Lavoro Agile (Smart Working) Clausole campione

Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici messi a disposizione dall’azienda. liazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Lavoro Agile (Smart Working). Le Parti convengono sulla opportunità di promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La definizione della materia del lavoro agile, vale a dire la prestazione di lavoro subordinato che si esegue in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, con o senza utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali, viene demandata alla contrattazione collettiva aziendale, anche al fine di introdurre ulteriori previsioni per agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare questa modalità flessibile di prestazione del lavoro. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Recepimento del verbale di accordo del 28 dicembre 2015 nel quale andranno declinati i diritti sindacali
Lavoro Agile (Smart Working). (ex art. 19 ter)
Lavoro Agile (Smart Working). Ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 le Casse possono stipulare nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali contratti di lavoro a termine o a tempo indeterminato che disciplinano modalità flessibili di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le Casse che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenute in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il lavoro agile può essere riconosciuto per non più di tre giorni alla settimana, fatta salva diversa disposizione contrattuale aziendale. Il contratto collettivo aziendale disciplinerà limiti e condizioni per lo svolgimento delle prestazioni in forma agile. Per ogni singolo dipendente l’accordo dovrà comunque: • Disciplinare come svolgere la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali. • Riportare espressamente la durata (tempo determinato o indeterminato), le attrezzature di lavoro che il datore metterà a disposizione, le ipotesi per la connessione internet. • Regolare le modalità di recesso dal contratto da entrambe le parti. • Stabilire il termine del preavviso, nonché le disposizioni in materia di riservatezza e privacy. • Specificare il principio di invariabilità della retribuzione. Le Casse si impegnano a promuovere il lavoro agile, rispet...
Lavoro Agile (Smart Working). (ex art. 19 ter) 34 Art. 22 - Collaborazioni organizzate dal committente (ex art. 19 quater) 35
Lavoro Agile (Smart Working). Per lavoro agile
Lavoro Agile (Smart Working). 15.09.01 Definizione
Lavoro Agile (Smart Working). Le Parti si sono limitate a confermare che il lavoro agile è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge. Tuttavia, tenuto conto della crescente importanza e della recente notevole diffusione dell’istituto, nonché della possibilità dell’introduzione di modifiche significative nella disciplina di legge, le Parti stesse hanno convenuto di monitorare congiuntamente l’evoluzione normativa ed amministrativa dell’istituto nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro paritetico.
Lavoro Agile (Smart Working). 1. Alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, la scuola individua modalità organizzative e criteri omogenei al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile in relazione alle normative vigenti.
Lavoro Agile (Smart Working). Le parti convengono sulla opportunità di promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La definizione della materia del lavoro agile, vale a dire la prestazione di lavoro subordinato che si esegue in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, con o senza utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali, viene demandata alla contrattazione collettiva aziendale, anche al fine di introdurre ulteriori previsioni per agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare questa modalità flessibile di prestazione del lavoro. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. L'accordo tra le parti disciplinerà l'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le parti, nelle more dell'approvazione del DDL presentato al Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2016, si danno reciprocamente atto che la materia sarà oggetto di nuova negoziazione dopo l'entrata in vigore della legge in corso di approvazione.". L'art. 19-quater è introdotto nel c.c.n.l. come segue: "Art. 19 quater (Collaborazioni) Recepimento del verbale di accordo del 28 dicembre 2015 nel quale andranno declinati i diritti sindacali.". L'art. 20 del c.c.n.l. è modificato come segue: "Art. 20 (Contratto di somministrazione) Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015. Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può ...