Durata dei tirocini Clausole campione

Durata dei tirocini. La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente: Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria Fino a quattro mesi Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità Fino a sei mesi Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o posto post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione Fino a sei mesi Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non Fino a dodici mesi Per le persone svantaggiate (art. 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in tratta trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex artt. 47 e 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap Fino a dodici mesi Per i portatori di handicap Fino a ventiquattro mesi Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè i periodi di astensione obbligatoria per maternità. Sono ammesse proroghe della durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (art. 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Durata dei tirocini. Il tirocinio curriculare ha una durata massima di sei mesi. Se il tirocinio è finalizzato al conseguimento dei Crediti Formativi Universitari (d’ora in avanti “CFU”) previsti dal piano di studi, la durata minima sarà rispondente all’ammontare di ore associate al numero dei crediti da ottenere, secondo la regola di 25 ore per ogni CFU da acquisire. La durata e la pianificazione delle ore di tirocinio giornaliere, nonché le modalità di accesso ai locali aziendali sono definite d’intesa tra il tirocinante e il Soggetto ospitante, e vengono dettagliate nel progetto formativo, compilato prima dell’avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento per volontà delle parti, tramite e-mail a seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Durata dei tirocini non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria; non superiore a sei mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di f.p.; non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità; non superiore a dodici mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post - secondaria, nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi nel caso di persone svantaggiate; non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi della durata indicati.
Durata dei tirocini. 1. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono realizzate nei limiti massimi di durata seguenti:
Durata dei tirocini. 1. D: Un progetto formativo di inserimento o reinserimento può essere prorogato una sola volta nell'arco dei 12 mesi consentiti (Es. 2+10mesi) oppure è possibile ipotizzare più proroghe (Es. 2+4+6mesi)?
Durata dei tirocini. La durata, l’orario di lavoro e gli obiettivi progettuali La durata massima dei tirocini in impresa, fissata per legge (art. 9 L. 2006-396), è: - di sei mesi, proroghe incluse, nel caso degli stage al di fuori di un percorso pedagogico; - nei limiti dell’anno accademico, per gli stage integrati in un corso di studi. La presenza del tirocinante in impresa non deve essere superiore alla giornata di lavoro prevista dalla legge (35 ore) o convenzionale, in vigore nell’impresa. Qualora l’attività implichi lo svolgimento di lavoro notturno, domenicale o in giorni festivi, è necessario che il tirocinante venga specificamente informato e che ne venga fatta menzione nella convenzione. Lo stage deve avere necessariamente un obiettivo pedagogico riconosciuto dall’istituto di istruzione/scolastico, che si tratti o meno di stage integrato al corso di studi. Gli obiettivi del progetto e le finalità del tirocinio, articolati in conoscenze e competenze che il tirocinante deve acquisire nel corso dello stage devono essere parte integrante della convenzione. Capitolo IV: limiti numerici previsti I limiti numerici previsti La legge non prevede limiti numerici, né massimi né minimi, in relazione ai tirocini attivabili in impresa. Tuttavia, tra i casi di riqualificazione dello stage in contratto di lavoro da parte di un giudice, esiste anche il caso di un numero troppo elevato di stagisti all’interno dell’impresa (CA Douai, 30 Settembre 1988). Capitolo V: i soggetti promotori e i settori produttivi I soggetti promotori e i settori produttivi Nell’attuale quadro normativo, si può parlare di tirocinio o stage convenzionato – obbligatorio o meno - solo all’interno di un percorso di formazione, ossia quando il tirocinante è iscritto ad un istituto scolastico ed è appunto la struttura scolastica che fa da soggetto promotore nei contatti, definendo gli obiettivi dello stage, assistendo lo studente nella ricerca di un tirocinio adeguato, ed elaborando la convenzione di stage di concerto con l’impresa di accoglienza. Il tirocinio può essere effettuato indifferentemente presso imprese appartenenti a qualunque settore (industria o servizi), sia pubbliche che private. Capitolo VI: chi sono le strutture di riferimento Le figure di riferimento Le figure di riferimento, responsabili del tutoraggio nell’ambito di ciascuno stage, devono essere almeno due: - un insegnante dell’istituto scolastico, che svolga la funzione di garante dell’articolazione tra le finalità del piano formativo e quelle...

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO