AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara Gara Telematica, Disciplinare Di Gara DDG N. 513 Del 12/05/2023 Gara Telematica, Disciplinare Di Gara Gara Telematica
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per unitamente alla domanda di partecipazione, la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaescute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di da altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara Gara Telematica, Disciplinare Di Gara Gara Telematica
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per unitamente alla domanda di partecipazione, la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante. Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaescute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Con Piu’ Operatori Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria, Programmata, Straordinaria Ed Assistenza Tecnica Dei Veicoli Appartenenti Al Parco Mezzi Aziendale Di Conser v.c.o. s.p.A., Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Documentale E Di Gestione Dell’archivio Del Ministero Della Salute, Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta, in Un Unico Lotto, Per L’affidamento Dei Servizi Di Supporto Alla Gestione Delle Iniziative Digitali
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore economicol’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoprofessionale. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: www.regione.lazio.it, www.regione.lazio.it
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economicoNel caso in cui il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrenteconsorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 8989 del D.Lgs. 50/2016, comma 1 del Codicepossesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, può avvalersi dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle capacità risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per concorrenti; inoltre nei soli casi in cui tali capacità sono richieste. Ai la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti D.Lgs. 50/2016 e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaart. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto88 D.P.R. n°. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma c. 12 del CodiceD.Lgs. Ad eccezione n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezionesottoscrittori, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al esclude il concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria ed escute la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentogaranzia.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 0 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.30, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Alla mancata produzione verrà assimilato il caso di contratto trasmesso in copia semplice con firma solamente scansionata La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico -finanziario e tecnico-professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni professionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di qualità]più imprese ausiliarie. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, L'ausiliario non può avvalersi delle capacità a sua volta di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestealtro soggetto. Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggettodall'ausiliaria. Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai Ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 3 del Codice, al il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di sostituire l’ausiliariaesclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. In qualunque fase della gara procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica.
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Samples: Disciplinare Di Gara, www.comune.roma.it
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici AlbiAlbi o registri, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara Rettificato Con DCS N. 91 Del 01/02/2021, Disciplinare Di Gara Gara Telematica
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento: • per la dimostrazione dei requisiti generali e morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti; • per l’esecuzione delle opere, il concorrentecome definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 1 11 del CodiceCodice (nella fattispecie, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaOS30). Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di sostituire l’ausiliariaesclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliariaAi sensi dell’art. 89, la commissione comunica l’esigenza al RUPcomma 5, il quale richiede per iscrittodel Codice, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o si applicano anche nei confronti del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentosoggetto ausiliario.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 del presente disciplinare e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albidi cui all’art. 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità nonché di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariadall’ausiliaria per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • requisiti e risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili, tali da consentire alla Stazione Appaltante una sicura verifica cira la loro effettiva disponibilità da parte dell’impresa ausiliata • la durata del contratto • se l’impresa ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messe a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse • in caso di prestito di risorse immateriali la circostanza che l’impresa esecutrice qualora ne abbia necessità, potrà prioritariamente acquisire la disponibilità materiale dei mezzi e delle risorse oggetto del contratto • ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento)indicati al punto 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per unitamente alla domanda di partecipazione, la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaescute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai Ai sensi dell’art. 89, comma 110, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il quale richiede per iscritto, secondo le modalità requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestaall’art. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 212 del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento)D.lgs. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimenton. 152/2006.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 dell’articolo 104 del Codice, l'operatore economicol’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, singolo altresì, al presente atto. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o associato altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'artdell’articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. 45 del CodiceSi applicano le disposizioni in materia di subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, può dimostrare il dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteadottare tutti gli opportuni provvedimenti. Ai sensi dell’art. 89104, comma 1, 7 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti l’Appaltatore e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido solidalmente nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattocontratto per le quali opera l’avvalimento. È ammesso l’avvalimento Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggettogara. Ai sensi dell’art. 89104, comma 7 9 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi Committente esegue in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo corso d’esecuzione le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa di nullità del adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi(di cui al punto 6.1) L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità nonché di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.31.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'arte per gli effetti dell’art. 89 del CodiceD. Lgs 50/2016 è consentito l’avvalimento, l'operatore salve le ipotesi di non ammissibilità previste nel presente disciplinare e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codicein forma plurisoggettiva, può dimostrare il possesso dei soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e professionale per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice gara avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non In caso di avvalimento non è consentito l'avvalimento consentito, a pena di esclusione: - Che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; - Che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice per il valore calcolato secondo le modalità indicate nel corpo della norma stessa, con validità 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, è costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Università degli Studi di Firenze , Xxxxxx X. Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. In caso di riduzione ex comma 7 del medesimo articolo, sarà richiesto di presentare la Certificazione ISO prescritta. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente: in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa La garanzia deve avere validità per un periodo di 180 giorni (centoottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la dimostrazione dei requisiti generali presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. semplice richiesta scritta della stazione appaltante.Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentiqui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, il concorrentequale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per l’Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentegiorni 180 (centoottanta). Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del concorrente raggruppamento o del consorzio e all’escussione della garanzia l’impresa mandataria. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’artrequisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 89106 del d.lgs. 1 settembre 1993, comma 1n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, ferma restando l’applicazione dell’artn. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 80La fideiussione dovrà riportare, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezionequale causale, la stazione appaltante imponedicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’ appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 8995 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”. per un periodo di giorni 180 (centoottanta). Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, comma 3 oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del Codicerischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, al concorrente per le categorie di sostituire l’ausiliariaprestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In qualunque fase particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della gara sia necessaria certificazione di qualità. Si applica la sostituzione dell’ausiliariariduzione del 50%, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità non cumulabile con quella di cui al punto 2.3primo periodo dell’art. 93, al concorrente c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della richiesta. Il concorrente, entro garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento)caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di inutile decorso del terminecumulo delle riduzioni, ovvero la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. • la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; • l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate . Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. In tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. • la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 - Requisiti di partecipazione; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di proroga ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del medesimodeposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoprovvederà alla restituzione degli stessi.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non L’avvalimento è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ammesso ai sensi dell’art. 89, comma 1 104 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89dell’articolo 372, comma 14 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del Codice, deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariadi un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente Concorrente e l’ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’Accordo Quadro. È ammesso l’avvalimento Ove il Concorrente si avvalga di più ausiliarieun ausiliario per comprovare il possesso di un requisito di cui all’art. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89100, comma 7 3 del CodiceD.lgs. 36/2023 ovvero del requisito di titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto, a pena la prestazione è eseguita direttamente dall’impresa ausiliaria. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di esclusionesubappalto. L’ausiliario deve: ▪ possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti; ▪ non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più essere incorso nelle cause di un concorrente esclusione previste dal punto VI.1 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisitimeglio dettagliate al paragrafo “MOTIVI DI ESCLUSIONE” e dichiararne l’assenza presentando una propria Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione 69 del concorrente Codice e all’escussione della garanzia all’atto adottato e pubblicato ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 169 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci; ▪ impegnarsi, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere Il Concorrente allega alla domanda di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, partecipazione il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimoche deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduranonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l’ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità Il mancato rispetto del contratto di avvalimentotermine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del Concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8.2 lett. b) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'arte secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, il concorrente – singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, D.Lgs. n. 50/2016 – può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all'articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice avvalendosi ), necessari per partecipare ad una procedura di gara (in ogni caso con esclusione dei requisiti soggettivi), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamentoraggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega le dichiarazioni rese in conformità al DGUE e, in particolare, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione avvalimento. L'operatore economico dimostra alla CCIAA oppure stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a specifici Albi, oppure certificazioni mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, cui è carente il concorrente. L’operatore dovrà altresì produrre l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto(art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - ai sensi dell’art. 89, comma 1 7, del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, può avvalersi delle capacità non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente un concorrente, pena l’esclusione di tutti i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteconcorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa. Ai - ai sensi dell’artdel richiamato art. 89, comma 17, del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, il contratto non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione quella che si avvale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento possa avvalersi di più ausiliarieimprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’artsoggetto (ex art. 89, comma 7 del Codice6, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisitiD.Lgs. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimenton. 50/2016). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]). Per quanto riguarda i requisiti professionali o esperienze professionali pertinentipertinenti richieste al punto 7.3 lett. a) e b), il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (di cui 7.1 lett a) e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni (di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste7.2 lett d). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’AQ. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione Con riferimento a tutti i lotti: al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara. Trovano applicazione le previsioni di cui al paragrafo 7.3. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione dell’avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non è sanabile in quanto causa di nullità operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del contratto di avvalimentoc.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 e dell’art. 172, comma 2 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteprofessionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, Il concorrente - singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, capacità economico finanziaria e/o tecnico e professionale di cui all'artex art. 83, 83 comma 1, 1 lett. b) e c) del Codice ), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, un altro soggetto (anche partecipanti partecipante allo stesso raggruppamento o al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaconsorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89A tale fine, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non si ricorda che l’appalto è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna avvalersi a sua volta di altro concorrentesoggetto. Nel caso Art. 9 - Altre informazioni Le richieste di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema MEPA, attraverso l’area dedicata per la specifica procedura all’interno della piattaforma, entro i termini previsti nella RDO. Le risposte alle richieste di chiarimenti, verranno inviate a tutti i partecipanti mediante il predetto sistema MEPA. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del concorrente contratto Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, subordinatamente - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’escussione ss.mm.ii., - Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 89103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, comma 1mediante trasmissione dell’apposito modello F23 quietanzato. A tal fine la stazione appaltante invierà il modello F23 editabile, ferma restando l’applicazione dell’artcompleto dei dati riferiti alla specifica gara e al relativo ammontare, direttamente all’aggiudicatario. 80Nei casi indicati all’art. 110, comma 12 co. 1 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeprovvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codicerisultanti dalla relativa graduatoria, al concorrente fine di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando stipulare un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoofferta.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 comma 1 del Codice, l'operatore economico, il concorrente singolo o associato ai sensi dell'art. in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale speciali di cui all'art. all'articolo 83, comma 1del medesimo decreto, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti ex art.80 del Codice. E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarieimprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice). L’ausiliaria Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89Il concorrente che intenda quindi, comma 7 del Codicefar ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nella Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.A.3):
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. f) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentiA tal fine, il concorrenteconcorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, ai sensi dell’art. 89unitamente alla domanda di partecipazione, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariastazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può Le offerte dovranno essere indicatainviate, quale subappaltatoreall’indirizzo indicato nella sezione I.1.) del bando: ConSer V.C.O. S.p.A. - Via Laghetto dei Sogni, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione snc – 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) - entro e non oltre le ore 12:00 del concorrente giorno 10/04/2017 - pena l’irricevibilità dell’offerta e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa la non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, ammissione alla procedura - termine oltre il quale richiede per iscritto, secondo le modalità non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoofferta precedente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, , una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione come l’iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, si ricorda che il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, : • la specificazione dei requisiti forniti e delle forniti; • le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • la durata almeno pari alla durata della fornitura; • il corrispettivo previsto tra le parti. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: www.umbriasalute.com
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla CCIAA oppure a specifici Albipresente procedura), oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità nonché di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 18.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2 lett. b) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa….………alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 19, d.lgs. 50 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 2016 la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili committente esegue in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo corso d'esecuzione le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa di nullità del adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c./ COMPOSIZIONESOCIETARIA(D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMITECNICI ED AMMINISTRATIVI L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé e per le eventuali imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti il servizio oggetto di appalto. Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.
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Samples: Accordo Quadro"
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti I concorrenti possono soddisfare la richiesta di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Ai sensi dell’artPer i concorrenti che intendono ricorrere all’avvalimento, di cui all’art. 89, comma 7 del Codice49 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione, è previsto: che l’“impresa ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione; non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa categoria di lavoro; il divieto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa concorrente (ausiliata) dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella categoria; non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel ; N.B. MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI (in caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia avvalimento ai sensi dell’art. 8949, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artD.Lgs. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone163/2006): Ai fini dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89dell’art.49, comma 3 del Codice2, al D.Lgs. 163/06, in sede di presentazione dell’offerta, l’impresa concorrente deve allegare, a pena di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria esclusione la sostituzione dell’ausiliariaseguente documentazione: una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, la commissione comunica l’esigenza al RUP, con specifica indicazione dei requisiti stessi (attestazione SOA) e dell’impresa ausiliaria (tale dichiarazione dovrà essere redatta secondo il quale richiede per iscritto, secondo le modalità modello di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento all’allegato I); una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrenteconcorrente dei requisiti generali di cui all’art 38 D.Lgs. 163/06 (tale dichiarazione dovrà essere redatta, come si è detto, secondo il DGUE della nuova ausiliaria modello di cui agli allegati B, G, L, e B1, B4, B5 (se sussistono le relative ipotesi; vds. anche § 2 N.B. punti 1 e 2 del presente disciplinare); NOTA BENE: la dichiarazione di accettazione multipla di cui all’allegato C deve essere firmata, a pena di esclusione, congiuntamente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; Oltre alle suddette dichiarazioni, l’impresa concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione per ciascuna impresa ausiliaria: una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art 38 D.Lgs. 163/06 nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione possesso dei requisiti tecnici e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell’avvalimento, redatta in forma di autocertificazione secondo il modello di cui all’allegato B “impresa ausiliaria” e corredata delle ulteriori dichiarazioni, rese anch’esse in forma di autocertificazione, di cui agli allegati G, L, B1, B4 e B5 (se sussistono le relative ipotesi; vds. anche § 2 N.B. punti 1 e 2 del presente disciplinare); Nella medesima dichiarazione (di cui all’allegato B “impresa ausiliaria”) l’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.dichiara altresì:
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Samples: Disciplinare Di Gara Per Procedura Aperta Appalto N° 2/2013
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'arte secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artD. Lgs. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico n. 50/2016 e professionale di cui all'artss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. 83, comma 1L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente (Avvalimento)” dell’Allegato 1) DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i servizi/forniture requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui tali capacità sono richiesteè carente la concorrente; In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Ai Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 8989 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaoggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Il A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più concorrenti si avvalgano dei requisiti di un concorrente una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa ausiliaria che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89l’ausiliata (art.89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art7 del D. Lgs. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimenton. 50/2016 e ss.mm.ii). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l’impossibilità di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentousufruire dell’avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e Si rinvia all’art. 89 del Codice si precisa che: Per consentire alla GESAC di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni effettuare in corso di qualità]esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’articolo 89 comma 9 del d.lgs. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice50/2016, il contratto di avvalimento contienenon potrà limitarsi ad indicare durata, a pena prezzo e requisiti oggetto di nullitàavvalimento, la specificazione ma dovrà specificare gli “obblighi” concretamente assunti dall’ausiliario sulla base dei requisiti forniti quali le prestazioni saranno svolti “direttamente dalle risorse umane e delle risorse messe strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’appaltatore in adempimento al contratto di avvalimento (v. articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016). Il contratto di avvalimento dovrà indicare dettagliatamente l’organizzazione aziendale alla quale inerisce il requisito prestato comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, mezzi e personale che saranno messi a disposizione dall’ausiliariadell’ausiliato. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 3.3. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico e professionale di cui all'artai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempiodi cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve: iscrizione alla CCIAA oppure • possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a specifici Albidisposizione, oppure certificazioni per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, cui è carente il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti economico- finanziari e delle risorse messe tecnico-organizzativi messi a disposizione dall’ausiliariae le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara medesima sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Il concorrente e all’escussione l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della garanzia ai sensi dell’artstazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al il concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiestarichiesta da parte della stazione appaltante. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre Contestualmente il concorrente produce i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarichiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del CodiceIl concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, l'operatore economico, singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ordine speciale di cui all'artal punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Nel contratto di avvalimento contienele parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a pena di nullitàmigliorare l’offerta, la specificazione dei requisiti forniti e non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione dall’ausiliariadisposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l’ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.36 del disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, al da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la sostituzione dell’ausiliariaStazione Appaltante, assegnando un termine congruo a mettere a disposizione, per l’adempimentotutta la durata dell’appalto, decorrente dal ricevimento della richiestale risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni concorrente allega alla domanda di avvalimento da parte del concorrente, partecipazione il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimoche deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduranonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offertadell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. La Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artIn attuazione del disposto dell’art. 89 49 del CodiceCodice dei Contratti, l'operatore economico, il concorrente – singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico/professionali, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaun altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 8949, comma 7 8 del Codice, a pena di esclusioneCodice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l’impresa ausiliaria, sia l’impresa quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’ausiliaria Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nei punti precedenti, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può assumere essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il ruolo legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di subappaltatore nei limiti esclusione, il possesso dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ordine generale (utilizzando preferibilmente I ModellI 1-bis e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria -ter) nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione possesso dei requisiti tecnici e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto di avvalimento (utilizzando preferibilmente il Modello 5). A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4):
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, : • a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico dovrà sostituire l’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’AQ. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUPRDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.). Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, oppure certificazioni unitamente alla domanda di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentipartecipazione, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrenteditta partecipante (D.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabileAi sensi dell’art. 89, mediante soccorso istruttoriocomma 10, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoCodice, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria l’avvalimento non è sanabile in quanto causa ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di nullità cui all’art. 212 del contratto di avvalimentoD.lgs. n. 152/2006.
