Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinary Regulations for Tender Procedures, Servizio Noleggio Veicoli

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell'art. 89 del D.lgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Cocleari, Appalto Per Servizi Assistenziali

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016all'articolo 45 dello stesso decreto, il concorrente - singoloche intenda partecipare all’appalto, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c)) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di un altro soggettoordine generale previsti dall’art. A tal fine 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del D.lgsd.lgs. 50/201650/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. L’impresa ausiliaria84, dovrà possedere i requisiti non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 80 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, da dichiararsi con le stesse modalità previste la dichiarazione deve essere resa per la ditta partecipante ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (vedi all. A al disciplinareriportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artIn base all’art. 8089, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 96, del D.lgsd.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteche partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

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Sources: Professional Services, Bando Di Gara, Concessione Di Servizi

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare)partecipante. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Accordo Quadro, Disciplinary Regulations for Tender, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell'art. 89 del D.lgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara, Telecommunications, Fornitura Di Sistemi Di Immobilizzazione

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità richiesta comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggetto. A tal fine proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Le clausole del contratto di avvalimento devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento deve contenere, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’accordo. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria, che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, cui consegue l’esclusione del dell’offerta del concorrente, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, a sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Deliberazione, Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi Tecnici Da Laboratorio, Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi Tecnici Da Laboratorio

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. Il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1) dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente. L’operatore economico che ricorre all’avvalimento (avvalimento cd. “tecnico od operativo”) dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione: - originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrefine, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto ai sensi dell’art. 8389 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base il contratto di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoavvalimento deve contenere, a pena di esclusionenullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di un concorrenteresponsabilità, ovvero che partecipino ecc...). Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia l'impresa dall’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatidall’impresa ausiliata.

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Sources: Appalto, Appalto Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

AVVALIMENTO. Ai sensi e dell’art. 89 D.Lgs. n.50/2016, è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoivi previste. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazionefine, la documentazione prevista dall’articolo 89ditta concorrente deve: a) dichiarare modello del DGUE da compilare a Sistema l’intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti; b) allegare a Sistema una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della ditta ausiliaria attestante da parte di quest’ultima, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti attraverso la compilazione dell’Allegato 1 - DGUE: - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione, da dichiararsi si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa; - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’artquanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs3 D.Lgs. n. 50/2016; - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.; - il possesso dei requisiti tecnici e/o economici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) allegare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente, l’Agenzia e le Aziende Sanitarie contraenti, a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente; d) allegare a Sistema originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che della più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino al Lotto sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatil’ausiliata.

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Sources: Disciplinary Guidelines for Tender, Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato strumentali messe a disposizione da uno o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 84, avvalendosi 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel L’avvalimento non è necessario in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a carico condizione che il contratto sia stato stipulato prima del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base termine di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggettopresentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è consentitosanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, a pena il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatimancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

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Sources: Procurement Agreement, Acquisition Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste Non è consentito l’avvalimento per la ditta partecipante (vedi alldimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoL’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Sources: Procedura Di Gara Negoziata, Procedura Di Gara Negoziata

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Alla mancata produzione verrà assimilato il caso di contratto trasmesso in copia semplice con firma solamente scansionata La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinary Procedure for Public Procurement, Disciplinary Procedure for Public Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016L’operatore economico, il concorrente - singolosingolo o in raggruppamento, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ad eccezione delle categorie SIOS superiori al 10% dell’importo dei lavori posti a base di cui all’articolo 83gara e delle categorie da Sistema di Qualificazione, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoa norma dell’art. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, 89 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti Il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); b. l’oggetto specifico del contratto, che della stessa impresa ausiliaria indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si avvalga più di un concorrenteriferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan- ziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obbli- ghi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei requisitiquali le prestazioni saranno svolte “diret- tamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appal- tatore in adempimento del contratto di avvalimento. Il contratto è Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantepresentare la documentazione sopra elencata (compreso il contratto di avvali- mento). La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo essere oggetto di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatisoccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara).

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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Contratto Di Servizi, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di Nel caso in cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016il concorrente, il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicointenda avvalersi, finanziarioai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, da dichiararsi con il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le stesse modalità previste risorse necessarie per tutta la ditta partecipante durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (vedi allart. A al disciplinare89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artl’applicazione dell’art. 80, comma 12c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Disciplinary Agreement, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016L’operatore economico, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere b) e c)) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con le stesse modalità previste questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lett. f) del codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione: a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la ditta partecipante (vedi allpartecipazione alla gara; b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A al disciplinare)tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artl’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’artLa stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del codice. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteche partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender Participation, Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo (cfr. art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione ) del Codice) di cui all’articolo 84, ai punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali né per quelli di idoneità professionale di cui al punto 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al successivo punto 14.2. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Accoglienza, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Collettivi Di Accoglienza

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico economico e professionale finanziario di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato sub 3 al presente Disciplinare, nonché della Dichiarazione dell’impresa ausiliaria allegata sub 5 al presente Disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti. 4. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare)forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 5. Nel caso di dichiarazioni mendacimendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'artl’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti del Codice. 6. Ad eccezione dei sottoscrittoricasi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Stazione Appaltante impone al Concorrente, ai sensi dell’art. 8389, comma 93, del D.lgs. n. 50/2016Codice, di sostituire l’ausiliaria. 7. Il concorrente Concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 8. Gli Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 9. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 10. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero Concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. 11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedall’impresa che partecipa alla gara, l'impresa alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di Gara, istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE e Dichiarazione della nuova impresa ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura. 13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta. 14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell'art. 89 del D.lgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi o registri, oppure certificazioni di qualità]. Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Appalto Per Servizio Di Trasporto Sanitario, Appalto Per Servizio Di Trasporto Sanitario

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell'art. 89 del D.lgsCodice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico -finanziario e tecnico-professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste Non è consentito l'avvalimento per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso dimostrazione dei requisiti generali e di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016idoneità professionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di garamancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. E' ammesso l'avvalimento È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta avvalimento o del contratto di altro soggetto. Non è consentitoavvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusionedata certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L'operatore economico che della stessa impresa vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatioriginale o copia autentica.

