Common use of Disposizioni generali Clause in Contracts

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. segue↓ 1. Le norme relative parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica; 2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni disciplinaripreviste a loro carico in caso di mancato rispetto; 3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di con- testazione delle stessecui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO 1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, devono essere portate n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile far osservare ai propri collaboratori a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaall'attività svolta. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale violazione degli obblighi di cui al precedente commaD.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Nell’ipotesi in cuiInoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore. 2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, decorso il termine agente o dipendente, nella forma di 15 giorni richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto. 3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al terzo commapunto 2, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatocostituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale quali sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, posta in essere la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro pressione estorsiva e della massima occupazione, ogni altra forma di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneillecita interferenza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito qualsiasi momento e senza averlo sentito a sua difesapreavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso terrorismo nonché di ricevimentoprevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in materia di riciclaggio di capitali quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, assegnando al dipendente stesso un termine è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di 15 giorni per una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l'identità dei propri azionisti o direttori. Se la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere richiesta proviene invece da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva 2005/60/CE, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha conferito mandatoil dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale Qualora si verificasse tale ipotesi, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni. La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore patrimoniale netto per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che RBC Investor Services Bank S.A. le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Samples: Prospectus, Prospectus, Prospectus

Disposizioni generali. 19.1 Le norme presenti Condizioni e qualsiasi Contratto saranno regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti da o relative alle sanzioni disciplinaripresenti Condizioni e qualsiasi Contratto saranno rinviati alla mediazione, prima di rivolgersi ai tribunali. Il processo di mediazione sarà iniziato tramite l’invio da una parte all’altra (i) dell’avviso per iscritto con comunicazione che la controversia sarà rinviata alla mediazione (“Avviso di Inizio”). Le parti parteciperanno nella mediazione in buona fede. A meno che le parti abbiano diversamente previsto per iscritto il mediatore sarà nominato dall’Organismo scelto dalle parti conformemente alle infrazioni disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 . Nessuna delle parti potrà iniziare alcuna procedura giudiziale relativa alla controversia riguardante le presenti Condizioni e qualsiasi Contratto prima di tentare di risolvere la controversia attraverso una mediazione e prima che tale mediazione sia finalizzata o ambedue parti non abbiano partecipato alla mediazione. Nel caso in relazione alle quali cui una delle parti si rivolga al tribunale ciascuna delle parti concorda irrevocabilmente di esse può sottoporsi all’esclusiva giurisdizione dei tribunali italiani nelle controversie derivanti da o relative a qualsiasi Contratto, ma il Fornitore avrà il diritto di incardinare un procedimento giudiziale contro l’Acquirente in qualsiasi tribunale competente. Nessuna disposizione del presente Articolo 19.1 limiterà il diritto di una Parte di rivolgersi a un tribunale competente per l’ottenimento di provvedimenti cautelari o misure provvisorie ritenute necessarie. 19.2 Il mancato esercizio o esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi diritto del presente atto non implica rinuncia al diritto né opera quale volontà di sopportare l’esercizio o l’esecutività di tale diritto in qualsiasi momento presente o futuro. 19.3 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia ritenuta non eseguibile o invalida in via giudiziale in una giurisdizione competente, quella disposizione non inficerà l’esecutività o la validità di qualsiasi altra disposizione. 19.4 L’Acquirente non potrà cedere, trasferire o altrimenti disporre dei propri diritti o delegare interamente o in parte delle obbligazioni a cui lo stesso è tenuto in base al presente atto senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. 19.5 Le presenti Condizioni e il relativo Contratto rappresentano l’intero accordo delle intese delle parti con riguardo alla materia oggetto del Contratto e sostituiscono tutti i precedenti contratti, intese o accordi, sia verbali che scritti tra le parti. Nessuna dichiarazione, impegno o promessa deve essere applicata ed intesa o desunta da qualsiasi dichiarazione orale o scritta intercorsa durante le negoziazioni tra le parti precedenti la data di qualsiasi Contratto salvo espressamente stabilito in tale Contratto. L’Acquirente non avrà nessun ricorso contro qualsiasi falsa dichiarazione resa dal Fornitore e sulla quale contava l’Acquirente durante la stipula del Contratto (a meno che tale falsa dichiarazione sia resa con frode o riguardi una obbligazione principale relativa alla procedura capacità del Fornitore di con- testazione adempiere le obbligazioni previste dal Contratto) e l’unico rimedio dell’Acquirente sarà avverso l’inadempimento delle stesse, obbligazioni contrattuali secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni. Le false dichiarazioni in merito agli obblighi principali saranno regolate dall'Articolo 12. 19.6 Le modifiche di qualsiasi Contratto devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe convenute per iscritto e per l’audizione personale dello stessofirmate dai rappresentanti autorizzati delle parti. 19.7 Tutte le comunicazioni adottate sulla base delle presenti Condizioni dovranno essere inviate all’indirizzo dell’altra parte indicato nella pagina con le firme o agli altri indirizzi che tale parte potrà di quando volta in volta indicare, dandone avviso nelle modalità ivi stabilite. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non Una comunicazione si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione intenderà correttamente effettuata se redatta ed inviata per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando e sarà considerata come notificata se inviato tramite consegna a mano, 2 giorni dopo l’invio se inviata a mezzo posta e con la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per conferma della trasmissione se inviata a mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionefax.

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Samples: Condizioni Di Vendita E Fornitura, Condizioni Di Vendita E Fornitura, Condizioni Di Vendita E Fornitura

Disposizioni generali. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è ammessa, a seguito di accordo tra le parti. risultante da atto scritto. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna richieste di esse trasformazione saranno valutate dall’Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative. La trasformazione può essere applicata a tempo determinato o indeterminato. La conversione del lavoro dal regime “tempo pieno” al regime “tempo parziale” e viceversa, non determina novazione del rapporto di lavoro originario. Al momento del ritorno al tempo pieno il lavoratore potrà essere assegnato ad una diversa unità organizzativa ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate adibito a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile mansioni diverse purché equivalenti a tuttiquelle fino a quel momento svolte. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del dipendente senza avergli preventivamente rapporto di lavoro a tempo parziale Gli istituti contrattuali e specificamen- te contestato di legge, (per iscritto l’addebito es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, ecc.) si applicano integralmente fermo restando che, ove dovuta, la retribuzione, sarà corrisposta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa. Il monte ore di flessibilità positiva è di 5 ore e senza averlo sentito negativa di 4 ore. Ferme restando le modalità previste per i dipendenti a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso tempo pieno, è prevista una flessibilità giornaliera di ricevimento1 ora ( 1h, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni 15’ per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessoSede di viale X.Xxxxxx). Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce numero delle ore di permesso ( con o ha conferito mandatosenza recupero, retribuite e non) saranno proporzionalmente ridotte in funzione della % di orario effettuato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale Con esclusione del personale che viene assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa subordinata o professionale autonoma che comporti la corresponsione di retribuzioni in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza contrasto con gli interessi dell’azienda. Ciò a pena della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 604/66 art. 3 e alla gravità della infrazione contestatasuccessive modifiche o integrazioni. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale caso di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine partecipazione a corsi di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di formazione con durata superiore alle 6 ore verrà erogato un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionebuono pasto.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Disposizioni generali. Le norme relative Tutti i manufatti, dovranno essere posti in opera seguendo l’esatta posizione prestabilita dal progetto o dalla Direzione Lavori; le giunture ed i collegamenti eseguiti con perfetto combaciamento secondo le predette indicazioni, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi segnalati dalla D.L. e si avrà cura di togliere ogni zeppa x xxxxx di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione Lavori. Sarà in ogni caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse l’incarico della sola posa in opera, la riduzione e la modifica delle murature e delle strutture di sostegno eseguendo i necessari scalpellamenti e/o incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua immediatamente la prosecuzione dei lavori delle murature, ovvero che venga eseguita in un successivo momento, senza che l’appaltatore possa pretendere compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa. Per la posa ed il fissaggio provvisorio dei pezzi è assolutamente vietato l’impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, nonché l’impiego della malta cementizia per l’allettamento dei marmi. L’appaltatore dovrà avere la massima cura per il fissaggio di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle sanzioni disciplinaristrutture in genere ed a quelle in cemento armato in particolare: in tal caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocate in opera prima del getto, alle infrazioni ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali indicazioni che di volta in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito volta saranno impartite dalla Direzione Lavori e senza averlo sentito che l’appaltatore abbia diritto a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionepretendere compensi speciali.

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Samples: Proposal for the Realization of the Restoration and Management of Cemetery Services, Capitolato Speciale Di Appalto

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna Art. 1 Oggetto dell’accordo ed ambiti di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiintervento 1. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti presente Accordo disciplina l’ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra l'ANAC ed il Dipartimento ed è volto a rendere più efficiente ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto del dipendente senza avergli preventivamente fenomeno della corruzione e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito dell’illegalità nella pubblica Amministrazione, nonché ad attuare i principi di trasparenza, imparzialità e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale buon andamento di cui al precedente commaal’art. Nell’ipotesi 97 della Costituzione. 2. Esso è finalizzato principalmente a: a) rafforzare la cooperazione inter-istituzionale finalizzata ad una coordinata azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione; b) realizzare efficaci forme di collaborazione in cui, decorso il termine favore del Dipartimento nell’assolvimento delle proprie funzioni in materia di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviappalti pubblici, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale avvalendosi della vigilanza collaborativa preventiva dell’ANAC in tale ambito; c) avviare iniziative formative congiunte in favore del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto personale dipendente da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo, nel rispetto dei vigenti ordinamenti e regolamenti. 3. E’ in facoltà dell’ANAC e del Dipartimento, ovvero degli Uffici e delle Direzioni Centrali in cui si articola il medesimo Dipartimento, individuare ove necessario ulteriori o più specifici ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle parti. Gli Accordi raggiunti con l’accettazione dell’altra parte sono integrativi del presente Accordo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest’ultimo, ferma restando facoltà di delega da un terzo membro scelto ambo le parti. Le attività di comune accordo overifica e controllo, gli dall’Ufficio del lavoroove necessarie, a nominare possono essere svolte anche dalle Questure e dagli Uffici periferici delle specialità della Polizia di Stato, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli Uffici e dalle Direzioni Centrali in cui si articola il proprio rappresentante in seno al Collegio Dipartimento. 4. Gli articoli che seguono disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma precedente1 ed individuano le articolazioni del Dipartimento, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziariainterforze o della Polizia di Stato, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionedi volta in volta interessate.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Annual Volume License Agreement, Annual Volume License Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata effettua- ta entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell’Organiz- zazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commacom- ma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale qua- le sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivolto- gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi de- corsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Annual Site License Agreement, Licensing Agreement

Disposizioni generali. Le norme EBIT S.r.l. non sarà responsabile degli eventuali danni diretti o indiretti subiti dal Contraente, compresi a puro titolo esemplificativo le interruzioni di funzionamento e la perdita di dati o informazioni, in qualunque modo cagionati per effetto dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, eccetto in caso di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti o di terzi del cui operato debba rispondere in forza di Leggi o di contratto; - Il servizio di assistenza e manutenzione verrà erogato dall’Italia. Ebit S.r.l. potrà avvalersi per l’espletamento di tale servizio di collaboratori esterni qualificati e certificati, subappaltando parte del servizio, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 105 del D.lgs 50/2016. - Sarà cura del Contraente conservare con scrupolo le chiave hardware eventualmente fornite. Qualora sia necessario ripristinare le funzionalità del sistema da esse dipendenti, a causa di crash e/o malfunzionamenti, in assenza di tali chiavi non potrà essere garantito il rispetto dei tempi di intervento stabiliti nel contratto; - Sarà cura del Contraente premunirsi, a meno di specifici accordi tra le parti, da eventuali perdite di dati effettuando costantemente le relative alle sanzioni disciplinaricopie di back-up dei dati del sistema fornito. Qualora sia necessario ripristinare le stesse a causa di crash e/o malfunzionamenti, alle infrazioni fatto salvo quanto esplicitato al punto precedente, i dati saranno allineati all’ultima copia esistente. In assenza di copie funzionanti, non sarà ovviamente possibile ripristinare alcun dato, senza che questo sia in alcun modo imputabile ad EBIT S.r.l.; - Il presente Xxxxxxxxx è da ritenersi valido solo se approvato esplicitamente da entrambe le parti; - I termini e le condizioni riportate in un ordine di acquisto o di altro documento fatto pervenire dal Contraente in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorziopresente Contratto, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale in alcun modo modificare o sostituire clausole del presente Contratto; - Qualsiasi modifica o aggiunta di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuiuno qualsiasi dei termini e delle condizioni descritte nel presente Contratto, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commadeve considerarsi nulla se non espressa e approvata esplicitamente da entrambe le parti, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando con la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e specifica indicazione della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto (o delle) clausola/le da un rappresentante di ciascuna delle parti e modificare o da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionesostituire; - Il presente contratto è regolato dalle Leggi Italiane.

