OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE Clausole campione

OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. L’Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi di cui è affidatario . L’utilizzo delle aree e dei locali che SAT concederà in uso per un totale di Mq (……) per l’espletamento dei servizi, è consentito ai soli fini dell’esecuzione dei servizi appaltati. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare i predetti beni e le attrezzature SAT ivi eventualmente esistenti per l’espletamento di servizi a favore di terzi, di affittarle o darle in comodato anche gratuito a terzi come pure di utilizzare il personale presente in aeroporto per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto per svolgere servizi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo a favore di terzi. L’Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura alla conduzione e pulizia del locale ad esso affidato che dovrà mantenere in maniera ineccepibile al fine di contribuire al massimo decoro dell’aeroporto. L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico. L’Appaltatore dovrà garantire la presenza di un numero di risorse adeguato ai servizi da erogare e di un coordinatore in turno di riferimento, responsabile delle prestazioni in grado di parlare la lingua italiana ad un livello adeguato alle mansioni svolte. Tali presenze si intendono riferite all’attività programmata di voli e tipologie di aeromobili individuati per ciascuna fascia oraria . In presenza di maggior traffico aereo e/o di maggiori esigenze l’Appaltatore si impegna a provvedere ai necessari incrementi . L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale. L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o...
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. Il trasportatore si impegna a svolgere il servizio con una adeguata/e autobotte/i, dotata di assicurazione RCT, e su cui potrà essere installato – su richiesta della stazione appaltante – il logo della S.I.I. S.c.p.A. Tranne casi di particolare somma urgenza, il trasporto dovrà essere preventivamente ordinato in forma scritta dal Committente o dal proprio Socio Consorte ASM x XXXX come da istruzioni operative che verranno fornite all’appaltatore al momento della stipula dell’accordo quadro. • Il trasportatore si impegna a prelevare l’acqua potabile esclusivamente dai punti autorizzati di prelievo indicati nell’allegato sub. 2 del presente capitolato ed a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, entro il successivo giorno lavorativo, qualsiasi prelievo effettuato. Il trasportatore si impegna altresì ad utilizzare il punto di carico più vicino alla località di destinazione. • Il trasportatore si impegna a garantire la reperibilità 24/h su 24/h senza eccezione alcuna, in caso di violazione del presente obbligo, troverà applicazione la penale di cui all’art. 23 del presente Capitolato. • Il trasportatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. • Il trasportatore è altresì obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto, a rispettare nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia ambientale ed a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualunque evento che possa generare, anche indirettamente, conseguenze negative sull’ambiente e ad intraprendere tutte le azioni necessarie, anche di concerto con la stazione appaltante, ad evitare o mitigare tali conseguenze. La S.I.I. s.c.p.a si riserva la facoltà di verificare il rispetto della suddetta normativa ambientale e/o richiedere copia della documentazione idonea a comprovarlo. • Il trasportatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto di appalto che saranno commissionate dalla SII e da suoi soci operativi sul luogo dell’intervento. In ogni caso anche in assenza di dettagliate istruzioni tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a regola d’arte nell’os...
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. L’appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di giunta municipale n. ..................del , esecutiva ai sensi di legge: - R.1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - R.1A DATI PLANOVOLUMETRICI E VERIFICHE N.T.A. NUOVA VARIANTE AL P.d.Z. - R.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - R.3 ELENCO PREZZI UNITARI - R.3AP ANALISI DEI PREZZI - R.4 QUADRO ECONOMICO e Q.T.E. - R.5 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - R.6 STIMA DEI LAVORI - R.7 STIMA INCIDENZA MANODOPERA - R.8 STIMA COSTI INDIRETTI SICUREZZA (C.I.) (apprestamenti di carattere speciale, allegato XV punto 4.1 del D.Lvo n.81/2008) e disposizioni prezzario Regione Puglia 2012 - R.9 RELAZIONE DI CALCOLO - R.10 RELAZIONE AI SENSI DEL CAP. 10.2 DELLE N.T.C.2008 - Relazione sintetica di calcolo - R.11 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI - R.12 RELAZIONE SUI MATERIALI - R.13 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - R.14 SCHEMA DI CONTRATTO - E.1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – Relazione tecnica illustrativa - E.2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – Relazione tecnica Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio - E.4 IMPIANTI ELETTRICI – Schema a blocchi Fronte quadro Schema quadri elettriciParti comuni - E.5 IMPIANTI ELETTRICI – Calcoli per la verifica delle condutture dalle sovracorrenti – Parti comuni - E.6 IMPIANTI ELETTRICI – Schema a blocchi Fronte quadro Schema quadri elettrici – Abitazione tipo - E.7 IMPIANTI ELETTRICI – Calcoli per la verifica delle condutture dalle sovracorrenti – Abitazione tipo -M.1 IMPIANTI MECCANICI E A FLUIDO – Relazione tecnica specialistica e di calcolo -M.2 IMPIANTI MECCANICI – Relazione ai sensi della l. 10/91 e s.m.i.
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. Il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura della biancheria dovrà essere eseguito a regola d’arte, adottando l’idoneo trattamento previsto per i diversi tipi di tessuto ed adatto ai singoli capi, con l’obbligo di usare detersivi non corrosivi, biodegradabili in termini di legge e tali preferibilmente da non danneggiare o scolorire il materiale ed i capi stessi, garantendo altresì un trattamento completamente separato della biancheria di provenienza dai Nidi d’Infanzia rispetto a biancheria di diversa provenienza. Il processo di lavaggio deve garantire : ⮚ l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; ⮚ un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie o irritazioni. I prodotti utilizzati per il lavaggio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare che gli articoli risultino morbidi e confortevoli, oltreché privi di odori. I detergenti utilizzati per il lavaggio dovranno evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle, ecc. Qualora sia necessario e possibile, il materiale dovrà essere smacchiato ed eventualmente candeggiato, nonché, eccezionalmente su richiesta specifica, sterilizzato. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile del materiale ritirato e non riconsegnato o reintegrato a seguito di lacerazione o deterioramento avvenuto dopo il trattamento eseguito e della mancata reintegrazione della biancheria noleggiata a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio competente del Comune di Firenze. Per assicurare il corretto svolgimento dei servizi l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 la stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio. L’Aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti: ⮚ prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera ⮚ modalità di esecuzione del servizio impegnandosi a trasmettere, all’Ufficio competente del Comune en...
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. 7 ART 9 MAGGIORAZIONI E PENALI 9 ART. 10 – CARATTERISTICHE AUTOBOTTI 9
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. La ditta, in qualità di responsabile, si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003 attuando tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonchè di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l’Ente, residenti sui server oggetto del presente appalto. L’impresa si impegna a individuare tra i propri dipendenti ed a nominare con atto formale gli incaricati del trattamento, fornendone evidenza all’Ente. Le notizie ed i dati relativi al servizio, comunque venuti a conoscenza degli incaricati e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dei dati, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato. Le banche dati utilizzate dall'impresa in esecuzione dell'appalto sono di proprietà dell'Ente. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonchè le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'impresa dovrà, altresi’ provvedere, a propria cura e spese, in conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 22/97 e succ. modd., al ritiro ed alla gestione degli imballaggi del materiale fornito.
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. 6.1. L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall’appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato prestazionale e dei documenti di gara nonché degli allegati al presente contratto.
OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. 1. La puntuale esatta esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale e dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo di cui all’articolo del presente contratto.
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: