Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro, Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00320.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00322.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Prima della stipula del Contratto il Contraente deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nella misura di cui all’art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 1957 , all’art. 93 comma 2, 3 del Codice Civile; - l’operatività della D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di Offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Contraente in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, con comunicazione allo stesso Contraente a mezzo PEC. Su richiesta della stazione appaltante, il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione su cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione la stazione appaltante stessa abbia dovuto rivalersiavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dalla stazione appaltante, pena il pagamento della penale del 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro. Il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto. Ai sensi La stazione appaltante autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra la stazione appaltante stessa e il Contraente siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie (al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara) e non risultino danni imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per gli effetti dell’articolo 84il fatto dei quali il Contraente debba rispondere. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, comma 7, del D.Lgs.nsi applica l’art. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Tecnico Speciale D’appalto, Capitolato Tecnico Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento Prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che contrattuale, in mancanza sostituzione della cauzione provvisoria ed a garanzia degli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire un deposito cauzionale a favore di ATM di importo pari al 10% del valore complessivo di aggiudicazione, mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o nel caso assicurative che rispondano ai requisiti di presentazione solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cauzione non conforme alle richieste cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrovigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento 1957, secondo comma, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ATM e cessa di deve avere effetto solo alla validità fino a 180 giorni dalla data di emissione scadenza del certificato contratto. Tale garanzia dovrà essere predisposta sulla base degli Schemi Tipo previsti al D.M. n. 31 del 19/01/2018. In caso di regolare esecuzioneAssociazioni Temporanee d’Imprese, la garanzia deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Essa potrà essere progressivamente svincolata Tale deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità previste dal citato articolo nello schema di contratto. Le imprese e le Associazioni temporanee di Impresa aggiudicatarie, in relazione all’emissione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi potranno usufruire delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria riduzioni previste e disciplinate dagli artdall’art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016comma 7 della citata normativa.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione n.163/2006 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione non definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadronorme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art.113, comma 1, del Codice. La garanzia definitiva dovrà prevederefidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123, integrato con le seguenti clausole: - ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o inesatto adempimento e cessa assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionecui all’art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 107 del D.Lgs. 50/20161° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Impresa La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha l’obbligo il diritto di reintegrare la valersi della cauzione su cui l’Amministrazione abbia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto rivalersidall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in partecaso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore, durante l’esecuzione salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l’acquisizione della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.
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Samples: Appalto Per Servizi Ausiliari, Appalto Per Servizi Ausiliari
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAll’atto della stipula del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria a favore dell’Università pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016163/2006 e ss. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00mm. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva e ii.. L’Impresa garante dovrà prevedere: - esplicitamente prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Università e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’Agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia copre gli oneri cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del pagamento di eventuali penali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per il mancato o inesatto adempimento e cessa danni superiori al valore eccedente l’importo cauzionale. L’Università ha diritto di avere effetto solo alla data rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di emissione credito nei confronti dell’Impresa in dipendenza del certificato contratto, salvo restando l’esperimento di regolare esecuzioneogni altra azione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di Su richiesta dell’Università, l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione su nel caso in cui l’Amministrazione l’Università stessa abbia dovuto rivalersiavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84Ove l’Impresa non provveda a tale adeguamento, comma 7l’Università è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 113, co. 3, del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 163/2006 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente ss. mm. e ii. L’Università darà l’adesione allo svincolo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto, solo ed esclusivamente quando tra l’Università stessa e l’Impresa aggiudicataria saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Impresa, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali l’Impresa medesima debba rispondere. L’Università ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artcauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016L’Impresa sarà avvertita con semplice raccomandata AR.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista L’Esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs 50/2016 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative). Come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016. Essa deve essere prestata al momento , l’importo della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora l’Impresa sia in mancanza possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della cauzione gara, e venga prodotta in originale o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrocopia autenticata. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fidejussore verserà, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al Committente/Beneficiario ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta, l’indennizzo dovuto, in conseguenza dell’inadempienza dell’Appaltatore, nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 C.C. e ad avvalersi del debitore principaletermine previsto dal secondo comma dell’art. 1957 del C.C.. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione potranno essere posti a carico del beneficiario. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionenon prima della consegna della cauzione definitiva. Essa Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in tutto o in parteattesa di liquidazione. La mancata costituzione della garanzia, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi determina la revoca dell’affidamento e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l’acquisizione della cauzione e provvisoria da parte della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artStazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. La 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall’affidamento in concessione del servizio oggetto di gara e del capitolato d’oneri e dell’eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista secondo gli importi e modalità previsti dall’art. 103 del D.Lgs.nD.lgs, 50/2016. Pertanto, il Concessionario dovrà costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale o ad altra percentuale da determinare nel rispetto di quanto indicato dall'art. 103 del Dlgs. 50/2016. Essa deve essere prestata , al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art.1944, secondo comma del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art.1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia copre gli oneri per il mancato entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza richiedere prove o inesatto adempimento e cessa documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione.
2. Resta salva la facoltà del Comune di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare esperire ogni altra azione nel caso la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, risultasse insufficiente.
3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee parte della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000cauzione, la certificazione stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
4. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario in seguito a provvedimento di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016svincolo.
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Samples: Concessione Servizio Di Gestione Ordinaria E Riscossione Tributi
Cauzione definitiva. 17.1 L’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva, inviata in modalità telematica e firmata digitalmente così come descritto al precedente art. 7, riferita all’importo dell’intero contratto il cui ammontare è calcolato ai sensi dell’art. 103, D.lgs.50/16, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di richiesta dei documenti prodromicialla stipula del contratto.
17.1.1 Nel caso in cui trattasi di gara finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro, potrà essere prevista
17.2 Il documento attestante la cauzione deve essere sottoscritto con firma autenticata da colui o da coloro che hanno i poteri per impegnare il Garante, ferma restando la facoltà di autocertificazione.
17.3 L’Aggiudicatario che sia in possesso di un requisito di cui al punto 7.3, ha facoltà di costituire la cauzione con le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del Codice, se in possesso delle certificazioni/documenti indicati nel medesimo articolo.
17.3.1 Il beneficio di cui al precedente punto 17.3, in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti è concesso esclusivamente nel caso in cui ognuna delle le Imprese riunite oche intendano riunirsi sia in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente punto 7.3.
17.4 La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento e adempimento. La stessa cessa di avere effetto e viene svincolata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto quando sia risolta ogni eventuale contestazione o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016controversia.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva L’Appaltatore dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione costituire, con le modalità di cui all’articolo 1957 all’art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016, comma 2n.50, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori al netto del Codice Civile; - l’operatività ribasso d’asta, ai sensi del successivo art.103 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, da versare all’atto della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa stipulazione del contratto, la quale preveda la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del cod. La civ., nonché l'operatività della garanzia copre medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli oneri per il mancato o inesatto accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con tutte le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiobbligazioni, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art.1938 cod. civ., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l’applicazione di penali. In questo senso il Comune di Latina avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.103, comma 71, D.Lgs. n.163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del D.Lgs.ncertificato di collaudo o di regolare esecuzione. 50/2016Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, le Impreseo per qualsiasi altra causa, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000relativa richiesta effettuata dal Comune di Latina. Qualora la Ditta appaltatrice sia una Cooperativa, la certificazione cauzione definitiva sarà costituita mediante la ritenuta sull’importo di Sistema ciascuna rata, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale e stampa delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. Il deposito cauzionale sarà restituito nei termini e nei modi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione cui ai commi 5 e 6 dell'art.103 del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artD.Lgs. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016n.163/06.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1 L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di Canile Rifugio 2018-2020, dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà esercitata escussione da parte del Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio.
2 La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente comunicati all’impresa affidataria.
3 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall’affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora sia stata versata la cauzione provvisoria.
