FASE DI GESTIONE. 1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo, previa consegna dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale].
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali. [nel caso in cui il concessionario sia un’amministrazione aggiudicatrice il comma 4 è sostuito dal seguente comma:
FASE DI GESTIONE a) L’Affidatario si impegna ad effettuare l’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase di Gestione - che avrà inizio nei termini di cui al precedente articolo 7 lett. a) - in accordo con il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Edifici.
b) L’Affidatario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, l’Affidatario dovrà svolgere la manutenzione dell’Opera e di quant’altro oggetto dei Servizi, secondo le modalità previste dal Capitolato di Gestione, in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata dell’Affidamento, con l’obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, l’Opera in condizioni conformi a quanto previsto all’art. 6 del Capitolato di Gestione.
c) L'interruzione dell’Erogazione dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) indicati nel Capitolato di Gestione. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza per causa imputabile all’Affidatario, l’Affidante, salvo quanto previsto al successivo art. 14 (b), potrà servirsi di soggetti terzi per porre rimedio all’interruzione, applicando eventuali oneri sostenuti all’Affidatario, senza che ciò pregiudichi l’obbligo di quest’ultimo di conseguire il Risparmio Garantito.
d) Nel corso dell’intero Affidamento e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, l’Affidante potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso, le Parti si impegnano a concordare gli adeguamenti al Capitolato di Xxxxxxxx, che rispondano alle esigenze espresse dall’Affidante, fermo restando la necessità di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario dell’Affidamento e del Contratto.
FASE DI GESTIONE. 1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
FASE DI GESTIONE. La gestione dei Servizi ha inizio a seguito dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto. Potranno essere esercitate nelle infrastrutture tutte le attività compatibili con la destinazione d’uso e svolte nel pieno rispetto delle condizioni generali di utilizzo
FASE DI GESTIONE. Il concessionario dovrà munirsi delle seguenti garanzie:
a. assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere oggetto di gestione. Tale copertura sarà estesa agli eventi atmosferici, catastrofici,agli atti dolosi, incendio, scoppio, terremoto pari all’importo dei costi di costruzione e degli impianti tecnologici, a partire dall’inizio della gestione del parcheggio Novi Sad con un massimale da aggiornare di anno in anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi a favore del concedente per il 70% a copertura dei posti a rotazione ed in affitto del Novi Sad e per il 30% a favore del concessionario (relativo ai box e posti auto avuti in diritto di superficie per la vendita a terzi);
b. assicurazione a copertura dei rischi per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali nonché per il danneggiamento di cose di terzi nell’esercizio di tutte le opere in gestione; L’entità degli importi assicurativi dovrà essere concordata con l’Amministrazione, in modo da garantire l’effettiva copertura del rischio, la disponibilità degli indennizzi necessari e sufficienti al ripristino del parcheggio, degli impianti e ad soddisfacimento delle ragioni di terzi.
c. fidejussione, da rinnovare e anno per anno, di importo pari a Euro 3.000.000,00, da aggiornare anno per anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della concessione di costruzione e gestione e della successiva gestione.
d. Il Concessionario terrà sollevata in ogni caso l’Amministrazione da qualsiasi azione per danni, sia nei confronti di terzi che per i rischi eventualmente non coperti dalle forme assicurative predisposte e comunque connessi con la gestione del parcheggio.