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Sources: Accordo Quadro, Accordi Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 0 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA). Per quanto riguarda i requisiti quali titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori per cui tali capacità sono richieste. L’Operatore economico che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreintende avvalersi della capacità di altri soggetti allega, unitamente alla domanda di partecipazioneoltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall’articolo parte di DGUE sottoscritta dalla medesima e contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti e la mancanza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria calibrate sui lotti di partecipazione e sui requisiti dell’offerta tecnica limitatamente alle risorse di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude è carente il concorrente e escute per tutta la garanziadurata dell’Accordo quadro e degli Appalti specifici. Si applica Non sono ammessi, e costituiranno causa di esclusione non sanabile neanche con il disposto dell’art. 83soccorso istruttorio, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016generici contratti di avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nel medesimo lotto e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. E’ ammesso l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di due Operatori economici che partecipano a due lotti distinti purché l’impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per ciascun lotto dal bando di gara. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale esigenza deve essere comunicata al RUP (in sede di Accordo quadro solo al responsabile della procedura di gara, in sede di Appalto specifico sia al RUP dell’esecuzione sia al responsabile della procedura di Accordo quadro) il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli Operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: 1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; 2. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. La Stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento. Si specifica che la Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base formalità e condizioni di garacui al citato art. E' ammesso l'avvalimento 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l’impossibilità di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiusufruire dell’avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreNon è consentito l’avvalimento: • per la dimostrazione dei requisiti morali, unitamente di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. [ad esempio: iscrizione alla domanda CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di partecipazionequalità]; • per l’esecuzione delle opere, la documentazione prevista dall’articolo come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 111 del Codice (nella fattispecie, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinareOS30). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Partenariato Pubblico Privato, Partenariato Pubblico Privato

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma co. 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà Gli ausiliari devono possedere i requisiti di cui all’artprevisti dall’art. 80 del D.lgsCodice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’art. n. 50/201616.3, da dichiararsi con le stesse modalità previste documenti che devono essere caricati nell’apposita sezione del Sistema. Non è consentito l’avvalimento per la ditta partecipante (vedi alldimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ai sensi dell’art. 83, comma 9, 89 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016Codice il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente a pena di esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della stessa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti a pena di esclusione di entrambe le imprese. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, co. 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, co. 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in ragione dell'importo dell'appalto posto cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89, co. 3 del Codice, il concorrente provvede a base sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di garaesclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. E' ammesso l'avvalimento Ai sensi dell’art. 89 co. 5 del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di più imprese ausiliarieavvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). L’ausiliario non può avvalersi a sua volta In caso di altro soggettoinutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Non è consentitoÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusionedata certa, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più anteriore al termine di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitipresentazione dell’offerta. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ed Impiantistica

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo A norma dell’art. 89 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolociascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato - raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, economico – finanziario, tecnico e professionale e a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti non trovarsi in alcuna delle cause di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti esclusione di cui all’art. 80 del D.lgsD. Lgs. n. 50/201650/2016 secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale; b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, da dichiararsi con di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le stesse modalità previste proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la ditta partecipante (vedi allpartecipazione all’appalto; c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata; d) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A al disciplinare)tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Deliberazione Per La Fornitura Di Beni

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio:iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione Dei Corsi Di Formazione Musicale E Strumentale

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 all’art. 49 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006, il concorrente - singolo, – singolo o consorziato o raggruppato - ai sensi dell’art. 34 del citato Decreto – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine fine, e in conformità all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrepresentare la seguente documentazione - in formato pdf. -allegandola nell’apposito spazio: a) dichiarazione, unitamente in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla domanda gara, con specifica indicazione dei requisiti di partecipazionecui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; b) dichiarazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 38 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006; c) dichiarazione, da dichiararsi in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le stesse modalità previste risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; e) originale in formato elettronico e firmato digitalmente o scansione dell’originale cartaceo del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la ditta partecipante durata del contratto, ed anche dell’eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (vedi all. A al disciplinareobblighi previsti dalla normativa antimafia). Nel Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell’ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artl’applicazione dell’art. 8038 lettera h) del D. Lgs. 163/2006, e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 123, nei confronti dei sottoscrittoridel Decreto stesso, la stazione appaltante esclude il si procederà all’esclusione del concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016all’escussione della cauzione provvisoria. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioSi precisa inoltre, che, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gararicorso all’avvalimento: ⮚ non è ammesso, ai sensi dell’art. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie49, comma 8, del D Lgs. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusionen. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; ⮚ non è ammessa, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; ⮚ è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante49, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticomma 6, del D Lgs. n. 163/2006.