4 E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per l’intero il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00garantito. Si precisa che in mancanza L'ammontare residuo della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con le modalità previste dal citato articolo 103 la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo concessionario, degli stati di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiavanzamento dei lavori o di analogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante l’esecuzione attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del contratto. Ai sensi e garante nei confronti dell'impresa per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della quale la garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016è prestata.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA titolo di cauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016n.50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende a to che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 217.096,00 a me zo di poli za fideju xxxxx n. 1217595 rilasciata da Elba A sicurazioni s.p.a. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che Il Fornitore, in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiu xxxxx per l’importo proporzionato al nuovo periodo di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrovalidità contrattuale. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal Fornitore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’articolo 1957 penali e, comma 2pertanto, del Codice Civile; - l’operatività resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diri to di rivalersi dire tamente sula cauzione e/o sulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale dele fatture. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro quindici giorni dove se ridursi pereffe to dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contra to e sarà svincolato e restituito ala di ta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per certato il mancato o inesatto adempimento regolare so disfacimento degli obblighi contrattuali e cessa dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contra tuale di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisua spettanza, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi nonché eventuali penali che dove sero e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016sere applicate.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 113 comma 1 del D.Lgs.nD.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 50/2016. Essa deve essere prestata e dell’art.123 del DPR n.207/2010, l’APPALTATORE è obbligato a costituire a favore del Comune di Acqui Terme una garanzia fidejussoria pari al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. L'APPALTATORE resta altresì obbligato a garanzia dei rischi di esecuzione, in conformità dell’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune di Acqui Terme a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA; la polizza deve inoltre assicurare il Comune di Acqui Terme contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale minimo di Euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016relativo certificato.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. La Pena la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artprovvisoria di cui all'art. 103 93 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all’art. Essa deve essere prestata 93, commi 2 e 3, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva pari al momento 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato del servizio, entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro comunicazione di aggiudicazione, a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00eventuale risarcimento di danni, nonché per il rimborso delle spese che AMA S.r.l. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrodovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatti imputabili all’Aggiudicatario. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussione bancaria o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa polizza assicurativa deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. La la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 3. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta di Xxx X.x.x. Come sopra indicato la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa esecuzione da parte di Ama S.r.l, pertanto lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione del suddetto documento. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Si precisa che la mancata costituzione della presente garanzia come dettato dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza e ad emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal citato articolo relativo certificato, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo, entro 30 giorni dall'emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione, reso ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo Lo svincolo è automatico, senza necessità di reintegrare nulla osta del committente, con la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante l’esecuzione del contrattoattestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016sui valori eventualmente costituenti il deposito cauzionale.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, l’Appaltatore ha stipulato polizza fidejussioria a favore di Toscana Aeroporti S.p.A., ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nd.lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento In caso di ritardo all’adempimento e/o inadempimento anche parziale, Toscana Aeroporti S.p.A. provvede all’escussione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro fidejussione. La predetta garanzia dovrà restare in vigore per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00tutta la durata del presente contratto. Si precisa che in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione o nel anche:
(i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di presentazione risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
(ii) per provvedere al pagamento di cauzione non conforme alle richieste quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La garanzia definitiva mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta fideiussione dovrà prevedere: - essere rilasciata per tutta la rinuncia all’eccezione durata del Contratto di cui all’articolo 1957 Appalto e Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, comma 2entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, del Codice Civile; - l’operatività dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa fino all’importo originariamente previsto. Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. La garanzia copre gli oneri per il mancato 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. In caso di escussione totale o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersile stesse sino all’importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattofino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e La presentazione della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del D.Lgs.n. 50/2016danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.
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Cauzione definitiva. La Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all’aggiudicatario la cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artai sensi e per gli effetti dell’art. 103 113 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006. Essa deve Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata al momento alle seguenti condizioni: ˗ sottoscrizione autenticata da notaio; ˗ intestata a favore della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso Regione Lazio; ˗ essere incondizionata e irrevocabile; ˗ prevedere la clausola cosiddetta di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 “pagamento a semplice richiesta”, comma 2obbligandosi il fideiussore, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a su semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNORegione Lazio, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - l'espressa ˗ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. L’aggiudicatario deve inviare la cauzione definitiva entro 15 gg dalla data di ricevimento dalla richiesta. La Regione Lazio provvederà quindi a stipulare un contratto con l’aggiudicatario in accordo con lo schema allegato alla presente gara. Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l’impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all’atto di costituzione della garanzia medesima, citando l’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito. La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione del D.Lgsservizio. 50/2016L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Regione Lazio, ad integrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in partequalora questa, durante l’esecuzione l’espletamento del contrattoservizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Ai sensi Nessun interesse è dovuto sulle somme e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Regione Lazio, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’impresa aggiudicataria deve altresì rispondere pienamente dei danni a persone e della garanzia fideiussoria previste cose delle Regione Lazio o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo, l’impresa dovrà essere in possesso/costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e disciplinate dagli art. 93 e 103 non patrimoniali, per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del D.Lgs.n. 50/2016presente appalto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva L’Appaltatore dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione costituire, con le modalità di cui all’articolo 1957 all’art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016, comma 2n.50, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori al netto del Codice Civile; - l’operatività ribasso d’asta, ai sensi del successivo art.103 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, da versare all’atto della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa stipulazione del contratto, la quale preveda la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del cod. La civ., nonché l'operatività della garanzia copre medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli oneri per il mancato o inesatto accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con tutte le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiobbligazioni, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art.1938 cod. civ., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l’applicazione di penali. In questo senso il Comune di Roma avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.103, comma 71, D.Lgs. n.163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del D.Lgs.ncertificato di collaudo o di regolare esecuzione. 50/2016Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, le Impreseo per qualsiasi altra causa, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000relativa richiesta effettuata dal Comune di Roma. Qualora la Ditta appaltatrice sia una Cooperativa, la certificazione cauzione definitiva sarà costituita mediante la ritenuta sull’importo di Sistema ciascuna rata, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale e stampa delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. Il deposito cauzionale sarà restituito nei termini e nei modi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione cui ai commi 5 e 6 dell'art.103 del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artD.Lgs. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016n.163/06.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista 1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria all'atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro n. 50/2016 La garanzia copre gli oneri per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché il pagamento dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che in mancanza della cauzione il Comune capofila dovesse eventualmente sostenere per fatti o nel caso danni provocati dall’aggiudicatario a causa di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroinadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. La cauzione dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività clausola della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria costituita a corredo dell’offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. L’I.A. è obbligata a reintegrare entro e non oltre 30 gg. la cauzione per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionel’importo che l’Amministrazione Comunale abbia dovuto eventualmente escutere.
6. Essa potrà essere La cauzione verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione fideiussoria a misura dell’avanzamento nell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art 103 comma 5 del D. Lgs. Ai sensi e n. 50/2016.
7. Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per gli effetti dell’articolo 84colpa della I.A., comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente questa incorrerà nell’automatica perdita della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016che verrà escussa dal Comune capofila.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artdefinitiva, mediante deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato,ovvero, ai sensi dell’art. 103 75 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006, mediante fidejussione bancaria rilasciata dalle Aziende di Credito previste dal D.P.R. 22/05/1956 n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni oppure mediante polizza assicurativa, rilasciata da Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, pari al 10% dell'importo, al netto di IVA, della fornitura aggiudicata. Essa deve essere prestata In relazione al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00ribasso offerto, la garanzia è aumentata dei punti percentuali previsti al comma 1 dell’art. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di cui all’articolo 1957 sopra, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione rinuncia all’eccezione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile , possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e nonché l’operatività della garanzia fideiussoria previste medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale definitivo sarà trattenuto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a garanzia della completa e disciplinate dagli art. 93 regolare esecuzione della fornitura e 103 sarà restituito alla Ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla scadenza del D.Lgs.n. 50/2016contratto sempre che non vi siano contestazioni in atto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 54, comma 3, L.R. 07.08.2007, n. 5, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in possesso delle autorizzazioni di legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari, che svolgono in mancanza della cauzione via esclusiva o nel caso prevalente attività di presentazione rilascio di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione polizza-tipo 1.2 di cui all’articolo 1957 all’art. 1, comma 21, del Codice Civile; - l’operatività della D.M. 12.03.2004, n. 123, per una somma pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. Qualora il ribasso d’asta sia superiore al 10% la garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, ove sia superiore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneesecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo La mancata costituzione della garanzia di reintegrare esecuzione determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, provvisoria se costituita e l’aggiudicazione dei lavori all’impresa seconda in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattograduatoria. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016D. Lgs 163/2006 e s.m.i, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee l’importo della serie UNI CEI EN 45000 e garanzia fidejussoria è ridotto del 50% per l’aggiudicatario in possesso della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000, possono usufruire ovvero della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente dichiarazione della cauzione presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, resa da organismi di certificazione; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione è comprovata nell’attestato SOA ovvero deve essere depositata in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 s.m.i. La garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale.
