Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Dei Servizi Mobile, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il Comune potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: per qualsiasi causa
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) reiterato inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) ritardo nel pagamento dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle fattureprestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; iipuò costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
p) qualora non sussistano o vengano meno i sopravenuto difetto dei requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) richiesti per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoServizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Concessione Di Servizio, Concessione Di Servizio, Concessione Di Servizio
Clausola risolutiva espressa. 23.1 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 15 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriacorrente; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di rete.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione, Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione Elettronica
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionecomunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: ia) reiterato ritardo nel prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento delle fatturedella fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; iib) qualora non sussistano mancata costituzione o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del ClienteCliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Clientedistribuzione. In tali evenienze, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque sarà in stato ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivifornitura, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia oltre al risarcimento di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaeventuali danni.
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Samples: General Conditions of Supply, Condizioni Generali Di Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Il Comune potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, presente contratto ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c.1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all’Ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di 10 giorni, nei casi ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
e) inosservanza del divieto di seguito indicati: cui all'art. 12 del presente contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) in caso di omesso o parziale pagamento inosservanza delle fatture; iidisposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) per morosità relativa ad un diverso mancata redazione della Carta dei Servizi entro 120 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell’apertura della farmacia;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fornituraservizio o di altro termine concordato tra le parti;
l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 5, comma 6, del presente Contratto;
m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
n) mancata esecuzione, entro 30 giorni dalla diffida, delle prestazioni offerte in sede di gara;
o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche risoltola singola inadempienza e, intercorso tra nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la Optima e sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il medesimo Cliente.corretto svolgimento del Servizio;
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: ip) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i sopravvenuto difetto dei requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) richiesti per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoServizio.
23.3 In caso 2. La decisione del Comune di risoluzione non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Contratto che preveda l’acquisto a rate Concessionario e non impedirà al Comune di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto avvalersene in unica soluzionealtre occasioni.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Service Concession Agreement, Service Concession Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 15.1 L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle obbligazioni assunte dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto, darà facoltà a Namirial di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoContratto medesimo, ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clientetutti i danni eventualmente subiti.
23.2 Salvo il risarcimento 15.2 Il mancato adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni contenute ai precedenti Art. 10, Art. 11, Art. 12 e Art. 13 darà facoltà Namirial di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, considerare lo stesso risolto di diritto ai sensi dell’art. e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti; in particolare, Xxxxxxxx potrà altresì risolvere il Contratto ex art.1456 c.c., qualora il Cliente:
1. utilizzi la Soluzione di firma per fini estranei rispetto a quanto indicato nel Manuale operativo ovvero illegali o illeciti;
2. conceda, sotto qualsiasi forma e con semplice dichiarazionequalsiasi modalità, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora l’uso della Soluzione di firma, ovvero, dei singoli elementi hardware e/o software che la compongono, a soggetti terzi non sussistano autorizzati da Namirial;
3. duplichi o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicatenti di duplicare, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiiparzialmente il Software e la relativa documentazione accessoria, per scopi estranei rispetto a quelli previsti nel Contratto;
4. sottoponga il Software a processi miranti alla riconversione degli stessi in “programma sorgente”;
5. non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti a Namirial, entro 30 (trenta) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente giorni successivi rispetto ai termini concordati tra le parti con la sottoscrizione dell’Offerta.
15.3 Namirial, in caso di inadempimento contrattuale o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del extracontrattuale imputabile al Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alternativa alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione risoluzione del Contratto, avrà il diritto di sospendere immediatamente la fornitura della Soluzione di firma, ovvero, l’erogazione del Servizio.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. L'inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, nonché il ritardo protrattosi per più di 15 giorni rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, legittima l'ASM Terni S.p.A. ad avere per risolto di diritto il contratto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'appaltatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia.
2. In caso di ogni eventuale dannogravi e ripetuti inadempimenti, Optima può anche riguardanti fattispecie diverse, l’ASM potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra e ritenere definitivamente la Optima e il medesimo Clientecauzione.
23.2 Salvo 3. L’ASM potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. previa comunicazione scritta alla ditta Aggiudicataria, con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) qualora si verifichino ritardi nelle prestazioni superiori a 30 giorni solari consecutivi;
b) qualora le prestazioni siano rifiutate, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
c) qualora il servizio si svolga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente accordo quadro;
d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
g) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’ASM Terni S.p.A.;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore;
j) cessione del Clientecontratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione subappalto totale o insolvenza; vii) utilizzo improprio parziale della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ixsenza autorizzazione scritta dell’ASM;
k) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattofrode dell’Appaltatore.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il risarcimento Punto Ordinante potrà risolvere di ogni eventuale danno, Optima può risolvere diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo Contratto di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, Fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.cCod. Civ., con semplice dichiarazione(Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: i:
a) reiterato ritardo mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
c) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
d) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato nel pagamento Catalogo, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;
e) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;
f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle fatture; iipresenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) appartenenza del Punto Ordinante per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Clienteviolazione di diritti di brevetto, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme autore, marchio e, in generale, di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattoprivativa altrui.
23.3 2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionePunto Ordinante.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi, Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Ferme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il risarcimento Contratto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, di diritto anche nei seguenti casi: i:
1. nel caso in cui l’appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della Ge.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura;
2. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
3. nel caso di mancato adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti e ciò, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui agli articoli del DPR 207/2010;
4. nel caso di mancato avvio del servizio alla data prevista;
5. in caso di sospensione, anche parziale, ovvero mancata effettuazione (anche parziale) reiterato ritardo del servizio;
6. nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno caso di espletamento del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato Speciale e del Contratto;
7. in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
8. nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti previsti nell’offerta economicadi cui alla legislazione antimafia; La risoluzione del contratto, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta nei casi innanzi fissati, si verificherà di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte del Clientedella Ge.S.A.C., o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme della volontà di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria avvalersi della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l’appaltatore è tenuto a risarcire alla Ge.S.A.C. tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturai danni conseguenti (diretti ed indiretti).
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.Il Fornitore avrà facoltà, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo comunicazione scritta, di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, considerare automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. il presente Contratto qualora durante la vigenza del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e segnatamente: vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o in corso; qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, con semplice dichiarazionerevochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; iiil Cliente non costituisca o ricostituisca, a seconda dei casi, il deposito cauzionale, salvo ditterente accordo scritto tra le Parti; la valutazione del rischio creditizio ettettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; la verifica ettettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta a cui il Fornitore ha accesso in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito se richiesto in forma obbligatoriasia negativa; iv) per venga meno il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto, o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio; mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale presentazione da parte del Cliente, o nelle tempistiche indicate, della modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa; mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest’ultimo; nel caso di mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme puntuale pagamento anche di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento una sola fattura, previa costituzione in mora. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Clientequalsiasi evento (decorrenza, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore che comportino una ecc.) il punto di fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione e dalla risoluzione di diritto del Contrattocontratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale, Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il presente contratto si risolve di diritto autorizzando i Fornitori, anche disgiuntamente tra loro, ad interrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui all’art. 8 del presente contratto. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale del maggior danno, Optima può risolvere senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il Contratto, ai sensi dell’artperiodo in cui non ha usufruito del Servizio. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo Resta inteso che la risoluzione di 10 giorni, nei casi diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di seguito indicati: i) risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di omesso recesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad effettuare dei backup e/o copie periodiche del presente articolocontenuto dei messaggi, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigenteprima della disattivazione dei SERVIZI ARUBA PEC. In tali casi cesseràogni caso il Cliente si impegna, altresìora per allora, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito a manlevare e tenere indenne il Gestore ed il Partner da qualsiasi responsabilità e/o richiesta danni collegata alla disattivazione del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaServizio.
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Samples: Rilascio Kit Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ogni eventuale dannoricorso all’istituto del subappalto, Optima può risolvere il Contrattosi impegna, ai sensi dell’artsin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1454 c.c.Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 10 giornitracciabilità dei flussi finanziari, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e mandato stipulato con il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’artsubappaltatore. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che preveda l’acquisto possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentedarne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In tali casi cesseràdifetto di tale comunicazione, altresìl’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, l’efficacia senza onere di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul credito residuo anziché in fatturadeposito cauzionale.
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Samples: Condizioni Contrattuali, Request for Offer
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il Contratto disciplina la risoluzione di diritto del Contratto in caso di inadempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), vale a dire in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo al Concedente ai fini dell’approvazione nel termine essenziale stabilito dal Contratto ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ciò in considerazione degli effetti significativi che tali inadempimenti sono in grado di dispiegare sull’esito dell’Operazione di PPP e sul rapporto concessorio ad essa sotteso. La clausola risolutiva espressa attribuisce al Concedente il risarcimento diritto potestativo di ogni eventuale dannoottenere la risoluzione del Contratto per l’inadempimento della controparte senza necessità di provarne l’importanza, Optima può risolvere il Contrattoin considerazione del mero verificarsi del fatto considerato. L’effetto risolutivo si produce solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel Contratto dichiara espressamente di volersene avvalere, ai sensi dell’artattraverso una semplice comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata al Concessionario (x. Xxxx. 1454 c.c1 agosto 2007, n. 16993; Cass. 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., previa diffida ad adempiere Sez. II, sent. 2 ottobre 2014, n. 20854). Sul punto, in particolare, si rappresenta che prima dell’attivazione della clausola risolutiva il Concedente è chiamato a valutare attentamente la situazione concreta di ritardo anche con riferimento allo stato di avanzamento della progettazione ed ai tempi stimati per la consegna dell’elaborato, considerando che in ogni caso il contratto prevede la possibilità di recuperare nella fase di realizzazione i ritardi maturati in fase di progettazione, fino alla data di consegna dell’opera. Come detto, le ipotesi per le quali la clausola risolutiva espressa può essere azionata dal Concedente sono: i) il mancato rispetto del termine essenziale di presentazione del progetto esecutivo per la valutazione e per l’eventuale approvazione da parte del Concedente, e ii) la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all’articolo 185 del Codice entro un termine minimo congruo prestabilito, non superiore a 18 mesi. In tali casi, nulla è dovuto al Concessionario a titolo di 10 giornirimborso e/o di indennizzo per i costi sostenuti, nei casi inclusi quelli connessi alle attività di seguito indicatiprogettazione. Spettano invece al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in caso di omesso o parziale pagamento delle fattureragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fattureselezione del nuovo Concessionario; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; (iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale le penali a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoConcessionario.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 10.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 10.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriacorrente; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione.
23.3 In 10.3 Le Parti pattuiscono che, in caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’Operatore può sospendere l’erogazione di uno o più Servizi e/o risolvere in tutto o in parte il risarcimento Contratto ai sensi per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di ogni eventuale dannouno degli eventi di seguito riportati: a) violazione di uno o più degli obblighi del Cliente di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali tra quelli di seguito indicati: art. 17, Optima comma 1, lett. “a” (utilizzo dei Servizi e/o degli Apparati in conformità a leggi e regolamenti); art. 17, comma 1, lett. “b”( divieto di rivendita e limiti all’utilizzo di terzi); art. 17, comma 1 lett. “e” (utilizzo di propri sistemi e/o apparati solo se compatibili, omologati e autorizzati), b) qualora il Cliente abbia fornito all’Operatore informazioni e/o dati personali e/o documenti falsi e/o contraffatti e/o non validi, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva i dati personali ed i documenti necessari per l’attivazione dei servizi di cui all’art. 3, c) violazione dell’art. 28.3 delle presenti Condizioni Generali (divieto di rivendita, e/o trasformazione del traffico in relazione ai Servizi Mobili); 23.2 Ai fini del presente Contratto si considera (a) ritardato il pagamento avvenuto oltre la scadenza indicata in fattura; e (b) ripetuto inadempimento se nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della fattura ci sono stati altri ritardi o mancati pagamenti relativi al Contratto, salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni; 23.3 Il Contratto può risolvere il Contrattoessere risolto di diritto per sopravvenuta impossibilità dell’erogazione dei Servizi non imputabile all’Operatore, ai sensi dell’art. 1454 c.c.1463 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) nonché in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai eccessiva onerosità sopravvenuta a sensi dell’art. 1456 c.c.1467 del Codice Civile; 23.4 Nei casi di cui sopra, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per l’Operatore comunica la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivimediante raccomandata A/R, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzioneeventualmente anticipata per posta elettronica o via fax.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’ASP IMMeS e PAT e potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta a Dilaxia s.p.a., con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore, fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
g) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h) in caso di subappalto non autorizzato;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturefrode dell’Appaltatore; ii) qualora non sussistano In tali casi l’ASP IMMeS e XXX dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’ASP IMMeS e PAT sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto risarcimento è dovuto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionealla ditta appaltante.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Assistance and Maintenance Services Agreement, Assistance and Maintenance Services Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 22.1. Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c, qualora il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, Cliente:
a) non fornisca correttamente i propri dati ai sensi dell’art. 1454 c.c.6;
b) non provveda al pagamento del corrispettivo fissato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 11;
c) ceda tutto o parte del contratto a terzi, previa diffida senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, art. 12;
d) agisca o si presenti come agente di Rubello Impianti;
e) sia stato dichiarato insolvente, sia stato dichiarato o ammesso ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorniuna procedura concorsuale o sottoposto a procedura esecutiva, risulti iscritto nell’elenco dei protesti;
f) utilizzi il servizio in modo diverso rispetto a quanto comunicato al Fornitore ovvero in maniera diversa da quello autorizzato dallo stesso o comunque in modo contrario alla legge;
g) violi le disposizioni contenute nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento punti nn. 16 e 21 delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clientepresenti Condizioni Generali.
23.2 Salvo il risarcimento 22.2. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di ogni eventuale dannodiritto mediante dichiarazione unilaterale di Rubello Impianti, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., da eseguirsi con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzionelettera raccomandata a/ricostituzione del deposito cauzionale r da parte del inviare al Cliente, o per effetto della quale il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per Fornitore sarà autorizzato ad interrompere la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico fornitura del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoServizio senza alcun ulteriore preavviso.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente22.3. In tali casi cesseràipotesi, altresìil Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute da Xxxxxxx Impianti per coprire i costi di disattivazione della linea fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e al recupero di eventuali corrispettivi non pagati, l’efficacia senza che il Cliente possa avanzare alcuna richiesta di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo in cui non ha usufruito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaServizio.
22.4. Resta inteso che le ipotesi di risoluzione di diritto sopra indicate operano senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione previste dalla legge.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per La Fornitura Del Servizio Di Connettività E Voce, Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionecomunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: i:
a) reiterato ritardo nel vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
b) il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA;
c) qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
d) venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; ii;
e) qualora non sussistano mancata costituzione o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
f) la valutazione del rischio creditizio effettuata da parte del Clienteaziende di comprovata esperienza, o per attive nel mercato e di cui il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; vFornitore si avvale, sia negativa;
g) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In nel caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate mancato puntuale pagamento anche di dispositiviuna sola fattura, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto anche senza previa costituzione in unica soluzionemora.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Gas Supply Agreement, Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il Contratto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto è risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazioneriserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica• frode, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • ingiustificata sospensione della fornitura; • cessione di tutto o parte del ClienteContratto; • in tutti gli altri casi di cui alla presente disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata; • inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la SAMTE Srl non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione la SAMTE Srl si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle rimborso di eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione regolare adempimento del Contratto.
