Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del dell’art. 3 comma 1 art. 3, legge della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.
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Clausola risolutiva espressa. Nel 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPE che sono parte integrante del 10 % (dieci per centoContratto; p) dell’importo imponibile contrattualemancata o invalida costituzione, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentoo ricostituzione, mediante comunicazione scritta con raccomandata Adel deposito cauzionale e/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECo fideiussione, se richiesto; q) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività mancato, parziale o di concordato preventivoritardato pagamento, alla scadenza, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento qualsiasi importo dovuto dal Cliente a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ENERCOM ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..presente Contratto;
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Clausola risolutiva espressa. Nel Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in cui l’importo materia di sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle penalità applicate raggiunga il limite seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del 10 % (dieci Responsabile del Procedimento, per cento) dell’importo imponibile contrattualemancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; • Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con Politecnico di Milano ha la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. Contratto mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)raccomandata, nei seguenti casicon messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoInadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoInadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneSospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di pubblico servizioopere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria tutti i casi e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.icon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di, Patto Di Integrita’ Tra Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Gara Indette Dal Politecnico Di Milano Per L’esecuzione Di
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente parziale, di pubblico servizio. ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto nei casi in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga si verifichino le seguenti fattispecie: ▪ Quando venga a perdere i requisiti di idoneità; ▪ quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; ▪ per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare presente capitolato; ▪ quando ceda ad altri operatori economicialtri, in danno dell’Aggiudicatariotutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio; ▪ per ogni inadempienza, l’oggetto dell’appalto ovvero infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stessoprosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del servizio medesimo; ▪ per mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità l’assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, ▪ per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantegara. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto dovrà in tutti i casi essere preceduta da contestazione dell’addebito, con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine non autorizzato; • inferiore ai quindici giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d’appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di cessazione ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di attività infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di escussione parziale recedere dal contratto di fornitura o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità ancora eseguite, i parametri delle operazioni di pagamento convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del comma 1 art1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i94 del 1999.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Di Custodia, Pulizia, Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza Antincendio Ed Attivita’ Di Soccorso Mediante Defribillatore Del Polisportivo Comunale “g.teghil” Dal 01/01/2020 Al 31/12/2021 Cig 8071254182, Contratto Di Appalto: Affidamento Del Servizio Di Gestione Dei Centri Estivi Nel Comune Di Lignano Sabbiadoro – Periodo 2019/2021. Cig
Clausola risolutiva espressa. Nel Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui l’importo ricorra anche una sola delle penalità applicate raggiunga il limite seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile conformi a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti quanto indicato negli atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariagara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; • - sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario della fornitura senza giustificato motivo; • - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iquelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artdell’art. 3, legge comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.
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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con L’Amministrazione comunale ha facoltà di commissionare ad altri operatori economicirisolvere il contratto, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e fatto salvo il l’eventuale risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)dei danni, nei seguenti casi: • insufficiente sospensione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatointerruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla civica amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, applicazione di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattoalmeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre; • sub-appalto non autorizzatorispetto del CCNL applicato ai lavoratori; • eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria; • apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; • messa in caso liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; • perdita - durante l'esecuzione del contratto - dei requisiti di partecipazione alla gara; • ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell’art.1453 del Codice Civile Nelle ipotesi indicate il contratto sarà risolto di concordato preventivodiritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma scritta con raccomandata, di fallimento, volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In tal caso la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento affidare a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro terzi il servizio in danno della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iditta appaltatrice.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.comune.san-severo.fg.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i...
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Clausola risolutiva espressa. Nel In caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga di inadempimento dell'Assuntore/Concessionario, anche a uno solo degli obblighi assunti con il limite presente contratto, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, mediante l'inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'Assuntore, ex art. 1454 del 10 % (dieci Codice Civile, un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per cento) dell’importo imponibile contrattualeporre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto potrà essere si intenderà risolto unilateralmente di diritto; la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare la relativa penale, nonché di procedere nei confronti dell'Assuntore per il risarcimento del danno. • In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta comunicarsi all'Assuntore con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) scritta per i seguenti motivi: - inadeguatezza dei lavori per la riqualificazione energetica al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico minimo garantito previsti dal progetto; - interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo per sette giorni consecutivi; - ripetute e senza intervento giudiziariogravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, con facoltà di commissionare ad altri operatori economiciprevenzione incendi e di inquinamento atmosferico; - grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - subappalto abusivo, associazione, anche in danno dell’Aggiudicatariopartecipazione, l’oggetto dell’appalto o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza; - intervenuta emanazione nei confronti dell'Assuntore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di terzi legati all'Assuntore; - gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento regolarità dei lavori o del maggior dannoservizio; - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere Appaltante/Amministrazione Committente risolve il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo dichiarazioni mendaci. - Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi Concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..codice civile
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Samples: Bozza Convenzione
Clausola risolutiva espressa. Nel Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi: − apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; − messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa aggiudicataria; − gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative ai requisiti del personale e ai suoi obblighi; − gravi violazioni agli obblighi contrattuali; − gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria; − inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o socio-lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; − interruzione non motivata del servizio; − violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; − gravi difformità nella realizzazione del piano operativo secondo quanto indicato in fase di offerta; − nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecui, violando le disposizioni previste dall’art. 3, della L. 136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.; − violazione degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere sarà risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice con effetto immediato con comunicazione in forma di lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, trasmessa a mezzo PEC di pubblico servizio. La volersi avvalere della clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanterisolutiva. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione attribuisce all’Ente gestore il diritto di affidare l’esecuzione del contratto; • sub-appalto servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il SSC non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivocompenserà le prestazioni non eseguite, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione salvo il suo diritto al risarcimento dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro maggiori danni. In tutti i casi previsti la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva a seguito che resta incamerata dall’Ente gestore, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riaggiudicazione e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Il SSC potrà rivalersi su eventuali crediti del prestatore di escussione parziale servizio senza bisogno di diffide o totale; • violazione degli obblighi formalità di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.isorta.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.comune.monfalcone.go.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso Ai sensi degli artt. l 453 e 1456 e.e., in cui l’importo tema di inadempimento delle penalità applicate raggiunga il limite obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto e la totale escussione della cauzione definitiva, il contratto potrà essere risolto unilateralmente anche in assenza di produzione di danno, l 'inadempienza da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior dannonell'offerta. La Stazione appaltante potrà, inoltre, Provincia di Brescia potrà in ogni caso risolvere il contratto di diritto il contratto, ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e.e., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con PEC o pari mezzo di notifica legale nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato▪ qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all 'art. 109 comma 2, Iett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • ▪ in caso di cessazione di attività cessione dell 'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell'aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario ▪ per la seconda infrazione rilevata dall 'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; ▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivogiustificati motivi; • ▪ mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia; ▪ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; ▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; ▪ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di escussione parziale aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o totalealtra inadempienza. Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di Brescia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente; • violazione degli obblighi sarà a carico di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iquest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall 'Ente.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.provincia.brescia.