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Sources: Disciplinary Agreement for Tender

AVVALIMENTO. Ai 7.1 Qualora, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgs. D.Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolosoggetto partecipante alla gara si avvalga, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa in relazione al possesso presente appalto, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta economico finanziari di altro soggetto. Non è consentitosoggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione, esclusione dei partecipanti:  non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero partecipante;  non è consentito che partecipino all’appalto sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti;  non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 7.2 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 7.3 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs 50/2016 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l’avvalimento deve allegare: a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore solido nei limiti dei requisiti prestaticonfronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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Sources: Partnership Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8.2 lett. b) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo all’art. 89 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, – singolo o consorziato o raggruppato - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (in ogni caso con esclusione dei requisiti soggettivi), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega le dichiarazioni rese in conformità al DGUE e, in particolare, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui all’articolo 84è carente il concorrente. L’operatore dovrà altresì produrre l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto(art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa inoltre, avvalendosi dei requisiti che, in caso di un altro soggettoricorso all’avvalimento: - ai sensi dell’art. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 17, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' non è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa. - ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteL’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (ex art. 89, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticomma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7.1 del presente Disciplinare. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente procedura, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente 18 di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per l'Organizzazione Eventi

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (escluso per la categoria OG 11), valgono le modalità e condizioni disposizioni di cui all’articolo all'art. 89 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente 50/2016 e s.m.i. In particolare: - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non ; - non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in ogni solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. In caso eseguito dall'impresa partecipantedi avvalimento devono essere, l'impresa ausiliaria può assumere altresì, presentate (riferito all’impresa ausiliaria/professionista ausiliario) restando inteso che il ruolo concorrente deve produrre l’allegato 1) o l'allegato 4) di subappaltatore nei limiti cui ai precedenti punti 1 e 2: ➢ attestazione SOA in corso di validità per le imprese; ➢ dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti prestatidi ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici/speciali e delle risorse oggetto di avvalimento; ➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; ➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui ▇▇▇▇▇▇▇ che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria/il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria/professionista ausiliario. L’Impresa ausiliaria/professionista ausiliario è tenuta espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Trovano applicazione anche per l’impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3- bis e 4 dell’articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale come l’iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i si ricorda che il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità: • la specificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con forniti; • le stesse modalità previste per risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude durata almeno pari alla durata della fornitura; • il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016corrispettivo previsto tra le parti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 18.3. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso avvalimento contiene a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella il concorrente che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo le modalità s.m.i. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti. In tal caso deve comprovare al Comune di Magenta che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità, per tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare: · una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e condizioni dell'impresa ausiliaria; · una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, di cui all’articolo 89 al punto 5) del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c)presente avviso, nonché il possesso dei requisiti tecnici/economici e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento; · una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine è carente il concorrente e dichiara che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente non partecipa alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, gara in proprio o o in forma associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con ; · il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le stesse modalità previste risorse necessari e per tutta la ditta partecipante (vedi alldurata dell’appalto. A al disciplinare). Nel Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, avvalimento nei confronti dei sottoscrittoridi un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la stazione appaltante esclude in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggettoantimafia. Non è consentito, a pena di esclusione, consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitil’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il contratto è concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’avvalimento dovrà essere già dichiarato in sede di manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata all’ istanza di manifestazione di interesse. In mancanza il ruolo di subappaltatore nei limiti concorrente sarà ritenuto carente dei requisiti prestatiminimi richiesti e, pertanto, non invitato alla fase successiva della procedura.

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Sources: Servizio Di Rimozione E Gestione Veicoli Abbandonati

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Alla mancata produzione verrà assimilato il caso di contratto trasmesso in copia semplice con firma solamente scansionata La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinary Procedure for European Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al par. 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà produrreseguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, unitamente alla domanda nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di partecipazioneavvalimento”, la documentazione prevista dall’articolo disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In caso si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente di provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si intendono applicabili anche all’ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente par.7 e dell’idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1.

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Sources: Appalto Per Forniture

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo cui 7.1 lett a) e di idoneità professionale (di cui 7.2 lett d). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e dell’art. 89 D. Lgs. n.50/2016, è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoivi previste. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazionefine, la documentazione prevista dall’articolo 89ditta concorrente deve: a) dichiarare all’interno del modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), comma 1da compilare a Sistema, l’intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti; b) allegare a Sistema una dichiarazione resa ai sensi del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaD.P.R. n. 445/2000 della ditta ausiliaria attestante da parte di quest’ultima, dovrà possedere i requisiti attraverso la compilazione a sistema del DGUE: - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione, da dichiararsi si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa; - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’artquanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs3 D.Lgs. n. 50/2016; - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; - il possesso dei requisiti tecnici e/o economici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) allegare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente, l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente; d) allegare a Sistema originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi dei requisiti di carattere tecnico relativi alla copertura dei CAP, il contratto dovrà contenere l’elenco dei CAP, predisposto sulla base dell’Allegato 6 “Elenco CAP coperti” con indicazione dettagliata dei CAP di cui ci si avvale ai fini della copertura minima richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che della più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino al lotto sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatil’ausiliata.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda in sede di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariacompilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà possedere i seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgsCodice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis- INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. n. 50/2016Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da dichiararsi con presentarsi secondo le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A indicate al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, paragrafo 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dei sottoscrittoridel concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In caso si rendesse necessaria, ai sensi dell’art. 80, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente di provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti sopra elencati relativi alla subentrante ausiliaria. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi avvalimento, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di subappaltatore nei limiti data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il Il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, capacità economico finanziaria e/o tecnico e professionale di cui all’articolo 83, ex art. 83 comma 1, lettere 1 lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta soggetto (anche partecipante (vedi all. A allo stesso raggruppamento o al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente A tale fine, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, ricorda che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto l’appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Art. 9 - Altre informazioni Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema MEPA, attraverso l’area dedicata per la specifica procedura all’interno della piattaforma, entro i termini previsti nella RDO. Le risposte alle richieste di chiarimenti, verranno inviate a tutti i partecipanti mediante il predetto sistema MEPA. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, subordinatamente - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., - Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, mediante trasmissione dell’apposito modello F23 quietanzato. A tal fine la stazione appaltante invierà il modello F23 editabile, completo dei dati riferiti alla specifica gara e al relativo ammontare, direttamente all’aggiudicatario. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Sources: Servizi Saas Per Customer Experience Analytics E Campaign Automation