23.3 . La SAMTE Srl avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto ai sensi per grave inadempimento dell’esecutore si applica quanto previsto all’articolo 140 del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigented. lgs. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturan. 163/2006.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 32, l’Emittente può dichiarare risolto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattorapporto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei nelle seguenti casi: ipotesi:
(i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; inadempimento degli obblighi previsti nelle Condizioni di Utilizzo e dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti da parte dell’Utilizzatore;
(ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e fi- nanziamento al terrorismo;
(iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 13 (Firma sulla Carta e sugli scontrini), 14 (Codici personali segreti PIN e PUK: utilizzo e obblighi di custo- dia), 18 (Pagamenti), 20 (Comunicazioni periodiche e informazioni succes- sive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contan- te), 29 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o su carta contraffazione), 31 (Uso illecito della Carta);
(iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Utilizzatore, se del caso, del titolare effet- tivo, resi al momento della richiesta di credito se richiesto emissione della Carta;
(v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo. La comunicazione di risoluzione sarà inviata all’Utilizzatore dall’Emittente, in forma obbligatoria; iv) per la mancata scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo in- dicato nel modulo di richiesta o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Clientea quello successivamente comunicato, o per messa a disposizione dell’Utilizzatore, su Supporto Durevole, mediante il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per pubbli- cazione all’Utilizzatore via e-mail. In alternativa, la messa comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 anticipo con l’U- tilizzatore. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivirapporto:
a) l’Utilizzatore deve provvedere all’immediato pagamento, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione., di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti. L’Emitten- te provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da consi- derarsi illecito. L’Emittente è comunque sin d’ora espressamente autorizzato a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Cliente;
23.4 b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le modalità previ ste all’art. 19 ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria). In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolorapporto, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturala Carta potrà continuare ad essere utilizzata come carta fedeltà associata al “Programma CartaFRECCIA”.
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Samples: Definitions Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il risarcimento presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
(a) una delle seguenti affermazioni risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto:
i. il/i Punto/i di fornitura indicato/i nel modulo di adesione risulta/no già ade- guatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi di- versi dai nuovi allacci) e le opere realizzate per collegare gli impianti del Cliente sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente medesimo;
ii. gli impianti del Cliente sono adeguati ai fabbisogni dello stesso e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, preven- zione e alle disposizioni antinfortunistiche rispetto al cui adempimento il Cliente manleva Sorgenia da ogni eventuale dannoresponsabilità;
iii. il Cliente ha legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati gli im- pianti;
iv. il Cliente non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, Optima può risolvere con il Distributore e Terna;
v. il Cliente non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti du- rante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell’art;
vi. 1454 il Cliente non è in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., previa diffida non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a farlo dichia- rare fallito, ad adempiere entro assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell’attività;
vii. il Cliente è in possesso del numero di partita IVA, e/o Codice Fiscale, che corrisponde a quello indicato a Sorgenia in sede di stipula del Contratto, regolarmente attribuito dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate compe- tente, e si impegna a fornire copia del relativo certificato di attribuzione, su richiesta di Xxxxxxxx;
viii. il Cliente ha debitamente informato Sorgenia in merito alle condizioni di re- cesso e/o disdetta del contratto regolante la somministrazione di energia elettrica in corso con altro fornitore presso il/i Punto/i di fornitura e che alla data di decorrenza della somministrazione con Sorgenia sarà libero da ogni vincolo contrattuale di somministrazione di energia elettrica con soggetto diverso da Sorgenia;
(b) il Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento delle somme da quest’ulti- mo eventualmente dovute al Fornitore del Servizio di Salvaguardia, al Distribu- tore o l’eventuale indennizzo CMOR (di cui al TISIND) richiesto da un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: iprecedente fornitore;
(c) in caso di omesso manomissione e/o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto rottura dei sigilli del misuratore o di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale prelievo frau- dolento da parte del Cliente;
(d) utilizzo dell’energia elettrica:
i. in Punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto;
ii. per usi diversi da quelli descritti nel modulo di adesione;
iii. in violazione delle migliori regole di prudenza e sicurezza;
iv. da parte di soggetti terzi a cui il Cliente possa aver ceduto questa in qualsi- asi forma, ad esclusione del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili;
(e) mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive;
(f) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia in forma di de- posito cauzionale di cui all’articolo 12; CGS_BUS_PLACET_1021
(g) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Co- dice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;
(h) esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento dei propri dati personali;
(i) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimen- tare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della proce- SORGENIA dura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
(j) verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 17 per l’intera somministrazione;
(k) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di sommi- nistrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente;
(l) esito negativo della verifica da parte di Sorgenia che il Punto di fornitura sia servito da un Distributore con cui Sorgenia abbia in essere il contratto di tra- sporto dell’energia elettrica alla data di stipula del Contratto;
(m) esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore (a decorrere dal 30 ottobre 2021);
(n) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la Documentazione contrat- tuale, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore (a decorrere dal 30 ottobre 2021), di nuovo allaccio e relativa attivazione o di su- bentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell’im- mobile e la data di decorrenza dello stesso;
(o) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente della facoltà di Sorgenia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall’articolo 17- ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative disposizioni attuative;
(p) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l’adde- bito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l’errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l’addebito, la loro incoerenza con l’intestatario del conto, l’errata indicazione dei dati della per- sona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all’incasso diretto;
(q) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazio- ne o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore, mancato pagamento di quanto richiesto dal Distributore per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;
(r) esercizio da parte di Sorgenia della facoltà di revoca della richiesta di cam- bio fornitore o della voltura con cambio fornitore (a decorrere dal 30 ottobre 2021) a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMOE e della Delibera ARERA 135/2021/R/eel (a decorrere dal 30 ottobre 2021) e xx.xx. ii.. In particolare, il Distributore mette a disposizione di Sorgenia le seguenti informazioni:
i. l’eventuale chiusura del Punto di fornitura a seguito dell’intervento di so- spensione della fornitura per morosità;
ii. l’eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione Punto di fornitura;
iii. il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iv. le date delle eventuali ulteriori forme richieste di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi pre- cedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore);
v. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore, per vol- tura e per voltura con cambio fornitore - le ultime due, a decorrere dal 30 ottobre 2021), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore, per voltura e per voltura con cambio fornitore - le ultime due, a decorrere dal 30 ottobre 2021) in corso;
(s) esercizio da compromettere gravemente la corretta esecuzione parte di Sorgenia della facoltà di revoca del Contratto.
23.3 In caso nuovo allaccio e rela- tiva attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate casi di dispositiviinterruzione della fornitura relativi al Cliente, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto segnalati dal Distributore o dal SII ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti TIMOE;
(t) venir meno per qualsiasi causa del mandato all’Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente;
(u) violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa vigente. In tali casi cesseràfiscale di volta in volta applicabile per esclusivi fatto, altresìcolpa, l’efficacia responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo;
(v) il Cliente di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma;
(w) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest’ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell’immobile;
(x) nel caso di voltura con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile cambio fornitore (a decorrere dal 30 ottobre 2021), l’indi- cazione in fase di stipula di una data di decorrenza successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula;
(y) inefficacia del contratto di trasporto dell’energia elettrica o del contratto di di- spacciamento o del contratto di connessione con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaTerna e con il Distributore;
(z) mancato rilascio o revoca dell’autorizzazione di Sorgenia eventualmente ne- cessaria alla vendita di energia elettrica.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’ASP IMMeS e PAT e potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta a G7suite s.r.l., con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore, fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
g) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h) in caso di subappalto non autorizzato;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturefrode dell’Appaltatore; ii) qualora non sussistano In tali casi l’ASP IMMeS e XXX dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’ASP IMMeS e PAT sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto risarcimento è dovuto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionealla ditta appaltante.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattocontratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a) mancato inizio del servizio con un termine minimo di ritardo superiore a 10 giorni;
b) interruzione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni di calendario;
c) più di n. 5 contestazioni nel corso dell’anno;
d) reiterati abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
e) reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
f) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei casi di seguito indicati: iconfronti del personale dipendente;
g) in caso di omesso fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
h) in caso di reiterazione nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
i) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
j) in caso di cessione totale o parziale pagamento delle fatture; iidel contratto;
k) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto subappalto effettuato in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme difformità alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi D.lgs 163/2006 o del presente articolocapitolato;
l) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
m) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
n) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti comma 8 e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentes.m.i). In tali casi cesseràl’Agenzia dovrà comunicare, altresìmediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC, l’efficacia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del C.C.. In tali casi, l’Agenzia sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. L’Agenzia, per l’incameramento di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in fatturacui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l’Agenzia potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionecomunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturei. il Cliente violi quanto disposto agli articoli 2.5 e 2.6; ii) qualora . il Cliente non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessateonori gli impegni di cui agli articoli 4.2 e 4.3; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente . in caso di manomissione del Misuratore o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale prelievo fraudolento da parte del Cliente, ovvero mancato adeguamento dei propri impianti in caso di accertate irregolarità da parte del Distributore; iv. il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o per Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; v. mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso; vi. in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; vii. mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme pagamento di garanzia richieste; v) inizio quanto richiesto dalla Società di un procedimento Distribuzione per la messa in liquidazione volontaria della società Clienteprestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; vi) stato viii. ogni altra causa prevista dall’ARERA.
17.2 Il Fornitore avrà facoltà di liquidazione risolvere il presente contratto dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata e/o inizio mail PEC, fatti salvi eventuali termini di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione preavviso stabiliti dai medesimi articoli del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesseràil Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
17.3 Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto nel caso nel caso in cui il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari e/o concorsuali, altresìfatte salve le previsioni di norme inderogabili di legge. Sorgenia potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaessendo queste previste nel suo esclusivo interesse.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il presente contratto si risolve di diritto autorizzando i Fornitori, anche disgiuntamente tra loro, ad interrompere la fornitura del servizio senza alcun preavviso e con effetto immediato ex art. 1456 codice civile, qualora il Cliente violi in tutto o in parte le obbligazioni di cui all’art. 8 del presente contratto. In tali ipotesi i Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, avranno la facoltà di risolvere il contratto stesso, con effetto immediato, senza essere tenuti a restituire quanto pagato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dei Fornitori, anche disgiuntamente tra di loro, da eseguirsi con comunicazione scritta da inviare al Cliente, per effetto della quale gli stessi saranno autorizzati ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale del maggior danno, Optima può risolvere senza che lo stesso possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il Contratto, ai sensi dell’artperiodo in cui non ha usufruito del Servizio. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo Resta inteso che la risoluzione di 10 giorni, nei casi diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di seguito indicati: i) risoluzione previste dalla legge. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di omesso recesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi le caselle PEC saranno disattivate e non sarà più possibile accedere alle stesse. Per questi motivi, il Cliente è espressamente invitato ad effettuare dei backup e/o copie periodiche del presente articolocontenuto dei messaggi, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigenteprima della disattivazione dei SERVIZI PEC. In tali casi cesseràogni caso il Cliente si impegna, altresìora per allora, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito a manlevare e tenere indenne Synoptica S.r.l. ed il Gestore e da qualsiasi responsabilità e/o richiesta danni collegata alla disattivazione del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaServizio.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 14.1 Telecom si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo e per gli effetti di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. cui all'articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazionea mezzo lettera o e-mail, nei seguenti casi: iall’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione, in caso di inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute negli articoli 2.2. (“Dati del Cliente), mancato pagamento dei canoni e dell’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato fissati per le prestazioni oggetto del Contratto (artt. 7.4); 9 ("Ritardato pagamento"), 10 (" Utilizzo del Servizio"), 11 ("Riservatezza"), 18 (“Misure tecnologiche di protezione”), 19 (“Divieto di manomissione del Prodotto); 20 (“Rispetto delle norme a tutela della proprietà Telecom”); 24 (“Divieto di cessione Contratto”); 26 (“Utilizzo improprio del software applicativo”)
14.2 In caso di cessazione del Contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere a Telecom, le somme indicate nel precedente art. 7.4 e, entro 30 giorni dalla cessazione del presente Contratto, a comunicare a Telecom della sua volontà di, alternativamente,:
a) reiterato ritardo restituire il Prodotto detenuto in Noleggio secondo le modalità previste all’art. 21; oppure
b) attraverso il numero verde del Servizio Clienti di cui al successivo art. 16.1, di voler acquistare la proprietà del Prodotto, sottoscrivendo il relativo accordo di compravendita e pagando a Telecom il corrispettivo da quest’ultima richiesto.
14.3 Il Cliente prende atto ed accetta che, nel pagamento delle fatture; iicaso in cui non dichiari di voler acquistare il Decoder Cubovision, secondo le modalità indicate nella precedente lett. b) qualora del 14.2, ovvero non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicarestituisca il Prodotto, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiisecondo le modalità indicate nella precedente lett. a) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per del 14.2, la mancata o invalida costituzione/ricostituzione restituzione del deposito cauzionale Decoder Cubovision sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto del Decoder stesso da parte del Cliente, o per . Detto acquisto - che produrrà il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme trasferimento della proprietà del Decoder Cubovision senza incorrere in alcuna penale - si perfezionerà con l’accettazione di garanzia richieste; v) inizio Telecom Italia che avverrà con l'emissione della relativa fattura di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato vendita da parte di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoTelecom Italia secondo gli importi sopra indicati.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo In caso di comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lucca - di informazioni interdittive di cui all'art.91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il risarcimento di ogni eventuale dannomaggior danno - nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, Optima può risolvere il Contrattoquando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’artdell'art.90, comma 2, del D.Lgs. 1454 c.c.159/2011, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora ii contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto. L'inosservanza delle leggi in materia di 10 giornilavoro e sicurezza, nei casi di seguito indicati: i) cui all'art.24, determina in caso di omesso grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata ed automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o parziale pagamento delle fatture; ii) da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. La stazione appaltante si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art.1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per morosità relativa ad un diverso contratto taluno dei delitti di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccui agli art.317 c.p., con semplice dichiarazione318 c.p., nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica319-bis c.p., anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente319-ter c.p., o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente319-quater c.p., fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto320 c.p.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione322 c.p.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati322-bis c.p., nei limiti previsti dalla normativa vigente346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 10.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale qualsiasi ulteriore danno, Optima può in qualunque momento il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoContratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casidandone preventiva comunicazione scritta al Cliente qualora: (i) reiterato ritardo nel pagamento l’Acquirente non adempia ad una qualsiasi delle fatture; obbligazioni contrattuali, (ii) qualora non sussistano l’Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicadi ristrutturazione del debito o si trovi in uno stato di difficoltà finanziaria, anche limitatamente alle singole forniture interessate; (iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale dell’Acquirente, (iv) si verifichi un Evento di Forza Maggiore che impedisca all’Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto per la mancata un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.
10.2 Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi danno subìto dall’Acquirente in conseguenza della scadenza o invalida costituzione/ricostituzione della risoluzione del deposito cauzionale Contratto.
10.3 La scadenza o risoluzione del Contratto non costituirà in alcun modo rinuncia da parte del ClienteVenditore ai diritti e ai rimedi spettanti a quest’ultimo in base al Contratto o alla normativa applicabile.