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per inadempienza agli obblighi contrattuali contrattuale per uno qualsiasi dei servizi dell’appalto nell’arco del periodo contrattuale, contestata per iscritto dal Responsabile di Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. Costituiscono inadempienze contrattuali: per il servizio di gestione globale – servizi di supporto - La ritardata realizzazione dell’archivio e data-base informatico, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteun periodo superiore a 30 giorni rispetto alla data prevista nel Cronoprogramma approvato. - La risoluzione ritardata realizzazione del contratto opera altresì sistema informatizzato di gestione, per un tempo superiore a 30 giorni rispetto alla data prevista Cronoprogramma approvato - La ritardata relazione di Resoconto periodico alle date previste nel Cronoprogramma approvato per i servizi manutentivi (manutenzione riparativa – programmata – pronto intervento) - Indisponibilità ad eseguire interventi nei seguenti casi: • cessione del contrattotermini indicati dal S.T.; • sub-appalto - Indisponibilità ad eseguire interventi urgenti non autorizzatoprogrammati o mancata esecuzione senza preavviso di intervento programmato; • in caso - Mancata o ritardata esecuzione di cessazione richieste di attività pronto intervento; - Insufficiente o mancata esecuzione degli interventi o dei lavori; - Mancato rispetto delle norme di concordato preventivo, sicurezza ed igiene; - Non disponibilità di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaattrezzature idonee; • sospensione dell’erogazione - Esecuzione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodi maestranze non specializzate in ogni settore di intervento; • mancato reintegro della cauzione definitiva - Mancata esecuzione dei lavori secondo la buona tecnica ed a seguito regola d’arte; - Mancato coordinamento, direzione e sorveglianza dei lavori manutentivi da parte di escussione parziale tecnici abilitati; - Contabilità non rispondente alle prescrizioni di capitolato o totale; • violazione degli obblighi non veritiera, mancata elaborazione di riservatezza documenti contabili riferiti ad ogni intervento eseguito, ritardo nella presentazione delle documentazioni. Per le Manutenzioni su richiesta e/o trafugazione Manutenzioni integrative - Indisponibilità o ritardi, rispetto ai tempi pattuiti, nella esecuzione delle progettazioni richieste e nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi; - Indisponibilità o ritardo nella esecuzione delle opere nei termini indicati dal S.T.; - Mancata presentazione del piano delle misure di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza relativo all’intervento richiesto, anche ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016494/96; - Mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene; - Non disponibilità di attrezzature idonee; - Mancanza sul cantiere di maestranze qualificate; - Mancata esecuzione dei lavori secondo la buona tecnica ed a regola d’arte; - Mancata direzione, n. 50 sorveglianza, conduzione e s.m.i..coordinamento del cantiere da parte di tecnici abilitati - Contabilità non veritiera e non rispondente alle prescrizioni di capitolato, mancata elaborazione dei documenti contabili o ritardi nella presentazione di documentazioni.
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, costituiscono cause di soluzione di diritto del 10 % (dieci contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per cento) dell’importo imponibile contrattualel’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai densi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • In presenza di informazioni attestanti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle linee guida CCASGO e del D. Lgs. 159/2011; • Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nella procedura di gara; • Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; • Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali; • Inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; • In caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell’Appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi; • Nei casi indicati dall’articolo relativo alle penali del presente capitolato; • Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatooggetto del presente atto; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro Mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito eventualmente escussa entro il termine di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In tutti i casi di riservatezza risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o trafugazione applicare una penale equivalente, nonché di dati; • grave violazione procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.ipresente appalto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con L’Azienda committente avrà facoltà di commissionare ad altri operatori economiciprocedere di diritto, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’affidatario con lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)trasmessa a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi: • insufficiente inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o mancata esecuzione postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatooperazioni; • incapacità da parte dell’Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura negoziata, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’appaltodella fornitura; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinterruzione non giustificata della fornitura; • gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze; • reiterati e/o abituali ritardi negli interventi e/o dalla chiamata da parte dell’ASST committente; • constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio; • gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, anche parzialenon sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; • danni gravi e/o disservizi subiti dall’ASST Nord Milano o all’IRCCS Policlinico di Milano a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente. • verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ente sanitario committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto; • sub-appalto incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; • subappalto totale o parziale non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadel soggetto affidatario; • sospensione dell’erogazione inadempienza accertata del rispetto dei servizi contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; • inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’ente sanitario committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria. Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. L’ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ente sanitario committente tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’ente sanitario committente - la violazione da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della cauzione definitiva Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali. Il Contrante, a seguito tal proposito, dichiara inoltre di escussione parziale o totale; • violazione conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati. La tolleranza da parte dell’ente sanitario committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di riservatezza e/o trafugazione efficacia delle clausole oggetto di dati; • grave violazione inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’ente sanitario committente in dipendenza degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo inadempimenti di cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del bonifico bancario o postale ovvero Contraente, l’ente sanitario committenteavrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.istessi.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Documento Unico Di Procedura
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite E’ fatta salva l’automatica risoluzione di diritto del 10 % contratto a insindacabile giudizio dell’Ente “ipso facto et jure” ai sensi dell’art. 1456 C.C. (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeclausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto unilateralmente su semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che la ditta stessa possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati: • abbandono da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento ditta aggiudicataria del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionesospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore; • gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato; • deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; • per sopravvenuta impossibilità della prestazione; • in tutti i casi di pubblico serviziointeresse; • a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell’espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere; • ai sensi dell’art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare il servizio a terzi. Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l’importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare ad altro soggetto la gestione dell’attività che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali non imputabile o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a causa carico della stessa le spese relative. Si applicano le disposizioni di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantecui all’art. 108 del Dlgs 50/2016. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimentoa qualunque causa imputabile, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro comporterà l'incameramento della cauzione definitiva a seguito e l'addebito all'appaltatore di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.itutti i danni conseguenti alla risoluzione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo 6.1 FIRENZE PARCHEGGI si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., per fatto e colpa di ( ), ricorrendo una o più delle penalità applicate raggiunga seguenti ipotesi: • xxxxx, o gravi e ripetuti inadempimenti di (......) al presente Contratto, assoggettamento di ( ) a procedure esecutive o concorsuali, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx'xxxxxxxx xx xxxxx xx ( ); • mancato pagamento, anche di una sola quota del corrispettivo dovuto ad FIRENZE PARCHEGGI secondo le cadenze e modalità previste dal paragrafo 8 del presente Contratto; • reiterati inadempimenti agli obblighi di comunicazione a FIRENZE PARCHEGGI previsti dai paragrafi 8.3 e 8.5 del presente Contratto; • mancata osservanza degli obblighi e impegni gravanti su ................... ai sensi degli a rtt..del presente Contratto; • ( ). si riserva la facoltà di risolvere il limite presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., per fatto e colpa di FIRENZE PARCHEGGI, ricorrendo una o più delle seguenti ipotesi: • omessa rimozione dei messaggi e degli impianti pubblicitari entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione della Firenze Parcheggi ai sensi del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente precedente articolo 13; • immotivato abbandono degli impianti pubblicitari da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentoConcessionaria; • violazione del divieto di cessione, mediante comunicazione scritta a qualunque titolo, anche parziale a terzi; • mutamento d’uso o destinazione degli impianti pubblicitari da parte della Concessionaria; 7.3 La risoluzione opererà di diritto previa diffida ad adempiere con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni solari. 7.4 In caso di risoluzione del contratto la Parte adempiente avrà diritto all'integrale risarcimento del danno ed alla rifusione dei minori ricavi, dei maggiori oneri sopportati e delle spese affrontate conseguenti all'inadempimento. Nelle ipotesi previste ai precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Concedente avrà dichiarato, a mezzo di pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Concessionaria è obbligata all’immediata riconsegna delle aree oggetto del presente contratto salva la possibilità di rimuovere le proprie installazioni entro e non oltre il termine di giorni 30 (PECtrenta) e senza intervento giudiziariodalla ricezione della pec di cui al comma che precede. Nelle predette ipotesi, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, è fatto salvo il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento del maggior dannodei danni subiti e subendi in ragione degli inadempimenti di cui si sarà resa responsabile la Concessionaria e salva, in ogni caso, la corresponsione della penale giornaliera come concordata tra le parti per il caso di ritardato rilascio. La Stazione appaltante potràConcessionaria riconosce la congruità della penale sopra stabilita, inoltresecondo l'importo e le cause che le determinano, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente rinunciando sin d’ora ad ogni azione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizioeccezione per la sua riduzione. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La Concessionaria riconosce che rimangono ad esclusivo suo carico gli eventuali ulteriori costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..ARTICOLO 19)
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Samples: Contratto Di Concessione Pubblicitaria Tra Firenze Parcheggi
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, si conviene che l’ ASL VC potrà considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessazione di attività, n. 50 fallimento, liquidazione coatta e s.m.i..atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà La Provincia di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere Brescia risolverà di diritto il contratto di diritto ex Artconcessione nei casi previsti all’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi108 del D.Lgs 50/2016 nonché: • insufficiente o mancata esecuzione per la revoca, la decadenza, l’annullamento delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoautorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoper il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, anche parzialein tutto o in parte, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione le prestazioni oggetto del contratto; • sub-appalto nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto; • nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo; • nel caso di impiego di personale non autorizzatodipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa; • nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariafrode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • sospensione dell’erogazione in caso di perdita dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivorequisiti di partecipazione; • mancato reintegro della cauzione definitiva in caso di un ritardo superiore a seguito cinque giorni per la sottoscrizione del contratto di escussione parziale o totaleconcessione; • violazione degli obblighi in caso di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.); • in caso di pagamento ai sensi mancato adeguamento a eventuali nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative na- zionali e comunitarie; • mancato reintegro della cauzione entro il termine richiesto. Nei suddetti casi, la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere, a garanzia ogni altra somma dovuta dal concessionario a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento. In caso di risoluzione del comma 1 contratto, il concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Provincia di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3, legge 3 della L. n. 136/2010 e s.m.idetermina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel Le Parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che la S.A. ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga l’Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le Parti espressamente qualificano gravi: • per ritardo nell’avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il limite del 10 % (ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi; • quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il contratto potrà essere risolto unilateralmente mancato rispetto da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione dell’Appaltatore delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatonorme sul subappalto; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoquando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 9/04/2008, n° 81 smi; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattoquando sia intervenuta la cessazione dell’Appaltatore o ne sia stato dichiara- to con sentenza il fallimento; • sub-appalto non autorizzatoper la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle di- sposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore; • per gravi e reiterate negligenze nell’ esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria • per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria; • per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 smi; • qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale • per mancata osservanza della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; • dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con perso- nale appartenente all’organizzazione della S.A.; • in caso di cessazione gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, tali da compromettere la regolarità dello stesso; • per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; • infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di attività sicurezza; • cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto anche solo parziale senza auto- rizzazione scritta della S.A.; • dichiarazione di concordato preventivo o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatarialiquidazione; • sospensione dell’erogazione inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smalti- mento dei servizi rifiuti; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della pri- vacy; • dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base all’art. sulle Penali- tà, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’Appaltatore, la S.A. potrà procedere di diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro; • in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la ri- soluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, gli saranno addebitati i maggiori oneri sostenuti dalla S.A. per l’affidamento del contratto a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.ialtra Impresa.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Accordo Quadro
Clausola risolutiva espressa. Nel 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle penalità applicate raggiunga obbligazioni di cui ai seguenti punti: − mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive; − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il limite del 10 % (mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dell’Accordo Quadro; − sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; − affidamenti in subappalto in carenza della Stazione appaltante autorizzazione del Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per grave inadempimentola sicurezza; − inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) la sicurezza sul lavoro e senza intervento giudiziariole assicurazioni obbligatorie del personale; − proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, con facoltà di commissionare ad altri operatori economicicomma 1, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECe), nei seguenti casi: • insufficiente del D.lgs n. 81/2008; − violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010); • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto− mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale messa in mora; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione− perdita, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito − violazione di escussione parziale o totalequanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i− ogni altro caso previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeSenza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con Committente si riserva la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), avvalersi nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa si applica di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: - per inadempienza agli obblighi contrattuali motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; - in caso di non imputabile a causa conformità dei lavori resi, accertata e motivata in fase di forza maggiore dimostrataesecuzione del contratto. - qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; - mancato avvio dei lavori affidati; - ritardo superiore alle 6 (sei) ore verificatosi in 3 (tre) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento da effettuarsi entro le 24 ore; - ritardo superiore ad 1 (una) ora verificatosi in 3 (tre) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento da effettuarsi entro le 3 ore; - per gravi inadempienze, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto - mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno 3 (tre) mensilità consecutive; - arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dal direttore dei lavori previa formale convocazione; - inottemperanza a 3 (tre) ordini di servizio impartiti dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, quando nominato; - contestazione formale in almeno 2 (due) occasioni, da parte del Direttore dei Lavori all’Appaltatore, della presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d’impresa o comunque non autorizzatoautorizzato dall’ASPAL; • - applicazione delle penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - associazione in caso di partecipazione, cessazione di attività o di attività, concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’Aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi; • sospensione dell’erogazione - violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito flussi finanziari, di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 cui art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i3 della L. 136/2010. - ogni altra causa prevista dal presente contratto o dal Capitolato Speciale d’Appalto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Contratto D’appalto
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga superi il limite del 10 10% (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’Aggiudicatari che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.comune.nonantola.mo.it
Clausola risolutiva espressa. Nel 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattualedell’Accordo quadro; − affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto 5 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente consecutive; − violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; • − manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneo inidoneità, anche parzialesolo legale, nell’esecuzione del servizio; − inadempimento accertato alle norme di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostratalegge sulla prevenzione degli infortuni, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattopersonale; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • − sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale o totale20 giorni dalla formale messa in mora; • violazione degli obblighi − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di riservatezza e/o trafugazione di daticontratto e allo scopo dell’opera; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo − proposta motivata del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Coordinatore per la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del comma 1 art. 3D.Lgs n° 81/2008; − perdita, legge n. 136/2010 e s.m.ida parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; − ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; − violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Oltre a quanto stabilito nel presente avviso e dall’art. 108 del 10 % (dieci D.Lgs 50/2016 e s.m.i, costituiscono cause di soluzione di diritto del contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per cento) dell’importo imponibile contrattualel’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nella procedura di gara; • Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; • In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli articoli relativi al subappalto, alla cessione del contratto e cessione del credito del presente avviso; • Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali; • Inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; • In caso di dolosa collusione da parte dei componenti del Concessionario con personale appartenente al committente o con i terzi; • Nei casi indicati dall'articolo “penali” del presente avviso; • Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatooggetto del presente atto; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneIn tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno. L’Amministrazione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La seguito della risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria si rivolgerà ad altra impresa con addebito al Concessionario inadempiente dei maggiori oneri e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.ieventuali danni subiti dall’Amministrazione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.comune.cavezzo.mo.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Fermo quanto previsto dall’Art. 1453 del 10 % (dieci Codice Civile per cento) dell’importo imponibile contrattualei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ) nei seguenti casi: • terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta applicazione per 2 volte di una penale di cui all’Art. 16 del presente documento, anche in relazione a distinti ordinativi; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3art.3, legge n. 136/2010 n.136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50. Nelle fattispecie e s.m.i..nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito della comunicazione della Stazione appaltante, mediante posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola parte regolarmente già eseguita dall’Aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Qualsiasi danno provocato al patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’Aggiudicatario.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art 1456 del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), Codice Civile nei seguenti casi: • insufficiente o mancata mancato rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodel servizio indicate all’art. 2 del presente capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoqualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattualizzato; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione parziale o totale del contratto; • sub-appalto accertata esecuzione di parte dei servizi in subappalto non autorizzato; • in caso violazione dell’art. 3, L. 13 agosto 2010, n 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; • arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di cessazione di attività o di concordato preventivoforza maggiore, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione tutto in parte dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodell’aggiudicatario; • cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; • perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti previsti nel disciplinare; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Apt Servizi; • rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’aggiudicatario per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; • mancato reintegro della cauzione definitiva rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto d’Integrità e Protocollo di legalità. Nel caso in cui APT Servizi accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula a seguito quest’ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, APT Servizi dichiara risolto il contratto. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, APT Servizi gli assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’aggiudicatario, qualora l’inadempimento permanga, APT Servizi risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di escussione risoluzione del contratto, l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale o totale; • violazione degli obblighi dell’appaltatore, APT Servizi ha diritto ad incamerare la cauzione, a titolo di riservatezza e/o trafugazione penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni immagine, eventualmente arrecati ad APT Servizi. La risoluzione di pagamento ai sensi del comma 1 diritto espressa ex art. 31456 del Codice Civile dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all’altra parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricezione di quest’ultima dall’altra parte, legge n. 136/2010 e s.m.iil contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 del Codice Civile.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.aptservizi.com