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ai sensi dell’art. 8389, comma 91, del D.lgs. n. 50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai 5.1 Qualora, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolosoggetto partecipante alla gara si avvalga, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa in relazione al possesso presente appalto, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta economico finanziari di altro soggetto. Non è consentitosoggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione, esclusione di tutte le imprese coinvolte : - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero partecipante; - non è consentito che partecipino all’appalto sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti; - non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 5.2 Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 5.3 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l’avvalimento deve allegare: a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore solido nei limiti dei requisiti prestaticonfronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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Sources: Contratto Di Disponibilità

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c)) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, , una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi avvalimento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di un altro soggettoidoneità professionale Ai sensi dell’art. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Elettrico

AVVALIMENTO. 11.1 Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento vigente. 11.2 L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo articolo art.18, comma 18.3, del presente disciplinare di gara. 11.3 Ai sensi dell’art. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 11.4 Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 11.5 È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Gli L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11.6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto di gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 11.7 L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 11.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 11.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 11.10 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’art.2, comma 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui all’articolo art.18, comma 18.3, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 11.11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 11.12 Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 11.13 Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Procedura Di Gara Aperta

AVVALIMENTO. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c)) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di qualificazione di cui all’articolo 84avvalimento, avvalendosi dei utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE” e “A3-AVVALIMENTO” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di un altro soggettoe a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. . Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Acquisizione Di Polizze Assicurative

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all’articolo 89 del D.lgsall’art. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 846 dell’avviso, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoCodice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi avvalimento, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di subappaltatore nei limiti data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente allega, inoltre: 1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

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Sources: Public Selection Notice

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singoloconcorrente, consorziato singolo o raggruppato - associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.). Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinareD.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 8389, comma 93 del Codice, del D.lgs. n. 50/2016. Il al concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodi sostituire l’ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singoloche intenda avvalersi dei requisiti di uno o più altri soggetti, consorziato o raggruppato - può soddisfare quindi dell’istituto dell’AVVALIMENTO per la richiesta relativa al dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all’articolo 83al punto 14.2, comma 1dovrà produrre, lettere a pena di esclusione dalla a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi di cui si intende avvalere e della società ausiliaria; b) e c)una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte della società ausiliaria attestante quanto segue:  il possesso da parte di quest’ultima dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di qualificazione avvalimento;  l’obbligo verso l’offerente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui all’articolo 84è carente il concorrente;  che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre società che partecipano alla gara; c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; d) stampa dei “PASSoe”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente rilasciati dal sistema AVCPass, all’offerente che intenda far intende fare ricorso all’avvalimento dovrà produrreed alla società Ausiliaria, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A entrambi registrati al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016servizio previo accesso all’apposito link sul Portale ANAC. Il concorrente e l'impresa la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioSi precisa inoltre, che, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gararicorso all’avvalimento:  non è ammesso, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del D.Lgs. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentiton. 50/2016, a pena di esclusione, che della stessa impresa società ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa la società ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è di avvalimento dovrà specificare in maniera dettagliata, a pena di esclusione, le risorse che il soggetto metterà a disposizione del concorrente per l'esecuzione dell'appalto. Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale si ritengono adeguati contratti di avvalimento che prevedano la messa a disposizione dell'avvalente di personale di adeguata capacità. L’Amministrazione appaltante, e per essa il seggio di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso eseguito dall'impresa partecipantedi dichiarazioni mendaci, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, e di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiquant'altro stabilito dall'art. 89 del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ai sensi dell’art. 8389, comma 91, del D.lgs. n. 50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo idoneità professionale Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Il concorrente, entro un termine assegnato, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016Codice degli appalti pubblici così integrato dal Correttivo (D.lgs n.56/2017), il concorrente - singolo, consorziato singolo o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale in raggruppamento di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo all'articolo 84, del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrealtri soggetti, unitamente alla domanda anche di partecipazionepartecipanti al raggruppamento, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. questi ultimi.. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di garacommercio. E' ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggettoausiliarie (art.89 co.6 del Codice). Non è consentito, a pena di esclusioneesclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il contratto concorrente che intenda quindi, far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3): 1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante: a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonche il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Strevi (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali; c) che l'impresa non partecipa alla gara in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteproprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore si obbliga nei limiti dei confronti del concorrente a fornire i requisiti prestati.e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016Qualora l’Operatore Economico concorrente, il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 163/2006 smi, sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di carattere ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, finanziariopuò integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” dovrà produrre, tecnico a pena di esclusione, nel contesto della documentazione amministrativa il modello unito sotto allegato 2A) quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato e professionale di quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario, in cui all’articolo 83si evidenziano tra l’altro, comma 1i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di generali cui all’articolo 84all’art 38 DLgs163/2006, avvalendosi dei requisiti tecnici e delle risorse necessarie. Oltre alle due dichiarazioni citate deve essere presentato: -originale o copia autentica, del contratto di un altro soggettoavvalimento, in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l’Operatore Economico Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine In caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, può essere presentata una dichiarazione attestante il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Ai sensi dell’art 49, comma 15, del D.lgsD.Lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria163/2006 smi, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12dal contratto discendono, nei confronti dei sottoscrittoridel soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, la stazione appaltante esclude il in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai fini della presente gara, l’Operatore Economico concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico - ai sensi dell’art. 49, comma 8, del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioDLgs 163/2006 smi, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga non può avvalersi più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; - ai sensi del medesimo art. 49, comma 8, del DLgs 163/2006 smi, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, comporta l’esclusione di entrambe le imprese; - l’Operatore concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - ai sensi dell’art. Il contratto è 49, comma 11, del DLgs 163/2006 smi, l’Azienda Capofila, in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanterelazione a ciascun lotto in gara, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiavvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

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Sources: Fornitura Di Vaccini