10.4 La risoluzione del contratto per qualsiasi ragione non pregiudica i diritti acquisiti dal Venditore fino al momento della risoluzione. Nel caso di risoluzione, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione le somme già versate resteranno acquisite dal Venditore in conto delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del maggiori somme ancora dovute dal Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione risarcimento del danno ed i prodotti dovranno essere immediatamente restituiti al Venditore, presso la sede dello stesso o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale nel diverso luogo da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattoquesto indicato.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoLe parti convengono espressamente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.cc, con semplice dichiarazioneche il presente contratto è risolto per fatto e colpa del locatario, nei ove si verifichino i seguenti casi: fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:
a) uso improprio o non consentito dei beni;
b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato;
c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle prescrizioni di impiego;
d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
e) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni;
f) mora nel pagamento del canone oltre giorni tre dalla scadenza;
g) omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione;
h) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive e cautelari intentate da terzi;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fattureconcessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolocomma che precede, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti è effettuata dal locatore a mezzo posta certificata, obbliga il locatario alla immediata restituzione dei beni e saranno recuperatidetermina la cessazione anticipata del godimento, nei limiti previsti dalla normativa vigentesenza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. In tali casi cesseràL’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturasalvo il diritto al maggior danno patito dal locatore.
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Samples: Noleggio
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 33.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. nel caso in cui:
a) sia intervenuta, nei confronti del Contraente e/o dei propri rappresentanti legali, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956;
b) sia intervenuta, nei confronti del Contraente e/o dei propri rappresentanti legali, sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni.
33.2 Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione.
33.3 L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattodichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1454 c.cC.C. in ciascuno dei seguenti casi:
a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto;
b) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui al presente contratto;
c) affidamento, anche di fatto e senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, in subappalto di tutto o parte, del servizio appaltato.
33.4 Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., previa diffida ad adempiere entro con un termine minimo di 10 15 (quindici) giorni, nei casi di seguito indicati: i) e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clientefavore dell’Assessorato.
23.2 Salvo 33.5 La risoluzione non esime il risarcimento Progettista dall’obbligo di ogni eventuale dannoportare a compimento, Optima può risolvere il Contrattosu richiesta dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c.l’attività progettuale in corso alla data di dichiarazione della risoluzione stessa, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattocorresponsione degli onorari dovuti.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto d'Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il mancato adempimento da parte della Promissaria Affittuaria anche di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi una sola delle obbligazioni di seguito indicati: i) in caso elencate produrrà la risoluzione di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione diritto del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art 1456 del codice civile: morosità della Promissaria Affittuaria anche per una sola mensilità, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal sollecito di pagamento inviato dalla Promittente Concedente; mancato adeguamento del canone di affitto sulla base di quanto stabilito nell’art. 3 del presente articolocontratto; cessione anche parziale del presente contratto, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti subaffitto del ramo di azienda o trasferimento a terzi del ramo di azienda comunque effettuato, così come stabilito dall’art. 9 del presente contratto; mancata presentazione e/o rinnovo della fideiussione bancaria nei termini convenuti o rinnovo con testo e/o importo diverso da quello concordato, sulla base di quanto previsto nell’art. 3 del presente contratto; mancato versamento e/o adeguamento del deposito cauzionale, sulla base di quanto previsto nell’art. 3 del presente contratto; mancata consegna e/o mancato rinnovo delle polizze assicurative conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto; mancato adeguamento della fideiussione bancaria e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia delle polizze assicurative alle variazioni intervenute negli assetti proprietari così come previsto nell’articolo 15 del presente contratto; trasferimento del luogo di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta esercizio dell’attività; variazione dell’attività esercitata e qualsiasi variazione nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturadestinazione d’uso dei locali; assoggettamento a procedura concorsuale della Promissaria Affittuaria.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.e per gli effetti dell’art 1456 C.C., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima a tutto rischio e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionedanno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; ii) qualora - subappalto non sussistano espressamente autorizzato; - sospensione o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicainterruzione del servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta per più di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale tre volte, da parte del Cliente, o dell'appaltatore per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o motivi non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di dipendenti da cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 maggiore. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto contratto, il Comune incamererà la cauzione a rate titolo di dispositivipenale e di indennizzo, Optima fatturerà salvo il risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al Cliente tutto soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto ai sensi sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario. Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del presente articolocontratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, tutti gli sconti applicati ove questo non verranno riconosciuti fosse sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Qualora l'aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e saranno recuperatigiusta causa, nei limiti previsti dalla normativa vigenteil Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia La somma di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturacui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Concessione in Gestione
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento La Regione si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattopresente contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionee di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Incaricato per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una sola delle seguenti casisituazioni: i- superamento del limite massimo di applicazione delle penali, pari al 10% (dieci per cento) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturedel corrispettivo complessivo presunto del Contratto, ai sensi del precedente art. 12; ii) qualora non sussistano - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10;--- - affidamento in subappalto di tutto o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicadi parte dell’oggetto del Contratto in difformità da quanto previsto dal precedente art. 15 ovvero cessione del Contratto medesimo; - reiterati inadempimenti, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente se non gravi, dell’Incaricato;------------------------- - ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o su carta di credito se richiesto postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ---- - altresì in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione tutti gli altri casi previsti dagli articoli del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso presente contratto.---------------- Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Incaricato inadempiente, alla quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Regione rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate risolto. L’Incaricato si riserva la facoltà di dispositivirisolvere il presente contratto, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10; - reiterati ritardi nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Incaricato al versamento degli interessi nella misura indicata nell’art. 7; --------------------------- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente articolocontratto.--------------- La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell'altra parte, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperatia mezzo raccomandata A/R, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia ferma restando la facoltà della parte adempiente di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni.-------------
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo le ulteriori clausole risolutive richiamate nel capitolato e/o nel contratto si precisa che il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto anche : - nel caso in cui l’Appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; - nel caso in cui l’Appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con semplice dichiarazionedipendente/i della Ge.S.A.C. S.p.A. o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta della Ge.S.A.C. S.p.A. stessa; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; - nel caso di mancato adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; - nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e dal contratto. - in caso di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concernenti l’esecuzione dei servizi di pulizia e l’uso dei materiali inerenti l’esercizio dell’attività di cui a contratto; - in caso di irregolarità o negligenza per colpa dell’Appaltatore, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione; - in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dall’ art 105 del d.lgs. 50/2016; - nel caso in cui l’appaltatore, in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo fermo; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; - nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. - non adeguamento, nei seguenti casi: itempi previsti, della propria organizzazione di cantiere e risorse (mezzi, attrezzature e materiali) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti necessarie al mantenimento dei livelli di servizio previsti nell’offerta economicadal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche alla variazione di Soglia-Scenario e relativo Piano di Lavoro di riferimento concordato settimanalmente. La risoluzione del contratto, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta nei casi innanzi fissati, si verificherà di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte del Clientedella Ge.S.A.C., o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme della volontà di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria avvalersi della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l’appaltatore è tenuto a risarcire alla Ge.S.A.C. tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturai danni conseguenti (diretti ed indiretti).
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria Programmata E Correttiva
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 14.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà del Fornitore, su sua semplice dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto, senza preavviso e con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere nei seguenti casi: 1) qualora il ContrattoCliente non adempia ad una delle obbligazioni a suo carico ovvero non abbia i requisiti di cui agli artt. 2.3, ai sensi dell’art. 1454 c.c.2.4, previa diffida ad adempiere entro 2.5, 3, 7, 8, 9, 10, 16.2 e 16.3; 2) qualora il Cliente risulti avere un termine minimo palese stato di 10 giorniinsolvenza patrimoniale (a titolo di esempio: ripetuti ritardi nei pagamenti, nei casi sottoposizione a procedure esecutive o risultanza di seguito indicati: iprotesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); 4) in caso di omesso manomissione e/o parziale pagamento delle fattureprelievo fraudolento; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii5) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CPE prevedano il relativo obbligo; 6) qualora, per qualunque ragione, si modifichi e/o su carta cessi lo “stato attività” del Cliente Business in Camera di credito se richiesto in forma obbligatoriaCommercio (a mero titolo esemplificativo: liquidazione, cessazione, sospensione, ecc.); iv7) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per qualora si accerti che il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione beneficiario dell’utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto.
23.3 In caso 14.2 L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all’art. 4, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas; 2) l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del Contratto che preveda l’acquisto a rate e dei relativi servizi di dispositivitrasporto e distribuzione, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionescambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il risarcimento presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a. mancata attivazione, revoca o cessazione di ogni eventuale dannoefficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, Optima può risolvere a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni, qualora sia previsto il Contrattopagamento a mezzo autorizzazione permanente di addebito in conto corrente;
b. ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all’art.15 delle presenti Condizioni Generali;
c. reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 14;
d. mancata e/o invalida costituzione, revoca del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore al Cliente ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento 13 delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.presenti Condizioni Generali;
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale e. violazione da parte del Cliente degli obblighi posti a suo carico dall’art. 17 delle presenti Condizioni Generali;
f. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
g. fornitura di dati non veritieri e/o dichiarazioni mendaci rese dal Cliente, o ;
h. assunzione da parte del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il mancato medesimo oggetto e medesimo periodo presente riferibili al presente Contratto;
i. impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi da parte del Distributore (lettura, apertura, operazioni di manutenzione etc.);
j. manomissione o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni;
k. prelievi fraudolenti di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione energia elettrica abusando dei servizi forniti dal Fornitore o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattodal Distributore.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Energy Supply Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. Fatte salve le disposizioni di ogni eventuale dannocui al presente Contratto, Optima ciascuna Parte può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, con semplice dichiarazioneper qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicase tale violazione si ripete, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta nonostante la richiesta della controparte di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattoadempiere agli obblighi contrattuali.
23.3 2. La Parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. La risoluzione sarà effettiva a 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto, non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
3. In caso di risoluzione del Contratto presente Contratto, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che preveda l’acquisto non sono stati utilizzati, devono essere restituiti all’Impresa a rate costi e spese della Parte che esercita il diritto di dispositivirisoluzione. In questo caso, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 IZSVe comunicherà all’Impresa i risultati generati fino alla data di risoluzione. In caso di risoluzione anticipata, l’Impresa pagherà a IZSVe una somma, inferiore all’importo inizialmente pattuito, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla data di risoluzione.
4. Lo scioglimento del contratto ai sensi del Contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente articoloContratto, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperatiovvero, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e internazionale vigente. In Tra tali casi cesseràdiritti sono inclusi, altresìa scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’efficacia gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaProprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
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Samples: Contract for Services
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 3, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di ogni eventuale dannocui al presente contratto, Optima ciascuna Parte può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
a) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
b) se una delle Parti del presente contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di sentenza di fallimento o di qualsiasi altro provvedimento dell’autorità competente che non comporti prosecuzione dell’attività di azienda. La parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: iricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione giorni dal momento del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria ricevimento della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattocomunicazione.
23.3 4. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto - di cui ai termini riportati nei commi 1 e 3 del presente articolo - non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del Contratto presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che preveda l’acquisto a rate di dispositivinon sono stati utilizzati, Optima fatturerà devono essere restituiti al Cliente tutto a costi e spese della Parte che esercita il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso diritto di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigenterisoluzione. In tali casi cesseràquesto caso, altresì, l’efficacia l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturarisoluzione.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 27.1. Tnet Servizi srl può sospendere l’erogazione di ogni eventuale danno, Optima può uno o più Servizi e/o risolvere in tutto o in parte il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo al verificarsi di 10 giorni, nei casi uno degli eventi di seguito riportati: a) violazione di uno o più degli obblighi del Cliente di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali tra quelli di seguito indicati: art. 20, comma 1, lett. “a” (utilizzo dei Servizi e/o degli Apparati in conformità a leggi e regolamenti); art. 20, comma 1, lett. “b”( divieto di rivendita e limiti all’utilizzo di terzi); art. 20, comma 1 lett. “c” (utilizzo dei Servizi e/o degli Apparati secondo buona fede); art. 20, comma 1 lett. “e” (utilizzo di propri sistemi e/o apparati solo se compatibili, omologati e autorizzati); b) qualora il Cliente abbia fornito a Tnet Servizi srl informazioni e/o dati personali e/o documenti falsi e/o contraffatti e/o non validi, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva i dati personali ed i documenti necessari per l’attivazione dei servizi di cui all’art. 3; c) indisponibilità del Cliente a fornire le garanzie richieste da Tnet Servizi srl ai sensi dell’art. 24.4. d) il Cliente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive, si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, di liquidazione coatta o volontaria o altra procedura concorsuale.
27.2. Ai fini del presente Contratto si considera (a) ritardato il pagamento avvenuto oltre la scadenza indicata in fattura; e (b) ripetuto inadempimento se nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della fattura ci sono stati altri ritardi o mancati pagamenti relativi al Contratto, salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni. Previa diffida ad adempiere al Cliente entro 15 (quindici) giorni Tnet Servizi srl può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile:
(i) limitatamente allo specifico Servizio non pagato e ai Servizi ad essi collegati ove tecnicamente inscindibili, in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; mancata corresponsione degli importi dovuti dal Cliente alla scadenza indicata in fattura, e (ii) per morosità relativa ad un diverso contratto l’intero Contratto nei casi di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clienteripetuti inadempimenti.
23.2 Salvo il risarcimento 27.3. Il Contratto può essere risolto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattodiritto per sopravvenuta impossibilità dell’erogazione dei Servizi non imputabile a Tnet Servizi srl, ai sensi dell’art. 1456 c.c.1463 del Codice Civile, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta nonché in caso di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione eccessiva onerosità sopravvenuta a sensi dell’art. 1467 del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoCodice Civile.
23.3 In caso 27.4. Nei casi di cui sopra, Tnet Servizi srl comunica la risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivimediante raccomandata A/R o PEC, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzioneeventualmente anticipata per posta elettronica o via fax.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Nei casi contemplati dall’art. 15 ed in caso di ogni eventuale dannogravi inadempienze di cui al successivo comma, Optima può risolvere il Contrattopotrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.dell’art.1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di 10 ricevimento o PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, nei casi previo svolgimento di seguito indicati: i) in caso un contradditorio secondo le modalità di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso cui al precedente art. 15. L’Ente Parco potrà ricorrere alla risoluzione di diritto del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv:
a) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione gravi inadempienze contrattuali accertate, quali a titolo esemplificativo: - utilizzo improprio dell’impianto; - mancato versamento del deposito cauzionale canone annuo entro 60 giorni successivi, rispetto al termine fissata dall’art. 4 del presente capitolato; - maltrattamento degli animali, a seguito di segnalazione da parte delle Autorità competenti; - situazioni di degrado o grave incuria dell’area;
b) l’inosservanza di uno più obblighi previsti dall’articolo 7 nei confronti del Clientepersonale dipendente;
c) assenza, perdita o revoca delle autorizzazioni, permessi, licenze, ecc. previsti dalla normativa per il mancato lo svolgimento delle attività rientranti nel presente affidamento;
d) fallimento, concordato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico amministrazione controllata del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In concessionario. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi il concessionario dovrà riconsegnare entro i termini stabiliti dall’Ente Parco gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature così come descritti negli articoli precedenti. La penale per il ritardato rilascio dell’impianto oggetto del presente articolocontratto (o di parte di esso) viene fissata in Euro 100,00 (cento) al giorno. Rimane salvo il diritto dell’Ente Parco di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all’articolo 13, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentesenza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia 16. Resta salva la possibilità dell’Ente Parco di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaesperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
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Samples: Convenzione
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta Annuale mobile nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento In caso di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il inadempimento da parte del Cliente di qualsiasi obbligazione prevista dal presente Contratto, ai sensi dell’art. 1454 lo stesso si risolverà di diritto ex articolo 1456 c.c., previa diffida comunicazione scritta da che il Fornitore invierà al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata o all’indirizzo mail attraverso il quale il Cliente ha proceduto ad adempiere entro iscriversi sul sito e presente nella pagina della sua utenza. Il Contratto si risolverà altresì di diritto nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, subisca un termine minimo sequestro o altra forma di 10 giornivincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che C1V Hosting decida di rinunciare ad avvalersi della condizione. C1V Hosting si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e, conseguentemente, di disattivare il Servizio qualora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo insindacabile giudizio, che il Cliente sia inadempiente anche a uno solo degli obblighi innanzi indicati - e che, qui, espressamente si richiamano - nonché abbia o stia violando la normativa vigente, fatta comunque salva ogni azione di rivalsa e/o risarcitoria anche nei casi confronti dei terzi. Previa autorizzazione espressa di seguito indicati: i) C1V (a suo insindacabile giudizio), il Cliente può cedere il contratto a un soggetto terzo, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo da egli pattuite con C1V. In questo modo, C1V accetta di fornire il servizio al nuovo soggetto designato dal Cliente originario, dopo compiuta verifica da parte degli organi aziendali competenti. Il soggetto subentrante dovrà fornire, ai fini della cessione in suo favore degli effetti del contratto, la documentazione richiesta dalle presenti condizioni contrattuali nel caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto attivazione di fornituranuovo servizio. C1V in ogni caso si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione ai fini della verifica della solvibilità del nuovo soggetto. Il Cliente, anche risoltoprima di cedere il contratto, intercorso affinché la cessione sia efficace tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento le parti, dovrà corrispondere una somma a C1V, a titolo di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) commissione per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione migrazione del deposito cauzionale servizio, di volta in volta preventivamente comunicata da parte C1V, in misura non eccedente il 25% (e con un minimo fisso di Eur 10,00) del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione valore del contratto ai sensi originario (considerato nella sua interezza e non alle modalità di pagamento rateali pattuite). Tale somma dovrà essere corrisposta entro 48 ore dalla comunicazione di accettazione di C1V della cessione del presente articolocontratto. Il soggetto cedente del servizio si obbliga a non sollevare contestazioni circa i servizi ad egli erogati sino al momento della cessione, tutti gli sconti applicati compresi i pagamenti effettuati, dichiarando di aver pienamente usufruito del servizio acquistato e di non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaopporsi alla sua erogazione.