Clausola risolutiva espressa. Nel Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: • ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattualedell’Accordo Quadro; • affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; • affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; • mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto 3 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: consecutive; • insufficiente violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); • inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’appaltodel servizio; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariapersonale; • sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; • mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale 20 giorni dalla formale messa in mora di cui all’art. 20; • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e/o totaledel disciplinare tecnico e allo scopo dell’opera; • proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008 e smi; • perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; • violazione degli obblighi di riservatezza e/quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n° 64 del 11.02.2016. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r. o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artposta elettronica certificata. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’ArtResta ferma l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgsd. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e s.m.i..smi.
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Samples: www.comune.napoli.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeCostituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il contratto potrà essere risolto unilateralmente ricorrere di una o più delle seguenti clausole: • Sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente; • In caso di frode da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentodell’aggiudicatario o collusione con personale appartenete all’organizzazione di Acer o con terzi, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà a danno di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzatoACER; • in caso di cessazione grave negligenza dell’aggiudicatario. Lo stesso sarà considerato gravemente negligente qualora nell’anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di attività validità); • qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavoro di personale non regolarmente assunto; • allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale quest’ultimo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara; • allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto; • allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’aggiudicatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; • allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto; • qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori. Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, Acer potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all’aggiudicatario. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di Acer. In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 16 del presente contratto. Per le ipotesi indicate l’aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, questo sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione. Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all’aggiudicatario di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l’aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’Aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che, decorso il suddetto temine, il contratto s'intenderà risolto di diritto. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016. Avvenuta la risoluzione Acer comunicherà all’aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita da Acer per un temine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare il nuovo aggiudicatario e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte di Acer di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contratto sino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo o ai nuovi aggiudicatari. L’operatore sarà inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. ACER si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere dall’aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell’aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’aggiudicatario, ACER tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituisce una causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante e alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, è facoltà di Acer risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandate con altra qualificata almeno in misura analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata. In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50/2016.
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Samples: www.acer.re.it
Clausola risolutiva espressa. Nel Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga seguenti ipotesi: ‐ il limite venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del 10 % (dieci servizio, dei requisiti previsti nel bando di gara e nei documenti complementari; ‐ la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione prestazione dei servizi oggetto del contratto; • sub-appalto ‐ di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato; • ‐ in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell’esecuzione del servizio; ‐ in caso di cessazione di attività o dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’appaltatore stesso; • sospensione dell’erogazione ‐ in caso di gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; ‐ in caso di mancata comunicazione di cessione dell’azienda o di rami dell’azienda; ‐ in caso di mancato adempimento dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; ‐ in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo; ‐ in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei servizi flussi finanziari; ‐ in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; ‐ gravi irregolarità e negligenze, in genere, ovvero nel caso di gravi motivi di pubblico interesse; ‐ inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali. E’ fatta salva la possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. L’appaltatore riconosce alla Comunità Montana Vallo di Diano il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o mail PEC, al domicilio dell’appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva a seguito titolo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi liquidazione anticipata del danno. A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo dovuto all’assicurazione della continuità del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 tutti i danni diretti e s.m.iindiretti.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termino non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualesuddetto termine, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentol’amministrazione, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziarioqualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, con ha facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto contratto, ai sensi e per gli effetti di diritto ex Art. cui all’articolo 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)del Codice Civile, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata frode nella esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Xxxxx speciali e generali; esecuzione del contratto con personale non autorizzatoregolarmente assunto o contrattualizzato; • in caso inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura; cessazione dell’Azienda, per cessione del ramo di attività o oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’Aggiudicatario. Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabilititi dal presente capitolato; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo Manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli Inottemperanza agli obblighi di riservatezza e/o trafugazione tracciabilità dei flussi finanziari di daticui alla legge 13 agosto 2020 n. 136; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Ogni altro inadempimento che renda impossibile la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del comma 1 artCodice civile. 3Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, legge n. 136/2010 per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e s.m.iindiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite all’art.1456 del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeCodice Civile, il contratto presente Contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentodal Fornitore, mediante previa comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)al Cliente finale, nei seguenti casi: • insufficiente (a) in tutte le ipotesi espressamente previste dal Contratto; (b) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; (c) mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoaccettazione o revoca da parte del sistema bancario dell’addebito diretto su conto corrente; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto(d) morosità del Cliente relativa a precedenti rapporti di fornitura; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione(e) mancato e/o ritardato pagamento, totale o parziale, anche parzialedi una sola fattura, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14; (f) mancata o parziale costituzione o ricostituzione dell’eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente in violazione delle disposizioni dell’Articolo 13; (g) prelievo fraudolento di energia elettrica da parte, o a beneficio, del Cliente; (h) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dai commi 2.4 e 2.5; (i) comunicazione di autoletture mendaci, ovvero manomissione o alterazione dolosa dei misuratori o contatori, dei sigilli o dei contrassegni; (j) impedimento all’accesso ai misuratori o contatori per effettuazione di operazioni sugli stessi; (k) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l’incolumità pubblica; (l) comunicazione di dati non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore anche con riferimento alla corretta applicazione del regime fiscale; (m) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al Fornitore; (n) insussistenza o venir meno, in relazione ai punti di prelievo dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente Contratto; (o) notificazione o comunicazione al Fornitore, in qualsivoglia forma, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile obbligazioni insolute a carico del Cliente, relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori o con il Distributore; (p) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso impedimenti di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza natura tecnica e/o trafugazione normativa non imputabili al Fornitore; (q) permanere di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale cause di forza maggiore per un periodo superiore a 2 (due) mesi dalla data di comunicazione della Stazione appaltante; • mancato utilizzo causa di forza maggiore. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idanno.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che l’ASL/AOU possa considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante ex art. c. e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per grave inadempimento, mediante comunicazione l’adempimento e previa dichiarazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà la quale comunicherà al Fornitore l’intenzione di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Capitolato e sia stata riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato di moratoria e di conseguenti misure sanzionatorie o cautelari atti di sequestro o pignoramento che inibiscano la capacità di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contratto e s.m.i..per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.