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Samples: Contratto Di Manutenzione, Contratto Di Manutenzione

Disposizioni generali. Ogni modifica all’Ordine dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti, da un loro rappresentante debitamente autorizzato. Ove una o più clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le norme relative alle sanzioni disciplinariParti si comunicheranno eventuali modifiche dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stessenegoziazione, devono essere portate intesa e accordo scritto o verbale, relativo a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttitale oggetto. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, a verifiche e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso ad agevolare l'esercizio, da parte di ricevimentoTelespazio, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessodocumentazione nonché il supporto necessario. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneparagrafo presente articolo.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi

Disposizioni generali. Le norme Solo i contratti (e non gli accordi) stipulati tra ASI ed INAF prevedono che ASI effettui una trattenuta pari al 5% dell’importo di ciascuna RA. Il totale delle trattenute sarà restituito in occasione del (e in aggiunta al) pagamento dell’importo previsto per la RF; di conseguenza la variazione di maggiore entrata dovrà tenere in considerazione tale trattenuta. La procedura per la variazione di maggiore entrata implica i seguenti passi: Acquisizione del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti Approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione Successivamente alla delibera del CdA, la Segreteria del Dipartimento Progetti richiede al Responsabile Amministrativo della Struttura di riferimento di provvedere ad inserire in bilancio nel CRAM (che sarà appositamente comunicato) l’importo relativo alla variazione di maggiore entrata. Il relativo accertamento sarà effettuato non appena si sarà perfezionata la procedura di ricevimento da parte dell’ASI dell’autorizzazione a fatturare. Dopo l’accertamento, che sarà effettuato dal Responsabile Amministrativo, l’intero importo risulterà spendibile da parte del Responsabile Scientifico. Si precisa che, in casi urgenti opportunamente motivati dal Responsabile Scientifico, il relativo Direttore di Struttura può richiedere, attraverso l’UOAS, di procedere ad una variazione di maggiore entrata con un decreto urgente del Presidente. Nel Bilancio di Previsione di ogni nuovo anno, il Responsabile Amministrativo di ciascuna Struttura dovrà inserire le entrate relative alle sanzioni disciplinaririunioni previste nell'anno sulla base dei contratti precedentemente stipulati, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna se si prevede effettivamente e ragionevolmente di esse può essere applicata accertare i fondi con un elevato grado di certezza nel corso dell’anno. Tali fondi saranno a disposizione del Responsabile Scientifico (ed alla procedura effettivamente spendibili) solo dopo il completamento della fase di con- testazione accertamento dell’entrata e, pertanto, dopo aver ricevuto idonea documentazione che conferisca certezza all’entrata (come ad esempio l’autorizzazione a fatturare o altro) 2. Per importi fino a 50.000,00 € si procede come da delibera CdA n.46/2009 (vedi All. 6). Nel caso occorresse procedere a distribuzioni di fondi presso altre strutture INAF occorre seguire l’iter descritto nel manuale delle stesseentrate e delle uscite al punto 3.a “Storni di Bilancio”, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso (vedi anche All.7 di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionequesto documento).

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Samples: Istruzioni Per La Gestione Degli Accordi Attuativi E Dei Contratti Per Attività Spaziali

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Ccontratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi. Il presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.“Software Commerciale” (“Commercial Computer Software”) e “Documentazione Software Commerciale” (“Commercial

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Samples: Licensing Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può Ogni modifica all’Ordine dovrà essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato fatta necessariamente per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentodalle Parti, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce debitamente autorizzato. Ove una o ha conferito mandatopiù clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Dell’incontro Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente commacapoverso che precede. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine Il Fornitore dichiara di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente aver ricevuto l'apposita informativa predisposta da Telespazio ai sensi del D.Lgs 196/2003.Qualora non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha già dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariail consenso al trattamento, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereFornitore,con l'accettazione dell’ Ordine o con la fornitura di qualsiasi bene o l'inizio della prestazione di qualsiasi attività relativa all'Ordine, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare esprime il proprio rappresentante in seno consenso al Collegio trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa. Il Fornitore dichiara di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione aver preso visione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneCodice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo consultabili sul sito internet di Telespazio (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari10.1 Salvo comunicazione ricevuta da Informatica entro 10 (dieci) giorni dall’acquisto del Prodotto, alle infrazioni Informatica potrà includere il nome del Cliente in un elenco pubblico dei clienti che utilizzano attualmente i Prodotti di Informatica, a condizione che: (a) il nome del Cliente non venga evidenziato e messo in risalto rispetto ai nomi degli altri clienti di Informatica, e (b) Informatica non faccia alcuna dichiarazione in relazione al Cliente e non attribuisca al Cliente alcun apprezzamento, né ora né in futuro, senza il previo consenso scritto del Cliente stesso. 10.2 Informatica manterrà per tutta la durata di questo Contratto un’assicurazione di importo conforme alle quali ciascuna leggi vigenti. Su richiesta, Informatica fornirà al Cliente la prova di esse tutte le coperture assicurative in essere. 10.3 Una parte non è responsabile per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo se l’inadempimento è causato da eventi o condizioni che esulano dal controllo di tale parte, la parte fornisce tempestiva comunicazione e compie ogni ragionevole sforzo per adempiere agli obblighi. In nessun caso questa disposizione inciderà sull’obbligo di una parte di effettuare pagamenti ai sensi del presente Accordo. 10.4 Tutti i termini e le condizioni del presente Contratto saranno vincolanti e avranno effetto a vantaggio delle parti dello stesso, nonché di eventuali loro successori e aventi causa. Informatica può essere applicata ed alla procedura assegnare, novare o comunque trasferire i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Contratto ad una Controllante e Controllata o di con- testazione delle stessenominare una Controllante o Controllata quale parte del presente Contratto in relazione ad una fusione, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiriorganizzazione, acquisizione o altro trasferimento di tutti o sostanzialmente tutti gli attivi o i titoli con diritto di voto di Informatica o per scopi di ristrutturazione legittimi. Il Consorzio Cliente può cedere il presente Contratto previo conoscenza e consenso scritto di Informatica. 10.5 Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile del Paese e/o Stato dell’entità di Informatica che compare sull’Ordine, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di legge. Qualora una delle parti intenti un’azione, procedimento o arbitrato in esecuzione delle disposizioni del presente Contratto, la parte vittoriosa avrà diritto al rimborso di tutte le ragionevoli spese e oneri legali sostenute in relazione a tale azione. Le parti riconoscono e accettano che al presente Contratto non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti si applica il Uniform Commercial Code. 10.6 La rinuncia o il mancato esercizio di una parte, sotto qualsiasi aspetto, dei diritti sorti in virtù del dipendente senza avergli preventivamente presente Contratto, non saranno considerati come una rinuncia all’esercizio di eventuali ulteriori diritti ai sensi del presente Contratto. Qualora una o più disposizioni del presente Contratto siano dichiarate nulle, illegittime o inapplicabili da un tribunale della competente giurisdizione, tali disposizioni verranno espunte dal presente Contratto e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito le altre disposizioni rimarranno in vigore a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza tutti gli effetti. 10.7 Qualora il Cliente sia una filiale o agenzia del Governo statunitense, l’utilizzo, la duplicazione o la divulgazione dei Prodotti sono soggetti alle restrizioni del presente Contratto, ad esclusione del fatto mediante lettera rac- comandata che esso sarà disciplinato dalla legge federale. Eventuali diritti o modifiche auspicati dal Governo statunitense saranno negoziati con avviso Informatica, secondo le disposizioni dell’articolo 10.10. 10.8 Ciascuna parte riconosce il suo obbligo di ricevimentorispettare tutte le leggi, assegnando al le norme, le disposizioni legali e i regolamenti applicabili, tra cui in particolare, a mero titolo esemplificativo, normativa applicabile in materia di esportazioni, incluse le restrizioni del Bureau of Export Administration, il D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti e la legislazione anti- corruzione. Ciascuna parte del presente Xxxxxxxxx dichiara che, per quanto a propria conoscenza, né denaro né altro compenso di qualsiasi tipo pagato o dovuto ai sensi del presente Contratto o di un Contratto distinto sono, sono stati o saranno utilizzati per fini illeciti, incluso per fini che costituiscano violazione delle leggi anti-corruzione, tra cui i pagamenti effettuati direttamente o per interposta persona a qualsivoglia dipendente stesso di una delle parti o di chiunque agisca per suo conto per agevolare il conseguimento o la conservazione di rapporti d’affari, o per indirizzare tali affari a favore di qualsiasi persona, ovvero per assicurarsi un termine qualsiasi vantaggio improprio. 10.9 Il rapporto tra Informatica e il Cliente sarà quello di 15 giorni un appaltatore indipendente e gli addetti di Informatica non sono, e non saranno considerati, come dipendenti o agenti del Cliente per alcuna finalità. 10.10 Il presente Contratto, l’Ordine e/o la presentazione delle deduzioni SDL applicabile, la Product Description Schedule e discolpe per iscritto la Cloud Description Schedule, e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro ogni allegato stipulato dalle parti costituiscono l’intero accordo tra le parti deve in relazione ai Prodotti e Servizi e sostituiscono qualsiasi intesa precedente o contemporanea, verbale o scritta, e qualsiasi altra comunicazione intercorsa fra le parti, comprese le disposizioni contenute nell’Ordine di acquisto del Cliente, e potranno essere redatto apposito verbale in cui risul- ti modificate unicamente per iscritto mediante sottoscrizione di entrambe le parti. Tutti i titoli hanno il solo scopo di facilitare la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza consultazione e alla gravità della infrazione contestatanon influiscono sull’interpretazione. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariIl Cliente riconosce che, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzionello stipulare il presente Contratto, non possono ha fatto assegnamento sulla disponibilità di eventuali versioni future dei Prodotti o di qualsiasi altro futuro prodotto. Il presente Contratto può essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale eseguito con modalità di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.firma elettronica

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Samples: Licensing Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative 13.1.Ogni comunicazione relativa al Contratto e o alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può Condizioni Generali dovrà essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato effettuata per iscritto l’addebito e senza averlo sentito potrà essere consegnata a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata mani, inviata per corriere o per raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trasmessa per e-mail con firma elettronica certificata o per fax, salvo diversamente concordato. 00.0.Xx possibile tolleranza di una delle Parti ad una qualsiasi violazione delle disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni Generali, inclusi i Capitolati di Fornitura, che lo disciplinano posta in essere dall’altra, non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere la disposizione violata né costituirà rinuncia della stessa Parte al dipendente stesso un termine diritto di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessofar valere ogni termine, clausola o disposizione violata. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale 13.3.Nel caso in cui risul- ti taluno dei termini o delle disposizioni del Contratto o delle Condizioni Generali sia nullo od inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti, tranne nel caso in cui la rispettiva posizione disposizione nulla o inefficace sia essenziale per una delle parti stesse Parti. Le Parti dovranno negoziare in ordine buona fede al fine di sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre valide e vincolanti, in modo tale da ottenere lo stesso effetto, per quanto possibile, della clausola originaria. 13.4.I titoli degli articoli delle Condizioni Generali sono stati inseriti solo per facilitare i richiami e non se ne dovrà tener conto nella loro interpretazione. 00.0.Xx Contratto non potrà essere ceduto e/o trasferito, neppure parzialmente (o per singoli diritti od obblighi), dal Cliente a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. 13.6.Le disposizioni che espressamente o implicitamente sono destinate a sopravvivere alla sussistenza scadenza o risoluzione del contratto di fornitura, rimarranno in vigore nonostante l’intervenuta scadenza o risoluzione e indipendentemente dalle ragioni e causali per le quali si è prodotta. 13.7.Xxxxxxxxx riferimento a disposizioni normative o regolamentari o ad autorizzazioni contenuto nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto deve intendersi riferito alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariversione di volta in volta vigente, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionesalvo diversamente espressamente stabilito.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. Le norme relative (a) Nessuna modifica alle sanzioni disciplinaridisposizioni del presente atto ovvero ai diritti di garanzia con esso costituiti, alle infrazioni ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dai Creditori Garantiti. (b) Il Pegno costituito ai sensi del presente atto ha e avrà pieno effetto nonostante qualsiasi altra garanzia reale o personale concessa o prestata da parte del Costituente o di terzi in relazione ai Documenti Finanziari o alle quali ciascuna Obbligazioni Garantite e si aggiunge e non esclude le ulteriori garanzie di esse può essere applicata ed alla procedura cui i Creditori Garantiti siano o possano divenire titolari ai sensi di con- testazione legge o di contratto. (c) Qualora, in qualunque momento, alcuna delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale disposizioni di cui al precedente comma. Nell’ipotesi presente atto sia o diventi invalida, illegale o inefficace sotto qualsiasi aspetto e in cuiqualsiasi giurisdizione, decorso il termine di 15 giorni tale previsione sarà considerata, nei limiti consentiti dalla legge e con riferimento a tale giurisdizione, inefficace in modo tale da non incidere negativamente sulla validità, legalità o efficacia delle rimanenti disposizioni di cui al terzo commapresente atto ovvero con riferimento alle altre giurisdizioni. Le Parti, con il dipendente non presente atto, si sia comunque presentato impegnano a condurre negoziazioni in buona fede in modo da raggiungere un accordo per essere ascoltatosostituire la disposizione in questione con una accettabile per le medesime e che avrebbe un effetto commerciale quanto più simile possibile a quello della disposizione rimpiazzata. (d) L’omesso o ritardato esercizio, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà da parte di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazionealcuno dei Creditori Garantiti, di uno o più diritti o rimedi in relazione al presente atto non costituirà una rinuncia a tale diritto, né un Collegio esercizio singolo o parziale di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante diritto o rimedio impedirà un ulteriore esercizio del medesimo o di ciascuna un diverso diritto o rimedio. (e) Ai fini delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio disposizioni di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non provvedimento della Banca d’Italia in data 29 luglio 2009 (come successivamente modificato) in materia di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" le Parti dichiarano che il presente atto ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecostituito oggetto di trattativa individuale.