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Samples: Servizi
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti dalla legge, e fermo il diritto al risarcimento di ogni eventuale del danno, Optima può Coni Servizi, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., con semplice dichiarazioneprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi: :
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella Procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Coni Servizi ai sensi dell’art. 20 (“Garanzia definitiva");
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 26 (“Marchi, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”);
g) nei casi di cui agli artt. 7 (“Modalità e termini di esecuzione – Obbligazioni specifiche del fornitore”); 9 (“Verifiche ispettive”); 12 (“Obblighi di Riservatezza”); 13 (“Fatturazione e pagamenti”); 14 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”); 19 (“Subappalto e subcontratto”); 21 (“Divieto di cessione del Contratto e dei crediti”); 24 (“Codice Etico e Modello organizzativo”);
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 15 (“Penali”) nonché al paragrafo 11 del Capitolato tecnico;
i) reiterato ritardo nel pagamento nell’ipotesi di non veridicità delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del ClienteD.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
k) in caso di avvalimento quando, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lg. 50/2016;
l) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
m) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque legge;
n) nel caso in stato cui, ove sia prevista attestazione di decozione qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o insolvenza; vii) utilizzo improprio dichiarazioni mendaci.
2. Inoltre, Coni Servizi si impegna ad avvalersi della fornitura clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o non conforme alle previsioni del Contratto dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del Dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 10.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorniadempiere, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di forniturafornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 10.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionedichiarazione e con effetto immediato, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturefatture emesse, oppure mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente oppure esecuzione di almeno 1 sospensione della fornitura per morosità nell’arco degli ultimi 12 mesi; ii) impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora inviata ai sensi del precedente art. 9.2 oppure invio al Cliente di almeno 2 costituzioni in mora nell’arco degli ultimi 12 mesi; iii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del Servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate, anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto con altri soggetti della filiera (in tal caso la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità); iiiiv) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente (SDD) o in caso mancata attivazione dell’SDD per motivi riconducibili al cliente, oppure in caso insoluto su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriaSDD; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società ClienteCliente o peggioramento del Merito Creditizio del Cliente in base ai parametri definiti da Optima; vi) stato di liquidazione liquidazione, cessazione attività o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione; xi) scioglimento del consiglio dell’Ente pubblico conseguente a fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare; xii) rifiuto della cessione del credito o in caso di inadempimento del Cliente nei confronti del cessionario.
23.3 10.3 In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia motivo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati come indicato al precedente art. 3.2. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione eventualmente attiva. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 14.1 Telecom si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo e per gli effetti di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. cui all'articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazionea mezzo lettera o e-mail, nei seguenti casi: iall’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione, in caso di inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute negli articoli 2.2. (“Dati del Cliente), mancato pagamento dei canoni e dell’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato fissati pe rle prestazioni oggetto del Contratto (artt 7.3 e 8.6) reiterato ritardo 3 e 8.69 ("Ritardato pagamento"), 10 (" Utilizzo del Servizio"), 11 ("Riservatezza"), 18 (“Misure tecnologiche di protezione”), 19 (“Divieto di manomissione del Prodotto); 20 (“Rispetto delle norme a tutela della proprietà Telecom”); 24 (“Divieto di cessione Contratto”); 26 (“Utilizzo improprio del software applicativo”)
14.2 In caso di cessazione del Contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere a Telecom, le eventuali somme indicate nel pagamento delle fattureprecedente art 8.6 e, entro 30 giorni dalla cessazione del presente Contratto, a comunicare a Telecom della sua volontà di, alternativamente,:
a) restituire il Prodotto detenuto in Noleggio secondo le modalità previste all’art. 21; iioppure
b) qualora attraverso il numero verde del Servizio Clienti di cui al successivo art. 16.1, di voler acquistare la proprietà del Prodotto, sottoscrivendo il relativo accordo di compravendita e pagando a Telecom il corrispettivo da quest’ultima richiesto.
14.3 Il Cliente prende atto ed accetta che, nel caso in cui non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicadichiari di voler acquistare il Decoder TIMvision, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiisecondo le modalità indicate nella precedente lett. b) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; ivdel 14.2, ovvero non restituisca il Prodotto, secondo le modalità indicate nella precedente lett. a) per del 14.2, la mancata o invalida costituzione/ricostituzione restituzione del deposito cauzionale Decoder TIMvision sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto del Decoder stesso da parte del Cliente, o per . Detto acquisto - che produrrà il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme trasferimento della proprietà del Decoder TIMvision senza incorrere in alcuna penale - si perfezionerà con l’accettazione di garanzia richieste; v) inizio Telecom Italia che avverrà con l'emissione della relativa fattura di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato vendita da parte di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoTelecom Italia secondo gli importi sopra indicati.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il risarcimento presente contratto si risolverà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, diritto ai sensi dell’artdel comma 8 del medesimo art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per l’Amministrazione disporrà la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto nei casi in cui si verifichino le seguenti fattispecie: Quando venga a perdere i requisiti di idoneità; quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato; quando ceda ad altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio; per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai sensi fruitori del servizio medesimo; per mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, l’assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di gara. La risoluzione del contratto dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione dell’addebito, con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. Nei casi previsti dal presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti la ditta perderà il deposito cauzionale e saranno recuperatisarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d’appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei limiti previsti dalla normativa vigenteconfronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In tali casi cesseràforza dell’art. 1 co. 13, altresìl. 135/2012, l’efficacia l’amministrazione si riserva di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura1999.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il risarcimento presente contratto si risolverà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, diritto ai sensi dell’artdel comma 8 del medesimo art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per l’Amministrazione disporrà la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto nei casi in cui si verifichino le seguenti fattispecie: Quando venga a perdere i requisiti di idoneità; quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato; quando ceda ad altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio; per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai sensi fruitori del servizio medesimo; per mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, l’assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di gara. La risoluzione del contratto dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione dell’addebito, con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. Nei casi previsti dal presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti la ditta perderà il deposito cauzionale e saranno recuperatisarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d’appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei limiti previsti dalla normativa vigenteconfronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In tali casi cesseràforza dell’art. 1 co. 13, altresìl. 135/2012, l’efficacia l’amministrazione si riserva di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura1999.
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Samples: Contratto Di Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di ogni eventuale dannoinadempimento delle obbligazioni contrattuali, Optima può risolvere il Contrattocostituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.dell'articolo 1456 del codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo le seguenti ipotesi:
a. apertura di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di una procedura concorsuale a carico del ClienteFornitore aggiudicatario;
b. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore aggiudicatario;
x. xxxxx e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
x. xxxxx e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
e. gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.
2. La risoluzione potrà essere richiesta dalla Azienda Speciale per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, fatto salvo nei casi di risoluzione, il Fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Azienda Speciale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della Azienda Speciale mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all’articolo 12.
3. In applicazione di quanto previsto disposto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione in stato legge, DL 06/07/2012 n. 95 - art. 1 comma 13 che testualmente recita: ‘Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non conforme alle previsioni inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del Contratto predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino l’appaltatore non acconsenta ad una sospensione della fornitura modifica delle condizioni economiche tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattorispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Fornitura Di Farmaci E Parafarmaci
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il contratto può essere risolto di ogni eventuale dannodiritto, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattoinadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, con semplice dichiarazionepronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’ATS Sardegna - ASSL di Xxxxxxx si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal Codice di comportamento adottato dall’ATS Sardegna con deliberazione del D. G. n. 501 del 29/06/2017;
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
d) intervenuta mancanza, nei seguenti casi: confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
i) reiterato mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
j) quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
k) quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
l) quando l'Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante;
m) quando l'Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
n) quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;
o) quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
q) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale Prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 penali. In caso di risoluzione del Contratto contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che preveda l’acquisto hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a rate di dispositivigaranzia dell’appalto, Optima fatturerà per l’intero importo residuo al Cliente tutto momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentesi applica l’art. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito 108 del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturacodice.
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Samples: Servizi Di Architettura E Ingegneria
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso 11.1 Il contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.si riterrà risolto con effetto immediato, con semplice dichiarazioneco- municazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi: icasi in cui:
a) reiterato ritardo nel il Cliente ceda in tutto o in parte il Contratto;
b) mancato pagamento delle fatture; iidei corrispettivi;
c) qualora il Cliente abbia fatto o consentito un uso improprio del servi- zio ovvero contrario alle norme di legge;
d) il cliente abbia utilizzato apparecchiature prive di omologa- zione o autorizzazione e, comunque, non sussistano conformi alle norma- tive in vigore;
e) Il Cliente abbia provveduto ad aprire, smontare o vengano meno comunque manomettere i requisiti previsti nell’offerta economicadispositivi consegnatigli in comodato d’uso e/o locazione, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o necessari per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione funzionamento delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; vprestazioni of- ferte dal Servizio, ovvero a cederli a terzi;
f) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; viViolazione delle condotte previste dagli artt. 12.6, 12.7 e 12.8 e 13;
g) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque sia assoggettato a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in stato ogni caso insolvente;
h) Non veridicità delle informazioni fornite in sede di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni sottoscri- zione del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare contratto;
11.2 Inoltre trascorsi 15 giorni dalla data di cause sospensione del Servizio, determinatasi per qualsiasi causa, INFINITY può ri- solvere di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositividiritto l'abbonamento, Optima fatturerà dando al Cliente tutto il dovuto un preavviso tramite racco- mandata con avviso di ricevimento di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
11.3 Restano in unica soluzione.ogni caso impregiudicati i diritti di INFINITY alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi;
23.4 In caso 11.4 INFINITY si riserva la facoltà di risoluzione agire per vie legali al fine di recuperare tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'at- to della cessazione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia nel rispetto delle disposizioni di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturalegge.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo (art. 1456): le parti stabiliscono espressamente che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una determinata e specifica obbligazione contrattuale determina la risoluzione del contratto. Le parti devono specificamente individuare l’obbligazione dalla cui violazione discende l’effetto risolutivo: la disposizione negoziale attraverso la quale viene ribadito che l’inadempimento del contratto (considerato nella sua genericità) conduce alla risoluzione del medesimo non vale come clausola risolutiva espressa, ma rappresenta una mera clausola di stile. La presenza della clausola risolutiva espressa neutralizza la valutazione del giudice in ordine all’importanza d ell’inadempimento: sono le parti, ancorando l’estinzione del vincolo all’inadempimento dell’obbligazione oggetto della clausola risolutiva, ad assegnare all’esecuzione di quella determinata obbligazione un rilievo essenziale nell’attuazione del programma negoziale. L’inadempimento dell’obbligazione dedotta nella clausola risolutiva espressa non determina sic et sempliciter la risoluzione del contratto: l’ordinamento attribuisce sempre al contraente fedele la possibilità di scegliere tra la manutenzione del contratto inadempiuto e la sua risoluzione. Dunque, una volta verificatasi la violazione dell’obbligazione de qua, il risarcimento contraente che ha subito l’inadempimento deve dichiarare la propria intenzione di ogni eventuale dannoavvalersi della clausola (negozio unilaterale e recettizio a forma non vincolata, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’artespressione di un diritto potestativo) per determinare la produzione dell’effetto dissolvente che di tale clausola è proprio. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere Termine essenziale (art. 1457): qualora sia previsto che una delle prestazioni contrattuali debba essere eseguita entro un determinato termine minimo ed esso debba ritenersi essenziale nell’“economia” del contratto, l’inosservanza di 10 giorni, nei casi tale termine conduce alla risoluzione del contratto. Il termine è essenziale qualora – in ragione di seguito indicati: i) in caso di omesso quanto dichiarato dalle parti o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad della particolare natura della prestazione – emerga che la sua osservanza assuma un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) rilievo essenziale per la mancata parte accipiente. La risoluzione non si verifica se l’accipiens dichiara, entro tre giorni dal verificarsi dell’inadempimento, di voler comunque esigere l’esecuzione del negozio. Effetti della risoluzione tra le parti (art. 1458): tra le parti la risoluzione ha normalmente effetto retroattivo. Una volta verificatasi la risoluzione, il vincolo negoziale si considera come mai sorto: le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire le loro prestazioni (fermo restando il diritto del contraente fedele al risarcimento del danno) e le prestazioni già eseguite devono essere ripetute. Questa regola non trova applicazione con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o invalida costituzione/ricostituzione periodica, per i quali è stabilito che la risoluzione non incide sulle prestazioni già realizzate. Effetti della risoluzione rispetto ai terzi (art. 1458, comma 2): la risoluzione non pregiudica i diritti dei terzi, a prescindere dalla loro condizione di buona o di mala fede ed indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa del deposito cauzionale da parte del Clienteloro acquisto. Con riguardo ai contratti costitutivi o traslativi di diritti reali su beni immobili, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme tuttavia, vengono fatti salvi gli effetti propri della trascrizione della domanda di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattorisoluzione.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Oltre a quanto previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di ogni eventuale dannoinadempimento delle obbligazioni contrattuali, Optima può risolvere il Contrattocostituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’artdell’art.1456 C.C., i seguenti casi:
1. 1454 c.c.gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo nonché delle norme vigenti in materia di 10 giorni, nei casi sicurezza sul lavoro e di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso retribuzione dei lavoratori dipendenti;
2. manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima appalto;
3. interruzione non motivata del servizio;
4. inosservanza delle linee progettuali presentate e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;
5. divulgazione non autorizzata di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione dati o inizio di procedura concorsuale a carico del Clienteinformazioni relativi ad utenti, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione imprese e servizi o insolvenza; vii) loro utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni e, in generale, violazione del Contratto e alla normativa vigentedovere di riservatezza;
6. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
7. inosservanza delle norme relative al subappalto. Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Organismo appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva; ixtale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso all’indirizzo PEC dell’appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi l’Organismo appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva. A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del presente articoloTribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperatiqualora sia interposto appello, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesseràl’Organismo appaltante potrà adottare i provvedimenti conseguenti, altresì, l’efficacia ivi compresi quelli di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima revoca e/o annullamento dell’affidamento con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del costo contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del pacchetto sul credito residuo anziché servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in fatturacaso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.
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Samples: Selection Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorniadempiere, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionedichiarazione e con effetto immediato, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturefatture emesse, oppure mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente oppure esecuzione di almeno 1 sospensione della fornitura per morosità nell’arco degli ultimi 12 mesi; ii) impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora inviata ai sensi del precedente art. 9.2 oppure invio al Cliente di almeno 2 costituzioni in mora nell’arco degli ultimi 12 mesi; iii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del Servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate, anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto con altri soggetti della filiera (in tal caso la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità); iiiiv) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente (SDD) o in caso mancata attivazione dell’SDD per motivi riconducibili al cliente, oppure in caso insoluto su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriaSDD; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vi) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ixviii) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; ix) nel caso venga meno il servizio di distribuzione.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto Di Servizi
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ il risarcimento presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto in caso di ogni eventuale dannoinadempimento anche parziale da parte della Concessionaria alle obbligazioni previste dagli articoli 1, Optima può risolvere 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 19, nonché di inadempimento a quanto previsto dall'offerta e dal disciplinare di gara ed ancora nei seguenti casi: CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
a) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo della Concessionaria anche se parziale qualora l’Editore non ritenga di continuare il Contratto, rapporto ai sensi dell’art. 1454 c.c.51 del D.Lgs n. 163/2006, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo previo accertamento sia dei requisiti di 10 giorniordine generale, nei casi sia di seguito indicati: iordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
b) in caso di omesso concordato preventivo, di fallimento, atti di sequestro o parziale pagamento delle fatture; iidi pignoramento a carico della Concessionaria;
c) in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della Concessionaria qualora l’Ente non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove la Concessionaria sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l’Editore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
d) per morosità relativa ad un diverso contratto violazioni in materia di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il medesimo Cliente.settore specifico;
23.2 Salvo e) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; iipersonale dipendente;
f) qualora non sussistano o vengano fosse accertato il venir meno i dei requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione morali richiesti dall’art. 38 del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoD.Lgs. 163/06.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contract
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall’articolo 1453, in caso di ogni eventuale dannoinadempimento delle obbligazioni contrattuali, Optima può risolvere il Contrattocostituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei . le seguenti casi: ifattispecie:
a) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; iiapertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
b) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria o altri casi di cessione dell’attività di impresa;
c) impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
e) revoca delle licenze o qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1456 c.c, ricorrendo la fattispecie della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Clienteclausola risolutiva espressa, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentesi verifica di diritto quando l’Amministrazione committente dichiara alla Ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. In tali casi cesseràognuna delle ipotesi sopra previste, altresìl’Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, l’efficacia ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi dell’articolo 1454 del x.x., xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, l’Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Ditta si deve conformare alle prescrizioni richiesta. La diffida contiene la dichiarazione, che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito diritto. La risoluzione del costo del pacchetto sul credito residuo anziché contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto alla Ditta che segue immediatamente in fatturagraduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
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Samples: Capitolato Norme Amministrative
Clausola risolutiva espressa. 23.1 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorniadempiere, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di forniturafornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazionedichiarazione e con effetto immediato, nei seguenti casi: :
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatturefatture emesse, oppure mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente oppure esecuzione di almeno 1 sospensione della fornitura per morosità nell’arco degli ultimi 12 mesi; ii) impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora inviata ai sensi del precedente art. 9.2 oppure invio al Cliente di almeno 2 costituzioni in mora nell’arco degli ultimi 12 mesi; iii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del Servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate, anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto con altri soggetti della filiera (in tal caso la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità); iiiiv) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente (SDD) o in caso mancata attivazione dell’SDD per motivi riconducibili al cliente, oppure in caso insoluto su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriaSDD; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione ricostituzione/integrazione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società ClienteCliente o peggioramento del Merito Creditizio del Cliente in base ai parametri definiti da Optima; vi) stato di liquidazione liquidazione, cessazione attività o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione; xi) scioglimento del consiglio dell’Ente pubblico conseguente a fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare; xii) rifiuto della cessione del credito o in caso di inadempimento del Cliente nei confronti del cessionario.
23.3 12.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 12.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articoloper qualsivoglia motivo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaeventualmente attiva.
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Samples: Contratto Di Servizio
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo (9.1). - Oltre alla facoltà di interrompere la fornitura dei Servizi e Prodotti come prevista al precedente Art. 8.1, la Parti pattuiscono che il Fornitore – in ogni caso senza pregiudizio dei diritti maturati e di ogni altro strumento di tutela esistente ed applicabile e fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni – ha diritto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoContratto e dunque la fornitura dei Servizi e Prodotti, senza che questa possa essere contestata come inadempimento, con effetti immediati in base all’Art. 1456 del Codice
a) violi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore;
b) ometta o ritardi il pagamento, anche parziale, di quanto dovuto dal Cliente a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e suoi allegati;
c) venga sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale o di sovraindebitamento;
d) sia iscritto nel registro dei protesti, o risulti comunque insolvente anche a seguito di verifiche effettuate sul credito;
e) non si conformi alla normativa vigente; ix) perdurare nazionale e comunitaria vigente in materia di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattoprotezione dei dati personali.
23.3 In (9.2). - Inoltre, il Fornitore ha il diritto di risolvere il Contratto e dunque la fornitura dei Servizi e Prodotti nel caso di risoluzione in cui il Cliente violi una qualsiasi previsione del Contratto che preveda l’acquisto stipulato tra le Parti senza porvi rimedio entro 14 giorni dalla richiesta di rimediare alla violazione, fatti salvi i diritti acquisiti dal Fornitore o qualsiasi altra azione/rimedio a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionesua disposizione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Fornitura E Assistenza Informatica
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoBrescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.del C.C., con semplice dichiarazionea tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: i) reiterato • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ Art. 16 delle presenti condizioni di contratto ; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • inosservanza di quanto previsto all’ Art. 25 delle presenti condizioni di contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste all’ Art. 22 e all’ Art. 24 delle presenti condizioni di contratto; • nel pagamento caso in cui l’importo delle fatturepenali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; ii) qualora • non sussistano intenda reintegrare la cauzione definitiva di cui all’ Art. 10 delle presenti condizioni di contratto secondo quanto previsto all’ Art. 34 delle presenti condizioni di contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria, il subappaltatore o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicail subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattodanni.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il contratto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto è risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, con semplice dichiarazione, riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: :
a) impiego di personale non dipendente dell’I.A., fatti salvi i casi di lavoro interinale
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
c) ingiustificata sospensione del servizio
d) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali
e) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative
f) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’I.A. nell’esecuzione delle prestazioni affidate
g) cessione di tutto o parte del contratto
h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
i) reiterato ritardo inadempienze reiterate dell’I.A. dopo la comminazione di n°7 penali ritenute gravi dalla S.A. (come indicato al punto “Inadempienze e penalità” di ogni specifico servizio) nel pagamento delle fatture; iicorso del medesimo anno
j) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicainadempienze reiterate dell’I.A. dopo la comminazione di n°20 penali di qualsiasi tipo (grave, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiimedia, lieve) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; ivnel corso del medesimo anno
k) per mensilmente, inadempienze reiterate dell’I.A. dopo la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio comminazione di un procedimento numero di penali per la messa un totale superiore al 10% del corrispettivo
l) reiterata mancata esibizione del registro delle presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità
m) reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale minimo richiesto
n) subappalto totale dei servizi e subappalto non autorizzato dal Politecnico
o) cessione a terzi, in liquidazione volontaria della società Cliente; vitutto o in parte, dell’oggetto del contratto che verrà stipulato
p) stato in cui l’I.A. fosse destinatario di liquidazione provvedimenti definitivi o inizio provvisori che dispongano misure di procedura concorsuale a carico del Clienteprevenzione o divieti, fatto salvo quanto previsto sospensioni o decadenze previsti dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato normativa antimafia, ovvero di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare pendenze di cause procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di forza maggiore condanne che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente l’incapacità di contrarre con la corretta esecuzione del Contratto.pubblica amministrazione
23.3 q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata In caso di risoluzione risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’I.A. il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto che preveda l’acquisto a rate contratto. Il Politecnico inoltre si riserva di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in unica soluzionebase al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’I.A. è tenuto a risarcire.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art1. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. ex articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazione, . (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: i, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) reiterato ritardo quando nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i corso dell’esecuzione dell’appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix, nonché uno dei requisiti necessari all’esecuzione del servizio di cui all’art. 4 del presente capitolato;
b) perdurare accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all’articolo 27 del presente capitolato;
c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che comportino una sospensione devono essere provate da parte dell’appaltatore;
d) frode dell’appaltatore;
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo;
f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
g) mancato reintegro della fornitura tale cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all’articolo 16, terzo comma;
h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
i) cessione anche parziale del contratto;
j) fallimento dell’appaltatore;
k) fermo quanto previsto da compromettere gravemente altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall’art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/06;
l) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la corretta esecuzione cui natura non permetta l’assunzione del Contrattoservizio.
23.3 In caso 2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionecontratto.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 20.1 In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sul partecipante, il risarcimento Committente ha piena facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere considerare risolto di diritto il Contrattocontratto.
20.2 La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’artdell‟art. 1454 1456 co. 2 c.c.
20.3 In particolare, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giornia titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra il Committente potrà applicare la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: i:
a) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; iiscarsa e inadeguata sorveglianza dei giovani, in tutte le fasi del soggiorno (dalla presa in carico dalle famiglie alla relativa riconsegna) qualora non sussistano che possa mettere in pericolo e cagioni danno e/o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicainfortunio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiidi qualsiasi grado, ai giovani ospiti;
b) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da parte del Cliente, o per alterare il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) normale stato di liquidazione salute agli ospiti;
c) carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno;
d) atti o inizio molestie di procedura concorsuale a carico del Clientequalsiasi natura, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque nei confronti degli ospiti attuate da personale dell‟accreditato o ad esso riconducibile in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattovirtù dei service acquisiti.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 20.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi l‟Istituto procederà all‟incameramento della cauzione e all‟immediata escussione, per l‟intero importo garantito, di tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturamaggior danno subito.
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Samples: Regolamento Per l'Accreditamento Dei Soggetti Fornitori
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. La AGCM si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo avvalersi della risoluzione di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso diritto del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la mancata Cassa diritti o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Clientepretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per l’esecuzione delle prestazioni fino alla data di risoluzione, fermi restando la responsabilità della Cassa per i danni causati alla AGCM e il diritto della AGCM medesima di escutere la cauzione di cui al precedente art. 13, qualora: − venga meno anche uno solo dei requisiti della rete di strutture mediche convenzionate di cui all’art. 4 commi 1 e 2; − la Cassa sia inadempiente agli altri obblighi previsti dagli artt. 4, comma 4; 5, comma 1, lett. c) e h); 11; 13, comma 3; − si verifichino inadempimenti o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione ritardi nell’esecuzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore prestazioni che comportino complessivamente l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto di cui all’art. 2; − una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Cassa risultino non veritiere; − si verifichi la corretta esecuzione del Contrattoperdita in capo alla Cassa dei requisiti di cui all’art. 3, commi 2 e 3.
23.3 In caso 2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto presente contratto: - le ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016; - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico AGCM bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a rate di dispositiviconsentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionecomma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
23.4 In caso 3. La AGCM si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. ove il quadro normativo di riferimento subisca modifiche, innovazioni o integrazioni tali da alterare i presupposti fiscali e contributivi connessi al Piano di assistenza sanitaria.
4. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati sarà comunicata a mezzo PEC e non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia comporterà alcun obbligo di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaindennizzo e/o risarcimento.
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Samples: Contract for Healthcare Services
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’ASP IMMeS e PAT e potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. previa comunicazione scritta alla Ditta appaltante, con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate da Shorr Kan S.r.l.;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico di Shorr Kan S.r.l., fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
g) g) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h) in caso di subappalto non autorizzato;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentefrode dell’Shorr Kan S.r.l. In tali casi cesseràl’ASP IMMeS e XXX dovrà comunicare, altresìmediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, l’efficacia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’ASP IMMeS e PAT sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturarisoluzione alla ditta appaltante.
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Samples: Determination of the Hotel Economic Area and Procurement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 38.1. Il contratto può essere risolto di ogni eventuale dannodiritto, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattoinadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, con semplice dichiarazionepronuncia di risoluzione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta caso di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto rispetto dei termini derivanti dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 38.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In caso tale ipotesi, il Comune di risoluzione del Contratto Veroli si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che preveda l’acquisto a rate questa possa pretendere compensi ed indennità di dispositivi, Optima fatturerà sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
38.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n° 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165”, integrato dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Veroli;
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice); f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n° 136/2010 e ss. mm. e ii.;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del presente articolopersonale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
h) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, tutti gli sconti applicati anche se in presenza di contestazioni;
i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA.
2. Si procede alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico dell’IMPRESA le ipotesi previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e qualora si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la FEM dichiara all’IMPRESA che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la FEM non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. Nei casi succitati la FEM si rivale per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sulla cauzione definitiva costituta a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di ogni eventuale risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, Optima può risolvere il Contratto, ai .
6. Ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa quando nel corso del contratto, la FEM accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere adempiere, un congruo termine entro un il quale l’IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine minimo stabilito, il contratto è risolto di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clientediritto.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art7. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti fa sorgere a favore della FEM il diritto di escutere la cauzione definitiva e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’IMPRESA che segue immediatamente in fatturagraduatoria o ad altra IMPRESA.
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Samples: Fornitura Di Gas Puri
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 32, la Banca può dichiarare risolto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattorapporto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei nelle seguenti casi: ipotesi:
(i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; inadempimento degli obblighi previsti nelle Condizioni di Utilizzo e dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti da parte dell’Utilizzatore;
(ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 14 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 15 (Codici personali segreti PIN e PUK: uti- lizzo e obblighi di custodia), 19 (Pagamenti), 21 (Comunicazioni peri- odiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 29 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o su carta contraffazione), 31 (Uso illecito della Carta);
(iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Utilizzatore, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di credito se richiesto emissione della Carta.
(v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di an- tiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. La comunicazione di risoluzione sarà inviata all’Utilizzatore dal Gestore, in forma obbligatoria; iv) per la mancata scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indiriz- zo indicato nel modulo di richiesta o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Clientea quello successivamente comunicato, o per messa a disposizione dell’Utilizzatore, su Supporto Durevole, mediante il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la messa comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 anticipo con l’Utilizzatore. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivirapporto: • l’Utilizzatore deve provvedere all’immediato pagamento, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 so- luzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi con- fronti. Il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo suc- cessivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepa- gate intestate al Cliente; • il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le moda- lità previste all’art. 20 ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedi- mento Autorità Giudiziaria). In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolorapporto, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturala Carta potrà continuare ad essere utiliz- zata come carta fedeltà associata al “Programma CartaFRECCIA”.
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Samples: Conditions of Use
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il ContrattoLe parti convengono espressamente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.cc, con semplice dichiarazioneche il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell’utilizzatore, nei ove si verifichino i seguenti casi: fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:
a) uso improprio o non consentito dei beni;
b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato; Agripiù Snc | P.iva 01281670917| Xxx Xxxxxxx 00 | 00000 Xxxx Xxxxx (XX) Tel. 000000000 | email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle prescrizioni di impiego;
d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
e) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni;
f) mora nel pagamento del canone oltre giorni tre dalla scadenza;
g) omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione;
h) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive e cautelari intentate da terzi;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fattureconcessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolocomma che precede, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti è effettuata dal noleggiatore a mezzo lettera raccomandata a.r., obbliga l’utilizzatore alla immediata restituzione dei beni e saranno recuperatidetermina la cessazione anticipata del godimento, nei limiti previsti dalla normativa vigentesenza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. In tali casi cesseràL’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari ad euro 200,00, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturasalvo il diritto al maggior danno patito dal noleggiatore.
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Samples: Noleggio Attrezzature E Macchine
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il Contratto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto in tutto o in parte:
1. nel caso in cui l’appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C.
2. nel caso in cui l’appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti,
3. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
4. nel caso di mancato adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti e ciò, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui agli articoli del DPR 207/2010 richiamati dal precedente articolo 21;
5. nel caso di espletamento del servizio con semplice dichiarazionemodalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo dall’offerta e dal contratto.
6. in caso di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concernenti l’esecuzione dei servizi di pulizia e l’uso dei materiali inerenti l’esercizio dell’attività di cui a contratto;
7. in caso di irregolarità o negligenza per colpa dell appaltatore, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione;
8. in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dall’ art 118 del d.lgs. 163/2006;
9. in caso di insolvenza della Società;
10. nel pagamento delle fatture; ii) qualora caso in cui l’appaltatore, in violazione di quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 27, non sussistano o vengano meno mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo fermo;
11. nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e cui alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.legislazione antimafia;
23.3 In 12. nel caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate violazione delle norme in materia di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionesicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento L’Impresa, nell’eventualità di ogni eventuale dannoricorso all’istituto del subappalto, Optima può risolvere il Contrattosi impegna, ai sensi dell’artsin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1454 c.c.Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 10 giornitracciabilità dei flussi finanziari, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e mandato stipulato con il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 subappaltatore In caso di risoluzione violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del Contratto fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionepotrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento frode; qualora la ditta aggiudicataria non esegua i servizi in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi, entro il termine comunicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l’esecuzione del contratto nei termini prescritti; qualora la ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione; qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all’applicazione delle fatturepenali di cui all’art. 17 raggiungano il 20% dell’importo di contratto; ii) qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di privacy; qualora la ditta aggiudicataria non sussistano ottemperi agli obblighi di cui all’art. 9; qualora si verifichino cessazioni o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessateinterruzioni del servizio protratte o ricorrenti; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta aperta una procedura fallimentare; qualora si verifichino le circostanze di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/16. L’Amministrazione, nei casi sopra descritti, si riserva la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Clientefacoltà di risolvere il contratto, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del presente articoloC.C., tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti con tutte le conseguenze di legge e saranno recuperatidi capitolato che detta risoluzione comporta, nei limiti previsti dalla normativa vigenteivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in danno dell’appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In tali casi cesseràOve l'Amministrazione ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, altresìdovrà contestarle per iscritto alla controparte, l’efficacia fermo restando il termine di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l’Istituto degli Innocenti adotterà le determinazioni ritenute opportune.
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Samples: Servizi Di Pulizia
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. Sono considerati motivi di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.dell’articolo 1456 del codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo oltre alle ipotesi contemplate espressamente nel presente contratto: - il fallimento dell’impresa conduttrice ovvero dell’impresa cessionaria della medesima; - il mancato pagamento di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornituratre ratei, anche risoltonon consecutivi, intercorso tra del canone di locazione; - la Optima sublocazione, il comodato e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicala cessione dell’immobile, anche limitatamente alle singole forniture interessateparziali, salva l’ipotesi di cui all’articolo 36 della L. 392/1978; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente - la cessione – in vendita o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale affitto – dell’azienda commerciale da parte del Clienteconduttore unitamente alla sublocazione dell’immobile o cessione del presente contratto di locazione senza la preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima l’esecutività della stessa, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento; - la diversa destinazione dell’immobile locato senza aver acquisito la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale; - il mancato reintegro della cauzione definitiva, sia per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme pagamento del canone di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento locazione che per ogni altra causa per la messa in liquidazione volontaria quale l’Amministrazione comunale si sia avvalsa della società Clientemedesima; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico - la ripetuta contestazione formale da parte dell’Amministrazione comunale del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattomancato rispetto delle condizioni negoziali contenute nel presente contratto.
23.3 In caso 2. Nell’ipotesi in cui il locatore intenda avvalersi della presente clausola, ne darà comunicazione al conduttore mediante raccomandata con avviso di risoluzione ricevimento e quest’ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell’immobile. Ove non si provveda al rilascio dello stesso nel termine indicato dal locatore – comunque non inferiore a trenta giorni – e fermo restando il diritto alla tutela giudiziale ed alla richiesta del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivimaggior danno, Optima fatturerà al Cliente tutto per il dovuto in unica soluzioneritardo nella riconsegna dell’immobile vale quanto concordemente stabilito tra le parti all’articolo 12.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contratto Di Locazione
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il risarcimento presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
(a) una delle seguenti affermazioni risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto:
i. il/i Punto/i di fornitura indicato/i nel modulo di adesione risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e le opere realizzate per collegare gli impianti del Cliente sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente medesimo;
ii. gli impianti del Cliente sono adeguati ai fabbisogni dello stesso e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, preven- zione e alle disposizioni antinfortunistiche rispetto al cui adempimento il Cliente manleva Sorgenia da ogni eventuale dannoresponsabilità;
iii. il Cliente ha legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati gli im- pianti;
iv. il Cliente non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, Optima può risolvere con il Distributore e con la società di trasporto;
v. il Cliente non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell’art;
vi. 1454 il Cliente non è in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., previa diffida non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a farlo dichia- rare fallito, ad adempiere entro assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell’attività; xxx.xx Codice Fiscale fornito in sede di stipula del Contratto risulta corretto in ogni sua parte;
(b) il Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento delle somme da quest’ul- timo eventualmente dovute al Fornitore del servizio di default, al Distributore o l’eventuale indennizzo CMOR (di cui al TISIND) richiesto da un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: iprecedente fornitore;
(c) in caso di omesso manomissione e/o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto rottura dei sigilli del misuratore o di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale prelievo fraudolento da parte del Cliente;
(d) utilizzo del gas naturale:
i. in Punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto;
ii. per usi diversi da quelli descritti nel modulo di adesione;
iii. in violazione delle migliori regole di prudenza e sicurezza;
iv. da parte di soggetti terzi a cui il Cliente possa aver ceduto questo in qualsi- asi forma, ad esclusione del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili;
(e) mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive;
(f) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia in forma di deposito cauzionale di cui all’articolo 13;
(g) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;
(h) esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento dei propri dati personali;
(i) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge falli- mentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un ac- cordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
(j) verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 18 per l’intera somministrazione;
(k) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di sommi- nistrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente;
(l) esito negativo della verifica da parte di Sorgenia che il Punto di fornitura sia servito da un Distributore con cui Xxxxxxxx abbia in essere il contratto di distri- buzione del gas naturale alla data di stipula del Contratto; (m)esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura;
(n) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la Documentazione con- trattuale, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/ detenzione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso;
(o) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente della facoltà di Sorgenia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché re- lative disposizioni attuative; CGS_RES_PLACET_1021
(p) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l’adde- bito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l’errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l’addebito, la loro incoerenza con l’intestatario del conto, l’errata indicazione dei dati della per- sona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all’incasso diretto;
(q) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore, mancato pagamento di quanto richiesto dal Distributore per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;
(r) esercizio da parte di Sorgenia della facoltà di revoca della richiesta di cam- bio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG e ss.mm.ii.. In particolare, il Distributore mette a disposizione di Sorgenia le seguenti informazioni:
i. l’eventuale chiusura del Punto di fornitura a seguito dell’intervento di so- spensione della fornitura per morosità;
ii. l’eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione Punto di fornitura;
iii. il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iv. le date delle eventuali ulteriori forme richieste di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi pre- cedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore);
v. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso;
vi. l’accessibilità o meno del Punto di fornitura;
(s) esercizio da compromettere gravemente la corretta esecuzione parte di Sorgenia della facoltà di revoca del Contratto.
23.3 In caso nuovo allaccio e rela- tiva attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate casi di dispositiviinterruzione della fornitura relativi al Cliente, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto segnalati dal Distributore o dal SII ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti TIMG;
(t) venir meno per qualsiasi causa del mandato all’Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente;
(u) violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa vigente. In tali casi cesseràfiscale di volta in volta applicabile per esclusivi fatto, altresìcolpa, l’efficacia responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo;
(v) il Cliente di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito medesima norma;
(w) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest’ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell’immobi- le;
(x) inefficacia del costo contratto di distribuzione e trasporto del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturagas naturale;
(y) revoca dell’autorizzazione di Sorgenia alla vendita di gas naturale.
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Samples: Gas Supply Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 3, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di ogni eventuale dannocui al presente contratto, Optima ciascuna Parte può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
a) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
b) se una delle Parti del presente contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di sentenza di fallimento o di qualsiasi altro provvedimento dell’autorità competente che non comporti prosecuzione dell’attività di azienda. La parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: iricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione giorni dal momento del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria ricevimento della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattocomunicazione.
23.3 4. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del Contratto presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che preveda l’acquisto a rate di dispositivinon sono stati utilizzati, Optima fatturerà devono essere restituiti al Cliente tutto a costi e spese della Parte che esercita il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso diritto di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigenterisoluzione. In tali casi cesseràquesto caso, altresì, l’efficacia l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturarisoluzione.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 12.1 TIM si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo e per gli effetti di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. cui all'articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazionea mezzo lettera o e-mail, nei seguenti casi: iall’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione, in caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti (artt. 7 e 8), di inadempimento agli obblighi relativi all'art. 9 (" Utilizzo del Servizio"), 16 (“Misure tecnologiche di protezione”), 17 (“Divieto di manomissione del Prodotto); 18 (“Conservazione e custodia del Prodotto. Tutela della proprietà del Prodotto”); 23 (“Cessione Contratto”); 24 (“Software applicativo”)
12.2 In caso di cessazione del Contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere a TIM, le eventuali somme indicate nel precedente art 7.5 e, entro 30 giorni dalla cessazione del Contratto, a comunicare a TIM della sua volontà di, alternativamente,:
a) reiterato ritardo restituire il Prodotto detenuto in uso secondo le modalità previste all’art. 19; oppure
b) attraverso il numero verde del Servizio Clienti di cui al successivo art. 14.1, di voler acquistare la proprietà del Prodotto, sottoscrivendo il relativo accordo di compravendita e pagando a TIM il corrispettivo da quest’ultima richiesto. Il costo per il decoder TIMVISION è di €69 se la richiesta avviene entro il primo anno dalla sottoscrizione dell’abbonamento al servizio, di €39 dal secondo anno., di €19 dal terzo anno e €10 dal quarto in poi.
12.3 Il Cliente prende atto ed accetta che, nel pagamento delle fatture; iicaso in cui non dichiari di voler acquistare il Decoder TIMVISION, secondo le modalità indicate nella precedente lett. b) qualora del 12.2, ovvero non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicarestituisca il Prodotto, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiisecondo le modalità indicate nella precedente lett. a) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per del 12.2, la mancata o invalida costituzione/ricostituzione restituzione del deposito cauzionale Decoder TIMVISION Box sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto del Decoder stesso da parte del Cliente. Detto acquisto - che produrrà il trasferimento della proprietà del Decoder TIMVISION Box senza incorrere in alcuna penale - si perfezionerà con l’accettazione di TIM che avverrà con l'emissione della relativa fattura di vendita da parte di TIM secondo gli importi sopra indicati. IL pagamento di detti importi avverrà:
a) per i Clienti che abbiamo attivato il Servizio associato ad un abbonamento internet TIM di rete fissa, mediante addebito sulla relativa Fattura, secondo i termini di pagamento ivi previsti;
b) per i Clienti che abbiano attivato il Servizio associato a linea telefonica TIM di rete mobile, mediante addebito sulla la carta di credito su cui è stato attivato il servizio TIM Ricarica Automatica o sulla relativa Fattura;
c) per i Clienti che abbiano attivato il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme Servizio non associato ad una linea telefonica TIM e siano clienti di garanzia richieste; v) inizio altro operatore telefonico, mediante addebito sulla Carta di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria Credito fornita al momento della società Cliente; vi) stato richiesta di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico attivazione del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoServizio.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Abbonamento Timvision Con Decoder in Comodato D’uso
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’ASP IMMeS e PAT e potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. previa comunicazione scritta alla Ditta appaltante, con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate da Dedalus S.p.A.;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico di Dedalus S.p.A., fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
g) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h) in caso di subappalto non autorizzato;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano frode di Dedalus S.p.A. In tali casi l’ASP IMMeS e XXX dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’ASP IMMeS e PAT sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto risarcimento è dovuto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionealla ditta appaltante.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Determination
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 23.1. Le parti convengono che l’ordine relativo ai Lavori si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte dell’impresa appaltatrice delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di FINCANTIERI di richiedere il risarcimento di ogni eventuale dannotutti i danni connessi, Optima può risolvere il Contrattocollegati e conseguenti dalla stessa subiti: comma 5.6 (Mancata comunicazione preventiva di mutamento dei soggetti partecipanti a forme associative quali ATI, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro consorzi o imprese riunite in un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di forniturarete); comma 6.1 (Divieto di cessione del contratto); comma 6.3 (Divieto di subappalto); art. 7 (Organizzazione autonoma dell’impresa - trattamento del personale – adempimenti e manleva); comma 12.2 (Risoluzione per il ritardo superiore alle quattro settimane); comma 20.2 (Mancato rispetto delle NOUS); art. 21 (Mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale e certificazione antimafia); comma 22.6 (Forza maggiore di durata superiore a trenta giorni); art. 33 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse”); art. 34 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il D. Lgs. n. 231/2001). Le parti convengono altresì che l’adozione nei confronti dell’impresa appaltatrice del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 14, anche risoltocomma 1, intercorso tra del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comporterà la Optima e risoluzione di diritto dell’ordine fatto salvo in ogni caso il medesimo Cliente.
23.2 Salvo diritto di FINCANTIERI di richiedere il risarcimento di ogni eventuale dannotutti i danni connessi, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto collegati e conseguenti dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattostessa subiti.
23.3 In caso 23.2. Al fine di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, FINCANTIERI dovrà comunicare all’impresa appaltatrice, a rate mezzo di dispositiviraccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaavrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
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Samples: Contratto D’appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. L'inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, nonché il ritardo protrattosi per più di 15 giorni rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, legittima l'ASM Terni S.p.A. ad avere per risolto di diritto il contratto d'appalto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'appaltatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia ai sensi del successivo punto 6.15 (Garanzia).
2. In caso di ogni eventuale dannogravi e ripetuti inadempimenti, Optima può anche riguardanti fattispecie diverse, l’ASM potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra e ritenere definitivamente la Optima e il medesimo Clientecauzione.
23.2 Salvo 3. L’ASM potrà risolvere di diritto il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. previa comunicazione scritta alla ditta Appaltatrice, con semplice dichiarazioneda inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: :
a) qualora si verifichino ritardi nelle prestazioni superiori a 30 giorni solari consecutivi;
b) qualora le prestazioni siano rifiutate, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
c) qualora il servizio si svolga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente accordo quadro;
d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
g) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’ASM Terni S.p.A.;
i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore;
j) cessione del Clientecontratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione subappalto totale o insolvenza; vii) utilizzo improprio parziale della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ixsenza autorizzazione scritta dell’ASM;
k) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattofrode dell’Appaltatore.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Accordo Quadro Di Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità del servizio e/o delle prestazioni l’Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando la Società a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’arteventuali maggiori danni subiti. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto contratto, alla Società inadempiente verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a rate quel momento. Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società assume tutti gli obblighi di dispositivitracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, Optima fatturerà n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il sig. xxxxxxxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso seguente codice IBAN: XX xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all’Università, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturacontratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c. Rent Max S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione, con semplice dichiarazionelettera raccomandata A.R., nei seguenti casicasi specifici: iA) reiterato ritardo mancato pagamento di 1 (uno) canone di locazione e/o degli addebiti vari, entro i termini indicati nel pagamento delle fatturesuccessivo art. 18;
B) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-p), 5 e 10; iiRent Max S.p.A. ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccomandata A.R. ovvero PEC in caso di: 1) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; 2) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; 3) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che la medesima impresa non sussistano o vengano meno sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente articolo, Rent Max S.p.A. potrà rientrare in possesso di tutti i requisiti previsti nell’offerta economicaveicoli locati, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente se in presenza di opposizione o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata contestazione, sia essa giudiziale o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale meno, da parte del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del veicolo, il Cliente è tenuto al pagamento di una somma pari al canone di locazione, per ogni mese o porzione di mese fino all’effettiva riconsegna del veicolo, oltre al risarcimento dei danni. In tutti i casi di risoluzione e recesso, Rent Max S.p.A. tratterrà, come per legge, per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il veicolo e corrispondere immediatamente a Rent Max S.p.A. tutto quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto mora, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso data di risoluzione o recesso del Contratto che preveda l’acquisto a rate contratto. Rent Max S.p.A. avrà la facoltà di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso anche in unica soluzione.
23.4 In caso tutti i suddetti casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti espressa e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturarecesso.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai Ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, . il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora Xxxxx dichiari di volersi avvalere del disposto della presente clausola nei seguenti casi: i:
a) reiterato ritardo nel pagamento mancato e/o inesatto e/o parziale e/o ritardato adempimento di anche una sola delle fatture; iiobbligazioni assunte dal Fornitore e, in particolare, di quelle stabilite nelle clausole 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19;
b) qualora la garanzia di cui al successivo art. 16, ove richiesta e rilasciata dal Fornitore, non sussistano o vengano meno sia conforme al vero. Ai sensi e per gli effetto dell’articolo 1564 c.c. le Parti d’accordo fra loro stabiliscono che i requisiti previsti nell’offerta economicacasi di cui alla precedente clausola costituiscono inadempimento di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi eventuali adempimenti. Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) Avvio della procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato od altra procedura concorsuale, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiistragiudiziale di una delle Parti;
b) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente liquidazione o su carta scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di credito se richiesto una delle Parti. E’ in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o ogni caso fatto salvo il diritto di Catra di agire per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme risarcimento dei danni in tutti i casi ivi previsti. In tutti i casi ivi previsti, il Fornitore restituirà a Xxxxx, a semplice richiesta di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale questa ed entro e non oltre 5 giorni, a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto propria cura e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolospese, tutti gli sconti applicati i disegni, i materiali, documenti che abbia ricevuto in relazione e/o occasione di questo ordine, fin da ora rinunziando ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare e/o ritardare detta restituzione. Il Fornitore non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia potrà esercitare alcun diritto di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.ritenzione dei detti disegni e/o materiali
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Samples: General Conditions of Contract
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA.
2. Si procede alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell’IMPRESA le ipotesi previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006.
3. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la FEM dichiara all’IMPRESA che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la FEM non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. Nei casi succitati la FEM si rivale per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sul deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di ogni eventuale risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, Optima può risolvere il Contratto, ai .
6. Ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa quando nel corso del contratto, la FEM accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere adempiere, un congruo termine entro un il quale l’IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine minimo stabilito, il contratto è risolto di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clientediritto.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art7. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti fa sorgere a favore della FEM il diritto di escutere la cauzione definitiva e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’IMPRESA che segue immediatamente in fatturagraduatoria o ad altra IMPRESA.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Con la disposizione in esame il legislatore dà alle parti uno strumento di autotutela, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento è preventiva e rimessa alle parti stesse, e il meccanismo risolutorio opera con semplice dichiarazionela sola comunicazione unilaterale. La clausola risolutiva espressa può, nei seguenti casi: iin via generale, fare riferimento ad ogni caso di inadempimento a clausole essenziali del contratto, oppure definire contrattualmente in modo puntuale quali sono le clausole essenziali ai fini dell’adempimento, che danno quindi diritto alla risoluzione. È consigliabile quindi redigere apposita clausola in cui:
a) reiterato ritardo nel pagamento sia stato specificatamente stabilito quali siano le prestazioni la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione;
b) risulti la volontà delle fatture; ii) qualora parti di fare operare la risoluzione, la quale andrà esercitata per iscritto con comunicazione da inviarsi a controparte con preavviso di un numero di giorni da stabilire tra le parti. In mancanza dei suddetti presupposti, non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicapotrà vedersi una vera e propria clausola risolutiva espressa, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) onde per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione risoluzione del deposito cauzionale contratto ci si dovrà attenere al disposto degli articoli 1453, 1454, 1457. La clausola risolutiva espressa nell’ambito del contratto di licenza considera essenziale l’adempimento di una serie di obblighi, il cui inadempimento da una parte consente all’altra, di conseguenza, di risolvere unilateralmente il contratto. Dal lato della Licenziante, si prevedono le seguenti ipotesi di esercizio del diritto di recesso:
1) inosservanza ai doveri ex art. 6 e alla gestione, mantenimento e difesa delle privative ex art. 7 da parte della Licenziataria;
2) mancato pagamento del Clientecorrispettivo, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme non sanato ex art. 5;
3) mancata commercializzazione di garanzia richieste; vprodotti licenziati ovvero mancanza di accordi di commercializzazione entro 3 (tre) inizio anni dalla stipula del contratto;
4) domanda di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria ammissione della società Cliente; vi) stato Licenziataria a qualsiasi procedura di liquidazione o inizio concorsuale. Dal lato della Licenziataria, si prevede che la violazione del diritto di procedura concorsuale a carico esclusiva di cui all’art. 3.1. del Clientecontratto costituisca possibile motivo di recesso. Si consente, fatto salvo quanto previsto inoltre, alla Licenziataria di recedere dal contratto nelle ipotesi di impossibilità di sfruttamento delle privative licenziate entro un tempo predeterminato e, in ogni caso, decorsi almeno 24 mesi dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato stipula del contratto di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 licenza. In qualsivoglia caso di risoluzione cessazione anticipata del Contratto contratto, l’ultimo comma della clausola stabilisce, a garanzia della Licenziante, che preveda l’acquisto a rate sia interrotto lo sfruttamento dell’invenzione da parte della Licenziataria e che essa avrà il diritto: a) di dispositivi, Optima fatturerà trattenere le somme già riscosse e b) al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionepagamento di quanto maturato e non versato fino al momento della cessazione degli effetti del contratto.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Licensing Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo La Ditta, sottoscrivendo il risarcimento contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante hanno carattere di ogni eventuale dannoessenzialità. In particolare, Optima può risolvere il Contrattodopo la stipulazione del contratto, la Ditta non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio. Il contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. gli effetti dell'articolo 1456 c.c., sarà risolto di diritto, con semplice dichiarazionefacoltà per l'INAIL di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei danni, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo cessazione dell’azienda o di ramo di azienda , di cessazione di attività oppure nel pagamento delle fatturecaso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario; ii) qualora xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; cessione del contratto o di subappalto non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessateautorizzato; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale mancato adempimento da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione dell’Affidatario agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori; violazione agli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136; inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori; reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Contratto; gravi inadempienze relative alla sicurezza; grave inosservanza dei protocolli e delle eventuali ulteriori forme procedure di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 lavoro. In caso di inosservanza, l’INAIL invierà richiamo scritto motivato; dopo il terzo richiamo scritto, senza che la Ditta possa vantare pretese e/o compensi di sorta, l’INAIL potrà procedere alla risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivicontratto, Optima fatturerà al Cliente tutto fatte salve le penali e il dovuto in unica soluzionerisarcimento dei danni subiti.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contract
Clausola risolutiva espressa. 23.1 10.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 10.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoriacorrente; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione; xi) scioglimento del consiglio dell’Ente pubblico conseguente a fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare; xii) rifiuto della cessione del credito o in caso di inadempimento nei confronti del cessionario.
23.3 In 10.3 Le Parti pattuiscono che, in caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Fornitura
Clausola risolutiva espressa. 23.1 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorniadempiere, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di forniturafornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intercorso tra la Optima e il intestato al medesimo Cliente.
23.2 12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti nell’offerta economicaper la fornitura del Servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessateinteressate ed in caso di risoluzione del contratto con il distributore locale. In tal caso il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto richiesta in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il Servizio di distribuzione.
23.3 12.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 12.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articoloper qualsivoglia motivo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaeventualmente attiva.
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Samples: Contratto Di Servizio
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo L’ ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattocontratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi gli effetti dell’art. 1456 c.c.del C.C qualora vengano riscontrati uno o più dei seguenti inadempimenti:
a) inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
b) interruzione, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: iabbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
c) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione mancato reintegro del deposito cauzionale da parte entro i termini stabiliti;
d) ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Clientepersonale dipendente;
e) recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
f) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o per il mancato del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle propriemansioni;
g) cessione totale o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; vparziale del contratto;
h) inizio di un procedimento per la messa subappalto effettuato in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme difformità alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi legge o del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti capitolato;
i) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
j) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
k) perdita del requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
l) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentes.m.i). In tali casi cesseràl’ASM Terni S.p.A. dovrà comunicare, altresìmediante lettera raccomandata, l’efficacia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’ASM Terni S.p.A. sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. L’ASM Terni S.p.A., per l’incameramento di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in fatturacui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l’ASM Terni S.p.A. potrà rivalersi sugli eventuali crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza. Resta salvo quanto previsto all’Art. 108 D. Lgs 50/2016
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il risarcimento mancato rispetto di ogni eventuale una delle clausole di cui agli artt. “9” (Lavori in danno); “12” (Modalità di pagamento – Obbligazioni ex lege n. 136/2010); “21” (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa Esecutrice); “22” (Normativa antimafia e anticorruzione); “23” (Rispetto del modello di organizzazione, Optima può risolvere il Contrattogestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico), ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, cui ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Costituisce, con semplice dichiarazionealtresì, causa di risoluzione di diritto del predetto affidamento il verificarsi anche di una sola delle sotto elencate circostanze: • quando, per qualsiasi ragione, l’impresa venisse ad abbandonare il servizio oggetto del presente appalto. In tal caso la stazione appaltante ha diritto, previa diffida e senza bisogno di altro o di alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all’impresa; • nel caso in cui l’ammontare delle penalità inflitte alla impresa raggiunga complessivamente il 10% dell’importo previsto in contratto nel periodo di un anno. • Nel caso in cui l’Impresa Esecutrice non rispetti i termini e le condizioni previste nel precedente art. 21. Quanto sopra esposto determina la risoluzione anticipata del contratto di affidamento, fatto salvo il diritto della Committenza di far valere, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno confronti dell’impresa, tutti i requisiti previsti nell’offerta economicapropri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati. Nel verificarsi della risoluzione, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su la Committenza tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto corrente o su carta del risarcimento di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o Committenza dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme adempimento alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattoprestazioni.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contract for the Maintenance and Adaptation of the Municipal Wastewater Treatment Plant
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ogni eventuale dannoricorso all’istituto del subappalto, Optima può risolvere il Contrattosi impegna, ai sensi dell’artsin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1454 c.c.Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 10 giornitracciabilità dei flussi finanziari, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e mandato stipulato con il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’artsubappaltatore. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che preveda l’acquisto possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a rate darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di dispositivitale comunicazione, Optima fatturerà al Cliente tutto il l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto in unica soluzionedall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
23.4 ARTICOLO 11 (Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto, dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, al Servizio per le Tecnologie dell’Informazione ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati. L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali. In caso di risoluzione del contratto inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai sensi del commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente articolocontratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturai danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il contratto può essere risolto di ogni eventuale dannodiritto, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattoinadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, con semplice dichiarazionepronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Azienda Ospedaliera di Padova si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) violazione delle clausole patrizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 04/08/2015 ratificato con DGR n. 1036, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera di Padova;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Azienda Ospedaliera di Padova con atto deliberativo n. 210 del 27.02.2014;
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
d) intervenuta mancanza, nei seguenti casi: confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
e) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016);
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
h) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
i) reiterato mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
l) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
m) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
n) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
o) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
p) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
q) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
r) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
s) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
t) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 penali. In caso di risoluzione del Contratto contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che preveda l’acquisto hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs 50/2016. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a rate di dispositivigaranzia dell’appalto, Optima fatturerà per l’intero importo residuo al Cliente tutto momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigentesi applica l’art. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito 108 del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaD.Lgs 50/2016.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento Il Contratto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, appalto è risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) e per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 gli effetti dell’art.1456 c.c., con semplice dichiarazioneriserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica• frode, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • ingiustificata sospensione della fornitura; • cessione di tutto o parte del ClienteContratto; • in tutti gli altri casi di cui alla presente disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata; • inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la SAMTE Srl non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione la SAMTE Srl si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle rimborso di eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione regolare adempimento del Contratto.
23.3 . La SAMTE Srl avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto ai sensi per grave inadempimento dell’esecutore si applica quanto previsto all’articolo 140 del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigented. lgs. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturan. 163/2006.
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Samples: Servizio Di Sanificazione Ambientale E Pulizia Uffici
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. Nuvola può sospendere l’erogazione di ogni eventuale danno, Optima può uno o più Servizi e/o risolvere in tutto o in parte il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati: (a) violazione di uno o più degli obblighi del Cliente di cui all’art. 12 delle presenti Condizioni; (b) qualora il Cliente abbia fornito a Nuvola informazioni e/o dati personali e/o documenti falsi e/o contraffatti e/o non validi, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva i dati personali ed i documenti necessari per l’attivazione dei servizi di cui all’art. 2; (c) cessione, rivendita del Servizio; (d) indisponibilità del Cliente a fornire le garanzie richieste da Nuvola ai sensi dell’art. 15; (e) il Cliente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive, si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta o volontaria o altra procedura concorsuale, o comunque si trovi in condizioni tali da porre oggettivamente in pericolo il regolare pagamento dei servizi, sulla base di analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e controllo del credito. Codice Contratto CG.2015.2
2. Ai fini del presente Contratto si considera: (i) ritardato il pagamento avvenuto oltre la scadenza indicata in fattura; e (ii) ripetuto inadempimento se nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della fattura ci sono stati altri ritardi o mancati pagamenti relativi al Contratto, salvo quanto diversamente previsto dalle precedenti disposizioni.