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Samples: www.terredargine.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite all’art.1456 del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeCodice Civile, il contratto presente Contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentodal Fornitore, mediante previa comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)al Cliente finale, nei seguenti casi: • insufficiente a) liquidazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoscioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneb) omesso, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività parziale o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi ritardato pagamento da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodel Cliente anche di una sola o più bollette; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza Trasporto e/o trafugazione di datiDispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale e ) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della Stazione appaltanteautorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente; • f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 12; g) mancato utilizzo del bonifico bancario gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento dello stesso; h) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; i) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di gas con altri fornitori; l) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico al Fornitore non risultassero veritieri o postale ovvero degli qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione gas naturale con altri strumenti idonei fornitori a consentire partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del Fornitore. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iverifica dell’effettiva ricezione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.compagnia-energetica.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo il mancato rinnovo delle subscription delle licenze d’uso comporti la impossibilità di rinnovo per l’anno 2018 con conseguente danno all’Amministrazione, la Stazione appaltante procederà all’applicazione della penalità applicate raggiunga il limite di cui al precedente Art. 15 nonché alla risoluzione unilaterale del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante appaltante, per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente parziale, di pubblico servizio. ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite L’Istituto potrà richiedere la risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economicisemplicemente comunicando alla ditta la propria decisione, in danno dell’Aggiudicatarioqualsiasi momento, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stessoavvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)eventuali danni subiti, nei seguenti casi: • insufficiente mancato rispetto della qualità della fornitura • xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. L’Istituto procederà alla risoluzione del contratto in presenza di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 L.136/2010 e s.m.i.. Qualora venga riscontrato, durante le operazioni di collaudo o mancata esecuzione delle prestazioni durante le verifiche e i controlli sulle parti consegnate, che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionela fornitura in tutto o in parte non è rispondente alle specifiche richieste, anche parzialel’Impresa dovrà impegnarsi ad adeguare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’l’Ente e fatta salva la possibilità, da parte di quest’ultima, di pubblico servizioapplicare le penali prima descritte. La clausola risolutiva espressa si applica Qualora la fornitura correttiva o sostitutiva non venisse effettuata nei tempi richiesti e nei tempi concordati, l’XXXXXX potrà risolvere il contratto per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantecolpa grave dell’Impresa. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casipuò essere richiesta dall’Ente anche: • cessione nel caso di interruzione del contrattoservizio senza giusta causa; • sub-appalto non autorizzatonel caso di subappalto; • in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione di attività o dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’Impresa; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivonel caso in cui il totale delle penalità e detrazioni superi il 20% dell’importo contrattuale complessivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva nel caso di grave inadempimento contrattuale. • nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di escussione parziale o totalediffida scritta ad adempiere; • violazione degli obblighi perdita da parte della ditta della capacità di riservatezza e/o trafugazione contrattare con la pubblica amministrazione. Resterà inoltre salva per l’IZSLER la possibilità di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni applicare tutte le norme di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idi regolamenti in materia.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Disciplinare Di Gara
Clausola risolutiva espressa. Nel caso Il Comune di Rimini potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: − sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; − scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa; − chiusura dell’esercizio per oltre 15 giorni consecutivi non comunicata al Comune di Rimini e da questo non autorizzata; − inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali o delle norme in cui l’importo materia previdenziale e assistenziale; − violazione delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualenorme di sicurezza e prevenzione; − mancato rispetto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente accertato da parte di autorità preposte, della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata Aadeguatezza e qualità di quanto somministrato (mancanze che compromettono la qualità complessiva del servizio e la sicurezza alimentare) e/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, o della normativa igienico sanitaria; − trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi; − ritardo dell’avvio della gestione oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto o d'avvio alla sua esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o via d'urgenza; − mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionericostituzione della cauzione definitiva entro 15 giorni dall’escussione, anche parziale, della stessa; − mancato adempimento all’obbligo di pubblico serviziocui al precedente art. La 4, comma 10, del presente Capitolato; − sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione della concessione; − realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato; − inosservanza dell’obbligo previsto dall’art.10 relativo al divieto di introdurre apparecchi di qualunque natura che prevedano vincite in denaro; − destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al progetto gestionale; − mancata acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza. − inefficienze nella gestione del servizio in oggetto quali ad esempio la mancata effettuazione di manutenzione ordinaria accertata con numero tre contestazioni formalmente avanzate dal concedente; − inefficienze nell’eliminare le disfunzioni rilevate dai controlli qualora risulti un servizio non conforme a quanto richiesta dal presente capitolato. Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese Il Comune si applica riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile il completamento della concessione. Si procederà all’interpello a causa partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario concessionario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario concessionario in sede di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iofferta.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: archivio.comune.rimini.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto L’Amministrazione Committente potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si conviene altresì che l’ Amministrazione Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ex Artai sensi dell'art. 1456 c.ccod. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con PEC , nei seguenti casi: • insufficiente o mancata - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudica- zione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; - qualora il Tecnico Contraente offra o, comunque, fornisca, in esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionedel Contratto, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza beni e/o trafugazione servizi che non abbiano i requisiti di daticonformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto; • grave - qualora il Tecnico Contraente offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica; - mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il ter- mine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione Committente; - inadempimento alle disposizioni del- Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle in- giunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Contratto; - nel caso di violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale di una delle obbligazioni indicate agli articoli Tratta- mento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto; - fallimento dell'affidatario; - venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Tecnico Contraente con funzioni speci- fiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In tutte le predette ipotesi, l’Amministrazione Committente darà comunicazio- ne al Tecnico Contraente del servizio della Stazione appaltante; • mancato utilizzo volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'affidatario, ivi compreso l'addebito del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artmaggior costo eventualmente emergente. 3Resta salvo l'ulteriore diritto dell’Amministrazione Committente richiedere, legge n. 136/2010 e s.m.ianche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza dell'impresa aggiudicataria.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice Contratti, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecento dell'importo dell’Accordo Quadro per operatore; − affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − mancata sottoscrizione del OdS o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di servizio per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto n. 5 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente consecutive; − violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010) − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; • − manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneo inidoneità, anche parzialesolo legale, nell’esecuzione del servizio; − inadempimento accertato alle norme di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostratalegge sulla prevenzione degli infortuni, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattopersonale; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • − sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale o totale20 giorni dalla formale messa in mora; • violazione degli obblighi − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di riservatezza e/o trafugazione di daticontratto e allo scopo dell’opera; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo − proposta motivata del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire coordinatore per la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 Dlgs 9 aprile 20162008, n. 50 e s.m.i..81; − perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; − ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