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Samples: Public Procurement Contract
Cauzione definitiva. La Gli aggiudicatari di ciascun Lotto dovranno prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 113. Detta cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro dovrà avere una durata pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione durata dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione predetta cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, comma 2n. 385, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve prevedere:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario. Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte di AMA S.p.A. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere è progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratton. 163/2006. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% sulla base di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006. Per fruire di tale beneficio, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati il concorrente deve aver prodotto nella Busta “A – Documentazione amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 documenti per la stipula dell’Accordo Quadro (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 90009000 ovvero la dichiarazione dell’organismo certificatore di cui all’art. 75, possono usufruire comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso della riduzione suddetta certificazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artD.P.R. n. 445/2000. 93 e 103 In caso di RTI/Consorzio si rinvia al precedente punto 7.3, lett. a), del D.Lgs.npresente Disciplinare di gara. 50/2016Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs.nd.lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Regione Lazio e dell’Aziende Sanitaria una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso autenticata da parte di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - notaio, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto dell’esatto e corretto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione tutte le obbligazioni del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiFornitore, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 841938 c.c., comma 7, del D.Lgs.nnascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000In particolare, la certificazione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di Sistema penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 “Penali”, hanno diritto di qualità conforme alle norme europee rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della serie UNI EN ISO 9000Regione Lazio e dell’Azienda Sanitaria contraentie per quanto di ragione, possono usufruire verso il Fornitore, a seguito della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine l’Azienda Sanitaria contraente comunica alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e della garanzia fideiussoria previste l’Azienda Sanitaria contraente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Accordo Quadro e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016l’Ordinativo di fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
Cauzione definitiva. La cauzione A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. nelle forme e nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersifideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o in partetotalmente, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016dall’Amministrazione.
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Samples: Concessione Di Gestione
Cauzione definitiva. La Prima della sottoscrizione contrattuale, l’impresa aggiudicataria dovrà: - fornire, in sostituzione della cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artprovvisoria ed a garanzia degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale a favore di ATM di importo pari al 10% del valore complessivo di aggiudicazione, mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 103 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs.nD.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Tale garanzia dovrà essere predisposta sulla base degli Schemi Tipo previsti al D.M. n. 31 del 19/01/2018. L’impresa/ATI aggiudicataria potrà, ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro , usufruire delle riduzioni previste per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza la predisposizione della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non definitiva, allegando la copia conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroovvero la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle relative certificazioni. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata Il deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgsall’art. 50/20167 dello Schema di Contratto. L’Impresa ha l’obbligo - l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre sottoscrivere un accordo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiriservatezza denominato “Non disclosure agreement” (NDA), in tutto o in partesecondo il modello allegato. In caso di mancata sottoscrizione dello stesso, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione ATM si riserva di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016revocare l’aggiudicazione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La 1. Il concessionario deve costituire nelle forme di legge (a mezzo di pagamento tramite PagoPA oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa, oppure mediante fideiussione bancaria) la definitiva cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artdi € 15.000,00 a garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Livorno con la stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art 103 comma 1 del D.Lgs. 103 18/04/2016 n. 50. Il deposito cauzionale è mantenuto nell’ammontare come sopra stabilito per tutta la durata del D.Lgs.nservizio. 50/2016Esso va reintegrato qualora il Comune di Livorno operi prelevamenti su di esso per fatti connessi alla gestione del servizio affidato in appalto. Essa Il reintegro va effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal Comune di Livorno medesimo. In caso di rinnovo del servizio la cauzione deve essere prestata adeguata relativamente alla durata e può esserlo, su richiesta del Comando della Polizia Municipale di Livorno, ove necessario, anche relativamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00suo ammontare.
2. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel In caso di presentazione risoluzione del contratto per fatto imputabile al concessionario, la cauzione è interamente incamerata dal Comune di cauzione non conforme Livorno, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore all’ammontare della cauzione.
3. Su detta garanzia cauzionale l’Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà prescrizioni di cui alla stipulazione dell’Accordo Quadropresente convenzione. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Dirigente del Comando di cui all’articolo 1957 , comma 2, Polizia Municipale della regolare esecuzione del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016servizio.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Rimozione, Custodia E Blocco Dei Veicoli
Cauzione definitiva. A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione, l’assegnatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione dell’atto concessorio, idonea cauzione per un importo pari al valore del contratto, con le medesime modalità previste per la cauzione provvisoria. La mancata presentazione della cauzione definitiva precluderà la sottoscrizione dell’atto concessorio, con conseguente escussione della garanzia provvisoria. La cauzione definitiva è finalizzata a garantire il pagamento del canone di fitto e la coltivazione del terreno secondo le buone pratiche agricole, compresa la gestione agronomica della coltura indicata in sede di offerta tecnica. La fideiussione sarà stabilita nella misura prevista dall’artsvincolata alla scadenza naturale del contratto previa verifica dell’avvenuto pagamento del canone di concessione. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso Il concessionario è esonerato dall’obbligo di presentazione della polizza fidejussoria ove procedesse al pagamento anticipato dell’intero importo definito per le 10 annualità. Le suddette garanzie, ove costituite in forma di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrofidejussione, dovranno essere rilasciate da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. La garanzia definitiva dovrà prevedere93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere espressamente: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNOREGIONE BASILICATA- DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO; - l'espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia alla eccezione di cui all’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 841957, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.2° c.c..
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione 1. L’Esecutore é obbligato a costituire una garanzia definitiva sarà stabilita nella misura prevista da prestare con le modalità e gli importi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 1957 all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, comma che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socetà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2, del Codice Civile; - l’operatività della . La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed é progressivamente svincolata nel termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall’art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. Essa potrà essere progressivamente svincolata con La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le modalità previste dal citato articolo 103 obbligazioni del D.Lgscontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
7. 50/2016Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Esecutore. L’Impresa Il Comune ha l’obbligo inoltre il diritto di reintegrare valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‘Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto rivalersidall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. Il Comune può richiedere all‘Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante l’esecuzione la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del contrattoD.Lgs. Ai sensi e n. 50/2016.
9. L’esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla garanzia fideiussoria di € costitutita per gli effetti dell’articolo 84la parte dei lavori in appalto nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre € 1.989,69 per i lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica prestata mediante , che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 72, del D.Lgs.ncodice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 50/2016103, le Impreseco. 5, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artD.Lgs. 93 e 103 del D.Lgs.n. n. 50/2016.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali deri- vanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € [• ], resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che Codice, in mancanza della cauzione o nel caso favore del Comune di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo QuadroNovate Mila- nese.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Novate Mi- xxxxxx, con la rinuncia all’eccezione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di cui all’articolo 1957 ogni eventuale eccezione e controversia, comma 2, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecontratto. -----------
3. La garanzia copre gli oneri per dovrà essere reintegrata entro il mancato termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o inesatto adempimento e cessa totalmente a seguito di avere effetto solo alla data ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di emissione del certificato inadempimento a tale obbli- go, il Comune di regolare esecuzioneNovate Milanese ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. Essa potrà essere La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’inizia- le importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo la sola condizione della preventi- va consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiavanzamento dei lavori o di analogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante l’esecuzione del contrattoattestanti l’avve- nuta esecuzione.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta L’ammontare residuo pari al venti per cento rispettivamente dell’iniziale importo garantito, è svinco- lato secondo la normativa vigente.
6. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 8 del D.Lgs.n. 50/2016presente contratto.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva Ditta appaltatrice a cui sarà stabilita nella misura prevista dall’artaffidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103 103, comma 1, del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o nel caso fideiussione con le modalità di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento del valore dell’Accordo Quadro. La quantificazione della cauzione sarà determinata, tuttavia, dal ribasso offerto in sede di gara, dall'abbattimento del 20%, poiché si richiede in fase di gara il possesso del certificazione UNI EN ISO 14001 e dell'ulteriore abbattimento del 50% in caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 42 9000). In tal caso, l'aggiudicatario dovrà allegare alla suddetta garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione ORIGINALE o COPIA CONFORME dette certificazioni. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 1957 al comma i a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, 3 del Codice Civile; - l’operatività della D. Lgs. n. 50/2016 e srni. La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionedefinitiva" si rinvia all'art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo Codice di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016contratti.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016n.50/2016 ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 133.657,26 a mezzo polizza fideiu xxxxx dela BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00- n. 0947 0 0 0035 47 del 1/02/2019. Si precisa che Il Fornitore in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione prolungamento, si impegna prorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato al nuovo periodo di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrovalidità contra tuale. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’a plicazione di cui all’articolo 1957 penali e, comma 2pertanto, del Codice Civile; - l’operatività resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate ha no diri to di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dove se ridursi per effetto del’a plicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia ste sa. Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per 31/01/2020 e sarà svincolato e restituito al soggetto aggiudicatario soltanto dopo che sia stato accertato il mancato regolare soddisfacimento degli o inesatto adempimento blighi contra tuali e cessa dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisua spettanza, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi nonché eventuali penali che dove sero e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016sere applicate.
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Samples: Contract for the Supply and Installation of a Linear Accelerator
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve Garanzia fidejussoria: dovrà essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadropenali. La garanzia definitiva Ditta aggiudicataria dovrà prevedere: - presentare idoneo documento comprovante la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni fidejussoria di importo pari al 10% dell’offerta economica dell’Aggiudicatario, eventualmente incrementata a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa norma del comma 1 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., prestando fidejussione bancaria o assicurativa che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante (art. 113 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 opportunamente segnalato e documentato (art. 113, comma 1 e art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento della prestazione oggetto del presente appalto (si richiama anche l’art. 123 del D.P.R. 207/2010 e cessa s.m.i.). Nei casi di avere effetto solo alla data inadempimento anche di emissione una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria, fatti salvi i maggiori diritti del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000Comune, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente Civica Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo. L’Amministrazione Comunale ha altresì diritto di rivalersi anche sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l’applicazione delle penali con l’obbligo per l’aggiudicatario di reintegrala. Tale obbligo permane anche nel caso di riduzione della cauzione per qualsiasi altra causa. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata al completamento della fornitura e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione, solo previo consenso espresso in forma scritta dell’Amministrazione Comunale.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artL’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nCodice, una garanzia fideiussoria di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato art. 50/2016103 del Codice. Essa deve Detta cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto. La predetta cauzione può essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione mediante fideiussione bancaria o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, comma 2n. 385 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa e deve prevedere:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario. Detta cauzione deve essere irrevocabile e dovrà avere sottoscrizione del “garante” autenticata da notaio (o, in alternativa all’autentica notarile, dichiarazione di atto notorio rilasciata dal garante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine ai poteri del sottoscrittore). La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte del MINISTERO. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere è progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo ai sensi dell’art. 103 del D.LgsCodice. 50/2016L’importo della cauzione definitiva viene, se del caso, ridotto del 50% sulla base di quanto previsto dall’art. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8493, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Codice.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La 9.1 Ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto è richiesta la presentazione della cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista del 10% dell’importo complessivo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazione del sistema di qualità previste dall’art. 103 75, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9.2 La suddetta cauzione dovrà:
a) essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
b) essere valida per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso prestato, fino alla data di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - scadenza del contratto;
c) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ogni contraria eccezione rimossa.
9.3 La garanzia copre gli deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da inadempienze retributive e cessa contributive dell’Appaltatore nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, nonché a garanzia delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersipiù, in tutto o in parterispetto ai risultati della liquidazione finale, durante l’esecuzione dell’appalto.
9.4 Allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Ai sensi e Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee inadempienza della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000Ditta Appaltatrice, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000cauzione sarà incamerata dal Committente, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016degli indennizzi dovuti al Committente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’Impresa deve costituire, prima della stipula del presente contratto di appalto, una cauzione definitiva nella misura del 10% del corrispettivo complessivo netto offerto o nella diversa misura di cui all’art. 113, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve può essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, di cui all’art. Si precisa 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in mancanza della cauzione via esclusiva o nel caso prevalente attività di presentazione rilascio di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrogaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia definitiva dovrà polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere: - • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile; • la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Università di Bologna; • che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università di Bologna, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione s.m.i.. Lo svincolo dell’ammontare residuo avviene al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzioneconformità finale. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare La mancata costituzione della garanzia determina la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi decadenza dell’affidamento e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l’acquisizione della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016provvisoria da parte dell’Università di Bologna.
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Cauzione definitiva. La Codesta Impresa, entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, provvederà alla costituzione di una garanzia definitiva presentando presso l’Area I di questa Direzione Centrale- Via Cavour, 5 III detta garanzia sotto forma di cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. e fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale in conformità a quanto disposto dall’ art 103 del D.Lgs.nDecreto Legislativo 50/2016 e munita della necessaria autentica di firma. 50/2016Codesta Società, per consentire all'Amministrazione l'emissione del mandato informatico- secondo le disposizioni dell'art.6 del D.P.R. 20/4/1994 n.367- dovrà comunicare, in tempo utile l'Istituto Bancario, il numero di conto corrente e le coordinate bancarie (codice IBAN.), nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. Essa 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217 che prevede che tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Infine, si rappresenta che in attuazione della legge 6.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione è stata prevista nel piano triennale della prevenzione della corruzione 2016- 2018 del Ministero dell’ Interno dell’adozione di apposito patto di integrità quale specifica misura amministrativa di prevenzione della corruzione. Tale patto contiene reciproci e formali obblighi fra l’Amministrazione e l’ impresa partecipante alla procedura di gara e deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00allegato agli atti di gara. Si precisa trasmette in allegato il documento già compilato per la parte di competenza dell’Amministrazione che dovrà essere attentamente visionato, e compilato per la parte di competenza e sottoscritto da codesta Società e restituito in mancanza copia allo scrivente ufficio. Si comunica infine, che i dati raccolti da questa Amministrazione saranno trattati in conformità del Decreto Legislativo n. 196/2003 per le esclusive finalità inerenti alla gestione della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016presente procedura ristretta.
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Samples: Procedura Negoziata Per Servizi Di Ospitalità Ponti Radio
Cauzione definitiva. La Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Operatore Economico ha prodotto cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad l’importo di euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalerilasciata da . La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 art. 113 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La Cassa può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Cassa, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L’Impresa ha l’obbligo La mancata costituzione della garanzia di reintegrare cui al comma 1 determina la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi decadenza dell'affidamento e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l'acquisizione della cauzione e provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Cassa, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. La 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro definitiva, pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro€ 6.000,00;
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
4. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
5. La garanzia copre gli oneri cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
6. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare tutta la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione durata del contratto. Ai sensi e Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per gli effetti dell’articolo 84fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, comma 7quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, del D.Lgs.n. 50/2016, con le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione conseguenze previste per i casi di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016risoluzione dal presente Capitolato d’Oneri.