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AVVALIMENTO. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualitàGGIAA]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È U ammesso l’avvalimento di più piѿ ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più piѿ di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È U sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art(cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Codice) di cui ai punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albidi cui al punto 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al successivo punto 15.2. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità nonché di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. La facoltà prevista dall’art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. C). È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti generali requisiti. Nel ricorso all’avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albidell’impresa ausiliaria, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, prevista dal comma 1 del Codicerichiamato articolo 89 del Codice e dall’art. 88 del Regolamento. In particolare, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo imposto dall’art. 88 del Regolamento di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall’art. 89, comma 1, del Codice e dall’art. 88 del Regolamento determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.. Si richiama l’attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall’art. 89 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto prescritto dal medesimo art. 89 e dall’art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, che deve essere presentata. Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]cui al paragrafo 8.1. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentiIn caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, ai sensi dell’artin sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis- INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeappaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria caso si rendesse necessaria, ai sensi dell’art. 80, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadi provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve dovrà produrre i documenti dell’ausiliaria sopra elencati relativi alla subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento)ausiliaria. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente - singolo, singolo consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per unitamente alla domanda di partecipazione, la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante. Nel caso di nullitàdichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaescute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceNon è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità Gestori Ambientali di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestaall’art. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 212 del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento)D.lgs. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimenton. 152/2006.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualitàCCIAA]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture servizi per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico e professionale di cui all'artai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 83L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamenton. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempiodi cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve: iscrizione alla CCIAA oppure ▪ possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; ▪ rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a specifici Albidisposizione, oppure certificazioni per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, cui è carente il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti economico-finanziari e delle risorse messe tecnico-organizzativi messi a disposizione dall’ausiliariae le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Il concorrente e all’escussione l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della garanzia ai sensi dell’artstazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al il concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiestarichiesta da parte della stazione appaltante. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre Contestualmente il concorrente produce i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurarichiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In ipotesi di avvalimento dovrà essere prodotta in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla legge. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albiprofessionale. Il relativo contratto di avvalimento, oppure certificazioni pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestenonché della dichiarazione integrative al DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: www.unifi.it
AVVALIMENTO. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, indicata quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentesubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al 0,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 89, comma 1 e dell’art. 172, comma 1 e 2 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'artal paragrafo 8.2 del presente disciplinare, purché dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente Ai sensi degli artt. 89 e l’ausiliaria 172 del Codice, l’operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche appartenenti al raggruppamento. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria , mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 7 co. 7, del CodiceCodice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Al fine di rivolgere la presente procedura verso operatori economici dotati di adeguati livelli esperenziali che garantiscano la sana e competente gestione del Museo, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito relativo all’esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei e luoghi di cultura. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentequanto dichiarato per il subappalto come specificato al paragrafo 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti preesistenti, e comprovabili che tale anteriorità sia comprovabile con documenti di documentazione avente data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di sostituire l’ausiliariaesclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Il concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In qualunque fase della gara sia necessaria particolare dovrà barrare la sostituzione dell’ausiliaria, casella “SI” e dovrà indicare la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità denominazione degli operatori economici di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre intende avvalersi e i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto requisiti oggetto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termineCiascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimodalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.seguente documentazione:
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Samples: Disciplinare Di Gara S O M M a R I O
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, l'operatore economicoil concorrente, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice ), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.). Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, oppure certificazioni unitamente alla domanda di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentipartecipazione, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del CodiceD.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, il contratto dovrà possedere i requisiti di avvalimento contienecui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrenteditta partecipante (D.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 8989 D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità ivi previste. A tal fine la ditta concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6 – modalità di presentazione dell’offerta, busta n. 1, lettera C), da parte dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante: la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del CodiceD.Lgs. n.50/2016 . di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; il contratto, in originale digitale o copia informatica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contienedeve riportare in modo compiuto, a pena esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del D.P.R. 207/2010: l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di nullitàavvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere sottoscritte dei legali rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla gara/ausiliari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la specificazione dei requisiti forniti Stazione Appaltante esclude il concorrente, riscute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariasanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7 del Codice7, D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente concorrente, e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria l'impresa ausiliaria, sia l’impresa quella che si avvale dei suoi requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3paragrafo “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del CodiceIl concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, l'operatore economico, singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ordine speciale di cui all'artal punto Errore. 83L'origine riferimento non è stata trovata. e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 14 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, lett. b) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e c) il momento del Codice avvalendosi deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaconcordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di più ausiliarieordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggettoL’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo Errore. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, L'origine riferimento non è consentito che l’ausiliaria presti stata trovata. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento per più di un e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verso la stazione appaltante imponeappaltante, ai sensi dell’art. 89a mettere a disposizione, comma 3 del Codiceper tutta la durata dell’appalto, al concorrente le risorse (riferite a requisiti di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità partecipazione e/o premiali) oggetto di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestaavvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni concorrente allega alla domanda di avvalimento da parte del concorrente, partecipazione il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimoche deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduranonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offertadell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. La Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, cui ai sensi dell’art. 89, comma 1 precedenti paragrafi 6 e 7.1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestepresente Disciplinare. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente procedura, non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente 18 di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 49 e 50 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artD.Lgs. 45 del Codice, 163/2006 il concorrente può dimostrare soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economicocapacità economica, finanziariofinanziaria, tecnico tecnica, organizzativa, ovvero dell’attestazione SOA o ARA (soggetto ausiliato) avvalendosi anche in parte dei requisiti o dell’attestazione SOA o ARA di altro soggetto (soggetto ausiliario), a prescindere dalla natura dei suoi legami con questo ultimo, adeguati per categoria e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) classifica alla tipologia e c) del Codice avvalendosi ammontare dei requisiti di cui è carente. Se il soggetto ausiliario è stabilito in altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e Stati aderenti alla U.E. deve comprovare il possesso dell’equivalente attestazione in base alle norme vigenti nello Stato di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaappartenenza. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili contratto è in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito ogni caso eseguito dal soggetto che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino partecipa alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria d’appalto, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, tuttavia il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di lavori. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentepartecipante alla gara e che partecipi alla gara stessa in forma autonoma l’impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai Ai sensi dell’art. 8949, comma 17 del D.Lgs. 163/2006, ferma restando l’applicazione il soggetto avvalente deve possedere,indipendentemente dall’importo a base di gara, il possesso dei requisiti ovvero la qualificazione SOA o ARA nella categoria prevalente per un importo non inferiore al 50% di quello richiesto nel bando. Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti dell’art. 8090 del D.P.R. 207/2010, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendacioppure della attestazione SOA o ARA di altra impresa, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi deve comunque possedere autonomamente i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità requisiti di cui al punto 2.3citato art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 1/4 dell’importo dei lavori corrispondenti alla categoria per la quale verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione. Si precisa che nei suddetti requisiti non rientrano le specifiche abilitazioni, al concorrente la sostituzione dell’ausiliariaeventualmente richieste da norme speciali (ex Legge 5.3.1990, assegnando un termine congruo per l’adempimenton. 46), decorrente dal ricevimento della richiestache possono essere possedute dalla sola impresa ausiliaria. Il concorrenteconcorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (nuove AVCP) tutte le dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero presentate per la gara d’appalto in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentooggetto.
