Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario; d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender, Appalto Di Servizi Tecnici Di Ingegneria E Architettura, Disciplina Di Gara
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e ad almeno uno dei controinteressatil’appaltatore confermi le riserve, e depositato entro si procederà ai sensi dell’articolo 36 della legge.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana termini di cui al punto 1.5.1comma 1 sono dimezzati.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, per cause che ostano alla partecipazione; --- gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento che determina esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Nel caso di ricorso contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in materia ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di scelta 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del contraentetentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatitre membri, e depositato entro nominati dal Ministro, tra i successivi 15 (quindici) giorniquali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il termine per la notificazione Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del ricorso decorre: --- dalla data principio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana autotutela.
4. La commissione di cui al punto 1.5.1comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di committente di cui al punto 1.3volta in volta, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertain via provvisoria, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentodi parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattoinsorte tra le Agenzie, previo esperimento dei tentativi ovvero tra le Agenzie e la Guardia di transazione Finanza o gli altri Enti e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)sottoposte, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura esito negativo dei tentativi di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitiamichevole componimento, al fine Ministro che adotta, nell’esercizio delle sue funzioni sull’intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.
1. Modalità di stipulare un nuovo contratto esercizio della funzione di vigilanza 4
2. Comunicazione istituzionale 5
3. Qualità dei servizi ai contribuenti 5
4. Sistemi informativi 6
5. Cooperazione amministrativa 7
6. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 8
7. Convenzioni contro le doppie imposizioni e composizione delle controversie fiscali internazionali relative a contribuenti individuati 8
8. Collaborazione operativa tra ministero ed agenzia 10
9. Determinazione dei costi per l'affidamento del completamento il rimborso degli oneri delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 attività di valutazione immobiliare e 6, del Codice.tecnico – ESTIMATIVA 11
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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale, Convenzione Triennale
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 58 bis della l.p. 26/1993, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in materia misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato collaudo eventualmente costituito e, sentito l’appaltatore formula una proposta motivata di accordo bonario entro il termine perentorio novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell’organo di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la notificazione realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, la risoluzione delle controversie è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria competente del ricorso decorre: --- dalla foro di Trento, escluso l’arbitrato.
2. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di pubblicazione del bando sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitralela definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
5. Ai sensi dell’articolo 110dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso le domande che fanno valere pretese già oggetto di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto riserva non possono essere proposte per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente importi maggiori rispetto a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1sul profilo del committente, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplina Di Gara
Controversie. 9.2.1.Procedure Ai sensi dell’art.205 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1c.1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3c.1. L'esperto, del provvedimento qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che determina le esclusioni dalla procedura ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di affidamento dati e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi informazioni e con l'acquisizione di esclusione eventuali altri pareri, e dei requisiti formulano, accertata e verificata la disponibilità di partecipazione presentati unitamente all’offertaidonee risorse economiche, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e una proposta di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico soggetto che ha formulato le riserve. Se la prima migliore offerta ammessaproposta è accettata dalle parti, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al c.1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 110dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, commi 3qualunque sia l'importo delle riserve, 4, 5 e 6, il responsabile unico del Codiceprocedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Manutenzione, Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 28.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro OPA e dei singoli Contratti esecutivi OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di ricorso cui al precedente art. 15.7. Le controversie, se non risolte nell’ambito del Comitato Operativo sono prese in materia esame per una composizione in via bonaria dal CNIPA e dalla Società QXN per i servizi di scelta del contraente
cui al precedente art. 3 lett. c), dall’Amministrazione e dal Fornitore per i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b).
28.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
28.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il ricorso secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
28.4 La Parte contro cui l’arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve essere notificato entro il contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
28.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Stazione appaltante Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
28.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
(i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e ad almeno uno dei controinteressati, i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e depositato entro i successivi 15 la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (quindicitrenta) giorni;giorni dal venir meno dello stesso.
b) il 28.7 Il termine per la notificazione pronuncia del ricorso decorre: --- lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di pubblicazione costituzione del bando collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
28.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
28.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al punto 1.5.1precedente articolo.
28.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro OPA ed ai singoli Contratti esecutivi OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura precedente art. 28.2 è quello di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceRoma.
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Samples: Contract for Connectivity and Security Services, Contract for Connectivity and Security Services
Controversie. 9.2.1.Procedure La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d'appalto sarà di ricorso in materia di scelta competenza del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante Giudice Ordinario e ad almeno uno dei controinteressatipertanto è esclusa la competenza arbitrale,.====================================== Le eventuali controversie, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1all'art.205 del D. Lgs. n°50/2016 saranno disciplinate dal succitato articolo, per cause che ostano alla partecipazione; --- ferma restando l'esclusione dalla pubblicazione sul profilo compe- tenza arbitrale come sopra specificato in caso di committente di cui al punto 1.3mancato raggiungimento dell'accordo bonario.======================================= Articolo 14 - Risoluzione e recesso La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 comma 2 del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento D.Lgs.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentodall'art 108 suddetto e nel C.S.A.=============================================== Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattola Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)ferma restando l'applicazione delle penali.= La Stazione Appaltante, in caso conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016, ha il diritto di fallimento o liquidazione coatta recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e concordato preventivo dell'aggiudicatariodel valore dei materiali utili esistenti in cantiere, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, oltre al decimo dell'importo delle opere non ese- guite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale dell'inter- vento.================================================== Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx108, oppure ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, o n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale giudi- ziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria , come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di garainsolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento si applica la procedura disciplinata dall'art.110 del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro D.lgs. n.50/2016.====================== Articolo 15 - Interpretazione del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.contratto
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2. Le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione di ricorso in materia norme di scelta legge, di clausole del contraentecontratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all’esame congiunto tra l’azienda e la Rappresentanza sindacale aziendale.
a) 3. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 30, rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma saranno esaminate tra l'azienda e il ricorso sindacato territorialmente competente.
4. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della rappresentanza sindacale aziendale.
5. Tale esame deve essere notificato esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale.
6. Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l'azienda e ad almeno uno la R.S.A. dei controinteressatidirigenti o, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) in mancanza di quest'ultima, il termine Sindacato locale dei dirigenti, ne informeranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documentazione per la notificazione delibazione del ricorso decorre: --- dalla data caso.
7. Nei 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione, Confservizi e Federmanager si incontreranno per un ulteriore tentativo di pubblicazione definizione della controversia.
8. Se nei 20 giorni successivi all'incontro la controversia non sia risolta, le parti interessate riprendono la loro libertà di azione. (*) La procedura per la rinnovazione dei CCNL e degli Accordi Nazionali è definita dal Protocollo d'intesa del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice14 dicembre 1988 riportato nell'allegato III.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Controversie. 9.2.1.Procedure (in caso di ricorso appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 qualora, in materia corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di scelta promuovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del contraenteDirettore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo xxxxxxx; in alternativa il responsabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 2. La costituzione della Repubblica Italiana commissione di cui al punto 1.5.1comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, per cause che ostano alla partecipazioneindipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; --- dalla pubblicazione sul profilo in tal caso la commissione formula la proposta motivata di committente accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del CodiceCodice Civile.
4. Nei casi di cui al comma 4, salvo quanto previsto alla lettera d)la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. Art. 56 – Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in caso sede di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatarioaccordo xxxxxxx deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88dell’art. 32, comma 4-ter3, del decreto legislativo Cap. Gen. n. 159 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del 2011provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente spettano all’appaltatore gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, interessi al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicetasso legale.
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Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 11.1 Tutte le controversie derivanti dal che dovessero sorgere dall’interpretazione e dall’esplicazione del presente contratto, previo esperimento dei tentativi che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all’Autorità giudiziaria di transazione e <……>.
11.1 Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d’accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice<……>.
11.2 L’arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, fermo restando l’obbligo di porre le parti in condizioni, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatorelo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
11.3 La determinazione dell’arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
11.1 Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxsaranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, oppure amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d’accordo, ovvero dal Presidente della Camera di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88Commercio di <……> che provvederà anche alla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarrà inerte nei quindici giorni successivi all’intimazione.
11.2 Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzierà nei quindici giorni dall’istanza della parte più diligente.
11.3 Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o fermo restando l’obbligo di porre le parti in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoriacondizioni, se ancora in possesso dei necessari requisitilo vorranno, al fine di stipulare un nuovo contratto spiegare le rispettive ragioni.
11.4 La determinazione degli arbitri dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico iscritto dalle parti che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceconsidereranno come una transazione direttamente raggiunta.
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Samples: Commission Agreement
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10% di scelta quest’ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e ove nominato del collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatiAppaltante, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana proposta di cui al punto 1.5.1sopra, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioniaccordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore.
2. Ove non si proceda con l’accordo bonario, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve, comma 1la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato, secondo periodoai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. e degli art. 149 e 150 del D.P.R. 554/99 nonché degli art. 33 e 34 del Capitolato Generale di Appalto.
3. il collegio arbitrale, del Codice nel decidere la controversia, decide anche in entità e dell’articolo 120all’imputazione alle parti delle spese in giudizio, comma 2-bisin relazione agli importi accertati, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di esclusione, cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all’importo contrattuale siano inferiori al 10% nonché per le esclusioni per cause diverse controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da quelle questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diversa valutazione economica, in questi casi tutti i termini di cui all’articolo 29al comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, comma 1gli interessi legali cominciano a decorrere 60 gg dopo la data di sottoscrizione e dell’accordo bonario con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie, secondo periodol’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione Appaltante.
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Samples: Construction Contract
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da: AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE Protocollo Partenza N. 2299/2020 del contraente27-05-2020 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente • un membro nominato da Alfa S.r.l.; • un membro nominato dal Comune di Clivio; • un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
a) 3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla Stazione appaltante costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e ad almeno uno dei controinteressatila controversia sarà rimessa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornia seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
b) 5. il termine comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Uda;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. il Comune di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)Clivio, in caso di fallimento o liquidazione coatta grave e concordato preventivo dell'aggiudicatarioingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, o procedura procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto congruo termine per l'affidamento del completamento delle prestazioniprovvedervi;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, escluso l'originario aggiudicatarioil Comune, sentite Alfa e Uda, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non si procede sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110risarcimento di tutti i danni, commi 3nessuno escluso, 4, 5 e 6, del Codicedi individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
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Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti relative all’applicazione della presente legge sono di competenza del Giudice del lavoro.
2. Le controversie relative al risultato elettorale per la consultazione di cui agli art. 10, 11, 15 e 16 non sono procedibili se non quando sia esaurito il procedimento innanzi al Comitato paritetico nazionale o a quello provinciale competente presieduto dal contrattoResponsabile della Direzione Provinciale del Lavoro o da un suo delegato, previo esperimento dei tentativi o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di transazione presentazione dell’istanza al comitato. L’istanza al comitato paritetico è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. Il comitato paritetico si pronuncia sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritenga infondata l’istanza, la rigetta. Ove la ritenga fondata, la accoglie, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni elettorali.
3. Su tutti i provvedimenti dell’Anagrafe può essere proposto ricorso dalle organizzazioni sindacali interessate nel termine di giorni venti dalla comunicazione del provvedimento avanti al Giudice del lavoro di Roma che decide a seguito di ricorso nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni; se ritiene sussistente la violazione di accordo bonario ai sensi rispettivamente cui al ricorso ordina all'Anagrafe la corretta registrazione, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo.
4. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
5. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 205 413 e 208 seguenti del Codice, se codice di procedura civile.
6. Una nuova domanda di registrazione all’Anagrafe potrà essere effettuata non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione prima di un anno dal rigetto della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceprecedente.
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Samples: Carta Dei Diritti Democratici E Di Rappresentanza Delle Lavoratrici E Dei Lavoratori
Controversie. 9.2.1.Procedure (in caso di ricorso appalti di importo < 10 milioni di euro)
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs. 163/06, qualora in materia corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di scelta promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del contraentedirettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 2. La costituzione della Repubblica Italiana commissione di cui al punto 1.5.1comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, per cause che ostano alla partecipazioneindipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; --- dalla pubblicazione sul profilo in tal caso la commissione formula la proposta motivata di committente accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del decreto legislativo n. 159 del 2011procedimento, o in caso esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Contract for Construction Works
Controversie. 9.2.1.Procedure 9.3.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraentecontraente Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, sede di Firenze, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo Profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Di Ingegneria E Architettura
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa s.r.l.; • un membro nominato dal Comune di Brenta; • un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
a) 4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla Stazione appaltante costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e ad almeno uno dei controinteressatila controversia sarà rimessa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornia seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
b) 5. il termine comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’UdA;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. il Comune di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)Brenta, in caso di fallimento o liquidazione coatta grave e concordato preventivo dell'aggiudicatarioingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, o procedura procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto congruo termine per l'affidamento del completamento delle prestazioniprovvedervi;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, escluso l'originario aggiudicatarioil Comune, sentite Alfa s.r.l. e UdA, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non si procede sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110risarcimento di tutti i danni, commi 3nessuno escluso, 4, 5 e 6, del Codicedi individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
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Samples: Intergovernmental Agreement
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs.163/2006, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in materia misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di scelta collaudo eventualmente costituito e, sentito l’appaltatore formula una proposta di transazione o una proposta motivata di accordo xxxxxxx. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, la risoluzione delle controversie è devoluta all’arbitrato secondo il dettato degli artt. 241, 242 e 243 del contraenteD. Lgs 163/2006 e successivamente all’Autorità giudiziaria ordinaria competente secondo quando disposto dagli artt. 244, 245 e 246 del D. Lgs 163/2006.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) 2. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per dopo la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitralela definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
5. Ai sensi dell’articolo 110dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso le domande che fanno valere pretese già oggetto di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto riserva non possono essere proposte per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente importi maggiori rispetto a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento (32) nominare la commissione di ricorso in materia cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di scelta accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del contraenteprocedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante che queste siano pertinenti e ad almeno uno non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornicontratti;
b) che il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui loro importo non sia inferiore al punto 1.5.110% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaa prescindere dall’importo, per le esclusioni e riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (33).
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le ammissioni, parti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, 239 del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionedei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)(oppure, in caso alternativa) (34)
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatariocui al comma 1, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoresono deferite ad arbitri, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxdegli articoli 241, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 242 e 243 del decreto legislativo n. 159 Codice dei contratti; la sede del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicecollegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai 1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29dell’art. 205, comma 1, secondo periododel D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattua- le, al fine del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento raggiungimento di esclusione, per un accordo bonario si applicano le esclusioni per cause diverse da quelle di- sposizioni di cui all’articolo 29ai commi da 2 a 6 del predetto art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, comma 1al fine di prevenire controver- sie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, secondo periodoo comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di as- sistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza contratto stesso. In tal caso si opererà come indicato dai commi da 2 ad 8 del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesu citato art. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 207 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleD.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell’articolo 110208 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a di- ritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)contratto possono sempre es- sere risolte mediante atto di transazione, in caso forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la som- ma di fallimento 200.000,00 euro, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un le- gale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamen- to, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. Il dirigente competen- te, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal sog- getto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può co- munque rallentare o liquidazione coatta sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi e concordato preventivo dell'aggiudicatariol’appaltatore confermi le riserve, o procedura la definizione di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxè devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
7. La decisione sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spe- se di giudizio e alla loro imputazione alle parti, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitirelazione agli importi accertati, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento numero e alla complessità delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequestioni.
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Samples: Contract
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e ad almeno uno dei controinteressatil’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’articolo 241 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, nonché degli articoli 149 e depositato entro 150 del regolamento generale e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto.
2. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana termini di cui al punto 1.5.1comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, per cause che ostano alla partecipazione; --- gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento che determina esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Samples: Construction Contract
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 240 del Dlgs. 163/06, commi 1 e 5, qualora in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento promuove la costituzione di ricorso un’apposita commissione affinché quest’ultima, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.
2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione); in materia tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. La commissione di cui ai comma 1 e 2 è costituita da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, di cui il primo è nominato dal responsabile unico del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice e il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all’accettazione congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina. Qualora le parti non riuscissero ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, quest’ultimo sarà nominato direttamente dal presidente del tribunale del luogo ove è stipulato il contratto. Qualora, invece, l’appaltatore non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di 20 giorni dalla richiesta del contraenteresponsabile del procedimento, la proposta di accordo xxxxxxx è formulata da quest’ultimo, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione.
a) 4. La Stazione appaltante e l’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti accettano la proposta si procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e determina la definizione di tutte le contestazioni.
5. Ai sensi dell’art. 33 del Cap. Gen. n. 145/00, ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre domanda entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza. Il collegio arbitrale o il ricorso deve essere notificato tribunale ordinario, nel decidere la controversia, decidono anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine perentorio stabilito al comma 4 sulla proposta motivata di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno accordo xxxxxxx, l’appaltatore ha facoltà di procedere secondo quanto previsto all’art. 241 del Dlgs. 163/06.
7. Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei controinteressaticasi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8. Nei casi di cui al punto 1.5.1comma 8, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo la proposta di committente transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
9. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
2. La costituzione della commissione di cui al punto 1.3comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura certificato di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di casi in cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, o in caso previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di dichiarazione giudiziale transazione, il dirigente competente, sentito il
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Contract for Construction Works
Controversie. 9.2.1.Procedure (*) Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione di ricorso in materia norme di scelta legge, di clausole del contraente
a) contratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all'esame congiunto tra l'azienda e la Rappresentanza sindacale aziendale. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 30, Rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma saranno esaminate tra l'azienda e il ricorso sindacato territorialmente competente. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della Rappresentanza sindacale aziendale. Tale esame deve essere notificato esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale. Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l'azienda e ad almeno uno la R.S.A. dei controinteressatidirigenti o, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) in mancanza di quest'ultima, il termine Sindacato locale dei dirigenti, ne informeranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documentazione per la notificazione delibazione del ricorso decorre: --- dalla data caso. Nei 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione, Confservizi e FEDERMANAGER si incontreranno per un ulteriore tentativo di pubblicazione definizione della controversia. Se nei 20 giorni successivi all'incontro la controversia non sia risolta, le parti interessate riprendono la loro libertà di azione. (*) La procedura per la rinnovazione dei cc.cc.nn.l. e degli accordi nazionali è definita dal Protocollo d'intesa del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice14 dicembre 1988 riportato nell'Allegato III.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa S.r.l.; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. la nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
a) 4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla Stazione appaltante costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e ad almeno uno dei controinteressatila controversia sarà rimessa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornia seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
b) 5. il termine per comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data sede dell’Ufficio d’Ambito di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)Varese o, in caso di fallimento impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatarionel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoreal TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o neppure in caso di dichiarazione giudiziale contestazione in sede di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura tentativo preliminare di garaconciliazione ovvero in sede giudiziale, risultanti dalla relativa graduatoriail Soggetto Attuatore potrà rallentare, se ancora in possesso dei necessari requisitiritardare, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioniinterrompere o sospendere i servizi contrattuali;
b) l'interpello avviene 10. l’Ufficio d’Ambito, in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato caso di grave e ingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti con la prima migliore offerta ammessasottoscrizione del presente atto, escluso l'originario aggiudicatarioprocede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 11. qualora gli interventi non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110vengano avviati entro i termini stabiliti, commi 3l’UdA revocherà le quote di propria spettanza, 4, 5 e 6, del Codiceprovvedendo alla riallocazione di tali risorse.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest’ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatiAppaltante, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2. La procedura di cui al punto 1.5.1comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all’importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, per cause che ostano alla partecipazioneanche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente in questi casi tutti i termini di cui al punto 1.3comma 1 sono dimezzati.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento che determina esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla procedura Stazione Appaltante.
5. La definizione di affidamento eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di procedure ordinarie indicate dagli artt. 240, 240-bis e 244 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con espressa esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertadell’arbitrato, in quanto la Stazione Appaltante per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazioneil presente contratto non prevede il ricorso alla clausola compromissoria.
6. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dall’esecuzione del Codice, se non risolte, contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
7. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitirelazione agli importi accertati, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento numero e alla complessità delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequestioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 24.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di ricorso in materia cui all’art. 13.7 del Contratto Quadro.
24.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
24.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di scelta nomina del contraenteprimo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
a) il ricorso 24.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve essere notificato entro il contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
24.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Stazione appaltante Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
24.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e ad almeno uno dei controinteressati, i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e depositato entro i successivi 15 la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (quindicitrenta) giorni;giorni dal venir meno dello stesso.
b) il 24.7 Il termine per la notificazione pronuncia del ricorso decorre: --- lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di pubblicazione costituzione del bando collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento d ell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
24.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
24.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al punto 1.5.1precedente paragrafo.
24.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura paragrafo 25.2 è quello di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceRoma.