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Samples: Concessione Per Il Servizio Di Rimozione Forzata Dei Veicoli
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento Prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che contrattuale, in mancanza sostituzione della cauzione provvisoria ed a garanzia degli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire un deposito cauzionale a favore di ATM di importo pari al 10% del valore complessivo di aggiudicazione, mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o nel caso assicurative che rispondano ai requisiti di presentazione solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cauzione non conforme alle richieste cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrovigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento 1957, secondo comma, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ATM e cessa di deve avere effetto solo alla validità fino a 180 giorni dalla data di emissione scadenza del certificato contratto. Tale garanzia provvisoria dovrà essere predisposta sulla base degli Schemi Tipo previsti al D.M. n. 31 del 19/01/2018. In caso di regolare esecuzioneAssociazioni Temporanee d’Imprese, la garanzia deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Essa potrà essere progressivamente svincolata Tale deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità previste dal citato articolo nello schema di contratto. Le imprese e le Associazioni temporanee di Impresa aggiudicatarie, in relazione all’emissione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi potranno usufruire delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria riduzioni previste e disciplinate dagli artdall’art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016comma 7 della citata normativa.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione definitiva sarà stabilita fissata nella misura prevista dall’art. dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve La garanzia potrà essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione costituita mediante fidejussione bancaria o nel caso polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia definitiva dovrà prevederecontenere le seguenti condizioni particolari: - la 〉 rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 〉 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principalead opera del creditore di cui all’art. La 1957 del C.C.; 〉 impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia copre gli oneri è ridotta del 50% per il mancato o inesatto adempimento e cessa coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di avere effetto solo alla data di emissione corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 documento identificativo del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisottoscrittore, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della certificazione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, possono usufruire della riduzione comma 7 del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016.. In caso di R.T.I.: 〉Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione definitiva sarà stabilita fissata nella misura prevista dall’artdi cui all’art. 103 113 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo QuadroD.Lgs 163/2006. La garanzia definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà prevederecontenere le seguenti condizioni particolari: - la ⮚ rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione Comunale non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; ⮚ rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principalead opera del creditore di cui all’art. La 1957 del C.C.; ⮚ impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza alcuna riserva. L'importo della garanzia copre gli oneri è ridotta del 50% per il mancato o inesatto adempimento e cessa coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di avere effetto solo alla data di emissione corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 documento identificativo del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisottoscrittore, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della certificazione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 90009001:2008. In caso di R.T.I.: ⮚ Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, possono usufruire al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; ⮚ Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Ai sensi dell’art. 113, co. 4, del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria previste fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento e disciplinate dagli artl’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 93 e 103 N.B.: In caso di risoluzione del D.Lgs.n. 50/2016contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artavrà durata pari a quella del contratto e potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all’esercizio l’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 103 n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs.nd.lgs. 50/2016n.209 12/5/1995 e s.m.i. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00o anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. Si precisa 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in mancanza della cauzione via esclusiva o nel caso prevalente rilascio di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrogaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cauzione definitiva comunque deve permanere fino alla data di emissione del certificato dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le modalità previste dal citato articolo 103 obbligazioni del D.Lgscontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 50/2016Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare Il Comune può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000; in caso di inottemperanza, la certificazione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in mancanza della cauzione o nel caso possesso delle autorizzazioni di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, comma 2n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la Società di Intermediazione Finanziaria che intende rilasciare la garanzia fidejussoria deve dimostrare di possedere l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del Codice Civile; - l’operatività D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia fidejussoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente), per una somma pari al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecinque per cento (5%) dell’importo contrattuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla adempimento, decorre dalla data di emissione stipula del certificato contratto d’appalto ed è svincolata per il 95% dell’importo garantito all’emissione dell’attestato di regolare esecuzioneesecuzione sull’ultimo rateo del corrispettivo e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia qualora prevista. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoservizio al concorrente secondo graduato. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 54, comma 711, L.R. 07.08.2007, n. 5, l’importo della garanzia fidejussoria è ridotto del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 50% per i concorrenti in possesso della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000, possono usufruire ovvero della riduzione dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, resa da organismi di certificazione; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione è comprovata nell’attestato SOA, ovvero deve essere depositata in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 s.m.i. La garanzia fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, con firma del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016garante autenticata da notaio.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA titolo di cauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016n.50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende a to che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 87.885, 0 a me zo di polizza fideju xxxxx n.01383/8200/00715727/884/2018, rilasciata da Intesa San Paolo s.p.a. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che Il Fornitore, in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non prolungamento, si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroimpegna prorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato al nuovo periodo divalidità contrattuale. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal Fornitore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’articolo 1957 penali e, comma 2pertanto, del Codice Civile; - l’operatività resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diri to di rivalersi dire tamente sula cauzione e/o sulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale dele fatture. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro quindici giorni dove se ridursi pereffe to dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contra to e sarà svincolato e restituito ala di ta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per certato il mancato o inesatto adempimento regolare so disfacimento degli obblighi contrattuali e cessa dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contra tuale di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersisua spettanza, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi nonché eventuali penali che dove sero e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016sere applicate.
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Cauzione definitiva. L’Aggiudicataria è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva di euro (diconsi ), fissata in misura del 5 % dell’importo netto di aggiudicazione e dovrà avere validità dal 2009 al 2012. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata costituita in denaro contante, depositato presso la tesoreria della Casa di Riposo “X. Xxxxxxx” di Montechiaro d’Asti, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982 n° 348 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all’Aggiudicataria solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Nel caso in cui l’Aggiudicataria trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, queste Case di Riposo potranno, in pieno diritto, risolvere, anche disgiuntamente, ogni rapporto con l’Aggiudicataria stessa, maggiori spese di questa, con diritto al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione o definitiva. Resta salvo, per le Case di Riposo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di presentazione di in cui la cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrorisultasse insufficiente. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovranno prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo all’art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima C.C. del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledelle Case di Riposo appaltatrici. La garanzia copre gli oneri Le Case di Riposo si rivarranno sulla cauzione definitiva per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016inadempimenti contrattuali.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Di Servizi Socio Assistenziali
Cauzione definitiva. Per la stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione (art. 113 del D. Lgs. 163/2006). La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve dovrà essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione costituita mediante fidejussione bancaria o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere: - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune (art. 75 c. 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006). La garanzia copre gli oneri cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione tutta la durata del certificato di regolare esecuzionecontratto. Essa potrà essere progressivamente svincolata pertanto va reintegrata di volta in volta che il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale d’appalto. La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta da parte del Comune. In caso di risoluzione del contratto per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000inadempimento dell’affidataria, la certificazione cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di Sistema risarcimento civile e penale, salva la facoltà del Comune di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artcauzione provvisoria di cui all’art. 93 e 103 75 del D.Lgs.n. 50/2016D. Lgs 163/2006 da parte della Stazione appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Gestione Della Fonoteca E Biblioteca
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00232.064,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artgaranzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 10036-41 prot. LET/OPER/MS/lob/5005/2017 rilasciata dalla Banca di Bologna - Agenzia di San Xxxxxxx (Bo) in data 09/10/2017 per un importo di € 13.065,00 conservata agli atti del servizio.
2. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. D.Lgs n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - , la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Casalecchio di Reno.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Essa potrà essere progressivamente svincolata con La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le modalità previste dal citato articolo 103 obbligazioni del D.Lgscontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. 50/2016Il Comune di Casalecchio di Reno ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
6. L’Impresa ha l’obbligo Il Comune di reintegrare Casalecchio di Reno può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000; in caso di inottemperanza, la certificazione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 113. Detta cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto. La predetta cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve può essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione mediante fideiussione bancaria o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, comma 2n. 385, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve prevedere:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
3. l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario. Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte di AMA S.p.A. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere è progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratton. 163/2006. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% sulla base di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006. Per fruire di tale beneficio, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati il concorrente deve aver prodotto nella Busta “A – Documentazione amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 90009000 ovvero la dichiarazione dell’organismo certificatore di cui all’art. 75, possono usufruire comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso della riduzione suddetta certificazione potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione D.P.R. n. 445/2000. In caso di RTI/Consorzio si rinvia al precedente punto 7.4, lett. a) e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artb), del presente Disciplinare di gara. 93 e 103 del D.Lgs.nSi precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. 50/2016rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (inclusi oneri per la sicurezza), con le modalità previste D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, oltre agli altri effetti di legge. Il deposito cauzionale, può essere costituito in uno dei seguenti modi: fidejussione bancaria rilasciata da un Istituto di Credito; polizza assicurativa rilasciata da Compagnia legalmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 449/1959, con il testo approvato dall'A.N.I.A.. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevederedovrà: - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La garanzia copre gli oneri 1957 comma 2 del codice civile; contenere l'impegno del fidejussore a versare la somma dovuta a semplice richiesta dall'ASP, entro 15 giorni dalla richiesta. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Azienda. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionedeposito cauzionale. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione su di cui l’Amministrazione abbia l'Azienda avesse dovuto rivalersiavvalersi, in tutto o in parte, parte durante l’esecuzione l'esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Capitolato d'Oneri Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia E Sanificazione
Cauzione definitiva. La cauzione 1. L’Esecutore é obbligato a costituire una garanzia definitiva sarà stabilita nella misura prevista da prestare con le modalità e gli importi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione essere prestata sotto forma di cauzione con le modalità di cui all’articolo 1957 all'art. 93, comma 2 o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socetà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2, del Codice Civile; - l’operatività della . La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed é progressivamente svincolata nel termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall’art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’esecutore è tenuto a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell’avvio dell’esecuzione.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. Essa potrà essere progressivamente svincolata con La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le modalità previste dal citato articolo 103 obbligazioni del D.Lgscontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
8. 50/2016Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Esecutore. L’Impresa Il Comune ha l’obbligo inoltre il diritto di reintegrare valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‘Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto rivalersidall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
9. Il Comune può richiedere all‘Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante l’esecuzione la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del contrattoD.Lgs. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84n. 50/2016.
10. L’esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla cauzione/garanzia fideiussoria di € prestata mediante , che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 72, del D.Lgs.ncodice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 50/2016103, le Impreseco. 5, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artD.Lgs. 93 e 103 del D.Lgs.n. n. 50/2016.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione 1. Prima della stipula del contratto, il Concessionario si obbliga a produrre la garanzia definitiva sarà stabilita nelle forme e nella misura indicata e prevista dall’artnell’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata n. 50/2016 e ss.mm.ii.. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al momento Concessionario dall'applicazione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che normativa in mancanza della cauzione o materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di presentazione di in cui la cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrorisultasse insufficiente.
2. La garanzia definitiva garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria, dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per usufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia copre gli oneri dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. L’Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionele cause esplicitate all’art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato.
6. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiQualora il Comune debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l’esecuzione l'esecuzione del contratto. Ai sensi e contratto (per gli effetti dell’articolo 84effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), comma 7, il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Comune.
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Samples: Concessione Per La Distribuzione Di Alimenti E Bevande
Cauzione definitiva. La 1. A garanzia degli obblighi assunti, in dipendenza del contratto, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artdefinitiva, pari a € , determinata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nCodice.
2. Ai sensi dell’art.103, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, la garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,0093, commi 2 e 3, D.lgs. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non n. 50/2016, conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroallo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018.
3. La garanzia definitiva dovrà prevederefidejussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
4. La garanzia copre gli oneri deve essere attiva per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare tutta la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione durata del contratto. Ai In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene trattenuta dall’Università.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
6. In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’art. 12 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata secondo quanto definito dall’art. 103, comma 75, del D.Lgs.nD.lgs. n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e .
8. Qualora l’ammontare della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00240.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La Per facilitare la formulazione delle offerte, i partecipanti sono esonerati dalla produzione della cauzione provvisoria. L’aggiudicataria, dovrà prestare, invece, cauzione definitiva sarà stabilita per la corretta esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo contrattuale, entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva, nella misura prevista dall’artforma di: • consegna di originale della fideiussione costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo In caso di reintegrare aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersigaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 40%, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattol’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 40%. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84Si applica l’art. 93, comma 7, del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente . L’originale della cauzione e dovrà essere trasmesso a ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato, in Bari al Corso Trieste n. 27, cap 70126, alla c.a. del R.U.P., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx. La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
a) a persona o cose alle dipendenze e/o di proprietà della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artDitta stessa;
b) a persone o a cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’ARPA;
c) a terzi e/o a cose di loro proprietà. 93 e 103 Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino all’esatto adempimento della prestazione che si intende avverato con il decorso del D.Lgs.n. 50/2016termine di 36 mesi dal giorno della stipula telematica del contratto ovvero al raggiungimento del tetto massimo di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione, eventualmente aumentato, a discrezione dell’ARPA, del 40%.
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Samples: Fornitura Di Standards Analitici Organici Di Interesse Alimentare
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art1. 103 Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m., e dell’art.123 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell’importo degli stessi. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel In caso di presentazione aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrotanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 N. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio.
5. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’Impresa Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile.
6. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto
7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha l’obbligo facoltà di reintegrare chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
8. In caso di variazioni ai lavori, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000parte dell’Appaltatore, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, possono usufruire della riduzione invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016quinto d’obbligo.
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Samples: Contract for Works
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artIn conformità a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, 30 e 31 del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, o previsti negli atti a questo allegati o richiamati, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di € –-------------- (–----------/--) a mezzo di polizza fideiussoria n. –-------------- del –---------- -, rilasciata da –----------- con sede legale in –---------- Via –--------- n. –-----, Agenzia acquisita agli atti al prot. L’Impresa ha l’obbligo n. –------ e prot. n. –---- del –-----. L’importo della garanzia è pari al –--% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, vista la certificazione del sistema di qualità, prodotta in sede di stipula del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione medesima, nel termine che gli sarà prefissato qualora la stazione appaltante abbia dovuto rivalersi, in tutto o in partedovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, La cauzione definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all’art. 103 comma 7, del D.Lgs.n5 D.Lgs. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016163/06.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Cauzione definitiva. Ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo Contrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 (Fac-simile cauzione) alla “richiesta di offerta”. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00. Cauzione base 10% 10% 100.000,00 dal 10% al 20% del ribasso 10% x 1 10% 100.000,00 dal 20% al 24% del ribasso 4% x 2 8% 80.000,00 IMPORTO FINALE GARANZIA 28% 280.000,00 Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni) e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, di cui al Paragrafo 5.6.1 del Capitolato d’oneri dell’AQ, nonché quelle previste in caso in caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 nel suddetto paragrafo. Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista garanzia rilasciata deve coprire il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs.nD. Lg. n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o , nel caso rispetto di presentazione quanto previsto dall’Accordo Quadro, e cessa di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà avere effetto alla stipulazione dell’Accordo Quadrocompleta ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal discendente contratto. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - rilasciata è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la rinuncia all’eccezione corretta esecuzione delle prestazioni, relativi a ciascun singolo Contratto, da parte della scrivente Amministrazione. Fermo quanto previsto dall’art. 13 del contratto di AQ,, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo”, di cui all’articolo 1957 all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, comma 2possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del Codice Civile; facsimile di cui all’Allegato 1 – Facsimile di cauzione definitiva contratto - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di regolare esecuzionepenali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare La garanzia dovrà riportare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai seguente dicitura: “Garanzia definitiva per il contratto d’appalto discendente dall’appalto specifico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8454, comma 74, lettera c), del D.Lgs.nX.xxx.xx xx. 50/201600/0000 per l’affidamento di servizi di conduzione sistemistica per i sistemi SDI, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 BDN-DNA e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta N-SIS in uso presso il Servizio per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.il Sistema
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Di Servizi System Management
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00360.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX00000IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro25.1. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussoria prestata dal Concessionario per l'esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, allegata al presente Contratto sub lett. d), è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio sola condizione della preventiva escussione consegna all’istituto garante, da parte del debitore principaleConcessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
25.2. La garanzia per l’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
25.3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneCollaudo provvisorio.