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il Il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84economico richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettosoggetto ai sensi degli artt. 49 e seguenti del medesimo D. Lgs. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda a pena di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaesclusione, dovrà possedere i allegare nella Busta A – Documentazione Amministrativa: a) Una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 38 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tut- ta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e atte- sta che non partecipa alla gara in proprio, da dichiararsi come associata o consorziata né si tro- va in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; c) Il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si ob- bliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le stesse modalità previste risorse necessarie per tutta la ditta partecipante durata dell’appalto (vedi all. A al disciplinarenel caso di avvalimento nei con- fronti di un’impresa che appartiene la medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il le- game giuridico ed economico esistente nel gruppo). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute e- scute la garanzia, trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. Si applica il disposto dell’art6 comma 11 del D. Lgs. 83, comma 9, del D.lgs163/2006. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' Non è ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi ausiliarie a sua volta vantaggio di altro soggetto. Non è consentitouno stesso concorrente fino a raggiungimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara delle imprese singole, a pena di esclusione, che della la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino sia l'impresa impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo idoneità professionale. 3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 6. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. 7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 11. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Appalto Del Servizio Di Cassa

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. f) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine fine, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Le offerte dovranno essere inviate, all’indirizzo indicato nella sezione I.1.) del bando: ConSer V.C.O. S.p.A. - Via Laghetto dei Sogni, snc – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/04/2017 - pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura - termine oltre il quale non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

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Sources: Disciplinary Procedure for Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, all’art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’articolo dimostrazione dei requisiti generali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa In tali casi si procederà con l’esclusione: - di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria; - del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura; - del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria, si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Lettera Di Invito Alla Procedura Negoziata

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo A norma dell’art. 89 del D.lgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 l’Operatore Economico, il concorrente - singolosingolo o in raggruppa- mento, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso delle SOA e dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83al precedente paragrafo ▇.▇▇ lett. d.1), comma 1, lettere bd.2) e cd.3), nonché il possesso dei requisiti ad eccezione delle categorie da Sistema di qualificazione di cui all’articolo 84Qualificazione e della categoria OS25, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, ai sensi dell’art 148 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti Il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); b. l’oggetto specifico del contratto, che della stessa impresa ausiliaria indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si avvalga più di un concorrenteriferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan- ziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obbli- ghi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei requisitiquali le prestazioni saranno svolte “diret- tamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appal- tatore in adempimento del contratto di avvalimento. Il contratto è Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantepresentare la documentazione sopra elencata (compreso il contratto di avvali- mento). Ai sensi dell’art. 89, l'impresa ausiliaria può assumere comma 3 del Codice, il ruolo concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di subappaltatore nei limiti esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti prestatirichiesti prima della scadenza del termine di presenta- zione dell’offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si pro- cederà con l’esclusione del concorrente dalla gara. La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara).

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di un altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 49 e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 50 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, 163/2006 il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa, ovvero dell’attestazione SOA o ARA (soggetto ausiliato) avvalendosi anche in parte dei requisiti o dell’attestazione SOA o ARA di cui all’articolo 84altro soggetto (soggetto ausiliario), avvalendosi a prescindere dalla natura dei suoi legami con questo ultimo, adeguati per categoria e classifica alla tipologia e ammontare dei requisiti di cui è carente. Se il soggetto ausiliario è stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. deve comprovare il possesso dell’equivalente attestazione in base alle norme vigenti nello Stato di appartenenza. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara d’appalto, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, tuttavia il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di lavori. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un altro soggettoconcorrente partecipante alla gara e che partecipi alla gara stessa in forma autonoma l’impresa ausiliaria. A tal fine Ai sensi dell’art. 49, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, il soggetto avvalente deve possedere,indipendentemente dall’importo a base di gara, il possesso dei requisiti ovvero la qualificazione SOA o ARA nella categoria prevalente per un importo non inferiore al 50% di quello richiesto nel bando. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreintende avvalersi dei requisiti dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, unitamente alla domanda oppure della attestazione SOA o ARA di partecipazionealtra impresa, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà deve comunque possedere autonomamente i requisiti di cui all’artal citato art. 80 90 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 1/4 dell’importo dei lavori corrispondenti alla categoria per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso quale verrà rilasciato il certificato di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanziaregolare esecuzione. Si applica il disposto dell’art. 83precisa che nei suddetti requisiti non rientrano le specifiche abilitazioni, comma 9eventualmente richieste da norme speciali (ex Legge 5.3.1990, del D.lgs. n. 50/201646), che possono essere possedute dalla sola impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento La Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) tutte le dichiarazioni di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è avvalimento presentate per la gara d’appalto in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatioggetto.

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Sources: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (di cui al punto 6.1) L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Servizio Di Manutenzione E Assistenza Software

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale professionale, di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere 1 lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi avvalersi, a sua volta volta, di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, si procede a richiedere al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Affidamento Del Servizio Di Aggiornamento Della Cartografia Tecnica Numerica

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste Non è consentito l’avvalimento per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso dimostrazione dei requisiti morali, di dichiarazioni mendaciidoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016oppure certificazioni di qualità]. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base . L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di gara. E' avvalimento indicando l’aggiudicatario È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Il concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.

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Sources: Fornitura Di Gas Medicinali E Servizi Integrati

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Per quanto riguarda i requisiti professionali o esperienze professionali pertinenti richieste al punto 7.3 lett. a) e b), il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgsCodice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 50/2016Ai sensi dell’art. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 8089, comma 121, nei confronti dei sottoscrittoridel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016L’operatore economico, il concorrente - singolosingolo o in raggruppamento, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83professionale, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoa norma dell’art. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, 89 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti Il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); b. l’oggetto specifico del contratto, che della stessa impresa ausiliaria indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si avvalga più di un concorrenteriferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che partecipino sia l'impresa ausiliaria ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostan- ziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obbli- ghi concretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte “diret- tamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appal- tatore in adempimento del contratto di avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è nel caso in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti prestatirichiesti prima della scadenza del termine di presenta- zione dell’offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si pro- cederà con l’esclusione del concorrente dalla gara. La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara).