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Samples: Contratto Esecutivo
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs.163/2006, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in materia misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di scelta collaudo eventualmente costituito e, sentito l’appaltatore formula una proposta di transazione o una proposta motivata di accordo xxxxxxx. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, la risoluzione delle controversie è devoluta all’arbitrato secondo il dettato degli artt. 241, 242 e 243 del contraenteD. Lgs 163/2006 e successivamente all’Autorità giudiziaria ordinaria competente secondo quando disposto dagli artt. 244, 245 e 246 del D. Lgs 163/2006.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) 2. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per dopo la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitralela definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
5. Ai sensi dell’articolo 110dell’art. 240‐bis del D.Lgs. n.163 del 2006, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso le domande che fanno valere pretese già oggetto di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto riserva non possono essere proposte per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente importi maggiori rispetto a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequelli quantificati nelle riserve stesse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora in seguito all’iscrizione di ricorso in materia riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordobonario di scelta tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del contraente
a) procedimento stesso. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la notificazione risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del ricorso decorre: --- dalla data limite di pubblicazione valore del bando 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, verifica ai sensi dell’articolo 26 del combinato disposto dell’articolo 29D.Lgs. n. 50/2016, comma 1come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, secondo periodotrasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Codice e dell’articolo 120direttore dei lavori e, comma 2-bisove costituito, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall’ordinamentodall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, se presentato contro l’aggiudicazioneentro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Tutte L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. In via preventiva, al fine di prevenire le controversie derivanti dal relative all'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio non saranno comunque vincolanti per le parti.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di accordo bonario particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 commi 4, 5 e 208 6 dell'articolo 209 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, se non risoltedetermina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziariail giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, con esclusione l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della competenza arbitralerichiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
4. Ai sensi dell’articolo 110208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 1 e 2precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del Codicefunzionario più elevato in grado, salvo quanto previsto alla lettera d)competente per il contenzioso. Il dirigente competente, in caso sentito il RUP, esamina la proposta di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatariotransazione formulata dal soggetto appaltatore, o ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. Tale procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxo degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, oppure anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente eseguire gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti ordini impartiti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Samples: Appalto Di Lavori
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraentecontraente Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando ricevimento della presente lettera di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1invito, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 9.2.2.Controversie in materia contrattuale Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e ad almeno uno dei controinteressatil’appaltatore confermi le riserve, e depositato entro si procederà ai sensi dell’articolo 36 della legge.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana termini di cui al punto 1.5.1comma 1 sono dimezzati.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, per cause che ostano alla partecipazione; --- gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento che determina esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e ad almeno uno dei controinteressatil’appaltatore confermi le riserve, e depositato entro si procederà ai sensi dell’articolo 36 della legge.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana termini di cui al punto 1.5.1comma 1 sono dimezzati.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, per cause che ostano alla partecipazione; --- gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento che determina esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016 per i lavori pubblici di ricorso cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in materia seguito all’iscrizione di scelta riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del contraenteraggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
a) il ricorso deve 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e ad almeno uno dei controinteressatidiverse rispetto a quelle già esaminate, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1.5.1comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cause cento dell’importo del contratto. Le domande che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo fanno valere pretese già oggetto di committente riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodotrasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Codice direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e dell’articolo 120il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, comma 2-bisnell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29209, comma 116. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, secondo periodola proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di aggiudicazionedati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentoe formulano, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattoaccertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, previo esperimento dei tentativi di transazione e una proposta di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico soggetto che ha formulato le riserve. Se la prima migliore offerta ammessaproposta è accettata dalle parti, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al subentro tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del Codicetermine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e ad almeno uno dei controinteressatil’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’articolo 241 e depositato entro 243 del D. Lgs 163/2006, nonché degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto.
3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana termini di cui al punto 1.5.1comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, per cause che ostano alla partecipazione; --- gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore, con apposizione della firma, espressamente dichiara che determina tutte le esclusioni dalla procedura di affidamento clausole e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi condizioni previste nelle norme del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione presente Capitolato e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione tutti gli altri documenti che del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
7. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Lereti S.p.A.; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. la nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
a) 4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla Stazione appaltante costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e ad almeno uno dei controinteressatila controversia sarà rimessa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornia seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
b) 5. il termine per comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data sede dell’Ufficio d’Ambito di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)Varese o, in caso di fallimento impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatarionel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoreal TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o neppure in caso di dichiarazione giudiziale contestazione in sede di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura tentativo preliminare di garaconciliazione ovvero in sede giudiziale, risultanti dalla relativa graduatoriail Soggetto Attuatore potrà rallentare, se ancora in possesso dei necessari requisitiritardare, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioniinterrompere o sospendere i servizi contrattuali;
b) l'interpello avviene 10. l'Ufficio d'Ambito, in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la prima migliore offerta ammessasottoscrizione del presente atto, escluso l'originario aggiudicatarioprocede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 11. qualora l’intervento non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110venga avviato entro i termini stabiliti, commi 3l'UdA revocherà le quote di propria spettanza, 4, 5 e 6, del Codiceprovvedendo alla riallocazione di tali risorse.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa S.r.l.; • un membro nominato dalla Società Olona; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
a) 4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, sarà presentata, a seconda dell’oggetto della stessa, al Foro competente.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contestazione in sede di cui al punto 1.5.1tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3il Soggetto Attuatore potrà rallentare, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaritardare, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice interrompere o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesospendere i servizi contrattuali.
10. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L’Ufficio d’Ambito, in caso di fallimento o liquidazione coatta grave e concordato preventivo dell'aggiudicatarioingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, o procedura procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto congruo termine per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceprovvedervi.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Nel caso di ricorso contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in materia ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di scelta 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del contraentetentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatitre membri, e depositato entro nominati dal Ministro, tra i successivi 15 (quindici) giorniquali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il termine per la notificazione Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del ricorso decorre: --- dalla data principio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana autotutela.
4. La commissione di cui al punto 1.5.1comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di committente di cui al punto 1.3volta in volta, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertain via provvisoria, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentodi parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattoinsorte tra le Agenzie, previo esperimento dei tentativi ovvero tra le Agenzie e la Guardia di transazione Finanza o gli altri Enti e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)sottoposte, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura esito negativo dei tentativi di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitiamichevole componimento, al fine Ministro che adotta, nell’esercizio delle sue funzioni sull’intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.
1. Modalità di stipulare un nuovo contratto esercizio della funzione di vigilanza 3
2. Comunicazione istituzionale 4
3. Qualità dei servizi ai contribuenti 4
4. Sistemi informativi 5
5. Cooperazione amministrativa 6
6. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 7
7. Convenzioni contro le doppie imposizioni e composizione delle controversie fiscali internazionali relative a contribuenti individuati 8
8. Collaborazione operativa tra ministero ed agenzia 9
9. Determinazione dei costi per l'affidamento del completamento il rimborso degli oneri delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 attività di valutazione immobiliare e 6, del Codice.tecnico – ESTIMATIVA 10
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Samples: Convenzione Triennale
Controversie. 9.2.1.Procedure 21.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Esecutivo sono prese in esame per una composizione bonaria dal CORI di ricorso cui all’art. 11 del Contratto Quadro. A tal fine, nel caso in materia cui si verificassero casi di scelta ambigua interpretazione tra i diversi allegati del contraenteContratto quadro vale la seguente indicazione in termini di priorità interpretativa:
a1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i rimanenti allegati al Contratto Quadro, escluso l’Allegato A al Contratto Quadro;
5. l’Allegato A al Contratto Quadro.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito del CORI, sono prese in esame per una composizione in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e dal Prestatore.
21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) il ricorso giorni solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.5 La Parte contro cui l’arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve essere notificato entro il contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;Parte istante della nomina del secondo
b) il 21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
21.8 Il termine per la notificazione pronuncia del ricorso decorre: --- dalla data lodo sarà di
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di pubblicazione esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana procedimento arbitrale di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioniprecedente articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicedell’art.
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Samples: Contratto Esecutivo
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Nel caso di ricorso contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione dell’Atto aggiuntivo, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in materia ogni altro caso previsto nel presente Atto aggiuntivo, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di scelta 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del contraentetentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatitre membri, e depositato entro nominati dal Ministro, tra i successivi 15 (quindici) giorniquali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito Direttore Generale delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatarioFinanze;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Presidente dell’Agenzia.
d) non 3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si procede al subentro del supplente conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6necessario, del Codiceprincipio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione dell’Atto aggiuntivo, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa. [firmato digitalmente] [firmato digitalmente] XXXXXXXXX XXXXXXX MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 19.11.2019 13:46:36 10 UTC
1. Premessa 3
2. Le strategie per la riscossione dei ruoli 4
3. Presupposti per la formazione del piano operativo 4
4. Gli obiettivi quantitativi da raggiungere e i relativi indicatori (Prospetto di sintesi) 5
5. Le modalità organizzative per la gestione delle attività dell’Ente 10
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Samples: Addendum
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205, del D.Lgs 50/2016 qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10% (dieci per cento) di scelta quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del contraentedirettore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio 3. La proposta motivata di 30 (trenta) giorni accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante e ad almeno uno entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei controinteressatilavori una sola volta. La medesima procedura si applica, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaa prescindere dall’importo, per le esclusioni e le ammissioniriserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, comma 1successivamente approvato dalla Stazione appaltante, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza oppure dall’emissione del provvedimento di esclusione, per esecutivo con il quale sono state risolte le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitralecontroversie.
6. Ai sensi dell’articolo 110208 del D.Lgs 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 1 e 2precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del Codicefunzionario più elevato in grado, salvo quanto previsto competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Xxxxxx ed è esclusa la competenza arbitrale. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla lettera d)loro imputazione alle parti, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitirelazione agli importi accertati, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento numero e alla complessità delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicequestioni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure (in caso di ricorso appalti di importo pari o superiore a 10 milioni di euro)
1. Ai sensi dell’art. 240, commi 1, 3 e 5, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora in materia corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione di ciò al responsabile del procedimento e quest’ultimo, una volta valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiun- gimento del limite di valore,promuove la costituzione di un’apposita commissione affinché for- muli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di col- laudo,entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1
3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 è costituita da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, di cui il primo è nominato dal responsabile unico del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice e il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, conte- stualmente all’accettazione congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina. Qualora le parti non riuscissero ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, quest’ultimo sarà nominato direttamente dal presidente del tribunale del luogo ove è stipulato il contratto. Qualora, invece, l’appaltatore non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel ter-mine di 20 giorni dalla richiesta del contraenteresponsabile del procedimento, la proposta di accordo xxxxxxx è formulata da quest’ultimo, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione.
a) il ricorso deve essere notificato 4. La Stazione appaltante e l’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti accettano la proposta si procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e determina la definizione di tutte le contestazioni.
5. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine perentorio stabilito al comma 4 sulla proposta motivata di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno accordo bonario, l’appaltatore ha facoltà di procedere secondo quanto previsto all’art. 241 del DLgs 163/2006.
6. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei controinteressaticasi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7. Nei casi di cui al punto 1.5.1comma 8, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante,previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
8. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora, in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di committente promuovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui può
2. La costituzione della commissione di cui al punto 1.3comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura certificato di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto rice- vimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di casi in cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante,previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del decreto legislativo n. 159 del 2011procedimento, o in caso esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Contract for Construction Works
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora, in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di ricorso promuovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in materia alternativa il respon- sabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di scelta del contraenteac- xxxxx xxxxxxx.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 2. La costituzione della Repubblica Italiana commissione di cui al punto 1.5.1comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedi- mento, per cause che ostano alla partecipazioneindipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; --- dalla pubblicazione sul profilo in tal caso la commissione formula la proposta motivata di committente accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e proce- dimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori pos- sono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del decreto legislativo n. 159 del 2011procedimento, o in caso esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di ricorso in materia di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del provvedimento soggetto che determina ha formulato le esclusioni dalla procedura riserve ovvero di affidamento inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceDLgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso L'accordo ha natura di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Contract for Works
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione del presente contratto saranno esa- minate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2. Le questioni che dovessero sorgere circa l’applicazione di ricorso in materia norme di scelta legge, di clausole del contraentecontratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell’esple- tamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all’esame congiunto tra l’azienda e la Rappresentanza sindacale aziendale.
a) 3. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell’art. 30, rappresentanze sin- dacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma saranno esaminate tra l’azienda e il ricorso sindacato territorialmente competente.
4. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della rappresentanza sindacale aziendale.
5. Tale esame deve essere notificato esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale.
6. Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l’azienda e ad almeno uno la R.S.A. dei controinteressatidirigenti o, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) in mancanza di quest’ultima, il termine Sindacato locale dei dirigenti, ne informe- ranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documentazione per la notificazione delibazione del ricorso decorre: --- dalla data caso.
7. Nei 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione, Confservizi e Federmana- ger si incontreranno per un ulteriore tentativo di pubblicazione definizione della controversia.
8. Se nei 20 giorni successivi all’incontro la controversia non sia risolta, le parti interessate riprendono la loro libertà di azione. (*) La procedura per la rinnovazione dei CCNL e degli Accordi Nazionali è definita dal Pro- tocollo d’intesa del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice14 dicembre 1988 riportato nell’allegato III.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa S.r.l.; • un membro nominato dalla Società Verbano; • un membro nominato dalla Comunità Montana Valli del contraenteVerbano; • un membro rappresentate i Comuni firmatari, identificato dai medesimi; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese.
a) 3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, sarà presentata, a seconda dell’oggetto della stessa, al Foro competente.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contestazione in sede di cui al punto 1.5.1tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3il Soggetto Attuatore potrà rallentare, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaritardare, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice interrompere o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesospendere i servizi contrattuali.
10. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L’Ufficio d’Ambito, in caso di fallimento grave e ingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l’intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l’UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o liquidazione coatta interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto di Società Verbano al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso individuare altro soggetto per la continuazione dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceservizi ad altra impresa.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento può nominare, d’intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, l’esperto di ricorso in materia cui all’articolo 205, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016. Sulla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento o, se nominato, l’esperto di scelta cui al primo periodo, formula una proposta di accordo xxxxxxx, istruendo la questione secondo quanto previsto dall’articolo 205, comma 6, primo periodo, del contraenteCodice dei contratti pubblici. La proposta motivata di accordo bonario è trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta. Se la proposta è accettata dalle parti entro il termine di cui al periodo che precede, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante che queste siano pertinenti e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro non imputabili a maggiori lavori per i successivi 15 (quindici) giorniquali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016;
b) che il termine loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale.
3. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1.5.1comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3cento) dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaa prescindere dall’importo, per le esclusioni e le ammissioniriserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, ai sensi in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 29codice civile, comma 1, secondo periodo, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione l’articolo 208 del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazioneD. Lgs. N. 50/2016.
5. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Pavia con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Contratto D’appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 21.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per
1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i rimanenti allegati al presente Contratto escluso l’Allegato A;
5. l’Allegato A.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito del CORI, sono prese in esame per una composizione in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e dal Prestatore.
21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di
21.5 La Parte resistente ha facoltà di ricorso in materia escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di scelta arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatiParte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
b) il 21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
21.8 Il termine per la notificazione pronuncia del ricorso decorre: --- dalla data lodo sarà di
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di pubblicazione esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana procedimento arbitrale di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioniprecedente articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicedell’art.
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Samples: Telecommunications
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa srl; • tre membri nominati dai Comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
a) 4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3il Soggetto Attuatore potrà rallentare, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaritardare, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice interrompere o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesospendere i servizi contrattuali.
10. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L'Ufficio d'Ambito, in caso di fallimento grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o liquidazione coatta interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto dei Comuni al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso individuare altro soggetto per la continuazione dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceservizi ad altra impresa.
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Samples: Accordo Tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Della Provincia Di Varese E I Comuni
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di ricorso in materia cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di scelta accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. ---------------------------------------
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del contraenteprocedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: ----------------------------
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante che queste siano pertinenti e ad almeno uno non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornicontratti;
b) che il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui loro importo non sia inferiore al punto 1.5.110% dell’importo contrattuale. -------------------
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaa prescindere dall’importo, per le esclusioni e riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. -------------------------------------------
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le ammissioni, parti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, 239 del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionedei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Como con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Contratto d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure il contratto non può essere ceduto, a pena di ricorso nullità; qualora sorgessero delle contestazioni si procederà secondo quanto indicato dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
1) dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Impresa unitamente a fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta anche dai soggetti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (direttori tecnici, titolare, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, etc.) unitamente a fotocopia di un loro documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx
2) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori (€. ) costituita da quietanza del versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; è ammessa la riduzione della cauzione per il 50% (€. ) in caso di presentazione del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di scelta sistemi di qualità unitamente a fotocopia di un documento d’identità del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorniLegale rappresentante dell’Impresa;
b3) il termine offerta incondizionata di ribasso sui lavori € (di cui € per oneri per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, sicurezza non soggetti a ribasso) secondo modello allegato in percentuale espressa in cifre e in lettere (vale per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in il caso di fallimento o liquidazione coatta discordanze il prezzo indicato in lettere) debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Impresa e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura in bollo €. 14,62 corredata di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, fotocopia di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o un suo documento d’identità in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazionixxxxx xx xxxxxxxx (XXXXXXX “X”);
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Determinazione Del Responsabile
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il DEC dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del provvedimento soggetto che determina ha formulato le esclusioni dalla procedura riserve ovvero di affidamento inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceD. Lgs. 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso L'accordo ha natura di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. In base all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso in materia riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di scelta un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del contraente
a) il ricorso deve procedimento stesso e può essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e ad almeno uno dei controinteressatidiverse rispetto a quelle già esaminate, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1.5.1precedente comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cause cento dell’importo del contratto. Le domande che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo fanno valere pretese già oggetto di committente riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodotrasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al precedente comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3, acquisita la relazione riservata del Codice direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e dell’articolo 120il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, comma 2-bisnell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29209, comma 116 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, secondo periodola proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3.
6. L’esperto, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di aggiudicazionedati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentoe formulano, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattoaccertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, previo esperimento dei tentativi di transazione e una proposta di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico soggetto che ha formulato le riserve. Se la prima migliore offerta ammessaproposta è accettata dalle parti, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al subentro tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del Codicetermine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, Foro competente è, in via esclusiva, quello di ricorso in materia di scelta del contraente
a) __________ presso il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e quale le parti eleggono domicilio ad almeno uno dei controinteressatiogni effetto, essendo esclusa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;quindi derogata, ogni eventuale diversa concorrente competenza.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d'accordo tra le parti, ovvero dal contrattoPresidente del Tribunale di _____________.
2. L'arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, previo esperimento dei tentativi fermo restando l'obbligo di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codiceporre le parti in condizioni, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatorelo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
3. La determinazione dell'arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto alle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxsaranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di recesso __________ che nominerà, altresì, anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non abbia provveduto nei termini.
2. Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 ss. c.p.c.
1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo, ovvero dal contratto ai sensi dell'articolo 88Presidente della Camera di Commercio di ____________ che provvederà anche alla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarrà inerte nei quindici giorni successivi all'intimazione.
2. Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzierà nei quindici giorni dall'istanza della parte più diligente.
3. Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o fermo restando l'obbligo di porre le parti in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoriacondizioni, se ancora in possesso dei necessari requisitilo vorranno, al fine di stipulare un nuovo contratto spiegare le rispettive ragioni.
4. La determinazione degli arbitri dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico iscritto dalle parti che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceconsidereranno come una transazione direttamente raggiunta.
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Samples: Factoring Agreement
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comportasse variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, quando non le ritenga manifestamente infondate ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di 30 (trenta) giorni valore, sentito l’appaltatore, formulerà alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatiappaltante, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana proposta di cui al punto 1.5.1sopra, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del delibererà in merito con provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionemotivato. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e Il verbale di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Sulle somme contestate e 208 riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominceranno a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del Codiceprovvedimento esecutivo con il quale siano state risolte le controversie.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non potrà, se comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Le controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa, giuridica) che non risoltesi sono potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. A tal fine l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicestazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 10.1.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.11.5, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Disciplina Di Gara
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione di scelta domande nel registro di contabilità al responsabile del contraenteprocedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
a) il ricorso deve essere notificato 3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di committente dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al punto 1.3secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceDLgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in L'accordo ha natura di transazione; la transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
10. In ogni caso il Foro competente è quello di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceRoma.
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Samples: Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure (in caso di ricorso appalti di importo > 10 milioni di euro)
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve am- missibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressaticorso d’opera, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29prevista all’art. 55, comma 1, secondo periododel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano stato definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del Codice e dell’articolo 120procedimento avvia la procedura di cui all’art. 55, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 7, del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento Capitolato speciale d’appalto.