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Samples: Disciplinare Di Gara (Misura)
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’artdell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Alla mancata produzione verrà assimilato il caso di contratto trasmesso in copia semplice con firma solamente scansionata La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. dell’articolo 89 del CodiceD.Lgs.n.50/2016, l'operatore economicoe ss.mm.ii., il concorrente – singolo o associato ai sensi dell'art. in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, citato Decreto Legislativo – può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario-finanziari, tecnico e professionale di cui all'art. 83professionali, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti generali prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albiquella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, oppure certificazioni pena l’esclusione di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, entrambe le imprese; • è ammesso che il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può concorrente possa avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture più imprese ausiliarie per cui tali capacità sono richiesteil medesimo requisito; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e Si rinvia all’art. 89 del Codice si precisa che: Per consentire alla GESAC di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni effettuare in corso di qualità]esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’articolo 89 comma 9 del d.lgs. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice50/2016, il contratto di avvalimento contienenon potrà limitarsi ad indicare durata, a pena prezzo e requisiti oggetto di nullitàavvalimento, la specificazione ma dovrà specificare gli “obblighi” concretamente assunti dall’ausiliario sulla base dei requisiti forniti quali le prestazioni saranno svolti “direttamente dalle risorse umane e delle risorse messe strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’appaltatore in adempimento al contratto di avvalimento (v. articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016). Il contratto di avvalimento dovrà indicare dettagliatamente l’organizzazione aziendale alla quale inerisce il requisito prestato comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, mezzi e personale che saranno messi a disposizione dall’ausiliariadell’ausiliato. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 13.3. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdegli artt. 45 del Codice45, 47 e 48, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]cui ai punti 7 e 8.1. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentiNon è ammesso l’avvalimento per il Progettista Indicato. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, ai sensi dell’artin sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del CodiceD.Lgs. 18.04.2016, l'operatore economicon. 50 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codicein raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione: - dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante: - il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo; • contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Il contratto di avvalimento contienedeve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariadall'impresa ausiliaria (causa di esclusione non sanabile ai sensi sensi dell’art. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). Nel caso di avvalimento nei confronti della stazione appaltante di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in relazione alle prestazioni oggetto luogo del contrattocontratto di cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. È E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarieimprese ausiliarie per ciascun requisito. L’ausiliaria L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non Non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeconsentito, ai sensi dell’art. 89, comma 3 7, del CodiceD.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che: - della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50); - partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di entrambe le imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). Si precisa, altresì, che non è ammesso l’avvalimento relativamente al concorrente possesso dei requisiti generali e di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità idoneità professionale di cui al punto 2.3p. 4 della presente lettera di invito. Si precisa altresì che, per quanto riguarda ulteriori requisiti relativi a titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente il servizi per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliario dovrà presentare i seguenti documenti: a pena di esclusione: Dichiarazione ad integrazione di quelle rese tramite il DGUE, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 redatta conformemente al concorrente modulo Allegato A bis), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la sostituzione dell’ausiliarialegislazione dello Stato di appartenenza, assegnando un termine congruo per l’adempimentocontenente l’oggetto e l’importo dei lavori da appaltare, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrentecon la quale lo stesso, entro tale termineassumendosene la piena responsabilità, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove rende le dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentoconformemente al modulo Allegato A - bis). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artNel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del CodiceD.Lgs. 50/2016, l'operatore economicoil committente, singolo per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o associato ai sensi dell'art. 45 del Codicedegli Ispettori di Cantiere, può dimostrare il possesso dei requisiti ha la facoltà di carattere economico, finanziario, tecnico verificare in qualsiasi momento e professionale con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, carente il concorrente, ai sensi dell’artappartenenti all’impresa ausiliaria. 89In particolare l’impresa ausiliata dovrà avere la possibilità, comma 1 per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al successivo art. 15. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture contratto in danno per cui tali capacità sono richiestegrave inadempimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezionePertanto, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo eseguirà in corso d'esecuzione le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa di nullità del adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artIl concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto disposto dall’art. 89 del Codiced.lgs 50/2016, l'operatore economicoi requisiti posseduti da un soggetto terzo, singolo detto ausiliario. Per fruire di questa possibilità, il concorrente dovrà inserire, nella busta della documentazione amministrativa, la documentazione integrativa elencata nel successivo ART. 6 - 8) L’avvalimento può essere prestato, da parte di impresa ausiliaria, a favore di un unico concorrente, salvo che il bando o associato ai sensi dell'artil capitolato tecnico, in considerazione della specificità della singola procedura, non disponga la possibilità di avvalire più di un concorrente. In caso di aggiudicazione, il contratto dovrà essere eseguito dal concorrente, cui verranno rilasciati gli attestati di regolare esecuzione previsti dall’art. 325 del D.P.R. 207/2010, utilizzando le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, anche in forma di subappalto. L’impresa ausiliaria assume, nei confronti della stazione appaltante, responsabilità solidale con l’esecutore del contratto per l’esecuzione delle prestazioni affidate in contratto. In caso di partecipazione congiunta di più Operatori Economici, nelle forme di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico organizzativa verranno valutati cumulativamente sommando i requisiti posseduti dalle singole imprese che partecipano congiuntamente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, ed eseguire il contratto in misura maggioritaria, in ogni caso non inferiore al 40%. Le imprese mandanti dovranno possedere almeno il 10% dei singoli requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 del Codicecomma 2, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di altri soggetticoncordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche partecipanti riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [raggruppamento non siano assoggettate ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 89186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 1 2, lettere e) del CodiceD.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, può nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestealtro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, 48 comma 7 del Codice, a pena D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto: - ai concorrenti di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per partecipare alla gara in più di un concorrente e che partecipino raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89cui all’articolo 45, comma 12, ferma restando l’applicazione dell’art. 80lettere b) e c), comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi concorrono è fatto divieto di partecipare, in cui sussistano dichiarazioni mendaciqualsiasi altra forma, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero alla medesima gara; in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente violazione sono esclusi dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertagara sia il consorzio sia il consorziato. La mancata indicazione dichiarazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dati previsti in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.questo capo viene effettuata utilizzando preferibilmente il modulo Allegato E -
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, di cui all'artall’art. 83, comma 1, 1 lett. b) e c) ), del Codice Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi avvalersi, a sua volta volta, di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Bando Di Gara Servizi
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del CodiceL’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, l'operatore economicole singole imprese raggruppate, singolo raggruppande o associato consorziate) ai sensi dell'artdell’art. 45 34 ed in relazione allo specifico appalto è tenuta a rispettare pienamente quanto riportato all’art. 49 del CodiceD.L.vo 163/2006 e s.m.i.. Pertanto l’impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, le singole imprese raggruppate, raggruppande o consorziate) può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento. A tal fine dovrà produrre nella Busta A – Documentazione Amministrativa: - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e professionale 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e morali, nonché il possesso della capacità economica e/o tecnica di cui all'artl’Impresa concorrente si avvale; - il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economici e/o tecnici e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie. 83Nel caso in cui l’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria appartengano allo stesso gruppo, comma 1in luogo del contratto, lettl’Impresa concorrente può presentare ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva idonea a provare la natura del vincolo tra le società (collegamento/controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale); - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante la disponibilità piena e incondizionata della medesima impresa a mettere effettivamente a disposizione i propri mezzi, strutture e risorse in favore dell’impresa concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali di competenza dell’impresa concorrente. b) e c) Si precisa che la società ausiliaria risponderà in solido con il concorrente delle obbligazioni assunte con la stipula del Codice avvalendosi dei Contratto. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso qualora il concorrente sia in grado di soddisfare autonomamente i requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentopartecipazione. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrenteSi precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 8949, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 18, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti D.Lgs. 163/2006 e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusiones.m.i., non è consentito consentito, pena l’esclusione dalla gara, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentol’impresa ausiliaria.