3. Previa diffida ad adempiere al Cliente entro 15 giorni Nuvola può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.del Codice Civile: (a) limitatamente allo specifico Servizio non pagato e ai Servizi ad essi collegati ove tecnicamente inscindibili, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo in caso di 10 giorni, mancata corresponsione degli importi dovuti dal Cliente alla scadenza indicata in fattura; (b) per l’intero Contratto nei casi di seguito indicati: i) in caso frode o, di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Clienteripetuti inadempimenti.
23.2 Salvo il risarcimento 4. Il Contratto può essere risolto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattodiritto per sopravvenuta impossibilità dell’erogazione dei Servizi non imputabile a Nuvola, ai sensi dell’art. 1456 c.c.1463 del Codice Civile, con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta nonché in caso di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione eccessiva onerosità sopravvenuta a sensi dell’art. 1467 del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoCodice Civile.
23.3 In caso 5. Nei casi di cui sopra, Nuvola comunica la risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionemediante raccomandata a/r o PEC.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: General Conditions of Contract
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Il Committente, il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima Direttore dei Lavori e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo Responsabile dei Lavori potranno verificare e valutare la realizzazione a regola d’arte delle parti di opera eseguite e la loro conformità alle modalità contrattualmente concordate. Qualora nel corso dell’opera si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente, o per esso il Responsabile dei Lavori, avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il contratto è risolto senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere dal Committente a nessun titolo e per qualsivoglia motivo e salvo per il Committente stesso il diritto al risarcimento di ogni eventuale del danno. Inoltre, Optima può risolvere il Contrattopresente contratto potrà essere risolto dal Committente, ai sensi dell’arto per esso dal Responsabile dei Lavori, in qualsiasi momento, ex art. 1456 c.c., con mediante semplice dichiarazione, comunicazione scritta nei seguenti casi: i) reiterato ritardo • nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta caso di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui agli artt: 7 (Osservanza delle norme antinfortunistiche); 13 (Divieto di subappalto e di cessione del Cliente, contratto); 19 (Assicurazioni); • nel caso in cui l’Appaltatore sia dichiarato fallito o per il mancato assoggettato a procedure concorsuali o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di comunque si verifichi un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) suo stato di liquidazione presunzione di insolvenza anche a seguito di procedure esecutive o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque cautelari che colpiscano mezzi o attrezzature utilizzate per l’esecuzione dell’opera. • nel caso in stato di decozione cui sia manifestata l’insolvenza nei confronti dei propri fornitori o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattosubappaltatori per le opere coinvolte nel presente contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Contract for Works
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 1. Il presente Contratto è risolto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.cod. civ. al ricorrere delle seguenti cause:
a) fallimento, liquidazione coatta, ogni caso di concordato (salvo il concordato con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: icontinuità aziendale) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) apertura del procedimento per la mancata dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato (salvo il concordato con continuità aziendale) del Subfornitore;
b) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’Allegato A della Manifestazione di Interesse;
c) non veridicità delle dichiarazioni e/o invalida costituzione/ricostituzione inadempimento agli impegni assunti ai sensi del deposito cauzionale precedente Articolo 15.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove si verificassero gli eventi di cui alle lettere b) e c) precedenti, sarà facoltà della Committente procedere all’acquisto della LINEA VETRO dal Subfornitore corrispondendo allo stesso un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo dell’investimento residuo non ammortizzato risultante dai registri contabili del Subfornitore stesso ovvero, se minore, al 50% (cinquanta per cento) dell’investimento non ammortizzato ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 20%.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che è sempre riservata facoltà alla Committente di risolvere il presente Contratto, senza possibilità di pretesa alcuna da parte del ClienteSubfornitore, o per salvo l’impegno della Committente medesima di procedere all’acquisto della LINEA VETRO dal Subfornitore corrispondendo allo stesso un importo pari al valore complessivo dell’investimento residuo non ammortizzato risultante dai registri contabili del Subfornitore stesso ovvero, se minore, all’investimento non ammortizzato ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 20%, maggiorato del 30%. Laddove il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme valore residuo non ammortizzato fosse pari a 0, la Committente corrisponderà al Subfornitore un importo pari al 30% dell’investimento iniziale al netto del corrispettivo di garanzia richieste; v) inizio cessione di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattocui al comma 11 dell’Articolo 5.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Subcontract Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle seguenti determinate obbligazioni assunte dal Committente e dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto, darà facoltà a 2C Solution Srl di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contrattolo stesso, ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e salvo ed impregiudicato il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, tutti i danni eventualmente subiti. Il mancato adempimento da parte del Cliente o del Committente anche di una sola delle previsioni contenute agli artt.: 4 (Condizioni generali di erogazione del Servizio); 5 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di Servizio del Ciclo Attivo); 6 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di servizio del Ciclo Passivo); 9 (Durata e Recesso); 9 (Condizioni economiche); 11(Cessione del contratto) e 12 (Obbligo di riservatezza) delle presenti Condizioni generali darà facoltà a 2C Solution Srl di considerare lo stesso risolto di diritto ai sensi dell’art. e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 danni eventualmente subiti. In caso di risoluzione del Contratto mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Committente o dal Cliente, 2C Solution Srl si riserva la facoltà di sospendere il Servizio (es. non accettando ulteriori documenti da porre in Conservazione), sino a un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta, procedendo successivamente alla risoluzione, ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto non spetterà in unica soluzione.
23.4 ogni caso alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta da parte di 2C Solution Srl. In caso di risoluzione mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente, 2C Solution Srl si riserva la facoltà di sospendere il Servizio (es. non accettando ulteriori documenti da porre in Conservazione), sino a un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta, procedendo successivamente alla cessazione del contratto ai sensi del presente articoloservizio, tutti gli sconti applicati ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che al Cliente non verranno riconosciuti e saranno recuperatispetterà in ogni caso alcun rimborso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia indennizzo o risarcimento di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturasorta da parte di 2C Solution Srl.
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Samples: Servizio Di Fatturazione Elettronica
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Nel caso in cui il risarcimento flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l’utente abbia proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia il preavviso di ogni eventuale dannorisoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
2. Il Gestore invierà all’utente lettera raccomandata o PEC di preavviso di risoluzione anche quando l’utente sia rimasto moroso a partire da n. 3 fatture consecutive, Optima può risolvere essendo gravemente pregiudicato il Contratto, rapporto fiduciario tra Gestore e utente ai sensi dell’art. 1454 1564 c.c...
3. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione ovvero dalla compiuta giacenza della raccomandata o della PEC da parte dell’utente, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giornisenza che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento dell’insoluto, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso il Gestore, ove possibile, procede alla chiusura e sigillatura o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornituraalla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, qualora tali attività non siano già state eseguite ai sensi dell’art. 1456 c.c.17, e comunica all’utente, sempre con semplice dichiarazionelettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di l’avvenuta risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivicontratto. Qualora non fosse possibile procedere alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione Gestore riprenderà l’ordinaria fatturazione, ferma restando la revoca del contratto nulla osta allo scarico ed il trattamento dell’utenza ai sensi del Capo XI del presente articoloregolamento. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente.
4. Il contratto potrà essere, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperatiinoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia risolto senza preavviso per:
a) dichiarazione di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;
b) negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
c) intervenuto provvedimento dell’Autorità giudiziaria avente ad oggetto l’accertamento dell’abuso edilizio totale;
d) distruzione dell’immobile;
e) accertata o sopravvenuta mancanza del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.titolo di legittimazione ad occupare l’immobile;
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento 13.1 TIM si riserva la facoltà di ogni eventuale danno, Optima può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo e per gli effetti di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. cui all'articolo 1456 c.c., con semplice dichiarazionea mezzo lettera o e-mail, nei seguenti casi: iall’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione, in caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti (artt. 8 e 9), di inadempimento agli obblighi relativi all'art. 10 (" Utilizzo del Servizio"), 17 (“Misure tecnologiche di protezione”), 18 (“Divieto di manomissione del Prodotto); 19 (“Conservazione e custodia del Prodotto. Tutela della proprietà del Prodotto”); 24 (“Cessione Contratto”); 25 (“Software applicativo”)
13.2 In caso di cessazione del Contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere a TIM, le eventuali somme indicate nel precedente art 8.5 e, entro 30 giorni dalla cessazione del Contratto, a comunicare a TIM della sua volontà di, alternativamente,:
a) reiterato ritardo restituire il Prodotto detenuto in uso secondo le modalità previste all’art. 20; oppure
b) attraverso il numero verde del Servizio Clienti di cui al successivo art. 15.1, di voler acquistare la proprietà del Prodotto, sottoscrivendo il relativo accordo di compravendita e pagando a TIM il corrispettivo da quest’ultima richiesto. Il costo per il decoder TIM Vision è di €59 se la richiesta avviene entro il primo anno dalla sottoscrizione dell’abbonamento al servizio SVOD, di €39 dal secondo anno in poi.
13.3 Il Cliente prende atto ed accetta che, nel pagamento delle fatture; iicaso in cui non dichiari di voler acquistare il Decoder TIMvision, secondo le modalità indicate nella precedente lett. b) qualora del 13.2, ovvero non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economicarestituisca il Prodotto, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iiisecondo le modalità indicate nella precedente lett. a) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per del 13.2, la mancata o invalida costituzione/ricostituzione restituzione del deposito cauzionale Decoder TIMvision sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto del Decoder stesso da parte del Cliente, o per . Detto acquisto - che produrrà il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme trasferimento della proprietà del Decoder TIMvision senza incorrere in alcuna penale - si perfezionerà con l’accettazione di garanzia richieste; v) inizio TIM che avverrà con l'emissione della relativa fattura di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato vendita da parte di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoTIM secondo gli importi sopra indicati.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 7.1. La durata e la decorrenza del Contratto sono definite nell’Offerta Economica. Il Contratto si rinnoverà tacitamente per un periodo di 12 mesi ciascuno, salvo disdetta di una delle due parti, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R entro 90 giorni dalla scadenza. Qualora il risarcimento contratto si sia rinnovato tacitamente il solo Fornitore avrà diritto di ogni eventuale dannorecedere dallo stesso, Optima può risolvere il Contrattoin qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo con preavviso di 10 90 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo 7.2. Il Contratto decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’ultima installazione oppure dalla data indicata nell’Offerta Economica.
7.3. Nel caso in cui la consegna delle Apparecchiature avvenisse in più riprese o con tempistica differente, il risarcimento Contratto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di ogni eventuale dannoinstallazione dell'ultima Apparecchiatura, Optima può risolvere fermo restando il Contratto, ai sensi dell’artdiritto del Fornitore a fatturare al Cliente un importo pro rata temporis per la/e Apparecchiatura/e consegnata/e prima della data di decorrenza. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta Tale importo verrà calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme installazione della singola Apparecchiatura fino alla data di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione decorrenza del Contratto.
23.3 In caso 7.4. Resta inteso che, nell’eventualità in cui nel Contratto confluiscano le Apparecchiature di risoluzione un contratto precedente cessato da oltre un mese rispetto alla data di decorrenza del Contratto, è dovuto al Fornitore il pagamento di un importo pro rata temporis fino alla data di decorrenza del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionestesso.
23.4 In caso di risoluzione 7.5. Il Fornitore, inoltre, alla cessazione del contratto ai sensi Contratto avrà diritto al pagamento: (i) del presente articolocanone totale fisso e del conguaglio delle copie effettuate al momento dell’effettivo ritiro delle Apparecchiature qualora il Cliente non ne consenta il ritiro al momento della cessazione stessa; (ii) del conguaglio delle copie effettuate al momento dell’effettivo ritiro delle Apparecchiature qualora, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperatinelle more del ritiro delle Apparecchiature, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturail Cliente ne continui l’utilizzo.
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Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo 1. Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, il fornitore prende atto che, fermo il diritto della FIPAV di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni eventuale dannoulteriore iniziativa ritenuta inopportuna, Optima può risolvere il Contrattopresente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) insorgenza, ai sensi dell’art. 1454 c.c.a suo carico, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o inizio di procedura concorsuale a carico concordato preventivo;
b) pronuncia, nei confronti del Clientetitolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, fatto salvo quanto previsto di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
d) grave inadempimento agli obblighi e divieti previsti dal presente Capitolato;
e) gli altri casi previsti dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contrattolegge.
23.3 2. La risoluzione del contratto per grave inadempimento sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A/R con la quale la FIPAV dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso tutti i casi di risoluzione del Contratto contratto, la FIPAV, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all’art. 8 del presente capitolato ed all’esecuzione in danno della fornitura, nonché all’azione di risarcimento salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che preveda l’acquisto ritenesse opportuno intraprendere a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzionetutela dei propri interessi.
23.4 3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articoloper causa imputabile alla ditta aggiudicataria, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti la FIPAV si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto all’Azienda seconda classificata nella gara e saranno recuperatistipulare con la stessa il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturaprevia conferma scritta delle condizioni economiche riportate nell’offerta.
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Samples: Logistics Services Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ il risarcimento presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto in caso di ogni eventuale dannoinadempimento anche parziale da parte della Concessionaria alle obbligazioni previste dagli articoli 1, Optima può risolvere 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 19, nonché di inadempimento a quanto previsto dall'offerta e dal disciplinare di gara ed ancora nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo della Concessionaria anche se parziale qualora l’Editore non ritenga di continuare il Contratto, rapporto ai sensi dell’art. 1454 c.c.51 del D.Lgs n. 163/2006, previa diffida ad adempiere entro un termine minimo previo accertamento sia dei requisiti di 10 giorniordine generale, nei casi sia di seguito indicati: iordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
b) in caso di omesso concordato preventivo, di fallimento, atti di sequestro o parziale pagamento delle fatture; iidi pignoramento a carico della Concessionaria;
c) in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della Concessionaria qualora l’Ente non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove la Concessionaria sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l’Editore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
d) per morosità relativa ad un diverso contratto violazioni in materia di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il medesimo Cliente.settore specifico;
23.2 Salvo e) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; iipersonale dipendente;
f) qualora non sussistano o vengano fosse accertato il venir meno i dei requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione morali richiesti dall’art. 38 del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del ContrattoD.Lgs. 163/06.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Samples: Concession Agreement
Clausola risolutiva espressa. 23.1 Salvo il risarcimento L’Agenzia ha diritto di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente.
23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’artdiritto ex art. 1456 c.c., con . mediante semplice dichiarazionelettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: i:
a) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione frode e grave negligenza nell’esecuzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; viservizio;
b) stato di liquidazione inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
g) subconcessione fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o inizio reiterate irregolarità o inadempimenti;
i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge;
j) mancato rispetto dell’obbligo di procedura concorsuale effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a carico del Clienteconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto così come previsto dalla legge fallimentare oppure quando n. 136 del 13 agosto 2010 e smi, da ultimo modificata dal D.L. 187/2010;
k) provvedimenti definitivi che attestino l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenze di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso l’Agenzia potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il Cliente versi comunque in stato venir meno di decozione ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. L’Agenzia può, inoltre, risolvere il contratto qualora ricorra una o insolvenza; viipiù delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice;
l) utilizzo improprio tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto. L’Agenzia si impegna ad avvalersi della fornitura clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o non conforme alle previsioni dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Codice Penale. Con la corretta esecuzione del Contratto.
23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolosorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, tutti gli sconti applicati o la parte rimanente di questo, in danno della Società. L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non verranno riconosciuti sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia penali in cui la stessa possa incorrere a norma di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fatturalegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Contratto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Della Mensa E Del Bar