PIANO PER LA SICUREZZA Clausole campione

PIANO PER LA SICUREZZA. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s. m. ed i. come modificato dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s. m. ed i., e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: • identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportati:
PIANO PER LA SICUREZZA. 1. Il certificatore definisce un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti almeno i seguenti elementi:
PIANO PER LA SICUREZZA. Il piano per la sicurezza informatica è predisposto dal Responsabile della Direzione Sistemi Informativi e garantisce che i documenti e le informazioni trattate dal Comune di Firenze siano disponibili, integri, riservati e che per i documenti informatici sia assicurata la autenticità, la validità temporale e l’estensione della validità temporale. I dati, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento, vengono custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Piano per la sicurezza informatica è contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) predisposto dal Responsabile dei Sistemi Informativi in collaborazione con il Responsabile del servizio Protocollo e il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.
PIANO PER LA SICUREZZA. Ai sensi della L.81/2008 e s.m.i.,, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
PIANO PER LA SICUREZZA. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto, contiene le prescrizioni operative generali finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza nei casi previsti dal progetto. Qualora, in occasione della sottoscrizione di un contratto applicativo dell’Accordo Quadro, si ravvisi la necessità di ulteriori specificazioni a quanto previsto nel PSC generale, verrà redatto dal CSE idoneo documento integrativo. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
PIANO PER LA SICUREZZA. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca l'appalto, e cioè: • che il Committente è Roma Capitale e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Dirigente della Unità Organizzativa Tecnica del Municipio Roma VII; • che il Responsabile dei lavori è il Responsabile del procedimento. L'Impresa è, altresl, obbligata, ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 del D.Lgs. del 12.04.2006, n 163, e ss.mm.ii., inserendo "proposte integrative" nel "piano operativo di sicurezza": il numero di operai o altri dipendenti, di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro, e le conseguenti attrezzature fisse elo mobili, di cui sarà dotato il Cantiere, quali: spogliatoi, servizi igienici, attrezzature di pronto soccorso, ecc.; le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti, quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere. occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione sia Appalto per lavori manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dei fabbricati e scuole comunali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII- ANNO 2013 Capitolato Appalto Responsabile del Procedimento: Ing. Xxxxxxxxx per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle disposizioni relative ai luoghi, ove si dovranno realizzare i lavori, ed alle condizioni presumibili nelle quali le opere stesse dovranno svolgersi; i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Affidatario ritenesse di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o le revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra attese e quanto altro occorra per la loro identificazione e per garantirne la perfetta efficienza e la possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; nonché i certificati di collaudo o di revisione, che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; dichiarazione di approntare le attrezzature e le apparecchiature neces...
PIANO PER LA SICUREZZA. La normativa vigente stabilisce che e carico delle Imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano alla esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria). L'organizzazione operativa del piano spetta all'Impresa affidataria dei lavori anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato. E' altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario e un consorzio o associazione di imprese. Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei Lavori verificherà consegna e correttezza del piano e le eventuali prescrizioni e/o riserve rilasciate dall'autorità competente. Il piano deve contenere i seguenti dati: - l'identificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza (direttori tecnici e di cantiere) - la descrizione dei lavori per singole fasi, in cui sia riportato:
PIANO PER LA SICUREZZA. La progettazione dell’architettura della sicurezza del Geoportale dovrà rispettare le direttive contenute nel Documento per la sicurezza della Regione Campania (DPS) e dovrà essere ad esso conforme.
PIANO PER LA SICUREZZA. Art. 9 Personale in servizio
PIANO PER LA SICUREZZA. E’ a carico dell’Appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano alla esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria). L'organizzazione operativa del piano spetta all'impresa affidataria del servizio, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato. La predisposizione del piano è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese. Il piano messo a disposizione, a cura dell'impresa, delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo, va consegnato in copia alla stazione appaltante. Il piano deve contenere i seguenti dati: • l’identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza; • la descrizione dei lavori per singole fasi; • le attrezzature e le macchine necessarie all’espletamento del servizio; • le modalità operative; • le misure di protezione collettive e/o individuali. In materia di sicurezza si attuano, altresì, compatibilmente con la natura del servizio, le disposizioni previste da vigente Testo Unico per la sicurezza approvato con d. l.vo n° 81/2008