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Samples: Disciplinare D’appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicoeco- nomico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettisog- getti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente La documentazione deve riportare i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto requisiti oggetto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione (dei requisiti forniti quali l’operatore economico partecipante è carente e delle risorse messe che sono messi a disposizione dall’ausiliariada parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili L’operatore economico ausiliario: ‐ non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in solido nei confronti della stazione appaltante altri motivi di esclusione; ‐ non può partecipare in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventual- mente parte in quanto raggruppato o consorziato; ‐ non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più ausiliarie. L’ausiliaria operatori economici che partecipano separatamente in con- correnza tra di loro; ‐ non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»); Alla documentazione deve essere altresì allegato, comma 7 in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausi- liario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre All’avvalimento a fornire a quest’ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del Codicecodice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riporta- re in modo compiuto, a pena di esclusioneesplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più potendosi l’avvalimento risolversi nel prestito di un concorrente valore puramente cartolare e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisitiastratto. L’ausiliaria può assumere È fatto salvo il ruolo minor rigore richiesto per l’avvalimento di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicatagaranzia, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliariacoerenza con l’orientamento giurisprudenziale prevalente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede richie- de per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento ri- cevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni dichiara- zioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione presenta- zione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità nul- lità del contratto di avvalimento.
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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, il concorrente singolo o associato ai sensi dell'art. 45 in raggruppamento di cui all'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale qualificazione di cui all'art. 83all'art.84 del Codice, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di più ausiliariealtri soggetti dovrà produrre, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, un DGUE per autocertificare i requisiti dell’impresa ausiliaria. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice. Ad eccezione co.12, nei confronti dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezionesottoscrittori, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al esclude il concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria e escute la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestagaranzia. Il concorrenteconcorrente allega, entro tale terminealtresì, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni alla domanda di avvalimento da parte partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del concorrente, il DGUE della nuova quale l'impresa ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione si obbliga nei confronti del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offertadurata dell'appalto. La mancata indicazione documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile mezzo dell’avvalimento, dovrà essere inserita nella sezione “Documenti richiesti in relazione all'oggetto di fornitura” nella sezione MEPA inerente la gara nel suo complesso. La documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere conforme a quanto causa di nullità del contratto di avvalimentorichiesto dal presente disciplinare. 11.
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AVVALIMENTO. Ai E’ ammesso l’istituto dell’Avvalimento ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, . Il concorrente – singolo o associato ai sensi dell'artraggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione prescindere dalla natura giuridica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariasuoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 8 del CodiceD.lgs. 50/2016, a pena il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esclusioneesecuzione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria Ai fini di un concorrente può quanto sopra dovrà essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori fornita – a pena di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nella presente lettera di selezioneinvito e disciplinare di gara, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimentoaltri soggetti allega, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti pena di data certaesclusione, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.dovrà allegare la seguente documentazione:
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economicoQualora l’Operatore Economico concorrente, singolo o associato consorziato o raggruppato ai sensi dell'artdell’art. 45 34 del CodiceDLgs. 163/2006 smi, sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può dimostrare integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” dovrà produrre, a pena di esclusione, nel contesto della documentazione amministrativa il modello unito sotto allegato 2A) quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato e quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario, in cui si evidenziano tra l’altro, i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, il possesso dei requisiti generali cui all’art 38 DLgs163/2006, dei requisiti tecnici e delle risorse necessarie. Oltre alle due dichiarazioni citate deve essere presentato: -originale o copia autentica, del contratto di carattere economicoavvalimento, finanziarioin virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l’Operatore Economico Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. In caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, tecnico e professionale di cui all'artpuò essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 83Ai sensi dell’art 49, comma 15, lettD.Lgs. b) e c) 163/2006 smi, dal contratto discendono, nei confronti del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestegara. Ai sensi dell’art. 89fini della presente gara, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il l’Operatore Economico concorrente e l’ausiliaria l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie- ai sensi dell’art. L’ausiliaria 49, comma 8, del DLgs 163/2006 smi, della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino si siano avvalsi della medesima impresa; - ai sensi del medesimo art. 49, comma 8, del DLgs 163/2006 smi, la partecipazione contemporanea alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo requisiti di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria quest’ultima, comporta l’esclusione di un entrambe le imprese; - l’Operatore concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna avvalersi di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - ai sensi dell’art. 8949, comma 111, ferma restando l’applicazione dell’art. 80del DLgs 163/2006 smi, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi l’Azienda Capofila, in cui sussistano relazione a ciascun lotto in gara, trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoper la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
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Samples: Disciplinare Di Gara E
AVVALIMENTO. Ai L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice. Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'operatore economico, singolo o associato ai economico ausiliario che quello ausiliato. Ai sensi dell'art. 45 89, comma 1 del Codice, può dimostrare il possesso dei concorrente, a pena di esclusione, deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'arted a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 83, comma 1, lettAi sensi dell'art. b) e c) 89 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettiin relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, anche partecipanti al raggruppamentoil concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti con l'Amministrazione. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteprofessionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, esclusione non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoraggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’Impresa l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del CodiceContratto. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabileSi precisa, mediante soccorso istruttorioinoltre, la mancata produzione della dichiarazione che in caso di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.ricorso all’avvalimento:
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni professionale. In caso di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinentiricorso all’avvalimento, il concorrente, ai sensi dell’artin sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “all. n. 2 DGUE”, “all. n. 3 modulo dichiarazioni di avvalimento” e “all. n. 5 modulo dichiarazione adesione Protocollo di Legalità” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i servizi/forniture requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per cui tali capacità sono richiestetutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto par. 2.3., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e/o tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteprofessionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui sussistano dichiarazioni mendacidovranno essere presentati, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori a pena di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri esclusione: dichiarazione di selezioneavvalimento sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, la stazione appaltante imponeda rendersi secondo il modello allegato 4 DGUE dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89da rendersi secondo l’allegato 2, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione a firma dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo contenente le modalità informazioni di cui al punto 2.3alla parte II, al concorrente sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; PASSOE dell’ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la sostituzione copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa). INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la parte relativa , a firma dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiestale dichiarazioni integrative al DGUE . Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. In caso Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . Il contratto di inutile decorso del termineavvalimento deve contenere, ovvero in caso a pena di mancata richiesta di proroga del medesimonullità, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraspecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata . È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 49 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artD.lgs. 45 del Codice, 163/2006 l’impresa può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice ammissione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentoun altro soggetto. Non è consentito l'avvalimento consentito, a pena di esclusione: che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti In conformità all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la dimostrazione partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo art. 34 comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara; copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisisti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell’eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) del D. lgs. 163/2006, e di idoneità professionale [ad esempioquant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrentenon è ammesso, ai sensi dell’art. 8949, comma 1 8, del CodiceD Lgs. n. 163/2006, può avvalersi delle capacità che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente un concorrente, pena l’esclusione di tutti i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; non è ammessa, ai sensi dell’art. 8949, comma 18, del CodiceD Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D Lgs. n. 163/2006. Si precisa che qualora ci si avvalga di più di una impresa ausiliaria la predetta documentazione dovrà essere presentata per ciascuna impresa. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di avvalimento contienecui sopra, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariapuò presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto all'esecuzione del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentodisciplinare d'incarico.
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Samples: Regolamento Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]cui al par. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, ai sensi dell’art. 89in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, comma 1 del Codicedovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, può avvalersi delle capacità nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteavvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeappaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia caso si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadi provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si intendono applicabili anche all’ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente par.7 e dell’idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, Il concorrente può dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artal punto 7.2. 83anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, comma 1qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. n. 267 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale [ad esempiodi cui ai punti 6. e 7.1. L’ausiliaria deve: iscrizione alla CCIAA oppure a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a specifici Albidisposizione, oppure certificazioni per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, cui è carente il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei nel quale sono specificati i requisiti forniti economico-finanziari e delle risorse messe tecnico- organizzativi messi a disposizione dall’ausiliariae le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara medesima sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di subappaltatore nei limiti avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L’ausiliaria Qualora per l’ausliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. produce i documenti richiesti per l’avvalimento.Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, dell’ausiliaria il quale RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente all’operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrenteL’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrentedell’operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del CodiceI Concorrenti, l'operatore economicosingoli, singolo consorziati o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceraggruppati, può dimostrare il potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico /finanziario e tecnico/professionale di cui all'artdell'Art. 83, comma 1, lett. lettere b) e c) del Codice avvalendosi D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di altri soggetticui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche partecipanti al raggruppamentononché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'Art. Non è consentito l'avvalimento 84 del D.Lgs. 50/2016, giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tal fine i Concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, congiuntamente alla domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alla dichiarazione sostitutiva che attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la dimostrazione partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti generali stessi e dell’impresa ausiliaria. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a specifici Albi, oppure certificazioni mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’artferma restando l'applicazione dell'Art. 8980, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 112, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullitàD.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la specificazione dei requisiti forniti stazione appaltante esclude il concorrente e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaescute la garanzia. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili allega, altresì, alla domanda di partecipazione in solido originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoconcorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. È E' ammesso l’avvalimento l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’artL’impresa ausiliaria deve inoltre allegare il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti pattuiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. 89Nel caso di avvalimento infragruppo, in luogo di tale contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'Art. 89 dal comma 7 5 del CodiceD.Lgs. 50/2016. L’assenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà sussistere sia per la concorrente sia per l’impresa ausiliaria. Non è consentito a pena di esclusione che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria Il contratto è in ogni caso eseguito dall’Aggiudicatario, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo corso d'esecuzione le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di nullità avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 50/1016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento., indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiestegenerali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione: - di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria; - del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura; - del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria, si procede procederà all’esclusione del concorrente e ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore economicoD.Lgs n. 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, consorziato o raggruppato può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico (7.3 e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b7.4) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggettiun altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue. In relazione alla presente gara, anche partecipanti al raggruppamento. Non non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti generali e prestati, a pena di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure esclusione. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi a specifici Albi, oppure certificazioni sua volta di qualità]altro soggetto. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 D.Lgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con descrizione delle modalità esplicative di tali capacità sono richiesterisorse. Ai sensi dell’art. 89Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 112, del Codicenei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto di avvalimento contiene, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariadall’impresa ausiliaria. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di più ausiliariegara. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89esecuzione, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo esegue le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria non è sanabile che il titolare del contratto utilizza in quanto causa adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di nullità avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 del D.Lgs n.50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionali. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2 lett. Errore. L 'origine riferimento non è stata trovata. o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. a) anche mediante ricorso all’avvalimento. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albiprofessionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, oppure certificazioni qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nella presente lettera. Il concorrente deve allegare il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità contratto di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteavvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria deve: • possedere i requisiti di ordine generale e l’ausiliaria di ordine professionale, nonché i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti). L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: www.arpat.toscana.it
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termineun termine assegnato, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Il contratto di avvalimento contienedeve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante CNPADC in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante CNPADC impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraprocedura Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei In caso di ricorso all’AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C del DGUE laddove il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto oggetto di avvalimento.. Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artD.Lgs. 45 del Codice, può dimostrare 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture soggetti. In tal caso deve comprovare al Comune di Magenta che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità, per cui tali capacità sono richiestetutta la durata del periodo contrattuale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare: · una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti forniti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; · una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, di cui al punto 5) del presente avviso, nonché il possesso dei requisiti tecnici/economici e delle risorse messe oggetto di avvalimento; · una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione dall’ausiliariaper tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara che non partecipa alla gara in proprio o o in forma associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016; · il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessari e per tutta la durata dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento L’avvalimento dovrà essere già dichiarato in sede di più ausiliariemanifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata all’ istanza di manifestazione di interesse. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89In mancanza il concorrente sarà ritenuto carente dei requisiti minimi richiesti e, comma 7 del Codice, a pena di esclusionepertanto, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino invitato alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione fase successiva della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 del CodiceIl concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, l'operatore economico, singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ordine speciale di cui all'artal paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. 83Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 14 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, lett. b) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e c) il momento del Codice avvalendosi deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariaconcordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non Non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento l’avvalimento per più soddisfare i requisiti di un concorrente ordine generale e che partecipino dell’iscrizione alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo Camera di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduracommercio. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offertadell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. La Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codiceassociato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]professionale. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. 89 fini del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 soddisfacimento del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti (capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamentocui all’art. 89 del medesimo Decreto. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dimostrazione: - dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]cui all’art. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 80 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del CodiceCodice che devono essere posseduti, a pena di esclusione, non è consentito sia dal concorrente che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dall’impresa ausiliaria; - dei requisiti prestatidi idoneità professionale di cui alla lett. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentea comma 1 art. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 83 del Codice. Ad eccezione dei casi Le società partecipanti alla gara, oltre a quanto previsto nel bando di gara, dovranno presentare in 2 (due) copie la seguente documentazione, debitamente fascicolata numerando le pagine che la costituiscono, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina. Dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante dell’Operatore economico, attestante: - l’impegno a dare esecuzione al contratto, anche nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta di Rap S.p.A. e previo pagamento del premio; - l’indicazione del soggetto/struttura individuato/a quale incaricato/a della gestione della polizza la cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori attività venga espletata secondo le normative vigenti; - che l’impresa ha sede in Italia o Rappresentanza Generale in Italia in regime di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponestabilimento; - che l’impresa è regolarmente autorizzata, ai sensi dell’art. 89di legge, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo afferente la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità copertura di cui alla presente procedura di gara; - di riconoscere che, in assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al punto 2.3, Contraente e/o Assicurato; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero Contraente e/o Assicurato in caso di mancata richiesta eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di proroga polizza e/o tra le stesse norme e i diversi documenti di gara. Inoltre, in caso di coassicurazione: - dichiarazione ai sensi del medesimoDPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante della società delegataria con cui la stessa dichiara di aver ricevuto mandato dalle imprese coassicu- ratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto ; - ogni coassicuratore dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l’accettazione delle quote delegate la cui misura verrà specificata nell’offerta economica. Ad insindacabile giudizio Stazione Appaltante, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, mancanza o la mancata produzione incompletezza della dichiarazione documentazione sopra indicata può comportare la non aggiudicazione benché la semplice presentazione dell’offerta costituisca di avvalimento o del contratto per sé implicita accettazione di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti tutte le condizioni di Capitolato e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine Bando di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoGara.
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Samples: trasparenza.rapspa.it
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità,…]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di da altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.30, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione appaltante/Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrenteconcorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]cui al par. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, ai sensi dell’art. 89in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, comma 1 del Codicedovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, può avvalersi delle capacità nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteavvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeappaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia caso si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliariadi provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si intendono applicabili anche all’ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente par.7 e dell’idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 comma 1 del CodiceCodice degli appalti pubblici così integrato dal Correttivo (D.lgs n.56/2017), l'operatore economico, il concorrente singolo o associato ai sensi dell'art. in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale qualificazione di cui all'art. 83all'articolo 84, comma 1del medesimo decreto, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione prescindere dalla natura giuridica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. suoi legami con questi ultimi.. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio. E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarieimprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice). L’ausiliaria Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89Il concorrente che intenda quindi, comma 7 del Codicefar ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.A.3):
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell'artdell’art. 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artdell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'artall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'arte secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'artD. Lgs. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico n. 50/2016 e professionale di cui all'artss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. 83, comma 1L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente (Avvalimento)” dell’Allegato 3B – DGUE e la relativa sezione dell’allegato 3A – Domanda di partecipazione. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i servizi/forniture requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI e le dichiarazioni di cui all’allegato 3C – dichiarazioni ditta ausiliaria. L’impresa concorrente dovrà allegare a sistema la seguente documentazione: - una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui tali capacità sono richiesteè carente la concorrente (può utilizzarsi il modello allegato 3C); - copia del contratto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CodiceA tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliariadall'impresa ausiliaria. Il In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’ASPAL trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’ASPAL, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento A pena di esclusione non è consentito che più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta concorrenti si avvalgano dei requisiti di altro soggetto. Ai sensi dell’artuna stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimentoss.mm.ii). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del contratto D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comporta l’impossibilità di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentousufruire dell’avvalimento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell'art. dell’articolo 89 del Codice, l'operatore l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. all’articolo 83, comma 1, lett. lettere b) e c) ), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei L’ausiliaria deve possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albiun proprio DGUE, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali da compilare nelle parti pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità nonché di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richiesteuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo Dichiarazioni Integrative. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 7 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’ausiliaria sia che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrentesubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. dell’articolo 80, comma 12 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imponeStazione Appaltante, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, comma 3 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione Commissione comunica l’esigenza al RUPResponsabile del procedimento di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente bando di gara, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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