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Samples: Ater Gorizia
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel Il contratto si risolverà di diritto, previa costituzione in mora tramite A\R o PEC con preavviso di trenta giorni, salve le penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente di: - controlli e verbalizzazioni da parte degli organi di Xxxxxxx o dell’Agenzia delle Dogane che rilevino inadempienze o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria o dei suoi gestori degli impianti; -manomissione fraudolenta dei sigilli di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria; - applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette; - mancata volturazione delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dall’immissione in possesso; - violazione degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale; - violazione degli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - violazione delle norme di tutela ambientale, sicurezza e pubblica incolumità; - rifiuto di manlevare la Concedente da pretese di terzi riconducibili a responsabilità della Stazione appaltante per sola Affittuaria; - ogni altra violazione grave inadempimentoagli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari. In caso di risoluzione del contratto la Concedente: - escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’Art. 20) a titolo di penale, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - tratterrà tutti gli investimenti eseguiti, nessuno escluso, a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno ed escluso qualunque indennizzo, versamento di corrispettivo o pretesa di sorta. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto Il mancato o ritardato pagamento anche di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La una sola mensilità comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • senza preavviso. L’Affittuario riconosce fin da ora che le suddette penali sono congrue ed adeguate in caso considerazione dell’interesse di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire cui è portatore la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iConcedente.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo D’azienda Del Distributore Di Carburanti Dell’automobile Club Latina
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite La ditta è responsabile del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, risolvere in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il cauzione definitiva e con risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potràdanno a carico della aggiudicataria: ⮚ per persistenti ritardi nelle consegne; per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, inoltre, risolvere il contratto Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni; ⮚ in caso di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), sentenza di fallimento nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoconfronti della ditta fornitrice; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • ⮚ in caso di cessazione di attività o attività, di concordato preventivo, di fallimentofallimento nei confronti della ditta aggiudicataria; ⮚ nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato; ⮚ nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria. L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di stato rinunciare nei seguenti casi: ▪ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di moratoria convenzione per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di conseguenti atti cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; ▪ in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio; ▪ in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo; ▪ qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di sequestro Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi. ▪ qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip o la CUC attivassero una convenzione per l'acquisto di pignoramento dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi dell'Azienda. L'Azienda si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della cauzione definitiva spesa (operazioni di spending review). A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trafugazione trasformazioni, variazioni di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario ha effetto per le prestazioni già eseguite o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in corso di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iesecuzione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.arnascivico.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in La stazione appaltante, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite all’articolo 1456 del 10 % codice civile (dieci per centoclausola risolutiva espressa) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante e previa comunicazione scritta con al fornitore accreditato da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) R, potrà risolvere di diritto il contratto: - in caso di perdita da parte del fornitore aggiudicatario dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e senza intervento giudiziariosue successive modifiche ed integrazioni; - qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; - in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, con facoltà di commissionare ad altri operatori economiciautore ed, in danno dell’Aggiudicatariogenerale, l’oggetto dell’appalto ovvero per la parte dell’appalto violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL1 in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto; - gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante. La ; - costituisce ulteriore causa di risoluzione, in tutto o in parte, del presente contratto, l’ipotesi che in relazione ad una o più dei materiali previsti nel presente atto si abbia un secondo esito negativo della qualità delle stesse in relazione alle specifiche tecniche portate in evidenza nella documentazione a corredo dell’offerta; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della gara di cui in premessa; - in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto; - in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto; - nelle ipotesi in cui le transazioni/pagamenti siano eseguite senza il rispetto delle modalità e con l’impiego degli strumenti previsti (conti correnti dedicati) dalla legge vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); Con la risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • di fornitura sorge in caso capo alla stazione appaltante il diritto di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro escludere l’operatore economico inadempiente dall’ACCORDO QUADRO con incameramento della cauzione definitiva prevista per il lotto interessato dalla fornitura, con ogni altra conseguenza di legge. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le ulteriori disposizioni di cui al codice civile e di cui agli articoli da 135 a seguito 140 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili, in materia di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo inadempimento e risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.icontratto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattualedell’Accordo Quadro; − affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto 5 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente consecutive; − violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); • − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; − manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneo inidoneità, anche parzialesolo legale, nell’esecuzione del servizio; − inadempimento accertato alle norme di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostratalegge sulla prevenzione degli infortuni, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattopersonale; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • − sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale o totale20 giorni dalla formale messa in mora; • violazione degli obblighi − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di riservatezza e/o trafugazione di daticontratto e allo scopo dell’opera; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo − proposta motivata del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Coordinatore per la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del dell’art. 92, comma 1 art. 31, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 lettera e), del D.Lgs. 18 aprile 2016n° 81/2008; − perdita, n. 50 e s.m.i..da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; − ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; − violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo.
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito avviso di escussione parziale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della Stazione appaltante; • mancato utilizzo dichiarazione della Regione, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento contratto ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. dell'articolo 108 del D.LgsD.lgs. 18 aprile 2016n. 50/16, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 50 e s.m.i..159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.