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoivi previste. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazionefine, la documentazione prevista dall’articolo 89ditta concorrente deve: a) dichiarare nell’Allegato 1 DGUE l’intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti; b) allegare a Sistema una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della ditta ausiliaria attestante da parte di quest’ultima, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti attraverso la compilazione dell’Allegato 1 DGUE: - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e ▇▇.▇▇. Per le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione, da dichiararsi si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5 “Documentazione Amministrativa; - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’artquanto previsto dall’art. 83, comma 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016. Il 81/2008 e ▇▇.▇▇; - il possesso dei requisiti tecnici e/o economici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) allegare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'impresa l’Agenzia, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente; d) allegare a Sistema originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che della più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatil’ausiliata.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo all’art. 89 del D.lgsD. Lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, il lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 1) DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI. L’impresa concorrente - singolodovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c)avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettol’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il concorrente responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrele prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, unitamente alla domanda pena la risoluzione del contratto d'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgsselezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere Essa impone all'operatore economico di sostituire i requisiti soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste selezione o per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare)i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel caso bando di dichiarazioni mendacigara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, ferma restando l'applicazione dell'artpurché si tratti di requisiti tecnici. 80Resta inteso che, comma 12ai fini della presente gara, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a A pena di esclusione, esclusione non è consentito che della più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale l’ausiliata (art.89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii). L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei requisitilimiti, formalità e condizioni di cui al citato art. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo comporta l’impossibilità di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiusufruire dell’avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - ammesso allo SDA ed invitato all’AS - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84-finanziari , avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreTuttavia, unitamente alla domanda a pena di partecipazioneesclusione dall’Appalto specifiico , la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, l’avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito l’ammissione allo SDAPA alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico prima dell’invio della lettera di invito. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti Consorzio di cui all’art. 80 45, comma 2, lett. c), del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente 50/2016 e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016s.m.i. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è contrattuali sono in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

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Sources: Appalto Specifico Per L’affidamento Dell’esercizio, Manutenzione, Pronto Intervento Sugli Impianti Ascensore

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 all’art. 49 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006, il concorrente - singolo, – singolo o consorziato o raggruppato - ai sensi dell’art. 34 del citato Decreto – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine fine, e in conformità all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrepresentare la seguente documentazione- in formato pdf. - allegandola nell’apposito spazio: a) dichiarazione, unitamente in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla domanda gara, con specifica indicazione dei requisiti di partecipazionecui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; b) dichiarazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo,del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 38 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006; c) dichiarazione, da dichiararsi in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le stesse modalità previste risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; e) originale in formato elettronico e firmato digitalmente o scansione dell’originale cartaceo del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la ditta partecipante durata del contratto, ed anche dell’eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (vedi all. A al disciplinareobblighi previsti dalla normativa antimafia). Nel Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell’ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto l’applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.38 lettera

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 all’art. 49 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006, il concorrente - singolo, – singolo o consorziato o raggruppato - ai sensi dell’art. 34 del citato Decreto – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine fine, e in conformità all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrepresentare la seguente documentazione – in formato pdf. - allegandola nell’apposito spazio: a) dichiarazione, unitamente in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa principale o scansione dell’originale cartaceo, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla domanda gara, con specifica indicazione dei requisiti di partecipazionecui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; b) dichiarazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 38 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006; c) dichiarazione, da dichiararsi in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le stesse modalità previste risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o scansione dell’originale cartaceo, con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; e) originale in formato elettronico e firmato digitalmente o scansione dell’originale cartaceo del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la ditta partecipante durata del contratto, ed anche dell’eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (vedi all. A al disciplinareobblighi previsti dalla normativa antimafia). Nel Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell’ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto. Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell’ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artl’applicazione dell’art. 8038 lettera h) del D. Lgs. 163/2006, e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 123, nei confronti dei sottoscrittoridel Decreto stesso, la stazione appaltante esclude il si procederà all’esclusione del concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016all’escussione della cauzione provvisoria. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni delle obbligazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioSi precisa inoltre, che, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base caso di gararicorso all’avvalimento: ⮚ non è ammesso, ai sensi dell’art. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie49, comma 8, del D Lgs. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusionen. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrenteconcorr0ente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; ⮚ non è ammessa, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; ⮚ è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante49, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticomma 6, del D Lgs. n. 163/2006.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al par. 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà produrreseguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, unitamente alla domanda nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di partecipazioneavvalimento”, la documentazione prevista dall’articolo disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, co. 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In caso si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice, la sostituzione dell’ausiliaria si provvederà a richiedere al concorrente di provvedere in tal senso, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto è di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi mancata richiesta di proroga del medesimo, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si intendono applicabili anche all’ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente par.7 e dell’idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 8.1. In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi degli artt. n. 50/201645, 47 e 48, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’articolo 83ai punti 7 e 8.1. Non è ammesso l’avvalimento per il Progettista Indicato. In caso di ricorso all’Avvalimento, comma 1il concorrente, lettere b) e c)in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di qualificazione di cui all’articolo 84avvalimento, avvalendosi dei utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati dall’impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di un altro soggettoe a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Appalto Di Progettazione Ed Esecuzione

AVVALIMENTO. Ai 7.1 Qualora, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgs. D.Lgs n. 50/201650/2016 e s.m.i., il concorrente - singolosoggetto partecipante alla gara si avvalga, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa in relazione al possesso presente appalto, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta economico finanziari di altro soggetto. Non è consentitosoggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione, esclusione dei partecipanti: • non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero partecipante; • non è consentito che partecipino all’appalto sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti; • non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 7.2 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 7.3 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l’avvalimento deve allegare: a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore solido nei limiti dei requisiti prestaticonfronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, in particolare per la certificazione UNI 11.352:2014. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, nella misura in cui occorre in rapporto all’oggetto dell’avvalimento, non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Appalto Del Servizio Di Gestione, Manutenzione, Ammodernamento Degli Impianti Delle Strutture Sanitarie Liguri