e. Le cauzioni, le garanzie e le coperture assicurative di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo- 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale
FASE DI GESTIONE. 1) La documentazione contrattuale soddisfa entrambe le seguenti condizioni? (Tema 3.2) - contiene gli standard minimi in base ai quali l’Aggiudicatario sia realmente in grado di fornire il consumo energetico e/o il risparmio sui costi richiesto; - il regime per il monitoraggio e la comunicazione delle prestazioni dell’Aggiudicatario rispetto a tali standard consente all’Amministrazione Aggiudicatrice di sanzionare l’Aggiudicatario per inadempimento • Sì • No
2) Esistono fondi di manutenzione o altri meccanismi attraverso i quali l’Amministrazione Aggiudicatrice partecipa in tutto o in parte ai benefici generati dai minori costi di manutenzione sostenuti dall’Aggiudicatario? (Tema 3.4)
FASE DI GESTIONE. 1) Responsabilità del Concedente per il funzionamento e la manutenzione (Tema 3.1): La documentazione contrattuale prevede che l’Amministrazione Aggiudicatrice si assuma, anche in parte, una responsabilità per la manutenzione e/o la sostituzione delle risorse EPC (sia essa stessa o tramite un subappaltatore)? • Sì • No
2) Criticità con l’approvazione del piano di manutenzione (Tema 3.3): L’eventuale approvazione, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, del piano di manutenzione predisposto dell’Aggiudicatario rimuove o riduce la responsabilità dello stresso per carenze negli asset EPC e/o nella fornitura dei servizi correlati? • Sì • No
3) Pianificazione della manutenzione (Tema 3.3): Il contratto prevede disposizioni che obbligano l’Aggiudicatario a realizzare la manutenzione all'orario programmato anche qualora riesca a dimostrare che il differimento non avrà un impatto negativo sulla condizione o sulle prestazioni degli asset EPC e dei servizi, dell’Amministrazione Aggiudicatrice o degli utenti finali? • Sì • No
4) Assunzione di rischi da parte del Concedente sui fondi di manutenzione (Tema 3.4): Nel caso siano previsti uno o più fondi di manutenzione, l’EPC prevede che l’Amministrazione Aggiudicatrice assuma rischi contribuendo al fondo per far fronte ai costi di manutenzione effettivamente sostenuti? • Sì • No
FASE DI GESTIONE. Stante la durata della concessione e la particolare gestione del servizio di asilo nido, oltre a quanto già disciplinato dall’art. 11.2 del Capitolato, è consentito, nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2000, solamente di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, i servizi generali di pulizia/sanificazione e lavanderia, e manutenzione. Tutto quanto sopra esposto, esclusivamente se e in quanto contenuto nell’istanza/dichiarazione per la partecipazione alla gara presentata dal concorrente. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
FASE DI GESTIONE. L’impresa aggiudicataria assume l’intera e diretta responsabilità di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione Comunale, al patrimonio della stessa od a terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con la gestione e la conduzione dell’asilo nido. Pertanto si obbliga a stipulare - con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dalla concessione, congrua copertura assicurativa avente per oggetto l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi – compresi gli utenti (Rct) e verso i prestatori d’opera dipendenti - compresi i parasubordinati come definiti dall’art. 49 comma 2 lett. a) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Rco), per danni derivanti dallo svolgimento delle attività formanti la gestione e il servizio di asilo nido e delle attività accessorie e complementari alle medesime, con massimali non inferiori a: • Euro 1.500.000,00 unico per la responsabilità civile verso terzi (Rct) e • Euro 1.500.000,00 per sinistro • Euro 1.000.000,00 per prestatore d’opera infortunato per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (Rco) La menzionata assicurazione dovrà prevedere espressamente: - l’operatività della copertura assicurativa per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario e di ogni altro soggetto che presti la propria opera per l’esecuzione dell’appalto, i quali ai fini della validità dell’assicurazione dovranno intendersi a tutti gli effetti “Assicurati”; - la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione committente e dei suoi dipendenti e collaboratori; - la copertura della responsabilità civile personale dei dipendenti del Concessionario e di eventuali Subappaltatori, compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.; - la formulazione della garanzia Rco in base alle previsioni del D.Lgs. n. 38/2000 di riforma dell’INAIL; - l’estensione della garanzia ai danni cagionati a cose degli utenti che il Concessionario abbia in consegna e custodia; - l’estensione della garanzia alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature in genere, utilizzati per l’espletamento del servizio; - l’estensione della garanzia ai danni a terzi da incendio di cose del Concessionario o da questi detenute; - l’estensione della garanzia ai danni alle cose di proprietà del Comune. Il Concessionario dovrà comprovare l’avvenuta stipulazione ...
FASE DI GESTIONE. Per eventuali ritardi sulla data prevista per l’apertura del servizio (1 ottobre 2011) verrà applicata, anche in aggiunta alle successive penali, una penale pari al doppio del costo sostenuto per garantire il servizio presso altra struttura, stimato in € 75/ giorno, per ogni bimbo iscritto.