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Samples: Cessione Dei Crediti
Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui l’importo ricorra anche una sola delle penalità applicate raggiunga il limite seguenti ipotesi: a) mancato inizio del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi servizio da parte dell’Aggiudicatario nei termini prestazionali come prescritti nel Capitolato Tecnico e dai documenti di gara; b) sospensione del servizio senza giustificato motivo; • c) violazione dell'obbligo di riservatezza; d) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; e) il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; f) nei casi di subappalto non autorizzato dal Consorzio; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; h) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario o comunque non formalmente incarico dallo stesso; i) mancato reintegro rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. j) modifica sostanziale del gruppo di lavoro e suo mancato adeguamento su sollecitazione del Consorzio. k) mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio. In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento del danno, all’Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della cauzione definitiva a seguito parte di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di riservatezza e/o trafugazione utilità per il Consorzio. In caso di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale revoca, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle graduatoria di aggiudicazione formulata in esito alle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.igara nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni o all’addebito dei maggiori oneri conseguenti nei confronti dell’Aggiudicatario revocato.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.bassovaldarno.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha il limite diritto di procedere alla risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta comunicarsi con lettera raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)R, nei seguenti casi:: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato- a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • - in caso di cessazione dell'attività; - nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di attività o gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. - in caso di concordato preventivo, di fallimento, fallimento o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadel soggetto aggiudicatario; • - in caso di cessione non autorizzata dei crediti; - nel caso subappalti in tutto o in parte il servizio senza autorizzazione della Stazione Appaltante; - nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione - arbitrario abbandono o sospensione dell’erogazione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di tutti o parte dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivooggetto del contratto; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito - divulgazione non autorizzata di escussione dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme; - cessione parziale o totaletotale del contratto ; • violazione - violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto; - cessazione o fallimento dell’affidatario; - qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate un numero di penalità pari o superiori a dieci nell’arco di un anno; - per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione delL contratto; - nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato e dal Capitolato Generale D’appalto per la fornitura di beni e servizi” e dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; - nelle ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • appalti (DPR 207/2010) Nei casi previsti dall’Artil soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. 108 del D.LgsAI verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'Amministrazione dell'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 18 aprile 2016I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, n. 50 e s.m.i..saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.
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Samples: ossccpp.regione.vda.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci Il presente rapporto contrattuale è risolto ai sensi e per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artgli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione; • nel caso di subappalto non autorizzato da SERUSO; • nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; • nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoaffidate; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltonel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, nel caso di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa cessione di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione tutto o parte del contratto; • sub-appalto non autorizzatonel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; • in caso tutti gli altri casi di cessazione cui al presente rapporto contrattuale, ove la risoluzione di attività diritto sia espressamente comminata. I casi elencati saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto SERUSO previamente o contestualmente alla dichiarazione di concordato preventivo, volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o trafugazione precedenti inadempimenti per i quali SERUSO non abbia ritenuto di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, SERUSO si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei contratto. SERUSO avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto, sino alla quantificazione del danno che l’Aggiudicatario è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. L’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iquanto regolarmente eseguito.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.seruso.com
Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato tecnico e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara; • transazioni effettuate senza avvalersi di banche della Società , Poste Italiane S.p.A. . Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito avviso di escussione parziale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della Stazione appaltante; • mancato utilizzo dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire contratto, la piena tracciabilità delle operazioni Regione si riserva la facoltà di pagamento ai sensi interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idecreto legislativo n.163/2006.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite all’art.1456 del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeCodice Civile, il contratto presente Contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentodal Fornitore, mediante previa comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)al Cliente finale, nei seguenti casi: • insufficiente a) liquidazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoscioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneb) omesso, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività parziale o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi ritardato pagamento da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodel Cliente anche di una sola o più bollette; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza Trasporto e/o trafugazione di datiDispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale e) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della Stazione appaltanteautorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente; • f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 12; g) mancato utilizzo del bonifico bancario gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento dello stesso; h) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; i) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di gas con altri fornitori; l) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico al Fornitore non risultassero veritieri o postale ovvero degli qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione gas naturale con altri strumenti idonei fornitori a consentire partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del Fornitore. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iverifica dell’effettiva ricezione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga superi il limite del 10 10% (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto. Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del c.c. nei casi di seguito specificati: - nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni; - nell’ipotesi di pagamento violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) nonché da quello adottato dalla stazione appaltante; - nell’ipotesi di inosservanza dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001; - in caso di cessione parziale o totale del contratto; - quando l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale; - intervenuta mancanza nei confronti dell'affidatario durante la vigenza contrattuale delle condizioni richieste dall'art.80 del Codice dei contratti; - manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale nell'esecuzione degli interventi di manutenzione; - grave inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore delle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste; - inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai sensi tempi di esecuzione degli interventi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato anche se non richiamati nel presente articolo. La risoluzione del contratto nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata/ar o mezzo PEC ed avrà effetto senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante a far data dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore. In caso di risoluzione il Comune procederà all'incameramento delle cauzioni ex art.103 comma 1 art2 del Codice. 3Si precisa che nei casi di risoluzione, legge n. 136/2010 o di esecuzione di ufficio come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e s.m.iponendo a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. A mezzo lettera raccomandata/ar o a mezzo PEC si comunicherà la data in cui il DEC in contradditorio con l'appaltatore o suo rappresentante, oppure in presenza di due testimoni redigerà lo stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali delle attrezzature e dei mezzi esistenti in cantiere, nonchè nel caso di esecuzione d'ufficio all'accertamento di quali di tali materiali attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattualedell’Accordo Quadro; − affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto 5 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente consecutive; − violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; • − manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneo inidoneità, anche parzialesolo legale, nell’esecuzione del servizio; − inadempimento accertato alle norme di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostratalegge sulla prevenzione degli infortuni, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattopersonale; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • − sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale o totale20 giorni dalla formale messa in mora di cui al comma 5 dell’art. 27; • violazione degli obblighi − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di riservatezza e/o trafugazione di daticontratto e allo scopo dell’opera; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo − proposta motivata del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire Coordinatore per la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del comma 1 art. 3D.Lgs n° 81/2008; − perdita, legge n. 136/2010 e s.m.ida parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; − ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; − violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n° 336 del 23.12.2014.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel La Società Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108, d.lgs. 50/2016 nel caso in cui l’importo l’Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle penalità applicate raggiunga il limite obbligazioni di cui ai seguenti punti: • ritardo nell’esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro; • affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del 10 % Committente; • mancata sottoscrizione delle RDF entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutato a insindacabile giudizio della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECSocietà Appaltante), nei seguenti casi: entro i termini indicati nelle stesse RDF per n. 5 volte anche non consecutive; • insufficiente mancato o ritardato invio delle comunicazioni settimanali in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive; • violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); • inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Società Appaltante circa i tempi di esecuzione; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoo inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariapersonale; • sospensione dell’erogazione dei servizi delle attività da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totalerallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dalle RDF; • violazione degli obblighi mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di riservatezza e/o trafugazione di dati20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Società Appaltante; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltanteperdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • mancato utilizzo ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del bonifico bancario Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi PEC. Resta ferma l’applicazione dell’art. 110 del comma 1 artD. Lgs. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i50/2016.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: www.eurspa.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato comporterà la facoltà per l’Amministrazione Comunale di dichiarare la risoluzione del 10 % (dieci contratto ai sensi e per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artgli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC).. Il contratto, nei previo avvio del procedimento, si risolve con provvedimento motivato del responsabile del servizio di competenza e previa comunicazione del procedimento stesso, al verificarsi di una delle seguenti casicircostanze: • insufficiente a) se fosse dimostrata frode da parte del concessionario o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatocollusione con personale appartenente all’organizzazione dell’Amministrazione Comunale; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltob) se il concessionario cedesse a terzi l’esecuzione dell’appalto o di parte di esso, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 24; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionec) mancato assolvimento degli obblighi, anche parzialeeconomici, assunti dal concessionario in sede di gara; • d) mancato reintegro della cauzione ai sensi dell’art. 19 del presente capitolato; • e) qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge; • f) qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano state applicate dieci penalità; • g) per motivi di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa interesse specificati nel provvedimento di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattorisoluzione; • sub-appalto non autorizzato; • h) in caso di cessazione dell’attività non conseguente alla cessione dell’azienda o del ramo di attività o attività; • i) in caso di concordato preventivo, di fallimento, fallimento o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi del concessionario. Ove ritenuto necessario da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro dell’Amministrazione Comunale, il concessionario oltre ad incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva definitiva, a seguito titolo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi penale, è tenuto al completo risarcimento di riservatezza e/o trafugazione tutti i danni, diretti ed indiretti, che il Comune deve sopportare in conseguenza della risoluzione. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale diritto quando il Comune deliberi di avvalersi della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni clausola risolutiva espressa e di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.itale volontà ne dia comunicazione scritta al concessionario.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Samples: comune.limbiate.mb.it
Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il Il contratto potrà di appalto può essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante ai sensi e per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziariogli effetti dell’art. 1456 del c.c., con facoltà riserva di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), danni nei seguenti casi: • insufficiente Nel caso in cui sia stato depositato nei confronti dell’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o mancata esecuzione delle prestazioni di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoproponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoNel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, Nel caso di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali subappalto non imputabile a causa autorizzato da parte della Committente; • Nel caso di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione di tutto o parte del contratto; • sub-appalto non autorizzatoNel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • in Nel caso di cessazione di attività ingiustificata sospensione totale o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaparziale dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; • sospensione dell’erogazione Nel caso in cui taluno dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivocomponenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per gravi reati incidenti sulla moralità professionale; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito Nel caso di escussione parziale o totaleviolazione delle disposizioni di tracciabilità dei pagamenti; • violazione degli obblighi Nel caso di riservatezza terzo esito negativo del collaudo intermedio; • Nel caso di terzo esito negativo del collaudo definitivo. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Referente dell’esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o trafugazione precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione la Committente ha diritto al risarcimento integrale di ogni danno subito e la facoltà di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento di quanto previsto in appalto, con addebito del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei maggior costo sostenuto a consentire carico dell’Appaltatore inadempiente riservandosi, in ogni caso, di esigere dallo stesso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. La Committente avrà anche la piena tracciabilità delle facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.icontabili.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che le Aziende Contraenti possano considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessazione di attività, n. 50 fallimento, liquidazione coatta e s.m.i..atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso Ai sensi degli artt. l 453 e 1456 e.e., in cui l’importo tema di inadempimento delle penalità applicate raggiunga il limite obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto e la totale escussione della cauzione definitiva, il contratto potrà essere risolto unilateralmente anche in assenza di produzione di danno, l 'inadempienza da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior dannonell'offerta. La Stazione appaltante potrà, inoltre, Provincia di Brescia potrà in ogni caso risolvere il contratto di diritto il contratto, ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e.e., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con PEC o pari mezzo di notifica legale nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato▪ qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all 'art. I 09 comma 2, Xxxx. b) del D.Lgs. n. 209/2005; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • ▪ in caso di cessazione di attività cessione dell 'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell'aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario ▪ per la seconda infrazione rilevata dall 'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; ▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivogiustificati motivi; • ▪ mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia; ▪ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; ▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; ▪ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di escussione parziale aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o totalealtra inadempienza. Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di Brescia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente; • violazione degli obblighi sarà a carico di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iquest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall 'Ente.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeIl Fornitore avrà facoltà, il contratto potrà essere previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiil presente Contratto qualora durante la vigenza del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e segnatamente: • insufficiente vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoin corso; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoqualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; il Cliente non costituisca o ricostituisca, a seconda dei casi, il deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti; • la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; • la verifica effettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa; • venga meno il titolo che comportino interruzioneattesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto, o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio; • mancata presentazione da parte del Cliente, nelle tempistiche indicate, della modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa; • mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest’ultimo; • nel caso di mancato puntuale pagamento anche parzialedi una sola fattura, di pubblico servizioprevia costituzione in mora. La clausola risolutiva espressa si applica Qualora, terminato il rapporto contrattuale per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore dimostrataecc.) il punto di fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, contestata per iscritto il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla Stazione Appaltante. La sospensione della fornitura e dalla risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione di diritto del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga superi il limite del 10 10% (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga L’ASL di Rieti procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, quando il limite fornitore e/o il suo personale comunque utilizzato per la gestione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeservizio, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con non abbiano i requisiti o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunque si riserva la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artcontratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto, non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente Capitolato. Detta risoluzione avverrà mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (comunicazione inviata a mezzo PEC). La risoluzione del contratto, nei secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti casimotivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo: • insufficiente mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni; • sospensione, interruzione, abbandono o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoeffettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo per fatto imputabile al fornitore; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoforniture di prodotti difformi dai requisiti richiesti e non conformi a quelli campionati all’atto di presentazione dell’offerta o dimostrato malfunzionamento degli stessi e contestati oltre la seconda volta; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneritardo della fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta; • mancata sostituzione dei prodotti contestati e della manutenzione delle apparecchiature reiterate oltre la seconda volta; • in caso di fallimento o di frode; • qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP o aggiudicazione di gara regionale centralizzata per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, e l’aggiudicatario non intenda allinearsi alle relative quotazioni economiche. • ogni altra inadempienza o fatto, anche parziale, singolo di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantescarsa rilevanza e tale da incidere sull’affidamento contrattuale. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria ed il risarcimento dei danni derivanti, anche mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati. La società appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall’ASL di Rieti, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa. In tali casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso , l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di cessazione di attività natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza indennizzo e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei rimborso delle spese, anche in deroga a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.iquanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
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Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all’ Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancato reintegro della cauzione definitiva avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a seguito di escussione parziale quanto stabilito dal contratto; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantecessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto; • mancato utilizzo sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Regionale , in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all’ Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall’Appaltatore. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire contratto, l'Amministrazione Regionale si riserva la piena tracciabilità delle operazioni facoltà di pagamento ai sensi interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idecreto legislativo n.163/2006.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare; • mancato reintegro della cauzione definitiva avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a seguito di escussione parziale quanto stabilito dal contratto; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantecessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto; • mancato utilizzo sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'aggiudicatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire contratto, la piena tracciabilità delle operazioni Regione si riserva la facoltà di pagamento ai sensi interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idecreto legislativo n.163/2006.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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