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016Il concorrente, il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettosoggetto (impresa ausiliaria), in base a quanto previsto nell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine il concorrente deve allegare: - una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrenon partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; - il contratto in originale o copia autentica, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, in virtù del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto di cui all’artavvalimento, secondo quanto indicato nell’art. 80 46, c. 1bis del D.lgs. D.Lvo n. 50/2016163/06 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare)elencare “in modo determinato e specifico”. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, avvalimento nei confronti dei sottoscrittoridi un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la stazione appaltante esclude in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il concorrente e escute la garanzialegame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo. Si applica il disposto Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 83, comma 9, 47 del D.lgs. n. 50/2016D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Spazzamento Stradale

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016, e secondo le modalità e condizioni ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 89 45 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario-finanziari, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, produrre la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016successivo punto. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è contrattuali sono in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinary Agreement for Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo sensi, con le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 89 prescritte dall’art. 49 del D.lgs. D.Lgs n. 50/2016163/2006 e s.m.i., il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa le prescrizioni del bando di gara, relative al possesso dei requisiti tecnici e/o economici di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84ammissione alla gara stessa, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti. A tal fine fine, e in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. citato, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento all’istituto dell’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazioneprodurre nel “Plico A - contiene documentazione amministrativa”, la documentazione prevista dall’articolo 89seguente documentazione, comma 1a pena di esclusione, utilizzando gli schemi di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposti ed allegati al presente Disciplinare (allegati rispettivamente sub B e sub C) ovvero un facsimile degli stessi: a) Dichiarazione di avvalimento del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaconcorrente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, dovrà possedere i attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui all’art. 80 ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria e contenente comunque a pena di esclusione tutte le dichiarazioni richieste e indicate nell’allegato sub B; b) Dichiarazione di messa a disposizione del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e escute verso la garanziaASL di Cagliari a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto e del relativo contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. Si applica n. 163/2006 e contenente, comunque a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni richieste e indicate nell’allegato sub C; c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto con la pg. 6 stazione appaltante ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il disposto dell’art. 83legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale legame discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 95, del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle obbligazioni assunte con l’aggiudicazione della stazione appaltante gara e la successiva stipula del contratto d’appalto. Si precisa, inoltre, che in relazione alle prestazioni oggetto ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento: - non è ammesso, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del contrattoD. Lgs. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusionen. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa, ai sensi dell’art. 49, comma 8 citato, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo Per quanto qui non espressamente previsto si fa pieno ed integrale rinvio alle disposizioni di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticui all’art. 49 D.Lgs 163/2006 citato.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016Codice, il concorrente - singolo, consorziato singolo o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale in raggruppamento di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione speciali di cui all’articolo 84all'articolo 83, del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrealtri soggetti, unitamente alla domanda anche di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A partecipanti al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016raggruppamento. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti ex art.80 del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garaCodice. E' ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggettoausiliarie (art.89 co.6 del Codice). Non è consentito, a pena di esclusioneesclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero e che partecipino alla gara sia l'impresa l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il contratto concorrente che intenda quindi, far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3): 1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante: a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali; c) che l'impresa non partecipa alla gara in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteproprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore si obbliga nei limiti dei confronti del concorrente a fornire i requisiti prestati.e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA ,…]. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Brokerage Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ai sensi dell’art. 8389, comma 91, del D.lgs. n. 50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2 lett. b) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Contract for the Supply of a Data Center

AVVALIMENTO. Il concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto disposto dall’art. 89 del d.lgs 50/2016, i requisiti posseduti da un soggetto terzo, detto ausiliario. Per fruire di questa possibilità, il concorrente dovrà inserire, nella busta della documentazione amministrativa, la documentazione integrativa elencata nel successivo ART. 6 - 8) L’avvalimento può essere prestato, da parte di impresa ausiliaria, a favore di un unico concorrente, salvo che il bando o il capitolato tecnico, in considerazione della specificità della singola procedura, non disponga la possibilità di avvalire più di un concorrente. In caso di aggiudicazione, il contratto dovrà essere eseguito dal concorrente, cui verranno rilasciati gli attestati di regolare esecuzione previsti dall’art. 325 del D.P.R. 207/2010, utilizzando le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, anche in forma di subappalto. L’impresa ausiliaria assume, nei confronti della stazione appaltante, responsabilità solidale con l’esecutore del contratto per l’esecuzione delle prestazioni affidate in contratto. In caso di partecipazione congiunta di più Operatori Economici, nelle forme di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico organizzativa verranno valutati cumulativamente sommando i requisiti posseduti dalle singole imprese che partecipano congiuntamente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, ed eseguire il contratto in misura maggioritaria, in ogni caso non inferiore al 40%. Le imprese mandanti dovranno possedere almeno il 10% dei singoli requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 8345, comma 12, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti concorrono è fatto divieto di qualificazione di cui all’articolo 84partecipare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrrein qualsiasi altra forma, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel medesima gara; in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artviolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 80, comma 12, nei confronti La dichiarazione dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude dati previsti in questo capo viene effettuata utilizzando preferibilmente il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.modulo Allegato E -

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c5 dell’avviso (esperienze maturate per almeno due anni negli ultimi cinque anni), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoCodice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino all’Avviso sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipantedi avvalimento, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di subappaltatore nei limiti data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente compilando e seguendo il Modulo B allegato al presente Avviso fornisce inoltre: 1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall’art. 80 del Co- dice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comu- nale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della assegnazione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla selezione in proprio o come associata o con- sorziata; 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del con- corrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono esse- re dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’assegnazione. A tal fine il contratto di av- valimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