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Samples: Documento Di Ammissione

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari16.1 Il partner della distribuzione si impegna a dare immediatamente informazioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna su nostra richiesta, sui fatturati da lui realizzati nelle vendite stazionarie (punto 15.3) e di esse può essere applicata ed alla documentarle con prove idonee (documentazione ordini, ecc.). 16.2 Possiamo interrompere le forniture per giusta causa. In particolare sono giuste cause i seguenti casi: 16.2.1 una delle parti richiede l’apertura di una procedura di con- testazione delle stesseinsolvenza e/o lo svolgimento di una procedura di insolvenza viene rifiutato per mancanza di massa; 16.2.2 forniture a terzi effettuate in violazione alle disposizioni del presente contratto; 16.2.3 violazione di obblighi contrattuali in modo continuato e/o ripetuto, devono essere portate a conoscenza in particolare quelli di cui ai punti 14 e 15, nonostante la previa diffida con congruo termine; 16.2.4 mancato raggiungimento dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso quantitativi minimi di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale acquisto di cui al precedente commapunto 15.3. 16.3 L’interruzione delle forniture non pregiudica l’efficacia di tutti gli altri negozi giuridici, in particolare l’efficacia di ordinazioni di merci confermate. 16.4 Memorizziamo i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge. 16.5 Qualora singole disposizioni delle CGC dovessero essere inefficaci, ciò non incide sulle rimanenti Qualora una o più disposizioni di queste CGC sono o diventano complessivamente nonché parzialmente inefficaci o nulle, ovvero queste CGC contengono una lacuna, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. Nell’ipotesi L’acquirente e noi siamo obbligati a concordare una disposizione valida al posto della disposizione inefficace o nulla che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace o nulla. 16.6 Il foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale è quello della sede principale di LAMY. LAMY si riserva il diritto di citare presso il foro competente del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge, in cuiparticolare quelle relative alle competenze esclusive. 16.7 Vale l’ordinamento della Repubblica federale tedesca con esclusione del diritto internazionale unitario, decorso in particolare il termine CISG. I presupposti e gli effetti della riserva di 15 giorni proprietà sono soggetti al diritto del rispettivo luogo di deposito dell’oggetto, nella misura in cui al terzo comma, il dipendente non si la scelta del diritto fatta a favore del diritto tedesco sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneinammissibile o inefficace. X. Xxxxx Xxxx GmbH D-69111 Heidelberg

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Samples: Condizioni Di Pagamento E Fornitura

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, Tutti i materiali devono essere portate della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a conoscenza quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei dipen- denti mediante affissione materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaprezzo dell’elenco. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o Direzione lavori ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, il dipendente al quale sia stata applicata e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una sanzione disciplinare può promuoverequalsiasi provvista come non atta all’impiego, nei venti giorni successivil’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoquanto può dipendere dai materiali stessi. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la costituzioneloro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazioneda parte dell’Impresa, di un Collegio prodotti provenienti da operazioni di conciliazione ed arbitratoriciclaggio è ammesso, composto da un rappresentante purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di comune accordo oogni singola lavorazione, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneoppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può Ogni modifica all’Ordine dovrà essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato fatta necessariamente per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentodalle Parti, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce debitamente autorizzato. Ove una o ha conferito mandatopiù clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Dell’incontro Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull’osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui risul- ti la rispettiva posizione lo svolgimento delle parti stesse Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale virtù dei controlli di cui al precedente commacapoverso che precede. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine Il Fornitore dichiara di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente aver ricevuto l'apposita informativa predisposta da Telespazio ai sensi del D.Lgs 196/2003.Qualora non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha già dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariail consenso al trattamento, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereFornitore, nei venti giorni successivicon l'accettazione dell’ Ordine o con la fornitura di qualsiasi bene o l'inizio della prestazione di qualsiasi attività relativa all'Ordine, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare esprime il proprio rappresentante in seno consenso al Collegio trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa. Il Fornitore dichiara di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione aver preso visione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneCodice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo consultabili sul sito internet di Telespazio (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti Quadri mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente Quadro senza avergli preventivamente e specificamen- te specificatamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito dell'addebito al dipendente Quadro deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente Quadro stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione l'audizione personale dello stesso. Il dipendente Quadro potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale UNIONQUADRI a cui aderisce ha aderito o ha conferito mandato. Dell’incontro Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione dell'infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente Quadro il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente Quadro non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, il dipendente Quadro al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, promuovere nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia dell'Organizzazione sindacale UNIONQUADRI a cui è iscritto ovvero conferisca ha conferito mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale l'Ufficio Provinciale del lavoro Lavoro e della massima occupazioneMassima Occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoroLavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziarial'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaArticolo 1. La contestazione dell’addebito presente legge è stata formulata per migliorare e regolamentare gli istituti connessi al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso contratto di ricevimentolavoro, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione specificare i diritti e gli obblighi delle deduzioni e discolpe parti, per iscritto proteggere i legittimi diritti ed interessi dei lavoratori, e per l’audizione personale dello stessocostruire e sviluppare dei rapporti di lavoro duraturi e armoniosi. Articolo 2. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro La presente legge disciplina la costituzione dei rapporti di lavoro, e la stipula, esecuzione, modificazione, recesso e risoluzione di contratti di lavoro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinaridatori di lavoro, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorziouna parte, quali le imprese, le organizzazioni economiche individuali e le unità private non possono economiche nella Repubblica popolare cinese e i lavoratori della Repubblica popolare cinese dall’altra. Pertanto, la stipula, l’esecuzione, modificazione recesso e risoluzione di contratti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori dovranno essere applicati prima regolamentate ai sensi della presente legge. Articolo 3. La conclusione dei contratti di lavoro si dovrà basare sui principi di legalità , equità, uguaglianza, libera volontà, mutuo consenso e buona fede. Un contratto legittimo, infatti, vincola sia il datore di lavoro sia il lavoratore alle relative obbligazioni ivi contenute. Articolo 4. I datori di lavoro dovranno redigere e migliorare le norme e i regolamenti interni in maniera che sia reso noto al dipendente i lavoratori possano godere dei propri diritti e rispettare i propri obblighi. A tal riguardo, è previsto l’intervento di tutti i dipendenti o dell’organo di rappresentanza dei dipendenti quando il verbale datore di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuilavoro stabilisca, decorso il termine modifichi o deliberi su norme e regolamenti interni come per esempio la retribuzione, l’orario di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatolavoro, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariariposi, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoi congedi, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro sicurezza e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio l’igiene del lavoro, a nominare la formazione professionale, la condotta disciplinare. Tale intervento si tradurrà in osservazioni o proposte in maniera che la questione sarà definita attraverso consultazioni con il sindacato dei lavoratori oppure con i rappresentanti dei dipendenti su base paritaria. In caso di disaccordo sull’esecuzione di una norma o di un regolamento interno o di una decisione del datore di lavoro riguardo una questione concreta, il sindacato o il lavoratore potrà comunicare il proprio rappresentante in seno disaccordo al Collegio datore di cui lavoro che cercherà di migliorare tale sua scelta. Le norme, i regolamenti interni e le decisioni sulle questioni concrete, che producano effetti diretti sugli interessi immediati dei lavoratori, dovranno essere resi pubblici o comunicati ai lavoratori dai Datori di lavoro. Articolo 5. Le autorità amministrative dipendenti dai Governi locali a livello provinciale e ai livelli superiori, i sindacati e le rappresentanze delle imprese devono stabilire un meccanismo tripartito finalizzato al comma precedentecoordinamento delle relazioni di lavoro, ed alla soluzione di questioni che ne possono derivare. Articolo 6. Il sindacato deve assistere e supportare i lavoratori nella stipula e conclusione dei contratti di lavoro secondo la sanzione disciplinare non ha effetto. Se legge, e istituire un meccanismo di contrattazione collettiva con il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneDatore di lavoro al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

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Samples: Legge Sui Contratti Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari14.1 Il Compratore non potrà cedere o trasferire i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto, alle infrazioni né disporne in relazione alle quali ciascuna altro modo, in mancanza del preventive consenso scritto del Fornitore. 14.2 Fatto salvo quanto espressamente previsto, nessuna condizione o disposizione delle presenti Condizioni potrà essere invocata da terzi (cioè da soggetti diversi dalle Parti, dai loro successori e aventi causa). 14.3 Nessuna rinuncia di esse può essere applicata ed alla procedura una parte a far valere una violazione dell’altra parte delle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni potrà costituire rinuncia a far valere alcuna delle altre eventuali inadempienze, né eventuali ritardi od omissioni di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesauna parte nell’esercitare o nell’avvalersi di eventuali diritti o rimedi costituirà una rinuncia agli stessi. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso rinuncia di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni una parte sarà vincolante per la presentazione delle deduzioni e discolpe tale parte solo se espressa per iscritto e per l’audizione personale dello sottoscritta dalla stessa. Nel caso in cui una condizione o una disposizione del Contratto fosse dichiarata nulla o non applicabile da un qualsiasi tribunale competente, le restanti disposizioni delle presenti Condizioni rimarranno valide ed efficaci nella massima misura consentita dalla legge. 14.4 Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni potrà implicare l’obbligo del Fornitore a intraprendere azioni che possano costituire, direttamente o indirettamente, una violazione della legge di una qualsiasi giurisdizione applicabile e la mancata azione da parte del Fornitore non dovrà essere interpretata come una violazione ai sensi delle presenti Condizioni. 14.5 Il Fornitore dichiara, in buona fede e sulla base della propria esperienza, che tutti i disegni, le descrizioni, le specifiche tecniche, la capacità produttiva, il grado di efficienza e le altre caratteristiche indicate in relazione alla Merce (contenute in cataloghi o nella pubblicità, allegate al Contratto o a cui si fa riferimento nello stesso) sono corrette entro i limiti di tolleranza accettabili, ma non sono vincolanti nel dettaglio e non formano parte del Contratto, salvo che ciò non sia specificatamente dichiarato. Salvo diverso specifico accordo scritto, sarà responsabilità del Compratore assicurarsi che la Merce sia sufficiente e adatta ai fini del Compratore. 14.6 Il Compratore riconosce che la documentazione sulla sicurezza e i manuali d’istruzione relativi alla Merce e ai Servizi saranno forniti dal Fornitore al Compratore senza alcuna spesa aggiuntiva e potranno essere fotocopiati dal Compratore nei limiti in cui ciò si renda necessario. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce Compratore sarà interamente responsabile per l’applicazione dei contenuti della documentazione sulla sicurezza e dei manuali d’istruzione forniti dal Fornitore. Il Compratore dovrà assicurarsi che le persone che utilizzano la Merce, ne eseguono la manutenzione, o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale la gestiscono in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza altro modo o usufruiscono del Servizio, ricevano documentazione sulla sicurezza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionemanuali d’istruzione adeguati.

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Samples: Terms and Conditions of Supply of Goods and Services

Disposizioni generali. 7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Xxxxxx risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le norme relative alle sanzioni disciplinariParti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna cercando di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse. 7.2 Il presente Contratto di Escrow, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione e qualsiasi diritto e obbligo in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzioesso previsto, non possono essere applicati prima ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso, anche di una sola Parte, l’eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti. 7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti. 7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l’esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia reso noto al dipendente il verbale necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un’Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Xxxxxx. L’impegno di riservatezza di cui al precedente commapresente Articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell’altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell’impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti. 7.5 L’incarico conferito all’Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Xxxxxx ha carattere oneroso. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoTutte le spese, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariacosti, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuoverele imposte, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo ole tasse, gli dall’Ufficio oneri relativi al presente Contratto di Xxxxxx e alla sua esecuzione saranno a carico del lavoroDEPOSITANTE, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effettocosì come disposto all’Art. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio6. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione(Compensi).

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Samples: Escrow Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle infrazioni condizioni che essa stabili- sce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: 18 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. 19 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza. – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati mem- bri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o vice- versa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione alle quali ciascuna con tali trasporti. Nel caso di esse un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Co- munità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1072/2009. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licen- za; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo della licenza. L’originale della licenza deve essere applicata ed conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo20. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla procedura di con- testazione delle stesse, devono circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiesibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne fac- ciano richiesta. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecircolazione.

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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri

Disposizioni generali. 1. Le norme relative parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica; 2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condivi dono pienamente unitamente alle sanzioni disciplinaripreviste a loro carico in caso di mancato rispetto; 3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di con- testazione delle stessecui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO 1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui a l D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere portate offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore. 2. L'operatore economico si impegna a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità d a parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesacontratto. 3. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentoL'operatore economico si impegna, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi qualora i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale fatti di cui al precedente commapunto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, alt resì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. 2. Nell’ipotesi L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in cuioggetto; 3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, decorso comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili; 4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare l’operatore economico a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto; b) dichiara di non aver influenzato il termine procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 15 giorni altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcumo, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e /o gestione del contratto; c) dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a: ⮚ intrecci personali tra gli assetti societari; ⮚ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili; ⮚ provenienza territoriale delle offerte; ⮚ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura; ⮚ modalità di presentazione e conformazione delle bus te e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura. Resta, comunque, ferma la disciplina di cui al terzo commaall'articolo 38, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatocomma 1, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto lettera m-quater), e comma 2 del fatto che vi ha dato causaD.Lgs. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione163/06.

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Samples: Patto Di Integrità

Disposizioni generali. Le norme relative 21.1 Il Cliente accetta che non gli è stata fatta alcuna dichiarazione da o per conto della Società che lo abbia in qualche modo incitato o convinto a stipulare il Contratto. 21.2 Il Cliente utilizzerà la Piattaforma di Trading in conformità con la licenza e le restrizioni stabilite nel Contratto di licenza con l’utente finale della Piattaforma di Trading. 21.3 Se il Cliente è più di una persona, gli obblighi del Cliente ai sensi del Contratto saranno solidali e ogni riferimento al Cliente contenuto nel Contratto dovrà essere interpretato, se del caso, come riferimento a una o più di queste persone. Qualsiasi avviso o altro avviso dato a una delle persone che formano il Cliente sarà considerato come dato a tutte le persone che formano il Cliente. Qualsiasi Ordine impartito da una delle persone che compongono il Cliente sarà considerato come impartito da tutte le persone che compongono il Cliente. 21.4 L’offerta di Servizi potrebbe non essere legale in alcune giurisdizioni. Il cliente comprende e accetta che la Società non è in grado di fornire al cliente alcuna consulenza o garanzia legale in relazione all’uso dei servizi da parte del cliente e la Società non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla legalità dei servizi nella giurisdizione del cliente. È obbligo del Cliente verificare le leggi pertinenti nella giurisdizione del Cliente prima di registrarsi al Sito web, richiedere un Conto e utilizzare i Servizi o la Piattaforma di trading. 21.5 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Contratto sia o diventi, in qualsiasi momento, illegale, nulla o inapplicabile sotto qualsiasi aspetto, in conformità con una legge e/o un regolamento di qualsiasi giurisdizione, la legalità, la validità o l’applicabilità delle restanti disposizioni del Contratto o la legalità, la validità o l’applicabilità di questa disposizione in conformità con la legge e/o il regolamento di qualsiasi altra giurisdizione, non saranno influenzate. 21.6 Tutte le transazioni per conto del Cliente saranno soggette alle sanzioni disciplinarileggi che regolano la costituzione e l’operatività, ai regolamenti, alle infrazioni disposizioni, alle direttive, alle circolari e alle consuetudini (di seguito denominate congiuntamente “Leggi e Regolamenti”) della Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), della Banca Centrale di Cipro e di qualsiasi altra autorità che regoli l’operatività delle Società di Investimento (come definite in relazione alle quali ciascuna tali Leggi e Regolamenti), così come vengono emendate o modificate di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione volta in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesavolta. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando Società avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziariaadottare o omettere di adottare qualsiasi misura che ritenga opportuna ai fini del rispetto delle Leggi e Regolamenti in vigore. Tutte le misure adottate e tutte le leggi e i regolamenti in vigore saranno vincolanti per il Cliente. 21.7 Il Cliente adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie (compresa, senza pregiudizio per la generalità di quanto sopra, l’esecuzione di tutti i documenti necessari) affinché la Società possa debitamente adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. 21.8 Il Cliente si impegna a sostenere tutte le spese di bollo relative al Contratto e alla documentazione eventualmente necessaria per l’esecuzione delle operazioni previste dal Contratto. 21.9 Le informazioni dettagliate relative all’esecuzione e alle condizioni delle operazioni di investimento in Strumenti finanziari condotte dalla Società e altre informazioni relative all’attività della Società sono accessibili e rivolte a tutte le persone fisiche e giuridiche sul sito web principale della Società su Internet. 21.10 L’uso del Sito web da parte del Cliente è soggetto alle Condizioni d’uso del Sito Web che sono disponibili sul Sito web e costituiscono parte integrante del presente Contratto. 21.11 La Società mantiene procedure efficaci e trasparenti per una ragionevole tempestività nella gestione dei reclami per i Clienti non professionali esistenti e potenziali. Lo scopo di questa procedura è quello di garantire una gestione equa e coerente dei reclami dei clienti, cercando di fornire il massimo livello di servizio ai clienti. Accettando i presenti termini e condizioni, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereCliente dichiara di aver letto, nei venti giorni successivi, anche compreso e accettato tutte le informazioni contenute nella “PROCEDURA DI RECLAMO DEI CLIENTI” della Società. La “PROCEDURA DI RECLAMO DEI CLIENTI” è contenuta nel sito web principale della Società ed è pubblica e disponibile per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionetutti i Clienti.

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Samples: Client Contract

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante salvo che sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi. Il presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.“Software Commerciale”

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Samples: Licenza d'Uso Del Software (Volume License Agreement)

Disposizioni generali. 1. Le presenti condizioni, incluse le premesse, il Preventivo già consegnato al Cliente comprensivo degli allegati, nonché in ogni caso le Condizioni economiche (Tariffario) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 2. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel Contratto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttigiuridiche. 3. Il Consorzio Cliente autorizza il Fornitore a incaricare a costi del Fornitore terzi dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. 4. Per l’esecuzione del Contratto e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella propria sede legale, il Cliente all’indirizzo indicato nel presente documento ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata. Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori previsti dal Codice del Consumo. 5. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell’ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it. 6. Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 14, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessosottoscritta da entrambe le Parti. 7. Il dipendente potrà farsi assistere Cliente acconsente fin d’ora all’eventuale cessione del Contratto da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandatoparte del Fornitore ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia termica. 8. Dell’incontro tra Tutte le parti deve essere redatto apposito verbale spese di competenza del Cliente e derivanti da questa fornitura di calore, incluse eventuali spese giuridiche per l’incasso di arretrati da parte dell’utente nonché tutte le tasse e i contributi attuali e futuri, sono a carico del Cliente. 9. Il presente contratto è sottoposto all’obbligo di registrazione soltanto in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986. Letto, confermato e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisottoscritto Dobbiaco, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneli ………………………..…….

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Samples: Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari15.1 La Documentazione di Adesione, alle infrazioni comprese le Condizioni Generali e gli Allegati, costituisce la totalità delle pattuizioni e delle condizioni di servizio e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo e qualsiasi comunicazione orale o scritta fatta prima dell'esecuzione della Documentazione di Adesione. 15.2 Salvo quanto previsto in relazione alle quali ciascuna questa clausola 15.2, la documentazione di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Adesione e/ o i diritti e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, gli obblighi che ne derivano non possono essere applicati prima ceduti o trasferiti dalle Parti a terzi. Tuttavia, MTS può cedere o trasferire la Documentazione di Adesione e/ o tutti i diritti e gli obblighi che sia reso noto al dipendente ne derivano in caso di fusione di MTS con un'altra società, dila cessione del ramo d'azienda che comprende il verbale Servizio, o per qualsiasi altro motivo a qualsiasi altra società controllataappartenente direttamente o indirettamente dalla stessa societa’ che controlla, direttamente o indirettamente, MTSal London Stock Exchange Group plc, anche se si trova in una giurisdizione diversa. Se questo dovesse essere il caso, MTS fornirà all' Operatore adeguato preavviso. 15.3 In caso di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuifusione o acquisizione dell'Operatore con un'altra società o trasferimento del ramo d'azienda che comprende il Servizio, decorso il termine l'Operatore si impegna a dare a MTS un preavviso di 15 almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione o cessione. L’Operatore resta responsabile − con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per qualsiasi ritardo con cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha abbia dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviquesta notizia a MTS, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoil caso in cui tale ritardo comporti che MTS debba sospendere l’Operatore, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza. La nuova società potrebbe dover presentare una nuova Domanda di Adesione e sottoporsi ad una nuova procedura di adesione, se così deciso da MTS. 15.4 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Documentazione di Adesione non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti. 15.5 La versione in lingua inglese della Domanda di Adesione e le Condizioni Generali, inclusi gli allegati, disponibili sul sito web sono traduzioni della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, la costituzioneversione in lingua italiana prevarrà. 15.6 Gli articoli 4.1(k), tramite l’Ufficio provinciale 7, 11, 12, 15.5 e 16 sopravvivranno alla risoluzione del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionepresente Contratto.

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Samples: Condizioni Generali

Disposizioni generali. 1. I disposti del presente Trattato non concernono: a. le controversie su fatti o situazioni precedenti l’entrata in vigore del mede- simo; b. le controversie vertenti su materie che il diritto internazionale lascia all’esclusiva competenza giurisdizionale di una delle Parti; c. le controversie per le quali le Parti hanno convenuto o convenissero di ricor- rere ad un altro modo di pacifico componimento. 2. Qualora, dopo avviata la procedura di conciliazione, regolamento giuridico o arbitrato, dovesse insorgere fra le Parti una controversia sul punto a sapere se una questione cada sotto il disposto limitativo del presente articolo, spetta alla Commis- sione, alla Corte internazionale di Giustizia, rispettivamente al Tribunale Arbitrale di deciderla. 1. La controversia il cui oggetto, giusta il diritto interno d’una Parte, rientra nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative della medesima, è proponibi- le alla conciliazione al regolamento giudiziario o all’arbitrato, in conformità del presente Trattato, solo dopo che dette autorità abbiano reso, entro un ragionevole termine, la loro decisione definitiva. 2. Ove sia data una decisione nell’ordine interno, le procedure del presente Trattato non possono più avere luogo dopo cinque anni dalla medesima. 1. In tutti i casi in cui una controversia è oggetto d’una procedura giudiziaria o arbitrale, e segnatamente allorché la questione litigiosa risulta da atti effettuati o imminenti, la Corte internazionale di Giustizia, secondo l’articolo 41 del proprio Statuto3, oppure il Tribunale Arbitrale, devono al più presto definire i provvedimenti provvisionali da prendere per preservare i diritti rispettivi delle Parti. Queste sono obbligate a prendere le misure così indicate dalla Corte o dal Tribunale. 2. Se è la Commissione che s’occupa della controversia, essa può raccomandare alle Parti i provvedimenti provvisionali che stimi utili. 3 RS 0.193.501 Art. 31 Le norme relative alle sanzioni disciplinariParti devono astenersi da ogni misura suscettiva d’avere ripercussioni pregiudi- zievoli all’esecuzione della sentenza giudiziaria o arbitrale oppure all’attuazione delle proposte conciliative della Commissione, alle infrazioni nonché, di massima, da ogni atto idoneo ad aggravare o estendere la controversia. Art. 32 Le Parti si conformano al decreto della Corte internazionale di Giustizia o alla sentenza del Tribunale Arbitrale. Decreto e sentenza vanno eseguiti in relazione alle quali ciascuna buona fede ed immediatamente, tranne ove la Corte o il Tribunale non abbiano assegnato, per la totalità o una parte dell’esecuzione, un termine preciso. Art. 33 Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale urta contro una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria, o da ogni altra autorità dell’una delle Parti e se il diritto interno di esse questa non permette di mitigare, nonché di toglie- re, le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte internazionale di Giustizia o il Tribunale Arbitrale provvede a stabilire la natura e l’entità della ripara- zione da accordare alla Parte lesa. Art. 34 Le difficoltà d’interpretazione del decreto della Corte internazionale di Giustizia o della sentenza del Tribunale Arbitrale devono essere sottoposte, a domanda d’una delle Parti e nel termine di tre mesi da quando sono stati resi, alla Corte, rispettiva- mente al Tribunale, che ne sono autori. Art. 35 La revisione del decreto giudiziario o della sentenza arbitrale può essere applicata ed chiesta solo in base alla scoperta di un fatto determinante, ignoto sia alla Corte o al Tribunale pronuncianti il decreto o la sentenza, sia alla Parte in istanza di revisione, purché non per sua negligenza. La procedura di revisione inizia con la decisione della Corte o del Tribunale, in cui si riscontra il fatto nuovo, si afferma ch’esso giustifica la revi- sione e se ne dichiara conseguentemente ricevibile l’istanza. Quest’ultima deve essere fatta entro sei mesi dalla scoperta del t’atto nuovo; nessuna istanza di revisio- ne può però essere presentata passati che siano dieci anni dalla data del decreto o della sentenza. 1. Il presente Trattato rimane applicabile fra le Parti ancorché uno Stato terzo abbia interesse nella controversia. 2. Nella procedura di conciliazione, le Parti possono, di comune accordo, invitare uno Stato terzo. 3. Nella procedura giudiziaria o arbitrale, lo Stato terzo il quale reputa che la con- testazione troversia mette in causa un suo interesse giuridico, può fare istanza d’intervento, alla Corte internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale. La Corte o il Tribunale decide. 1. Per la durata effettiva della procedura di conciliazione od arbitrato, i commissari e gli arbitri di nomina comune ricevono delle stesseindennità determinate dalle Parti e da queste pagate metà ciascuna. 2. Ciascuna Parte si accolla le proprie spese nonché una metà delle spese della Commissione e del Tribunale Arbitrale. 1. Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, riser- vato l’articolo 28, capoverso 2, vanno sottoposte, con istanza unilaterale, alla Corte internazionale di Giustizia. 2. Il ricorso alla Corte, dianzi previsto, ha l’effetto di sospendere, fino a decisione avvenuta, la procedura di conciliazione o d’arbitrato di cui è oggetto. 3. L’articolo 32 s’applica alla decisione resa, in merito, dalla Corte. 1. Il presente Trattato non si applica alle controversie relative ad atti od omissioni che abbiano origine in, o si riferiscano a un territorio (diverso dal Regno Unito), le cui relazioni internazionali stiano sotto la responsabilità del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, tranne nel caso in cui il presente Trattato sia stato reso applicabile a un tale territorio. Quest’estensione dell’applicabilità può entrare in vigore alla data e alle condizioni (comprese quelle concernenti la durata di validità), specificate e convenute dalle Parti in appositi scambi di note4. 2. La disdetta del presente Trattato, giusta l’articolo 40, capoverso 2, comporta la disdetta dell’estensione di cui sopra, tranne contraria espressa decisione comune delle Parti. 1. Il presente Trattato va ratificato. Gli strumenti di ratificazione devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione scambiati in luogo accessibile a tuttiBerna il più presto possibile. 2. Il Consorzio presente Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso rimarrà valido per cinque anni a contare dall’entrata in vigore e resterà tale, in seguito, per successivi quinquenni, fintanto che una Parte non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti l’avrà disdetto, mediante avviso scritto dato all’altra sei mesi prima dello scadere del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionesuddetto termine.

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Samples: Trattato Di Conciliazione, Regolamento Giudiziario Ed Arbitrato

Disposizioni generali. Le norme relative a) Ciascun tipo di PRESTAZIONE/GARANZIA viene erogato fino ad un massimo di tre volte durante il periodo di durata della copertura; b) Qualora l’ASSICURATO non usufruisca di una o più PRESTAZIONI/GARANZIE, l’IMPRESA non è tenuta a fornire PRESTAZIONI o RIMBORSI alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. c) La STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA non assumono responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata la copertura, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. d) I MASSIMALI indicati per ogni PRESTAZIONE/GARANZIA debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. e) Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle sanzioni disciplinariPRESTAZIONI/GARANZIE fornite dall’IMPRESA decade qualora l’ASSICURATO non abbia preso contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA al verificarsi del SINISTRO. f) Tutte le eccedenze ai MASSIMALI previsti nelle singole PRESTAZIONI/GARANZIE poste a carico dell’ASSICURATO, alle infrazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle PRESTAZIONI, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in relazione alle quali ciascuna materia di esse può essere applicata ed trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’ASSICURATO, e a condizione che l’ASSICURATO, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla procedura STRUTTURA ORGANIZZATIVA adeguate GARANZIE per la restituzione di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiogni somma anticipata. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito L’ASSICURATO deve provvedere al dipendente deve essere effettuata RIMBORSO della somma anticipata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentodata dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, assegnando oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al dipendente tasso legale corrente. g) L’IMPRESA, anche per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA, potrà richiedere all’ASSICURATO - e lo stesso un termine di 15 giorni è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella singola PRESTAZIONE/GARANZIA, che sia ritenuta necessaria per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale definizione del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso SINISTRO. h) Ogni diritto nei confronti dell’IMPRESA si prescrive entro il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionedata del SINISTRO che ha dato origine al diritto alla PRESTAZIONE/GARANZIA, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. Nell’ASSICURAZIONE della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’ASSICURATO o ha promosso contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della GARANZIA). i) L’ASSICURATO libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti dell’IMPRESA, della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, della STRUTTURA LIQUIDATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del SINISTRO stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle infrazioni condizioni che essa stabili- sce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: 18 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. 19 Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza. – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o vice- versa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione alle quali ciascuna con tali trasporti. Nel caso di esse un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licenza; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rin- novo della licenza. L’originale della licenza deve essere applicata ed conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo20. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferi- sce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla procedura di con- testazione delle stesse, devono circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttiesibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legi- slative, regolamentari e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecircolazione.

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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri

Disposizioni generali. 1. Le norme relative parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica; 2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni disciplinaripreviste a loro carico in caso di mancato rispetto; 3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di con- testazione delle stessecui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO 1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, devono essere portate n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile far osservare ai propri collaboratori a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesaall'attività svolta. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale violazione degli obblighi di cui al precedente commaD.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Nell’ipotesi in cuiInoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore. 2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, decorso il termine agente o dipendente, nella forma di 15 giorni richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto. 3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al terzo commapunto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. 2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il dipendente triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto; 3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili; 4. L'operatore economico dichiara che non si sia comunque presentato per essere ascoltatoè accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare l’operatore economico a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto; b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcumo, direttamente o tramite terzi ivi i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariacontratto; c) dichiara, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione con riferimento alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazioneprocedura in oggetto, di un Collegio non avere in corso né di conciliazione avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura pe limitare con mezzi illeciti la concorrenza. Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed arbitratoaccetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a: ☞ intrecci personali tra gli assetti societari; ☞ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili; ☞ provenienza territoriale delle offerte; ☞ modalità di compilazione delle offerte, composto da un rappresentante ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura; ☞ modalità di ciascuna presentazione e conformazione delle parti buste e da un terzo membro scelto di comune accordo odei plichi contenenti le offerte, gli dall’Ufficio del lavoroivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura. Resta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio comunque, ferma la disciplina di cui al all'articolo 38, comma precedente1, la sanzione disciplinare non ha effettolettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione163/06.

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Samples: Patto Di Integrità

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito dell'addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione l'audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità l'autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione dell'Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariNei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, alle infrazioni comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in relazione alle quali ciascuna opera, di esse può essere applicata prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi unitari di progetto, depurati dell’eventuale ribasso d’asta offerto in sede di gara e recepiti contrattualmente, sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed alla procedura approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di con- testazione delle stesse, devono essere portate lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei dipen- denti mediante affissione fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in luogo accessibile questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a tuttitotale carico e spese dell’Appaltatore. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e specificamen- te contestato di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per iscritto l’addebito l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali fomiti dall’Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, etc.) e senza averlo sentito che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dei prezzi con cui verrà aggiudicato l’appalto. L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a sua difesaciò delegata. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente lavori non si sia comunque presentato potessero più accertare. Qualora per essere ascoltatodifetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneritardati accertamenti.

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Samples: Appalto

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna qualsiasi momento e senza preavviso l’emissione e la vendita di esse può essere applicata ed alla procedura azioni della SICAV. La SICAV, la Società di con- testazione delle stesseGestione, in collaborazione con l'Agente per i Trasferimenti, e tutti gli agenti di vendita, devono essere portate costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché di prevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, è tenuto a conoscenza dimostrare la propria identità tramite una copia dei dipen- denti mediante affissione suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l’identità dei propri azionisti o direttori. Se la richiesta proviene invece da un istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in luogo accessibile data 12 novembre 2004 o alla direttiva (UE) 2015/ 849, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a tutticausa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Il Consorzio In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesasarà soggetto ad alcuna spesa o interesse. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore netto d’inventario per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che l'Agente per i Trasferimenti le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima Data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Samples: Investment Prospectus

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa Documentazione di Adesione, alle infrazioni comprese le Condizioni Generali e gli Allegati, costituisce la totalità delle pattuizioni e delle condizioni di servizio e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo e qualsiasi comunicazione orale o scritta fatta prima dell'esecuzione della Documentazione di Adesione. Salvo quanto previsto in relazione alle quali ciascuna questa clausola 15.2, la documentazione di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente Adesione e/ o i diritti e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, gli obblighi che ne derivano non possono essere applicati prima ceduti o trasferiti dalle Parti a terzi. Tuttavia, MTS può cedere o trasferire la Documentazione di Adesione e/ o tutti i diritti e gli obblighi che sia reso noto al dipendente ne derivano in caso di fusione di MTS con un'altra società, di cessione del ramo d'azienda che comprende il verbale Servizio, o per qualsiasi altro motivo a qualsiasi altra società controllata direttamente o indirettamente dalla stessa societa’ che controlla, direttamente o indirettamente, MTS, anche se si trova in una giurisdizione diversa. Se questo dovesse essere il caso, MTS fornirà all' Operatore adeguato preavviso. In caso di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cuifusione o acquisizione dell'Operatore con un'altra società o trasferimento del ramo d'azienda che comprende il Servizio, decorso il termine l'Operatore si impegna a dare a MTS un preavviso di 15 almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione o cessione. L’Operatore resta responsabile − con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per qualsiasi ritardo con cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha abbia dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviquesta notizia a MTS, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoil caso in cui tale ritardo comporti che MTS debba sospendere l’Operatore, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza. La nuova società potrebbe dover presentare una nuova Domanda di Adesione e sottoporsi ad una nuova procedura di adesione, se così deciso da MTS. Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Documentazione di Adesione non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti. La versione in lingua inglese della Domanda di Adesione e le Condizioni Generali, inclusi gli allegati, disponibili sul sito web sono traduzioni della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, la costituzioneversione in lingua italiana prevarrà. Gli articoli 4.1(k), tramite l’Ufficio provinciale 7, 11, 12, 15.5 e 16 sopravvivranno alla risoluzione del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionepresente Contratto.

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Samples: Condizioni Generali

Disposizioni generali. Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta di registri che costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo, didattico e contabile) in quanto forniscono dati ed informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile delle azioni. Sono obbligatori i seguenti registri: − registro delle attività ovvero registro didattico, in caso di azione formativa di tipo formale (corsuale), ovvero registro di FAD, in caso di formazione a distanza; − registro di protocollo; − registro di carico e scarico, se il soggetto attuatore dispone di scorte di materiali acquistati in precedenza; − registro dei beni prodotti. Qualora il soggetto adotti una registrazione di tipo informatizzato, tali registri, ad eccezione di quello didattico, possono essere sostituiti da estratti computerizzati; tali estratti devono comunque prevedere un’adeguata e specifica codificazione delle registrazioni che riguardano l’azione finanziata o riconosciuta, in modo da rendere possibile in qualsiasi momento scorporare la contabilità dell’azione da quella generale del soggetto attuatore. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni registrazioni devono avvenire contestualmente agli atti compiuti dal soggetto attuatore o comunque in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, maniera tempestiva. Le registrazioni devono essere portate effettuate ad inchiostro indelebile e le eventuali cancellature e correzioni devono consentire la lettura delle scritturazioni preesistenti. Si precisa che per il registro didattico vi è l’obbligo di utilizzare registri vidimati dall’Amministrazione. Tale registro deve essere tenuto distintamente per ciascuna azione formativa, custodito dal soggetto attuatore e reso disponibile per ogni eventuale verifica dell’Amministrazione competente durante lo svolgimento dell’azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere custoditi nella sede legale o principale del soggetto attuatore, se diversa da quella di svolgimento della azione, e riferirsi cumulativamente a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttitutte le attività che hanno sede e/o costi comuni. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente luogo di conservazione dei registri deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso comunicato all’Amministrazione competente, contestualmente alla comunicazione di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine inizio dell’attività (v. § B.6). Le firme di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni tutti i soggetti che a qualunque titolo sono previste nei registri e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve tutti gli altri elementi in essi contenuti devono essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneleggibili.

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Samples: Procedure for the Design, Management, and Reporting of Training Interventions

Disposizioni generali. 1. Le presenti condizioni, incluse le premesse, il Preventivo già consegnato al Cliente comprensivo degli allegati, nonché in ogni caso le Condizioni economiche (Tariffario) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 2. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel Contratto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttigiuridiche. 3. Il Consorzio Cliente autorizza il Fornitore a incaricare a costi del Fornitore terzi dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. 4. Per l’esecuzione del Contratto e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella propria sede legale, il Cliente all’indirizzo indicato nel presente documento ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata. Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori previsti dal Codice del Consumo. 5. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell’ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx. 6. Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 14, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessosottoscritta da entrambe le Parti. 7. Il dipendente potrà farsi assistere Cliente acconsente fin d’ora all’eventuale cessione del Contratto da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandatoparte del Fornitore ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia termica. 8. Dell’incontro tra Tutte le parti deve essere redatto apposito verbale spese di competenza del Cliente e derivanti da questa fornitura di calore, incluse eventuali spese giuridiche per l’incasso di arretrati da parte dell’utente nonché tutte le tasse e i contributi attuali e futuri, sono a carico del Cliente. 9. Il presente contratto è sottoposto all’obbligo di registrazione soltanto in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986. Letto, confermato e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisottoscritto Xxxxxxxx, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneli ………………………..…….

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Samples: Contratto Di Allacciamento E Fornitura Del Servizio Di Calore

Disposizioni generali. 16.1. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, notifiche fornite subordinatamente al presente Contratto devono essere portate presentate in forma scritta e dovranno essere considerate valide a conoscenza partire dal momento della consegna al rappresentante legale dell'altra Parte, presso l'indirizzo indicato della sede legale di HMS IT. 16.2. Nessuna delle Parti potrà cedere o subappaltare il presente Contratto nella sua totalità o in parte senza il previo consenso in forma scritta dell’altra Parte, salvo nelle seguenti condizioni: (1) non è richiesto alcun consenso per la cessione da parte di HMS IT alle relative società affiliate e (2) HMS IT può subappaltare l’adempimento dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipropri obblighi, subordinati al presente Contratto, ma resta responsabile verso il Cliente per detti obblighi. 16.3. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti presente Contratto costituisce l’intero accordo tra HMS IT ed il Cliente in merito all’oggetto del dipendente senza avergli preventivamente Contratto e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito sostituisce tutte le intese verbali o scritte, le comunicazioni o gli accordi precedentemente intercorsi tra HMS IT ed il Cliente. Le variazioni e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito le modifiche apportate al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentopresente Contratto, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni in tutto o in parte, saranno valide e discolpe vincolanti solo se effettuate per iscritto e sottoscritte da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti. L'invalidità o l’inefficacia, di una o più disposizioni del presente Contratto non comporterà l'invalidità o l’inefficacia del presente Contratto che continuerà ad avere piena validità ed efficacia. Nessun elemento nel presente Xxxxxxxxx potrà limitare o escludere qualsivoglia responsabilità per l’audizione personale dello stessofrode o per dichiarazione fraudolenta. 16.4. La deroga di una delle Parti per qualsiasi violazione del Contratto o ritardo o mancata applicazione di un diritto subordinatamente al Contratto non costituirà deroga per qualsiasi successiva violazione del Contratto. 16.5. Le Parti sono contraenti indipendenti. Le Parti non avranno alcun diritto, potere o autorità di assumere o creare un obbligo, espresso o implicito, per conto dell’altra Parte salvo per quanto specificato nel presente Contratto. Il dipendente Cliente dovrà ottenere tutti diritti e le licenze necessarie affinché HMS IT possa adempiere a quanto previsto dal presente Contratto. HMS IT potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandatofare affidamento sulle informazioni e sulle istruzioni impartite dal Cliente in merito alla prestazione dei Servizi. 16.6. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale Il presente Contratto sarà disciplinato in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse conformità alla legge Italiana e sarà soggetto in ordine via esclusiva alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale giurisdizione del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale foro di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneRoma.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna Il Disciplinare non comporta per i Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno di esse può essere applicata ed dar corso alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle Cedenti e/o dei Commissari Straordinari. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà, con l’autorizzazione del dipendente senza avergli preventivamente Ministero dello Sviluppo Economico, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso le condizioni della Procedura di ricevimentoCessione, assegnando al dipendente stesso un termine ivi compresi i termini di 15 giorni apertura della Data Room ed i termini per la presentazione delle deduzioni Manifestazioni di Interesse e discolpe delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale Malo in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento. I Commissari Straordinari sceglieranno quali delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l’altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall’acquisto del Complesso Aziendale Malo. Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari Straordinari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l’Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l’Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale Malo. Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti dei Commissari Xxxxxxxxxxxx, delle Cedenti e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo. I consulenti della Procedura di Xxxxxxxx non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari per iscritto la Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all’art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e per l’audizione personale dello stessodagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli. Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari Straordinari nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Marzano e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il dipendente presente Disciplinare non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari, nei cui confronti il soggetto interessato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi far valere i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale diritti di cui al precedente commaall’art. Nell’ipotesi in cui7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a manifestare interesse e a presentare Offerte Xxxxxxxxxx pubblicato a cura dei Commissari Straordinari sul quotidiano nazionale “Il Sole 24Ore”. I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di adire l’autorità giudiziariamodificarli e/o prorogarli. Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovereivi compresi i costi dei propri consulenti, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto sono ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneesclusivo carico dei partecipanti.

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Samples: Cessione Del Complesso Aziendale

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariLa SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, alle infrazioni ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito qualsiasi momento e senza averlo sentito a sua difesapreavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso terrorismo nonché di ricevimentoprevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, assegnando al dipendente stesso un termine è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di 15 giorni per una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l’identità dei propri azionisti o direttori. Se la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere richiesta proviene invece da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva (UE) 2015/ 849, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha conferito mandatoil dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale In una simile circostanza, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni. La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse stessa sospenderà la determinazione del valore netto d’inventario per azione in ordine alla sussistenza virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e alla gravità della infrazione contestatariportati nel presente Prospetto. In Comunicazione di tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono le richieste presentate o in sospeso potranno essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavororitirate mediante notifica scritta, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio condizione che RBC Investor Services Bank S.A. le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima Data di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino valutazione successiva alla definizione fine del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneperiodo di sospensione.

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Samples: Investment Prospectus

Disposizioni generali. Le norme relative 1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un pre- lievo di campioni conformemente alle sanzioni disciplinaripertinenti disposizioni di tale Parte. 2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesseparticolare, il laboratorio al quale devono essere portate a conoscenza presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi pa- rallela dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutticampioni. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero opportu- no di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestatacampioni all’autorità richiedente. 3. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al precedente commaparagrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo. 1. Nell’ipotesi Tutte le informazioni comunicate, in cuiqualsiasi forma, decorso a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il termine caso, dalle corrispondenti di- sposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie. 2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di 15 giorni quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte ri- chiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. 3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente ti- tolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e so- no inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità. 4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. 5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a ti- tolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo. Art. 24 Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al terzo commapresente titolo, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro pos- sono ostacolare tali controlli e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante sono tenute ad agevolarli in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionequalsiasi momento.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Disposizioni generali. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L. Le norme relative alle sanzioni disciplinariapprovazioni da parte della D.L., alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stessela sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà durante l'esecuzione dei lavori, devono essere portate a conoscenza i controlli e collaudi dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio materiali da costruzione, da essa eseguiti, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale perfetta esecuzione del Consorziolavoro affidatogli, non possono essere applicati prima diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttore delle opere sia nei particolari che sia reso noto al dipendente il verbale nell'insieme. L’assunzione dell’appalto di cui al precedente commapresente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere l’appalto e sull’offerta presentata. Nell’ipotesi in cuiIn particolare, decorso il termine l’Appaltatore dà atto di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoconoscere le soggezioni, i provve- dimenti disciplinari non possono vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso al centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere applicati prima perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto. Resta pertanto esplicitamente convenuto che siano trascorsi venti giorni dalla l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione per iscritto o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191, comma 1, del fatto che vi ha dato causaD.P.R. 207/2010 e s.m.i.). Ferma restando All'Appaltatore viene conferita la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale responsabilità totale e finale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneogni sua parte.

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Samples: Contract for Works

Disposizioni generali. I singoli contratti di fornitura di Servizi sono regolati dalle pattuizioni di volta in volta intercorse e trasfuse nell’offerta del Fornitore accettata dal Cliente nonché dalle presenti Condizioni Generali. Eventuali pregressi accordi verbali o scritti intercorsi fra Fornitore e Xxxxxxx si intenderanno così sostituiti ed abrogati. Eventuali successive modifiche contrattuali non avranno efficacia ove non espressamente pattuite per iscritto. Ciascuna disposizione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali nel loro insieme sono il frutto delle specifiche trattative intervenute tra le Parti, che ne hanno vagliato attentamente ed approvato specificatamente il contenuto per cui il Fornitore si riserva pertanto il diritto di rifiutare un ordine del Cliente contenente condizioni e termini difformi dall’Offerta e/o dalle Condizioni Generali. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali dovesse essere giudicata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle restanti clausole che continueranno ad avere piena efficacia. Inoltre, le Parti si impegnano a sostituire la previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile con una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita e sia conforme alla legge. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato comunicazioni fra le parti inerenti ai propri rapporti contrattuali dovranno avvenire per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentoe, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale salvi i casi in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinarisia espressamente prevista una forma particolare, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorziopotranno essere effettuate mediante posta ordinaria o raccomandata, non possono essere applicati prima telefax o posta elettronica, agli indirizzi che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti avrà cura di fornire all’altra per iscritto in maniera completa e da tempestiva, anche in caso di eventuali successive modifiche Il Fornitore (TIMBRO E FIRMA) Xxxxx, approvato e sottoscritto. Luogo e data Il Cliente (TIMBRO E FIRMA) Le Parti si danno atto che tutte le clausole di questo Contratto, incluse le sue appendici, sono state liberamente e direttamente negoziate tra le Parti stesse. A tutti gli effetti di Xxxxx ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. e 1342 cod. civ. le Parti dichiarano di avere esaminato e discusso e di approvare espressamente, ben consapevoli delle reciproche obbligazioni nonché dei reciproci diritti, le seguenti clausole: 1.1 accettazione delle condizioni generali; 2 acquisto ed erogazione dei servizi professionali; 4 esclusioni; 5 responsabilità; 9 norme particolari – limitazioni; 10 forza maggiore; 13 cessione del contratto; 14 risoluzione; 15 legge applicabile e Foro competente. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Luogo e data Il Fornitore (TIMBRO E FIRMA) Il Cliente (TIMBRO E FIRMA) L’efficacia e la rapidità degli interventi in trasmissione dati richiedono la disponibilità di un terzo membro collegamento diretto tra la sede di Dedalus e quella degli Utenti, con caratteristiche di banda trasmissivaidonee. Per consentire l'espletamento degli interventi in trasmissione dati, il Cliente dovrà mettere a disposizione di Dedalus un sistema di accesso diretto alla rete locale degli Utenti, o quantomeno ai segmenti o nodi di essa che interessano i Sistemi oggetto del Contratto. Il collegamento avverrà esclusivamente mediante l’utilizzo dei protocolli TCP/IP e dovrà prevedere un collegamento in rete privata virtuale stabilita attraverso Internet, principalmente nella modalità LAN-to-LAN. In tutti i casi il Cliente dovrà garantire a Dedalus una banda di accesso simmetrica garantita di almeno 512 Kilobit al secondo (512Kbps). In caso di conflitti di indirizzo tra la rete locale di Dedalus e del Cliente, la soluzione tecnica non potrà prevedere la necessità, per Dedalus, di modificare il piano di indirizzamento TCP/IP della propria retelocale. Le modalità per gli interventi in trasmissione dati dovranno garantire tutti gli interventi necessari alla diagnosi e alla soluzione del problema, ivi compreso il controllo completo di una o più stazioni di lavoro del Sistema mediante unsoftware di controllo remoto messo a disposizione dal Cliente. Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di Xxxxxxx un numero sufficiente di licenze d’uso e di copie del programma di controllo remoto che ha scelto di comune accordo outilizzare, gli dall’Ufficio del lavorooltre alla necessaria documentazione d’uso. Inoltre, a nominare ogni collegamento avverrà sottola sorveglianza di un addetto designato dal Cliente. Accessi basati su dispositivi hardware (“token”) comportano rilevanti rischi di smarrimento, scambio, guasto o in generale non disponibilità al momento della necessità diintervento. In caso di indisponibilità delle credenziali di accesso alle reti locali dei Clienti o di impedimenti al loro utilizzo, Xxxxxxx non potrà garantire il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto rispetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionecondizioni contrattuali.

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Samples: Professional Services

Disposizioni generali. 1. Le Parti non intendono concedere, e non concedono l’una all'altra il diritto di usare i propri (o quelli del proprio Gruppo Aziendale) marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare. 2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi non riservate. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni riservate, le stesse si impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza. 3. Le Parti sono libere di stipulare accordi con terzi con contenuto simile a quello delle Condizioni. 4. Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti specificati. Non vengono concesse altre licenze o diritti (comprese le licenze o i diritti derivanti da brevetti). 5. Ciascuna Parte può comunicare con l'altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione e' equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità contrattuale tra le Parti, fatto salvo quanto previsto da norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna inderogabili di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttilegge. Il Consorzio codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l’identificazione del mittente e l’autenticità del documento. 6. Ciascuna Parte deve concedere all'altra una ragionevole possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni prima di agire per l’inadempimento. 7. Le Parti si impegnano a non può adottare intraprendere azioni legali, giudiziali ed extragiudiziali, a tutela dei propri diritti, trascorsi più di due anni a far data dall'evento che legittima tali azioni. 8. Le Parti non sono responsabili per l’inadempimento delle proprie obbligazioni dovuto a cause di forza maggiore. 9. Nessuna delle Parti può, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, cedere o trasferire in altro modo a terzi i rapporti contrattuali regolati dalle Condizioni o ogni diritto derivante dagli stessi. La mancanza del consenso, che non potrà peraltro essere negato se non per un ragionevole motivo, comporterà l’inefficacia della cessione o del trasferimento. La cessione o il trasferimento nell’ambito del Gruppo Aziendale di una Parte non necessita del consenso dell’altra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di scorporo e di trasferimento di ramo d’azienda da parte della Arxit, ne’ alla cessione di crediti, sempre da parte della Arxit, che potranno avvenire liberamente senza necessità del consenso del Cliente. 10. Il Cliente si impegna a non rivendere ad altri alcun provvedimento disciplinare Servizio senza la preventiva autorizzazione scritta di Arxit stessa. La violazione delle disposizioni contenute nel presente punto 10. comporta l’inefficacia della rivendita. 11. Il Cliente si obbliga a manlevare Arxit da ogni responsabilità per azioni legali che possano essere promosse da terzi. Arxit viene sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi con l’unica eccezione di quanto previsto dall’Art. 1.7 “Brevetti e diritti d’autore” delle Condizioni e dall’Art. 1.8 “Limitazione di responsabilità” delle Condizioni, limitatamente ai danni fisici alla persona (incluso il decesso) o per danni ai beni mobili appartenenti a persone fisiche per i quali Arxit è legalmente responsabile. 12. Il Cliente si impegna ad acquistare le Macchine per proprio uso o del dipendente senza avergli preventivamente proprio Gruppo Aziendale e specificamen- te contestato non per iscritto l’addebito e senza averlo sentito rivendita, concessione in leasing o trasferimento a sua difesaterzi. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere disposizione contenuta nel presente punto 12. non si applica nel caso in cui: a. venga effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata un’operazione di lease-back con avviso lo scopo di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine finanziare le Macchine; b. il Cliente acquisti le Macchine senza alcuno sconto o altra riduzione di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stessoprezzo. 13. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce Cliente consente ad Arxit di installare sulle Macchine le modifiche tecniche obbligatorie (ad esempio quelle necessarie per motivi di sicurezza). Le parti rimosse diventano di proprietà Arxit; a tal proposito il Cliente assicura di avere idonea autorizzazione, dal proprietario o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti dal titolare di altri diritti, a trasferirci la rispettiva posizione proprietà ed il possesso delle parti stesse rimosse. 14. Il Cliente assume la responsabilità dei risultati ottenuti dall'uso dei Prodotti o dei Servizi. 15. Il Cliente assicura ad Arxit libero accesso, spazio sufficiente e condizioni di sicurezza adeguate, nonché, in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazionegenerale, di un Collegio attuare tutto quanto necessario e possibile, affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi. 16. Il Cliente si obbliga ad osservare tutta la normativa applicabile in materia di conciliazione esportazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneimportazione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Disposizioni generali. 7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Xxxxxx risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le norme relative alle sanzioni disciplinariParti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna cercando di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse. 7.2 Il presente Contratto di Escrow, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione e qualsiasi diritto e obbligo in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzioesso previsto, non possono essere applicati prima ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l’eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi priva/o di effetti. 7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti. 7.4 Le Parti si impegnano a mantenere, e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano, riservati e confidenziali, l’esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia reso noto al dipendente il verbale necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un’Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L’impegno di riservatezza di cui al precedente commapresente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell’altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell’impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti. 7.5 L’incarico conferito all’Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Xxxxxx ha carattere oneroso. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoTutte le spese, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariacosti, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuoverele imposte, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo ole tasse, gli dall’Ufficio oneri relativi al presente Contratto di Xxxxxx e alla sua esecuzione saranno a carico del lavoroDEPOSITANTE, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effettocosì come disposto all’Art. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio6. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione(Compensi).

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Samples: Escrow Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni 18.1 Qualsiasi Controversia tra le Parti in relazione alle quali al presente Accordo e alla sua esecuzione sarà riferita in prima istanza ai Rappresentanti i quali, in buona fede, tenteranno di risolverla amichevolmente entro 30 (trenta) giorni, con l’ausilio, se necessario, dei rispettivi dirigenti aziendali di grado gerarchico di volta in volta più elevato. Successivamente, sarà rimessa al Gruppo di Lavoro, affinché venga discussa in via amichevole e secondo buona fede al primo incontro o, se necessario, ad altra riunione da concordare ed eventualmente discusse attraverso livelli superiori di management, al fine di trovare una composizione amichevole. Xxxxx restando il diritto delle Parti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ciascuna Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo, indipendentemente dall’instaurazione di esse può essere applicata ed alla una Controversia o dall’avvio della procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate composizione amichevole cui al presente articolo. 18.2 Qualsiasi ritardo nell’esercizio di un diritto non costituirà una rinuncia a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente tale diritto. 18.3 Qualsiasi modifica all’Accordo sarà valida e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito vincolante solo se risultante da atto scritto e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere sottoscritto da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce autorizzato di ciascuna Parte. 18.4 Le Parti si impegnano a rispettare la Legge sulla Privacy ed ogni normativa e regolamento applicabili relativi al trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificati. Le Parti si impegnano inoltre a far sì che la sopra menzionata normativa venga rispettata anche dai loro dipendenti, agenti e subcontraenti. Tutte le operazioni di trattamento dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché di tutte le direttive e indicazioni impartite da Barclays al esclusivamente per le finalità previste dal Contratto. 18.5 Ciascuna Parte si impegna a non fare o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale autorizzare dichiarazioni o comunicazioni pubbliche o private in cui risul- ti la rispettiva posizione relazione all’Accordo e a non utilizzare il nome o il marchio dell’altra Parte nell’ambito delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In proprie promozioni o comunicazioni pubbliche senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima (consenso che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), salvo che tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non dichiarazione o comunicazione si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari resa necessaria a seguito della richiesta di una Autorità. 18.6 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più previsioni dell’Accordo in una determinata giurisdizione non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto comporterà l’invalida od inefficacia delle rimanenti disposizioni dell’Accordo stesso. 18.7 Ciascuna Parte sosterrà la propria parte di costi e spese necessari alla stipulazione del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneContratto.

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Samples: Collaboration Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative L’ultimo articolo del contratto è dedicato alle sanzioni disciplinari“ disposizioni generali”, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna ossia a quell’insieme di esse può essere applicata ed alla procedura indicazioni dal contenuto variabile e residuale che hanno la funzione di con- testazione delle stesseintegrare il documento negoziale. In questa sede, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato spesso si manifesta per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza la volontà di superare, con la sottoscrizione del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimentocontratto, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce tutti gli eventuali accordi o ha conferito mandato. Dell’incontro intese che siano intercorsi tra le parti deve precedentemente e che abbiano avuto il medesimo oggetto. Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell’accordo, la quale generalmente dovrà essere redatto apposito verbale concordata per iscritto al fine di vincolare le parti stesse. Sono altresì esplicitate e concordate le conseguenze della eventuale dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali rispetto alle obbligazioni ivi previste. Le parti negozieranno in cui risul- ti buona fede la rispettiva posizione sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l’intenzione delle stesse e mantenendo in vita il restante impianto contrattuale. Qualora una delle parti stesse tolleri un comportamento dell’altra parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l’adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà l’esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della parte ai sensi dell’accordo. Onde riservare alle parti un controllo sui trasferimenti del contratto di licenza, è previsto di default che le cessioni contrattuali di ciascuna parte siano autorizzate per iscritto dall’altra. Ad esempio, l’Ente di Ricerca potrebbe non aver interesse a mantenere una licenza con un’impresa diversa da quella originaria per motivi di carattere etico, politico o di altra natura. Tuttavia, già al momento della conclusione della licenza, la licenziataria potrebbe rappresentare alla licenziante prossime sue fusioni o acquisizioni con imprese terze, le quali possono esser così fatte oggetto di una deroga preventiva al divieto di cessione del contratto in ordine alla sussistenza e alla gravità favore della infrazione contestatasocietà risultante dalla concentrazione. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima Ulteriore eccezione al divieto di cessione può esser prevista per l’eventualità che sia reso noto la licenziataria costituisca una società veicolo al dipendente il verbale fine di cui al precedente commacommercializzare l’invenzione licenziata la quale quindi subentrerà automaticamente nella licenza. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo commaInfine, il dipendente contratto rende esplicito di essere stato oggetto di specifica trattativa in ogni suo elemento e pertanto di non si sia comunque presentato per essere ascoltatoesser soggetto all’applicazione delle condizioni generali di contratto e delle norme sui contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariarispettivamente, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro degli articoli 1341 e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.1342 C.C..