25.4. Essa potrà essere progressivamente svincolata Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante i lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario a proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
25.5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale secondo le modalità previste suindicate modalità, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal citato articolo 103 Concedente, nonché in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione.
25.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016163/2006.
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Samples: Contratto Di Concessione
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artsocietà Appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ex art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016, cau- zione definitiva mediante emessa da in data per un importo di € ( ). Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00L’Impresa aggiudicataria si impegna a rinnovare la polizza fideiusso- ria fino alla scadenza contrattuale. Si precisa Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. L'Impresa appalta- trice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sa- rà fissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in mancanza della cauzione tutto o nel caso in parte di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroessa. La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 operate sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145, rimar- ranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi con- trattuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Legge. Le parti danno atto che con la firma del presente atto è svincolata, a tutti gli effetti di legge, la garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri fidejussoria per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, provvi- xxxxx di €. prestata dall’impresa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione conformità a quan- to previsto dal bando di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016gara.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. La A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artsecondo le modalità di cui all’art. 103 113 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006, pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Essa deve essere La cauzione, che verrà svincolata solo al termine del contratto a seguito di verifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata al momento a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrogestione del servizio. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’articolo 1957 all'art. 75, comma 2co. 3, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa D.Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Marcon. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al suo reintegro entro 30 giorni. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto. Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento determina la revoca della concessione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l’acquisizione della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016provvisoria da parte dell’Amministrazione.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016n.50/2016 e s.m.i., l’affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore del Comune di Xxxxx, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. Essa 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve essere prestata pari al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,0010% dell’importo contrattuale stipulato con detto Comune. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo QuadroAnche la garanzia prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente. La cauzione è prestata a garanzia copre gli oneri dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidataria. Il Comune committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il mancato o inesatto adempimento completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e cessa di avere effetto solo alla data di emissione prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare contratto la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiè escussa nella misura intera. Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.nconto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 50/2016, Si applicano le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione riduzioni di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artcui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.s.m.i..
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Samples: Servizi Cimiteriali
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nDlgs 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente atto, del pagamento delle penalità eventualmente comminate, dell’eventuale risarcimento dei danni e delle spese che il Comune dovesse sostenere per danni arrecati, dovrà costituire apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione (o di diverso importo in applicazione delle disposizioni di cui all'art 103 comma 1). 50/2016La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma secondo, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Russi. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto potrà essere svincolata solo alla data di previa emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di reintegrare esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione su cui l’Amministrazione risultasse insufficiente. Qualora il Comune abbia dovuto rivalersi, in provveduto ad incamerare tutto o parte della cauzione, l'appaltatore è tenuto a ricostituire l’intero importo iniziale, solo in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione caso di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016prosecuzione dell'affidamento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artIl Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Essa deve essere La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo QuadroSocietà. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’articolo 1957 all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 23 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e cessa retributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto e verificata la non sussistenza di avere effetto solo alla contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di emissione conclusione del certificato rapporto contrattuale. In caso di regolare esecuzione. Essa violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere progressivamente svincolata con incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le modalità previste dal citato articolo 103 somme di cui diventasse creditore nei riguardi del D.LgsFornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersistessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione pena la rescissione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee contratto a discrezione della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Società.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00386.428,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 113, del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro n° 163/2006, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che l’esecuzione del contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in mancanza della cauzione o nel caso possesso delle autorizzazioni di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957 all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, comma 2n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la Società di Intermediazione Finanziaria che intende rilasciare la garanzia fidejussoria deve dimostrare di possedere l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del Codice Civile; - l’operatività D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia fidejussoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente), per una somma pari al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla adempimento, decorre dalla data di emissione stipula del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere contratto d’appalto ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del D.Lgs75 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi del comma 3) dell’art.113 del D.lgs163/2006. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo La mancata costituzione della garanzia di reintegrare esecuzione determina la decadenza dell’affidamento, l’incameramento della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione provvisoria e l’aggiudicazione del contrattoservizio al concorrente secondo graduato. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84del medesimo art. 113, comma 71, l’importo della garanzia fidejussoria è ridotto del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 50% per i concorrenti in possesso della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000, possono usufruire ovvero della riduzione dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, resa da organismi di certificazione; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione è comprovata nell’attestato SOA, ovvero deve essere depositata in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 s.m.i. La garanzia fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, con firma del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016garante autenticata da notaio.
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Samples: Public Procurement Notice
Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Esecutore ha depositato due cauzioni definitive (Allegato n. 3-A e Allegato n. 3-B), rese ai sensi dell’art. 103, del Codice, in favore della Stazione appaltante (polizza fidejussoria n. N173/00A0682261, di importo pari ad € 16.394,00 e validità dal 09/10/2017 al 31/12/2019, per il Lotto n. 1 e polizza fidejussoria n. N173/00A0681979, di importo pari ad € 8.197,00 e validità dal 09/10/2017 al 31/12/2019, per il Lotto n. 4) rilasciate in data 9 ottobre 2017 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia N173 M.P.A. S.r.l., con sede in Napoli alla Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 3, con sottoscrizione autenticata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Notaio in Acerra, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La a garanzia definitiva dovrà prevedere: - dell’esecuzione prevede la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto dell’esatto e corretto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con tutte le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersiobbligazioni, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 1938 codice civile, nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell’art. 103, comma 71, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000Codice in caso di inottemperanza, la certificazione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Sistema prezzo da corrispondere all’Esecutore. In caso di qualità conforme inadempimento alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000obbligazioni previste nel presente articolo, possono usufruire della riduzione la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016danno.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro definitiva, pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro€ 6.000,00;
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
4. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
5. La garanzia copre gli oneri cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
6. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare tutta la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione durata del contratto. Ai sensi e Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per gli effetti dell’articolo 84fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, comma 7quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, del D.Lgs.n. 50/2016, con le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione conseguenze previste per i casi di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.risoluzione dal presente Capitolato.
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Samples: Concessione Per Il Servizio Di Rimozione Forzata Dei Veicoli
Cauzione definitiva. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve essere versata dalla Cooperativa Sociale, all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione pari al 10 % del valore del contratto. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista può essere costituita con le modalità richiamate dall’art. 103 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del D.Lgs.nramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. 50/2016Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione del presente avviso;
b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,001957 del c.c. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso ed alla preventiva escussione del debitore garantito;
c. di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - assicurare l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
e. di mantenere la validità della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio fidejussione fino alla restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria del Comune. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata del contratto, per fatto della preventiva escussione Cooperativa Sociale, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del debitore principalecontratto. Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di Cooperativa Sociale è obbligata a reintegrare la cauzione su cauzione, di cui l’Amministrazione il Comune abbia dovuto rivalersi, avvalersi in tutto o in parte, parte durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000In caso di inadempienza, la certificazione cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della Cooperativa Sociale, prelevandone l’importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla Cooperativa Sociale. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di Sistema tutti i presupposti di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta legge per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016procedere in tal senso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita L’Appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria, fissata nella misura prevista del 10% del valore stimato del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - potrà beneficiare della riduzione dell’importo, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché l’Appaltatore produca, unitamente alla garanzia, le relative certificazioni che ne giustificano la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleriduzione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa La garanzia potrà essere progressivamente svincolata costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione e dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
1. Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con le modalità previste il debitore principale al beneficiario della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Conservatorio non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal citato articolo 103 debitore stesso;
2. Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del D.LgsCodice Civile;
3. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersientro quindici giorni, in tutto o in partea semplice richiesta del Conservatorio, durante l’esecuzione del contrattosenza alcuna riserva. Ai sensi dell’art. 103 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.ns.m.i. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e mancata costituzione della garanzia fideiussoria previste determina la revoca dell’aggiudicazione e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016n.50/2016, l’affidatario prima della stipula del contratto deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva”, da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. Essa 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici. L’importo della garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di ribasso eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. La cauzione è prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno. Si precisa che in mancanza Il diritto di valersi della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 comma 2 del Codice. Con riferimento alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroapplica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la rinuncia all’eccezione garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività il Revisore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia medesima entro quindici giorni rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.103 comma 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento 1957 co. 2 del codice civile e cessa di l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Regione Puglia, nonché avere effetto solo una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati esecuzione ai sensi delle norme europee dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016prestazione.