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Sources: Public Notice for Project Assignment

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all’articolo 89 del D.lgsall’art. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c6 dell’avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante del Comune di Firenze in relazione alle prestazioni oggetto alla programmazione culturale selezionata. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoCodice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il Non possono prestare avvalimento: i soggetti assegnatari di spazi estivi, e gli eventuali soggetti ausiliari con contratto è di avvalimento in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteessere alla data di scadenza dell’ avviso di selezione; È sanabile, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatore nei limiti avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta. La mancata indicazione dei requisiti prestatie delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente allega, inoltre: 1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

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Sources: Public Selection Notice

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Micronido Aziendale

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai L’operatore economico, singolo o associato ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziariocapacità economico finanziaria, tecnico e professionale di cui all’articolo 83al precedente paragrafo 7, comma 1, lettere b) e clett. B), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7 lett. A). Non è consentito il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo requisiti di cui al precedente paragrafo 7 lett. B) quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste . Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della del la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice dei contatti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiprestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 , del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Bar E Ristorazione

AVVALIMENTO. Ai È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’articolo 89 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. che si intende richiamato integralmente. In caso di avvalimento il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente deve allegare alla domanda di partecipazionepartecipazione alla gara in originale o copia autentica il contratto che, a pena di esclusione, deve contenere la documentazione prevista dall’articolo 89specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare)è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittoriD.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escute escuterà la garanzia. Si applica Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteche partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. Si precisa inoltre ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di qualificazione necessario alla categoria OS21, così come sopra descritta.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto Ai sensi dell’art. 8389, comma 91, del D.lgs. n. 50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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Sources: Disciplinary Regulations for Public Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016all'articolo 45 dello stesso decreto, il concorrente - singoloche intenda partecipare all’appalto, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c)) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di un altro soggettoordine generale previsti dall’art. A tal fine 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del D.lgsd.lgs. 50/201650/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. L’impresa ausiliaria84, dovrà possedere i requisiti non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 80 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, da dichiararsi con le stesse modalità previste la dichiarazione deve essere resa per la ditta partecipante ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (vedi all. A al disciplinareriportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'artIn base all’art. 8089, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 96, del D.lgsd.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteche partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Per la categoria specialistica OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi del'art. 89 comma 11 d. lgs 50 /2016. Per la categoria OG2 non è ammesso l'avvalimento ai sensi del'art. 146, co.3 d. lgs 50 /2016.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’AQ. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Con riferimento a tutti i lotti: al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara. Trovano applicazione le previsioni di cui al paragrafo 7.3. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione dell’avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo GGIAA]. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base U ammesso l’avvalimento di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese piѿ ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più l’ausiliaria presti avvalimento per piѿ di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. U sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Servizi Di Derattizzazione E Disinfestazione

AVVALIMENTO. Ai E’ ammesso l’istituto dell’Avvalimento ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del Codice. Il concorrente – singolo o raggruppamento di cui all’articolo 89 del D.lgsall’art. n. 50/2016, 45 – può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere 1 lett. b) e c), ) nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo all’art. 84, avvalendosi con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12avvalendosi della capacità di altri soggetti, nei confronti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Ai sensi dell’art. 89, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garacomma 7, del D.lgs. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario 50/2016, non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, consentito – a pena di esclusione, esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il Ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.lgs. 50/2016, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanteche partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nella presente lettera di invito e disciplinare di gara, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione: 1) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 2) attestazione SOA se pertinente, (ovvero copia dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010, così come richiesti dal presente disciplinare) dell'impresa ausiliaria, 3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 (utilizzando l’Allegato modello DGUE) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo dell’art. 89 del D.lgsCodice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. n. 50/201645 del Codice, può dimostrare il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo all’art. 83, comma 1, lettere lett. b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, ) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionali. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2 lett. Errore. L 'origine riferimento non è stata trovata. o esperienze professionali pertinenti, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrreconcorrente, unitamente alla domanda ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliariaCodice, dovrà possedere i requisiti il contratto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016avvalimento contiene, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso a pena di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente specificazione dei requisiti forniti e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' È ammesso l'avvalimento l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentitoAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, ovvero concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria l’ausiliaria che quella l’impresa che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Servizio Di Manutenzione

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016Qualora l’Operatore Economico concorrente, il concorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al ai sensi dell’art. 45 del DLgs. 50/2016 smi, sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di carattere ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, finanziariopuò integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” dovrà produrre, tecnico a pena di esclusione, nel contesto della documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato e professionale di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario, in cui all’articolo 83si evidenziano tra l’altro, comma 1i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di generali cui all’articolo 84all’art 83 DLgs 50/2016, avvalendosi dei requisiti tecnici e delle risorse necessarie. Oltre alle due dichiarazioni citate deve essere presentato: -originale o copia autentica, del contratto di un altro soggettoavvalimento, in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l’Operatore Economico Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine In caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, può essere presentata una dichiarazione attestante il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Ai sensi dell’art 89, comma 15, del D.lgsD.Lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12dal contratto discendono, nei confronti dei sottoscrittoridel soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, la stazione appaltante esclude il in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai fini della presente gara, l’Operatore Economico concorrente e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico - ai sensi dell’art. 89, comma 6, del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliarioDLgs 50/2016 smi, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga non può avvalersi più di un concorrente, ovvero pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino sia l'impresa si siano avvalsi della medesima impresa; - ai sensi del medesimo art. 89, comma 7, del DLgs 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria che e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, comporta l’esclusione di entrambe le imprese; - l’Operatore concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - ai sensi dell’art. Il contratto è 89, comma 9, del DLgs 50/2016, l’Azienda, in ogni caso eseguito dall'impresa partecipanterelazione a ciascun lotto in gara, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiavvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

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Sources: Fornitura Di Servizi