososua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica attestante l’avvalimento dei legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100gara, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso specifica indicazione dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del presente titolostessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di essere in possesso quest’ultima dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e le fornituredelle risorse oggetto di avvalimento;
c) di impegnarsi una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante il concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto della concessione le risorse oggetto necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di avvalimento.
5cui all’art. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavoridichiarazioni mendaci. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96dell’art. 80, comma 15, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, il concedente esclude il concorrente ed escute la stazione appaltante assegna all’operatore economico garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se e l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo della concessione posto a base di gara.
8. Il Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Il contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo , a pena di inviare ad entrambe le parti esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le comunicazioni risorse necessarie di cui all'articolo 29 il concorrente è carente”. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento216, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàc. 14.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in , lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2con questi ultimi. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appaltopertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliariarichieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende che vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2all'articolo 80, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a dieci giornifornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai fini di quanto sopra, per indicare un’altra impresa dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a dovrà presentare una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le modalità risorse necessarie di cui agli articoli 91 e 105è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro onlinedovrà essere prodotta, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi a pena di esclusione.
7, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. L’operatore economico Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a carico dell’operatore economico sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioavvalga più di un concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
8e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla garadi avvalimento deve contenere, alla quale è rilasciato il certificato a pena di esecuzionenullità, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso specificazione dei requisiti forniti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariamesse a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltocomma 1, ultimo periodo del D.Lgs. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane 50/2016 e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare ss.mm.ii.). Si rappresenta altresì che, ai sensi dell’art. 146, co.3 del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimentocitato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità42/2004.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Sponsorship Agreement
AVVALIMENTO. In ossequio all’art. 89 del “Codice” Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in , lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di aggiudicazione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di avvalimento è concluso in forma scritta a pena cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente onerosoaltri soggetti, salvo che risponda anche ad un interesse dell’impresa ausiliariapartecipanti al raggruppamento, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami tra le parti.
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di valore superiore a euro 150.000con questi ultimi.. L'operatore economico, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
4. L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende vuole avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito capacità di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e altri soggetti allega, nel caso una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui al capo II del presente titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico il concorrente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse oggetto del contratto necessarie di avvalimento.
5cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo ferma restando l’applicazione dell’articolo 96l'applicazione dell'articolo 80, comma 1512, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico esclude il concorrente un terminee escute la garanzia. Il concorrente allega, non superiore a dieci giornialtresì, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché, la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso alla domanda di mancato rispetto partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.
6. La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del capo secondo del presente titolo. Essa consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
7. L’operatore economico e quale l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche obbliga nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto concorrente a base di gara.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei fornire i requisiti e delle a mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine fine, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni contiene, a pena di cui all'articolo 29 nullità, la specificazione dei requisiti forniti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicitàdelle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
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Sources: Concession Agreement