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Samples: Licensing Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative 1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un pre- lievo di campioni conformemente alle sanzioni disciplinaripertinenti disposizioni di tale Parte. 2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesseparticolare, il laboratorio al quale devono essere portate a conoscenza presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutticampioni. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestatacampioni all’autorità richiedente. 3. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al precedente commaparagrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo. 1. Nell’ipotesi Tutte le informazioni comunicate, in cuiqualsiasi forma, decorso a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il termine caso, dalle corrispondenti di- sposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie. 2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di 15 giorni quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. 3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente ti- tolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e so- no inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità. 4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. 5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a ti- tolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo. Art. 24 Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al terzo commapresente titolo, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro pos- sono ostacolare tali controlli e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante sono tenute ad agevolarli in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionequalsiasi momento.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio Xxxxxxxxx non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te specificamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te competente organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da FMI nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti FMI debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto FMI, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvatae e sottoscritta da FMI. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di FMI nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di diritti o rimedi di FMI potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o xxxxxx.Xx presente Software e la relativa documentazione costituiscono “Beni Commerciali” (“Commercial Items”), termine definito alle norme 48 C.F.R. § 2.101, consistente in “Software Commerciale” (“Commercial Computer Software”) e “Documentazione Software Commerciale” (“Commercial Computer Software Documentation”), nel senso che a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedentetali termini è attribuito dalle norme 48 C.F.R. §12.212 oppure 48 C.F.R. §227.7202, la sanzione disciplinare non ha effettose applicabili. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.In conformità con le norme 48 C.F.R. §12.212 oppure 48 C.F.R. dal

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Samples: Site License Agreement

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinariL’Amministrazione: Si riserva, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesseprevia motivazione, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziariasospendere, il dipendente al quale modificare, annullare o revocare la presente procedura di gara o di non aggiudicarla, in qualunque momento e fase e qualunque sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuoverelo stato di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti e/o interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei venti giorni successivisuoi confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese, nemmeno ai sensi dell’art.1337 c.c.; Si riserva, in autotutela, la facoltà di correggere e/o integrare la documentazione della procedura qualora, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatoa seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, la costituzioneemergano irregolarità, tramite l’Ufficio provinciale errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del lavoro e della massima occupazioneprofilo del committente; Si riserva, previa motivazione, di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura di gara qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice. L’Amministrazione si riserva altresì, al ricorrere della necessità, di richiedere al concorrente il differimento del periodo di validità dell’offerta. Saranno esclusi gli operatori che presentino: Un’offerta economica con prezzi unitari superiori agli importi unitari posti a base di gara; Un’offerta economica con l’importo complessivo offerto superiore all’importo totale a base di gara; Un’offerta sottoposta a condizione e nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione specificate all’interno della documentazione della procedura; Un’offerta che, per quanto non espressamente previsto all’interno della documentazione della procedura, sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni. Coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; Per i quali si accerti, sulla base di elementi univoci, che le relative offerte siano imputabili ad un Collegio unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di conciliazione ed arbitratorelazione, composto da un rappresentante anche di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavorofatto; Che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a nominare il proprio rappresentante tal proposito, che la falsità in seno al Collegio di cui al comma precedenteatti e le dichiarazioni mendaci, la sanzione disciplinare non ha effettooltre a determinare l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, comportano le sanzioni ai sensi dell’art. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione 76 del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneD.P.R. N° 445/2000.

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Samples: Richiesta Di Offerta (Rdo)

Disposizioni generali. Le norme relative 1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelie- vo di campioni conformemente alle sanzioni disciplinaripertinenti disposizioni di tale Parte. 2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesseparticolare, il laboratorio al quale devono essere portate a conoscenza presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutticampioni. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestatacampioni all’autorità richiedente. 3. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al precedente commaparagrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo. 1. Nell’ipotesi Tutte le informazioni comunicate, in cuiqualsiasi forma, decorso a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territo- rio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il termine caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie. 2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche ammi- nistrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di 15 giorni quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. 3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità. 4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. 5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo. Art. 24 Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al terzo commapresente titolo, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro pos- sono ostacolare tali controlli e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante sono tenute ad agevolarli in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionequalsiasi momento.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Disposizioni generali. 1 Per l’interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’uniformità dell’applicazione come pure d’assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2 Le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente Convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s’ispira o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme relative alle sanzioni disciplinaridi diritto internazionale privato. 1 Ai fini della presente Convenzione, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna le indicazioni e gli altri comportamenti di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, una parte devono essere portate interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima, se l’altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione. 2 Se il capoverso 1 non è applicabile, le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra parte, posta nella stessa situazione. 3 Onde appurare l’intenzione di una parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere avvenute tra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra esse e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti. 1 Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno aderito e dalle abitudini che si sono stabilite fra esse. 2 Salvo convenzione contraria tra le parti, queste sono ritenute essersi tacitamente ri- ferite nel contratto e per la sua conclusione agli usi di cui erano a conoscenza o dei dipen- denti mediante affissione quali avrebbero dovuto avere conoscenza e che, nel commercio internazionale, sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti in luogo accessibile a tutticontratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Art. 10 Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha più di una stabile organizzazione, è determinante quella che ha la relazione più stretta con il contratto e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze conosciute dalle parti o dalle stesse prese in considerazione in un momento qualsiasi prima o all’atto della conclusione del contratto; b) se una parte non ha stabile organizzazione, è determinante la residenza abi- tuale. Art. 11 Il Consorzio contratto di compravendita non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe dev’essere necessariamente concluso o constatato per iscritto e per l’audizione personale dello stessonon soggiace ad alcuna altra condizione di forma. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve Esso può essere redatto apposito verbale pro- vato in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successiviqualsiasi maniera, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandatodi testimoni. Art. 12 Le disposizioni dell’articolo 11, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro dell’articolo 29 e della massima occupazioneseconda parte della presente Convenzione, autorizzanti una forma diversa da quella scritta sia per la conclusione o per la modificazione o la risoluzione amichevole di un Collegio contratto di conciliazione ed arbitratocompravendita, composto da un rappresentante di ciascuna delle sia per un’offerta, un’accettazione o altra manifestazione d’intenzione, non si applicano se una parte ha stabile organizzazione in uno Stato contraente che ha fatto una dichia- razione conforme all’articolo 96 della presente Convenzione. Le parti e da un terzo membro scelto di comune accordo onon possono derogare al presente articolo né modificarne gli effetti. Art. 13 Ai fini della presente Convenzione, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionetermine «scritto» comprende anche le comuni- cazioni inviate per telegramma o telex.

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Samples: Convenzione Delle Nazioni Unite Sui Contratti Di Compravendita Internazionale Di Merci

Disposizioni generali. Il presente CSA regola il rapporto tra l’Università, e l’OEA. La sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OEA: - del livello prestazionale richiesto con il presente CSA; - di tutte le Leggi; - del contesto tecnologico all’interno del quale debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto, nonché dei rispettivi e relativi vincoli e sottoservizi presenti; - della necessità che le Prestazioni, dovranno essere eseguite durante il normale svolgimento delle attività istituzionali didattiche e di ricerca dell’Università, che proseguiranno senza interruzione alcuna; - della consistenza delle Prestazioni ricomprese nel Contratto; - di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni. La sottoscrizione del Contratto equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena e incondizionata accettazione di tutti i documenti di gara, nessuno escluso, ai fini della esecuzione/prestazione “a perfetta Regola dell’Arte” delle Prestazioni. Le norme relative disposizioni e prescrizioni e gli ordini impartiti dall’Università, dovranno essere eseguiti dall’OEA con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle Leggi. L’OEA, non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle sanzioni disciplinaridisposizioni e prescrizioni dell’Università, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l’Università avesse a sostenere rispetto alle infrazioni condizioni del Contratto e con le penalità previste dal presente CSA. Fatto salvo per l’OEA, il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in relazione merito alle quali disposizioni/ordini impartiti. L’Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati da terzi ai materiali e ai beni di proprietà dell’OEA. Deve essere garantita la qualità delle Prestazioni nei singoli processi di lavorazione, relativamente a ciascuna delle attività costituenti la gestione dei servizi, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie di esse può essere applicata ed sicurezza, prevenzione e protezione, nonché della continuità del servizio. Spetta all’OEA la direzione e l’organizzazione gestionale delle Prestazioni per l’intero periodo contrattuale, in modo da non dare adito alla procedura di con- testazione delle stesse, benché minima lamentela da parte della Università e degli utenti. Tutte le Prestazioni oggetto del presente CSA devono essere portate espletate dall’OEA a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato e in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso attuazione delle soluzioni migliorative proposte dall’OEA in sede di ricevimentoofferta, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale nel caso in cui risul- ti queste siano state accolte dalla Università. Le Prestazioni devono essere svolte in coordinamento e nel rispetto delle attività della Università, garantendo un alto grado di flessibilità a fronte di una Prestazione che deve mirare, per quanto possibile, ad una elevata qualità dei servizi richiesti. L’OEA nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti ed ai Beni dell’Università ed al corretto svolgimento delle rispettive attività didattiche, di ricerca e amministrative. L’Università, intende avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell’OEA, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestatatecnica più idonea. In tale ipotesi All’OEA è quindi consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali, fatti salvi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatocriteri, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione termini, i livelli e qualità prestazionali minimali, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del Capitolato Speciale. L’OEA, pertanto, assume anche l’impegno di assistere attivamente l’Università per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando consentire a quest’ultima di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale gestione delle Prestazioni, mettendo a disposizione la facoltà di adire l’autorità giudiziariapropria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione delle Prestazioni, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, privilegiando altresì la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro prevenzione dei danni e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneprogrammazione degli interventi.

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Samples: Contract for Services

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere applicata ed disciplinata dal Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art 6 della Legge 142/2001 e depositato alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata DTL entro 30 giorni dalla completa conoscenza sua approvazione. La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del fatto mediante lavoro prestato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto all’art. 104. L’art. 6 lettera rac- comandata con avviso d) della Legge 142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di ricevimentodeliberare, assegnando al dipendente stesso all'occorrenza, un termine piano di 15 giorni crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltatoquanto possibile, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che livelli occupazionali e siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando altresì previsti: la facoltà possibilità di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma precedente2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. L’art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie; Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi dell’art. 6 lettera d) e e) della Legge 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non preveda la durata del piano di crisi si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL. L’art 6 lettera f) della Legge 142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la sanzione disciplinare facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di start up ai sensi dell’art. 6 lettera f) della Legge 142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non ha effettopreveda la durata del piano di start up si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL. Se Salvo quanto previsto dalla L. 142/2001 alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché articolo 3, comma 2 bis, il Consorzio adisce l’Autorità giudiziariaregolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione clausola è nulla. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del giudiziocontratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazioneTale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Disposizioni generali. Se c'è una società locale controllata da Claris nel paese in cui questo Contratto è stato stipulato, la legge applicabile al presente Contratto sarà la legge del paese in cui ha sede detta società controllata. Diversamente, questa Licenza d'uso sarà regolata dalle leggi degli Stati Uniti e dello Stato di California. Le norme relative alle sanzioni disciplinariparti convengono che la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (1980), alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed così come modificata, sia espressamente esclusa dall'applicazione alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tuttipresente Licenza d'uso. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro Questo Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti deve essere redatto apposito verbale con riferimento alla licenza d'uso del Software e si sostituisce ad ogni e qualsiasi altro precedente o contestuale contratto, accordo o patto relativo all'oggetto del presente Contratto. Questo Contratto prevale su ogni e qualsiasi altro accordo contenuto o riferito nell’ordine di acquisto del Licenziatario oppure in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinariqualsiasi altro documento o implicito nella prassi o negli usi commerciali, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima a meno che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che tali diversi termini o condizioni siano trascorsi venti giorni dalla contestazione specificatamente convenuti per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti Claris debitamente autorizzato. Con la presente ogni contraria disposizione è qui esclusa o decaduta. Il Licenziatario riconosce e concorda di non aver fatto affidamento su qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo membro scelto Claris, fermo restando che nulla nella presente Licenza potrà limitare o escludere la responsabilità per dichiarazioni fraudolente. Ogni modifica della presente Licenza d'uso sarà vincolante solo se resa in forma scritta e approvata e sottoscritta da Claris. Qualora una o più clausole di comune accordo oquesta Licenza d'uso fossero ritenute contrarie alla legge dall'Autorità Giudiziaria competente, gli dall’Ufficio del lavorotali clausole verranno applicate nei limiti massimi consentiti dalla legge e le rimanenti clausole della presente Licenza rimarranno in vigore. Nessuna eventuale mancanza né ritardo da parte di Claris nell'esercitare i propri diritti o rimedi potrà valere come rinunzia agli stessi, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio salvo che ciò sia espressamente pattuito per iscritto. Né l'esercizio parziale di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazionediritti o rimedi di Claris potrà rappresentare una rinuncia o precluderà nel futuro l'esercizio di quello o altri diritti o rimedi.

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Samples: Annual Site License Agreement