4. In caso di esclusione, per mancata definizione delle controversie insorte con le esclusioni per cause diverse da quelle modalità di cui all’articolo 29ai commi precedenti, la loro risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di riserve am- missibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo periodoquanto previsto dall’art. 55, comma 2, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 3, del provvedimento Capitolato speciale d’appalto.
4. In caso di aggiudicazione, resa nota mancata definizione delle controversie insorte con le modalità previste dall’ordinamentodi cui ai commi precedenti, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso Codice di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceProcedura Civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del provvedimento soggetto che determina ha formulato le esclusioni dalla procedura riserve ovvero di affidamento inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 0.Xx procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 15% dell'importo del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora in seguito all’iscrizione di ricorso in materia riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di scelta tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del contraente
a) procedimento stesso. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la notificazione risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del ricorso decorre: --- dalla data limite di pubblicazione valore del bando 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, verifica ai sensi dell’articolo 26 del combinato disposto dell’articolo 29D.Lgs. n. 50/2016, comma 1come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, secondo periodotrasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Codice e dell’articolo 120direttore dei lavori e, comma 2-bisove costituito, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall’ordinamentodall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, se presentato contro l’aggiudicazioneentro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Tutte L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. In via preventiva, al fine di prevenire le controversie derivanti dal relative all'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio non saranno comunque vincolanti per le parti.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di accordo bonario particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 commi 4, 5 e 208 6 dell'articolo 209 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, se non risoltedetermina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziariail giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, con esclusione l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della competenza arbitralerichiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
4. Ai sensi dell’articolo 110208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 1 e 2precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del Codicefunzionario più elevato in grado, salvo quanto previsto alla lettera d)competente per il contenzioso. Il dirigente competente, in caso sentito il RUP, esamina la proposta di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatariotransazione formulata dal soggetto appaltatore, o ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. Tale procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxo degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, oppure anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente eseguire gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti ordini impartiti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Samples: Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora in seguito all’iscrizione di ricorso in materia riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di scelta tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del contraente
a) il ricorso deve procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e ad almeno uno dei controinteressatidiverse rispetto a quelle già esaminate, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1.5.1periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cause che ostano cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla partecipazione; --- formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall’ordinamentodall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, se presentato contro l’aggiudicazioneentro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi L’accordo ha natura di transazione e transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitralesoggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L'impresa, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatariorifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, o procedura può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:decadenza.
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 2. Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 110209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 66 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del Codicelodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Samples: Contract for Works
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in materia di scelta relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del contraente
a) il ricorso procedimento deve essere notificato acquisire immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, sentito l’aggiudicatario formula all’Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 90 (trentanovanta) giorni alla Stazione appaltante dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario secondo quanto stabilito dagli artt. 208 e ad almeno uno dei controinteressati209 del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione, e depositato entro i successivi 15 60 (quindicisessanta) giorni;
b) il termine per la notificazione giorni dalla proposta del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione Responsabile del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana procedimento decide in merito con provvedimento motivato. Tutte le controversie, xxx comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodosaranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora individuato in quello di Napoli. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, del Codice e dell’articolo 120gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, comma 2-bissuccessivamente approvato dalla Amministrazione, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione. Non si darà luogo all’attivazione di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall’ordinamentodall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, se presentato contro l’aggiudicazioneentro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi L’accordo ha natura di transazione e transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione da parte della competenza arbitralestazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in In caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione reiezione della proposta da parte del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico soggetto che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicesecondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e la concessionaria in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno ordine all’esecuzione dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana patti di cui al punto 1.5.1presente Capitolato, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo verrà deferita all’autorità giudiziaria, previo tentativo amichevole di committente risoluzione della controversia. Foro competente è quello di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla Milano. OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CORSI DI NUOTO E RIABILITAZIONE IN ACQUA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DI VIA CORREGGIO DAL 1/7/2019 AL 30/6/2025 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Parte I Informazioni sulla procedura di affidamento appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore GU UE S numero [], data [], pag. [], Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse informazioni in modo da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione permettere l'individuazione univoca della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoreappalto: Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o fornire altre informazioni in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di gara, risultanti appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….] Le informazioni richieste dalla relativa graduatoria, se ancora parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceformato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
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Samples: Concessione Del Servizio Corsi Di Nuoto E Riabilitazione
Controversie. 9.2.1.Procedure 10.1.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione dal ricevimento del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, presente Documento per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertacui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione accordo xxxxxxx e di accordo bonario transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziariagiudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o odi liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxdecreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Letter of Invitation
Controversie. 9.2.1.Procedure .(a) Qualsiasi controversia inerente alla validità, interpretazione, od esecuzione del presente Contratto, che derivasse dal presente Contratto, o fosse comunque allo stesso ricollegabile, sarà risolta in via definitiva mediante collegio arbitrale nominato con le modalità di ricorso in materia seguito indicate, dove i Venditori sono considerati, a questo fine, unitariamente come una sola Parte controvertente e l’Acquirente l’altra Parte.
.(b) La Parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra Parte -mediante lettera raccomandata A.R, o telegramma, o fax, o altro mezzo di scelta del contraentecomunicazione con data di ricevimento certa -l'arbitro da essa designato, indicando l'oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al collegio arbitrale.
a.(c) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 L’altra Parte avrà 20 (trentaventi) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- di tempo dalla data di pubblicazione ricevimento della comunicazione per nominare il proprio arbitro. In mancanza di nomina entro tale termine -restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del bando termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di gara sulla Gazzetta Ufficiale qualsiasi effetto -la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Biella, entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Repubblica Italiana Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Biella.
.(d) Gli arbitri procederanno in via rituale secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà a Biella, ed il lodo arbitrale sarà emesso in lingua italiana.
.(e) In caso di annullamento del lodo per i motivi di cui al punto 1.5.1all'articolo 829, comma 1 numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), e commi terzo, quarto o quinto Cod. Proc. Civ., le Parti attribuiscono sin d'ora alla Corte d'Appello di Torino il potere di decidere in via esclusiva la controversia nel merito, rinunciando ora per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, allora ad ogni eccezione in proposito. È espressamente ammessa la possibilità per le esclusioni e le ammissioni, Parti di impugnare il lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione merito della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicecontroversia.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell‟art. 240 del DLgs n. 163/2006, commi 1 e 5, qualora in corso d‟opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell‟importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento promuove la costituzione di ricorso un‟apposita commissione affinché quest‟ultima, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell‟organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall‟apposizione dell‟ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.
2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – indipendentemente dall‟importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione); in materia tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 è costituita da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, di cui il primo è nominato dal responsabile unico del procedimento, il secondo dall‟impresa appaltatrice e il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all‟accettazione congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina. Qualora le parti non riuscissero ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, quest‟ultimo sarà nominato direttamente dal presidente del tribunale del luogo ove è stipulato il contratto. Qualora, invece, l‟appaltatore non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di 20 giorni dalla richiesta del contraenteresponsabile del procedimento, la proposta di accordo xxxxxxx è formulata da quest‟ultimo, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell‟organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all‟altra parte per la nomina del componente della commissione.
a) 4. La Stazione appaltante e l‟appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti accettano la proposta si procede all‟accordo xxxxxxx. Detto accordo ha natura transattiva e determina la definizione di tutte le contestazioni.
5. Ai sensi dell‟art. 33 del Cap. Gen. n. 145/00, ove non si proceda all‟accordo bonario e l‟appaltatore intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre domanda entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza. Il collegio arbitrale o il ricorso deve essere notificato tribunale ordinario, nel decidere la controversia, decidono anche in ordine all‟entità e all‟imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine perentorio stabilito al comma 4 sulla proposta motivata di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno accordo bonario, l‟appaltatore ha facoltà di procedere secondo quanto previsto all‟art. 241 del DLgs n. 163/06.
7. Ai sensi dell‟art. 239 del DLgs n. 163/06, anche al di fuori dei controinteressaticasi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;le controversie scaturite dall‟esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8. Nei casi di cui al punto 1.5.1comma 8, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo la proposta di committente transazione può essere formulata o direttamente dall‟appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell‟appaltatore stesso. Qualora sia l‟appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
9. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
1. Ai sensi dell‟art. 240, comma 14, del DLgs n. 163/06, qualora in corso d‟opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell‟importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un‟apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell‟organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall‟apposizione dell‟ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
2. La costituzione della commissione di cui al punto 1.3comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall‟importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura certificato di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell‟art. 239 del DLgs n. 163/06, anche al di fuori dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di casi in cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall‟esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall‟appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell‟appaltatore stesso. Qualora sia l‟appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del decreto legislativo n. 159 del 2011procedimento, o in caso esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Construction Contract
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'im- porto contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni se- guenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato proce- dimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di committente ac-
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il sog- getto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, ac- certata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formu- lato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della propo- sta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al punto 1.3secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comun- que di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceD.Lgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certifi- cato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del proce- dimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso L'accordo ha natura di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110240, commi 1 e 2, del CodiceCodice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d)qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in caso misura superiore al 10% (dieci per cento) di fallimento o liquidazione coatta quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto corso d’opera ai sensi dell’articolo 110132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 37, 48, 5 9, 10, 11, 12 e 614, del CodiceCodice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi 2-9 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 11.
11. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.
12. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
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Controversie. 9.2.1.Procedure Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di ricorso Palmi. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia materia. Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto Istruzione Superiore “F. Severi” xxx.xxxxxxxxx.xx ed inviato agli altri Istituti della Rete per l'affissione on-line nei rispettivi Albi, al fine di scelta dargli la massima pubblicità possibile. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXX Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X 07/05/2020 12:04:59 Rete “Sicurezza nei luoghi di lavoro, salute e sorveglianza sanitaria” CAP tel. fisso Email Titolo di studio di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto esterno "Medico competente per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria", di cui al Bando pubblico Prot.n. / 2020 del contraente06/05/2020. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio in possesso della cittadinanza italiana o di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornidegli Stati membri dell'Unione Europea;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di pubblicazione del bando provvedimenti che riguardano misure di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevenzione, di cui al punto 1.5.1decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti art. 38. In caso di partecipazione presentati unitamente all’offertaalla gara da parte di una società, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)titoli previsti che, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatarioaggiudicazione del servizio, o procedura assumerà l'incarico di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoremedico competente;
f) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
g) di esprimere, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxdell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, oppure il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art. 4, com. l lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per la finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
h) di recesso non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato Allega alla presente domanda: ⮚ Fotocopia della carta d'identità in corso di validità; ⮚ Curriculum vitae et studiorum; ⮚ Allegato B; ⮚ Allegato 1. Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal contratto bando. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo D.L.vo n.196/2003. Data Firma - IL/La sottoscritto/a nato/a a il residente a n. 159 indirizzo di posta elettronica ai fini dell' ammissione al BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del 2011, o D.P.R. 28/12/2000 N . 445 in caso di dichiarazione giudiziale dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di inefficacia del contratto:dichiarazioni non veritiere, di cui al suddetto articolo, sotto la propria responsabilità
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso essere a conoscenza dei necessari requisiti, compiti connessi al fine ruolo professionale di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioniMedico Competente;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente di non aver riportato condanne penali e di non essere a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatarioconoscenza di avere a proprio carico procedimenti penali incorso;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro di essere in possesso dei seguenti titoli di studio -abilitazioni: Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Qualifica conseguita Data inoltre di possedere i seguenti requisiti: ⮚ Laurea in Medicina con specializzazione in medicina del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 lavoro o altro requisito di cui all'art.38 comma del D. Lgs. 81/2008 e 6, del Codice.s.m.i. ⮚ Altri titoli professionali e culturali connessi; ⮚ Copertura polizza assicurativa n. dall'espletamento dell'incarico. Data firma -
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Samples: Public Selection Notice for the Appointment of Competent Doctor
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale, in materia misura tra il 5% ed il 15% di scelta quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all’Art. 205 del contraenteD.Lgs. 50/2016; Il R.U.P. valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve esplicitate e comunicate dal Direttore Lavori secondo le modalità scritte all’art. 205 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) 2. Entro 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul profilo trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di committente cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 3 dello stesso Decreto.
3. L’esperto, del provvedimento qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che determina le esclusioni dalla procedura ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di affidamento dati e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi informazioni e con l’acquisizione di esclusione eventuali altri pareri, e dei requisiti formulano, accertata e verificata la disponibilità di partecipazione presentati unitamente all’offertaidonee risorse economiche, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e una proposta di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico soggetto che ha formulato le riserve. Se la prima migliore offerta ammessaproposta è accettata dalle parti, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al subentro tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del Codicetermine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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Controversie. 9.2.1.Procedure Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Società, relative agli obblighi contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente, escluso l’arbitrato. In tal caso il Foro competente sarà quello di ricorso Bologna. IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in materia quanto ritenuto indispensabile per l’attuazione del programma casa relativo alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) ed alle connesse opere di scelta urbanizzazione , sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del contraentePresidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle deroghe alle sotto elencate disposizioni:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13,14, 15, 19, 20 in quanto si prevedono utilizzi di forme alternative alle gare pubbliche (in realtà per l’attuazione del programma municipi si attuano procedure aperte o negoziate), norme per le varianti e per le variazioni eccedenti il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio quinto del valore contrattuale. In linea di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorniprincipio generale si ritiene opportuno avvalersi di tali indicazioni;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119 in quanto, anche in questo caso, trattasi di possibili deroghe alle procedure di evidenza pubblica sia nel caso di spesa che di entrate e che consentono il termine ricorso alla “licitazione privata” ed alla “trattativa privata” che possono essere utili per lo svolgimento delle gare per la notificazione realizzazione dei municipi;
c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati: - 6, 7, 8, 9, in materia di funzioni di controllo dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; - 11, relativo alle procedure amministrative da semplificare vista la struttura del ricorso decorrecommissario delegato; - 12, inerente i controlli interni specificando che comunque le aggiudicazioni provvisorie, definitive etc. sono approvate con Decreto del Commissario; - 13, in merito al diritto di accesso che risulta difficile esperire, visti i limitatissimi tempi a disposizione e la ridotta struttura amministrativa del commissario; - 14, relativi ai contratti misti tenendo conto che l’acquisizione in locazione dei PMM prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione; - 29, inerente il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici; - 37, relativo alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa e i limiti di ogni impresa ad eseguire le prestazioni; - 38 comma 3, con specifico riferimento alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di offerta, poiché: --- ⮚ eventuali notizie afferenti la sfera penale con riferimento ai titolari di cariche e poteri in capo alle ditte offerenti risulterebbero altresì dall’accesso alle verifiche mediante collegamento telematico diretto, presso le Annotazioni Riservate dell’Autorità per i Contratti Pubblici, verifiche effettuate dalla data di pubblicazione del bando Commissione di gara sulla Gazzetta Ufficiale in sede di accertamento della Repubblica Italiana regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta; ⮚ eventuali pendenze in essere presso l’Agenzia delle Entrate saranno accertate in sede di cui pagamento dei corrispettivi dovuti; - 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, in ordine al punto 1.5.1sistema di qualificazione ad eseguire contratti pubblici; - 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, che disciplinano le modalità per cause procedere agli affidamenti dei contratti (bandi, procedure aperte, trattative private, offerte etc:) che ostano alla partecipazionerisulta utile applicare per pervenire in tempi molto ristretti alle aggiudicazioni; --- dalla pubblicazione In particolare si intende avvalersi precisamente delle deroghe all’articolo 79 con le relative motivazioni: • art. 79, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 – comunicazione di esclusione ad ogni candidato, poiché si è provveduto a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l’Agenzia Intercent – ER, con relativi punteggi assegnati e motivazioni riferite alle cause di committente di cui al punto 1.3esclusione; • art. 79, comma 2, lettera c), del provvedimento che determina D. Lgs. 163/2006 – comunicazione di avvenuta aggiudicazione ad ogni offerente una offerta valida, poiché si è provveduto a pubblicare le esclusioni dalla procedura risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l’Agenzia Intercent – ER, con relativi punteggi assegnati; - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, riguardano le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione e l’approvazione dei progetti in quanto sono indispensabili per conseguire quella necessaria riduzione dei tempi per addivenire alle aggiudicazioni provvisorie in tempi molto ristretti. In tali articoli è compresa anche la verifica preventiva delle presenze archeologiche che si intende derogare in quanto tutti i luoghi segnalati dai comuni per la realizzazione delle strutture provvisorie da adibire a municipi non sono sottoposti al vincolo diretto ne indiretto; - 113, relativo alle cauzioni; - 114, disciplina le varianti a cui si potrebbe ricorrere per consentire la conclusione rapida dei lavori; - 118, con specifico riferimento all’autorizzazione al subappalto, precisando che le Ditte offerenti sono tenute in sede di istanza ad elencare le lavorazioni e le ammissioni all'esito ditte alle quali avrebbero inteso subappaltare le stesse e pertanto si ritiene di poter derogare all’esplicita autorizzazione, introducendo l’obbligatorietà della presentazione delle valutazioni dei motivi di esclusione e autocertificazioni sul possesso dei requisiti generali ed economico- finanziari riferiti ai singoli subappaltatori indicati, di partecipazione presentati unitamente all’offertanorma, per le esclusioni in sede di offerta e le ammissioni, ai sensi di istituire il meccanismo del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, silenzio-assenso da parte della Struttura Tecnica del Codice e dell’articolo Commissario Straordinario trascorsi tre giorni dal ricevimento delle predette autocertificazioni; - 120, comma relativo alle modalità procedimentali per il collaudo, che verrà in ogni caso effettuato; - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia europea derogando alle procedure pubblicistiche necessarie per il rispetto dei tempi limitati a disposizione; - 132, relativo alle varianti in corso d’opera che potrebbero essere impiegate per consentire la sollecita fine dei lavori; - 133, relativo ai termini di adempimento, penali etc; - 240, 241, 242, 243, in materia di composizione del contenzioso anche se hanno poca rilevanza in quanto sono strumenti per accelerare la definizione dello stesso contenzioso; - Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa alle norme del D.Lgs 163/2006; - Nonostante la DCM del 15 giugno 2012 consente di derogare anche ad altri articoli, riferiti ai controlli da eseguire, si rappresenta che per quanto riguarda le norme relative a: - articolo 10, si procederà in ogni caso alla nomina del RUP; - articolo 119, si procederà in ogni caso alla nomina del direttore dell’esecuzione contrattuale; - articolo 130, non si intende derogare alla direzione dei lavori che verrà affidata come il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - articolo 141, relativo al collaudo che sarà eseguito;
d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli: - 2-bis, per evitare conseguenze a carico dell’Xxx.xx per ritardo nella conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la ridotta struttura del commissario; - 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di celerità e snellezza nella conclusione del procedimento; - 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento; - 19, relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in quanto gli interventi per la gestione dell’emergenza sismica non soggetti a titoli abilitativi edilizi; - 20, si prevede la deroga anche all’istituto del silenzio assenso che può risultare utile applicare nelle procedure in oggetto;
e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies; relativi alle espropriazioni per pubblica utilità in quanto la materia è disciplinata dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
f) decreto legislativo n. 104 18 agosto 2000, n.267, articolo 191 in quanto è consentito di effettuare spese anche senza l’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria rappresentando che le spese trovano comunque copertura con le risorse del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012 e secondo quanto stabilito con l’ordinanza specifica;
g) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 anche se nella fattispecie viene applicata la normativa prevista dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
h) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente agli articoli: - 146, 147, 148, 152 e 159 relativi alle autorizzazioni per interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico, per opere che devono essere svolte da Xxx.xx Statali (Commissario Delegato) secondo la procedura già concordata con la Direzione Regionale del MIBAC; Non si procederà invece all’applicazione della deroga per i sotto elencati articoli: - 21, 22, 24, 25, 26, sono relativi alla disciplina degli interventi su beni culturali vincolati soggetti all’autorizzazione ministeriale, fattispecie non prevista nel programma nuovi municipi in quanto non siamo in presenza di beni esistenti vincolati; - 95, 96, 97, 98, 99, 100, sono relativi a procedure di esproprio di beni culturali e dichiarazione “pubblica utilità” fattispecie non interessante per il programma in oggetto;
i) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente ai seguenti articoli: - 6, 7, 9, 10, 12, 18 relativi alla procedura di VAS sui piani e programmi in quanto ai sensi dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese” i progetti approvati costituiscono variante agli strumenti urbanistici; - 23, 25, 26, 28, 29, comma 1relativi alla procedura di VIA in quanto ai sensi dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, secondo periodoconvertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del Codice paese”; - 33, 35, relativi agli oneri per l’applicazione del presente decreto e le disposizioni transitorie e finali; - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, relativi alle competenze in materia ambientale attribuite a tutti i diversi livelli istituzionali che potrebbero esprimersi in ordine agli insediamenti municipali previsti per ovvie ragioni temporali ed anche perché non si è, di norma, in presenza di vincoli idro-geologici; - 76, 77, 78, contengono deroghe e specifiche qualità ambientali che i limitati tempi a disposizione non consentono di valutare nella loro portata; - 124, 125, 126, 127, relativi alle autorizzazioni agli scarichi di cui ci si intende avvalere per i ristretti tempi a disposizione per mettere in esercizio i municipi; - 186, relativo alle disposizioni di utilizzo delle terre e rocce di scavo che potrebbe essere applicato in particolari fattispecie per accelerare le lavorazioni di sistemazione dei piazzali e delle urbanizzazioni; In questo procedimento non si intende fare ricorso alla deroga per i seguenti articoli: - 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, che riguardano la disciplina degli scarichi che si intende rispettare; 266 sono tutti articoli relativi alla gestione dei rifiuti, bonifica siti contaminati etc. in quanto il programma prevede solamente nuove soluzioni alternative ai municipi danneggiati o distrutti;
l) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21 relativi alla disciplina degli stanziamenti di bilancio, alle comunicazioni da effettuare, agli oggetti di spesa per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazioneciascun capitolo, resa nota al pagamento delle spese, alla gestione della contabilità speciale, limitatamente agli aspetti procedurali mentre verrà comunque assicurata la verifica che i programmi approvati siano finanziati con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionerisorse disponibili. Tutte Nella fattispecie il programma municipi trova copertura con le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi risorse del Fondo di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e cui all’articolo 2, comma 1 del CodiceDecreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, salvo convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012 e secondo quanto previsto stabilito con l’ordinanza specifica; m)decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 limitatamente agli articoli: - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 relativi alla lettera d)richiesta del permesso di costruire e DIA (SCIA) ed interventi correlati in quanto i ristretti tempi non consentono di poter esperire tale procedura, peraltro sostituita dall’applicazione dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012 con cui si procede all’approvazione della localizzazione degli interventi; - 24, 25, relativi al certificato di agibilità che in assenza del permesso di costruire si avrebbe difficoltà a rilasciare e pertanto si intende avvalersi anche di questa deroga; - 30, relativo alla lottizzazione abusiva anche se gli interventi risultano eseguiti applicando l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012; - 31, 32, relativi alle variazioni essenziali che, anche in questo caso in assenza del titolo abilitativo, risulta difficile applicare e pertanto si applica la deroga conseguente; - 62, relativo al certificato regionale per la licenza d’uso per gli edifici in c.a. ed i certificati di fallimento o liquidazione coatta agibilità confermando la deroga già in precedenza prevista; - 65, relativo alle dichiarazioni relative alla denuncia dei lavori ed a struttura ultimata per ragioni temporali; - 93 e concordato preventivo dell'aggiudicatario94 relativi alla presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica che peraltro sono sospesi fino al 31 dicembre 2012 anche dal Decreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatoreconvertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012; In questo procedimento non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110intende fare ricorso alla deroga per l’articolo 67, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.sul collaudo statico che verrà eseguito per tutti gli edifici municipali temporanei (EMT);
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 240, commi 1, 3 e 5, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori dà immediata comu- nicazione di ricorso in materia ciò al responsabile del procedimento e quest’ultimo, una volta valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore, acqui- sita la relazione riservata del contraenteDirettore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, formula entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.
a) il ricorso deve essere notificato 2. Il responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. La Stazione appaltante e l’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti accettano la proposta si procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e de- termina la definizione di tutte le contestazioni.
4. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine perentorio stabilito al comma 3 sulla proposta motivata di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno accordo xxxxxxx, l’appaltatore ha facoltà di adire il foro competente. Resta, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.
5. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei controinteressaticasi in cui è previsto il ricorso al pro- cedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile.
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6. Nei casi di cui al punto 1.5.1comma 8, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi la proposta di transazione e può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 transazione, il dirigente competente, senti- to il responsabile del Codiceprocedimento, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleesamina la stessa.
7. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso La transazione deve avere forma scritta a pena di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Appalto Integrato
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di ricorso in materia promuovere la costituzione di scelta un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del contraentedirettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo xxxxxxx.
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 2. La costituzione della Repubblica Italiana commissione di cui al punto 1.5.1comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, per cause che ostano alla partecipazioneindipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; --- dalla pubblicazione sul profilo in tal caso la commissione formula la proposta motivata di committente accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e procedimento di accordo bonario di cui ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso codice civile.
4. Nei casi di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, cui al comma 4-ter, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del decreto legislativo n. 159 del 2011procedimento, o in caso esamina la stessa.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraentecontraente Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010Codice; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Appalto Per La Realizzazione Delle Opere Di Sistemazione Dissesto Idrogeologico
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di ricorso verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Nuovo Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in materia sede di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatipartecipazione all’appalto), e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine promuove l’accordo bonario per la notificazione risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del ricorso decorre: --- certificato di collaudo.
2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla data comunicazione del D.L. dell’esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell’organo di pubblicazione collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC (art. 210 Nuovo Codice dei contratti) l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del bando contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di gara accordo xxxxxxx. L’esperto, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla nomina la proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla Gazzetta Ufficiale quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve.
3. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Committente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art. 207 del Nuovo Codice dei contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Xxxxxxxx, l’atto contenente la proposta di soluzione costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto e vale come transazione.
6. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo xxxxxxx, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del Nuovo Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Nuovo Codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.
8. Qualsiasi controversia nascente o collegata al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codiceivi incluse quelle relative alla sua validità, se non risolteinterpretazione, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
9. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera dcamera arbitrale (ANAC), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Samples: Accordo Quadro
Controversie. 9.2.1.Procedure Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e ove nominato, del Collaudatore, valutando l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali oggetto di verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016. Il Responsabile del procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione dell'apposizione delle riserve, formula la proposta di accordo bonario; in materia alternativa il RUP entro 15 giorni dalla comunicazione dell'apposizione delle riserve, può richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di scelta una lista di 5 esperti con competenza specifica relativa all'oggetto del contraente
a) contratto. Il RUP e il ricorso deve essere notificato soggetto che ha formulato le riserve, scelgono d'intesa nella lista l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra i suddetti soggetti, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista la Camera arbitrale nomina tale esperto; entro 90 giorni dalla nomina, la proposta di accordo xxxxxxx viene formulata. L'esperto nominato o il termine perentorio RUP verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, acquisiscono i dati necessari e, accertata la disponibilità di 30 (trenta) idonee risorse economiche, formulano una proposta di accordo xxxxxxx. se tale proposta viene accettata dalle parti, entro 45 giorni alla Stazione appaltante dal suo ricevimento l'accordo xxxxxxx è concluso e ad almeno uno dei controinteressati, viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Sulle somme contestate e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per riconosciute in sede amministrativa gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione sottoscrizione dell’accordo bonario. in caso di reiezione della proposta da parte del bando soggetto che ha formulato le richieste o di gara sulla Gazzetta Ufficiale inutile decorso del suddetto termine di giorni 45 , possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Nelle more della Repubblica Italiana risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di cui eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione appaltante. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o entro 90 giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico composto da tre soggetti neutrali deputato a prevenire, gestire e risolvere negozialmente e in tempi brevi le controversie collegate all'esecuzione dell'appalto, come previsto dall'art. 207 del D.Lgs n.50/2016. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, comprese quelle conseguenti al punto 1.5.1mancato raggiungimento dell'accordo bonario, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissionipossono essere deferite ad arbitri, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, e secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentodall'art. 209 del D.Lgs n.50/2016. Nell'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattopossono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e secondo l'art. 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceD.Lgs n.50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 6.1 Tutte le controversie derivanti dal che dovessero sorgere dall’interpretazione e dall’esplicazione del presente contratto, previo esperimento dei tentativi che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all’Autorità giudiziaria di transazione e <……>.
6.1 Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d’accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice<……>.
6.2 L’arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, fermo restando l’obbligo di porre le parti in condizioni, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatorelo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
6.3 La determinazione dell’arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
6.1 Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxsaranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, oppure amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d’accordo, ovvero dal Presidente della Camera di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88Commercio di <……> che provvederà anche alla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarrà inerte nei quindici giorni successivi all’intimazione.
6.2 Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzierà nei quindici giorni dall’istanza della parte più diligente.
6.3 Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o fermo restando l’obbligo di porre le parti in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoriacondizioni, se ancora in possesso dei necessari requisitilo vorranno, al fine di stipulare un nuovo contratto spiegare le rispettive ragioni.
6.4 La determinazione degli arbitri dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico iscritto dalle parti che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceconsidereranno come una transazione direttamente raggiunta.
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Samples: Commission Agreement
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato da Alfa S.r.l.; • un membro nominato dal Comune di Bregano; • un membro nominato dall’Unione Ovest Lago Varese; • un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito; AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE Protocollo Partenza N. 3141/2020 del contraente07-07-2020 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
a) 3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla Stazione appaltante costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e ad almeno uno dei controinteressatila controversia sarà rimessa, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornia seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
b) 5. il termine comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Uda;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. il Comune di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)Bregano, in caso di fallimento o liquidazione coatta grave e concordato preventivo dell'aggiudicatarioingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, o procedura procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto congruo termine per l'affidamento del completamento delle prestazioniprovvedervi;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, escluso l'originario aggiudicatarioil Comune, sentite Alfa e Uda, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) 12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non si procede sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110risarcimento di tutti i danni, commi 3nessuno escluso, 4, 5 e 6, del Codicedi individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del provvedimento soggetto che determina ha formulato le esclusioni dalla procedura riserve ovvero di affidamento inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceDLgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso L'accordo ha natura di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Contract for Construction Works
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento può nominare, d’intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, l’esperto di ricorso in materia cui all’articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Sulla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento o, se nominato, l’esperto di scelta cui al primo periodo, formula una proposta di accordo xxxxxxx, istruendo la questione secondo quanto previsto dall’articolo 205, comma 6, primo periodo, del contraenteCodice dei contratti pubblici. La proposta motivata di accordo bonario è trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta. Se la proposta è accettata dalle parti entro il termine di cui al periodo che precede, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte dell’Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante che queste siano pertinenti e ad almeno uno non imputabili a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giornicontratti pubblici;
b) che il termine loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale.
3. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1.5.1comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3cento) dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaa prescindere dall’importo, per le esclusioni e le ammissioniriserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, ai sensi in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 29codice civile, comma 1, secondo periodo, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione l’articolo 208 del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionedei contratti pubblici.
5. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Pavia con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato dal Gestore Alfa srl; • un membro nominato dal Comune di Besozzo; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
a) 4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3l'Ente Attuatore potrà rallentare, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaritardare, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice interrompere o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesospendere i servizi contrattuali.
10. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L'Ufficio d'Ambito, in caso di fallimento grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o liquidazione coatta interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso individuare altro soggetto per la continuazione dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceservizi ad altra impresa.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di ricorso in materia un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di scelta valore. Il responsabile unico del contraente
a) il ricorso deve essere notificato procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 15 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana comunicazione di cui al punto 1.5.1comma 1, per cause acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ostano alla partecipazione; --- ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1.3comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del provvedimento soggetto che determina ha formulato le esclusioni dalla procedura riserve ovvero di affidamento inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, cui al comma 1, secondo periodonell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario verifica ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 dell'art. 26 del CodiceDLgs 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, se non risoltequalunque sia l'importo delle riserve, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitraleil responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso L'accordo ha natura di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codicenullità.
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Samples: Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di ricorso riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in materia misura superiore al 10 per cento di scelta quest'ultimo, il responsabile del contraente
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatiappaltante, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana proposta di cui al punto 1.5.1sopra, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le la definizione delle controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario è attribuita a un arbitrato ai sensi rispettivamente degli articoli 205 delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e 208 del Codiceall’imputazione alle parti delle spese di giudizio, se non risoltein relazione agli importi accertati, sono deferite al numero e alla competenza dell’Autorità giudiziariacomplessità delle questioni.
4. In ogni caso si provvederà con arbitro unico scelto concordemente dalle parti; in caso di mancato accordo sulla nomina entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110sarà costituito un collegio arbitrale di tre componenti, commi 1 nominati uno per ogni parte contraente e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)il terzo di comune accordo ovvero, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatariomancato accordo nei termini già indicati, o nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
5. Gli arbitri si pronunciano secondo le regole del diritto; per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI del Capitolato generale d’appalto approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962.
6. La procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxxo degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, oppure anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88cui al comma 1 sono dimezzati.
7. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, comma 4-tergli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del decreto legislativo n. 159 del 2011provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, o in caso né rifiutarsi di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente eseguire gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti ordini impartiti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceStazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di ricorso in materia un tentativo preliminare di scelta conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da: • un membro nominato dal Gestore Alfa srl; • un membro nominato dal Comune di Sesto Calende; • un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del contraentemembro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
a) 4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il ricorso deve essere notificato nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) 7 giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di pubblicazione del bando conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di cui al punto 1.5.1contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3l'Ente Attuatore potrà rallentare, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertaritardare, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice interrompere o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionesospendere i servizi contrattuali.
10. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)L'Ufficio d'Ambito, in caso di fallimento grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o liquidazione coatta interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso individuare altro soggetto per la continuazione dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codiceservizi ad altra impresa.
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Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Nel caso di ricorso controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in materia ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di scelta del contraente
a) il ricorso deve essere notificato comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine perentorio massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa alla valutazione di una Commissione appositamente costituita e composta da: ✓ due membri, uno nominato dal Ministro e uno nominato dal Direttore dell’Agenzia, scelti fra i magistrati ordinari e amministrativi, i professori universitari o personalità con profilo equiparato. Il membro designato dal Ministro presiede la Commissione; ✓ dal Direttore Generale del Tesoro; ✓ dal Direttore Generale delle Finanze; ✓ dal Direttore dell’Agenzia.
4. La Commissione di cui al comma 3 del presente articolo opera gratuitamente.
5. La Commissione rassegnerà le proprie conclusioni entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il Ministro adotta una direttiva alla Stazione appaltante quale l’Agenzia e ad almeno uno dei controinteressatiil Ministero si conformano nelle proprie decisioni, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1anche in applicazione, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3se necessario, del provvedimento principio di autotutela.
6. Resta peraltro inteso che determina le esclusioni dalla procedura controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di affidamento e controversia, le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi Parti si impegnano a concordare di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertavolta in volta, per le esclusioni e le ammissioniin via provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazionedi parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa.
7. Tutte le In ogni caso il foro competente per eventuali controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi dinanzi all’autorità giudiziaria è il Foro di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del CodiceRoma.
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Samples: Convenzione
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali e/o alle modalità di ricorso in materia di scelta del contraenteesecuzione dei servizi e attività previsti nel presente Contratto possono
a) il ricorso all'insorgere di una controversia, una delle Parti deve essere notificato chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione della stessa;
b) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro il termine perentorio e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta, ciascuna un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniscono, entro e non oltre 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: --- dalla data in cui una parte ha richiesto di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1iniziare la procedura, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo raggiungere la composizione amichevole della controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito mantenere la continuità delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatarioattività;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
dqualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro 90 (novanta) non si procede giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione della controversia, la stessa viene deferita al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110Foro di Roma. Roma, commi 3, 4, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Direttore Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie L’Amministratore Delegato Il Direttore Generale Tavola 1: COSTI E FINANZIAMENTI (Risorse disponibili e costo - quota Italia - dell'Opera espresso a valori correnti come definiti nell'Accordo 8/3/2016) (importi in mln di euro) Coperture Finanziarie Disponibili Quota da Finanziare TOTALE COPERTURE STATO CAP. 7122 MEF CAP.7163 MIT CAP. 7532 MIT FABBISOGNI COMPLESSIVI Studi e opere geognostiche 402,00 390,22 11,78 0,00 337,71 87,51 126,80 123,40 - - 1.274,32 414,68 992,58 Lavori definitivi (Lotti Costruttivi) PD 5.574,20 Lotto 1 - Tunnel Base PD 2.563,70 Lotto 2 - Opere all'aperto Francia PD 328,92 Lotto 3 - Tunnel di Base (completamento) PD 1.274,32 Lotto 4 - Opere all'aperto Italia PD 414,68 Lotto 5 - Attrezzaggio Tecnologico PD 992,58 2.433,00 - - 2.433,00 131,76 - - 131,76 - - - - - - - - - - - - 130,70 - - 130,70 197,16 - - 197,16 - - - - - - - - - - - - Ulteriori opere compensative - - - - - - - - Limite di spesa ex Delibera CIPE 67/2017 (Lotti costruttivi+ulteriori opere compensative) Totale Sezione Transfrontaliera Nuova Linea Torino-Lione 6.371,17 3.632,33 2.966,76 Tavola 2: PROSPETTO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (Costo -quota Italia- dell'Opera espresso a valori correnti come definito nell'Accordo 8/3/2016) (importi in mln di euro) Impieghi per studi/opere geognostiche e 6, del Codice.lavori definitivi finanziati IMPIEGHI (Contabilizzazioni attività dotate di copertura finanziaria) TOTALE Consuntivo al 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Studi e opere geognostiche 739,71 447,48 79,92 89,11 45,35 49,72 1,76 26,37 Lavori definitivi (Lotti Costruttivi) Lotto 1 - Tunnel Base 2.563,70 1,20 27,23 255,04 467,95 503,38 277,58 123,72 117,91 87,63 107,90 143,54 143,54 143,54 163,54 Lotto 2 - Opere all'aperto Francia 328,92 19,06 47,28 64,13 49,56 31,35 25,98 55,91 35,65 Totale Lavori definitivi finanziati 2.892,62 0,00 1,20 27,23 274,10 515,23 567,51 327,14 155,07 143,89 143,54 143,55 143,54 143,54 143,54 163,54 Totale impieghi (Studi + Lavori) 3.632,33 447,48 81,12 116,34 319,45 564,95 569,27 353,51 155,07 143,89 143,54 143,55 143,54 143,54 143,54 163,54 Fabbisogno di cassa cumulato opere finanziate 447,48 528,60 644,94 964,39 1.529,34 2.098,61 2.452,12 2.607,19 2.751,08 2.894,62 3.038,17 3.181,71 3.325,25 3.468,79 3.632,33 FONTI (finanziamenti disponibili per cassa a legislazione vigente) Fonte TOTALE Risorse disponibili al 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Capitolo 7163 MIT 11,78 11,78 Capitolo 7122 MEF 390,22 390,22 Capitolo 7532 MIT 2.564,76 349,20 120,54 102,54 293,54 243,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 163,54 Totale Stato Italiano 2.966,76 751,20 120,54 102,54 293,54 243,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 163,54 Unione Europea 665,57 214,31 47,08 66,84 145,02 192,32 Totale a legislazione vigente 3.632,33 965,51 167,62 169,38 438,56 435,86 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 143,54 163,54 Finanziamenti cumulati 965,51 1.133,13 1.302,51 1.741,07 2.176,93 2.320,47 2.464,01 2.607,55 2.751,09 2.894,63 3.038,17 3.181,71 3.325,25 3.468,79 3.632,33
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Samples: Contratto Di Programma
Controversie. 9.2.1.Procedure 1. Nel caso di ricorso contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in materia ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di scelta 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del contraentetentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressatitre membri, e depositato entro nominati dal Ministro, tra i successivi 15 (quindici) giorniquali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il termine per la notificazione Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del ricorso decorre: --- dalla data principio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana autotutela.
4. La commissione di cui al punto 1.5.1comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, per cause che ostano alla partecipazione; --- dalla pubblicazione sul profilo né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di committente di cui al punto 1.3volta in volta, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offertain via provvisoria, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamentodi parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, se presentato contro l’aggiudicazione. Tutte le controversie derivanti dal contrattoinsorte tra le Agenzie, previo esperimento dei tentativi ovvero tra le Agenzie e la Guardia di transazione Finanza o gli altri Enti e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, Soggetti che operano nel settore della fiscalità statale sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d)sottoposte, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura esito negativo dei tentativi di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisitiamichevole componimento, al fine Ministro che adotta, nell’esercizio delle sue funzioni sull’intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.
1. Modalità di stipulare un nuovo contratto esercizio della funzione di vigilanza 3
2. Comunicazione istituzionale 4
3. Qualità dei servizi ai contribuenti 4
4. Sistemi informativi 5
5. Cooperazione amministrativa 6
6. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 7
7. Convenzioni contro le doppie imposizioni e composizione delle controversie fiscali internazionali relative a contribuenti individuati 8
8. Collaborazione operativa tra ministero ed agenzia 9
9. Determinazione dei costi per l'affidamento del completamento il rimborso degli oneri delle prestazioni;attività di valutazione immobiliare e tecnico – ESTIMATIVA 10
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.1. Modalità di esercizio della funzione di vigilanza
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Samples: Convenzione Triennale