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Samples: Adesione Accordo Quadro
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA garanzia del corretto adempimento degli obblighi del presente capitolato, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo da determinarsi ai sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro163/2006 e s. m. e i., mediante una garanzia fideiussoria. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fidejussoria , prestata con le modalità di cui all’articolo 1957 all’art. 75, comma 2c. 3, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa D. Lvo 163/2006 e s. m. e i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957, c.2, del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40, comma 7, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità., prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa resta vincolata nei modi previsti dall’art.113, c.3, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., fino alla fine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di avere effetto solo alla data eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La mancata costituzione della garanzia di emissione cui al c.1 del certificato presente articolo, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 cui all’art.75 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006 e s.m.i. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoda parte della stazione appaltante La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e Qualora l'ammontare della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016dovesse ridursi per effetto delle applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artL’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/201650/2016 s.m.i., a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale intestata all’Ente Committente. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel In caso di presentazione aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrotanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - fideiussione bancaria o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 16.4 del presente Disciplinare da parte dell’Ente Committente, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. La garanzia copre gli oneri definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Essa potrà essere progressivamente svincolata Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con le modalità previste dal citato articolo 103 la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del D.Lgsconcessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 50/2016Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. L’Impresa ha l’obbligo E’ fatto salvo l’esperimento di reintegrare ogni altra azione nel caso in cui la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista L’Esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs 50/2016 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative). Come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. Essa deve essere prestata al momento , l’importo della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora l’Impresa sia in mancanza possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della cauzione gara, e venga prodotta in originale o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrocopia autenticata. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fidejussore verserà, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al Committente/Beneficiario ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta, l’indennizzo dovuto, in conseguenza dell’inadempienza dell’Appaltatore, nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 C.C. e ad avvalersi del debitore principaletermine previsto dal secondo comma dell’art. 1957 del C.C.. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione potranno essere posti a carico del beneficiario. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionenon prima della consegna della cauzione definitiva. Essa Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in tutto o in parteattesa di liquidazione. La mancata costituzione della garanzia, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi determina la revoca dell’affidamento e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente l’acquisizione della cauzione e provvisoria da parte della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli artStazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva Ditta appaltatrice a cui sarà stabilita nella misura prevista dall’artaffidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103 103, comma 1, del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o nel caso fideiussione con le modalità di presentazione di cauzione non conforme alle richieste cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadronormativa vigente. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussoria di cui all’articolo 1957 al comma 1 a scelta dell'Impresa appaltatrice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, 3 del Codice Civile; - l’operatività della D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante . La In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionedefinitiva" si rinvia all'art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.LgsCodice di e contratti. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.20
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016 è richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui al predetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto 19 gennaio 2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico, in osservanza delle clausole di cui all’articolo 1957 allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. La 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del certificato di regolare esecuzioneConsorzio, in conformità all’art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, L’importo della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, 50% nei confronti dell’aggiudicatario alle quali venga quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX00000IEC 17000, la certificazione di Sistema del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, possono usufruire della riduzione l’impresa deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione requisito, e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Fornitura Di Gasolio
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artAi sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016163/2006 il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in possesso delle autorizzazioni di legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’ art.107 del D.Lgs. Essa 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la società di intermediazione finanziaria che intende rilasciare la garanzia fidejussoria deve dimostrare di possedere l’ autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione della garanzia fidejussoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente). L’importo della fidejussione deve essere corrispondente a quanto previsto al comma 1 del citato Art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Detta fidejussione verrà prestata al momento a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Capitolato e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso garanzia di presentazione esecuzione determina la revoca del provvedimento di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroaggiudicazione definitiva del servizio. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, comma 2, con firma del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, garante autenticata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016notaio.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artA garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell’Azienda cauzione definitiva. 50/2016Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con l’Azienda Sanitaria, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Impresa aggiudicataria se l’importo dello stesso è superiore ad € 20.000,00 I.V.A esclusa. Essa deve essere prestata È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo le forme e le modalità stabilite dalla Legge 348/82 e dall’articolo 103 del D. Lgs 50/2016 e secondo le prescrizioni del decreto Ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31 che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10 per cento dell'ammontare del contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al momento 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta. In caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore alla percentuale di ribasso predetta. L’importo della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00cauzione/garanzia definitiva è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. Si precisa che in mancanza 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La mancata costituzione della cauzione o nel caso di presentazione di definitiva determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Azienda Sanitaria appaltante, che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - prevede espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto dell'esatto e corretto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione tutte le obbligazioni del certificato di regolare esecuzioneFornitore. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare In particolare, la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersirilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, in tutto o in partepertanto, durante l’esecuzione del contrattoresta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente Qualora l'ammontare della cauzione e definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016relativa richiesta.
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Samples: Rental Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artL’aggiudicatario a cui saranno affidate le prestazioni, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103 103, comma 1, del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o nel caso fideiussione con le modalità di presentazione di cauzione non conforme alle richieste cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni e/o aumenti previste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadronormativa vigente. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 1957 all'articolo 93, comma 2, 3 del Codice Civile; - l’operatività della D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionedefinitiva" si rinvia all'art. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. n. 50/2016.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. La A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’artdefinitiva, pari a € , determinata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.nD.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i.. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. Essa deve 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della sotto forma di cauzione o nel caso fidejussione con le modalità di presentazione cui all’art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia definitiva dovrà prevederefidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università. La garanzia copre gli oneri cauzione deve essere vincolata per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare tutta la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione durata del contratto. Ai In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84dell’art. 1938 Cod. Civ., comma 7, nascenti dall’esecuzione del D.Lgs.npresente contratto. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000In particolare, la certificazione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di Sistema penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 “Penali”, ha diritto di qualità conforme alle norme europee rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della serie UNI EN ISO 9000piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, possono usufruire della riduzione sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del cinquanta per cento rispettivamente 80%. Qualora l’ammontare della cauzione e definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista 1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria all'atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs.nD. Lgs. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro n. 50/2016 La garanzia copre gli oneri per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché il pagamento dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che in mancanza della cauzione l’Ente dovesse eventualmente sostenere per fatti o nel caso danni provocati dall’aggiudicatario a causa di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadroinadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio.
2. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. La cauzione dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività clausola della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria costituita a corredo dell’offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. L’I.A. è obbligata a reintegrare entro e non oltre 30 gg. la cauzione per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzionel’importo che l’Ente abbia dovuto eventualmente escutere.
6. Essa potrà essere La cauzione verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione fideiussoria a misura dell’avanzamento nell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art 103 comma 5 del D. Lgs. Ai sensi e n. 50/2016.
7. Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per gli effetti dell’articolo 84colpa della I.A., comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente questa incorrerà nell’automatica perdita della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016che verrà escussa dal Comune capofila.
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Samples: Capitolato d'Appalto